Intervento nell'ambito del seminario "Proprietà Industriale e Made in Italy: un'opportunità per le imprese" del 30 giugno 2016. Disegni e modelli, la salvaguardia del design creativo nei prodotti dell’industria, della moda e dell’artigianato
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Disegni e modelli: art. 31 CPI
Art. 31.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come
disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una
sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della
forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali
del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere
individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto
industriale o artigianale
…
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Disegni e modelli
T. Firenze 23.2.16 (www.il caso.it)
L’insieme dei mobili e degli oggetti di arredamento, i menu, le
denominazioni di alcune specialità per la clientela, può essere
qualificato come un insieme di prodotti suscettibile di registrazione,
essendo prevista nella Classificazione internazionale di Locarno la
classe 6 relativa proprio all’arredamento e comprensiva delle relative
sottoclassi.
Del resto lo “shop layout” è stato ritenuto oggetto di tutela anche
come marchio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con
sentenza del 10 luglio 2014, caso C-421/13, e lo stesso format – tale
da intendersi una struttura programmatica seriale di base,
caratterizzata da elementi qualificanti, sequenziali e tematici,
esplicativa della ripetibilità di una idea e connotata quindi da un
minimo grado di elaborazione creativa ovvero da un layout coerente e
riconoscibile che si estrinsechi in un prodotto concreto qual è una
linea di arredamento – può costituire sia opera dell’ingegno che
modello di industrial design.
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Disegni e modelli
T. Milano, 11.8.14 (www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Va accolta la domanda cautelare volta a conseguire, a fronte
di attività contraffattoria, la tutela inibitoria delle barrette
Kinder Bueno, costituite da una cialda di wafer sovrapposta
ad una base di cioccolata, con quattro bugne sporgenti sulla
superficie opposta alla base, registrate come marchio di
forma tridimensionale e figurativo (nonché come modello di
utilità), escludendo che si tratti di forma imposta dalla
natura del prodotto e quindi non validamente registrabile, in
quanto tali barrette presentano comunque decorazioni
«arbitrarie» e «capricciose» e sono state oggetto di un uso
prolungato, pur se le bugne suddette sono funzionali ad un
riempimento cremoso nelle loro cavità.
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Tutela del design
in quanto tale
OGGETTO DELLA PROTEZIONE E’ LA
FORMA DEL PRODOTTO IN QUANTO
TALE
E’ ESCLUSA QUALSIASI
VALUTAZIONE ESTETICA
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LA PROTEZIONE RIGUARDA
L’APPARENZA ESTERIORE, O
COMUNQUE VISIBILE, DI UN
PRODOTTO: SONO ESCLUSI GUSTI,
PROFUMI, SUONI E LE PARTI
INTERNE DESTINATE A RIMANERE
INVISIBILI DURANTE L’USO
Tutela del design
in quanto tale
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LA PROTEZIONE E’ ESCLUSA PER LE
CARATTERISTICHE DELL’ASPETTO
CHE SONO DETERMINATE
UNICAMENTE DALLA FUNZIONE
TECNICA (DA REGISTRARE SEMMAI
COME MODELLI DI UTILITA’ O
INVENZIONI)
Tutela del design
in quanto tale
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Confronto con il marchio
diversa durata
estensione della tutela del marchio a
segni simili o confondibili
deposito domanda multipla
assenza di esame preventivo ed
opposizione nella procedura di
registrazione
…
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Esclusiva
Art. 41.
Diritti conferiti dal disegno o modello
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al
titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi
di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la
fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione,
l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto
in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è
applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali
fini.
…
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Requisiti di validità
Art. 32.
Novità
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o
modello identico è stato divulgato anteriormente alla data
di presentazione della domanda di registrazione …
Art. 33.
Carattere individuale
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se
l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore
informato differisce dall'impressione generale suscitata
in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia
stato divulgato prima della data di presentazione della
domanda di registrazione …
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NON E’ IL PROFILO ESTETICO A
RILEVARE QUALE ELEMENTO
COSTITUTIVO, MA LA DIFFERENZA
NELL’ASPETTO DEL PRODOTTO DA
QUELLO DEGLI ALTRI PRODOTTI
PRESENTI SUL MERCATO
Tutela del design
in quanto tale
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Art. 34.
Divulgazione
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o
modello si considera divulgato se è stato reso accessibile
al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo,
ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti
reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero
ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti
specializzati del settore interessato, operanti nella
Comunità, nel corso della normale attività
commerciale, prima della data di presentazione della
domanda di registrazione …
Divulgazione
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Accezione relativa della divulgazione
(“a meno che tali eventi non potessero
ragionevolmente essere conosciuti”)
con riferimento a
• ambito territoriale (conoscibili dagli operatori
dell’unione europea anche se divulgati all’estero)
• ambito temporale (non si esaminano anteriorità
dimenticate)
• ambito settoriale (conoscibilità negli ambienti
specializzati del settore interessato)
Divulgazione
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FORME CADUTE IN DISUSO
Particolarmente nel campo dell’abbigliamento e della
moda, la novità e l’originalità dei modelli o disegni
ornamentali possono consistere anche nel semplice,
ma non per questo meno geniale, recupero al gusto
della donna moderna di forme passate in totale
disuso ovvero tipiche di settori tutt’affatto diversi o
addirittura prima ritenuti incompatibili o
inaccostabili all’abbigliamento (nella fattispecie è
stata riconosciuta la validità di due modelli ornamentali
aventi per oggetto il c. d. «intreccio di Vienna» come
disegno o motivo ornamentale di tessuti e pelli per
l’abbigliamento femminile e/o maschile ovvero per
oggetti di valigeria).
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T. Firenze 18.8.78
Particolarmente nel campo dell’abbigliamento e della moda, la
novità e l’originalità dei modelli o disegni ornamentali possono
consistere anche nel semplice, ma non per questo meno geniale,
recupero al gusto della donna moderna di forme passate in
totale disuso ovvero tipiche di settori tutt’affatto diversi o
addirittura prima ritenuti incompatibili o inaccostabili
all’abbigliamento (nella fattispecie è stata riconosciuta la
validità di due modelli ornamentali aventi per oggetto il c. d.
«intreccio di Vienna» come disegno o motivo ornamentale di
tessuti e pelli per l’abbigliamento femminile e/o maschile ovvero
per oggetti di valigeria).
FORME CADUTE IN DISUSO
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CARATTERE INDIVIDUALE
T. Venezia, 13.2.08.
La contraffazione di un modello industriale da parte di un
prodotto successivo di un concorrente sussiste ove quest’ultimo
susciti, in un utilizzatore informato, la stessa impressione
generale dell’originale, non presentando quindi carattere
individuale, da riferirsi quest’ultimo all’individualità propria del
design, autonoma rispetto al prodotto cui inerisce (nella specie, il
tribunale ha escluso la contraffazione di alcune statuette Thun,
raffiguranti un elefante e degli angeli, da parte di statuette
analoghe di un concorrente, in quanto queste ultime sono
caratterizzate da spiccato realismo, mentre i modelli
originali presentano forme tondeggianti ed immaginarie).
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UTILIZZATORE INFORMATO
T. Venezia, 13-07-2005.
In materia di modelli industriali, il carattere individuale, cui la legge
subordina la tutela dell’aspetto di un prodotto, o di una sua parte,
sussiste qualora l’impressione generale che esso suscita
nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata da ogni altro
modello precedente, dovendosi intendere per utilizzatore
informato non un esperto del ramo, ma un consumatore, che
utilizza materialmente il prodotto nel quale è incorporato il
modello, la cui attenzione è però notevolmente superiore alla
media, in quanto è costantemente informato sulle
caratteristiche dei prodotti e sull’evoluzione dei medesimi,
sicché è in grado di distinguerne le variazioni non percepibili
agli occhi della media dei consumatori.
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UTILIZZATORE INFORMATO
Trib. Bologna, 28 marzo 2014
E’ utilizzatore informato colui che può richiamarsi ad una
relazione con il settore di riferimento non meramente passiva
o consumeristica, proponendosi come interlocutore qualificato
per l’impresa produttrice.
L’utilizzatore informato, infatti, deve poter formulare, in base a
un’esperienza consolidata nel tempo e comunque tracciabile
per informazioni acquisite, un giudizio capace di assegnare
valore alla forma del prodotto, con riferimento al settore
industriale cui lo stesso appartiene e al margine di “libertà”
che lo stesso consente al creatore del disegno o modello (art.
33, comma 2, c.p.i.).