1. L’accesso abusivo
L’art 615 ter c.p. sanziona “chiunque
abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza”
(viene così ricalcata una figura di reato preesistente quale la
violazione di domicilio ex art.614 c.p.)
2. L’accesso abusivo
L’art 615 ter c.p. sanziona “chiunque
abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza”
(viene così ricalcata una figura di reato preesistente quale la
violazione di domicilio ex art.614 c.p.)
3. Panorama italiano ed europeo
A livello europeo tutte le norme che sanzionano
l’accesso abusivo hanno come costanti:
Violazione delle misure di protezione e
sicurezza.
La minaccia alla riservatezza dei dati e dei
programmi contenuti nel sistema informatico
custodisce.
Si punisce qualsiasi accesso abusivo(sia da
remoto che da locale).
4. Misure di sicurezza
Cosa si intende per misura di sicurezza ai
sensi dell’art.615-ter c.p.?
Qualsiasi accorgimento inteso ad impedire
l’accesso a persone non autorizzate, ad
esempio la “password”.
5. Nasce la “Privacy informatica”?
Il Legislatore sembra così creare il “domicilio
informatico”, un’espansione ideale dell’area di
rispetto di ciascun soggetto.
Il computer come luogo in cui sviluppare ed
esercitare la propria personalità.
Ma allora perché si tutelano solo i sistemi
informatici protetti da misure di sicurezza?
Bene giuridico tutelato dalla norma è quindi la
riservatezza dei dati e non la sfera personale del
soggetto colpito dall’accesso abusivo.
6. Condotta incriminata
L’accesso abusivo si concretizza non appena
vengono superate le misure di sicurezza del
sistema.
Infatti l’art 615-ter c.p. sanziona qualsiasi
intrusione nel sistema a prescindere da
eventuali danni causati o furti perpetrati.
Soggetto attivo può essere chiunque(reato
comune), anche colui autorizzato all’accesso ad
una parte del sistema informatico ma che viola
la riservatezza dell’altra parte della memoria alla
quale è escluso.
7. Sanzioni e circostanze aggravanti
L’accesso abusivo è sanzionato con la
reclusione fino a tre anni qualora:
Uso di violenza o armi su persone e cose.
Il fatto è commesso da pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio con abuso di
potere o violazione dei propri doveri.
Se dal fatto derivi distruzione o danneggiamento
del sistema, dei dati e dei programmi in esso
contenuti