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News 30/SSL/2015
Lunedì, 03 Agosto 2015
I professionisti riuniti in reti di impresa sono esclusi dagli incentivi fiscali
I professionisti iscritti al registro delle imprese - quindi tutti quelli che hanno costituito
una STP, anche come società unipersonale o come società di persone - possono
partecipare alle reti di impresa, ma è necessario un intervento normativo per
consentire ai professionisti riuniti in rete di impresa di accedere agli incentivi fiscali.
Così l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello sottoposto dagli architetti
italiani per sapere se la normativa sulle reti di impresa sia applicabile anche ad un
architetto.
Professionisti e reti di impresa
“Sulle reti d’impresa si muovano Governo e Parlamento - ha commentato quindi
il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori:
l’imperativo è rimuovere tutti gli ostacoli che ancora impediscono ai professionisti
di accedere alle opportunità e agli incentivi volti a favorire - come sancito anche
in sede comunitaria - lo sviluppo degli studi professionali che altro non sono che
PMI della conoscenza e della competenza”.
“La palla passa ora a Governo e Parlamento - ha proseguito il CNAPPC - che
hanno, così, l’occasione per dimostrare di voler davvero rimuovere una
anacronistica discriminazione nei confronti dei professionisti italiani che ha la sua
origine nel considerare le professioni intellettuali altra cosa rispetto alle forze
economiche del Paese, quasi fossero estranee alle necessità di investimento per lo
sviluppo”.
L’economia della conoscenza
“La nostra richiesta - ha aggiunto il CNAPPC - non è autoreferenziale, ma serve per
togliere il freno alle potenzialità inespresse dell’economia italiana che ha necessità
urgente di investire nell’economia della conoscenza e della competenza”.
“I liberi professionisti - ha concluso il Consiglio Nazionale - sono a tutti gli effetti
attori della scena economica e, come tali, vanno sostenuti anche attraverso una
ristrutturazione del settore professionale, incentivando la creazione di reti inter-
professionali, agili e flessibili, capaci di agire su mercati più ampi, aumentando il
quoziente di innovazione digitale e l’uso di strumenti ormai indispensabili per
l’agire sul mercato globale”.
(Articolo di Rossella Calabrese)
Fonte:edilportale.it
La responsabilità del lavoratore per infortunio ad un altro lavoratore
L’autista di una betonpompa è stato ritenuto responsabile per il decesso di un altro
lavoratore causato dal mancato rispetto delle procedure e istruzioni: la condotta è
stata considerata sufficiente alla determinazione dell’evento lesivo.
E’ uno di quei casi quello preso in esame dalla Corte di Cassazione in questa
sentenza in cui determinante è stato considerato il comportamento di un operatore
di una macchina che, a seguito di un errore dallo stesso commesso e del mancato
rispetto delle procedure e delle istruzioni previste per la sua utilizzazione, ha
provocato l’infortunio di un lavoratore. Nel caso particolare la macchina era
una betonpompa e l’errore dell’operatore era consistito nell’abbassare il braccio
dell’attrezzatura che ha colpito l’infortunato venuto a trovarsi nel raggio di azione
del braccio medesimo difformemente da quanto specificatamente previsto nel
libretto di istruzione della macchina. (Estratto da un articolo di Gerardo Porreca)
Fonte: puntosicuro.it
Macchine in edilizia: la sicurezza nell’uso della betoniera
Una scheda e una lista di controllo si soffermano sulla sicurezza nell’uso delle
betoniere nei cantieri edili. La normativa tecnica, i fattori di rischio per i lavoratori e
le istruzioni prima, durante e dopo l’uso della macchina.
La “Scheda 11 – Betoniera” riporta innanzitutto le indicazioni relative alle
caratteristiche di sicurezza che la betoniera deve possedere, individuate “sulla base
di quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 12151 relativa ai requisiti di sicurezza
delle macchine per la preparazione di calcestruzzo e malta”.
In particolare il documento si sofferma su:
- dispositivi di sicurezza: protezione degli organi in movimento, protezione dei
comandi, protezione elettrica, altre protezioni, ...;
- dispositivi di comando e di controllo: avviamento e arresto, volante.
Veniamo alla descrizione dei principali rischi e delle relative misure di sicurezza per
la protezione dei soggetti interessati dalle attività inerenti l’uso della betoniera a
bicchiere:
- ribaltamento: “questo rischio è dovuto principalmente ad una inadeguata
superficie d’appoggio o manomissioni della betoniera. La stabilità intrinseca della
betoniera è garantita dal fabbricante nelle configurazioni previste. Per quanto
riguarda il piano di appoggio è necessario posizionare la betoniera su un terreno
piano e compatto o, qualora il suolo non abbia queste caratteristiche, è possibile
prevedere un basamento realizzato in cemento o in tavoloni; pertanto non è
possibile sostituire le ruote con sostegni improvvisati quali laterizi o altro. Nel caso in
cui la betoniera sia installata su un solaio piano, questo deve risultare di idonea
resistenza per sopportare il peso della betoniera e dell’impasto”;
- caduta di materiale dall’alto: “qualora la betoniera sia installata nelle immediate
vicinanze di zone di lavoro in quota (ad esempio ponteggi e opere provvisionali) o
sotto il raggio di azione di un apparecchio di sollevamento (ad esempio gru), il
posto di manovra deve essere protetto dalla caduta di materiale dall’alto con un
solido impalcato sovrastante realizzato, ad esempio, con tavole da ponteggio”;
- elettrico: “il rischio elettrico può essere determinato da un impianto elettrico non
installato correttamente o dall’uso di cavi e prese non adeguati o danneggiati”.
Dopo aver ricordato le modalità di esecuzione dell’impianto elettrico di cantiere, la
scheda indica che il quadro elettrico da cui è alimentata la betoniera “deve essere
di tipo ASC (apparecchiatura di serie per cantiere) dotato di interruttore
magnetotermico e differenziale, quest’ultimo con soglia di intervento minore o
uguale a 0,03 A. Il cavo di alimentazione o presa mobile (prolunga) deve essere del
tipo flessibile (ad esempio H07RN-F)”. Inoltre la betoniera “deve risultare collegata
all’impianto di messa a terra secondo le indicazioni del fabbricante” e il cavo di
alimentazione “non deve attraversare luoghi di passaggio di veicoli o pedoni”
(qualora non sia possibile realizzare quest’ultima condizione, “è necessario
assicurare una protezione contro i danni meccanici” e “contro il contatto con mezzi
di cantiere”);
- urti, impatti, cesoiamento, stritolamento: “la zona in cui opera l’addetto alla
betoniera deve essere mantenuta sgombra da materiale vario che possa
provocare inciampo o ostacolare la libertà di movimento e provocare cadute, urti e
impatti. Occorre rimuovere tempestivamente dal piano di calpestio residui di malta
e materiali scivolosi. Il luogo di lavoro deve essere illuminato, in modo naturale o
artificiale, per permettere lo svolgimento delle attività in sicurezza. Per evitare il
contatto con le pale di miscelazione interne al bicchiere, le operazioni di
caricamento dei materiali in sacchi devono essere effettuate a macchina ferma. Il
caricamento del materiale con la pala deve avvenire evitando di entrare in
contatto con la bocca del bicchiere”;
- movimentazione manuale dei carichi: “il caricamento della betoniera avviene
manualmente pertanto l’operatore addetto è esposto al rischio di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Il rischio deve essere
ridotto utilizzando sacchi di cemento o di legante di peso limitato, che devono
essere movimentati correttamente, mentre il trasporto dei sacchi più pesanti dal
deposito alla zona di lavoro va eseguito con idonee attrezzature o in due addetti.
Inoltre, gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere
informati, formati e addestrati”. La scheda ricorda i vari obblighi del datore di lavoro
in merito allamovimentazione manuale dei carichi;
- agenti chimici: “questo rischio è dovuto alle operazioni di caricamento dei
materiali nel bicchiere, per la formazione di polvere (in particolare polvere di
cemento che è classificata come sostanza ‘sensibilizzante’); l’addetto deve fare uso
di una idonea maschera di protezione delle vie respiratorie. Il rischio di contatto con
agenti chimici è inoltre presente principalmente durante le fasi di impasto, scarico e
lavaggio della betoniera sotto forma di getti e schizzi, per le quali è quindi
opportuno che gli addetti stiano a debita distanza e facciano uso di idonei DPI
protettivi (ad esempio, guanti e occhiali). Inoltre durante lo scarico del bicchiere
occorre evitare la presenza di persone nella zona antistante”;
- rumore: “la betoniera è una macchina che può essere rumorosa. La rumorosità
prodotta dalle betoniere dipende innanzi tutto dal tipo di organi di trasmissione del
moto al bicchiere; inoltre, è fortemente influenzata dallo stato di conservazione
dell’attrezzatura e dal tipo di inerte utilizzato (es. sabbia, misto). È bene ricordare
che, nel caso in cui si operi in ambienti chiusi, il rumore risulta ‘amplificato’ dal
riverbero dovuto all’ambiente confinato”. Nella scheda sono riportate alcune
misurazioni relative al rumore effettuate dal CPT di Torino e si indica che il rumore
prodotto dalla macchina “deve essere contenuto con il suo uso corretto ed
eseguendo una regolare manutenzione, con particolare riguardo al fissaggio dei
ripari e alla lubrificazione di cuscinetti e ingranaggi. Se necessario, l’operatore deve
essere dotato DPI dell’udito. La valutazione di questo rischio, con i valori di
rumorosità delle macchine utilizzate, determina le misure preventive e protettive da
adottare”.
“Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina”,
concludiamo la presentazione della scheda riportando “le indicazioni che in genere
devono essere considerate per l’impiego corretto della betoniera.
Istruzioni prima dell’uso:
- “verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di
manovra (quando necessaria);
- verificare il funzionamento del freno e della battuta di ribaltamento (per betoniere
con riduttore di ribaltamento);
- verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli
organi di trasmissione, agli organi di manovra (volante e pedale);
- verificare l’efficienza del dispositivo di arresto di emergenza (se presente);
- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile
ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e
manovra”.
Istruzioni durante l’uso:
- “non manomettere le protezioni;
- non eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli
organi in movimento;
- per il caricamento di materiali con la pala, evitare il contatto con la bocca del
bicchiere in rotazione, altrimenti caricare i materiali a macchina ferma;
- utilizzare opportune attrezzature manuali, quali pale o secchi, per il carico del
cemento o dei leganti: le operazioni di carico non devono comportare la
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate;
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
- utilizzare i DPI previsti”.
Istruzioni dopo l’uso:
- “togliere tensione alla linea di alimentazione agendo sull’interruttore posto sul
quadro e staccando il cavo di alimentazione;
- lasciare la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia;
- segnalare eventuali guasti e anomalie”.
L’indice della “Scheda 11 – Betoniera”:
1. Descrizione
2. Elementi costituenti
2.1 telaio
2.2 motore e organi di trasmissione
2.3 bicchiere
3. Dispositivi di sicurezza
3.1 protezione degli organi in movimento
3.2 protezione dei comandi
3.3 protezione elettrica
3.4 altre protezioni
4. Dispositivi di comando e di controllo
5. Fattori di rischio
6. Istruzioni per l’uso
6.1 istruzioni prima dell’uso
6.2 istruzioni durante l’uso
6.3 istruzioni dopo l’uso
7. Approfondimenti
8. Adempimenti normativi
8.1 documentazione
8.2 controlli e verifiche
8.3 attività di informazione, formazione e addestramento
9. Annotazioni tecniche
10. Riferimenti normativi
Fonte:puntosicuro.it
Nuovo modello OT/24
Pubblicato nella sezione modulistica il nuovo modello OT/24 per le istanze che
verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle
aziende nel 2015.
Fonte:inail.it
Anticorruzione, circolare Inail sulle modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti
Con la circolare 64 del 28 luglio, l’Inail aggiunge un ulteriore tassello al proprio
sistema per la prevenzione della corruzione, disciplinando l’attuazione della
specifica normativa posta a tutela del cosiddetto whistleblower, il dipendente che
segnala illeciti di cui è venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo
rapporto di lavoro con l’Istituto. Il documento, che conferma la particolare
attenzione posta dall’Inail nell’attuazione delle misure a presidio della legalità
dell’azione amministrativa, completa le disposizioni già contenute nel Codice di
comportamento dell’Istituto, regolando i termini e le modalità di segnalazione degli
illeciti, indicando i soggetti coinvolti nella procedura e le loro responsabilità, dando
indicazioni per la difesa del segnalatore da eventuali azioni ritorsive, e fornendo la
modulistica e l’indirizzo email per l’invio della segnalazione.
Assicurate imparzialità e riservatezza. La procedura, in particolare, prevede che le
segnalazioni siano gestite dal responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, che ne verifica la fondatezza nel rispetto dei principi di
imparzialità e riservatezza, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, e le inoltra,
quando non risultino manifestamente infondate, ai soggetti terzi competenti – il
dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, quando non vi siano ipotesi di
reato o profili di responsabilità disciplinare a suo carico, l’ufficio disciplinare e
contenzioso del personale della direzione centrale Risorse umane, l’autorità
giudiziaria, la Corte dei conti, l’Autorità nazionale anticorruzione e il dipartimento
della Funzione pubblica – anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
L’identità del whistleblower è sempre protetta. L’identità del whistleblower è protetta
fin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva – salvi i casi di
responsabilità penale per calunnia o diffamazione o di responsabilità civile
extracontrattuale, accertati con sentenza di primo grado e negli altri casi previsti
dalla legge – e non deve essere rivelata neanche nel caso in cui sia avviato un
procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, ai sensi dell’articolo 54 bis,
comma 2, del decreto legislativo 165/2001, contenente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Fonte:inail.it
Esperienze professionali personale abilitato verifiche periodiche, circolare Ministero
Verifiche periodiche e idoneità del personale. Pubblicata dalla Direzione generale
per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro la circolare n.22 del 22 luglio
2015 con Chiarimenti concernenti il DI 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9
aprile 2008 n.81 smi nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71,
comma 14, del medesimo decreto legislativo.
Verifiche periodiche decreto 11 aprile 2011
Il documento riporta chiarimenti in merito ai titoli di studio e alle esperienze
professionali dei quali deve essere in possesso il personale incaricato nell’eseguire
l’attività di verifica prevista dall’articolo 71 comma 11 del Testo unico sicurezza
lavoro.
In particolare il testo ricorda che in base al punto 1 lettera d dell’Allegato I del DI 11
aprile 2011, la persona in oggetto, “deve dimostrare di avere esperienza temporale
acquisita nelle attività tecnico professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII
del D.Lgs 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio”.
Esperienza per abilitazione
L’esperienza richiamata, può essere acquisita per ogni gruppo di attrezzature, Sp,
Sc, Gvr, con attività di addestramento come verificatore che deve essere articolata
in questo modo:
1. “a) affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche
periodiche di un”soggetto abilitato che assumono la funzione di tutor, nel
rapporto massimo di 1 a 2. A fini dell’evidenza di tale affiancamento alla firma
del “verificatore” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del DI 11 aprile 2011
deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in
affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig…..”;
2. b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di
diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un
solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
3. c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in
affiancamento”.
L’attività di addestramento deve essere quindi riportata in curriculum vitae. (Articolo
di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it

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News SSL 30 2015

  • 1. News 30/SSL/2015 Lunedì, 03 Agosto 2015 I professionisti riuniti in reti di impresa sono esclusi dagli incentivi fiscali I professionisti iscritti al registro delle imprese - quindi tutti quelli che hanno costituito una STP, anche come società unipersonale o come società di persone - possono partecipare alle reti di impresa, ma è necessario un intervento normativo per consentire ai professionisti riuniti in rete di impresa di accedere agli incentivi fiscali. Così l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello sottoposto dagli architetti italiani per sapere se la normativa sulle reti di impresa sia applicabile anche ad un architetto. Professionisti e reti di impresa “Sulle reti d’impresa si muovano Governo e Parlamento - ha commentato quindi il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori: l’imperativo è rimuovere tutti gli ostacoli che ancora impediscono ai professionisti di accedere alle opportunità e agli incentivi volti a favorire - come sancito anche in sede comunitaria - lo sviluppo degli studi professionali che altro non sono che PMI della conoscenza e della competenza”. “La palla passa ora a Governo e Parlamento - ha proseguito il CNAPPC - che hanno, così, l’occasione per dimostrare di voler davvero rimuovere una anacronistica discriminazione nei confronti dei professionisti italiani che ha la sua origine nel considerare le professioni intellettuali altra cosa rispetto alle forze economiche del Paese, quasi fossero estranee alle necessità di investimento per lo sviluppo”. L’economia della conoscenza “La nostra richiesta - ha aggiunto il CNAPPC - non è autoreferenziale, ma serve per togliere il freno alle potenzialità inespresse dell’economia italiana che ha necessità urgente di investire nell’economia della conoscenza e della competenza”. “I liberi professionisti - ha concluso il Consiglio Nazionale - sono a tutti gli effetti attori della scena economica e, come tali, vanno sostenuti anche attraverso una ristrutturazione del settore professionale, incentivando la creazione di reti inter-
  • 2. professionali, agili e flessibili, capaci di agire su mercati più ampi, aumentando il quoziente di innovazione digitale e l’uso di strumenti ormai indispensabili per l’agire sul mercato globale”. (Articolo di Rossella Calabrese) Fonte:edilportale.it La responsabilità del lavoratore per infortunio ad un altro lavoratore L’autista di una betonpompa è stato ritenuto responsabile per il decesso di un altro lavoratore causato dal mancato rispetto delle procedure e istruzioni: la condotta è stata considerata sufficiente alla determinazione dell’evento lesivo. E’ uno di quei casi quello preso in esame dalla Corte di Cassazione in questa sentenza in cui determinante è stato considerato il comportamento di un operatore di una macchina che, a seguito di un errore dallo stesso commesso e del mancato rispetto delle procedure e delle istruzioni previste per la sua utilizzazione, ha provocato l’infortunio di un lavoratore. Nel caso particolare la macchina era una betonpompa e l’errore dell’operatore era consistito nell’abbassare il braccio dell’attrezzatura che ha colpito l’infortunato venuto a trovarsi nel raggio di azione del braccio medesimo difformemente da quanto specificatamente previsto nel libretto di istruzione della macchina. (Estratto da un articolo di Gerardo Porreca) Fonte: puntosicuro.it Macchine in edilizia: la sicurezza nell’uso della betoniera Una scheda e una lista di controllo si soffermano sulla sicurezza nell’uso delle betoniere nei cantieri edili. La normativa tecnica, i fattori di rischio per i lavoratori e le istruzioni prima, durante e dopo l’uso della macchina. La “Scheda 11 – Betoniera” riporta innanzitutto le indicazioni relative alle caratteristiche di sicurezza che la betoniera deve possedere, individuate “sulla base di quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 12151 relativa ai requisiti di sicurezza delle macchine per la preparazione di calcestruzzo e malta”. In particolare il documento si sofferma su: - dispositivi di sicurezza: protezione degli organi in movimento, protezione dei comandi, protezione elettrica, altre protezioni, ...; - dispositivi di comando e di controllo: avviamento e arresto, volante. Veniamo alla descrizione dei principali rischi e delle relative misure di sicurezza per la protezione dei soggetti interessati dalle attività inerenti l’uso della betoniera a bicchiere:
  • 3. - ribaltamento: “questo rischio è dovuto principalmente ad una inadeguata superficie d’appoggio o manomissioni della betoniera. La stabilità intrinseca della betoniera è garantita dal fabbricante nelle configurazioni previste. Per quanto riguarda il piano di appoggio è necessario posizionare la betoniera su un terreno piano e compatto o, qualora il suolo non abbia queste caratteristiche, è possibile prevedere un basamento realizzato in cemento o in tavoloni; pertanto non è possibile sostituire le ruote con sostegni improvvisati quali laterizi o altro. Nel caso in cui la betoniera sia installata su un solaio piano, questo deve risultare di idonea resistenza per sopportare il peso della betoniera e dell’impasto”; - caduta di materiale dall’alto: “qualora la betoniera sia installata nelle immediate vicinanze di zone di lavoro in quota (ad esempio ponteggi e opere provvisionali) o sotto il raggio di azione di un apparecchio di sollevamento (ad esempio gru), il posto di manovra deve essere protetto dalla caduta di materiale dall’alto con un solido impalcato sovrastante realizzato, ad esempio, con tavole da ponteggio”; - elettrico: “il rischio elettrico può essere determinato da un impianto elettrico non installato correttamente o dall’uso di cavi e prese non adeguati o danneggiati”. Dopo aver ricordato le modalità di esecuzione dell’impianto elettrico di cantiere, la scheda indica che il quadro elettrico da cui è alimentata la betoniera “deve essere di tipo ASC (apparecchiatura di serie per cantiere) dotato di interruttore magnetotermico e differenziale, quest’ultimo con soglia di intervento minore o uguale a 0,03 A. Il cavo di alimentazione o presa mobile (prolunga) deve essere del tipo flessibile (ad esempio H07RN-F)”. Inoltre la betoniera “deve risultare collegata all’impianto di messa a terra secondo le indicazioni del fabbricante” e il cavo di alimentazione “non deve attraversare luoghi di passaggio di veicoli o pedoni” (qualora non sia possibile realizzare quest’ultima condizione, “è necessario assicurare una protezione contro i danni meccanici” e “contro il contatto con mezzi di cantiere”); - urti, impatti, cesoiamento, stritolamento: “la zona in cui opera l’addetto alla betoniera deve essere mantenuta sgombra da materiale vario che possa provocare inciampo o ostacolare la libertà di movimento e provocare cadute, urti e impatti. Occorre rimuovere tempestivamente dal piano di calpestio residui di malta e materiali scivolosi. Il luogo di lavoro deve essere illuminato, in modo naturale o artificiale, per permettere lo svolgimento delle attività in sicurezza. Per evitare il contatto con le pale di miscelazione interne al bicchiere, le operazioni di caricamento dei materiali in sacchi devono essere effettuate a macchina ferma. Il caricamento del materiale con la pala deve avvenire evitando di entrare in contatto con la bocca del bicchiere”;
  • 4. - movimentazione manuale dei carichi: “il caricamento della betoniera avviene manualmente pertanto l’operatore addetto è esposto al rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Il rischio deve essere ridotto utilizzando sacchi di cemento o di legante di peso limitato, che devono essere movimentati correttamente, mentre il trasporto dei sacchi più pesanti dal deposito alla zona di lavoro va eseguito con idonee attrezzature o in due addetti. Inoltre, gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere informati, formati e addestrati”. La scheda ricorda i vari obblighi del datore di lavoro in merito allamovimentazione manuale dei carichi; - agenti chimici: “questo rischio è dovuto alle operazioni di caricamento dei materiali nel bicchiere, per la formazione di polvere (in particolare polvere di cemento che è classificata come sostanza ‘sensibilizzante’); l’addetto deve fare uso di una idonea maschera di protezione delle vie respiratorie. Il rischio di contatto con agenti chimici è inoltre presente principalmente durante le fasi di impasto, scarico e lavaggio della betoniera sotto forma di getti e schizzi, per le quali è quindi opportuno che gli addetti stiano a debita distanza e facciano uso di idonei DPI protettivi (ad esempio, guanti e occhiali). Inoltre durante lo scarico del bicchiere occorre evitare la presenza di persone nella zona antistante”; - rumore: “la betoniera è una macchina che può essere rumorosa. La rumorosità prodotta dalle betoniere dipende innanzi tutto dal tipo di organi di trasmissione del moto al bicchiere; inoltre, è fortemente influenzata dallo stato di conservazione dell’attrezzatura e dal tipo di inerte utilizzato (es. sabbia, misto). È bene ricordare che, nel caso in cui si operi in ambienti chiusi, il rumore risulta ‘amplificato’ dal riverbero dovuto all’ambiente confinato”. Nella scheda sono riportate alcune misurazioni relative al rumore effettuate dal CPT di Torino e si indica che il rumore prodotto dalla macchina “deve essere contenuto con il suo uso corretto ed eseguendo una regolare manutenzione, con particolare riguardo al fissaggio dei ripari e alla lubrificazione di cuscinetti e ingranaggi. Se necessario, l’operatore deve essere dotato DPI dell’udito. La valutazione di questo rischio, con i valori di rumorosità delle macchine utilizzate, determina le misure preventive e protettive da adottare”. “Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina”, concludiamo la presentazione della scheda riportando “le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto della betoniera. Istruzioni prima dell’uso: - “verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (quando necessaria); - verificare il funzionamento del freno e della battuta di ribaltamento (per betoniere con riduttore di ribaltamento);
  • 5. - verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra (volante e pedale); - verificare l’efficienza del dispositivo di arresto di emergenza (se presente); - verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra”. Istruzioni durante l’uso: - “non manomettere le protezioni; - non eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento; - per il caricamento di materiali con la pala, evitare il contatto con la bocca del bicchiere in rotazione, altrimenti caricare i materiali a macchina ferma; - utilizzare opportune attrezzature manuali, quali pale o secchi, per il carico del cemento o dei leganti: le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate; - segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; - utilizzare i DPI previsti”. Istruzioni dopo l’uso: - “togliere tensione alla linea di alimentazione agendo sull’interruttore posto sul quadro e staccando il cavo di alimentazione; - lasciare la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia; - segnalare eventuali guasti e anomalie”. L’indice della “Scheda 11 – Betoniera”: 1. Descrizione 2. Elementi costituenti 2.1 telaio 2.2 motore e organi di trasmissione 2.3 bicchiere 3. Dispositivi di sicurezza 3.1 protezione degli organi in movimento 3.2 protezione dei comandi 3.3 protezione elettrica 3.4 altre protezioni 4. Dispositivi di comando e di controllo
  • 6. 5. Fattori di rischio 6. Istruzioni per l’uso 6.1 istruzioni prima dell’uso 6.2 istruzioni durante l’uso 6.3 istruzioni dopo l’uso 7. Approfondimenti 8. Adempimenti normativi 8.1 documentazione 8.2 controlli e verifiche 8.3 attività di informazione, formazione e addestramento 9. Annotazioni tecniche 10. Riferimenti normativi Fonte:puntosicuro.it Nuovo modello OT/24 Pubblicato nella sezione modulistica il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015. Fonte:inail.it Anticorruzione, circolare Inail sulle modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti Con la circolare 64 del 28 luglio, l’Inail aggiunge un ulteriore tassello al proprio sistema per la prevenzione della corruzione, disciplinando l’attuazione della specifica normativa posta a tutela del cosiddetto whistleblower, il dipendente che segnala illeciti di cui è venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro con l’Istituto. Il documento, che conferma la particolare attenzione posta dall’Inail nell’attuazione delle misure a presidio della legalità dell’azione amministrativa, completa le disposizioni già contenute nel Codice di comportamento dell’Istituto, regolando i termini e le modalità di segnalazione degli illeciti, indicando i soggetti coinvolti nella procedura e le loro responsabilità, dando indicazioni per la difesa del segnalatore da eventuali azioni ritorsive, e fornendo la modulistica e l’indirizzo email per l’invio della segnalazione.
  • 7. Assicurate imparzialità e riservatezza. La procedura, in particolare, prevede che le segnalazioni siano gestite dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne verifica la fondatezza nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, e le inoltra, quando non risultino manifestamente infondate, ai soggetti terzi competenti – il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, quando non vi siano ipotesi di reato o profili di responsabilità disciplinare a suo carico, l’ufficio disciplinare e contenzioso del personale della direzione centrale Risorse umane, l’autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l’Autorità nazionale anticorruzione e il dipartimento della Funzione pubblica – anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. L’identità del whistleblower è sempre protetta. L’identità del whistleblower è protetta fin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva – salvi i casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione o di responsabilità civile extracontrattuale, accertati con sentenza di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge – e non deve essere rivelata neanche nel caso in cui sia avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, ai sensi dell’articolo 54 bis, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Fonte:inail.it Esperienze professionali personale abilitato verifiche periodiche, circolare Ministero Verifiche periodiche e idoneità del personale. Pubblicata dalla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro la circolare n.22 del 22 luglio 2015 con Chiarimenti concernenti il DI 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 smi nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 14, del medesimo decreto legislativo. Verifiche periodiche decreto 11 aprile 2011 Il documento riporta chiarimenti in merito ai titoli di studio e alle esperienze professionali dei quali deve essere in possesso il personale incaricato nell’eseguire l’attività di verifica prevista dall’articolo 71 comma 11 del Testo unico sicurezza lavoro. In particolare il testo ricorda che in base al punto 1 lettera d dell’Allegato I del DI 11 aprile 2011, la persona in oggetto, “deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII del D.Lgs 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio”.
  • 8. Esperienza per abilitazione L’esperienza richiamata, può essere acquisita per ogni gruppo di attrezzature, Sp, Sc, Gvr, con attività di addestramento come verificatore che deve essere articolata in questo modo: 1. “a) affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un”soggetto abilitato che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. A fini dell’evidenza di tale affiancamento alla firma del “verificatore” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del DI 11 aprile 2011 deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig…..”; 2. b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti; 3. c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento”. L’attività di addestramento deve essere quindi riportata in curriculum vitae. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte:quotidianosicurezza.it