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News 28/SSL/2015
Lunedì, 20 Luglio 2015
Sull’obbligo di redigere il DVR in ambienti dove operano più imprese
Nel caso di utilizzo da parte di più imprese di uno stesso luogo di lavoro ciascun
datore di lavoro è tenuto ad adempiere all’obbligo di valutazione dei rischi e
redazione del dvr, obbligo non delegabile che gli rinviene dalla sua qualità.
In questa sentenza la Corte di Cassazione esamina il caso in cui in uno stesso luogo
di lavoro operano stabilmente i dipendenti di più imprese con riferimento
all’applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed in
particolare alla individuazione del soggetto o dei soggetti obbligati alla
effettuazione della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento
di valutazione dei rischi. Nel caso in cui, ha affermato la suprema Corte nella
sentenza, lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da
alcun rapporto di appalto, di somministrazione o comunque da altro rapporto
giuridicamente rilevante operano in uno stesso luogo di lavoro, ciascun datore di
lavoro è tenuto ad adempiere all’ obbligo della valutazione dei rischi e della
redazione del documento di valutazione dei rischi, obbligo che agli stessi rinviene
nella loro qualità di datori di lavoro e che non è delegabile. Ove all'esito
dell'elaborazione del documento dovessero risultare situazioni di pericolo, ha
aggiunto la stessa Corte, al datore di lavoro che non possa in altro modo intervenire
per eliminarle non resta che impedire che in quei luoghi i propri dipendenti
proseguano la loro attività lavorativa. (Articolo di Gerardo Porreca)
CEI 11-27: le novità della norma e i lavori non elettrici in cantiere
Informazioni sulla quarta edizione della Norma CEI 11-27 relativa agli impianti
elettrici. Le novità, le definizioni, i compiti dei responsabili degli impianti e dei lavori,
le distanze e i lavori non elettrici eseguiti in cantiere.
Per offrire qualche informazione in più sulla IV edizione della norma CEI 11-27, ci
soffermiamo sugli atti del seminario Inail, dal titolo " La Sicurezza nei lavori in
presenza di rischio elettrico. Le ‘nuove regole’”. Seminario che si è tenuto a Roma
l’11 marzo 2014 e che si è proposto l’obiettivo di fare il punto della situazione, a
fronte della evoluzione normativa di questi anni, sui lavori in bassa ed in alta
tensione.
Un primo intervento che si occupa delle novità della norma è intitolato “Lavori su
impianti elettrici: le novità introdotte dalla IV edizione della norma CEI 11-27”, a cura
del Dr. Giuseppe Floriello (Segretario tecnico CEI).
Nell’intervento si ricordano le novità della Norma CEI 11-27: 2014, IV edizione,
rispetto alla III edizione 2005. E si indica che le diversità di rilievo sono “relative ai
seguenti punti:
a) Campo di applicazione;
b) Definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e loro peculiarità;
c) Definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
d) Prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di
natura non elettrica;
e) Adeguamento delle distanze DL e DV alla CEI EN 50110-1:2014
f) Revisione e aggiunta di modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici;
g) Allineamento della struttura editoriale della Norma CEI 11-27 a quella della Norma
CEI EN 50110-1:2014;
h) Dichiarazione esplicita della non applicabilità della distanza Dw della Norma CEI
EN 61936-1”.
Dopo aver, ad esempio, segnalato che nel campo di applicazione della Norma CEI
11-27 si è introdotta una significativa frase (‘la presente Norma deve comunque
essere applicata a tutti i lavori in cui sia presente un rischio elettrico,
indipendentemente dalla natura del lavoro stesso’), l’intervento si sofferma
sulle definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori eseguiti su
di essi:
- Unità (o Persona) responsabile di un impianto elettrico (URI): la URI “è il proprietario
dell’impianto elettrico, ad esempio: di un privato; di un Datore di lavoro di
un’azienda; di Società strutturate e/o di grandi dimensioni (staff tecnico). Ad essi
fanno capo le responsabilità complessive dell’impianto elettrico durante l’esercizio
normale dello stesso (in assenza di lavori di qualunque natura). Sono inoltre i soggetti
che sono portatori delle necessità di manutenzione o, più in generale, di
effettuazione di lavori sull’impianto elettrico”;
- Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile Impianto,
RI): “il RI, diversamente da quanto contenuto nella III edizione della Norma CEI 11-27,
è la persona responsabile della sicurezza dell’impianto elettrico durante un’attività
lavorativa; viene designata dalla URI in occasione di un lavoro sull’impianto stesso
(manutenzione compresa). Secondo la Norma CEI 11-27, IV edizione, il RI ha tutti i
compiti necessari allo svolgimento in sicurezza del lavoro”. Ad esempio “redige il
piano di lavoro” e provvede “all’apposizione di eventuali terre nei punti di
sezionamento e di cartelli monitori”;
- Unità responsabile del lavoro (URL): “per le Società strutturate o di grandi
dimensioni, questa Unità (staff tecnico) ha il mandato di progettare ed eseguire un
lavoro”. Tra le responsabilità si citano: verifica preliminare e condivisione con il RI
della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un eventuale
sopralluogo; predisposizione dell’eventuale Piano di intervento; verifica della
disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi di supporto
relativi alla corretta realizzazione del lavoro; verifica della formazione ed
dell’eventuale idoneità degli operatori addetti al lavoro”.
Rimandando alla lettura integrale delle slide dell’intervento, ci soffermiamo
brevemente sulledefinizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico e sulle novità
sulle distanze.
Partiamo, anche in questo caso, dalle definizioni:
- lavoro elettrico: “lavoro svolto a distanza minore o uguale a DV da parti attive
accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi. La novità
consiste nell’assunto che all’interno della zona prossima, tutti i lavori che si
eseguono, qualunque sia la loro natura, sono assoggettati ai medesimi rischi elettrici.
Ciò significa che, se non si è Persone esperte (PES) o avvertite (PAV) in ambito
elettrico, si deve lavorare sotto la supervisione di una PES (sezionamenti e messa in
sicurezza, oppure installazione di barriere o protettori isolanti), oppure sotto
sorveglianza da parte di PES o PAV che applica la procedura del lavoro in prossimità
(distanza di sicurezza)”;
- lavoro non elettrico: “lavoro svolto a distanza minore di DA9 e maggiore di DV da
parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici”.
E riguardo alle distanze, si ha “l’allineamento delle distanze di lavoro sotto tensione
(DL) e delle distanze di prossimità (DV) con la Norma CEI EN 50110-1. Ciò ha
comportato una ridefinizione di tutti i valori di tali distanze per i livelli di tensione,
dalla Bassa all’Alta tensione. Si mette in evidenza che per la Bassa Tensione la
distanza DL che delimita esternamente la zona di lavoro sotto tensione è stata
azzerata”.
La nuova edizione della norma CEI 11-27 viene poi analizzata anche nell’intervento
“I lavori non elettrici alla luce della IV edizione della norma CEI 11-27”, a cura
dell’Ing. Fausto Di Tosto (INAIL, Coordinatore del GdL INAIL per i Lavori sotto
tensione).
L’intervento parte da un excursus normativo, con particolare riferimento al D.Lgs.
81/2008, e si sofferma ampiamente sulle definizioni di lavori elettrici e non elettrici,
sulle distanze DV, DL e DA9.
Concludiamo l’articolo segnalando quanto indicato dal relatore in merito ai lavori
non elettrici (in vicinanza) nei cantieri e con riferimento a quanto riportato sulla
norma CEI 11-27.
In particolare - oltre a quanto già detto nell’intervento, che vi invitiamo a visionare
integralmente – “nei cantieri edili posti a distanza minore di DA9 da parti in tensione
non protette o non sufficientemente protette, occorre, in via preliminare, valutare,
mantenendo un sufficiente margine di sicurezza, se nelle condizioni più sfavorevoli
ragionevolmente prevedibili, sia possibile tenere in permanenza, alla distanza DV ,
persone, mezzi, macchine operatrici,apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni
altra attrezzatura. Qualora ci sia pericolo di invadere la zona prossima delimitata da
DV occorre: mettere in atto mezzi quali ostacoli, blocchi, gioghi, ecc, tali da
impedire l’accesso alla zona prossima, oppure far mettere fuori tensione e in
sicurezza la linea elettrica mediante accordi con il gestore la linea stessa. In ogni
caso, nel cantiere edile si deve conservare la documentazione pertinente ai
provvedimenti attuati tra quelli sopra descritti”. Inoltre la norma raccomanda
“affinché i lavori di tipo non elettrico siano eseguiti a una distanza il più possibile
maggiore di DV , tenuto conto dei mezzi e degli operatori (PEC) impiegati nei
cantieri”. E se l’attività di cantiere comporta l’utilizzo di mezzi o attrezzi “il cui uso
comporta pericoli dovuti soltanto all’altezza da terra, nei confronti di una linea
elettrica sovrastante, è sufficiente rispettare quanto previsto nel caso illustrato per gli
ambienti diversi dai cantieri (art.6.4.4.punto 3 della norma); in questo caso non è
necessaria la predisposizione dei documenti sopra indicati”.
Sempre riguardo ai lavori non elettrici (in vicinanza) nei cantieri si indica che
secondo la EN 50110-1 (punto 6.4.4) per i lavori di costruzione ed altri lavori non
elettrici (ad esempio lavori su impalcature, lavori con mezzi elevatori, macchine per
costruzione e convogliatori, lavori di installazione, lavori di trasporto, verniciature e
ristrutturazioni, montaggio di altre apparecchiature e di apparecchiature per la
costruzione, ...) “si deve costantemente mantenere una distanza specificata, in
particolare durante l’oscillazione di carichi, l’uso mezzi di trasporto e di
sollevamento. Tale distanza deve essere misurata partendo dai conduttori o dalle
parti nude attive più vicini”.
La distanza specificata deve essere derivata da DV (con riferimento allo stralcio
della tabella della EN 50110-1, riportato nell’intervento) e “aggiungendo un’ulteriore
distanza che tenga conto: della tensione della rete, della natura del lavoro,
dell’equipaggiamento da impiegare, del fatto che le persone che operano sono
persone comuni”.
Ricordiamo infine che per le linee aeree, “si deve tener conto di tutti i movimenti
possibili delle linee stesse e di tutti i movimenti, degli spostamenti, delle oscillazioni,
dei colpi di frusta o della caduta degli equipaggiamenti usati per eseguire i lavori”.
Fonte: puntosicuro.it
Amianto, presentato Ddl per gratuito patrocinio dello Stato a vittime e familiari
Ammissione delle vittime dell’amianto e dei lavoro familiari al gratuito patrocinio
dello Stato. È stato presentato ieri in Senato, in una conferenza stampa che si è
tenuta nella Sala Caduti di Nassirya, il Ddl S. 1942 Disposizioni per l’ammissione delle
vittime dell’amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato.
Ddl 1942
La proposta di legge mira a estendere la possibilità di godere del patrocinio dello
Stato in sede processuale anche alle vittime dell’amianto e ai loro familiari, a
garantire quindi quel pagamento delle spese processuali attualmente concesso a
chi, a prescindere dal reddito, è stato vittima e dovrà affrontare un procedimento
per reati come violenza sessuale, pedofilia, pedopornografia, maltrattamenti,
stalking, mutiliazione di organi genitali femminili (Decreto legge 93/2013 contrasto
violenza di genere).
Come si evince dalla nota apparsa ieri su sito Anmil, la proposta ha come prima
firmataria la presidente della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro
senatrice Camilla Fabbri. Capofila di più di cinquanta senatori.
Sul sito del Senato è possibile ora consultare l’intero fascicolo dell’iter del Ddl. S 1942,
che riporta in dettaglio i nomi di tutti i firmatari, le date dei passaggi parlamentari, le
motivazioni a monte del provvedimento e il testo di legge.
Questo quanto la proposta di legge ha comunicato alla presidenza del Senato il 22
maggio 2015 in sede di presentazione dell’iniziativa parlamentare: “emerge il
bisogno di sostenere non soltanto le vittime ma anche le loro famiglie
affinché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi che si
sviluppano sempre fino al terzo grado di giudizio, con esiti incerti, con oneri
processuali gravosissimi, nell’ambito di processi penali con imputati di età avanzata,
per attività di imprese che non esistono più. Si tratta, in breve, di processi penali che
richiedono lunghissime attività processuali, oneri di difesa difficilmente sostenibili
per famiglie di lavoratori, costi per i consulenti tecnici, e raccolta di prove a
sostegno delle proprie richieste risarcitorie.
[…] Tutto ciò evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime che
altrimenti desisterebbero dalla costituzione di parte civile; di conseguenza
diventerebbe pressoché impossibile poter ottenere l’effettivo risarcimento del
danno.
[…] Pertanto risponde ad un’esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale
prevedere l’ammissione delle vittime dell’amianto che si costituiscono quali persone
offese o quali parti civili al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ampliando la
platea delle vittime che possono accedere a tale beneficio in deroga ai limiti di
reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115“.
Il disegno di legge, una volta approvato, andrebbe appunto a modificare l’articolo
76, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, aggiungendo dopo “609-undecies del codice penale” la seguente
frase: “e dei reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 582, 589 e 590 del codice
penale commessi in danno di persone esposte ad amianto“.
La copertura finanziaria verrebbe valutata in 2,5 milioni di euro l’anno a partire dal
2016, garantita dalla riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conferenza amianto
A margine della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge, la
senatrice Silvana Amati, tra i firmatari del provvedimento, ha annunciato che il 30
novembre 2015 dovrebbe tenersi in Senato, la prossima “Conferenza nazionale
sull’amianto”. (Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Il Ministero dei trasporti armonizza le norme sulle attrezzature a pressione
trasportabili
Il capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il
personale del Ministero dei Trasporti ha emanato il decreto 18 giugno 2015 con cui
vengono mantenute in servizio le attrezzature a pressione trasportabili costruite ed
approvate secondo il DM 12 settembre 1925. Il DM conteneva il regolamento per le
prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi,
liquefatti o disciolti.
Più recentemente il DLgs 27 gennaio 2010, n. 35 ha previsto che l’autorità
competente può approvare organismi di controllo per valutazioni di conformità,
controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio
di controllo interno per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in
ambito europeo*.
Successivamente, della materia si è occupato il DLgs 78/2012, in applicazione della
Direttiva 2010/35/UE.
In questo quadro normativo il Decreto del 18 giugno, appena pubblicato sulla GU,
ha lo scopo di armonizzare le attività del settore… con l’ approvazione e il
mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili, adeguando la
legislazione nazione agli standard europei.
Così, ha disposto (art.2) che:
• il riconoscimento degli organismi di controllo** e di sorveglianza del servizio
interno odi ispezione è disposto dallo stesso Dipartimento dei trasporti terrestri,
la navigazione del Ministero;
• l’attività di monitoraggio e sorveglianza degli organismi di controllo è
demandata a una speciale Commissione per le attività previste dal DLgs
35/2010.
Entro il mese di febbraio, l’organismo di controllo deve inviare una relazione circa
l’attività svolta nell’anno precedente nel campo delle attività previste nella materia.
L’attività di sorveglianza presso la sede degli organismi designati è normalmente
svolta congiuntamente all’attività di sorveglianza da parte di Accredia, per il
mantenimento dell’accreditamento***. (Articolo di Enzo Gonano)
* In attuazione della Direttiva 2008/68 (trasporto interno di merci pericolose).
** Avrà il compito di accertare la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti previsti nel recente
decreto … ed anche il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni
… ed ancora, il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali in conformità alle norme
vigenti.
*** Secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Ed. 2012, con le modalità stabilite nella convenzione
a suo tempo stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previste dal citato DLgs
78/2012.
Info: Ministero Trasporti decreto 18 giugno 2015 attrezzature a pressione
Fonte:quotidianosicurezza.it
La classificazione e l’etichettatura delle miscele dopo il 1°giugno
Indicazioni riguardo alla scadenza del primo giugno 2015 relativa alla
classificazione delle miscele. I ruoli a norma del regolamento CLP, gli obblighi di
notifica, le novità e la classificazione delle miscele.
Se dal 1° dicembre 2010 è obbligatoria la classificazione delle sostanze secondo
il Regolamento CLP (Regolamento n. 1272/2008), dal primo giugno 2015, come più
volte ripetuto dal nostro giornale, è diventato obbligatorio seguire il Regolamento
anche per la classificazione delle miscele. E, con riferimento anche a quanto
contenuto nella Circolare del 26 maggio 2015 e nella Circolare del 29 maggio 2015,
le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 possono conservare le
etichette conformi alla Direttiva 99/45/CE (D. Lgs 65/03) fino al 1° giugno 2017.
Per rendere più chiara questa fase di cambiamenti normativi e informare e
supportare le figure coinvolte nell’implementazione del regolamento CLP, l'Istituto
Superiore di Sanità ( Centro Nazionale Sostanze Chimiche) e il Ministero della Salute
hanno organizzato a Roma il 19 maggio la “ Conferenza CLP 2015. Verso la piena
attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015”.
Dagli atti dell’incontro, pubblicati sul sito dell' Istituto Superiore di Sanità, riprendiamo
brevemente un intervento che permette di fare il punto dei cambiamenti relativi al
Regolamento CLP e alla scadenza del primo giugno, con riferimento anche a
quanto contenuto nelle direttive 67/548/CEE (DSD/DSP) e 1999/45/CE (DPD/DPP).
In “La classificazione e l’etichettatura delle miscele dopo il 1°giugno 2015: nuovi
obblighi, ultimi aggiornamenti e scadenze, cambiamenti e confronti con la
normativa precedente”, a cura di Paola Di Prospero Fanghella e Maria Alessandrelli
(Centro Nazionale Sostanza Chimiche, Istituto Superiore di Sanità), si ricorda che,
riguardo al Regolamento CLP, gli obblighi che incombono a un fornitore di sostanze
o miscele “dipendono in gran parte dal suo ruolo nella catena
d’approvvigionamento. Riveste pertanto la massima importanza individuare il
proprio ruolo a norma del regolamento CLP”. In ogni caso il regolamento “impone a
tutti i fornitori di una catena d’approvvigionamento l’obbligo generale di cooperare
per soddisfare i requisiti in materia di classificazione”.
Ricordiamo brevemente i ruoli a norma del regolamento: “fabbricante, importatore,
utilizzatore a valle (compresi formulatore/reimportatore), distributore (compreso il
rivenditore al dettaglio), produttore di un articolo”.
I relatori si soffermano poi sugli obblighi di notifica nell’inventario delle classificazioni
e delle etichettature.
Infatti fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle “devono classificare le sostanze e
miscele, già classificate in conformità alla DSP e alla DPP, secondo i criteri del reg.
CLP e modificarne le etichette, le schede di dati di sicurezza e, in alcuni casi,
l’imballaggio”.
Dopo aver riportato varie indicazioni per fabbricanti e importatori, che vi invitiamo a
leggere integralmente nel documento agli atti, i relatori si soffermano in particolare
sulle recenti novità. Ad esempio con riferimento ai nuovi elementi dell’etichetta e ai
principali cambiamenti da DPD a CLP per le miscele. Ad esempio:
- tossicità acuta per la salute umana: cambia il metodo di calcolo;
- corrosione/irritazione: cambiano i limiti per la classificazione - 5% invece di 10% per
corrosivo (ex R35/R34); 3% invece di 10 % per i gravi danni agli occhi (ex R41); 10%
invece di 20% per irritante occhi e pelle (ex R36/R38); 1% per Irritante occhi e pelle se
presente un corrosivo (era 5% per R34);
- tossicità riproduttiva: cambiano i limiti per la classificazione - 0.3% invece di 0.5%
per Cat 1 A e Cat 1 B (ex Cat 1 e 2); 3% invece di 5% per Cat 2 (ex Cat 3);
- tossicità acuta e cronica per l’ambiente: cambiano i criteri e i metodi di calcolo.
La relazione si sofferma poi anche su alcuni cambiamenti relativi a:
- chiusure di sicurezza per bambini per recipienti di qualsiasi capacità offerti o
venduti al dettaglio;
- indicazione di pericolo riconoscibile al tatto per recipienti di qualsiasi capacità
offerti o venduti al dettaglio.
Ci si sofferma brevemente anche sulla conversione delle etichette al Regolamento
CLP e alla classificazione delle miscele usando la classificazione minima delle
sostanze (“traslazione nell'allegato VII CLP per convertire l'esistente classificazione
DPD in CLP”):
- “si applicano ai pericoli quando c’è buona corrispondenza tra vecchio e nuovo
sistema;
- non si applicano se non c’è una classificazione corrispondente nel CLP;
- si applicano alle miscele se erano classificate in base alla sperimentazione e quindi
equiparate alle sostanze;
- non si applicano quando le miscele sono state classificate con il calcolo perché
sono cambiati i valori limite di concentrazione e i sistemi di calcolo”.
E si ricorda che:
- “la classificazione minima è contrassegnata in Allegato VI con un asterisco;
- per la tossicità acuta e STOT -RE, la classificazione secondo direttiva 67/548/CEE
non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di
pericolo secondo CLP” (STOT: Tossicità specifica di organo bersaglio);
- “i fabbricanti o gli importatori applicano questa classificazione, tuttavia devono
effettuare la classificazione in una categoria di pericolo più grave in caso
dispongano di ulteriori informazioni da cui risulti che ciò sia più adeguato”.
Dopo le indicazioni sugli adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) in applicazione
alle miscele dal 1° giugno 2015, la relazione si conclude con un elenco delle cose
da fare in relazione alla scadenza del 1° giugno 2015:
- “verificare le etichette dei prodotti - Pittogrammi, indicazioni di pericolo (ex frasi di
rischio), consigli di prudenza;
- verificare le SDS (la sezione 2 contiene la classificazione ed etichettatura);
- contattare il fornitore (si può usare la classificazione esistente se non si cambia la
composizione);
- contattare associazioni di categoria e organizzazioni di settore (possono fornire
supporto e guida);
- contattare gli helpdesk CLP (forniscono informazioni nelle lingue nazionali);
- consultare l’Inventario ECHA C&L (si trova la classificazione armonizzata se
disponibile);
- consultare le guide orientative CLP dell’ECHA, le FAQ, e gli altri documenti
disponibili nel sito web ECHA;
- applicare le classificazioni armonizzate per le sostanze (è un obbligo);
- notificare all’Archivio preparati i componenti della miscela classificata come
pericolosa (ai fini del trattamento delle emergenze);
- notificare le sostanze all’Inventario ECHA C&L (1 mese dopo l’immissione sul
mercato)”.
Fonte: puntosicuro.it
Il rischio da demartiti da contatto
Le principali professioni con elevato rischio di dermatiti da contatto allergico ed
allergeni responsabili. Il rischio nei settori della panificazione, delle pulizie,
dell'acconciatura e in Edilizia.
Le patologie allergiche sono quelle che presentano una maggiore sottovalutazione
del rapporto con l'attività professionale e tale sottovalutazione è massima per le
allergie cutanee, diversi ricercatori valutano in 1 a 10 il rapporto fra le allergie
professionali diagnosticate e quelle che non lo vengono. Fra le cause di questa
sottostima si deve registrare il fatto che tutti gli apprendisti che si sensibilizzano nel
corso del loro percorso formativo lasciano l'attività e si riconvertono in altre mansioni
con non visibilità della patologia, su questo tema torneremo con i recenti dati emersi
da uno studio danese. Le allergie professionali interessano in genere soggetti giovani
(39 anni di media per le asme e 35 anni per le dermatiti/dermatosi) e che
soprattutto sono impiegati nelle piccole e piccolissime imprese. Si tratta di patologie
che possono interessare sia le vie respiratorie (rinite, asma e pneumopatie) che la
cute (eczema, orticaria) e che si ritrovano in maniera dettagliata nelle più recenti
tabelle di legge. I settori maggiormente interessati sono la panificazione,
l'acconciatura, l'edilizia, il settore delle pulizie, la carrozzeria, il settore
agroalimentare e l'agricoltura. Fra le principali cause di allergia respiratoria
professionale si segnalano le farine, i prodotti per il trattamento del capello e gli
ammoni quaternari che sono presenti nei prodotti per la pulizia e la manutenzione.
L'Osservatorio Nazionale delle Asme Professionali (ONAP) francese valuta a circa
6250 casi/anno il numero dei nuovi casi respiratori. Le allergie cutanee sono in
marcato aumento e sono principalmente dovute all'utilizzo di conservanti, biocidi,
metalli, additivi della gomma e alle resine epossidi. Le stime francesi dello stesso
Osservatorio valutano a 17.500 il numero di nuovi casi/anno.
Più di 250 prodotti sono riconosciuti come allergizzanti professionali ma per molti
prodotti di nuova o recente immissione sul mercato manchiamo di dati e
conoscenze. Inoltre occorre ricordare che alcuni fattori irritanti come il freddo o
anche il lavorare in ambiente umido (mani nell'acqua, lavaggio frequente delle
mani) favoriscono la sensibilizzazione e l'allergia cutanea in quanto fragilizzano la
cute. Per gli allergeni esiste una dose/risposta il che vuol dire che maggiori sono le
concentrazioni di allergeni e maggiore è il rischio di sensibilizzazione. A questo
riguardo esistono importanti indicazioni in tema di prevenzione, indicazioni che
costituiscono un importante riferimento anche per l'attività di tutela. Infatti se
l'indicazione prima è quella di una sostituzione dei prodotti sensibilizzanti appare
evidente comune in alcuni settori tale percorso non sia percorribile si pensi in primo
luogo al settore dell'acconciatura. Per ridurre i contatti aeroportati occorre agire
sulla ventilazione ma anche evitare gli spray che generano degli aerosol che
penetrano facilmente a livello bronchiale o utilizzare prodotti in pasta piuttosto di
quelli in polvere.
Anche l'uso dei DPI deve essere valutato attentamente in quanto gli stessi DPI
possono essere causa di allergia. Inoltre sei i guanti non sono adatti alla attività
professionale, essi danno una falsa impressione di sicurezza. Ultimo tema generale è
dato dalla difficoltà diagnostica, per porre diagnosi occorre conoscere gli allergeni
ai quali è esposto il lavoratore e realizzare dei test specifici. Per alcuni mestieri in cui i
prodotti utilizzati contengono più o meno gli stessi componenti risulta più facile per
altri risulta più difficile anche perché alcuni prodotti come i conservanti non
compaiono sempre nella scheda di sicurezza soprattutto quando sono presenti in
piccola quantità. Infine abbiamo il tema delle allergie crociate: cioè la
sensibilizzazione ad un allergene determina la sensibilizzazione ad un altro allergene
avente struttura proteica vicina.
Principali professioni con elevato rischio di dermatiti da contatto allergico ed
allergeni responsabili
Acconciatura
· Tinture per capelli;
· Prodotti per permanente;
· Prodotti per la decolorazione: persolfati;
· Shampoo, nichel delle forbici ed oggetti metallici.
Personale del settore sanità
· Gomma dei guanti: additivi della vulcanizzazione (thiuram, carbammati,
benzotiazoli) lattice;
· Antisettici e disinfettanti ad uso ospedaliero;
· Medicine: antibiotici, antalgici, anestetici,
· Profumi
Dentisti e personale del settore odontoiatrico
· Gomma dei guanti;
· Acrilati e metacrilati delle resine dentarie ed adesivi;
· Antisettici e disinfettanti;
· Anestetici.
Edilizia e lavori edili (imbianchini, idraulici, copritetto, piastrellisti …)
· Cromati e cobalto dei cementi;
· Gomma dei guanti e delle scarpe di sicurezza;
· Pitture, vernici, adesivi, resine epossidi, acrilati, resine poliuretaniche;
Metallurgia
· Olii di taglio;
· Saponi, creme barriera, emollienti (ingredienti dei cosmetici);
· Colle: acrilati.
Settore dell’alimentazione (cuochi, fornai ecc..)
· Alimenti (legumi, aglio, spezie);
· Gomma dei guanti;
· Antisettici per il lavaggio delle mani, disinfettanti di superficie e conservanti presenti
nei prodotti “cosmetici”;
· Muffe alimentari (formaggi, salumi secchi ecc).
Fioristi e giardinieri
· Piante e fiori;
· Pesticidi;
· Gomma dei guanti e degli stivali.
Agricoltori, allevatori e veterinari
· Gomma dei guanti, stivali , tubi, pneumatici;
· Pesticidi;
· Vegetali;
· Medicine e prodotti veterinari;
· Alimenti per animali;
· Conservanti, disinfettanti e antisettici.
Edilizia
Oggi il settore dell'edilizia è fra quelli maggiormente interessati da questa
problematica delle allergie professionali.
Il rischio è legato alla manipolazione di prodotti contenenti allergeni quali:
- resine;
- acrilati;
- polveri di PVC;
- polveri di cemento;
- legno;
- vernici;
- solventi;
- metalli.
Inoltre queste allergie possono essere accentuate da alcune condizioni di lavoro
tipiche del settore delle costruzioni. Così il lavoro al freddo fragilizza la cute
facilitando la penetrazione degli allergeni. Ma anche il sole può determinare
reazioni fotoallergiche fra quanti lavori all'aperto. Infine il lavoro in ambiente umido è
spesso sinonimo di dermatosi. La dermatite più nota e storica, potremmo dire, del
settore edile è quella da cemento dovuta alla presenza di sostanze allergeniche
quali il cromo VI ma anche il nichel ed il cobalto. Oggi sono disponibili delle misure
di prevenzione di questa patologia far cui quella di aggiungere, nella fase di
produzione del cemento, solfato di ferro in modo da realizzare la riduzione chimica
del cromo VI in cromo III. Ma giova ricordare che il solfato di ferro non è stabile nel
tempo per cui se i sacchi di cemento non sono utilizzati nei mesi immediatamente
successivi alla produzione tale riduzione del cromo VI non è più certa. Un numero
crescente di costruttori fa oggi ricorso a materiali di origine naturale che nella
percezione diffusa sono inoffensivi per la salute. Infatti, se molti di essi sono inoffensivi
per la salute numerosi di essi, al contrario, sono allergeni potenziali come ad
esempio la canapa o le piume utilizzate per fabbricare pannelli isolanti.
Inoltre questi materiali naturali sono spesso mescolati ad additivi che servano da
leganti, da agenti fungicidi o ignifughi e dunque, possono presentare dei rischi.
Settore della panificazione
La panificazione interessa anche una parte dei supermercati che hanno un proprio
laboratori interno di arte bianca. In questa attività sono presenti degli allergeni noti
da tempo quali la polvere di farina ma anche i lieviti o la dusting powder. Le allergie
in questo settore possono manifestarsi anche a distanza di anni dall'inizio della
attività lavorativa. L'asma del panettiere rappresenta circa un terzo dei casi di asma
professionale e colpisce circa un fornaio su dieci. Oltre all'asma l'altra patologia
importante che interessa questi lavoratori è data dalla rinite allergica che interessa
dal 20 al 25% della popolazione dei fornai.
Diversi agenti possono essere chiamati in causa nel determinismo di questa
patologie:
- farine (grano, segale, avena, mais, grano saraceno);
- i miglioranti;
- i contaminanti della farina (muffe..)
- il lievito,
- le polveri con cui vengono cosparsi i prodotti.
Ricordiamo che fra i fornai possiamo ritrovare anche altre patologie professionali
quali quelle legate alla turnistica oraria, bronchiti acute da sbalzi termici fra zone
fredde e quelle in prossimità dei forni ed infine le perionissi cioè infiammazioni della
periferia dell'unghia determinate da un fungo presente nei lieviti.
Settore delle pulizie
La maggioranza delle allergie sono rappresentate dalle dermatiti allergiche anche
se sono costantemente in aumento le asme dovute ai prodotti di pulizia e di
sanificazione. Fra le cause di questo aumento vengono segnalati l'utilizzo frequente
di spray e di prodotti contenenti profumi. In effetti, gli allergeni maggiormente
chiamati in causa sono proprio i profumi ed i conservanti. Inoltre legate al diffuso
utilizzo di guanti monouso abbiamo le allergie al lattice ed agli agenti di
vulcanizzazione dei guanti in gomma.
Si tratta di un settore in cui vi è scarsa conoscenza e sensibilità alla tematica e in cui i
casi di adozione di misure prevenzionali sono sempre successivi alla emersione ed al
riconoscimento assicurativo di una malattia professionale.
Settore dell'acconciatura
Molti sono i prodotti ed ancor più sono i componenti di questi prodotti che possono
agire da allergeni, come diffusamente trattato nelle newsletter 49/2007; 10/2008 e
23/2009. Questi prodotti sono spesso irritanti e/o allergizzanti per le mani o per le vie
respiratorie. Pur tuttavia queste patologie presentano una evidente sottostima
rispetto ad esempio alle patologie muscoloscheletriche dell'arto superiore. Uno
studio danese di UNI-Europa Hair & Beauty Care, presentato al recente Congresso
dell’ETUI (European Trade Union Institute) rileva che dei 5.239 parrucchieri danesi il
42% soffre di eczema cutaneo in particolare localizzato alle mani, con una
prevalenza annuale di casi di eczema della mani del 22,3% , l’età di comparsa di
questa patologia è fra i 15 ed i 19 anni tanto che il 71% degli apprendisti soffre di
eczema con conseguente fuoriuscita di molti di questi dal settore.
L’ultimo dato che emerge da questo vasto studio condotto nell’ambito del dialogo
sociale europeo è che la patologia compare, di media, dopo 8,4 anni dall’inizio
della attività lavorativa nel settore. Ultimo elemento di valutazione per poter seguire
questo particolare settore è dato dal fatto che la maggior parte dei prodotti utilizzati
rientrano per quanto concerne il rischio chimico all’interno della direttiva cosmetici il
che comporta una diversa valutazione del rischio ante immissione ed una diversa
ricchezza delle informazioni al lavoratore (tema della scheda di sicurezza).
Fonte: puntosicuro.it, Newsletter medico legale INCA CIGIL Numero 09/2013 - Le allergie: una
patologia professionale troppo sottovalutata – A cura di Marco Bottazzi

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  • 1. News 28/SSL/2015 Lunedì, 20 Luglio 2015 Sull’obbligo di redigere il DVR in ambienti dove operano più imprese Nel caso di utilizzo da parte di più imprese di uno stesso luogo di lavoro ciascun datore di lavoro è tenuto ad adempiere all’obbligo di valutazione dei rischi e redazione del dvr, obbligo non delegabile che gli rinviene dalla sua qualità. In questa sentenza la Corte di Cassazione esamina il caso in cui in uno stesso luogo di lavoro operano stabilmente i dipendenti di più imprese con riferimento all’applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed in particolare alla individuazione del soggetto o dei soggetti obbligati alla effettuazione della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento di valutazione dei rischi. Nel caso in cui, ha affermato la suprema Corte nella sentenza, lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto, di somministrazione o comunque da altro rapporto giuridicamente rilevante operano in uno stesso luogo di lavoro, ciascun datore di lavoro è tenuto ad adempiere all’ obbligo della valutazione dei rischi e della redazione del documento di valutazione dei rischi, obbligo che agli stessi rinviene nella loro qualità di datori di lavoro e che non è delegabile. Ove all'esito dell'elaborazione del documento dovessero risultare situazioni di pericolo, ha aggiunto la stessa Corte, al datore di lavoro che non possa in altro modo intervenire per eliminarle non resta che impedire che in quei luoghi i propri dipendenti proseguano la loro attività lavorativa. (Articolo di Gerardo Porreca) CEI 11-27: le novità della norma e i lavori non elettrici in cantiere Informazioni sulla quarta edizione della Norma CEI 11-27 relativa agli impianti elettrici. Le novità, le definizioni, i compiti dei responsabili degli impianti e dei lavori, le distanze e i lavori non elettrici eseguiti in cantiere. Per offrire qualche informazione in più sulla IV edizione della norma CEI 11-27, ci soffermiamo sugli atti del seminario Inail, dal titolo " La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico. Le ‘nuove regole’”. Seminario che si è tenuto a Roma l’11 marzo 2014 e che si è proposto l’obiettivo di fare il punto della situazione, a fronte della evoluzione normativa di questi anni, sui lavori in bassa ed in alta tensione.
  • 2. Un primo intervento che si occupa delle novità della norma è intitolato “Lavori su impianti elettrici: le novità introdotte dalla IV edizione della norma CEI 11-27”, a cura del Dr. Giuseppe Floriello (Segretario tecnico CEI). Nell’intervento si ricordano le novità della Norma CEI 11-27: 2014, IV edizione, rispetto alla III edizione 2005. E si indica che le diversità di rilievo sono “relative ai seguenti punti: a) Campo di applicazione; b) Definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e loro peculiarità; c) Definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico; d) Prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica; e) Adeguamento delle distanze DL e DV alla CEI EN 50110-1:2014 f) Revisione e aggiunta di modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici; g) Allineamento della struttura editoriale della Norma CEI 11-27 a quella della Norma CEI EN 50110-1:2014; h) Dichiarazione esplicita della non applicabilità della distanza Dw della Norma CEI EN 61936-1”. Dopo aver, ad esempio, segnalato che nel campo di applicazione della Norma CEI 11-27 si è introdotta una significativa frase (‘la presente Norma deve comunque essere applicata a tutti i lavori in cui sia presente un rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso’), l’intervento si sofferma sulle definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori eseguiti su di essi: - Unità (o Persona) responsabile di un impianto elettrico (URI): la URI “è il proprietario dell’impianto elettrico, ad esempio: di un privato; di un Datore di lavoro di un’azienda; di Società strutturate e/o di grandi dimensioni (staff tecnico). Ad essi fanno capo le responsabilità complessive dell’impianto elettrico durante l’esercizio normale dello stesso (in assenza di lavori di qualunque natura). Sono inoltre i soggetti che sono portatori delle necessità di manutenzione o, più in generale, di effettuazione di lavori sull’impianto elettrico”; - Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile Impianto, RI): “il RI, diversamente da quanto contenuto nella III edizione della Norma CEI 11-27, è la persona responsabile della sicurezza dell’impianto elettrico durante un’attività lavorativa; viene designata dalla URI in occasione di un lavoro sull’impianto stesso (manutenzione compresa). Secondo la Norma CEI 11-27, IV edizione, il RI ha tutti i compiti necessari allo svolgimento in sicurezza del lavoro”. Ad esempio “redige il piano di lavoro” e provvede “all’apposizione di eventuali terre nei punti di sezionamento e di cartelli monitori”;
  • 3. - Unità responsabile del lavoro (URL): “per le Società strutturate o di grandi dimensioni, questa Unità (staff tecnico) ha il mandato di progettare ed eseguire un lavoro”. Tra le responsabilità si citano: verifica preliminare e condivisione con il RI della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un eventuale sopralluogo; predisposizione dell’eventuale Piano di intervento; verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi di supporto relativi alla corretta realizzazione del lavoro; verifica della formazione ed dell’eventuale idoneità degli operatori addetti al lavoro”. Rimandando alla lettura integrale delle slide dell’intervento, ci soffermiamo brevemente sulledefinizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico e sulle novità sulle distanze. Partiamo, anche in questo caso, dalle definizioni: - lavoro elettrico: “lavoro svolto a distanza minore o uguale a DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi. La novità consiste nell’assunto che all’interno della zona prossima, tutti i lavori che si eseguono, qualunque sia la loro natura, sono assoggettati ai medesimi rischi elettrici. Ciò significa che, se non si è Persone esperte (PES) o avvertite (PAV) in ambito elettrico, si deve lavorare sotto la supervisione di una PES (sezionamenti e messa in sicurezza, oppure installazione di barriere o protettori isolanti), oppure sotto sorveglianza da parte di PES o PAV che applica la procedura del lavoro in prossimità (distanza di sicurezza)”; - lavoro non elettrico: “lavoro svolto a distanza minore di DA9 e maggiore di DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici”. E riguardo alle distanze, si ha “l’allineamento delle distanze di lavoro sotto tensione (DL) e delle distanze di prossimità (DV) con la Norma CEI EN 50110-1. Ciò ha comportato una ridefinizione di tutti i valori di tali distanze per i livelli di tensione, dalla Bassa all’Alta tensione. Si mette in evidenza che per la Bassa Tensione la distanza DL che delimita esternamente la zona di lavoro sotto tensione è stata azzerata”. La nuova edizione della norma CEI 11-27 viene poi analizzata anche nell’intervento “I lavori non elettrici alla luce della IV edizione della norma CEI 11-27”, a cura dell’Ing. Fausto Di Tosto (INAIL, Coordinatore del GdL INAIL per i Lavori sotto tensione). L’intervento parte da un excursus normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, e si sofferma ampiamente sulle definizioni di lavori elettrici e non elettrici, sulle distanze DV, DL e DA9.
  • 4. Concludiamo l’articolo segnalando quanto indicato dal relatore in merito ai lavori non elettrici (in vicinanza) nei cantieri e con riferimento a quanto riportato sulla norma CEI 11-27. In particolare - oltre a quanto già detto nell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente – “nei cantieri edili posti a distanza minore di DA9 da parti in tensione non protette o non sufficientemente protette, occorre, in via preliminare, valutare, mantenendo un sufficiente margine di sicurezza, se nelle condizioni più sfavorevoli ragionevolmente prevedibili, sia possibile tenere in permanenza, alla distanza DV , persone, mezzi, macchine operatrici,apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura. Qualora ci sia pericolo di invadere la zona prossima delimitata da DV occorre: mettere in atto mezzi quali ostacoli, blocchi, gioghi, ecc, tali da impedire l’accesso alla zona prossima, oppure far mettere fuori tensione e in sicurezza la linea elettrica mediante accordi con il gestore la linea stessa. In ogni caso, nel cantiere edile si deve conservare la documentazione pertinente ai provvedimenti attuati tra quelli sopra descritti”. Inoltre la norma raccomanda “affinché i lavori di tipo non elettrico siano eseguiti a una distanza il più possibile maggiore di DV , tenuto conto dei mezzi e degli operatori (PEC) impiegati nei cantieri”. E se l’attività di cantiere comporta l’utilizzo di mezzi o attrezzi “il cui uso comporta pericoli dovuti soltanto all’altezza da terra, nei confronti di una linea elettrica sovrastante, è sufficiente rispettare quanto previsto nel caso illustrato per gli ambienti diversi dai cantieri (art.6.4.4.punto 3 della norma); in questo caso non è necessaria la predisposizione dei documenti sopra indicati”. Sempre riguardo ai lavori non elettrici (in vicinanza) nei cantieri si indica che secondo la EN 50110-1 (punto 6.4.4) per i lavori di costruzione ed altri lavori non elettrici (ad esempio lavori su impalcature, lavori con mezzi elevatori, macchine per costruzione e convogliatori, lavori di installazione, lavori di trasporto, verniciature e ristrutturazioni, montaggio di altre apparecchiature e di apparecchiature per la costruzione, ...) “si deve costantemente mantenere una distanza specificata, in particolare durante l’oscillazione di carichi, l’uso mezzi di trasporto e di sollevamento. Tale distanza deve essere misurata partendo dai conduttori o dalle parti nude attive più vicini”.
  • 5. La distanza specificata deve essere derivata da DV (con riferimento allo stralcio della tabella della EN 50110-1, riportato nell’intervento) e “aggiungendo un’ulteriore distanza che tenga conto: della tensione della rete, della natura del lavoro, dell’equipaggiamento da impiegare, del fatto che le persone che operano sono persone comuni”. Ricordiamo infine che per le linee aeree, “si deve tener conto di tutti i movimenti possibili delle linee stesse e di tutti i movimenti, degli spostamenti, delle oscillazioni, dei colpi di frusta o della caduta degli equipaggiamenti usati per eseguire i lavori”. Fonte: puntosicuro.it Amianto, presentato Ddl per gratuito patrocinio dello Stato a vittime e familiari Ammissione delle vittime dell’amianto e dei lavoro familiari al gratuito patrocinio dello Stato. È stato presentato ieri in Senato, in una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Caduti di Nassirya, il Ddl S. 1942 Disposizioni per l’ammissione delle vittime dell’amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato. Ddl 1942 La proposta di legge mira a estendere la possibilità di godere del patrocinio dello Stato in sede processuale anche alle vittime dell’amianto e ai loro familiari, a garantire quindi quel pagamento delle spese processuali attualmente concesso a chi, a prescindere dal reddito, è stato vittima e dovrà affrontare un procedimento per reati come violenza sessuale, pedofilia, pedopornografia, maltrattamenti, stalking, mutiliazione di organi genitali femminili (Decreto legge 93/2013 contrasto violenza di genere).
  • 6. Come si evince dalla nota apparsa ieri su sito Anmil, la proposta ha come prima firmataria la presidente della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro senatrice Camilla Fabbri. Capofila di più di cinquanta senatori. Sul sito del Senato è possibile ora consultare l’intero fascicolo dell’iter del Ddl. S 1942, che riporta in dettaglio i nomi di tutti i firmatari, le date dei passaggi parlamentari, le motivazioni a monte del provvedimento e il testo di legge. Questo quanto la proposta di legge ha comunicato alla presidenza del Senato il 22 maggio 2015 in sede di presentazione dell’iniziativa parlamentare: “emerge il bisogno di sostenere non soltanto le vittime ma anche le loro famiglie affinché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi che si sviluppano sempre fino al terzo grado di giudizio, con esiti incerti, con oneri processuali gravosissimi, nell’ambito di processi penali con imputati di età avanzata, per attività di imprese che non esistono più. Si tratta, in breve, di processi penali che richiedono lunghissime attività processuali, oneri di difesa difficilmente sostenibili per famiglie di lavoratori, costi per i consulenti tecnici, e raccolta di prove a sostegno delle proprie richieste risarcitorie. […] Tutto ciò evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime che altrimenti desisterebbero dalla costituzione di parte civile; di conseguenza diventerebbe pressoché impossibile poter ottenere l’effettivo risarcimento del danno. […] Pertanto risponde ad un’esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l’ammissione delle vittime dell’amianto che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale beneficio in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115“. Il disegno di legge, una volta approvato, andrebbe appunto a modificare l’articolo 76, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendo dopo “609-undecies del codice penale” la seguente frase: “e dei reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 582, 589 e 590 del codice penale commessi in danno di persone esposte ad amianto“. La copertura finanziaria verrebbe valutata in 2,5 milioni di euro l’anno a partire dal 2016, garantita dalla riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  • 7. Conferenza amianto A margine della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge, la senatrice Silvana Amati, tra i firmatari del provvedimento, ha annunciato che il 30 novembre 2015 dovrebbe tenersi in Senato, la prossima “Conferenza nazionale sull’amianto”. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte:quotidianosicurezza.it Il Ministero dei trasporti armonizza le norme sulle attrezzature a pressione trasportabili Il capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero dei Trasporti ha emanato il decreto 18 giugno 2015 con cui vengono mantenute in servizio le attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il DM 12 settembre 1925. Il DM conteneva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti. Più recentemente il DLgs 27 gennaio 2010, n. 35 ha previsto che l’autorità competente può approvare organismi di controllo per valutazioni di conformità, controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo*. Successivamente, della materia si è occupato il DLgs 78/2012, in applicazione della Direttiva 2010/35/UE. In questo quadro normativo il Decreto del 18 giugno, appena pubblicato sulla GU, ha lo scopo di armonizzare le attività del settore… con l’ approvazione e il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili, adeguando la legislazione nazione agli standard europei. Così, ha disposto (art.2) che: • il riconoscimento degli organismi di controllo** e di sorveglianza del servizio interno odi ispezione è disposto dallo stesso Dipartimento dei trasporti terrestri, la navigazione del Ministero; • l’attività di monitoraggio e sorveglianza degli organismi di controllo è demandata a una speciale Commissione per le attività previste dal DLgs 35/2010.
  • 8. Entro il mese di febbraio, l’organismo di controllo deve inviare una relazione circa l’attività svolta nell’anno precedente nel campo delle attività previste nella materia. L’attività di sorveglianza presso la sede degli organismi designati è normalmente svolta congiuntamente all’attività di sorveglianza da parte di Accredia, per il mantenimento dell’accreditamento***. (Articolo di Enzo Gonano) * In attuazione della Direttiva 2008/68 (trasporto interno di merci pericolose). ** Avrà il compito di accertare la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti previsti nel recente decreto … ed anche il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni … ed ancora, il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali in conformità alle norme vigenti. *** Secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Ed. 2012, con le modalità stabilite nella convenzione a suo tempo stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previste dal citato DLgs 78/2012. Info: Ministero Trasporti decreto 18 giugno 2015 attrezzature a pressione Fonte:quotidianosicurezza.it La classificazione e l’etichettatura delle miscele dopo il 1°giugno Indicazioni riguardo alla scadenza del primo giugno 2015 relativa alla classificazione delle miscele. I ruoli a norma del regolamento CLP, gli obblighi di notifica, le novità e la classificazione delle miscele. Se dal 1° dicembre 2010 è obbligatoria la classificazione delle sostanze secondo il Regolamento CLP (Regolamento n. 1272/2008), dal primo giugno 2015, come più volte ripetuto dal nostro giornale, è diventato obbligatorio seguire il Regolamento anche per la classificazione delle miscele. E, con riferimento anche a quanto contenuto nella Circolare del 26 maggio 2015 e nella Circolare del 29 maggio 2015, le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 possono conservare le etichette conformi alla Direttiva 99/45/CE (D. Lgs 65/03) fino al 1° giugno 2017. Per rendere più chiara questa fase di cambiamenti normativi e informare e supportare le figure coinvolte nell’implementazione del regolamento CLP, l'Istituto Superiore di Sanità ( Centro Nazionale Sostanze Chimiche) e il Ministero della Salute hanno organizzato a Roma il 19 maggio la “ Conferenza CLP 2015. Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015”. Dagli atti dell’incontro, pubblicati sul sito dell' Istituto Superiore di Sanità, riprendiamo brevemente un intervento che permette di fare il punto dei cambiamenti relativi al
  • 9. Regolamento CLP e alla scadenza del primo giugno, con riferimento anche a quanto contenuto nelle direttive 67/548/CEE (DSD/DSP) e 1999/45/CE (DPD/DPP). In “La classificazione e l’etichettatura delle miscele dopo il 1°giugno 2015: nuovi obblighi, ultimi aggiornamenti e scadenze, cambiamenti e confronti con la normativa precedente”, a cura di Paola Di Prospero Fanghella e Maria Alessandrelli (Centro Nazionale Sostanza Chimiche, Istituto Superiore di Sanità), si ricorda che, riguardo al Regolamento CLP, gli obblighi che incombono a un fornitore di sostanze o miscele “dipendono in gran parte dal suo ruolo nella catena d’approvvigionamento. Riveste pertanto la massima importanza individuare il proprio ruolo a norma del regolamento CLP”. In ogni caso il regolamento “impone a tutti i fornitori di una catena d’approvvigionamento l’obbligo generale di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione”. Ricordiamo brevemente i ruoli a norma del regolamento: “fabbricante, importatore, utilizzatore a valle (compresi formulatore/reimportatore), distributore (compreso il rivenditore al dettaglio), produttore di un articolo”. I relatori si soffermano poi sugli obblighi di notifica nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature. Infatti fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle “devono classificare le sostanze e miscele, già classificate in conformità alla DSP e alla DPP, secondo i criteri del reg. CLP e modificarne le etichette, le schede di dati di sicurezza e, in alcuni casi, l’imballaggio”. Dopo aver riportato varie indicazioni per fabbricanti e importatori, che vi invitiamo a leggere integralmente nel documento agli atti, i relatori si soffermano in particolare sulle recenti novità. Ad esempio con riferimento ai nuovi elementi dell’etichetta e ai principali cambiamenti da DPD a CLP per le miscele. Ad esempio: - tossicità acuta per la salute umana: cambia il metodo di calcolo; - corrosione/irritazione: cambiano i limiti per la classificazione - 5% invece di 10% per corrosivo (ex R35/R34); 3% invece di 10 % per i gravi danni agli occhi (ex R41); 10% invece di 20% per irritante occhi e pelle (ex R36/R38); 1% per Irritante occhi e pelle se presente un corrosivo (era 5% per R34); - tossicità riproduttiva: cambiano i limiti per la classificazione - 0.3% invece di 0.5% per Cat 1 A e Cat 1 B (ex Cat 1 e 2); 3% invece di 5% per Cat 2 (ex Cat 3); - tossicità acuta e cronica per l’ambiente: cambiano i criteri e i metodi di calcolo. La relazione si sofferma poi anche su alcuni cambiamenti relativi a: - chiusure di sicurezza per bambini per recipienti di qualsiasi capacità offerti o venduti al dettaglio; - indicazione di pericolo riconoscibile al tatto per recipienti di qualsiasi capacità offerti o venduti al dettaglio.
  • 10. Ci si sofferma brevemente anche sulla conversione delle etichette al Regolamento CLP e alla classificazione delle miscele usando la classificazione minima delle sostanze (“traslazione nell'allegato VII CLP per convertire l'esistente classificazione DPD in CLP”): - “si applicano ai pericoli quando c’è buona corrispondenza tra vecchio e nuovo sistema; - non si applicano se non c’è una classificazione corrispondente nel CLP; - si applicano alle miscele se erano classificate in base alla sperimentazione e quindi equiparate alle sostanze; - non si applicano quando le miscele sono state classificate con il calcolo perché sono cambiati i valori limite di concentrazione e i sistemi di calcolo”. E si ricorda che: - “la classificazione minima è contrassegnata in Allegato VI con un asterisco; - per la tossicità acuta e STOT -RE, la classificazione secondo direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo CLP” (STOT: Tossicità specifica di organo bersaglio); - “i fabbricanti o gli importatori applicano questa classificazione, tuttavia devono effettuare la classificazione in una categoria di pericolo più grave in caso dispongano di ulteriori informazioni da cui risulti che ciò sia più adeguato”. Dopo le indicazioni sugli adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) in applicazione alle miscele dal 1° giugno 2015, la relazione si conclude con un elenco delle cose da fare in relazione alla scadenza del 1° giugno 2015: - “verificare le etichette dei prodotti - Pittogrammi, indicazioni di pericolo (ex frasi di rischio), consigli di prudenza; - verificare le SDS (la sezione 2 contiene la classificazione ed etichettatura); - contattare il fornitore (si può usare la classificazione esistente se non si cambia la composizione); - contattare associazioni di categoria e organizzazioni di settore (possono fornire supporto e guida); - contattare gli helpdesk CLP (forniscono informazioni nelle lingue nazionali); - consultare l’Inventario ECHA C&L (si trova la classificazione armonizzata se disponibile); - consultare le guide orientative CLP dell’ECHA, le FAQ, e gli altri documenti disponibili nel sito web ECHA; - applicare le classificazioni armonizzate per le sostanze (è un obbligo); - notificare all’Archivio preparati i componenti della miscela classificata come pericolosa (ai fini del trattamento delle emergenze); - notificare le sostanze all’Inventario ECHA C&L (1 mese dopo l’immissione sul mercato)”. Fonte: puntosicuro.it
  • 11. Il rischio da demartiti da contatto Le principali professioni con elevato rischio di dermatiti da contatto allergico ed allergeni responsabili. Il rischio nei settori della panificazione, delle pulizie, dell'acconciatura e in Edilizia. Le patologie allergiche sono quelle che presentano una maggiore sottovalutazione del rapporto con l'attività professionale e tale sottovalutazione è massima per le allergie cutanee, diversi ricercatori valutano in 1 a 10 il rapporto fra le allergie professionali diagnosticate e quelle che non lo vengono. Fra le cause di questa sottostima si deve registrare il fatto che tutti gli apprendisti che si sensibilizzano nel corso del loro percorso formativo lasciano l'attività e si riconvertono in altre mansioni con non visibilità della patologia, su questo tema torneremo con i recenti dati emersi da uno studio danese. Le allergie professionali interessano in genere soggetti giovani (39 anni di media per le asme e 35 anni per le dermatiti/dermatosi) e che soprattutto sono impiegati nelle piccole e piccolissime imprese. Si tratta di patologie che possono interessare sia le vie respiratorie (rinite, asma e pneumopatie) che la cute (eczema, orticaria) e che si ritrovano in maniera dettagliata nelle più recenti tabelle di legge. I settori maggiormente interessati sono la panificazione, l'acconciatura, l'edilizia, il settore delle pulizie, la carrozzeria, il settore agroalimentare e l'agricoltura. Fra le principali cause di allergia respiratoria professionale si segnalano le farine, i prodotti per il trattamento del capello e gli ammoni quaternari che sono presenti nei prodotti per la pulizia e la manutenzione. L'Osservatorio Nazionale delle Asme Professionali (ONAP) francese valuta a circa 6250 casi/anno il numero dei nuovi casi respiratori. Le allergie cutanee sono in marcato aumento e sono principalmente dovute all'utilizzo di conservanti, biocidi, metalli, additivi della gomma e alle resine epossidi. Le stime francesi dello stesso Osservatorio valutano a 17.500 il numero di nuovi casi/anno. Più di 250 prodotti sono riconosciuti come allergizzanti professionali ma per molti prodotti di nuova o recente immissione sul mercato manchiamo di dati e conoscenze. Inoltre occorre ricordare che alcuni fattori irritanti come il freddo o anche il lavorare in ambiente umido (mani nell'acqua, lavaggio frequente delle mani) favoriscono la sensibilizzazione e l'allergia cutanea in quanto fragilizzano la cute. Per gli allergeni esiste una dose/risposta il che vuol dire che maggiori sono le concentrazioni di allergeni e maggiore è il rischio di sensibilizzazione. A questo riguardo esistono importanti indicazioni in tema di prevenzione, indicazioni che costituiscono un importante riferimento anche per l'attività di tutela. Infatti se l'indicazione prima è quella di una sostituzione dei prodotti sensibilizzanti appare evidente comune in alcuni settori tale percorso non sia percorribile si pensi in primo luogo al settore dell'acconciatura. Per ridurre i contatti aeroportati occorre agire sulla ventilazione ma anche evitare gli spray che generano degli aerosol che
  • 12. penetrano facilmente a livello bronchiale o utilizzare prodotti in pasta piuttosto di quelli in polvere. Anche l'uso dei DPI deve essere valutato attentamente in quanto gli stessi DPI possono essere causa di allergia. Inoltre sei i guanti non sono adatti alla attività professionale, essi danno una falsa impressione di sicurezza. Ultimo tema generale è dato dalla difficoltà diagnostica, per porre diagnosi occorre conoscere gli allergeni ai quali è esposto il lavoratore e realizzare dei test specifici. Per alcuni mestieri in cui i prodotti utilizzati contengono più o meno gli stessi componenti risulta più facile per altri risulta più difficile anche perché alcuni prodotti come i conservanti non compaiono sempre nella scheda di sicurezza soprattutto quando sono presenti in piccola quantità. Infine abbiamo il tema delle allergie crociate: cioè la sensibilizzazione ad un allergene determina la sensibilizzazione ad un altro allergene avente struttura proteica vicina. Principali professioni con elevato rischio di dermatiti da contatto allergico ed allergeni responsabili Acconciatura · Tinture per capelli; · Prodotti per permanente; · Prodotti per la decolorazione: persolfati; · Shampoo, nichel delle forbici ed oggetti metallici. Personale del settore sanità · Gomma dei guanti: additivi della vulcanizzazione (thiuram, carbammati, benzotiazoli) lattice; · Antisettici e disinfettanti ad uso ospedaliero; · Medicine: antibiotici, antalgici, anestetici, · Profumi Dentisti e personale del settore odontoiatrico · Gomma dei guanti; · Acrilati e metacrilati delle resine dentarie ed adesivi; · Antisettici e disinfettanti; · Anestetici. Edilizia e lavori edili (imbianchini, idraulici, copritetto, piastrellisti …) · Cromati e cobalto dei cementi; · Gomma dei guanti e delle scarpe di sicurezza; · Pitture, vernici, adesivi, resine epossidi, acrilati, resine poliuretaniche; Metallurgia
  • 13. · Olii di taglio; · Saponi, creme barriera, emollienti (ingredienti dei cosmetici); · Colle: acrilati. Settore dell’alimentazione (cuochi, fornai ecc..) · Alimenti (legumi, aglio, spezie); · Gomma dei guanti; · Antisettici per il lavaggio delle mani, disinfettanti di superficie e conservanti presenti nei prodotti “cosmetici”; · Muffe alimentari (formaggi, salumi secchi ecc). Fioristi e giardinieri · Piante e fiori; · Pesticidi; · Gomma dei guanti e degli stivali. Agricoltori, allevatori e veterinari · Gomma dei guanti, stivali , tubi, pneumatici; · Pesticidi; · Vegetali; · Medicine e prodotti veterinari; · Alimenti per animali; · Conservanti, disinfettanti e antisettici. Edilizia Oggi il settore dell'edilizia è fra quelli maggiormente interessati da questa problematica delle allergie professionali. Il rischio è legato alla manipolazione di prodotti contenenti allergeni quali: - resine; - acrilati; - polveri di PVC; - polveri di cemento; - legno; - vernici; - solventi; - metalli. Inoltre queste allergie possono essere accentuate da alcune condizioni di lavoro tipiche del settore delle costruzioni. Così il lavoro al freddo fragilizza la cute facilitando la penetrazione degli allergeni. Ma anche il sole può determinare reazioni fotoallergiche fra quanti lavori all'aperto. Infine il lavoro in ambiente umido è spesso sinonimo di dermatosi. La dermatite più nota e storica, potremmo dire, del settore edile è quella da cemento dovuta alla presenza di sostanze allergeniche
  • 14. quali il cromo VI ma anche il nichel ed il cobalto. Oggi sono disponibili delle misure di prevenzione di questa patologia far cui quella di aggiungere, nella fase di produzione del cemento, solfato di ferro in modo da realizzare la riduzione chimica del cromo VI in cromo III. Ma giova ricordare che il solfato di ferro non è stabile nel tempo per cui se i sacchi di cemento non sono utilizzati nei mesi immediatamente successivi alla produzione tale riduzione del cromo VI non è più certa. Un numero crescente di costruttori fa oggi ricorso a materiali di origine naturale che nella percezione diffusa sono inoffensivi per la salute. Infatti, se molti di essi sono inoffensivi per la salute numerosi di essi, al contrario, sono allergeni potenziali come ad esempio la canapa o le piume utilizzate per fabbricare pannelli isolanti. Inoltre questi materiali naturali sono spesso mescolati ad additivi che servano da leganti, da agenti fungicidi o ignifughi e dunque, possono presentare dei rischi. Settore della panificazione La panificazione interessa anche una parte dei supermercati che hanno un proprio laboratori interno di arte bianca. In questa attività sono presenti degli allergeni noti da tempo quali la polvere di farina ma anche i lieviti o la dusting powder. Le allergie in questo settore possono manifestarsi anche a distanza di anni dall'inizio della attività lavorativa. L'asma del panettiere rappresenta circa un terzo dei casi di asma professionale e colpisce circa un fornaio su dieci. Oltre all'asma l'altra patologia importante che interessa questi lavoratori è data dalla rinite allergica che interessa dal 20 al 25% della popolazione dei fornai. Diversi agenti possono essere chiamati in causa nel determinismo di questa patologie: - farine (grano, segale, avena, mais, grano saraceno); - i miglioranti; - i contaminanti della farina (muffe..) - il lievito, - le polveri con cui vengono cosparsi i prodotti. Ricordiamo che fra i fornai possiamo ritrovare anche altre patologie professionali quali quelle legate alla turnistica oraria, bronchiti acute da sbalzi termici fra zone fredde e quelle in prossimità dei forni ed infine le perionissi cioè infiammazioni della periferia dell'unghia determinate da un fungo presente nei lieviti. Settore delle pulizie La maggioranza delle allergie sono rappresentate dalle dermatiti allergiche anche se sono costantemente in aumento le asme dovute ai prodotti di pulizia e di sanificazione. Fra le cause di questo aumento vengono segnalati l'utilizzo frequente di spray e di prodotti contenenti profumi. In effetti, gli allergeni maggiormente chiamati in causa sono proprio i profumi ed i conservanti. Inoltre legate al diffuso utilizzo di guanti monouso abbiamo le allergie al lattice ed agli agenti di vulcanizzazione dei guanti in gomma.
  • 15. Si tratta di un settore in cui vi è scarsa conoscenza e sensibilità alla tematica e in cui i casi di adozione di misure prevenzionali sono sempre successivi alla emersione ed al riconoscimento assicurativo di una malattia professionale. Settore dell'acconciatura Molti sono i prodotti ed ancor più sono i componenti di questi prodotti che possono agire da allergeni, come diffusamente trattato nelle newsletter 49/2007; 10/2008 e 23/2009. Questi prodotti sono spesso irritanti e/o allergizzanti per le mani o per le vie respiratorie. Pur tuttavia queste patologie presentano una evidente sottostima rispetto ad esempio alle patologie muscoloscheletriche dell'arto superiore. Uno studio danese di UNI-Europa Hair & Beauty Care, presentato al recente Congresso dell’ETUI (European Trade Union Institute) rileva che dei 5.239 parrucchieri danesi il 42% soffre di eczema cutaneo in particolare localizzato alle mani, con una prevalenza annuale di casi di eczema della mani del 22,3% , l’età di comparsa di questa patologia è fra i 15 ed i 19 anni tanto che il 71% degli apprendisti soffre di eczema con conseguente fuoriuscita di molti di questi dal settore. L’ultimo dato che emerge da questo vasto studio condotto nell’ambito del dialogo sociale europeo è che la patologia compare, di media, dopo 8,4 anni dall’inizio della attività lavorativa nel settore. Ultimo elemento di valutazione per poter seguire questo particolare settore è dato dal fatto che la maggior parte dei prodotti utilizzati rientrano per quanto concerne il rischio chimico all’interno della direttiva cosmetici il che comporta una diversa valutazione del rischio ante immissione ed una diversa ricchezza delle informazioni al lavoratore (tema della scheda di sicurezza). Fonte: puntosicuro.it, Newsletter medico legale INCA CIGIL Numero 09/2013 - Le allergie: una patologia professionale troppo sottovalutata – A cura di Marco Bottazzi