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News 44/A/2016
Lunedì, 31 Ottobre 2016
Trattato di messa al bando delle armi nucleari, sì all’Onu di 123 Paesi. L’Italia vota no.
Avviato il percorso verso un bando degli ordigni nucleari nel 2017
Il 27 ottobre il Primo Comitato dell’Assemblea generale dell’Onu che si occupa di
disarmo e questioni di sicurezza internazionale, ha adottato, con 123 voti a favore e
38 contrari, una risoluzione politica che chiede di avviare nel 2017 i negoziati per un
Trattato internazionale volto a vietare le armi nucleari, una decisione storica pone
fine a due decenni di paralisi negli sforzi multilaterali per il disarmo nucleare.
Purtroppo l’Italia è stata tra i 38 Paesi contrari. Rete Italiana per il disarmo spiega
che «Ci sono ancora più di 15.000 armi nucleari attualmente nel mondo, in
particolare negli arsenali di appena due nazioni: gli Stati Uniti e la Russia. 7 altri Stati
possiedono armi nucleari: Gran Bretagna, Francia, Cina, Israele, India, Pakistan e
Corea del Nord. La maggior parte delle 9 nazioni nucleari hanno votato contro la
risoluzione Onu. Molti dei loro alleati, compresa l’Italia e gli altri Paesi in Europa che
ospitano armi nucleari sul loro territorio come parte di un accordo Nato, non hanno
sostenuto la risoluzione L.41. Ma le nazioni dell’Africa, dell’America Latina, dei
Caraibi, del Sud-Est asiatico e del Pacifico hanno votato a grande maggioranza e
ritorneranno ad essere protagonisti in occasione della Conferenza di negoziazione a
New York il prossimo anno».
La maggioranza dei Paesi dell’Onu sono invece convinti che «Un accordo
multilaterale e obbligatorio che vieti l’impiego o la minaccia di impiego di armi
nucleari contribuirebbe a eliminare la minaccia nucleare e a creare il clima giusto
per portare a termine l’eliminazione delle ermi nucleari» e pe questo chiedono alla
Conferenza sul disarmo di intraprendere di negoziati per una convenzione
internazionale «che vieti in ogni circostanza il ricorso ad armi nucleari o la minaccia
di farvi ricorso». Per questo la risoluzione chiede all’Onu di organizzare nel 2017una
Conferenza «che abbia per obiettivo la negoziazione di uno strumento
giuridicamente obbligatorio mirante ad interdire le armi nucleari, in vista della loro
completa eliminazione».
La risoluzione proposta da Austria, Brasile, Irlanda, Messico, Nigeria e Sudafrica è
stata adottata nonostante l’opposizione degli Stati dotati di armi e il voto all’Onu è
arrivato poche ore dopo l’adozione da parte del Parlamento europeo di una a
risoluzione su questo tema con 415 voti favorevoli, 124 contrari e 74 astensioni che
invita gli Stati membri dell’Ue a «partecipare in modo costruttivo» ai negoziati del
2017. «Un invito non raccolto dall’Italia che si è schierata contro la Risoluzione L.41
continuando, come nei passi precedenti di questo percorso, a sostenere la
posizione degli Stati Uniti e di tutte le altre potenze nucleari . dicono a Rete Italiana
per il disarmo – Ricordiamo che l’Italia è posta sotto “l’ombrello nucleare” della
NATO e, a seguito degli accordi di cosiddetto “Nuclear Sharing”, ospita sul proprio
territorio ordigni di tale natura».
La Campagna Internazionale per l’abolizione delle armi nucleari (Ican), la coalizione
mondiale della società civile attiva in 100 Paesi di cui fa parte anche Rete Italiana
per il disarmo, ha salutato l’approvazione della risoluzione come «un importante
passo positivo in avanti, che segna un cambiamento fondamentale nel modo in cui
il mondo sta cercando di affrontare la minaccia degli ordigni nucleari».
La direttrice esecutiva dell’Ican, Beatrice Fihn, ha sottolineato che «Per sette
decenni l’ONU ha messo in guardia contro i pericoli dell’arma nucleare e tantissime
persone ed organizzazioni nel mondo hanno portato avanti campagne per la loro
abolizione. Oggi la maggior parte degli Stati ha deliberato di bandire queste armi.
Un Trattato che vieti le armi nucleari rafforzerebbe la norma globale contro l’uso e il
possesso di queste armi, già presente nel Trattato di Non Proliferazione, chiudendo le
principali lacune del regime giuridico internazionale esistente e stimolando
un’azione di disarmo che per molto tempo si è bloccata. Il voto dimostra molto
chiaramente che la maggior parte delle nazioni del mondo considera necessario,
possibile e urgente un divieto chiaro di esistenza e possesso di armi nucleari. Tali
Paesi vedono questa come l’opzione più praticabile per ottenere un reale progresso
sul disarmo globale».
Lisa Clark dei Beati i Costruttori di Pace, aderente a Rete Disarmo, ha detto: «“Siamo
davvero molto contenti del risultato dei due voti, quello all’Onu ma anche quello al
Parlamento europeo. Davvero grande e prezioso è stato il lavoro di mobilitazione
della Campagna Ican che ha avuto lo straordinario merito di aver rilanciato il
disarmo nucleare a livello di movimento popolare e non solo più come tema di
discussione tra pochi addetti ai lavori. E’ chiaro però che un Trattato per la messa al
bando delle armi nucleari che non veda tra i propri membri le potenze nucleari non
sarà sufficiente per realizzare davvero un disarmo pieno. Quindi dobbiamo
prepararci un nuovo e lungo duplice lavoro. Da un lato portare avanti, a partire
dall’anno prossimo, i lavori per il Trattato di messa al bando; dall’altro trasformare
questo lavoro in un enorme movimento che entri dentro i meccanismi governativi
delle potenze nucleari, facendo loro capire che quelle armi nei loro arsenali non
sono il simbolo della loro potenza, ma solo la medaglia della vergogna che
contraddistingue gli stati canaglia».
Anche Francesco Vignarca, coordinatore di Rete Disarmo, evidenzia che «“Si è
riusciti finalmente a formare un fronte unito tra gli Stati che da sempre di impegnano
per il disarmo e tutti quelli che finora hanno rispettato il loro impegno di non dotarsi
di armi nucleari (impegno presente nel Tnp) a condizione che le potenze nucleari
smantellassero i propri arsenali.“Un risultato ottenuto poiché molti Paesi si sono
stancati di non veder realizzata la parte dell’accordo in capo agli Stati nucleari»
Le armi nucleari rimangono le uniche armi di distruzione di massa non ancora fuori
legge in modo globalee universale nonostante i loro catastrofici impatti ambientali e
umanitari, ben chiari e documentati. Le armi biologiche, armi chimiche, mine
antiuomo e bombe a grappolo sono topologie di ordigni tutte esplicitamente
proibite dal diritto internazionale. Attualmente per le armi nucleari esistono invece
solo divieti parziali. Il disarmo nucleare è stata una delle priorità delle Nazioni Unite
sin dalla creazione dell’Organizzazione nel 1945. Gli sforzi per far avanzare questo
obiettivo fondamentale si sono fortemente rallentate negli ultimi anni, con le
potenze nucleari che hanno deciso di investire pesantemente nella
modernizzazione dei propri arsenali.
Venti anni sono passati dalla negoziazione del precedente strumento multilaterale di
disarmo nucleare: il Comprehensive Nuclear-test Ban Treaty discusso nel 1996 ma
che deve ancora entrare formalmente in vigore per l’opposizione di una manciata
di nazioni.
In tutto questo processo, le vittime e i sopravvissuti di detonazioni di armi nucleari, tra
cui i test nucleari, hanno contribuito attivamente al percorso. Dopo il voto all’Onu
Setsuko Thurlow, una hibakusha, una superstite del bombardamento di Hiroshima,
ha detto: «Questo è un momento davvero storico per il mondo intero. Per quelli di
noi che sono sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, è
un’occasione molto gioiosa. Abbiamo aspettato così a lungo che questo giorno
arrivasse. Le armi nucleari sono assolutamente aberranti e tutte le nazioni
dovrebbero partecipare ai negoziati del prossimo anno per metterle fuori legge.
Spero di essere io stessa a ricordare ai delegati le indicibili sofferenze che le armi
nucleari causano. E quanto sia grande la nostra responsabilità e il nostro compito
nel fare in modo che tale sofferenza non accada mai più».
Pochi giorni fa 15 vincitori del premio Nobel per la Pace hanno esortato i governi a
sostenere i negoziati, auspicando «una conclusione tempestiva e di successo in
modo che si possa procedere rapidamente verso l’eliminazione finale di questa
minaccia esistenziale per l’Umanità».
La Fihn conclude: «Questo Trattato non riuscirà ad eliminare istantaneamente e con
la bacchetta magica tutte le armi nucleari. Ma con esso si stabilirà un nuovo
standard giuridico internazionale potente, che andrà a stigmatizzare le armi
nucleari spingendo le nazioni ad intervenire con positiva urgenza nei processi di
disarmo”. In particolare il Trattato metterà grande pressione sulle nazioni, come
l’Italia, che ricevono qualche forma di protezione dalle armi nucleari di un proprio
alleato; uno stimolo ulteriore a porre fine a questo tipo di politica, che potrà avere
come ulteriore risultato una spinta al disarmo completo degli attuali Paesi nucleari».
Fonte: greenreport.it
Edifici, in vigore decreto su assorbimento elettrosmog.
Dal 27 ottobre 2016 è in vigore il decreto del Ministero dell’ambiente che stabilisce i
valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli
edifici.
Il Dm 5 ottobre 2016 è parte dei decreti attuativi dell’articolo 14 del Dl 179/2012
convertito in legge 221/2012 che integrava la normativa tecnica in materia di
elettrosmog recata dal Dpcm 8 luglio 2013 attuativo della legge quadro in materia
(36/2001). Il Dm Ambiente in parola in particolare approva le Linee guida
predisposte dall’Ispra e dalle Agenzie di protezione ambientali delle Regioni e
Province autonome sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte
delle strutture degli edifici (pareti e coperture con finestre o altre aperture di
analoga natura).
Il provvedimento si aggiunge all’altro decreto attuativo del Dl 179/2012, il Dm
Ambiente 2 dicembre 2014 relativo sia alle modalità con cui gli operatori forniscono
a Ispra e alle Arpa i dati di potenza degli impianti sia ai fattori di riduzione della
potenza da applicare nelle stime previsionali per tenere conto della variabilità
temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. (Articolo di Francesco
Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Elettrosmog. Disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica
localizzazione degli impianti.
TAR Campania (SA) Sez. II n. 2067 del 31 agosto 2016
In tema di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 8, 6º comma, l. 22 febbraio 2001 n. 36,
le disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica
localizzazione in siti predeterminati degli impianti di telefonia mobile possono essere
impugnate solo quando venga negata l’autorizzazione per l’installazione
dell’impianto in altra zona.
Fonte: lexambiente.it
Aria. Sospensione dell’attività.
TAR Umbria Sez. I n. 587 del 2 settembre 2016
La sospensione dell’attività di un impianto è assoggettata a due condizioni: la prima
che sia stata violata una diffida (atto pregiudiziale necessario), la seconda che oltre
a non eseguire le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l'ambiente, che
deve essere attestato. E ciò secondo l’espressa previsione di cui all’art. 278, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale non è di per sé
sufficiente il solo superamento dei valori soglia previsti dal provvedimento
autorizzatorio ma è parallelamente necessaria una approfondita valutazione, ad
opera delle competenti amministrazioni, circa gli effetti che in concreto – e non in
linea meramente ipotetica – detti superamenti sono in grado di determinare sulla
salute pubblica e sull’ambiente circostante.
Fonte: lexambiente.it
Beni ambientali. Violazioni paesaggistiche e sequestro preventivo.
Cass. Sez. III n. 40677 del 29 settembre 2016 (Cc 23 giu. 2016)
Pres. Amoresano Est. Di Nicola Ric. La Sala ed altra
Nel caso del sequestro preventivo impeditivo occorre accertare, per il legittimo uso
dello strumento cautelare, se l'uso della cosa, realizzata in violazione dei vincoli
paesaggistici, sia idoneo o meno, nell'ipotesi di condotta del tutto esaurita, ad
incidere sulle conseguenze dannose prodotte dall'intervento abusivo sull'ecosistema
protetto dal vincolo paesaggistico, con la conseguenza che l'uso della cosa a
deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto, in
tale caso, di un esame particolarmente approfondito da parte del giudice di merito,
il quale deve ritenere o escludere l'ulteriore lesione del bene protetto a seconda
che accerti, in concreto, l'incompatibilità o la assoluta compatibilità di tale uso con
gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di quest'ultimo e della
situazione preesistente alla realizzazione dell'opera.
Fonte: lexambiente.it
Trasporto senza formulario di rifiuti pericolosi, Cassazione riconosce “abolitio
criminis”.
Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante informazioni
incomplete o inesatte, nel periodo tra il 25 dicembre 2010 e il 16 agosto 2011, non
costituiva reato ai sensi del Dlgs. 152/2006.
Secondo la Sezione feriale penale della Cassazione (sentenza 36275/2016), il Dlgs.
205/2010 (in vigore dal 25 dicembre 2010) ha effettivamente comportato la “abolitio
criminis” della condotta in questione, a causa di una svista cui lo stesso Legislatore
ha tentato di porre poi rimedio, reintroducendo il reato con il Dlgs. 121/2001 (in
vigore dal 16 agosto 2011). In forza del principio costituzionale di legalità e di
irretroattività della norma penale, la nuova efficacia della sanzione non può che
decorrere ex nunc (e non ex tunc).
La Sezione feriale ha così aggiornato l’orientamento più recente in materia della
Terza Sezione che, interpretando la volontà del Parlamento, aveva invece escluso il
“vuoto normativo” sostenendo la natura “interpretativa” – e quindi retroattiva – del
Dlgs. 121/2011 (sentenza 3692/2014). In senso contrario, precisa ora la Sezione
feriale, depone infatti “la mancanza di qualsivoglia, esplicita manifestazione di
volontà del Legislatore al riguardo, di talché non pare consentito pervenire al
medesimo risultato attraverso un intervento dell’interprete, per di più in malam
partem”. (Articolo di Alessandro Geremei).
Fonte: reteambiente.it
deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto, in
tale caso, di un esame particolarmente approfondito da parte del giudice di merito,
il quale deve ritenere o escludere l'ulteriore lesione del bene protetto a seconda
che accerti, in concreto, l'incompatibilità o la assoluta compatibilità di tale uso con
gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di quest'ultimo e della
situazione preesistente alla realizzazione dell'opera.
Fonte: lexambiente.it
Trasporto senza formulario di rifiuti pericolosi, Cassazione riconosce “abolitio
criminis”.
Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante informazioni
incomplete o inesatte, nel periodo tra il 25 dicembre 2010 e il 16 agosto 2011, non
costituiva reato ai sensi del Dlgs. 152/2006.
Secondo la Sezione feriale penale della Cassazione (sentenza 36275/2016), il Dlgs.
205/2010 (in vigore dal 25 dicembre 2010) ha effettivamente comportato la “abolitio
criminis” della condotta in questione, a causa di una svista cui lo stesso Legislatore
ha tentato di porre poi rimedio, reintroducendo il reato con il Dlgs. 121/2001 (in
vigore dal 16 agosto 2011). In forza del principio costituzionale di legalità e di
irretroattività della norma penale, la nuova efficacia della sanzione non può che
decorrere ex nunc (e non ex tunc).
La Sezione feriale ha così aggiornato l’orientamento più recente in materia della
Terza Sezione che, interpretando la volontà del Parlamento, aveva invece escluso il
“vuoto normativo” sostenendo la natura “interpretativa” – e quindi retroattiva – del
Dlgs. 121/2011 (sentenza 3692/2014). In senso contrario, precisa ora la Sezione
feriale, depone infatti “la mancanza di qualsivoglia, esplicita manifestazione di
volontà del Legislatore al riguardo, di talché non pare consentito pervenire al
medesimo risultato attraverso un intervento dell’interprete, per di più in malam
partem”. (Articolo di Alessandro Geremei).
Fonte: reteambiente.it

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  • 1. News 44/A/2016 Lunedì, 31 Ottobre 2016 Trattato di messa al bando delle armi nucleari, sì all’Onu di 123 Paesi. L’Italia vota no. Avviato il percorso verso un bando degli ordigni nucleari nel 2017 Il 27 ottobre il Primo Comitato dell’Assemblea generale dell’Onu che si occupa di disarmo e questioni di sicurezza internazionale, ha adottato, con 123 voti a favore e 38 contrari, una risoluzione politica che chiede di avviare nel 2017 i negoziati per un Trattato internazionale volto a vietare le armi nucleari, una decisione storica pone fine a due decenni di paralisi negli sforzi multilaterali per il disarmo nucleare. Purtroppo l’Italia è stata tra i 38 Paesi contrari. Rete Italiana per il disarmo spiega che «Ci sono ancora più di 15.000 armi nucleari attualmente nel mondo, in particolare negli arsenali di appena due nazioni: gli Stati Uniti e la Russia. 7 altri Stati possiedono armi nucleari: Gran Bretagna, Francia, Cina, Israele, India, Pakistan e Corea del Nord. La maggior parte delle 9 nazioni nucleari hanno votato contro la risoluzione Onu. Molti dei loro alleati, compresa l’Italia e gli altri Paesi in Europa che ospitano armi nucleari sul loro territorio come parte di un accordo Nato, non hanno sostenuto la risoluzione L.41. Ma le nazioni dell’Africa, dell’America Latina, dei Caraibi, del Sud-Est asiatico e del Pacifico hanno votato a grande maggioranza e ritorneranno ad essere protagonisti in occasione della Conferenza di negoziazione a New York il prossimo anno». La maggioranza dei Paesi dell’Onu sono invece convinti che «Un accordo multilaterale e obbligatorio che vieti l’impiego o la minaccia di impiego di armi nucleari contribuirebbe a eliminare la minaccia nucleare e a creare il clima giusto per portare a termine l’eliminazione delle ermi nucleari» e pe questo chiedono alla Conferenza sul disarmo di intraprendere di negoziati per una convenzione internazionale «che vieti in ogni circostanza il ricorso ad armi nucleari o la minaccia di farvi ricorso». Per questo la risoluzione chiede all’Onu di organizzare nel 2017una Conferenza «che abbia per obiettivo la negoziazione di uno strumento giuridicamente obbligatorio mirante ad interdire le armi nucleari, in vista della loro completa eliminazione». La risoluzione proposta da Austria, Brasile, Irlanda, Messico, Nigeria e Sudafrica è stata adottata nonostante l’opposizione degli Stati dotati di armi e il voto all’Onu è
  • 2. arrivato poche ore dopo l’adozione da parte del Parlamento europeo di una a risoluzione su questo tema con 415 voti favorevoli, 124 contrari e 74 astensioni che invita gli Stati membri dell’Ue a «partecipare in modo costruttivo» ai negoziati del 2017. «Un invito non raccolto dall’Italia che si è schierata contro la Risoluzione L.41 continuando, come nei passi precedenti di questo percorso, a sostenere la posizione degli Stati Uniti e di tutte le altre potenze nucleari . dicono a Rete Italiana per il disarmo – Ricordiamo che l’Italia è posta sotto “l’ombrello nucleare” della NATO e, a seguito degli accordi di cosiddetto “Nuclear Sharing”, ospita sul proprio territorio ordigni di tale natura». La Campagna Internazionale per l’abolizione delle armi nucleari (Ican), la coalizione mondiale della società civile attiva in 100 Paesi di cui fa parte anche Rete Italiana per il disarmo, ha salutato l’approvazione della risoluzione come «un importante passo positivo in avanti, che segna un cambiamento fondamentale nel modo in cui il mondo sta cercando di affrontare la minaccia degli ordigni nucleari». La direttrice esecutiva dell’Ican, Beatrice Fihn, ha sottolineato che «Per sette decenni l’ONU ha messo in guardia contro i pericoli dell’arma nucleare e tantissime persone ed organizzazioni nel mondo hanno portato avanti campagne per la loro abolizione. Oggi la maggior parte degli Stati ha deliberato di bandire queste armi. Un Trattato che vieti le armi nucleari rafforzerebbe la norma globale contro l’uso e il possesso di queste armi, già presente nel Trattato di Non Proliferazione, chiudendo le principali lacune del regime giuridico internazionale esistente e stimolando un’azione di disarmo che per molto tempo si è bloccata. Il voto dimostra molto chiaramente che la maggior parte delle nazioni del mondo considera necessario, possibile e urgente un divieto chiaro di esistenza e possesso di armi nucleari. Tali Paesi vedono questa come l’opzione più praticabile per ottenere un reale progresso sul disarmo globale». Lisa Clark dei Beati i Costruttori di Pace, aderente a Rete Disarmo, ha detto: «“Siamo davvero molto contenti del risultato dei due voti, quello all’Onu ma anche quello al Parlamento europeo. Davvero grande e prezioso è stato il lavoro di mobilitazione della Campagna Ican che ha avuto lo straordinario merito di aver rilanciato il disarmo nucleare a livello di movimento popolare e non solo più come tema di discussione tra pochi addetti ai lavori. E’ chiaro però che un Trattato per la messa al bando delle armi nucleari che non veda tra i propri membri le potenze nucleari non sarà sufficiente per realizzare davvero un disarmo pieno. Quindi dobbiamo prepararci un nuovo e lungo duplice lavoro. Da un lato portare avanti, a partire dall’anno prossimo, i lavori per il Trattato di messa al bando; dall’altro trasformare questo lavoro in un enorme movimento che entri dentro i meccanismi governativi
  • 3. delle potenze nucleari, facendo loro capire che quelle armi nei loro arsenali non sono il simbolo della loro potenza, ma solo la medaglia della vergogna che contraddistingue gli stati canaglia». Anche Francesco Vignarca, coordinatore di Rete Disarmo, evidenzia che «“Si è riusciti finalmente a formare un fronte unito tra gli Stati che da sempre di impegnano per il disarmo e tutti quelli che finora hanno rispettato il loro impegno di non dotarsi di armi nucleari (impegno presente nel Tnp) a condizione che le potenze nucleari smantellassero i propri arsenali.“Un risultato ottenuto poiché molti Paesi si sono stancati di non veder realizzata la parte dell’accordo in capo agli Stati nucleari» Le armi nucleari rimangono le uniche armi di distruzione di massa non ancora fuori legge in modo globalee universale nonostante i loro catastrofici impatti ambientali e umanitari, ben chiari e documentati. Le armi biologiche, armi chimiche, mine antiuomo e bombe a grappolo sono topologie di ordigni tutte esplicitamente proibite dal diritto internazionale. Attualmente per le armi nucleari esistono invece solo divieti parziali. Il disarmo nucleare è stata una delle priorità delle Nazioni Unite sin dalla creazione dell’Organizzazione nel 1945. Gli sforzi per far avanzare questo obiettivo fondamentale si sono fortemente rallentate negli ultimi anni, con le potenze nucleari che hanno deciso di investire pesantemente nella modernizzazione dei propri arsenali. Venti anni sono passati dalla negoziazione del precedente strumento multilaterale di disarmo nucleare: il Comprehensive Nuclear-test Ban Treaty discusso nel 1996 ma che deve ancora entrare formalmente in vigore per l’opposizione di una manciata di nazioni. In tutto questo processo, le vittime e i sopravvissuti di detonazioni di armi nucleari, tra cui i test nucleari, hanno contribuito attivamente al percorso. Dopo il voto all’Onu Setsuko Thurlow, una hibakusha, una superstite del bombardamento di Hiroshima, ha detto: «Questo è un momento davvero storico per il mondo intero. Per quelli di noi che sono sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, è un’occasione molto gioiosa. Abbiamo aspettato così a lungo che questo giorno arrivasse. Le armi nucleari sono assolutamente aberranti e tutte le nazioni dovrebbero partecipare ai negoziati del prossimo anno per metterle fuori legge. Spero di essere io stessa a ricordare ai delegati le indicibili sofferenze che le armi nucleari causano. E quanto sia grande la nostra responsabilità e il nostro compito nel fare in modo che tale sofferenza non accada mai più». Pochi giorni fa 15 vincitori del premio Nobel per la Pace hanno esortato i governi a sostenere i negoziati, auspicando «una conclusione tempestiva e di successo in modo che si possa procedere rapidamente verso l’eliminazione finale di questa
  • 4. minaccia esistenziale per l’Umanità». La Fihn conclude: «Questo Trattato non riuscirà ad eliminare istantaneamente e con la bacchetta magica tutte le armi nucleari. Ma con esso si stabilirà un nuovo standard giuridico internazionale potente, che andrà a stigmatizzare le armi nucleari spingendo le nazioni ad intervenire con positiva urgenza nei processi di disarmo”. In particolare il Trattato metterà grande pressione sulle nazioni, come l’Italia, che ricevono qualche forma di protezione dalle armi nucleari di un proprio alleato; uno stimolo ulteriore a porre fine a questo tipo di politica, che potrà avere come ulteriore risultato una spinta al disarmo completo degli attuali Paesi nucleari». Fonte: greenreport.it Edifici, in vigore decreto su assorbimento elettrosmog. Dal 27 ottobre 2016 è in vigore il decreto del Ministero dell’ambiente che stabilisce i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Il Dm 5 ottobre 2016 è parte dei decreti attuativi dell’articolo 14 del Dl 179/2012 convertito in legge 221/2012 che integrava la normativa tecnica in materia di elettrosmog recata dal Dpcm 8 luglio 2013 attuativo della legge quadro in materia (36/2001). Il Dm Ambiente in parola in particolare approva le Linee guida predisposte dall’Ispra e dalle Agenzie di protezione ambientali delle Regioni e Province autonome sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura). Il provvedimento si aggiunge all’altro decreto attuativo del Dl 179/2012, il Dm Ambiente 2 dicembre 2014 relativo sia alle modalità con cui gli operatori forniscono a Ispra e alle Arpa i dati di potenza degli impianti sia ai fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tenere conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it
  • 5. Elettrosmog. Disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione degli impianti. TAR Campania (SA) Sez. II n. 2067 del 31 agosto 2016 In tema di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 8, 6º comma, l. 22 febbraio 2001 n. 36, le disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione in siti predeterminati degli impianti di telefonia mobile possono essere impugnate solo quando venga negata l’autorizzazione per l’installazione dell’impianto in altra zona. Fonte: lexambiente.it Aria. Sospensione dell’attività. TAR Umbria Sez. I n. 587 del 2 settembre 2016 La sospensione dell’attività di un impianto è assoggettata a due condizioni: la prima che sia stata violata una diffida (atto pregiudiziale necessario), la seconda che oltre a non eseguire le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l'ambiente, che deve essere attestato. E ciò secondo l’espressa previsione di cui all’art. 278, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale non è di per sé sufficiente il solo superamento dei valori soglia previsti dal provvedimento autorizzatorio ma è parallelamente necessaria una approfondita valutazione, ad opera delle competenti amministrazioni, circa gli effetti che in concreto – e non in linea meramente ipotetica – detti superamenti sono in grado di determinare sulla salute pubblica e sull’ambiente circostante. Fonte: lexambiente.it Beni ambientali. Violazioni paesaggistiche e sequestro preventivo. Cass. Sez. III n. 40677 del 29 settembre 2016 (Cc 23 giu. 2016) Pres. Amoresano Est. Di Nicola Ric. La Sala ed altra Nel caso del sequestro preventivo impeditivo occorre accertare, per il legittimo uso dello strumento cautelare, se l'uso della cosa, realizzata in violazione dei vincoli paesaggistici, sia idoneo o meno, nell'ipotesi di condotta del tutto esaurita, ad incidere sulle conseguenze dannose prodotte dall'intervento abusivo sull'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, con la conseguenza che l'uso della cosa a
  • 6. deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto, in tale caso, di un esame particolarmente approfondito da parte del giudice di merito, il quale deve ritenere o escludere l'ulteriore lesione del bene protetto a seconda che accerti, in concreto, l'incompatibilità o la assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di quest'ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera. Fonte: lexambiente.it Trasporto senza formulario di rifiuti pericolosi, Cassazione riconosce “abolitio criminis”. Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte, nel periodo tra il 25 dicembre 2010 e il 16 agosto 2011, non costituiva reato ai sensi del Dlgs. 152/2006. Secondo la Sezione feriale penale della Cassazione (sentenza 36275/2016), il Dlgs. 205/2010 (in vigore dal 25 dicembre 2010) ha effettivamente comportato la “abolitio criminis” della condotta in questione, a causa di una svista cui lo stesso Legislatore ha tentato di porre poi rimedio, reintroducendo il reato con il Dlgs. 121/2001 (in vigore dal 16 agosto 2011). In forza del principio costituzionale di legalità e di irretroattività della norma penale, la nuova efficacia della sanzione non può che decorrere ex nunc (e non ex tunc). La Sezione feriale ha così aggiornato l’orientamento più recente in materia della Terza Sezione che, interpretando la volontà del Parlamento, aveva invece escluso il “vuoto normativo” sostenendo la natura “interpretativa” – e quindi retroattiva – del Dlgs. 121/2011 (sentenza 3692/2014). In senso contrario, precisa ora la Sezione feriale, depone infatti “la mancanza di qualsivoglia, esplicita manifestazione di volontà del Legislatore al riguardo, di talché non pare consentito pervenire al medesimo risultato attraverso un intervento dell’interprete, per di più in malam partem”. (Articolo di Alessandro Geremei). Fonte: reteambiente.it
  • 7. deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto, in tale caso, di un esame particolarmente approfondito da parte del giudice di merito, il quale deve ritenere o escludere l'ulteriore lesione del bene protetto a seconda che accerti, in concreto, l'incompatibilità o la assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di quest'ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera. Fonte: lexambiente.it Trasporto senza formulario di rifiuti pericolosi, Cassazione riconosce “abolitio criminis”. Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte, nel periodo tra il 25 dicembre 2010 e il 16 agosto 2011, non costituiva reato ai sensi del Dlgs. 152/2006. Secondo la Sezione feriale penale della Cassazione (sentenza 36275/2016), il Dlgs. 205/2010 (in vigore dal 25 dicembre 2010) ha effettivamente comportato la “abolitio criminis” della condotta in questione, a causa di una svista cui lo stesso Legislatore ha tentato di porre poi rimedio, reintroducendo il reato con il Dlgs. 121/2001 (in vigore dal 16 agosto 2011). In forza del principio costituzionale di legalità e di irretroattività della norma penale, la nuova efficacia della sanzione non può che decorrere ex nunc (e non ex tunc). La Sezione feriale ha così aggiornato l’orientamento più recente in materia della Terza Sezione che, interpretando la volontà del Parlamento, aveva invece escluso il “vuoto normativo” sostenendo la natura “interpretativa” – e quindi retroattiva – del Dlgs. 121/2011 (sentenza 3692/2014). In senso contrario, precisa ora la Sezione feriale, depone infatti “la mancanza di qualsivoglia, esplicita manifestazione di volontà del Legislatore al riguardo, di talché non pare consentito pervenire al medesimo risultato attraverso un intervento dell’interprete, per di più in malam partem”. (Articolo di Alessandro Geremei). Fonte: reteambiente.it