Il reato di Diffamazione è previsto nel nostro ordinamento dall’Art. 595 cod. pen.
La diffamazione su internet è sempre più frequente. Usare termini inappropriati o peggio offendere gli altri sui social network scrivendo dei post o commenti che diventano virali stà diventando una piaga sociale.
1. Studio Legale
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LA DIFFAMAZIONE
2. L’Art. 595 cod. pen, <<DIFFAMAZIONE>> recita: <<Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende
l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è
della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a
duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a
cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad
una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le
pene sono aumentate>>.
LA DIFFAMAZIONE SUL CODICE PENALE
3. Il reato di Diffamazione è previsto nel nostro ordinamento dall’Art. 595
cod. pen.
Sia nella vita reale che on line è un delitto punibile a querela della
persona offesa, secondo l’Art. 597 del cod. pen. <<Il delitto previsto
dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa>>.
Ciò significa che colui che commette la diffamazione è punito solo se la
persona offesa esprime la volontà che si proceda contro il diffamante.
LA DIFFAMAZIONE
4. Con la parola “comunicando” il legislatore non specifica il mezzo attraverso
cui l’autore può compiere tale reato, pertanto, la diffamazione si
concretizza sia in forma scritta, sia in forma orale.
La diffamazione è un reato comune, cioè un crimine che può essere
commesso da qualunque persona, senza necessità che rivesta una
particolare qualifica.
Il reato di diffamazione è un reato di mera condotta, a forma libera ed il
tentativo è configurabile nella solo forma scritta o con condotta frazionata
e non se posta verbalmente.
Segue…
5. Segue…
Il Codice penale richiede il dolo generico cioè la consapevolezza di
offendere la reputazione altrui con più persone.
Non occorre perciò alcuna indagine in merito ai motivi dell’azione, essendo
sufficiente la prova della volontà libera e cosciente di diffondere notizie
infamanti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere la
reputazione della vittima.
L’elemento oggettivo del reato racchiude tre requisiti: l’assenza dell’offeso;
l’offesa all’altrui reputazione e la comunicazione a più persone.
La diffamazione è un reato di evento e si consuma nel momento e nel luogo
in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa.
6. Il reato di diffamazione si configura non solo quando si offende l’altrui
onore e reputazione comunicando con almeno due persone, esclusa
ovviamente la vittima, ma anche quando si esterna un commento
oltraggioso ad una sola persona e si è consapevoli che questa procederà
a riferire il commento ad altre persone.
Si commette il reato anche con mere e fumose allusioni od espressioni
dubitative.
Per configurare il reato in questione non è necessario indicare il nome e il
cognome della persona a cui è rivolta l’offesa, ma è sufficiente che la
stessa sia facilmente individuata o individuabile nella collettività a cui
appartiene, anche per esclusione ed in via deduttiva.
Segue…
7. La reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di
sé stesso o con il semplice amor proprio.
La reputazione è la considerazione che gli altri individui della comunità
hanno del malcapitato che cade vittima della diffamazione sia dal punto
di vista personale (intendendo la stima che si gode all’interno della
comunità) sia professionale (intendendo il prestigio che gli altri hanno della
professionalità dell’individuo).
LA REPUTAZIONE E……
8. Con il termine onore si deve intendere quel complesso connubio di
qualità e di doti morali, personali, intellettuali e fisiche che concorrono a
definire il pregio, il valore di un individuo nell’ambiente sociale in cui vive.
In altre parole oggetto della diffamazione è il prestigio di cui gode un
soggetto nel proprio ambiente sociale e professionale.
….L’ONORE
9. WEB E DIFFAMAZIONE AGGRAVATA
L’Art. 595, comma 3 cod. pen. prevede il reato di diffamazione aggravata.
La diffamazione su internet attraverso post, chat, commenti ecc.. è un
fenomeno dilagante e la rete amplifica e aggrava gli effetti dannosi sulla
vittima.
La diffamazione sul web e sui canali social è una forma di diffamazione
aggravata in quanto capace di essere particolarmente lesiva per la vittima.
Infatti, la potenziale platea di individui che possono venire a conoscenza
dei commenti irriguardosi e irrispettosi che il diffamatore rivolge al diffamato
tramite l’utilizzo del mezzo pubblico lo rende particolarmente pericoloso e
determina un consistente aumento della pena base a carico del
trasgressore.
10. La comunicazione con più persone del messaggio diffamatorio potrebbe
avvenire sia oralmente che per iscritto, ma non è richiesta la
contemporaneità della comunicazione, ovvero la comunicazione a più
persone può avvenire sia in tempi diversi sia con intervalli più o meno lunghi
di tempo.
La stessa logica opera anche in riferimento all’utilizzo di internet o social
media per la diffusione di post, immagini o di scritti atti ad offendere e
ledere il bene giuridico dell'onore di un soggetto comunicando con un
numero imprecisato di soggetti.
CONTEMPORANEITÀ
11. La diffamazione si può perfezionare anche attraverso sistemi di
messaggistica istantanea o chat se più persone partecipano (in tempi
diversi) se la vittima non è presente nel gruppo.
Il reato si consuma non al momento della diffusione del messaggio
offensivo, ma nel momento della percezione da parte dei terzi della
espressione offensiva rispetto all’agente ed alla persona offesa.
QUANDO SI PERFEZIONA O CONSUMA
IL REATO
12. Quando l’offesa è comunicata attraverso mail o messaggi diretti a un
unico destinatario oggetto dell’offesa si potrà configurare l’ingiuria.
L’ ingiuria non è più un reato, in quanto è stata depenalizzata dal decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, oggi è diventata un illecito civile ed è
prevista una sanzione pecuniaria base da cento a ottomila euro.
La calunnia è un reato molto più grave ed è commesso da chi incolpa una
persona, che sa di essere innocente, di un determinato reato e ciò deve
avvenire tramite una denuncia, querela, richiesta o istanza diretta
all’autorità giudiziaria.
Il reato di calunnia è punito dall’Art. 368 cod. pen. con una pena base
della reclusione da due a sei anni.
INGIURIA E CALUNNIA
13. La quantificazione del danno da diffamazione non risponde a una scala di
valori preconfezionata ma ha parametri di riferimento come la diffusione
dello scritto, la rilevanza dell'offesa e naturalmente la posizione sociale
rivestita della vittima nella collettività.
Elevando questi elementi a criteri presuntivi di verificazione del danno
patrimoniale e non la vittima potrà essere risarcita.
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
14. DIRITTO AL RISARCIMENTO
Il soggetto, ingiustamente diffamato, ha diritto al risarcimento per il danno
subito per colpa delle parole o messaggi diffamatori.
La vittima può ottenere il diritto al risarcimento del danno nel giudizio
penale oppure davanti al giudice civile.
A) presentare querela alle autorità. Presentare querela alla Procura della
Repubblica, in una caserma o commissariato territorialmente
competente è il primo passo.
B) citare in giudizio davanti al giudice civile l’autore (con ricorso o
citazione). Agire direttamente contro l’autore della diffamazione (se
individuato e conosciuto) citandolo in giudizio innanzi al giudice civile
chiedendo il risarcimento del danno.
15. Il risarcimento del danno subito da una vittima di diffamazione per il
tramite dei social, mass media e internet può assumere una natura sia
patrimoniale che non patrimoniale.
Il danno patrimoniale può definirsi come l’impoverimento economico che
subisce una persona a seguito della condotta illecita altrui.
Il danno non patrimoniale deriva dalla violazione di un diritto della
persona costituzionalmente garantito, come ad esempio quello alla
reputazione o all’onore.
DANNO PATRIMONIALE E NON
PATRIMONIALE
16. MISURE CAUTELARI (REALI)
Nel reato di diffamazione è consentita la misura cautelare reale del
sequestro preventivo avente ad oggetto il post, la chat, il commento
all’articolo, la foto ecc… sul sito internet.
Il sequestro preventivo del sito è giustificato se sussiste il “fumus commissi
delicti” (la sussistenza di indizi di colpevolezza a carico di un soggetto indagato) e il pericolo
di aggravamento delle conseguenze del reato nel mantenere in rete le
espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro della parte offesa.
Non rileva l’assenza della definitiva e accertata diffamatorietà delle
espressioni essendo un requisito richiesto soltanto per il sequestro
probatorio.
Non sono consentiti il fermo e dell’arresto dell’autore.
17. COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE O
DEL TRIBUNALE
La competenza per le ipotesi previste dal primo e secondo comma dell’Art.
595 cod. pen. è dell’ufficio del Giudice di pace.
Mentre per le ipotesi aggravate dei commi terzo e quarto è competente il
Tribunale monocratico - senza la celebrazione dell’udienza preliminare (art.
550 c.p.p.) - che esercita con il decreto penale di condanna oppure con il
decreto di citazione diretta a giudizio.
18. Se non mi sono frenato nel commentare
un video, un post?
Se ho esagerato con parole fuori luogo?
Se ho parlato o scritto sui social qualcosa
di cui mi sono pentito immediatamente?
Può capitare a tutti di uscire dal seminato, ma si può sempre rimediare.
Il primo passo è chiedere scusa (ovviamente!).
19. La risposta non è facile e non può in nessun modo valere per tutti.
Aver alzato i toni in una discussione non significa obbligatoriamente essere
un diffamatore.
Ogni vicenda personale deve essere trattata con la giusta sensibilità.
CHE PUO’ ACCADERE …
…E SE SONO INNOCENTE