La Moneta elettronica e-cash è l'equivalente del denaro cartaceo ma trasformato in bit consentendo i pagamenti cashless nelle molteplici transazioni
La moneta elettronica è definita nel TUB all’art. 1, comma 2, lett. h-ter)...
Istituti di moneta elettronica (IMEL)
1. MONETA ELETTRONICA
Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo,
possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque
in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la
consulenza del legale.
Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo
sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza
specialistica.
Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di
specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito legale e
GDPR.
NB. Il presente elaborato non riassume completamente l’argomento
trattato.
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Avv. Pietro Bilotta
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specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito legale.
2. LA MONETA ELETTRONICA
La moneta elettronica esiste ed è tra noi.
Battute a parte, la Moneta Elettronica è uno degli strumenti attraverso il
quale il pagamento di beni o servizi avviene senza lo scambio di moneta
”Fiat” tra venditore e acquirente, ma con una transazione elettronica.
La moneta ”Fiat” (dal latino “sia fatta”), cioè la moneta cartacea o
metallica avente lega, titolo, peso e valore stabiliti, ovvero il denaro senza
alcun valore intrinseco ma accettato come mezzo di pagamento negli
scambi commerciali in quanto dichiarato a corso legale (detto anche
forzoso) dallo Stato che lo emette riconoscendogli tale funzione dalla
legge.
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La moneta elettronica è normata nel TUB (Testo Unico Bancario) Decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiornato al decreto legislativo 26
ottobre 2020, n. 147.
La moneta elettronica è definita nel TUB all’art. 1, comma 2, lett. h-ter) e
s.m.i, come <<il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi
inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei
confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento...>>
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La moneta elettronica (e-money) è una forma di archiviazione della
moneta ufficiale, riconosciuta in corso legale (EURO) dallo stato o dagli
stati, che confluisce nello strumento di pagamento su supporto
magnetico (c.d. carta nelle sue diverse forme ed eccezioni) rilasciato dai
soggetti abilitati come è la Banca Centrale.
L'e-money è elettronica (immateriale) ed è trasmessa come flusso di
bytes tramite rete telematica (internet), l'operazione di trasmissione del
denaro dal debitore al creditore avviene in tempo reale, differenziandosi
dal pagamento con Fiat che si esaurisce con il trasferimento materiale e
la consegna della moneta legale.
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La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile
pubblicamente, gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia, così
come sono iscritte le succursali degli istituti di moneta elettronica italiani
stabilite in uno Stato comunitario (TUB Articolo 114-quater).
ISTITUTI
Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di
Soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e
il Rimborso.
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Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare in un altro Stato
comunitario o in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi succursali, nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.
Vicendevolmente anche gli istituti di moneta elettronica con sede
legale in un altro Stato, sempre comunitario, possono operare nel
territorio italiano anche senza stabilirvi succursali previa informativa della
Banca d’Italia e dall’autorità competente dello Stato di origine.
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Diversamente gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno
Stato terzo (extraeuropeo) possono operare nel territorio italiano solo a
condizione che stabiliscano una succursale nel territorio nazionale
autorizzata dalla Banca d’Italia.
La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalle verifiche effettuate
risultano non garantite la sana e prudente gestione dell’istituto o il
regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
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La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti
di moneta elettronica, agli istituti di pagamento, alla Banca centrale
europea, alle banche centrali comunitarie, allo Stato italiano e gli altri
Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonché Poste Italiane ampliando ai “nuovi” intermediari Finanziari
“vigilati” -Art. 106 TUB- iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB
l’erogazione di servizi di pagamento.
DISTRIBUZIONE DELLA MONETA
ELETTRONICA
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EMISSIONE
L’emissione della moneta elettronica è riservata alle banche «autorità
creditizie» (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio CICR, il
Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia), agli istituti di
moneta elettronica (IMEL) ed ai soggetti convenzionati che agiscano
in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.
Con il termine IMEL, Istituti di Moneta elettronica, si identificano le
imprese, diverse dalle banche che emettono moneta elettronica.”
Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente le
somme di denaro ricevute (depositate) per l’emissione di moneta
elettronica.
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Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta
elettronica i fondi ricevuti dal richiedente e rilasciano allo stesso una
carta di pagamento che tramite pagamenti anticipati "carta di credito"
o con addebito successivo "carta di debito" consentono al possessore un
pagamento virtuale senza passaggio fisico di denaro.
L’emittente di moneta elettronica non concede - riconosce interessi o
qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della stessa.
segue
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La moneta elettronica può essere memorizzata su due differenti
supporti fisici:
1)“card based”: il valore monetario è memorizzato in un microchip
posto su carta (c.d. smart card); (NB per ogni transazione condotta con l'ausilio di
una carta di credito rimane traccia del nome del possessore della carta, di dove, di cosa e
quando è stato fatto l'acquisto)
2) “software based”: il valore risiede nella memoria di un computer ed è
fruibile esclusivamente on line.
LE TIPOLOGIA DI MONETA
ELETTRONICA
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La smart card è costituita da una tessera plastificata di ridotte dimensioni
con all’interno un microchip -microprocessore- nel quale sono
memorizzate le somme che il titolare ha versato all’istituto emittente e
che questi ha “trasformato” in una corrispondente quantità di moneta
elettronica.
Il software based è una forma di moneta elettronica che grazie a
particolari software installati su PC/smatphone permette di memorizzare
sul dispositivo del richiedente, sotto forma di speciali documenti
informatici recanti la firma digitale dell’emittente, la moneta elettronica.
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La moneta elettronica deve possedere 5 requisiti:
1) il valore rappresenta un credito verso l’emittente;
2) presenza di un valore monetario, la moneta deve essere versata in un
istituto di credito;
3) il valore deve essere memorizzato elettronicamente, come detto;
4) il titolare può effettuare operazioni di pagamento in tutto il territorio
nazionale e nei paesi ove la ‘’carta’’ viene accettata comprendendo:
versamenti, trasferimenti, prelievi e pagamento;
5) il valore viene accettato quale mezzo di pagamento da soggetti
pubblici e privati diversi dal solo emittente.
REQUISITI
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Oltre ai 5 menzionati requisiti positivi ai sensi del T.U.B. ricorrano 2
ulteriori condizioni di ordine negativo:
6) Non essere il predetto valore monetario spendibile unicamente nella
sede utilizzata dall'emittente o succursali all'interno di una rete limitata di
prestatori di servizi o per una gamma limitato di beni o servizi;
7) Non essere il medesimo valore monetario utilizzato per effettuato il
pagamento dell’intermediario fra l'acquirente e il fornitore.
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La carta prepagata è uno strumento rilasciato dai soggetti abilitati
Banca o IMEL che incorpora un credito nei confronti dell’emittente
emesso per effettuare operazioni di pagamento.
Non è necessaria la titolarità di un conto corrente né viene effettuata da
parte dell'emittente una valutazione di solvibilità del prenditore per il
rilascio della carta prepagata.
Il collegamento della carta a un circuito internazionale permette di
eseguire le operazioni di pagamento e di prelievo anche all'estero.
CARTA PREPAGATA
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La carta conto prepagata è una carta prepagata senza la necessità di
avere un conto corrente/conto di pagamento.
La caratteristica che la differenzia dalla carta prepagata è quella di
avere un codice IBAN, che l’abilitata a svolgere le principali operazioni
bancarie, come fare e ricevere bonifici, pagare tributi con F24, MAV,
RAV, accreditare lo stipendio e disporre addebiti continuativi (RID).
La sua unica pecca è che le operazioni di addebito vengono eseguite
solo se sulla carta è presente un saldo sufficiente.
CARTA CONTO PREPAGATA
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CARTA DI DEBITO
La carta di debito o Bancomat è rilasciata da una banca o istituto
abilitato e deve necessariamente essere collegata ad un conto
corrente ovvero un conto di pagamento.
Tutte le operazioni di pagamento o prelievo di contante sono
addebitate nel conto corrente/conto di pagamento del titolare
contestualmente alla transazione effettuata.
Ciò significa che nel momento di utilizzo della carta di debito nel conto
ad essa collegato deve essere disponibile la somma prelevata in
contanti dal Bancomat.
18. Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la
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Le somme registrate per ciascun cliente in poste del passivo sono
investite in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti
da quello dell’istituto di moneta elettronica.
Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori
dell’istituto.
TUTELA DEL PATRIMONIO
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Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta
amministrativa all’istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta
elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di
strumenti finanziari.
Ovvero i soldi non si mischiano con il patrimonio dell’istituto e nel caso di
problemi finanziari nessun creditore dell’istituto può aggredire i soldi dei
correntisti.
SEGUE
20. Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la
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In ogni momento il detentore di moneta elettronica può chiedere il
rimborso, determinato al valore nominale, all’emittente secondo le
modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione.
Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui
all’articolo 2946 del codice civile.
RIMBORSO
21. Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la
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segue
Gli istituti di moneta elettronica detengono costantemente una
dotazione patrimoniale minima complessiva (fondi propri) almeno pari
alla somma del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento
prestati, del requisito patrimoniale a fronte dell’emissione di moneta
elettronica e del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.
22. Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la
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La Banca d’Italia adotta un sistema di vigilanza ferreo sugli istituti di
moneta elettronica richiedendo periodicamente documenti (bilanci
annuali) e di ogni atto che ritenga necessario per il controllo, oltre a
poter chiedere informazioni direttamente al personale degli istituti.
La Banca d’Italia, nel rilasciare l’autorizzazione, può fornire indicazioni
all’istituto affinché quest’ultimo si conformi alle linee guida dettate o
sviluppi la propria attività nel rispetto delle regole prudenziali, delle
esigenze informative di vigilanza nonché a tutte quelle regole per il
buon funzionamento del sistema dei pagamenti.
BANCA D’ITALIA
23. Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la
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Non solo, emana disposizioni di carattere generale sul governo
societario, convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti per
esaminare la situazione patrimoniale dell’istituto disponendo, se lo
ritiene opportuno, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti.
Inoltre, può effettuare ispezioni presso gli istituti, i loro agenti o i soggetti
a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.
La Banca d'Italia rilascia o nega l’autorizzazione agli istituti o banche
che vogliono emettere moneta elettronica entro novanta giorni dalla
data di ricevimento della domanda (artt. 26,114 –novies, comma 1, lettera e),
e dall’art. 114-quinquies, comma 1, lettera e)del TUB, rispettivamente per gli istituti di
pagamento e per gli istituti di moneta elettronica).
segue
24. Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la
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