CON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla Cresima
Navighiamo a vele spiegate.pdf
1. WEB IN CATTEDRA PER NON CADERE NELLA RETE
IL LATO OSCURO DEL WEB
Sostituto Commissario della Polizia di Stato in congedo
Moreno Trabacchin
Istituto Comprensivo Alvise Pisani di Stra
Incontro formativo genitori e insegnanti
"NAVIGHIAMO A VELE SPIEGATE"
27/10/2023
2. Sostituto Commissario della Polizia di stato
in congedo
Trabacchin Moreno
Vice Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria
Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto
Questura di Venezia
Vice Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria
della Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Venezia
Nucleo Investigativo Reati Maltrattamenti Abusi
(Codice Rosso) e reati informatici.
3. PER LA «GENERAZIONE Z» IL 5° ARTO
ACCESSIBILE A TUTTI
SEMPRE CONNESSI
LO SMARTPHONE
10. Opportunità:
Rimanere in contatto con gli amici.
Si possono condividere facilmente consigli,
informazioni utili, ecc.
I gruppi chiusi possono essere un utile
strumento per facilitare la didattica e per
seguire l’avanzamento del programma da
parte dei genitori.
Un luogo dove coltivare le amicizie (un
tempo si scriveva sui diari oggi su facebook
- istagram)
Minaccia :
Se si accettano le amicizie di sconosciuti.
Se si condividono informazioni riservate.
Se si lascia la possibilità a tutti di entrare in
quel determinato gruppo.
Se non si personalizza la privacy del
profilo, delle informazioni e delle foto.
Creano dipendenza.
11. Articolo 8 GDPR (Legge privacy)
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai
minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16
anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale.
In Italia un minore non può iscriversi sui social
TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp
e/o videogiochi online (GTA. Fortnite,…..)
sotto i 13 anni
tra i 13 e i 16 serve la supervisione dei genitori.
12. Bambini e adolescenti su TikTok
la app più amata ma NON è una piattaforma per bambini.
ci si può iscrivere a partire dai 13 anni con il consenso dei genitori o di chi
esercita la tutela genitoriale.
una app che può essere utilizzata insieme ai figli
insegnare loro il concetto di intimo e privato.
avere un potenziale accesso alle loro password o utilizzare lo strumento del
“Collegamento Famigliare”, gestire insieme i contenuti della piattaforma,
non significa violare la sua privacy ma proteggerlo.
controlliamo la «privacy» e preferiamo i gruppi chiusi.
disattiviamo la geolocalizzazione (gps)
16. DIPENDENZA DA VIDEOGIOCHI
free - premium - fremium
Livelli sempre più coinvolgenti - emozionanti
Fuga dalla realtà
Perdita della cognizione del tempo
Perdita di qualsiasi altro interesse
Isolamento, peggioramento del rendimento scolastico
Iperattività, irritabilità, sbalzi di umore e aggressività
Insonnia
17.
18. “I giochi violenti desensibilizzano i giocatori, rendendoli indifferenti alla sofferenza
altrui. Numerosi lavori trasversali e longitudinali hanno evidenziato che l’esposizione
a media violenti non è ‘la’ causa di comportamenti estremi, ma aumenta il rischio.
Una ricerca, apparsa su Jama Pediatrics, secondo cui i giochi dove lo scopo è
uccidere o razziare rendono i bambini apatici, incapaci di comprendere le
conseguenze della violenza.
19. ADDESCAMENTO
grooming
L’adescamento on line è un lento processo avviato da un adulto che usa le nuove tecnologie per cercare
contatti, manipolare psicologicamente dei minori al fine di costruire relazioni pseudo-sentimentali
finalizzate a indurre e coinvolgere minori in azioni sessuali reali e/o tecnomediate.
Il più delle volte mente sulla sua età, può costruire falsi profili in cui utilizza foto rubate in rete,
frequentemente dichiara di essere un tardo-adolescente.
Pedofilia - Pornografia – Pedopornografia
20. Non fidarsi mai delle persone conosciute in chat
Una volta che il rapporto “virtuale” tra pedofilo e minorenne ha raggiunto un certo grado di
stabilità, il pedofilo spesso propone un incontro reale con il minorenne, individuandolo nel
momento specifico in cui ritiene che il minorenne è maggiormente disponibile.
Dopo una fase preliminare di costruzione di un rapporto di fiducia, passa alle minacce,
soprattutto quelle di diffusione online delle immagini scambiate oppure pone in essere vere
e proprie attività estorsive costringendo il minorenne al compimento di azioni sessuali “più
spinte”.
Spesso le immagini sessuali delle vittime divengono fonte di profitto per l’abusante, ed
elemento di scambio e accredito in circuiti di pedofili.
Art 609 undecies c.p. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni
sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a
carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o
mezzi di comunicazione.
21.
22.
23. CYBERBULLISMO
“qualunque forma, ripetuta nel tempo, di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad
oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minorenne il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minorenne o un gruppo di
minorenni ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in
ridicolo”
24.
25. Il termine sexting, è derivato dalla fusione delle parole inglesi sex (sesso)
e texting (inviare messaggi elettronici), parola utilizzata per indicare l'invio di
messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono
o comunque via internet.
26. REVENGE PORN
SEXTORTION
La divulgazione via social di immagini (foto o video) molto intimi di una
persona, solitamente ex moglie, fidanzata, amante, amica al solo scopo di
denigrarla, offenderla o screditarla in pubblico.
Art. 612 ter c.p. Chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati,
senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 a 15mila euro.
29. 1. La prima cosa da fare è imparare a conoscere il figlio e la sua adolescenza, senza paura e senza critiche
né giudizi, ma accettazione. Valutare quando variano le loro abitudini nella FREQUENZA e nella TIPOLOGIA.
2. Non è con il chiedere l’amicizia ad un figlio o fare un profilo finto per spiarlo la soluzione.
3. I segnali domestici a cui stare attenti sono legati al fatto che possono diventare più schivi, più isolati,
sono più attenti al cellulare, sono più ansiosi, si alza il livello di controllo e di chiusura, si può osservare un
cambiamento nelle modalità di utilizzo, per esempio un uso maggiore durante la notte.
4. Cambiamenti nelle abitudini quotidiane, per esempio un po’ più di chiusura anche alle relazioni sociali,
assenza in casa, apatia.
5. Richieste che prima non facevano del tipo di andare in determinati posti, di uscire più a lungo, rientrare
più tardi senza una ragione particolarmente valida. Attenzione se escono di notte, se non dormono, se
cambiano i loro comportamenti anche nel mangiare o nella tipologia di serie o film che guardano e
soprattutto come lo fanno.
6. Si devono rilevare anche i cambiamenti nell’umore, ci può essere più irascibilità o irritabilità, nervosismo
o apatia, svogliatezza e affaticamento psico-fisico.
7. Si possono presentare maggiori preoccupazioni, possono cambiare anche i discorsi che fanno,
porre qualche domanda che prima non facevano su determinati aspetti, chiedere cose che prima non
avevano mai chiesto, con contenuti un po’ più particolari a cui è difficile fare caso.
Attenzione ai segnali
31. • Non fidatevi dei wi-fi liberi: Attenzione a collegarsi da wi-fi cosidetti “aperti” non è sempre sicuro.
• Aggiornare il vostro smartphone è basilare, le aziende infatti provvedono a risolvere le varie falle rilasciando patch o
aggiornamenti.
• Prestate sempre attenzione: Da mobile è facile cliccare per sbaglio su un pop-up, soprattutto se la grafica somiglia a
quella di un sito o una app familiare, la soluzione per non imboccare strade sbagliate è prestare attenzione, prendetevi un
secondo in più per osservare.
• Scaricate le app solo da store ufficiali: È facile incappare in siti che promettono applicazioni gratuite capaci di cambiarci la
vita, spesso si trovano siti con un finto link all’Apple Store o a Google Play che rimandano in realtà a un sito fake.
• Impostare il blocco del touchscreen: Impostate sul vostro smartphone una vera e propria sequenza di blocco, una psw il
riconoscimento biometrico.
• Cancellare tutti i dati prima di venderlo: Prima di cancellare tutti i dati disponibili sul vostro dispositivo bisogna verificare
di aver attivato la crittografia, altrimenti nel nostro telefonino apparentemente vuoto lasceremmo una vera e propria scia
di informazioni personali.
• Leggete le condizioni d’uso: L’attenzione prima di tutto, in quello che fate, quando siete in procinto di scaricare
un applicazione leggete le condizioni d’uso. Molte app chiedono l’accesso alla rubrica, alle foto e alle chiamate.
• Attivare le impostazioni per il controllo da: In caso di furto, avere la possibilità di bloccare il telefono a distanza è
importante per proteggere i nostri dati personali.
• Antivirus - antispyware: L’Italia è forse uno dei paesi europei che naviga di più prestando poca attenzione.
32. Sindromi
• FOLLOWERMANIA dipendenza dai « like » o dai mi piace
• VAMPING chattare fino a notte inoltrata e il sonno diventa sempre più breve.
• FOMO «fear of missing out» in breve «sei fuori» in assenza di connessione la
paura o addirittura terrore di non poter leggere i messaggi.
• NOMOFOBIA la paura di restare senza telefono.
35. PARENTAL CONTROL
Google Family link
KidLogger
AppLock
Mobile Fence
Kids Place
Family Time
Trova i miei amici
Cerberus
mSpy
Spyzzz
Il minore va sempre informato del controllo da remoto della sua attività
38. Responsabilità penale
38
IL MINORE DI ANNI 14 non è mai imputabile penalmente.
Ma se il Giudice lo ritiene «socialmente pericoloso» possono essere applicate delle misure di
sicurezza:
• Libertà Vigilata
• Obbligo comunità (casa famiglia)
39. MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE
ARRESTO IN FLAGRANZA
(furto, armi, droga, resistenza, violenza-minaccia a P.U.)
DASPO URBANO
Accompagnamento domicilio
nei casi più gravi presso una comunità
Obbligo studio, lavoro, percorso formativo
Carcere minorile
39
CASELLARIO GIUDIZIARIO
Le condanne detentive vengono iscritte al casellario giudiziario
40. • se il genitore non è in grado di rispondere ai bisogni di crescita del proprio figlio,
costringendolo a vivere esperienze non adatte alla sua età
• se il genitore non è in grado di assicurargli una routine corretta, con degli orari
definiti e precisi così come dovrebbe succedere in un contesto consono
40
INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI
Il Tribunale dei Minorenni a seguito di una segnalazione, può aprire un procedimento amministrativo-rieducativo
nei confronti di un minore, e richiedere ai servizi sociali territoriali di accertare le cause del disadattamento del
minore. Al termine degli accertamenti, il Giudice potrà incaricare i servizi sociali di elaborare un progetto di
sostegno del minore e del nucleo familiare.
Nei casi più gravi il Giudice potrà disporre l’allontanamento del minore dal nucleo familiare e il suo trasferimento
in una comunità.
41. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno”.
41
Responsabilità Civile
42. Ma chi altri è responsabile?
Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in
vigilando-organizzando) è alla base della responsabilità civile
Genitori
«Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non
emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.»
Scuola
La vigilanza deve essere assicurata all’interno dell’ambito scolastico.
“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
42
43. AMMONIMENTO «CAIVANO»
Nell’ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza
giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del
Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che
commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono
imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un
genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale),
al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria
da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il
fatto delittuoso.
44. AVVISO ORALE DEL QUESTORE
Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle
“baby-gang”, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”.
Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore
di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla
commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei
minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è
reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.
Si prevede che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati
soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi
per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la
divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.
Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, la sanzione
penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a
euro 5.164).
45. Legge 71/2017 AMMONIMENTO CYBERBULLISMO
Il Questore, su istanza di parte, sentiti gli organi investigativi, convoca il minore,
unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità
genitoriale.
Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati
di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici
nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui
all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
46. D.L. 11/2009 Stalking
Ammonimento
Il Questore, su istanza dell’interessato e fino a quando non sia stata proposta
querela, assunte informazioni dagli organi investigativi, invita il minore
(maggiore degli anni 14) in presenza di almeno un genitore (o esercente la
patria potestà) e lo ammonisce oralmente a tenere una condotta conforme
alla legge.
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