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MEMORIA EX ART 415 BIS CP CON ISTANZE ISTRUTTORIE.
DENUNCIA CONTESTUALE PER IL REATO DI CALUNNIA NEI
CONFRONTI DELLA DOTT.SSA SILVIA CANALI E QUERELA PER IL
REATO DI DIFFAMAZIONE CONTINUATA.
Richiesta di acquisizione delle prove nell'ambito del procedimento iscritto a
seguito della denuncia querela sporta nei confronti di Silvia Canali e di eventuale
RIAPERTURA delle indagini
qualora inoltrata richiesta di archiviazione
PP 13871/13
AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
AL PM dott. Edoardo De Santis
PREMESSA.
L'avviso ex art. 415 bis cpp notificato contiene due ipotesi di diffamazione (tramite la
pubblica diffusione di materiale relativo a “vicenda di interesse generale” e su fatti di
pubblico dominio) ed una terza ipotesi di propalazione di dati veri, sempre nel
medesimo contesto.
La prima ipotesi (fattispecie A) fa riferimento alla pubblicazione di due perizie
che attengono alla persona del dott. Paolo Ferraro .
Ovviamente le perizie pubblicate sono incentrate sulla personalità del dott. Ferraro e sono
state pubblicate. tra le altre. come esempi di giudizio sereno e reale proveniente da professionisti
riconosciuti e solo in quanto documenti facenti parti del procedimento dinanzi al CSM. Tali
pubblicazioni hanno tutt'altro fine e tutt'altra consistenza dal diffamare, contenendo solo un
episodico riferimento al racconto vero di un singolo fatto vero che oltretutto coinvolge non tanto
la persona della querelante Canali ma chi ha potuto orchestrare dietro.
La seconda ipotesi (fattispecie B) è articolata in tre asserzioni indicate
capziosamente anche come false dalla querelante in querela, riportate nella
1
prospettazione fatta propria dal pubblico ministero.
Lo stesso pubblico ministero che, incaricato di partecipare in sostituzione della dott.ssa Loy
alla più insensata camera di consiglio della storia repubblicana, dinanzi ad una incredibile
richiesta di amministrazione di sostegno costituente la rappresaglia distruttiva fallita contro il dott.
Ferraro Paolo, ha necessariamente visionato altri due faldoni di prove con DVD, fatti pervenire
all'ufficio (e quindi a lui), faldoni presenti nell’aula de qua.
Sempre a questo stesso pubblico ministero era destinato (proveniente necessariamente da Perugia,
salvo mancato inoltro che sarebbe ulteriore fatto assai grave) un faldone di prove (anche a titolo,
dichiarato a verbale, di memoria difensiva) che non risulta integralmente acquisito secondo la
destinazione funzionale impressa dal Dott. Paolo Ferraro; destinazione che fu oggetto di
verbalizzazione apposita, dinanzi alla P. G. presso la stazione CC di Labaro.
La terza ipotesi (fattispecie C) formula capo di imputazione radicalmente nullo
in quanto non viene indicato alcun fatto concreto.
Contiene diluite espressioni astratte secondo il tipo del reato ed appare assolutamente
inaderente al dettato normativo, per difetto della contestazione di due elementi essenziali della
fattispecie. Indipendentemente dalla mancata enucleazione formale, è comunque carente sia
dell'elemento soggettivo (il fine specifico di recare danno per motivi di profitto e vantaggio,
ovviamente materiale, e non di pubblica spiegazione di fatti di interesse generale), che della
condizione di punibilità ("se dal fatto deriva nocumento"), come dimostreremo.
Si prosegue secondo ordine pregiudiziale e poi di merito, ma si indica subito che il
dott. Paolo Ferraro chiede di essere formalmente interrogato personalmente dal
pubblico ministero ai sensi art. 415 bis cpp, oltreché posto a confronto diretto con la
querelante, fatte salve le ulteriori richieste istruttorie in calce riassunte. Verrà in tale
sede depositato con memoria integrativa l'ulteriore materiale probatorio rilevante.
I. MANCATO DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 415 BIS CPP DI
UN INTERO FALDONE DI DOCUMENTI E DVD ALLEGATI A
CONTESTUALE MEMORIA (ANCHE) DIFENSIVA. ISTANZA
DI RE-INTEGRAZIONE DEL MATERIALE DIFENSIVO
PREESISTENTE E NECESSITÀ DI CONSENTIRE AL PM DI
RIVALUTARE IL MATERIALE PRECITATO. NECESSITÀ DI
2
RINNOVARE LA NOTIFICA DELL'AVVISO EX ART. 415 BIS
CPP UNA VOLTA REINTEGRATO IL MATERIALE
MANCANTE E “VALUTATO”. RICHIESTA DI ACQUISIRE I
FALDONI DI PROVE DEPOSITATI PRESSO IL PUBBLICO
MINISTERO IN PRECEDENTE E DIVERSA CIRCOSTANZA.
In sede di denuncia querela per fatti connessi e che risultano prospettati anche
come “fatto falso diffamatorio”, il sottoscritto si è riservato di depositare memoria
integrativa, anche a fini difensivi, circa le querele di cui al presente procedimento, ed
ha poi puntualmente depositato un intero faldone di documenti e DVD; precisando
espressamente a verbale che il tutto, oltre ad integrare la querela, costituiva
MEMORIA DIFENSIVA, indicando il procedimento allora pendente presso la
Procura di Perugia a seguito della/e querela/e sporta/e a suo danno da Silvia Canali. Si
tratta ovviamente del procedimento odierno.
Si richiede pertanto che preliminarmente il pubblico ministero disponga la
acquisizione del faldone e del verbale di ricezione dello stesso redatto dalla P. G.
presso la stazione CC di Labaro, prelevandolo dal faldone in cui in ipotesi sia stato
inserito, senza tener conto dell’esplicita indicazione della natura dello stesso di
memoria difensiva con allegati, ovvero ne disponga, ai fini della acquisizione, le
dovute ricerche.
E' ovvio che la mancata acquisizione e la mancata valutazione da parte di organo
giudiziario, sub specie di memoria difensiva, inficia le attività sinora espletate.
Si richiede quindi che il pm, nel disporre le necessarie ricerche, si riservi di
rinnovare altresì l'avviso ex art. 415 bis cpp.
Non è il caso di sottolineare ancora in un caso del genere come la lesione dei diritti
della difesa e la pretermissione, in ipotesi dovuta a disguido, di una memoria ed
intero faldone di prova, oggettivamente costituisca un grave vulnus.
Qualora occorra ricostituire il faldone smarrito occorrerà al pubblico ministero avere
termine , per leggere; e dare termine comunque alla parte, lesa nel diritto di difesa.
3
Si richiede formalmente poi la ulteriore acquisizione delle memorie e dei
FALDONI depositati presso la Procura relativi alla procedura a suo tempo
attivata in danno di Paolo Ferraro dinanzi al giudice tutelare, in quanto
contenenti documenti e prove pertinenti.
II ESERCIZIO DEL DIRITTO/DOVERE DI INFORMAZIONE
PUBBLICA E PUBBLICAZIONE DEL CONTENUTO DI ATTI
E MEMORIA CHE DISVELANO PORZIONE DI UN ORDITO
PIÙ GENERALE .
Di tutto si poteva occupare e si è occupato il Dott. Paolo Ferraro, che scrive in
prima persona, meno che di arrecare a sé un “profitto” od un “nocumento” ad altre
persone. Anche perché la sua identità di soggetto passivo di una intera orchestrazione
è oggi oggetto di prova pubblicata mediante racconto diretto di persona che ha
collaborato coi servizi (vedi articolo allegato in formato html e VIDEO AUDIO,
comunque allegato ulteriormente a parte nella DIRECTORY “PROVE DI
CONTESTO”), e tra l'altro con ulteriore prova oggettivata ed insuperabile di una
attività svolta mediante reati inerenti la manipolazione di segreteria telefonica
attraverso alterazione della relativa base digitale presso il server OMNITEL
VODAFONE, emergendo oltre ogni possibile dubbio non solo la natura della attività
ma anche le finalizzazioni conseguenti (vedi documento allegato in formato html e
VIDEO AUDIO, comunque allegato ulteriormente a parte).
Ovviamente si rinvia altresì ai fatti tutti veri e forniti di prove con indicazione di
persone informate, oltreché documentati con vari esposti sottoscritti e formalmente
depositati da terza persona informata, oggetto parziale anche dei faldoni di prove di
cui si è chiesta la necessaria acquisizione.
La pretermissione di queste numerose fonti di prova costituirebbe un fatto di
assoluta gravità, atteso il rilievo generale della vicenda, ma lo sarebbe anche il solo
negarne il medesimo rilievo generale.
4
La portata della analisi e denuncia effettuata in due anni e mezzo di lavoro dal Dott.
Paolo Ferraro è un fatto di pubblico dominio.
Chi scrive ha seguito un unico e serrato filo logico, esplicando infine
pubblicamente su piano storico e generale una trama nazionale ed internazionale,
indicando metodologie, strumenti, attività criminali e centrando l’analisi su questo e
solo su questo.
Da ultimo, su piano più generale, il richiamo esplicito e finale ad una falange e
ad una strategia “gladio” cui ricondurre la congerie di fatti, dinamiche e strategie
disvelate, ed una serie di fatti criminali. Il tutto, si ripete, di pubblico dominio,
attraverso una serie di strumenti informativi condivisi analizzati e da terzi ricostruiti
nella analisi, sempre pubblicamente. Negare ciò è agire coprendo col silenzio.
Di questa trama costituiva un mero frammento singolo secondario, e solo
apparentemente eccentrico, la vicenda che riguardava personalmente il Dott. Ferraro:
in essa la pista c.d. psichiatrico-familiare e l'uso eterodosso dello scioglimento del
matrimonio, posto in campo contro la sua persona da uno dei personaggi non primari
ma indicato nel suo ruolo, con riferimento a fatti e dati precisi.
Una persona legata a soggetti ed ambienti ben delineati, con un ruolo evidenziato nella
dinamica del sequestro di persona denunciato e nei fatti successivi, oggettivato e
cioè collocato nella sua esatta dimensione oltre ogni possibile dubbio.
Questo soggetto è Silvia Canali, moglie ormai divorziata di Paolo Ferraro, le cui
colleganze risultano addirittura vantate dalla stessa nella registrazione audio riferita
all'incontro di Pasquetta del 2011, tenuto con la partecipazione del comandante della
stazione CC di Ostia.
Il relativo audio e la relativa registrazione ambientale inerente colloquio tra
presenti, in un contesto che rendeva necessaria l’acquisizione di riscontri e prove in
ordine a reati in danno anche del Dott. Paolo Ferraro, è nel DVD allegato sotto la
DIRECTORY registrazioni audio, con il nome del file “REGISTRAZIONI
CONVERSAZIONI TRA PRESENTI E TELEFONICHE CON CANALI
DELL'APRILE 2011”.
Dalla registrazione emergono dichiarazioni della Canali di attività concertata
5
con l'allora Procuratore di Roma (sono oggetto di denuncia le relative attività
consumate in danno del Dott. Ferraro a suo tempo), a prescindere dalla puerile
asserzione falsa che si voleva non danneggiare (?!) lo scrivente (e se lo si voleva
danneggiare che si faceva, lo si metteva dentro al polo di fusione di una centrale
nucleare !?) ed emerge la declaratoria reiterata di sottrarre al padre le bambine, il
giorno di Pasquetta del 2011.
Le altre precedenti CINQUE registrazioni di dialogo telefonico
immediatamente antecedente i fatti, del pari immesse nel DVD 1 allegato,
confermano l'intento programmatico e predeterminato di sottrarre al padre le figlie, ma
anche le tecniche utilizzate. E sono prova del fatto e di preordinazione accorta.
Se ne richiede la totale trascrizione, trattandosi di fonti di prova dirette su fatti
non solo oggetto della presente memoria, ma anche della querela a suo tempo
sporta dal dott. Paolo Ferraro, intendendosi ad esse riferita anche la richiesta di
acquisizione, con eventuale riapertura del procedimento relativo .
Deve pertanto il pubblico ministero valutare e non omettere di valutare la
declaratoria dell'intento e le ammissioni circa colleganze, trattandosi di
indicazioni e fatti di percezione diretta e non sormontabili.
E' in questo tipico contesto a monte ed a valle (NEL DVD directory “PROVE DI
CONTESTO/LA VICENDA A MONTE ED A VALLE”) che, analizzate le
metodologie di intervento contro la di lui persona, il Dott. Paolo Ferraro ha ritenuto
necessario rendere pubblica una completa documentazione che attiene alla
ricostruzione dei fatti e di quello che stava obbiettivamente avvenendo su tutti i piani
interessati.
Ciò che è stato oggetto di odierna ipotesi penale, è stato oggetto di
documentazione pubblica in rete, per necessità e per mera esigenza didascalica ed
esplicativa, anche con riferimento al frammento concreto, ed è quello che emerge,
incontrovertibilmente.
Si è proceduto sul vero ed unico piano, attraverso il:
1. denunciare e mettere in risalto uno scenario generale e svilupparne
l’analisi (sin dal memoriale allegato alla prima parziale denuncia del 7 marzo
6
2011), portando in crescendo progressivo banche dati, analisi, prove e
documenti generali, analizzati e condivisi ormai da svariate decine di
migliaia di persone informate.
2. denunciare ed inchiodare con prove, fatti documenti ed altro una “strategia
eversiva non convenzionale” gestita da molti decenni ( vedi file pdf relativo
immesso nel DVD ) ricorrendo, a “controprova”, anche ad una informativa
analitica dei Reparti Operativi Speciali dell'Arma dei Carabinieri; rivelando, a
partire dalle ormai note al pubblico registrazioni della Cecchignola, l'esistenza
e l'utilizzazione del progetto MK ULTRA e del progetto Monarch succeduto,
tramite banca dati acquisita; ponendo a ulteriore disposizione della Magistratura
Ordinaria (ci si riferisce all'audizione dinanzi alla Procura di Teramo per oltre tre
ore nel novembre 2011) e della intera collettività, la banca dati desecretata del
medesimo progetto (allegata in DVD 1 ) , oltre ad una massa di
documentazione, confluita infine in rete;
3. indicare e fornire prova di una metodologia nascosta di intervento e
condizionamento attraverso l’uso di persone, tecniche e strumenti;
4. portare allo scoperto una cordata nascosta, con precise colleganze
internazionali, indicando come questa sia storicamente responsabile di stragi,
attività eversive di eliminazione ed accerchiamento di politici, persone,
magistrati ed altro (eversione non convenzionale);
5. fornire una chiave di lettura finalmente coerente di fatti di rilievo storico di
inquietante consistenza, ancora non esplicata interamente.
In questo vasto scenario si colloca il ben minuscolo e meschino ordito che
coinvolge il Dott. Ferraro, mediante l'uso strumentale del divorzio, e solo sotto
questo aspetto è stata trattata la sporca vicenda .
Il Dott. Paolo Ferraro ha dovuto aprire definitivamente gli occhi, da Magistrato noto
per impegno istituzionale e professionale indiscussi, dinanzi ad una trama che,
riguardandolo direttamente, era direttamente riferibile a metodologie e strategie
criminali di apparato e da “colletti bianchi”.
Un quadro che ormai emerge all'esito di un lavoro di discovery portato
7
all’opinione pubblica e durato circa due anni ed otto mesi.
Esso è costituito:
• dalle prove audio delle attività nella Cecchignola, fornite in conferenze
pubbliche con video, audio e didascalie ormai contestualizzate in svariate
occasioni, e oggetto di documenti, commenti, articoli di svariati autori;
• dall'analisi delle tecniche di manipolazione e gestione emerse in un nucleo civil-
militare, nella loro corrispondenza e simmetria perfetta a tecniche e contesti
ricollegabili a precisi progetti documentati;
• dall’analisi empirica dell'accaduto e vicende connesse, ricostruito con dati
puntigliosamente concreti e precisi, e metodo logico induttivo concreto;
• dall’indicazione del ruolo assunto da alcuni isolabili magistrati indicati per nome
e cognome, e per fatti concreti posti in essere;
• dall’impietosa e completa analisi nella emersa cordata di un nucleo pericoloso
di psichiatri criminologi pacificamente collaboranti da decenni con apparati e
servizi, analizzando sinanche metodologie operative, moduli organizzativi,
utilizzo invertito di approcci e metodologie scientifiche, e sinanche il
coinvolgimento di “alcuni parenti”;
• dall'insieme delle prove ultime dirette, indicate , con dichiarazioni e racconti di
persone informate tra le altre, evidenziate nel capitolo che segue.
Il ruolo compartecipato di Silvia Canali è oggetto di prova storica fornita senza
alcuna acrimonia e senza alcuna conflittualità, ma con consapevole e ovvio distacco
totale, da parte di un Magistrato.
Emblematicamente tutto il coacervo di questi elementi emerge a partire dalla vicenda
che ha riguardato il Magistrato Paolo Ferraro, le cui doti e qualità professionali e la cui
nota formazione sono state addirittura oggetto del parere per la nomina a Magistrato di
sesta fascia intervenuta (incredibile a dirsi) nella primavera del 2012, mentre lo
scrivente Dott. Ferraro era assoggettato ad uno degli attacchi criminali più
incredibilmente inquietanti condotti secondo metodologie e strumenti ormai messi allo
scoperto.
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III) RECENTI PROVE PUBBLICHE OGGETTIVE DI ATTIVITÀ DI
MANIPOLAZIONE ED INTERVENTO GESTITE CON METODOLOGIE
E STRUMENTI CRIMINALI, A CONFORTO DEL RILIEVO PUBBLICO
DI TUTTE LE VICENDE
Poiché è ipotizzabile che codesto pubblico ministero non prenda atto della realtà
pubblica e di interesse pubblico delle vicende, si fa presente a titolo esemplificativo
quanto segue, ma anche a futura memoria.
Una tra le tante attività perpetrate e oggetto di reati è stata di recente portata a
conoscenza dell’autorità di polizia giudiziaria e del Paese, fornita di prova oggettiva e
riscontro logico assolutamente incontestabili.
“Nel Febbraio 2012 pervenne al Dott. Paolo Ferraro, tramite la segreteria telefonica
installata presso il Server Omnitel Vodafone del cellulare di pertinenza, un messaggio
audio del tutto particolare.
Si trattava di una registrazione ambientale, traccia fonica sovrapposta ad una
pregressa traccia in sottofondo di una telefonata della di lui madre, rimanendo
riferita la registrazione al numero di cellulare di quest’ultima.
Una attività appositamente e antecedentemente artefatta la cui prova, mediante le
argomentazioni appresso elencate, è da ritenersi oggettiva ed insuperabile.
Difatti:
1) Il messaggio fu a suo tempo subito e più volte ascoltato, tramite telefonata
del cellulare alla segreteria telefonica, e da più persone testimoni. Non è
possibile quindi porre in dubbio che esso fosse posizionato nel server della
VODAFONE.
2) Il messaggio fu, dal cellulare in viva voce che chiamava la segreteria,
registrato per ben tre volte (le ascolterete) e risulta sempre identico: la
pretestuosa illazione che potesse trattarsi del casuale avvio contemporaneo di
due tracce di segreteria è destituita di qualsiasi fondamento.
3) La sovrapposizione delle due registrazioni telefonica ed ambientale è palese
9
e non vi è altra neanche ipotetica spiegazione.
Un messaggio quindi confezionato, manipolato, utilizzando traccia fonica di
sottofondo di una altra telefonata a sua volta registrata (intercettata) era stato
immesso necessariamente sul server della Vodafone, abusivamente. Reati, gravi.
Dal messaggio di segreteria si evince, nella traccia sovrapposta fonicamente, una
voce che appare “quasi” identica alla voce della allora compagna del Dott.
Ferraro, intenta in un dialogo diremmo allusivamente compromettente con un uomo.
Il messaggio per le percepibili particolarità, per il contesto più ampio, per
testimonianza diretta della allora compagna del Dott. Ferraro, e per semplice
confronto fonico, non conteneva la vera voce di quest'ultima.
Ma se anche la avesse contenuta e vi fosse stata a monte una registrazione
ambientale di un vero e genuino dialogo della stessa donna, sul piano del reato non
muterebbe nulla, data la certa oggettiva ed incontrovertibile consistenza del fatto
(immissione in server VODAFONE). Vi sarebbe anzi un terzo reato relativo alla
illegittima intercettazione ambientale del dialogo stesso. Ma non è così, come
ascolterete. E nemmeno il fine perseguito: far ascoltare una registrazione tale da
cagionare sospetti o reazioni, ivi compresa una denuncia, ma non certo una denuncia
del contenuto e della portata logica che seguono.
Nel messaggio di segreteria poi non si sente solo un labile sottofondo con voce
incerta e discontinua, attribuibile con ragionevole certezza alla anziana madre del
Dott. Ferraro, e la sovrapposizione dell’architettato dialogo, ma vi è anche la voce
iniziale di un’altra donna che dice “certo”, in contesto vocale e in posizione tale da
far ritenere all’ascolto che non potesse essere interna al dialogo.
A cosa e a chi servisse il messaggio di segreteria emerge dallo scritto che segue, ma
prima ancora dalla mera logica: difatti, contestualizzato nella complessa ed
architettata sequenza che ha visto il Dott. Paolo Ferraro destinatario di attività
protrattesi sino all’agosto del 2013, esso costituisce una chicca.
Un caso unico, di prova oggettiva e insuperabile del tutto, in un solo minuto di
registrazione.
A suo tempo nel corso nella trasmissione “Radio Ies” che immettiamo in video audio
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in coda, il messaggio fu fatto ascoltare dal conduttore David Gramiccioli e
commentato da chi vi scrive oggi, in diretta radio.”.
Alla presente memoria istanza ex art. 415 bis CPP, nonché denuncia, viene allegato
nella directory “sessanta secondi valgono più di mille documenti” il documento
dettagliato che ricostruisce approfonditamente la vicenda (una sola delle tante) in tutti
i passaggi e le conclusioni, e due video audio relativi sia alla prova del fatto sia alla
trasmissione Ouverture su Radio Ies, mandata in onda nel marzo 2012. .
E' la prima prova pubblica oggettiva insuperabile di metodologie di manipolazione ed
intervento secondo metodiche ed attività di apparati segreti, che illumina il contesto di
rilevanza pubblica delle vicende , tutte legate alla persona di Paolo Ferraro.
Sempre a tale proposito si allega in audio video – già di pubblico dominio –
l’ulteriore registrazione ambientale di un incontro con persona informata, che con
dovizia di particolari tali da rendere impossibile la “opzione” oblio, narra della sua
conoscenza del fascicolo riservato che riguarda il sottoscritto e di attività realizzate da
decenni, del tenore di quelle sopracitate e delle molte altre ormai note al pubblico.
Ma soprattutto indica la matrice e le ragioni del tutto: le caratteristiche e qualità
positive del Dott. Paolo Ferraro, monitorate ed attenzionate per la sua “indipendenza”
e non coercibilità.
Le stesse per le quali la S. V. ha chiesto, in udienza camerale, la nomina di un
amministratore di sostegno ….
Solo per coerenza, si invita la S. V., pertanto, sotto questo ultimo aspetto, ex art.
52 CPP, in costanza di “gravi ragioni di convenienza”, ad astenersi di Sua
iniziativa dalla trattazione del presente procedimento, restituendo la delega al
Procuratore capo di Roma, cui copia della presente memoria verrà consegnata, per
consentirne ogni opportuna e diretta valutazione.
E si allega il documento “TRITTICO” (in formato anche html, con link ai dati di
riferimento e immesso nel DVD nella directory “DOCUMENTI ALTRI O INDICATI
IN DENUNCIA E MEMORIA”), unitamente alla documentazione che la S. V. possa
non aver valutato in precedenza, che serve a far emergere sinteticamente il premeditato
percorso “tutelare” che avrebbe dovuto essere inflitto a chi Le scrive, per tentare di
11
distruggerlo ( il documento è incorporato in denuncia separatamente sporta ).
IV. TRATTAZIONE CONGRUENTE DEI FATTI, NON
ESORBITANTE NEI TONI E NELLE MODALITÀ
INFORMATIVE.
Il sottoscritto ha reso nota una ricostruzione del contesto personale e storico in
cui le iniziative della Silvia Canali non potevano non essere inquadrate, come tassello
del tutto. A partire dal vero e proprio ed inconfutabile sequestro di persona del 23
maggio 2009.
Ed ha usato contenuti e toni oggettivati, riportando il contenuto della memoria
depositata in giudizio civile, sempre e solo al fine di rendere edotta la opinione
pubblica del complesso delle vicende.
Un metodo oggettivo generato dalla esigenza di illustrare alla opinione pubblica dati
e fatti , metodologie ed attività , in un caso eclatante . Più oltre verrà spiegata
dettagliatamente la rilevanza di ciò anche nel contesto, che apparirebbe segnato ( ma
in modo mistificante ) da aspetti solo privati, secondo la vera connotazione che va
ben oltre la delimitazione formale di una controversia .
Non è neanche ipotizzabile comunque il superamento della continenza nella
trattazione dei fatti, mentre per quanto riguarda la esatta veridicità degli stessi valga
quanto segue, come da elenco alfabetico che corrisponde alle fattispecie o fatti
enucleabili dalla ipotesi formulata nell'avviso ex art. 415 bis CPP.
V. LE IPOTESI FORMULATE A SEGUITO DELLA “QUERELA”.
A) Nel ribadire che la pubblicazione di due consulenze, insieme ad altre ed a
certificazioni varie, addirittura di struttura PUBBLICA, era ovviamente finalizzata
solo alla prova pubblica della falsità e manipolazione delle attività volte ad eliminare
civilmente e delegittimare chi scrive, si precisa che la propalazione difensiva di fatti e
di prove obiettive era stata AUTORIZZATA in sede di separazione dalla stessa
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odierna querelante, con dichiarazione sottoscritta appositamente (si veda documento
allegato in DVD in root, appena aperto il DVD).
Il tutto fu poi non solo oggetto di esplicita e reiterata ammissione da parte della stessa
Silvia Canali, a suo tempo, e comunicato a svariate persone da lei stessa , ma è
sorretto da elementi oggettivi di prova: si allega in cartaceo, ma in busta chiusa che si
invita la S. V. ad aprire e poi richiudere, le foto gravissime delle attività in rete
dell'uomo, le due relazioni della agenzia investigativa, le foto delle figlie del Dott.
Ferraro in pigiama in braccio all'uomo, in casa del Dott. Ferraro, prove duplicate in
digitale anche insieme a due video che concernono la prova oggettiva ulteriore dei
fatti. Si fa inoltre presente che il Dott. Ferraro non intende essere costretto a fornire la
prova ultima ulteriore della drammatica situazione in cui fu messa la Sig.ra Canali, che
neanche comprende l'intento del Dott. Ferraro di tutelare le figlie e lei sino ad ora, o
finge per ruolo di non capire, contando su forti protezioni ( già in precedenza vantate o
millantate :vedi esposto dichiarazione pro veritate di Patrizia Foiani allegato) .
IL TUTTO è allegato nel DVD sotto la directory “MANIX800 Manuel Grigore”.
Tragga la S. V. le Sue valutazioni di magistrato, circa quello che per ora avrà
occasione di vedere e valutare in sede di prima lettura, salva la Sua eventuale richiesta
di astensione;
B1) Il ruolo assunto dalla Canali nel sequestro di persona del 23 maggio 2009, con
tanto di dati obiettivi riscontrabili e la natura di SEQUESTRO DI PERSONA del blitz
patito dal Magistrato di Cassazione Paolo Ferraro vengono fatti oggetto di capitolo
apposito successivo. Nel contesto, attraverso un “appuntamento” organizzato con tre
telefonate dalla Silvia Canali, chiamato dal lavoro dove era normalmente
impegnato, il Magistrato di Cassazione della Repubblica Italiana Dott. Paolo Ferraro,
che si apprestava a denunciare fatti e contesti di cui aveva acquisito ragionevoli
elementi di prova, è stato oggetto di attività “criminale”.
Ciò è stato perpetrato in assenza di qualunque presupposto ed anche di qualsivoglia
attività pregressa, senza una ordinanza del Sindaco, senza il visto di legittimità del
Giudice Tutelare, senza alcun vaglio clinico o diagnosi “mai effettuati”, senza alcun
presupposto di fatto e diritto, mediante una improvvisata certificazione all'istante
13
oggetto di denuncia per falso ideologico, i presenti “terzi” divenuti da coinvolte
comparse a testimoni attoniti. Ma nel capo di imputazione sub B1 si legge ancora oggi
- esecuzione di TSO che nella memoria viene definito “sequestro di persona” - cioè
un FALSO clamoroso.
D'altronde la prova dei fatti, il contesto militare e di servizi che compare nella
Cecchignola (si vedano i numerosi articoli e riscontri indicati ed allegati nella apposita
directory “Cecchignola prodromi e fatti”) già solo di per sé spiegano tutto e
forniscono argomenti insuperabili sul piano logico.
Per conoscenza della S. V., si illustra che la denuncia del 7 marzo 2011 alla data
odierna non solo non risulta essere stata oggetto di archiviazione, peraltro a fronte di
memoria ulteriore depositata al GIP, ma risulta sparito il fascicolo e denunciata la
sottrazione/smarrimento dello stesso, come da denuncia dell'Avv. Mario Giancaspro,
del pari allegata sia in cartaceo che in DVD (si allega nella apposita directory il
contenuto del faldone relativo depositato a Perugia il 7 marzo 2011);
B2) la circostanza che la Silvia Canali abbia posto in essere “una sistematica attività
di propalazione di informazioni false sul suo (di Paolo Ferraro n.d.r.) conto, con
amici, colleghi e parenti” è stata oggetto di appositi esposti di una dei tanti destinatari
delle attività citate, la Dott.ssa Patrizia Eugenia Stefania Foiani, di cui si allega in
copia l'esposto fondamentale, e nel DVD tutti gli esposti e denunce nella apposita
directory “Denunce Esposti Patrizia Foiani”. Ma ulteriori testimoni diretti del tutto
sono, tra gli altri, Gino Ferraro, il quale ha ripetutamente raccontato delle attività
“commendevoli” svolte dalla Canali; Simonetta Ferraro e Marco Ferraro, vittime solo
in parte inconsapevoli di una lunga serie di telefonate (riscontrabili) in epoca nota;
Fabio Sirgi Antonioli, dirigente WIND ed ex marito della Avv. Enrica Graverini,
nonché le persone destinatarie delle mail trasmesse in posta privata via Facebook,
ricavabili dall'identificativo nome e cognome utilizzato (ALL 1 ). Se poi la SV volesse
un minimo approfondire, potrebbe mettere annunci pubblici del tipo “vi risulta che
Silvia Canali abbia manifestato a voi giudizi ed opinioni sul Dott. Paolo Ferraro e
potete riferire quale ne fosse il contenuto”, dato che la ricerca della prova è, come
dire, appannaggio dello Stato e della Magistratura che agisca secondo legalità, così
14
come il vaglio circa la veridicità ed attendibilità delle testimonianze rese e delle
querele sporte. Peraltro, basterebbe anche solo la mera lettura della querela in questa
nuova chiave, semplicemente per verificare quali attività manipolatorie e diffamatorie
abbia posto in essere la Canali. Esse sono riprodotte per contenuto nella querela, sotto
gli occhi di codesta autorità giudiziaria . Sicchè è impossibile far finta che non
esistano.
Ma vi è una prova assolutamente originale acquisibile, di sorpresa, presso la
Dott.ssa Adele Marando, psicoterapeuta, inopinatamente nominata c.t.u. nell'ambito
del procedimento per divorzio. La predetta ha un video registrato contenente racconti e
dichiarazioni della Silvia Canali nell'ambito di una consulenza poi risultata
inutilizzabile e ingestibile dal magistrato in sede civile di divorzio (giudice Dott.
Contento). Il video audio, effettuato in presenza di almeno una terza persona, non è
stato depositato né trascritto nell'ambito della causa civile, ed è conservato, a sua
detta, dalla Dott.ssa Marando presso la sua abitazione – studio. Ovviamente il
sequestro dovrebbe esser fatto anche di iniziativa, nel rispetto del segreto di
indagine e a fini di ricerca della verità (e nel ruolo imparziale comunque ancora
affidato al pubblico ministero nel nostro Ordinamento). Vi è a riguardo apposita
istanza, tra le altre ripetute a conclusione del presente atto;
B3) L'addebito in ordine all'aver falsamente accusato la Canali (circa “l'aver sottratto
programmaticamente le figlie al padre, in particolare la Pasquetta del 2011, e
l'aver utilizzato tecniche “manipolative” di “alienazione genitoriale” per metterlo
in cattiva luce agli occhi delle figlie ed indurle ad allontanarsi da lui”) che si ricava
dalla denuncia querela, ovviamente manipolatorio deve essere smentito nella sua
prospettazione, manipolativa.
Cinque le telefonate e la registrazione ambientale riportate oggi ed indicate nel
capitolo II A ed allegate in apposita directory, vari gli esposti a firma anche di Patrizia
Stefania Eugenia Foiani, e molteplici gli episodi.
Si può dire che il fatto è conclamato, ma altrettanto lo sono le ragioni ed i moventi, ed
addirittura testimoniato persino dal Comandante della stazione CC di Ostia.
Ed a questo proposito, qualora la S. V. non abbia dato corso alla querela a riguardo
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separatamente sporta, si richiede la riapertura delle indagini relative al
procedimento iscritto (solo) nei confronti di Silvia Canali.
IV. IL SEQUESTRO DI PERSONA IN DANNO DI PAOLO
FERRARO CON TUTTI I DATI OGGETTIVI RISCONTRABILI
(sintetico approfondimento del punto B1 sopra).
DAL MEMORIALE IN DATA 7 MARZO 2011, integrato a corredo della
denuncia querela:
“Il giorno dopo andai regolarmente in ufficio, ma ricordo ancora cosa mi disse il Procuratore a tù
per tù il giorno precedente alle ore 13 ca. con tono durissimo ed aggressivo “ è stato uno
zingarello”. Allibito non risposi salutai e tornai in ufficio. La sera del Giovedì avevo un
appuntamento a cena con la mia compagna di allora.
Alle ore 15 e 21 dal suo cellulare al mio numero di cellulare, mi aveva telefonato la ex moglie
dicendomi che voleva sentire anche lei le registrazioni; in fondo, pensai, le avevo stimolato la
curiosità, forse si era rotto quell’incomprensibile muro di silenzio e rifiuto. Mi ritelefonò poi in
ufficio dopo un’ora circa, questa volta dal numero di studio, chiedendomi la conferma della mia
presenza in casa alle ore 18 e 30. Mi richiamò una terza volta alle ore 18 e 10 al mio numero di
casa dal suo numero di cellulare per assicurarsi che fossi in casa ad attenderla. Sono preciso sugli
orari perché li trascrissi nelle condizioni e nell’ambiente che indicherò, subito, i primi due giorni,
mentre scrivevo una prima bozza di atto, per quello che avevo subito.
Alle 18 e 45 in lieve ritardo arrivò a casa la mia ex moglie (i cui rapporti con me ho già precisato).
Chiese di sentire le registrazioni, .posizionai un CD di file non ancora definitivamente puliti sul
lettore CD, iniziò ad ascoltare, FINGENDO INTERESSE; dopo pochi minuti sentii suonare alla
porta.
Erano due infermieri, due vigili urbani, un medico, una psichiatra mai vista, il figlio Fabrizio del
primo matrimonio (anche lui coinvolto?! perché?!). Entrarono, aperta la porta ed io allibito capii
che stava succedendo l’impossibile. La mia ex moglie si defilò in silenzio, senza salutarmi e strinse
però la mano alla psichiatra con un saluto di intesa (!!!) . Rimasi calmo, nonostante tutto, anzi
ricordo che pensai istantaneamente “se è quello che penso non ho alcun modo giuridico di
difendermi. Ma è tutto assurdo ed illegittimo”. Ripassai mentalmente le mie nozioni teoriche sulla
privazione della libertà mediante la procedura del TSO e dissi, dopo aver salutato tutti i presenti
con educazione, per prima cosa ai due vigili urbani “vi prego di rilevare che io sono perfettamente
sano, tranquillo, equilibrato, e di annotare tutto ciò”.. Poi dissi che avrei voluto immediatamente
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illustrare una querela facendo cadere il discorso, subito ( come facevo in quelle condizioni a
motivare in fatto, non sapendo nulla, e il diritto mi era chiaro già in quel momento). Chiesi di poter
fare una telefonata a mio padre, che trasecolato (ma solo perché l'iniziativa non era passata per
lui) cercò a mia richiesta, a sua volta, di chiamare il 112 senza riuscire a trovare un interlocutore
solerte, peraltro era del tutto giustificabile la indicazione di una impossibilità ad intervenire in un
contesto così come descritto da mio padre al telefono. Un infermiere robusto mi aveva seguito
mentre mi muovevo compassato e rispettoso, fino al telefono, con atteggiamento vagamente duro e
pronto ad intervenire (in caso di inghiottimento subitaneo della cornetta, mi si passi la battuta ...).
.. Poi mi sedetti al tavolino del salone, e con calma, chiesi alla dott.ssa le ragioni della sua cortese
visita, di declinarmi cortesemente il suo nome per averne conoscenza. Ricordo che disse De
Minnis o qualcosa di molto simile. Alla medesima dissi solo “Le assicuro che sono perfettamente
compos mei, non ho nulla, non ho fatto nulla. Non ho mai avuto nulla. Sono calmo e sereno,
attendo la mia compagna per andare a cena fuori. Sono in perfette condizioni di salute fisica,
privo di qualsiasi patologia che possa giustificare in alcun modo un intervento, non ho mai avuto
alcun disturbo, dormo e vivo regolarmente, .. lavoro tranquillamente”, poi pensai alla denuncia
di due giorni prima integrando le mie dichiarazioni con la frase “guardi che io ho solo denunciato
due giorni fa un fatto vero ai CC, ecco la denuncia” che le porsi: non la guardò se non per un
istante. Poi stilò sul momento un certificato. Una “diagnosi” fatta dall’ascolto compassato di un
uomo colto e calmo che parla per poco più di di due minuti. . , fondata sulla non conoscenza mia e
su qualcosa che evidentemente le era stato detto da chi, come, perché non lo potevo sapere. Gli
infermieri e i vigili urbani, per la verità un po’ intimiditi dalla strana situazione, palesemente pronti
ad intervenire in caso di mia opposizione o resistenza. Discesi le scale di casa affranto, in silenzio
umiliato subii l’accompagnamento coattivo e ravvicinato dei due infermieri, uno dei quali proprio
il robusto controllore diretto, era divenuto già dubbioso, quasi affettuoso. Entrai in una
autoambulanza e fui trasferito al reparto psichiatrico dell’Ospedale Sant’Andrea contro la mia
volontà, e non potevo oppormi, sapevo bene quali pericoli ulteriori potevo correre. Poi avrei saputo
a distanza di tre giorni che ero “atteso” al San Filippo Neri, ma non vi erano al momento posti
disponibili. In stato di costrizione, cioè contro la mia volontà coartata, rimasi in sala di attesa
dell’ospedale con tutto il corteo che mi aveva “gentilmente accompagnato” e che ormai neanche
più mi controllava. Tanto ero composto e tranquillo fuori (dentro disperato dalla incomprensibile
situazione) che lo stesso infermiere indicato prima, mi disse, “non ho mai visto una situazione del
genere.” poi “stia attento. La dott.ssa ha insistito per farle dare il codice rosso .....”. Lo ringraziai
con dolcezza.. Gli chiesi anche di ricordarsi tutto e di dirmi il numero della autoambulanza. Poi
da me dimenticato, perché non annotato subito. Ma lui di me si ricorda, certamente”.
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Richiamo solo le seguenti circostanze: IL TSO può essere ordinato dal Sindaco
solo, in presenza di due certificazioni mediche che attestino che : 1) la persona si
trova in un stato di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici;
2) gli interventi urgenti e necessari siano stati in precedenza, previa accurata
diagnosi. proposti ed espressamente rifiutati; 3) non sia possibile adottare
tempestive misure extraospedaliere.
La proposta deve essere concretamente motivata ex ante, e il provvedimento deve
essere emesso dal Sindaco e deve essere convalidato dal giudice competente entro
le 48 ore successive.
Non vi era nulla di tutto questo; e vi è un capo di imputazione oggi che di fatto
obnubila tutto ciò attraverso la prospettazione false insufflata nella querela. A
modesto parere di chi scrive, un fatto di tale gravità che il solo sospetto che non possa
averla percepita l'odierno PM, apre scenari di vario tenore e natura su piani
deontologici e professionali.
Paolo Ferraro stava per sporgere denuncia a Perugia per i fatti della
Cecchignola e la loro copertura; si allega non solo copia dei brogliacci audio e
lettore incorporato, ma alcuni articoli successivi, di giuristi o giornalisti CHE
HANNO ANCHE PER PRIMI ASCOLTATO E VAGLIATO GLI AUDIO E TUTTA
LA VICENDA . E si tratta di circuiti che “usano” bambini ROM , la cui voce
compare nella registrazione audio , e di persona con voce tipica che evoca le
intonazioni del caso Marrazzo, di un militare coinvolto in questo caso e nella indagine
“ Fiori nel Fango due “. Tutto verificato, verificabile, dimostrato . Vergogna .
Inoltre si allegano le risultanze circa la pregressa conoscenza dei fatti e delle
situazioni da parte della Procura, riferiti alle indagini “fiori nel fango” e “fiori nel
fango 2”, con certezza dalla prima metà degli anni duemila e dagli arresti del
novembre 2006 ( documenti in formato html immessi nel DVD ).
E la concatenazione dei fatti temporale con la circostanza che a Paolo Ferraro
fu più volte “presentata “ la Sabrina della Cecchignola a partire dal novembre del
2006 ( da magistrato addetto all'ufficio legislativo del Ministero degli Esteri e legato a
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quella cordata oggetto di denuncia nel MEMORIALE ) a tre giorni di distanza dalla
successiva notizia dalle misure ed indagini coinvolgenti piloti militari sottoufficiali
dell'esercito e uno della Cecchignola . LO stato della Sabrina stato emerge oltre ogni
possibile dubbio dalle registrazioni stesse ed è stato apprezzato e ricostruito
dettagliatamente da una serie di articolisti, avvocati, giornalisti . Tutto pubblico, tutto
documentato .
La S. V. dovrebbe, ma non è consigliato, leggere ed ascoltare perché, in perfetta buona
fede – e si presume sempre la buona fede negli interlocutori e nelle Istituzioni –
potrebbe sentirsi male, dalla EVIDENZA che ne emerge.
In atti (DVD ed allegato cartaceo) il racconto autografo (diario manoscritto) di
Gino Ferraro, che conferma che l'ordine di bloccare e tramortire Paolo Ferraro fu
dato, immediatamente dopo che in Procura Paolo Ferraro aveva manifestato la mera
intenzione di far uscire la vicenda grave della copertura dei fatti della Cecchignola,
da Luigi Cancrini, la cui storia ed identità professionale in questa vicenda emerge dal
MEMORIALE, mentre nel diario autografo citato la frase detta al padre raggirato del
Dott. Ferraro campeggia “ALT signor Ferraro, me ne prendo io la responsabilità”.
Avendo raggirato e fatto agire coinvolti o compartecipi terze persone ?! . Cosa e
perché sia avvenuto è di tale e palmare evidenza da essere , oggi di pubblico dominio,
inquadrato correttamente anche a livelli istituzionali.
Si mette infine a conoscenza la S. V. solo di una delle recenti circostanze: con la
lettera del pari allegata in formato html e pdf, il sottoscritto ha chiesto al Ministro di
Giustizia di revocare il decreto notificatogli in data 7 febbraio 2013. E nel frattempo il
Dott. Ferraro ha pubblicamente esposto ulteriori prove e dati OGGETTIVI
insormontabili (già in parte richiamati). Questo è l'unico e reale contesto in cui si
incardina e va necessariamente valutato il tutto. E motivare per manipolarne la
evidenza non è compito assegnabile alla Giurisdizione, pure se e quando si verta in
tema di interessi e segreti di rilevanza pubblica ed attività “coperte”. Esiste una
declaratoria ad hoc che esime dal vaglio di operazioni ed attività di copertura. Non
una scriminante ....
V. C) IL DIFETTO ASSOLUTO del dolo specifico e della condizione
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obiettiva di punibilità necessarie anche solo per ipotizzare il reato di
cui all'art. 167 D. LGS 196/2003.
A prescindere dalla ovvia circostanza che senza indicare concretamente quali
dati, non si può neanche valutare quale nocumento e se e quali finalità perseguite, si
rileva quanto segue.
Non è neanche ipotizzabile, in questo contesto, un fine personale di
arrecare danno o profitto avvantaggiandosi, ma solo registrabile EVIDENTE ED
INSUPERABILE ESIGENZA di informazione pubblica con documenti concreti e
verificabili.
Non viene indicato poi alcun concreto nocumento, né vi è stato, dato che la
parte non solo svolge proficuamente la sua professione, ma partecipa addirittura a
convegni pubblici, ufficiali e sponsorizzati da aree politiche ufficiali; la nozione
oggettivata di nocumento non lascia spazi a pindariche suggestioni, trattandosi di
condizione obiettiva di punibilità, secondo la preferibile giurisprudenza.
E se mai si trattasse di elemento costitutivo del reato, emerge anche, a chiare
lettere, che non un nocumento personale era rappresentato e voluto da Paolo Ferraro,
ma la sua difesa, la difesa delle istituzioni e della legalità e la denuncia di attività
coperte e di apparati. Di queste di recente è stata DATA PROVA OGGETTIVA
INSUPERABILE, che va muovendo ambienti istituzionali.
Si ribadisce: il coinvolgimento in attività ordinamentali ed ufficiali della Silvia
Canali appare cospicuo e intonso, quindi la sua originaria credibilità appare intatta e
comunque NON vi è nocumento (ALL C).
Ma il punto è che se mai qualche dato riconducibile sia emerso da
documentazioni pubblicate – il che per pacifica giurisprudenza non coincide con l'area
giuridica tutelata – prevaleva la esigenza di informazione (interesse pubblico) e di
difesa pubblica nel lato senso intesa, come da trasfusa dichiarazione sottoscritta a suo
tempo dalla Canali, che autorizzava all'utilizzo dei dati (ovviamente dichiarazione alla
S. V. nascosta dalla Canali, ed alla quale va attribuito il significato interpretativo che
sopravanza la mera declaratoria circa la destinabilità a fini di difesa, altrimenti di
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scrittura e liberatoria non vi sarebbe stato alcun bisogno).
Paolo Ferraro aveva capito con chi aveva a che fare, ma non i particolari, ed intese
tutelarsi ex ante. Non certo smentito dai fatti succedutisi tra il novembre 2008 e la data
odierna.
Ad oggi il compito di Paolo Ferraro si deve ritenere portato a termine.
Ora tocca alla S. V. Signor Pubblico Ministero i svolgere il compito affidatole
con l'ingresso in magistratura e il giuramento sulla Costituzione.
VI. IL REATO DI CALUNNIA CONFIGURATO DALLA DENUNCIA
QUERELA .
Si procede per brevi richiami:
1. B1) Affermare che sia falso (e diffamatorio, poi) che la Canali abbia avuto una
partecipazione ad “attività di TSO”, implica dire due cose false: il ruolo preciso ed
oggettivato vi fu, mentre non vi fu alcuna attività legale e nessun provvedimento di
TSO né altro, mancando qualsiasi possibile requisito formale e sostanziale nella
esecuzione del blitz trappola. Dire che queste cose come false siano state dette
significa accusare di un fatto non vero chi abbia denunciato tali fatti, sapendolo
innocente. E l'opposto è escluso dalla diretta e concreta e cadenzata e organizzata
attività ricostruita nelle sue modalità oggettive, oltreché dalla analisi di contesto ormai
IMPOSSIBILE da occultare.
B2) L'affermare che sia falsa (e diffamatoria poi) l'indicazione “l'aver sottratto
programmaticamente le figlie al padre, in particolare la Pasquetta del 2011” con le
prove registrate in atti, oggi depositate con DVD , di quella condotta e delle
dichiarazioni programmatiche a riguardo, a prescindere dalle dirette testimonianze ed
esposti scritti di terza persona, implica accusare di un fatto non vero ( la falsità della
documentazione di concreti fatti ) chi abbia a suo tempo anche denunciato tali fatti,
sapendolo innocente.
B3) L'indicare che sia falso (e diffamatorio poi) che la Canali abbia “posto in
essere una sistematica attività di propalazione di informazioni false sul suo ( n.d.r. Di
Paolo Ferraro) conto” implica accusare di un fatto non vero chi abbia denunciato tali
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fatti, e sapendolo innocente PER TABULAS. Difatti la testimonianza diretta della
Dott.ssa Patrizia Foiani, oltre i vari esposti; le testimonianze dei soggetti tratti in
inganno e manipolati e segnatamente dell'anziano padre, Gino Ferraro, della sorella
coinvolta Simonetta Ferraro, e del fratello coinvolto, Marco Ferraro, nonché le
innumerevoli che potrebbe acquisire, se solo volesse, codesta Procura, rivelano non
solo la attività posta in essere dalla Canali, ma finanche le caratteristiche e gli scopi
della stessa.
Dalle documentazioni e dalle dichiarazioni emerge tra le altre (esposto nel file “
Esposto denuncia di Patrizia Foiani e dichiarazione sottoscritta dinanzi alla pg circa
contenuto telefonate diffamatorie ricevute da Silvia Canali “ inserito nella directory
“ESPOSTI DENUNCIA E MISSIVE DI PATRIZIA FOIANI” ) una chicca
“clamorosa”: la Canali, oltre che millantare protezioni ad alto livello di ufficiale
dell'Arma dei C.C., avrebbe detto che il sottoscritto a venti anni sarebbe stato
ricoverato in ospedale; ma se codesta Autorità sequestrerà le dichiarazioni video
registrate della Canali dinanzi alla dott.ssa Marando, potrà avere un quadro ancor più
completo della vicenda (mettendo, come sarebbe di diritto necessario, questa parte
offesa nella condizione di potersi tutelare nelle sedi debite), oltreché sentendo le varie
persone informate.
Chi accusa di false informazioni in pubblica documentazione di fatti di interesse
generale, colui il quale abbia fatto vera informazione e riferito fatti certi ed
obiettivamente veri e verificabili, può commettere ad avviso dello scrivente anche,
trasfondendo in una denuncia querela tali assunti, il reato p. e p. dall'art. 368 del
codice penale. Ovviamente l'assunto di calunnia per attività diffamatoria consistita in
falsi (ed insussistente per assoluta conoscenza della verità dalla querelante) si poggia
sulla attuale stessa formulazione della tripartita ipotesi di reato sub B).
Ma vi è diverso profilo, assorbente, di non poco conto, che va introdotto.
Gli atti pubblicati sono riferibili, per essere come tali indicati e riportati
integralmente, al contenuto di denunce penali debitamente depositate dal sottoscritto
(tutte enucleabili dal DVD allegato) e la circostanza è ovviamente e certamente
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arcinota alla Canali.
Bene, se si accusa il denunciante che pubblica documenti ed atti depositati, a
fronte di denunce omologhe presentate in sede penale, di aver scritto il falso, lo si
accusa di aver diffamato, ma anche – indirettamente – di aver calunniato, avendo
notoriamente trasfuso il contenuto in atto depositato dinanzi alla autorità giudiziaria
od alla polizia giudiziaria, che ha l'obbligo di riferire alla autorità giudiziaria.
E non appare il caso di indicare ad un magistrato i fondamenti teorici e la applicazione
del reato di calunnia indiretta, pacificamente applicato a titolo di mero esempio nel
caso di falsa denuncia di smarrimento di titoli, a fronte della consapevolezza di averli
consegnati a persona certa.
In atti vi è la prova del reato di calunnia comunque indiretta, in quanto
insufflando contro la verità che siano state scritte cose non vere, delle quali è state
accusata anche in sede di denuncia la odierna querelante, e facendolo in atto
depositato a sua volta presso la polizia giudiziaria ed autorità giudiziaria infine, costei
ha accusato indirettamente il sottoscritto di averla calunniata in sede penale.
Il delicato equilibrio tra profilo diffamatorio e falsità o verità degli assunti,
sembrerebbe essere stato gestito meno abilmente, e si dischiudono ineluttabilmente
due opportunità/necessità valutative, con riscontri e prove a bizzeffe.
Emerge cioè che la architettura delle denunce querele nei confronti dell'odierno
scrivente, impatta con il tema della verità giudiziaria e della verità storica, e vi si
impantana duplicemente sub specie penale.
VII . L'ATTENTO ESAME DI ENTRAMBE LE QUERELE, RESO
POSSIBILE SOLO DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVISO EX ART.
415 BIS CPP: IL PROFILO MANIPOLATORIO E
DIFFAMATORIO. La querela sporta ora per il reato di diffamazione.
Entrambe le querele visionate presentano rilievi di illiceità autonomamente
vagliabili, in quanto offensive della reputazione del dott. Paolo Ferraro ma anche
indicative, come si è sottolineato, degli intenti e metodi adottati dalla cordata cui va
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ricondotta la persona di Silvia Canali (della sua condivisione e del coordinamento si è
già detto sopra, depositando prova).
Una mera conferma:
1. a pag. 2 (due) della querela sporta in data 15 aprile 2012 si legge “egli diffonde
e pubblicizza tale fantasiosa e ossessiva ipotesi sul web”;
2. a pag. 3 (tre) della querela in data 17 settembre 2012 in riferimento alla mera
indicazione dei reali fatti e stato della Canali quale obiter dictum, nell'ambito di
una delle consulenze che ripristinano la verità sulla persona del dott. Paolo
Ferraro, si legge “Tali gravissime affermazioni, false e frutto di una fantasia
sfrenata e morbosa”. Il tutto appare riferito al dott. Paolo Ferraro ed alla
indicazione riportata in consulenza: “Il dott. Ferraro mi riferisce di aver scoperto
una relazione che la moglie avrebbe intrattenuto con un giovane rumeno di 26
anni che, a quanto riferisce sempre il Ferraro, comparirebbe in un sito porno
sulla rete offrendo le sue prestazioni”.
Orbene in documentazione allegato A in busta chiusa viene fornita la prova della
relazione, della introduzione del rumeno nella casa del dott. Paolo Ferraro, del suo
intrattenersi con le bambine del dott. Paolo Ferraro, lui assente, degli annunci
amatoriali dello stesso in rete ed a lui inequivocabilmente riconducibili (attraverso la
ordinata analisi sequenziale degli estratti da INTERNET) e di annuncio anche con
foto hard … e sinanche dell'annuncio n. A230005 sul sito “Annunci.net per richiesta di
lavoro come attore hard. E oggi nel DVD vengono depositate le due video
registrazioni degli incontri con il rumeno, uno dei quali certamente attribuibile
visivamente a rapporto con lo stesso non meramente amicale.
E' semplicemente oggettivo che la Canali ha diffamato e calunniato il dott. Paolo
Ferraro, ma la cosa più grave è che lo stesso dott. Paolo Ferraro, sempre rispettoso del
grave stato della Canali, portò a lei subito le prove di chi fosse il ragazzone, anche
perchè il contesto lasciava sospettare ordito destabilizzante (si parla del 2006). E le
portò personalmente al di lei studio . Con la calma e l'equilibrio che lasciarono
sconcertati astanti e soprattutto coloro che potevano esservi dietro questa banale
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vicenda ma carica di significati, dato che l'allora marito della Canali era il PM Paolo
Ferraro, reduce tra l'altro dalla più grande indagine mai portata a termine nel mondo
amatoriale dello sport (centotrentasette indagati, centinaia tra intercettazioni anche
ambientali e capi di imputazione), oltre centotrenta perquisizioni eseguite
contestualmente da oltre un migliaio tra agenti di ufficiali di pg.
Una indagine portata a termine in sei mesi che ha contribuito a segnare le (provvisorie)
sorti del dott. Paolo Ferraro, attenzionato da tempo per doti di indipendenza e
professionalità. Vergogna.
E, per assurdo che possa sembrare, fu nel luglio 2006 che la Canali in stato
evidente una notte fece portare le bambine al piano quinto da condomina (dando la
direttiva alla babysytter) e il tutto fu oggetto di accertamento e di intervento del
Commissariato di zona che inviò funzionari e volanti, mentre io tornato a casa da fuori
ero già andato a recuperare a notte fonda le bambine al quinto piano.
Sempre in epoca fu la Canali ad aggredire il dott. Paolo Ferraro che conscio
della gravità della situazione, addirittura protetto dalle bambine, si allontanò per
denunciare a sua tutela il fatto grave (scegliendo esposto denuncia per tutelare la
Canali, ma anche se stesso visto il contesto, intuibile).
La gravità della manipolazione ed inversione dei fatti è clamorosa ed attuata
fornendo una versione “tipo” che ovviamente è completamente artefatta, persino
riguardo l’equilibrata dinamica attivata all'epoca dal dott. Paolo Ferraro.
Per quanto non ordinario possa sembrare, consapevole del contesto ed intuendo quel
peggio che poi è uscito fuori negli anni successivi (si parla di metodologie di
destabilizzazione gestite ed organizzate), il dott. Paolo Ferraro arginò lo stato della
Canali e preferì non rimanere in una situazione assurda, caratterizzata dalla pericolosa
aggressione di lei. Un contesto e quadro talmente anomalo da lasciare interdetti.
Trattasi della pura sacra verità, riscontrabile anche acquisendo esposti e verbali
presso il commissariato di zona (e ovviamente invitiamo un magistrato ad acquisire i
riscontri a quanto detto). Ma non è questo il punto.
Cosa fosse accaduto e perchè allora, alla dott.ssa Canali Silvia, emerge oggi grazie
alla analisi portata avanti e alle prove acquisite, quantomeno come sostanziosa ipotesi.
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E' per questo che sino ad oggi, in realtà è stata tutelata la Canali, e che oggi emerge
tutto ed il resto ancora non fatto emergere nel tutto nonostante tutto.
Ma in ordine alle frasi diffamatorie sopra evidenziate ed alla totale inversione della
realtà, è ora divenuto compito necessario arginare questa rotta distruttiva, ampliamente
visibilmente gestita e manipolata. Come è ormai chiaro.
Si manifesta pertanto la volontà di perseguire penalmente la Silvia Canali per il
reato di diffamazione continuata aggravata evincibile da quanto sopra
emarginato ed in ordine al reato a fine memoria denuncia querela evidenziato .
VII. IL FONDAMENTO TEORICO E CONCRETO DELLE
ISTANZE ITRUTTORIE CHE SEGUONO
Il tema della veridicità di quanto pubblicato (e già trasfuso in denunce
precedenti di identico contenuto) è non aggirabile sul filo di una ipostasi astratta
erronea in ordine alla configurazione del delitto di diffamazione.
Poiché si tratta di vicende e fatti di interesse pubblico e destinati ad
informazione pubblica, la negazione della pacifica circostanza non è possibile.
Il sistema delle prove di cui si richiede la acquisizione verte intorno alla realtà
dei fatti (che esclude il reato sotto i molteplici profili evidenziati), alla veridicità dei
fatti (che comunque in via meramente teorica connota infine ex art 133 CP il vaglio
soggettivo) e implicitamente al nucleo anche calunnioso delle querele patite da chi
scrive.
E vi è anche un ovvio profilo di diffamazione, leggendo le querele da me visionate
pochi giorni fa.
D'altronde, non poter attivare la difesa informativa pubblica in contesti oggetto di
denuncia per attività criminali di alto livello, equivarrebbe a condanna al SILENZIO
ed all'accerchiamento. E non valutare il merito, in un caso come questo, ma non in
altri (precedenti che constano al Dott. Ferraro, sul piano personale e professionale, a
bizzeffe e per contesti di minore od infimo spessore), equivale ad affermare il principio
che la verità in caso di pubblico interesse e rilevanza non può essere pubblicata,
perché basta una querela a tramortirla. Ciò che si sarebbe voluto.
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E va ora introdotto il tema dell'uso eterodosso del processo e della eterogenesi dei
fini nella gestione ed utilizzo del processo.
E' il tema serio del caso concreto, che verrebbe formalmente aggirato se non venisse
ora trattato, ex professo. E l'incedere di una obiezione solo apparentemente giuridica,
del tenore “ma che c'entra un divorzio”, risuona come prova di stoltezza o
mistificazione .
Se la vicenda ed il conflitto inscenato nel giudizio civile avesse riguardato un
banale confitto inter individuale o l'uso del processo solo intorno al petitum ed alla
causa petendi, la questione, comunque sarebbe ridimensionabile, secondo l'id quod
plerumque accidit, un canone di buon senso, ma non una sciarpa stretta intorno ad
occhi orecchie ed intelletto.
Il Dott. Paolo Ferraro ha pubblicamente chiarito che esistono metodologie
invertite di gestione del processo civile, funzionali a fini ultimi affatto diversi dalla
mera risoluzione della controversie, ma più o meno sagacemente coperte dalla forma
giuridica che le ingloba.
Chi scrive aveva introdotto una mera e piana istanza di scioglimento del
matrimonio; la comparsa in sede civile della resistente indicò il percorso e tragitto da
lei ordito ed ipotizzato processualmente ( da noi previsto ) e coordinato con altri
tragitti “procedimentali” in itinere. E tale “coordinamento” è oggetto di vanto e
millanteria anche nella registrazione depositata. TUTTO semplicemente verificato ex
post, ma previsto ex ante.
L'uso di queste metodologie e protocolli nel mondo giuridico, non insegnato alla
Università ma in scuole parallele cresciute dall'esperienza, è il cuore della vicenda,
apparentemente inscenata su “causa civile”.
Quale sia la natura dei fatti è stato trattato anche pubblicamente, come un frammento
del tutto, da Paolo Ferraro. Ed è ovvio che questa analisi e la chiave di lettura
generale che ha offerto non siano state gradite, anche per ragioni di ordine più
generale.
Ma vi è, incredibilmente, un magistrato di questa Procura con stanza ubicata al primo
piano, che in una intervista pubblica su autorevole giornale ha trattato dell'uso
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invertito della giustizia civile in contesti criminali di colletti bianchi , che hanno
travolto la giustizia romana ( nel settore “fallimentare”).
Quale uso più invertito del processo, in una vicenda così eclatante quale quella del
noto e stimato magistrato Paolo Ferraro, oggetto da sempre (ormai vi è prova
testimoniale pubblicata) di attività di manipolazione e poi distruzione per aver
scoperchiato un intero vaso di pandora .
La complessiva condotta della Canali è quindi ance sotto questo profilo un
frammento di un fenomeno generale di proporzioni consistenti e note .
VIII . LE ISTANZE ISTRUTTORIE E PROCEDIMENTALI.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si richiede:
1. Preliminare ricerca ed acquisizione del faldone e denuncia integrativa
costituente, per espressa reiterata dichiarazione, memoria difensiva, depositata
dinanzi alla P.G. presso la stazione CC di Labaro in data 2 Aprile 2012, come da
conseguente accurata ed inequivoca verbalizzazione in riferimento alle querele
da cui parte il presente procedimento;
2. Rinnovazione del deposito degli atti e nuovo avviso ex art 415 bis CPP, per le
ragioni evidenziate e per consentire anche al pubblico ministero l'adeguato
vaglio preventivo e la trasfusione del vaglio nel corso dell'interrogatorio
appresso richiesto;
3. Acquisizione dei faldoni e memorie con prove depositati dinanzi all'ufficio del
pubblico ministero in sede del “noto” giudizio tutelare dai difensori del
sottoscritto, indicandosi che essi contengono prova della azione della Canali
Silvia, quale fatto significativo, anche ai fini del vaglio dell'ipotesi sub B;
4. Acquisizione diretta e comunque mediante sequestro, trattandosi di cose
pertinenti al reato o di fonti di prova suscettibili di separato vaglio, delle video
riprese (registrazioni video audio) delle dichiarazioni rese dinanzi alla CT
dott.ssa Adele Marando in presenza di CT altro, nell'estate del 2012 ed in due
sessioni dalla Silvia Canali (fatti pertinenti alla ipotesi sub B);
5. Assunzione di informazioni da tutte le persone informate sui fatti, previa
apposita attività investigativa, e comunque dalle persone indicate in memoria ex
28
art. 415 bis cpp, e segnatamente da Patrizia Eugenia Stefania Foiani, convivente
del dott. Paolo Ferraro e compagna sin dall'ottobre 2010, e da Gino Ferraro,
Marco Ferraro e Simonetta Ferraro, parenti stretti del dott. Paolo Ferraro,
nonché da Fabio Sigi Antonioli, dirigente WIND, marito della Avv. Enrica
Graverini, testimone de relato della propalazione di informazioni a loro volta
diffamatorie e false in danno del Dott. Paolo Ferraro;
6. Verifica della identità delle persone fatte oggetto delle missive private allegate
alla presente memoria, inviate dalla Canali, tramite facebook, ed assunzione,
previa delega delle sommarie informazioni necessarie a conferma, circa l'aver
ricevuto la mail indicata;
7. Totale trascrizione delle registrazioni audio prodotte relative all'Aprile 2011,
trattandosi di fonti di prova dirette su fatti non solo oggetto della presente
memoria, ma anche riconducibili alla querela sporta dal Dott. Paolo Ferraro, cui
va riferita anche la richiesta di acquisizione, e per la eventuale riapertura del
procedimento relativo, qualora inopinatamente sia stata inoltrata richiesta di
archiviazione;
8. Archiviazione preliminare del presente procedimento per non costituire reato i
fatti sub A) e B), vertendosi in materia di fatti di interesse pubblico e di
insussistenza della falsità degli stessi, esposti secondo modalità oggettivate e
continenti, e del fatto sub C) in quanto non sussiste, ovvero dei tre reati
contestati sotto ogni altro profilo emergente dalla accurata valutazione del
materiale probatorio acquisito e depositato;
9. Interrogatorio dell'indagato dinanzi al PM titolare delle indagini ed al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
10.Confronto in sede di interrogatorio o di seconda attività garantita con la
querelante circa i fatti da lei indicati come propalati non veri ed elencati in
ipotesi contestata sub B);
11.Trasmissione integrale, alla luce degli elementi di prova forniti, di tutto il
materiale acquisito, unitamente al materiale tutto già depositato, alla Procura
della Repubblica ritenuta competente funzionalmente o al Procuratore in sede
29
per conseguente iscrizione di procedimento in ordine al reato di calunnia ,
consumato dalla dott.ssa Silvia Canali e segnatamente al
“r e a t o p . e p . d all'ar t 3 6 8 CP p e r ch é , in dican d o c o m e n on
v e ri fa t ti v e ri ri p or t a ti in d o c u m e n ti e o m ol o g hi/i d e n tici
s cri t ti dir e t ti a d a u t ori t à giu di ziari e , n o ti e p r o p ala ti a fin e
di infor m a zi on e p u b blica n e c e s s aria p e r la ril e v a n z a e d
int er e s s e d ei fa t ti m e d e si mi e d ella p e r s o n a p u b blica d el
Do t t . Paolo Ferraro, n el q u e r el ar e in d a t a 1 7 s e t t e m b r e
2 0 1 2 q u e s t'ul ti m o p e r a v e rla diffa m a t a m e di an t e fal si , e
s e g n a t a m e n t e p e r a v e r fal s a m e n t e in dica t o “l'a v e r (l ei
n. d .r.) c o n tri b ui t o all'or g a ni z z a zi on e d ella t r a p p ol a ai s u oi
d a n ni sf o cia t a n ella e s e c u zi on e di TSO ch e n ella m e m o ria
vi e n e d e fini t o c o m e s e q u e s t r o di p e r s o n a”, a t t ri b u e n d o e gli
c on t r aria m e n t e al v e r o a lei di “a v e r p o s t o in e s s e r e un a
si s t e m a tic a a t ti vi t à di p r o p ala zi on e di infor m a zi oni fal s e s ul
s u o c on t o c o n a mici, c oll e g hi e p ar e n ti” e fal s a m e n t e
in dican d o “l'a v er lei s o t t r a t t o p r o gr a m m a tica m e n t e ” l e
fi gli e al p a d r e , in p ar tic olar e a Pa s q u e t t a d el 2 0 11 ,
in dir e t t a m e n t e lo d e n u ncia v a, p e r a v e rla s e c o n d o di lei
p r o s p e t t a zi on e in giu s t a m e n t e a s u a v ol t a d e n u ncia t a alla
a u t ori t à giu di ziaria - t r a l'altr o p e r i r e a ti c o n tinua ti
a g g r a v a ti di cui a gli ar t . 1 1 0 , 6 0 5 CP - s e q u e s t r o di p e r s o n a
in c onc or s o- e 8 1 2° c o 5 9 5 e 3 8 8 CP - diffa m a zi on e
a g g r a v a t a e s o t t r a zi on e ai p r o v v e di m e n ti in er e n ti le fi gli e
m i n ori - in r ela zi on e a fa t ti e c o n d o t t e illeci t e d a lei
in dica ti c o m e n o n v e ri, t r a t t a n d o si in r e al t à di fa t ti e
c on d o t t e v e ri ri p or t a ti in d o c u m e n ti gi à t r a sfu si t u t ti in
a t ti p e r v e n u ti a d a u t ori t à giu di ziaria a loro v ol t a b e n n o ti
alla Canali m e d e si m a , c o sì in dir e t t a m e n t e a ccu s a n d ol o di
30
a v e rla calunnia t a, e b e n s a p e n d ol o inn oc e n t e .
In Ro m a il 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 2 .” .
nonché a seguito di querela oggi contestualmente sporta in ordine al
“reato p. e p. dagli artt. 81 2° co 595 CP, perchè in esecuzione del medesimo
disegno criminoso , a mezzo delle querele sporta in date 15 aprile e 17 settembre
2012, con frasi solo apparentemente oggettivate, offendeva la reputazione del dott.
Paolo Ferraro, scrivendo in esse “egli diffonde e pubblicizza tale fantasiosa e
ossessiva ipotesi sul web” ed altresì “gravissime affermazioni, false e frutto di una
fantasia sfrenata e morbosa” riferite entrambe le frasi a relazione con ragazzo
rumeno che immetteva annunci hard su siti amatoriali con foto esplicita e
richiesta di lavoro per attore film hard sempre su internet .
Con l'aggravante della attribuzione di uno stato e caratteristiche concrete .
IN Roma in pari date ( consapevolezza acquisita mediante lettura delle querele nel
marzo 2014 )
Il dott. Paolo ribadisce la volontà di procedere penalmente per il reato sub
B appena enucleato, procedibile querela.
Ogni passaggio o indicazione contenuta nella presente memoria è
supportato da documenti e dati digitali audio e video in DVD, oltreché
dagli allegati cartacei, il tutto indicato nella legenda in calce.
Le prove audio e video-audio ed in formato web e altri, sono a tutti gli
effetti depositate, richiamandosi la giurisprudenza in merito alla natura di
prova dei dati digitali ed al dovere di vaglio accurato da parte dell'organo
giudiziario investito in sede penale.
Roma, 28 marzo 2014
(Paolo Ferraro)
31
(Avv. Antonella M. Rustico)
per memoria ex art. 415 bis c.p.p. e relative richieste istruttorie e di eventuale
rinnovazione di altro procedimento penale indicato, nonché per autentica della firma
del Dott. Paolo Ferraro, in ordine al deposito di denuncia per calunnia e querela per
diffamazione .
• ALLEGATI DIGITALI (2)
Le prove audio e video audio ed in formato web e altri sono a tutti gli effetti depositate
e richiamate in memoria (si richiama la giurisprudenza in merito alla natura di prova
dei dati digitali ed al dovere di vaglio da parte dell'organo giudiziario investito in sede
penale).
1. DVD 1 DVD MEMORIA ART 415 BIS CPP ED ALLEGATI A PROVA
2. DVD 2 DVD COMPLETO RIEPILOGATIVO SU TUTTE LE VICENDE DI
CONTESTO PRODOTTO AD AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
• ALLEGATI CARTACEI (solo elementi essenziali, richiamata la
documentazione digitale integrale) secondo paragrafi, per lettera, riferiti alle
ipotesi immesse nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.:
ALL. A
Busta chiusa con documentazione varia e fotografica in ordine alla vicenda di cui
all'ipotesi indicata sub A) nell'avviso ex art. 415 bis cpp, ed uno dei vari atti
depositati che ne illustra la natura , non pubblicato.
ALL. B1
MEMORIALE annesso e incorporato a denuncia querela sporta il 7 marzo 2011;
diario manoscritto padre Dott. Paolo Ferraro e lettera Avv. Minghelli ed altri
ALL. B2 e B3
32
Esposti dichiarazioni di Patrizia Foiani a partire dalle vicende di Pasquetta 2011 (con
rinvio a documentazione digitale concernente registrazione tra presenti e cinque
telefonate).
ALL. C
− Dichiarazione sottoscritta da Silvia Canali con autorizzazione all'utilizzo dei dati
acquisiti.
− Silvia Canali: impegni istituzionali e pubblici collegati alla professione di
avvocato
ALTRI ALLEGATI RICHIAMATI IN MEMORIA:
ALL. 1
Esposto istanza AVV. GIANCASPRO indirizzato alle Procure di Perugia e Procura di
Firenze in data 22 gennaio 2013
ALL. 2
Verbale di deposito di integrazione di querela con deposito di Documentazione in
faldone con DVD, e contestuale indicazione verbalizzata del deposito a titolo di
MEMORIA DIFENSIVA, inerente i fatti di cui alle querele sporte da Silvia Canali.
Copia avviso ex art. 415 bis cpp notificato.
33

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Memoria e 415 bis cpp marzo 2014

  • 1. MEMORIA EX ART 415 BIS CP CON ISTANZE ISTRUTTORIE. DENUNCIA CONTESTUALE PER IL REATO DI CALUNNIA NEI CONFRONTI DELLA DOTT.SSA SILVIA CANALI E QUERELA PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE CONTINUATA. Richiesta di acquisizione delle prove nell'ambito del procedimento iscritto a seguito della denuncia querela sporta nei confronti di Silvia Canali e di eventuale RIAPERTURA delle indagini qualora inoltrata richiesta di archiviazione PP 13871/13 AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA AL PM dott. Edoardo De Santis PREMESSA. L'avviso ex art. 415 bis cpp notificato contiene due ipotesi di diffamazione (tramite la pubblica diffusione di materiale relativo a “vicenda di interesse generale” e su fatti di pubblico dominio) ed una terza ipotesi di propalazione di dati veri, sempre nel medesimo contesto. La prima ipotesi (fattispecie A) fa riferimento alla pubblicazione di due perizie che attengono alla persona del dott. Paolo Ferraro . Ovviamente le perizie pubblicate sono incentrate sulla personalità del dott. Ferraro e sono state pubblicate. tra le altre. come esempi di giudizio sereno e reale proveniente da professionisti riconosciuti e solo in quanto documenti facenti parti del procedimento dinanzi al CSM. Tali pubblicazioni hanno tutt'altro fine e tutt'altra consistenza dal diffamare, contenendo solo un episodico riferimento al racconto vero di un singolo fatto vero che oltretutto coinvolge non tanto la persona della querelante Canali ma chi ha potuto orchestrare dietro. La seconda ipotesi (fattispecie B) è articolata in tre asserzioni indicate capziosamente anche come false dalla querelante in querela, riportate nella 1
  • 2. prospettazione fatta propria dal pubblico ministero. Lo stesso pubblico ministero che, incaricato di partecipare in sostituzione della dott.ssa Loy alla più insensata camera di consiglio della storia repubblicana, dinanzi ad una incredibile richiesta di amministrazione di sostegno costituente la rappresaglia distruttiva fallita contro il dott. Ferraro Paolo, ha necessariamente visionato altri due faldoni di prove con DVD, fatti pervenire all'ufficio (e quindi a lui), faldoni presenti nell’aula de qua. Sempre a questo stesso pubblico ministero era destinato (proveniente necessariamente da Perugia, salvo mancato inoltro che sarebbe ulteriore fatto assai grave) un faldone di prove (anche a titolo, dichiarato a verbale, di memoria difensiva) che non risulta integralmente acquisito secondo la destinazione funzionale impressa dal Dott. Paolo Ferraro; destinazione che fu oggetto di verbalizzazione apposita, dinanzi alla P. G. presso la stazione CC di Labaro. La terza ipotesi (fattispecie C) formula capo di imputazione radicalmente nullo in quanto non viene indicato alcun fatto concreto. Contiene diluite espressioni astratte secondo il tipo del reato ed appare assolutamente inaderente al dettato normativo, per difetto della contestazione di due elementi essenziali della fattispecie. Indipendentemente dalla mancata enucleazione formale, è comunque carente sia dell'elemento soggettivo (il fine specifico di recare danno per motivi di profitto e vantaggio, ovviamente materiale, e non di pubblica spiegazione di fatti di interesse generale), che della condizione di punibilità ("se dal fatto deriva nocumento"), come dimostreremo. Si prosegue secondo ordine pregiudiziale e poi di merito, ma si indica subito che il dott. Paolo Ferraro chiede di essere formalmente interrogato personalmente dal pubblico ministero ai sensi art. 415 bis cpp, oltreché posto a confronto diretto con la querelante, fatte salve le ulteriori richieste istruttorie in calce riassunte. Verrà in tale sede depositato con memoria integrativa l'ulteriore materiale probatorio rilevante. I. MANCATO DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 415 BIS CPP DI UN INTERO FALDONE DI DOCUMENTI E DVD ALLEGATI A CONTESTUALE MEMORIA (ANCHE) DIFENSIVA. ISTANZA DI RE-INTEGRAZIONE DEL MATERIALE DIFENSIVO PREESISTENTE E NECESSITÀ DI CONSENTIRE AL PM DI RIVALUTARE IL MATERIALE PRECITATO. NECESSITÀ DI 2
  • 3. RINNOVARE LA NOTIFICA DELL'AVVISO EX ART. 415 BIS CPP UNA VOLTA REINTEGRATO IL MATERIALE MANCANTE E “VALUTATO”. RICHIESTA DI ACQUISIRE I FALDONI DI PROVE DEPOSITATI PRESSO IL PUBBLICO MINISTERO IN PRECEDENTE E DIVERSA CIRCOSTANZA. In sede di denuncia querela per fatti connessi e che risultano prospettati anche come “fatto falso diffamatorio”, il sottoscritto si è riservato di depositare memoria integrativa, anche a fini difensivi, circa le querele di cui al presente procedimento, ed ha poi puntualmente depositato un intero faldone di documenti e DVD; precisando espressamente a verbale che il tutto, oltre ad integrare la querela, costituiva MEMORIA DIFENSIVA, indicando il procedimento allora pendente presso la Procura di Perugia a seguito della/e querela/e sporta/e a suo danno da Silvia Canali. Si tratta ovviamente del procedimento odierno. Si richiede pertanto che preliminarmente il pubblico ministero disponga la acquisizione del faldone e del verbale di ricezione dello stesso redatto dalla P. G. presso la stazione CC di Labaro, prelevandolo dal faldone in cui in ipotesi sia stato inserito, senza tener conto dell’esplicita indicazione della natura dello stesso di memoria difensiva con allegati, ovvero ne disponga, ai fini della acquisizione, le dovute ricerche. E' ovvio che la mancata acquisizione e la mancata valutazione da parte di organo giudiziario, sub specie di memoria difensiva, inficia le attività sinora espletate. Si richiede quindi che il pm, nel disporre le necessarie ricerche, si riservi di rinnovare altresì l'avviso ex art. 415 bis cpp. Non è il caso di sottolineare ancora in un caso del genere come la lesione dei diritti della difesa e la pretermissione, in ipotesi dovuta a disguido, di una memoria ed intero faldone di prova, oggettivamente costituisca un grave vulnus. Qualora occorra ricostituire il faldone smarrito occorrerà al pubblico ministero avere termine , per leggere; e dare termine comunque alla parte, lesa nel diritto di difesa. 3
  • 4. Si richiede formalmente poi la ulteriore acquisizione delle memorie e dei FALDONI depositati presso la Procura relativi alla procedura a suo tempo attivata in danno di Paolo Ferraro dinanzi al giudice tutelare, in quanto contenenti documenti e prove pertinenti. II ESERCIZIO DEL DIRITTO/DOVERE DI INFORMAZIONE PUBBLICA E PUBBLICAZIONE DEL CONTENUTO DI ATTI E MEMORIA CHE DISVELANO PORZIONE DI UN ORDITO PIÙ GENERALE . Di tutto si poteva occupare e si è occupato il Dott. Paolo Ferraro, che scrive in prima persona, meno che di arrecare a sé un “profitto” od un “nocumento” ad altre persone. Anche perché la sua identità di soggetto passivo di una intera orchestrazione è oggi oggetto di prova pubblicata mediante racconto diretto di persona che ha collaborato coi servizi (vedi articolo allegato in formato html e VIDEO AUDIO, comunque allegato ulteriormente a parte nella DIRECTORY “PROVE DI CONTESTO”), e tra l'altro con ulteriore prova oggettivata ed insuperabile di una attività svolta mediante reati inerenti la manipolazione di segreteria telefonica attraverso alterazione della relativa base digitale presso il server OMNITEL VODAFONE, emergendo oltre ogni possibile dubbio non solo la natura della attività ma anche le finalizzazioni conseguenti (vedi documento allegato in formato html e VIDEO AUDIO, comunque allegato ulteriormente a parte). Ovviamente si rinvia altresì ai fatti tutti veri e forniti di prove con indicazione di persone informate, oltreché documentati con vari esposti sottoscritti e formalmente depositati da terza persona informata, oggetto parziale anche dei faldoni di prove di cui si è chiesta la necessaria acquisizione. La pretermissione di queste numerose fonti di prova costituirebbe un fatto di assoluta gravità, atteso il rilievo generale della vicenda, ma lo sarebbe anche il solo negarne il medesimo rilievo generale. 4
  • 5. La portata della analisi e denuncia effettuata in due anni e mezzo di lavoro dal Dott. Paolo Ferraro è un fatto di pubblico dominio. Chi scrive ha seguito un unico e serrato filo logico, esplicando infine pubblicamente su piano storico e generale una trama nazionale ed internazionale, indicando metodologie, strumenti, attività criminali e centrando l’analisi su questo e solo su questo. Da ultimo, su piano più generale, il richiamo esplicito e finale ad una falange e ad una strategia “gladio” cui ricondurre la congerie di fatti, dinamiche e strategie disvelate, ed una serie di fatti criminali. Il tutto, si ripete, di pubblico dominio, attraverso una serie di strumenti informativi condivisi analizzati e da terzi ricostruiti nella analisi, sempre pubblicamente. Negare ciò è agire coprendo col silenzio. Di questa trama costituiva un mero frammento singolo secondario, e solo apparentemente eccentrico, la vicenda che riguardava personalmente il Dott. Ferraro: in essa la pista c.d. psichiatrico-familiare e l'uso eterodosso dello scioglimento del matrimonio, posto in campo contro la sua persona da uno dei personaggi non primari ma indicato nel suo ruolo, con riferimento a fatti e dati precisi. Una persona legata a soggetti ed ambienti ben delineati, con un ruolo evidenziato nella dinamica del sequestro di persona denunciato e nei fatti successivi, oggettivato e cioè collocato nella sua esatta dimensione oltre ogni possibile dubbio. Questo soggetto è Silvia Canali, moglie ormai divorziata di Paolo Ferraro, le cui colleganze risultano addirittura vantate dalla stessa nella registrazione audio riferita all'incontro di Pasquetta del 2011, tenuto con la partecipazione del comandante della stazione CC di Ostia. Il relativo audio e la relativa registrazione ambientale inerente colloquio tra presenti, in un contesto che rendeva necessaria l’acquisizione di riscontri e prove in ordine a reati in danno anche del Dott. Paolo Ferraro, è nel DVD allegato sotto la DIRECTORY registrazioni audio, con il nome del file “REGISTRAZIONI CONVERSAZIONI TRA PRESENTI E TELEFONICHE CON CANALI DELL'APRILE 2011”. Dalla registrazione emergono dichiarazioni della Canali di attività concertata 5
  • 6. con l'allora Procuratore di Roma (sono oggetto di denuncia le relative attività consumate in danno del Dott. Ferraro a suo tempo), a prescindere dalla puerile asserzione falsa che si voleva non danneggiare (?!) lo scrivente (e se lo si voleva danneggiare che si faceva, lo si metteva dentro al polo di fusione di una centrale nucleare !?) ed emerge la declaratoria reiterata di sottrarre al padre le bambine, il giorno di Pasquetta del 2011. Le altre precedenti CINQUE registrazioni di dialogo telefonico immediatamente antecedente i fatti, del pari immesse nel DVD 1 allegato, confermano l'intento programmatico e predeterminato di sottrarre al padre le figlie, ma anche le tecniche utilizzate. E sono prova del fatto e di preordinazione accorta. Se ne richiede la totale trascrizione, trattandosi di fonti di prova dirette su fatti non solo oggetto della presente memoria, ma anche della querela a suo tempo sporta dal dott. Paolo Ferraro, intendendosi ad esse riferita anche la richiesta di acquisizione, con eventuale riapertura del procedimento relativo . Deve pertanto il pubblico ministero valutare e non omettere di valutare la declaratoria dell'intento e le ammissioni circa colleganze, trattandosi di indicazioni e fatti di percezione diretta e non sormontabili. E' in questo tipico contesto a monte ed a valle (NEL DVD directory “PROVE DI CONTESTO/LA VICENDA A MONTE ED A VALLE”) che, analizzate le metodologie di intervento contro la di lui persona, il Dott. Paolo Ferraro ha ritenuto necessario rendere pubblica una completa documentazione che attiene alla ricostruzione dei fatti e di quello che stava obbiettivamente avvenendo su tutti i piani interessati. Ciò che è stato oggetto di odierna ipotesi penale, è stato oggetto di documentazione pubblica in rete, per necessità e per mera esigenza didascalica ed esplicativa, anche con riferimento al frammento concreto, ed è quello che emerge, incontrovertibilmente. Si è proceduto sul vero ed unico piano, attraverso il: 1. denunciare e mettere in risalto uno scenario generale e svilupparne l’analisi (sin dal memoriale allegato alla prima parziale denuncia del 7 marzo 6
  • 7. 2011), portando in crescendo progressivo banche dati, analisi, prove e documenti generali, analizzati e condivisi ormai da svariate decine di migliaia di persone informate. 2. denunciare ed inchiodare con prove, fatti documenti ed altro una “strategia eversiva non convenzionale” gestita da molti decenni ( vedi file pdf relativo immesso nel DVD ) ricorrendo, a “controprova”, anche ad una informativa analitica dei Reparti Operativi Speciali dell'Arma dei Carabinieri; rivelando, a partire dalle ormai note al pubblico registrazioni della Cecchignola, l'esistenza e l'utilizzazione del progetto MK ULTRA e del progetto Monarch succeduto, tramite banca dati acquisita; ponendo a ulteriore disposizione della Magistratura Ordinaria (ci si riferisce all'audizione dinanzi alla Procura di Teramo per oltre tre ore nel novembre 2011) e della intera collettività, la banca dati desecretata del medesimo progetto (allegata in DVD 1 ) , oltre ad una massa di documentazione, confluita infine in rete; 3. indicare e fornire prova di una metodologia nascosta di intervento e condizionamento attraverso l’uso di persone, tecniche e strumenti; 4. portare allo scoperto una cordata nascosta, con precise colleganze internazionali, indicando come questa sia storicamente responsabile di stragi, attività eversive di eliminazione ed accerchiamento di politici, persone, magistrati ed altro (eversione non convenzionale); 5. fornire una chiave di lettura finalmente coerente di fatti di rilievo storico di inquietante consistenza, ancora non esplicata interamente. In questo vasto scenario si colloca il ben minuscolo e meschino ordito che coinvolge il Dott. Ferraro, mediante l'uso strumentale del divorzio, e solo sotto questo aspetto è stata trattata la sporca vicenda . Il Dott. Paolo Ferraro ha dovuto aprire definitivamente gli occhi, da Magistrato noto per impegno istituzionale e professionale indiscussi, dinanzi ad una trama che, riguardandolo direttamente, era direttamente riferibile a metodologie e strategie criminali di apparato e da “colletti bianchi”. Un quadro che ormai emerge all'esito di un lavoro di discovery portato 7
  • 8. all’opinione pubblica e durato circa due anni ed otto mesi. Esso è costituito: • dalle prove audio delle attività nella Cecchignola, fornite in conferenze pubbliche con video, audio e didascalie ormai contestualizzate in svariate occasioni, e oggetto di documenti, commenti, articoli di svariati autori; • dall'analisi delle tecniche di manipolazione e gestione emerse in un nucleo civil- militare, nella loro corrispondenza e simmetria perfetta a tecniche e contesti ricollegabili a precisi progetti documentati; • dall’analisi empirica dell'accaduto e vicende connesse, ricostruito con dati puntigliosamente concreti e precisi, e metodo logico induttivo concreto; • dall’indicazione del ruolo assunto da alcuni isolabili magistrati indicati per nome e cognome, e per fatti concreti posti in essere; • dall’impietosa e completa analisi nella emersa cordata di un nucleo pericoloso di psichiatri criminologi pacificamente collaboranti da decenni con apparati e servizi, analizzando sinanche metodologie operative, moduli organizzativi, utilizzo invertito di approcci e metodologie scientifiche, e sinanche il coinvolgimento di “alcuni parenti”; • dall'insieme delle prove ultime dirette, indicate , con dichiarazioni e racconti di persone informate tra le altre, evidenziate nel capitolo che segue. Il ruolo compartecipato di Silvia Canali è oggetto di prova storica fornita senza alcuna acrimonia e senza alcuna conflittualità, ma con consapevole e ovvio distacco totale, da parte di un Magistrato. Emblematicamente tutto il coacervo di questi elementi emerge a partire dalla vicenda che ha riguardato il Magistrato Paolo Ferraro, le cui doti e qualità professionali e la cui nota formazione sono state addirittura oggetto del parere per la nomina a Magistrato di sesta fascia intervenuta (incredibile a dirsi) nella primavera del 2012, mentre lo scrivente Dott. Ferraro era assoggettato ad uno degli attacchi criminali più incredibilmente inquietanti condotti secondo metodologie e strumenti ormai messi allo scoperto. 8
  • 9. III) RECENTI PROVE PUBBLICHE OGGETTIVE DI ATTIVITÀ DI MANIPOLAZIONE ED INTERVENTO GESTITE CON METODOLOGIE E STRUMENTI CRIMINALI, A CONFORTO DEL RILIEVO PUBBLICO DI TUTTE LE VICENDE Poiché è ipotizzabile che codesto pubblico ministero non prenda atto della realtà pubblica e di interesse pubblico delle vicende, si fa presente a titolo esemplificativo quanto segue, ma anche a futura memoria. Una tra le tante attività perpetrate e oggetto di reati è stata di recente portata a conoscenza dell’autorità di polizia giudiziaria e del Paese, fornita di prova oggettiva e riscontro logico assolutamente incontestabili. “Nel Febbraio 2012 pervenne al Dott. Paolo Ferraro, tramite la segreteria telefonica installata presso il Server Omnitel Vodafone del cellulare di pertinenza, un messaggio audio del tutto particolare. Si trattava di una registrazione ambientale, traccia fonica sovrapposta ad una pregressa traccia in sottofondo di una telefonata della di lui madre, rimanendo riferita la registrazione al numero di cellulare di quest’ultima. Una attività appositamente e antecedentemente artefatta la cui prova, mediante le argomentazioni appresso elencate, è da ritenersi oggettiva ed insuperabile. Difatti: 1) Il messaggio fu a suo tempo subito e più volte ascoltato, tramite telefonata del cellulare alla segreteria telefonica, e da più persone testimoni. Non è possibile quindi porre in dubbio che esso fosse posizionato nel server della VODAFONE. 2) Il messaggio fu, dal cellulare in viva voce che chiamava la segreteria, registrato per ben tre volte (le ascolterete) e risulta sempre identico: la pretestuosa illazione che potesse trattarsi del casuale avvio contemporaneo di due tracce di segreteria è destituita di qualsiasi fondamento. 3) La sovrapposizione delle due registrazioni telefonica ed ambientale è palese 9
  • 10. e non vi è altra neanche ipotetica spiegazione. Un messaggio quindi confezionato, manipolato, utilizzando traccia fonica di sottofondo di una altra telefonata a sua volta registrata (intercettata) era stato immesso necessariamente sul server della Vodafone, abusivamente. Reati, gravi. Dal messaggio di segreteria si evince, nella traccia sovrapposta fonicamente, una voce che appare “quasi” identica alla voce della allora compagna del Dott. Ferraro, intenta in un dialogo diremmo allusivamente compromettente con un uomo. Il messaggio per le percepibili particolarità, per il contesto più ampio, per testimonianza diretta della allora compagna del Dott. Ferraro, e per semplice confronto fonico, non conteneva la vera voce di quest'ultima. Ma se anche la avesse contenuta e vi fosse stata a monte una registrazione ambientale di un vero e genuino dialogo della stessa donna, sul piano del reato non muterebbe nulla, data la certa oggettiva ed incontrovertibile consistenza del fatto (immissione in server VODAFONE). Vi sarebbe anzi un terzo reato relativo alla illegittima intercettazione ambientale del dialogo stesso. Ma non è così, come ascolterete. E nemmeno il fine perseguito: far ascoltare una registrazione tale da cagionare sospetti o reazioni, ivi compresa una denuncia, ma non certo una denuncia del contenuto e della portata logica che seguono. Nel messaggio di segreteria poi non si sente solo un labile sottofondo con voce incerta e discontinua, attribuibile con ragionevole certezza alla anziana madre del Dott. Ferraro, e la sovrapposizione dell’architettato dialogo, ma vi è anche la voce iniziale di un’altra donna che dice “certo”, in contesto vocale e in posizione tale da far ritenere all’ascolto che non potesse essere interna al dialogo. A cosa e a chi servisse il messaggio di segreteria emerge dallo scritto che segue, ma prima ancora dalla mera logica: difatti, contestualizzato nella complessa ed architettata sequenza che ha visto il Dott. Paolo Ferraro destinatario di attività protrattesi sino all’agosto del 2013, esso costituisce una chicca. Un caso unico, di prova oggettiva e insuperabile del tutto, in un solo minuto di registrazione. A suo tempo nel corso nella trasmissione “Radio Ies” che immettiamo in video audio 10
  • 11. in coda, il messaggio fu fatto ascoltare dal conduttore David Gramiccioli e commentato da chi vi scrive oggi, in diretta radio.”. Alla presente memoria istanza ex art. 415 bis CPP, nonché denuncia, viene allegato nella directory “sessanta secondi valgono più di mille documenti” il documento dettagliato che ricostruisce approfonditamente la vicenda (una sola delle tante) in tutti i passaggi e le conclusioni, e due video audio relativi sia alla prova del fatto sia alla trasmissione Ouverture su Radio Ies, mandata in onda nel marzo 2012. . E' la prima prova pubblica oggettiva insuperabile di metodologie di manipolazione ed intervento secondo metodiche ed attività di apparati segreti, che illumina il contesto di rilevanza pubblica delle vicende , tutte legate alla persona di Paolo Ferraro. Sempre a tale proposito si allega in audio video – già di pubblico dominio – l’ulteriore registrazione ambientale di un incontro con persona informata, che con dovizia di particolari tali da rendere impossibile la “opzione” oblio, narra della sua conoscenza del fascicolo riservato che riguarda il sottoscritto e di attività realizzate da decenni, del tenore di quelle sopracitate e delle molte altre ormai note al pubblico. Ma soprattutto indica la matrice e le ragioni del tutto: le caratteristiche e qualità positive del Dott. Paolo Ferraro, monitorate ed attenzionate per la sua “indipendenza” e non coercibilità. Le stesse per le quali la S. V. ha chiesto, in udienza camerale, la nomina di un amministratore di sostegno …. Solo per coerenza, si invita la S. V., pertanto, sotto questo ultimo aspetto, ex art. 52 CPP, in costanza di “gravi ragioni di convenienza”, ad astenersi di Sua iniziativa dalla trattazione del presente procedimento, restituendo la delega al Procuratore capo di Roma, cui copia della presente memoria verrà consegnata, per consentirne ogni opportuna e diretta valutazione. E si allega il documento “TRITTICO” (in formato anche html, con link ai dati di riferimento e immesso nel DVD nella directory “DOCUMENTI ALTRI O INDICATI IN DENUNCIA E MEMORIA”), unitamente alla documentazione che la S. V. possa non aver valutato in precedenza, che serve a far emergere sinteticamente il premeditato percorso “tutelare” che avrebbe dovuto essere inflitto a chi Le scrive, per tentare di 11
  • 12. distruggerlo ( il documento è incorporato in denuncia separatamente sporta ). IV. TRATTAZIONE CONGRUENTE DEI FATTI, NON ESORBITANTE NEI TONI E NELLE MODALITÀ INFORMATIVE. Il sottoscritto ha reso nota una ricostruzione del contesto personale e storico in cui le iniziative della Silvia Canali non potevano non essere inquadrate, come tassello del tutto. A partire dal vero e proprio ed inconfutabile sequestro di persona del 23 maggio 2009. Ed ha usato contenuti e toni oggettivati, riportando il contenuto della memoria depositata in giudizio civile, sempre e solo al fine di rendere edotta la opinione pubblica del complesso delle vicende. Un metodo oggettivo generato dalla esigenza di illustrare alla opinione pubblica dati e fatti , metodologie ed attività , in un caso eclatante . Più oltre verrà spiegata dettagliatamente la rilevanza di ciò anche nel contesto, che apparirebbe segnato ( ma in modo mistificante ) da aspetti solo privati, secondo la vera connotazione che va ben oltre la delimitazione formale di una controversia . Non è neanche ipotizzabile comunque il superamento della continenza nella trattazione dei fatti, mentre per quanto riguarda la esatta veridicità degli stessi valga quanto segue, come da elenco alfabetico che corrisponde alle fattispecie o fatti enucleabili dalla ipotesi formulata nell'avviso ex art. 415 bis CPP. V. LE IPOTESI FORMULATE A SEGUITO DELLA “QUERELA”. A) Nel ribadire che la pubblicazione di due consulenze, insieme ad altre ed a certificazioni varie, addirittura di struttura PUBBLICA, era ovviamente finalizzata solo alla prova pubblica della falsità e manipolazione delle attività volte ad eliminare civilmente e delegittimare chi scrive, si precisa che la propalazione difensiva di fatti e di prove obiettive era stata AUTORIZZATA in sede di separazione dalla stessa 12
  • 13. odierna querelante, con dichiarazione sottoscritta appositamente (si veda documento allegato in DVD in root, appena aperto il DVD). Il tutto fu poi non solo oggetto di esplicita e reiterata ammissione da parte della stessa Silvia Canali, a suo tempo, e comunicato a svariate persone da lei stessa , ma è sorretto da elementi oggettivi di prova: si allega in cartaceo, ma in busta chiusa che si invita la S. V. ad aprire e poi richiudere, le foto gravissime delle attività in rete dell'uomo, le due relazioni della agenzia investigativa, le foto delle figlie del Dott. Ferraro in pigiama in braccio all'uomo, in casa del Dott. Ferraro, prove duplicate in digitale anche insieme a due video che concernono la prova oggettiva ulteriore dei fatti. Si fa inoltre presente che il Dott. Ferraro non intende essere costretto a fornire la prova ultima ulteriore della drammatica situazione in cui fu messa la Sig.ra Canali, che neanche comprende l'intento del Dott. Ferraro di tutelare le figlie e lei sino ad ora, o finge per ruolo di non capire, contando su forti protezioni ( già in precedenza vantate o millantate :vedi esposto dichiarazione pro veritate di Patrizia Foiani allegato) . IL TUTTO è allegato nel DVD sotto la directory “MANIX800 Manuel Grigore”. Tragga la S. V. le Sue valutazioni di magistrato, circa quello che per ora avrà occasione di vedere e valutare in sede di prima lettura, salva la Sua eventuale richiesta di astensione; B1) Il ruolo assunto dalla Canali nel sequestro di persona del 23 maggio 2009, con tanto di dati obiettivi riscontrabili e la natura di SEQUESTRO DI PERSONA del blitz patito dal Magistrato di Cassazione Paolo Ferraro vengono fatti oggetto di capitolo apposito successivo. Nel contesto, attraverso un “appuntamento” organizzato con tre telefonate dalla Silvia Canali, chiamato dal lavoro dove era normalmente impegnato, il Magistrato di Cassazione della Repubblica Italiana Dott. Paolo Ferraro, che si apprestava a denunciare fatti e contesti di cui aveva acquisito ragionevoli elementi di prova, è stato oggetto di attività “criminale”. Ciò è stato perpetrato in assenza di qualunque presupposto ed anche di qualsivoglia attività pregressa, senza una ordinanza del Sindaco, senza il visto di legittimità del Giudice Tutelare, senza alcun vaglio clinico o diagnosi “mai effettuati”, senza alcun presupposto di fatto e diritto, mediante una improvvisata certificazione all'istante 13
  • 14. oggetto di denuncia per falso ideologico, i presenti “terzi” divenuti da coinvolte comparse a testimoni attoniti. Ma nel capo di imputazione sub B1 si legge ancora oggi - esecuzione di TSO che nella memoria viene definito “sequestro di persona” - cioè un FALSO clamoroso. D'altronde la prova dei fatti, il contesto militare e di servizi che compare nella Cecchignola (si vedano i numerosi articoli e riscontri indicati ed allegati nella apposita directory “Cecchignola prodromi e fatti”) già solo di per sé spiegano tutto e forniscono argomenti insuperabili sul piano logico. Per conoscenza della S. V., si illustra che la denuncia del 7 marzo 2011 alla data odierna non solo non risulta essere stata oggetto di archiviazione, peraltro a fronte di memoria ulteriore depositata al GIP, ma risulta sparito il fascicolo e denunciata la sottrazione/smarrimento dello stesso, come da denuncia dell'Avv. Mario Giancaspro, del pari allegata sia in cartaceo che in DVD (si allega nella apposita directory il contenuto del faldone relativo depositato a Perugia il 7 marzo 2011); B2) la circostanza che la Silvia Canali abbia posto in essere “una sistematica attività di propalazione di informazioni false sul suo (di Paolo Ferraro n.d.r.) conto, con amici, colleghi e parenti” è stata oggetto di appositi esposti di una dei tanti destinatari delle attività citate, la Dott.ssa Patrizia Eugenia Stefania Foiani, di cui si allega in copia l'esposto fondamentale, e nel DVD tutti gli esposti e denunce nella apposita directory “Denunce Esposti Patrizia Foiani”. Ma ulteriori testimoni diretti del tutto sono, tra gli altri, Gino Ferraro, il quale ha ripetutamente raccontato delle attività “commendevoli” svolte dalla Canali; Simonetta Ferraro e Marco Ferraro, vittime solo in parte inconsapevoli di una lunga serie di telefonate (riscontrabili) in epoca nota; Fabio Sirgi Antonioli, dirigente WIND ed ex marito della Avv. Enrica Graverini, nonché le persone destinatarie delle mail trasmesse in posta privata via Facebook, ricavabili dall'identificativo nome e cognome utilizzato (ALL 1 ). Se poi la SV volesse un minimo approfondire, potrebbe mettere annunci pubblici del tipo “vi risulta che Silvia Canali abbia manifestato a voi giudizi ed opinioni sul Dott. Paolo Ferraro e potete riferire quale ne fosse il contenuto”, dato che la ricerca della prova è, come dire, appannaggio dello Stato e della Magistratura che agisca secondo legalità, così 14
  • 15. come il vaglio circa la veridicità ed attendibilità delle testimonianze rese e delle querele sporte. Peraltro, basterebbe anche solo la mera lettura della querela in questa nuova chiave, semplicemente per verificare quali attività manipolatorie e diffamatorie abbia posto in essere la Canali. Esse sono riprodotte per contenuto nella querela, sotto gli occhi di codesta autorità giudiziaria . Sicchè è impossibile far finta che non esistano. Ma vi è una prova assolutamente originale acquisibile, di sorpresa, presso la Dott.ssa Adele Marando, psicoterapeuta, inopinatamente nominata c.t.u. nell'ambito del procedimento per divorzio. La predetta ha un video registrato contenente racconti e dichiarazioni della Silvia Canali nell'ambito di una consulenza poi risultata inutilizzabile e ingestibile dal magistrato in sede civile di divorzio (giudice Dott. Contento). Il video audio, effettuato in presenza di almeno una terza persona, non è stato depositato né trascritto nell'ambito della causa civile, ed è conservato, a sua detta, dalla Dott.ssa Marando presso la sua abitazione – studio. Ovviamente il sequestro dovrebbe esser fatto anche di iniziativa, nel rispetto del segreto di indagine e a fini di ricerca della verità (e nel ruolo imparziale comunque ancora affidato al pubblico ministero nel nostro Ordinamento). Vi è a riguardo apposita istanza, tra le altre ripetute a conclusione del presente atto; B3) L'addebito in ordine all'aver falsamente accusato la Canali (circa “l'aver sottratto programmaticamente le figlie al padre, in particolare la Pasquetta del 2011, e l'aver utilizzato tecniche “manipolative” di “alienazione genitoriale” per metterlo in cattiva luce agli occhi delle figlie ed indurle ad allontanarsi da lui”) che si ricava dalla denuncia querela, ovviamente manipolatorio deve essere smentito nella sua prospettazione, manipolativa. Cinque le telefonate e la registrazione ambientale riportate oggi ed indicate nel capitolo II A ed allegate in apposita directory, vari gli esposti a firma anche di Patrizia Stefania Eugenia Foiani, e molteplici gli episodi. Si può dire che il fatto è conclamato, ma altrettanto lo sono le ragioni ed i moventi, ed addirittura testimoniato persino dal Comandante della stazione CC di Ostia. Ed a questo proposito, qualora la S. V. non abbia dato corso alla querela a riguardo 15
  • 16. separatamente sporta, si richiede la riapertura delle indagini relative al procedimento iscritto (solo) nei confronti di Silvia Canali. IV. IL SEQUESTRO DI PERSONA IN DANNO DI PAOLO FERRARO CON TUTTI I DATI OGGETTIVI RISCONTRABILI (sintetico approfondimento del punto B1 sopra). DAL MEMORIALE IN DATA 7 MARZO 2011, integrato a corredo della denuncia querela: “Il giorno dopo andai regolarmente in ufficio, ma ricordo ancora cosa mi disse il Procuratore a tù per tù il giorno precedente alle ore 13 ca. con tono durissimo ed aggressivo “ è stato uno zingarello”. Allibito non risposi salutai e tornai in ufficio. La sera del Giovedì avevo un appuntamento a cena con la mia compagna di allora. Alle ore 15 e 21 dal suo cellulare al mio numero di cellulare, mi aveva telefonato la ex moglie dicendomi che voleva sentire anche lei le registrazioni; in fondo, pensai, le avevo stimolato la curiosità, forse si era rotto quell’incomprensibile muro di silenzio e rifiuto. Mi ritelefonò poi in ufficio dopo un’ora circa, questa volta dal numero di studio, chiedendomi la conferma della mia presenza in casa alle ore 18 e 30. Mi richiamò una terza volta alle ore 18 e 10 al mio numero di casa dal suo numero di cellulare per assicurarsi che fossi in casa ad attenderla. Sono preciso sugli orari perché li trascrissi nelle condizioni e nell’ambiente che indicherò, subito, i primi due giorni, mentre scrivevo una prima bozza di atto, per quello che avevo subito. Alle 18 e 45 in lieve ritardo arrivò a casa la mia ex moglie (i cui rapporti con me ho già precisato). Chiese di sentire le registrazioni, .posizionai un CD di file non ancora definitivamente puliti sul lettore CD, iniziò ad ascoltare, FINGENDO INTERESSE; dopo pochi minuti sentii suonare alla porta. Erano due infermieri, due vigili urbani, un medico, una psichiatra mai vista, il figlio Fabrizio del primo matrimonio (anche lui coinvolto?! perché?!). Entrarono, aperta la porta ed io allibito capii che stava succedendo l’impossibile. La mia ex moglie si defilò in silenzio, senza salutarmi e strinse però la mano alla psichiatra con un saluto di intesa (!!!) . Rimasi calmo, nonostante tutto, anzi ricordo che pensai istantaneamente “se è quello che penso non ho alcun modo giuridico di difendermi. Ma è tutto assurdo ed illegittimo”. Ripassai mentalmente le mie nozioni teoriche sulla privazione della libertà mediante la procedura del TSO e dissi, dopo aver salutato tutti i presenti con educazione, per prima cosa ai due vigili urbani “vi prego di rilevare che io sono perfettamente sano, tranquillo, equilibrato, e di annotare tutto ciò”.. Poi dissi che avrei voluto immediatamente 16
  • 17. illustrare una querela facendo cadere il discorso, subito ( come facevo in quelle condizioni a motivare in fatto, non sapendo nulla, e il diritto mi era chiaro già in quel momento). Chiesi di poter fare una telefonata a mio padre, che trasecolato (ma solo perché l'iniziativa non era passata per lui) cercò a mia richiesta, a sua volta, di chiamare il 112 senza riuscire a trovare un interlocutore solerte, peraltro era del tutto giustificabile la indicazione di una impossibilità ad intervenire in un contesto così come descritto da mio padre al telefono. Un infermiere robusto mi aveva seguito mentre mi muovevo compassato e rispettoso, fino al telefono, con atteggiamento vagamente duro e pronto ad intervenire (in caso di inghiottimento subitaneo della cornetta, mi si passi la battuta ...). .. Poi mi sedetti al tavolino del salone, e con calma, chiesi alla dott.ssa le ragioni della sua cortese visita, di declinarmi cortesemente il suo nome per averne conoscenza. Ricordo che disse De Minnis o qualcosa di molto simile. Alla medesima dissi solo “Le assicuro che sono perfettamente compos mei, non ho nulla, non ho fatto nulla. Non ho mai avuto nulla. Sono calmo e sereno, attendo la mia compagna per andare a cena fuori. Sono in perfette condizioni di salute fisica, privo di qualsiasi patologia che possa giustificare in alcun modo un intervento, non ho mai avuto alcun disturbo, dormo e vivo regolarmente, .. lavoro tranquillamente”, poi pensai alla denuncia di due giorni prima integrando le mie dichiarazioni con la frase “guardi che io ho solo denunciato due giorni fa un fatto vero ai CC, ecco la denuncia” che le porsi: non la guardò se non per un istante. Poi stilò sul momento un certificato. Una “diagnosi” fatta dall’ascolto compassato di un uomo colto e calmo che parla per poco più di di due minuti. . , fondata sulla non conoscenza mia e su qualcosa che evidentemente le era stato detto da chi, come, perché non lo potevo sapere. Gli infermieri e i vigili urbani, per la verità un po’ intimiditi dalla strana situazione, palesemente pronti ad intervenire in caso di mia opposizione o resistenza. Discesi le scale di casa affranto, in silenzio umiliato subii l’accompagnamento coattivo e ravvicinato dei due infermieri, uno dei quali proprio il robusto controllore diretto, era divenuto già dubbioso, quasi affettuoso. Entrai in una autoambulanza e fui trasferito al reparto psichiatrico dell’Ospedale Sant’Andrea contro la mia volontà, e non potevo oppormi, sapevo bene quali pericoli ulteriori potevo correre. Poi avrei saputo a distanza di tre giorni che ero “atteso” al San Filippo Neri, ma non vi erano al momento posti disponibili. In stato di costrizione, cioè contro la mia volontà coartata, rimasi in sala di attesa dell’ospedale con tutto il corteo che mi aveva “gentilmente accompagnato” e che ormai neanche più mi controllava. Tanto ero composto e tranquillo fuori (dentro disperato dalla incomprensibile situazione) che lo stesso infermiere indicato prima, mi disse, “non ho mai visto una situazione del genere.” poi “stia attento. La dott.ssa ha insistito per farle dare il codice rosso .....”. Lo ringraziai con dolcezza.. Gli chiesi anche di ricordarsi tutto e di dirmi il numero della autoambulanza. Poi da me dimenticato, perché non annotato subito. Ma lui di me si ricorda, certamente”. 17
  • 18. Richiamo solo le seguenti circostanze: IL TSO può essere ordinato dal Sindaco solo, in presenza di due certificazioni mediche che attestino che : 1) la persona si trova in un stato di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici; 2) gli interventi urgenti e necessari siano stati in precedenza, previa accurata diagnosi. proposti ed espressamente rifiutati; 3) non sia possibile adottare tempestive misure extraospedaliere. La proposta deve essere concretamente motivata ex ante, e il provvedimento deve essere emesso dal Sindaco e deve essere convalidato dal giudice competente entro le 48 ore successive. Non vi era nulla di tutto questo; e vi è un capo di imputazione oggi che di fatto obnubila tutto ciò attraverso la prospettazione false insufflata nella querela. A modesto parere di chi scrive, un fatto di tale gravità che il solo sospetto che non possa averla percepita l'odierno PM, apre scenari di vario tenore e natura su piani deontologici e professionali. Paolo Ferraro stava per sporgere denuncia a Perugia per i fatti della Cecchignola e la loro copertura; si allega non solo copia dei brogliacci audio e lettore incorporato, ma alcuni articoli successivi, di giuristi o giornalisti CHE HANNO ANCHE PER PRIMI ASCOLTATO E VAGLIATO GLI AUDIO E TUTTA LA VICENDA . E si tratta di circuiti che “usano” bambini ROM , la cui voce compare nella registrazione audio , e di persona con voce tipica che evoca le intonazioni del caso Marrazzo, di un militare coinvolto in questo caso e nella indagine “ Fiori nel Fango due “. Tutto verificato, verificabile, dimostrato . Vergogna . Inoltre si allegano le risultanze circa la pregressa conoscenza dei fatti e delle situazioni da parte della Procura, riferiti alle indagini “fiori nel fango” e “fiori nel fango 2”, con certezza dalla prima metà degli anni duemila e dagli arresti del novembre 2006 ( documenti in formato html immessi nel DVD ). E la concatenazione dei fatti temporale con la circostanza che a Paolo Ferraro fu più volte “presentata “ la Sabrina della Cecchignola a partire dal novembre del 2006 ( da magistrato addetto all'ufficio legislativo del Ministero degli Esteri e legato a 18
  • 19. quella cordata oggetto di denuncia nel MEMORIALE ) a tre giorni di distanza dalla successiva notizia dalle misure ed indagini coinvolgenti piloti militari sottoufficiali dell'esercito e uno della Cecchignola . LO stato della Sabrina stato emerge oltre ogni possibile dubbio dalle registrazioni stesse ed è stato apprezzato e ricostruito dettagliatamente da una serie di articolisti, avvocati, giornalisti . Tutto pubblico, tutto documentato . La S. V. dovrebbe, ma non è consigliato, leggere ed ascoltare perché, in perfetta buona fede – e si presume sempre la buona fede negli interlocutori e nelle Istituzioni – potrebbe sentirsi male, dalla EVIDENZA che ne emerge. In atti (DVD ed allegato cartaceo) il racconto autografo (diario manoscritto) di Gino Ferraro, che conferma che l'ordine di bloccare e tramortire Paolo Ferraro fu dato, immediatamente dopo che in Procura Paolo Ferraro aveva manifestato la mera intenzione di far uscire la vicenda grave della copertura dei fatti della Cecchignola, da Luigi Cancrini, la cui storia ed identità professionale in questa vicenda emerge dal MEMORIALE, mentre nel diario autografo citato la frase detta al padre raggirato del Dott. Ferraro campeggia “ALT signor Ferraro, me ne prendo io la responsabilità”. Avendo raggirato e fatto agire coinvolti o compartecipi terze persone ?! . Cosa e perché sia avvenuto è di tale e palmare evidenza da essere , oggi di pubblico dominio, inquadrato correttamente anche a livelli istituzionali. Si mette infine a conoscenza la S. V. solo di una delle recenti circostanze: con la lettera del pari allegata in formato html e pdf, il sottoscritto ha chiesto al Ministro di Giustizia di revocare il decreto notificatogli in data 7 febbraio 2013. E nel frattempo il Dott. Ferraro ha pubblicamente esposto ulteriori prove e dati OGGETTIVI insormontabili (già in parte richiamati). Questo è l'unico e reale contesto in cui si incardina e va necessariamente valutato il tutto. E motivare per manipolarne la evidenza non è compito assegnabile alla Giurisdizione, pure se e quando si verta in tema di interessi e segreti di rilevanza pubblica ed attività “coperte”. Esiste una declaratoria ad hoc che esime dal vaglio di operazioni ed attività di copertura. Non una scriminante .... V. C) IL DIFETTO ASSOLUTO del dolo specifico e della condizione 19
  • 20. obiettiva di punibilità necessarie anche solo per ipotizzare il reato di cui all'art. 167 D. LGS 196/2003. A prescindere dalla ovvia circostanza che senza indicare concretamente quali dati, non si può neanche valutare quale nocumento e se e quali finalità perseguite, si rileva quanto segue. Non è neanche ipotizzabile, in questo contesto, un fine personale di arrecare danno o profitto avvantaggiandosi, ma solo registrabile EVIDENTE ED INSUPERABILE ESIGENZA di informazione pubblica con documenti concreti e verificabili. Non viene indicato poi alcun concreto nocumento, né vi è stato, dato che la parte non solo svolge proficuamente la sua professione, ma partecipa addirittura a convegni pubblici, ufficiali e sponsorizzati da aree politiche ufficiali; la nozione oggettivata di nocumento non lascia spazi a pindariche suggestioni, trattandosi di condizione obiettiva di punibilità, secondo la preferibile giurisprudenza. E se mai si trattasse di elemento costitutivo del reato, emerge anche, a chiare lettere, che non un nocumento personale era rappresentato e voluto da Paolo Ferraro, ma la sua difesa, la difesa delle istituzioni e della legalità e la denuncia di attività coperte e di apparati. Di queste di recente è stata DATA PROVA OGGETTIVA INSUPERABILE, che va muovendo ambienti istituzionali. Si ribadisce: il coinvolgimento in attività ordinamentali ed ufficiali della Silvia Canali appare cospicuo e intonso, quindi la sua originaria credibilità appare intatta e comunque NON vi è nocumento (ALL C). Ma il punto è che se mai qualche dato riconducibile sia emerso da documentazioni pubblicate – il che per pacifica giurisprudenza non coincide con l'area giuridica tutelata – prevaleva la esigenza di informazione (interesse pubblico) e di difesa pubblica nel lato senso intesa, come da trasfusa dichiarazione sottoscritta a suo tempo dalla Canali, che autorizzava all'utilizzo dei dati (ovviamente dichiarazione alla S. V. nascosta dalla Canali, ed alla quale va attribuito il significato interpretativo che sopravanza la mera declaratoria circa la destinabilità a fini di difesa, altrimenti di 20
  • 21. scrittura e liberatoria non vi sarebbe stato alcun bisogno). Paolo Ferraro aveva capito con chi aveva a che fare, ma non i particolari, ed intese tutelarsi ex ante. Non certo smentito dai fatti succedutisi tra il novembre 2008 e la data odierna. Ad oggi il compito di Paolo Ferraro si deve ritenere portato a termine. Ora tocca alla S. V. Signor Pubblico Ministero i svolgere il compito affidatole con l'ingresso in magistratura e il giuramento sulla Costituzione. VI. IL REATO DI CALUNNIA CONFIGURATO DALLA DENUNCIA QUERELA . Si procede per brevi richiami: 1. B1) Affermare che sia falso (e diffamatorio, poi) che la Canali abbia avuto una partecipazione ad “attività di TSO”, implica dire due cose false: il ruolo preciso ed oggettivato vi fu, mentre non vi fu alcuna attività legale e nessun provvedimento di TSO né altro, mancando qualsiasi possibile requisito formale e sostanziale nella esecuzione del blitz trappola. Dire che queste cose come false siano state dette significa accusare di un fatto non vero chi abbia denunciato tali fatti, sapendolo innocente. E l'opposto è escluso dalla diretta e concreta e cadenzata e organizzata attività ricostruita nelle sue modalità oggettive, oltreché dalla analisi di contesto ormai IMPOSSIBILE da occultare. B2) L'affermare che sia falsa (e diffamatoria poi) l'indicazione “l'aver sottratto programmaticamente le figlie al padre, in particolare la Pasquetta del 2011” con le prove registrate in atti, oggi depositate con DVD , di quella condotta e delle dichiarazioni programmatiche a riguardo, a prescindere dalle dirette testimonianze ed esposti scritti di terza persona, implica accusare di un fatto non vero ( la falsità della documentazione di concreti fatti ) chi abbia a suo tempo anche denunciato tali fatti, sapendolo innocente. B3) L'indicare che sia falso (e diffamatorio poi) che la Canali abbia “posto in essere una sistematica attività di propalazione di informazioni false sul suo ( n.d.r. Di Paolo Ferraro) conto” implica accusare di un fatto non vero chi abbia denunciato tali 21
  • 22. fatti, e sapendolo innocente PER TABULAS. Difatti la testimonianza diretta della Dott.ssa Patrizia Foiani, oltre i vari esposti; le testimonianze dei soggetti tratti in inganno e manipolati e segnatamente dell'anziano padre, Gino Ferraro, della sorella coinvolta Simonetta Ferraro, e del fratello coinvolto, Marco Ferraro, nonché le innumerevoli che potrebbe acquisire, se solo volesse, codesta Procura, rivelano non solo la attività posta in essere dalla Canali, ma finanche le caratteristiche e gli scopi della stessa. Dalle documentazioni e dalle dichiarazioni emerge tra le altre (esposto nel file “ Esposto denuncia di Patrizia Foiani e dichiarazione sottoscritta dinanzi alla pg circa contenuto telefonate diffamatorie ricevute da Silvia Canali “ inserito nella directory “ESPOSTI DENUNCIA E MISSIVE DI PATRIZIA FOIANI” ) una chicca “clamorosa”: la Canali, oltre che millantare protezioni ad alto livello di ufficiale dell'Arma dei C.C., avrebbe detto che il sottoscritto a venti anni sarebbe stato ricoverato in ospedale; ma se codesta Autorità sequestrerà le dichiarazioni video registrate della Canali dinanzi alla dott.ssa Marando, potrà avere un quadro ancor più completo della vicenda (mettendo, come sarebbe di diritto necessario, questa parte offesa nella condizione di potersi tutelare nelle sedi debite), oltreché sentendo le varie persone informate. Chi accusa di false informazioni in pubblica documentazione di fatti di interesse generale, colui il quale abbia fatto vera informazione e riferito fatti certi ed obiettivamente veri e verificabili, può commettere ad avviso dello scrivente anche, trasfondendo in una denuncia querela tali assunti, il reato p. e p. dall'art. 368 del codice penale. Ovviamente l'assunto di calunnia per attività diffamatoria consistita in falsi (ed insussistente per assoluta conoscenza della verità dalla querelante) si poggia sulla attuale stessa formulazione della tripartita ipotesi di reato sub B). Ma vi è diverso profilo, assorbente, di non poco conto, che va introdotto. Gli atti pubblicati sono riferibili, per essere come tali indicati e riportati integralmente, al contenuto di denunce penali debitamente depositate dal sottoscritto (tutte enucleabili dal DVD allegato) e la circostanza è ovviamente e certamente 22
  • 23. arcinota alla Canali. Bene, se si accusa il denunciante che pubblica documenti ed atti depositati, a fronte di denunce omologhe presentate in sede penale, di aver scritto il falso, lo si accusa di aver diffamato, ma anche – indirettamente – di aver calunniato, avendo notoriamente trasfuso il contenuto in atto depositato dinanzi alla autorità giudiziaria od alla polizia giudiziaria, che ha l'obbligo di riferire alla autorità giudiziaria. E non appare il caso di indicare ad un magistrato i fondamenti teorici e la applicazione del reato di calunnia indiretta, pacificamente applicato a titolo di mero esempio nel caso di falsa denuncia di smarrimento di titoli, a fronte della consapevolezza di averli consegnati a persona certa. In atti vi è la prova del reato di calunnia comunque indiretta, in quanto insufflando contro la verità che siano state scritte cose non vere, delle quali è state accusata anche in sede di denuncia la odierna querelante, e facendolo in atto depositato a sua volta presso la polizia giudiziaria ed autorità giudiziaria infine, costei ha accusato indirettamente il sottoscritto di averla calunniata in sede penale. Il delicato equilibrio tra profilo diffamatorio e falsità o verità degli assunti, sembrerebbe essere stato gestito meno abilmente, e si dischiudono ineluttabilmente due opportunità/necessità valutative, con riscontri e prove a bizzeffe. Emerge cioè che la architettura delle denunce querele nei confronti dell'odierno scrivente, impatta con il tema della verità giudiziaria e della verità storica, e vi si impantana duplicemente sub specie penale. VII . L'ATTENTO ESAME DI ENTRAMBE LE QUERELE, RESO POSSIBILE SOLO DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVISO EX ART. 415 BIS CPP: IL PROFILO MANIPOLATORIO E DIFFAMATORIO. La querela sporta ora per il reato di diffamazione. Entrambe le querele visionate presentano rilievi di illiceità autonomamente vagliabili, in quanto offensive della reputazione del dott. Paolo Ferraro ma anche indicative, come si è sottolineato, degli intenti e metodi adottati dalla cordata cui va 23
  • 24. ricondotta la persona di Silvia Canali (della sua condivisione e del coordinamento si è già detto sopra, depositando prova). Una mera conferma: 1. a pag. 2 (due) della querela sporta in data 15 aprile 2012 si legge “egli diffonde e pubblicizza tale fantasiosa e ossessiva ipotesi sul web”; 2. a pag. 3 (tre) della querela in data 17 settembre 2012 in riferimento alla mera indicazione dei reali fatti e stato della Canali quale obiter dictum, nell'ambito di una delle consulenze che ripristinano la verità sulla persona del dott. Paolo Ferraro, si legge “Tali gravissime affermazioni, false e frutto di una fantasia sfrenata e morbosa”. Il tutto appare riferito al dott. Paolo Ferraro ed alla indicazione riportata in consulenza: “Il dott. Ferraro mi riferisce di aver scoperto una relazione che la moglie avrebbe intrattenuto con un giovane rumeno di 26 anni che, a quanto riferisce sempre il Ferraro, comparirebbe in un sito porno sulla rete offrendo le sue prestazioni”. Orbene in documentazione allegato A in busta chiusa viene fornita la prova della relazione, della introduzione del rumeno nella casa del dott. Paolo Ferraro, del suo intrattenersi con le bambine del dott. Paolo Ferraro, lui assente, degli annunci amatoriali dello stesso in rete ed a lui inequivocabilmente riconducibili (attraverso la ordinata analisi sequenziale degli estratti da INTERNET) e di annuncio anche con foto hard … e sinanche dell'annuncio n. A230005 sul sito “Annunci.net per richiesta di lavoro come attore hard. E oggi nel DVD vengono depositate le due video registrazioni degli incontri con il rumeno, uno dei quali certamente attribuibile visivamente a rapporto con lo stesso non meramente amicale. E' semplicemente oggettivo che la Canali ha diffamato e calunniato il dott. Paolo Ferraro, ma la cosa più grave è che lo stesso dott. Paolo Ferraro, sempre rispettoso del grave stato della Canali, portò a lei subito le prove di chi fosse il ragazzone, anche perchè il contesto lasciava sospettare ordito destabilizzante (si parla del 2006). E le portò personalmente al di lei studio . Con la calma e l'equilibrio che lasciarono sconcertati astanti e soprattutto coloro che potevano esservi dietro questa banale 24
  • 25. vicenda ma carica di significati, dato che l'allora marito della Canali era il PM Paolo Ferraro, reduce tra l'altro dalla più grande indagine mai portata a termine nel mondo amatoriale dello sport (centotrentasette indagati, centinaia tra intercettazioni anche ambientali e capi di imputazione), oltre centotrenta perquisizioni eseguite contestualmente da oltre un migliaio tra agenti di ufficiali di pg. Una indagine portata a termine in sei mesi che ha contribuito a segnare le (provvisorie) sorti del dott. Paolo Ferraro, attenzionato da tempo per doti di indipendenza e professionalità. Vergogna. E, per assurdo che possa sembrare, fu nel luglio 2006 che la Canali in stato evidente una notte fece portare le bambine al piano quinto da condomina (dando la direttiva alla babysytter) e il tutto fu oggetto di accertamento e di intervento del Commissariato di zona che inviò funzionari e volanti, mentre io tornato a casa da fuori ero già andato a recuperare a notte fonda le bambine al quinto piano. Sempre in epoca fu la Canali ad aggredire il dott. Paolo Ferraro che conscio della gravità della situazione, addirittura protetto dalle bambine, si allontanò per denunciare a sua tutela il fatto grave (scegliendo esposto denuncia per tutelare la Canali, ma anche se stesso visto il contesto, intuibile). La gravità della manipolazione ed inversione dei fatti è clamorosa ed attuata fornendo una versione “tipo” che ovviamente è completamente artefatta, persino riguardo l’equilibrata dinamica attivata all'epoca dal dott. Paolo Ferraro. Per quanto non ordinario possa sembrare, consapevole del contesto ed intuendo quel peggio che poi è uscito fuori negli anni successivi (si parla di metodologie di destabilizzazione gestite ed organizzate), il dott. Paolo Ferraro arginò lo stato della Canali e preferì non rimanere in una situazione assurda, caratterizzata dalla pericolosa aggressione di lei. Un contesto e quadro talmente anomalo da lasciare interdetti. Trattasi della pura sacra verità, riscontrabile anche acquisendo esposti e verbali presso il commissariato di zona (e ovviamente invitiamo un magistrato ad acquisire i riscontri a quanto detto). Ma non è questo il punto. Cosa fosse accaduto e perchè allora, alla dott.ssa Canali Silvia, emerge oggi grazie alla analisi portata avanti e alle prove acquisite, quantomeno come sostanziosa ipotesi. 25
  • 26. E' per questo che sino ad oggi, in realtà è stata tutelata la Canali, e che oggi emerge tutto ed il resto ancora non fatto emergere nel tutto nonostante tutto. Ma in ordine alle frasi diffamatorie sopra evidenziate ed alla totale inversione della realtà, è ora divenuto compito necessario arginare questa rotta distruttiva, ampliamente visibilmente gestita e manipolata. Come è ormai chiaro. Si manifesta pertanto la volontà di perseguire penalmente la Silvia Canali per il reato di diffamazione continuata aggravata evincibile da quanto sopra emarginato ed in ordine al reato a fine memoria denuncia querela evidenziato . VII. IL FONDAMENTO TEORICO E CONCRETO DELLE ISTANZE ITRUTTORIE CHE SEGUONO Il tema della veridicità di quanto pubblicato (e già trasfuso in denunce precedenti di identico contenuto) è non aggirabile sul filo di una ipostasi astratta erronea in ordine alla configurazione del delitto di diffamazione. Poiché si tratta di vicende e fatti di interesse pubblico e destinati ad informazione pubblica, la negazione della pacifica circostanza non è possibile. Il sistema delle prove di cui si richiede la acquisizione verte intorno alla realtà dei fatti (che esclude il reato sotto i molteplici profili evidenziati), alla veridicità dei fatti (che comunque in via meramente teorica connota infine ex art 133 CP il vaglio soggettivo) e implicitamente al nucleo anche calunnioso delle querele patite da chi scrive. E vi è anche un ovvio profilo di diffamazione, leggendo le querele da me visionate pochi giorni fa. D'altronde, non poter attivare la difesa informativa pubblica in contesti oggetto di denuncia per attività criminali di alto livello, equivarrebbe a condanna al SILENZIO ed all'accerchiamento. E non valutare il merito, in un caso come questo, ma non in altri (precedenti che constano al Dott. Ferraro, sul piano personale e professionale, a bizzeffe e per contesti di minore od infimo spessore), equivale ad affermare il principio che la verità in caso di pubblico interesse e rilevanza non può essere pubblicata, perché basta una querela a tramortirla. Ciò che si sarebbe voluto. 26
  • 27. E va ora introdotto il tema dell'uso eterodosso del processo e della eterogenesi dei fini nella gestione ed utilizzo del processo. E' il tema serio del caso concreto, che verrebbe formalmente aggirato se non venisse ora trattato, ex professo. E l'incedere di una obiezione solo apparentemente giuridica, del tenore “ma che c'entra un divorzio”, risuona come prova di stoltezza o mistificazione . Se la vicenda ed il conflitto inscenato nel giudizio civile avesse riguardato un banale confitto inter individuale o l'uso del processo solo intorno al petitum ed alla causa petendi, la questione, comunque sarebbe ridimensionabile, secondo l'id quod plerumque accidit, un canone di buon senso, ma non una sciarpa stretta intorno ad occhi orecchie ed intelletto. Il Dott. Paolo Ferraro ha pubblicamente chiarito che esistono metodologie invertite di gestione del processo civile, funzionali a fini ultimi affatto diversi dalla mera risoluzione della controversie, ma più o meno sagacemente coperte dalla forma giuridica che le ingloba. Chi scrive aveva introdotto una mera e piana istanza di scioglimento del matrimonio; la comparsa in sede civile della resistente indicò il percorso e tragitto da lei ordito ed ipotizzato processualmente ( da noi previsto ) e coordinato con altri tragitti “procedimentali” in itinere. E tale “coordinamento” è oggetto di vanto e millanteria anche nella registrazione depositata. TUTTO semplicemente verificato ex post, ma previsto ex ante. L'uso di queste metodologie e protocolli nel mondo giuridico, non insegnato alla Università ma in scuole parallele cresciute dall'esperienza, è il cuore della vicenda, apparentemente inscenata su “causa civile”. Quale sia la natura dei fatti è stato trattato anche pubblicamente, come un frammento del tutto, da Paolo Ferraro. Ed è ovvio che questa analisi e la chiave di lettura generale che ha offerto non siano state gradite, anche per ragioni di ordine più generale. Ma vi è, incredibilmente, un magistrato di questa Procura con stanza ubicata al primo piano, che in una intervista pubblica su autorevole giornale ha trattato dell'uso 27
  • 28. invertito della giustizia civile in contesti criminali di colletti bianchi , che hanno travolto la giustizia romana ( nel settore “fallimentare”). Quale uso più invertito del processo, in una vicenda così eclatante quale quella del noto e stimato magistrato Paolo Ferraro, oggetto da sempre (ormai vi è prova testimoniale pubblicata) di attività di manipolazione e poi distruzione per aver scoperchiato un intero vaso di pandora . La complessiva condotta della Canali è quindi ance sotto questo profilo un frammento di un fenomeno generale di proporzioni consistenti e note . VIII . LE ISTANZE ISTRUTTORIE E PROCEDIMENTALI. Alla luce delle suesposte considerazioni, si richiede: 1. Preliminare ricerca ed acquisizione del faldone e denuncia integrativa costituente, per espressa reiterata dichiarazione, memoria difensiva, depositata dinanzi alla P.G. presso la stazione CC di Labaro in data 2 Aprile 2012, come da conseguente accurata ed inequivoca verbalizzazione in riferimento alle querele da cui parte il presente procedimento; 2. Rinnovazione del deposito degli atti e nuovo avviso ex art 415 bis CPP, per le ragioni evidenziate e per consentire anche al pubblico ministero l'adeguato vaglio preventivo e la trasfusione del vaglio nel corso dell'interrogatorio appresso richiesto; 3. Acquisizione dei faldoni e memorie con prove depositati dinanzi all'ufficio del pubblico ministero in sede del “noto” giudizio tutelare dai difensori del sottoscritto, indicandosi che essi contengono prova della azione della Canali Silvia, quale fatto significativo, anche ai fini del vaglio dell'ipotesi sub B; 4. Acquisizione diretta e comunque mediante sequestro, trattandosi di cose pertinenti al reato o di fonti di prova suscettibili di separato vaglio, delle video riprese (registrazioni video audio) delle dichiarazioni rese dinanzi alla CT dott.ssa Adele Marando in presenza di CT altro, nell'estate del 2012 ed in due sessioni dalla Silvia Canali (fatti pertinenti alla ipotesi sub B); 5. Assunzione di informazioni da tutte le persone informate sui fatti, previa apposita attività investigativa, e comunque dalle persone indicate in memoria ex 28
  • 29. art. 415 bis cpp, e segnatamente da Patrizia Eugenia Stefania Foiani, convivente del dott. Paolo Ferraro e compagna sin dall'ottobre 2010, e da Gino Ferraro, Marco Ferraro e Simonetta Ferraro, parenti stretti del dott. Paolo Ferraro, nonché da Fabio Sigi Antonioli, dirigente WIND, marito della Avv. Enrica Graverini, testimone de relato della propalazione di informazioni a loro volta diffamatorie e false in danno del Dott. Paolo Ferraro; 6. Verifica della identità delle persone fatte oggetto delle missive private allegate alla presente memoria, inviate dalla Canali, tramite facebook, ed assunzione, previa delega delle sommarie informazioni necessarie a conferma, circa l'aver ricevuto la mail indicata; 7. Totale trascrizione delle registrazioni audio prodotte relative all'Aprile 2011, trattandosi di fonti di prova dirette su fatti non solo oggetto della presente memoria, ma anche riconducibili alla querela sporta dal Dott. Paolo Ferraro, cui va riferita anche la richiesta di acquisizione, e per la eventuale riapertura del procedimento relativo, qualora inopinatamente sia stata inoltrata richiesta di archiviazione; 8. Archiviazione preliminare del presente procedimento per non costituire reato i fatti sub A) e B), vertendosi in materia di fatti di interesse pubblico e di insussistenza della falsità degli stessi, esposti secondo modalità oggettivate e continenti, e del fatto sub C) in quanto non sussiste, ovvero dei tre reati contestati sotto ogni altro profilo emergente dalla accurata valutazione del materiale probatorio acquisito e depositato; 9. Interrogatorio dell'indagato dinanzi al PM titolare delle indagini ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; 10.Confronto in sede di interrogatorio o di seconda attività garantita con la querelante circa i fatti da lei indicati come propalati non veri ed elencati in ipotesi contestata sub B); 11.Trasmissione integrale, alla luce degli elementi di prova forniti, di tutto il materiale acquisito, unitamente al materiale tutto già depositato, alla Procura della Repubblica ritenuta competente funzionalmente o al Procuratore in sede 29
  • 30. per conseguente iscrizione di procedimento in ordine al reato di calunnia , consumato dalla dott.ssa Silvia Canali e segnatamente al “r e a t o p . e p . d all'ar t 3 6 8 CP p e r ch é , in dican d o c o m e n on v e ri fa t ti v e ri ri p or t a ti in d o c u m e n ti e o m ol o g hi/i d e n tici s cri t ti dir e t ti a d a u t ori t à giu di ziari e , n o ti e p r o p ala ti a fin e di infor m a zi on e p u b blica n e c e s s aria p e r la ril e v a n z a e d int er e s s e d ei fa t ti m e d e si mi e d ella p e r s o n a p u b blica d el Do t t . Paolo Ferraro, n el q u e r el ar e in d a t a 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 2 q u e s t'ul ti m o p e r a v e rla diffa m a t a m e di an t e fal si , e s e g n a t a m e n t e p e r a v e r fal s a m e n t e in dica t o “l'a v e r (l ei n. d .r.) c o n tri b ui t o all'or g a ni z z a zi on e d ella t r a p p ol a ai s u oi d a n ni sf o cia t a n ella e s e c u zi on e di TSO ch e n ella m e m o ria vi e n e d e fini t o c o m e s e q u e s t r o di p e r s o n a”, a t t ri b u e n d o e gli c on t r aria m e n t e al v e r o a lei di “a v e r p o s t o in e s s e r e un a si s t e m a tic a a t ti vi t à di p r o p ala zi on e di infor m a zi oni fal s e s ul s u o c on t o c o n a mici, c oll e g hi e p ar e n ti” e fal s a m e n t e in dican d o “l'a v er lei s o t t r a t t o p r o gr a m m a tica m e n t e ” l e fi gli e al p a d r e , in p ar tic olar e a Pa s q u e t t a d el 2 0 11 , in dir e t t a m e n t e lo d e n u ncia v a, p e r a v e rla s e c o n d o di lei p r o s p e t t a zi on e in giu s t a m e n t e a s u a v ol t a d e n u ncia t a alla a u t ori t à giu di ziaria - t r a l'altr o p e r i r e a ti c o n tinua ti a g g r a v a ti di cui a gli ar t . 1 1 0 , 6 0 5 CP - s e q u e s t r o di p e r s o n a in c onc or s o- e 8 1 2° c o 5 9 5 e 3 8 8 CP - diffa m a zi on e a g g r a v a t a e s o t t r a zi on e ai p r o v v e di m e n ti in er e n ti le fi gli e m i n ori - in r ela zi on e a fa t ti e c o n d o t t e illeci t e d a lei in dica ti c o m e n o n v e ri, t r a t t a n d o si in r e al t à di fa t ti e c on d o t t e v e ri ri p or t a ti in d o c u m e n ti gi à t r a sfu si t u t ti in a t ti p e r v e n u ti a d a u t ori t à giu di ziaria a loro v ol t a b e n n o ti alla Canali m e d e si m a , c o sì in dir e t t a m e n t e a ccu s a n d ol o di 30
  • 31. a v e rla calunnia t a, e b e n s a p e n d ol o inn oc e n t e . In Ro m a il 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 2 .” . nonché a seguito di querela oggi contestualmente sporta in ordine al “reato p. e p. dagli artt. 81 2° co 595 CP, perchè in esecuzione del medesimo disegno criminoso , a mezzo delle querele sporta in date 15 aprile e 17 settembre 2012, con frasi solo apparentemente oggettivate, offendeva la reputazione del dott. Paolo Ferraro, scrivendo in esse “egli diffonde e pubblicizza tale fantasiosa e ossessiva ipotesi sul web” ed altresì “gravissime affermazioni, false e frutto di una fantasia sfrenata e morbosa” riferite entrambe le frasi a relazione con ragazzo rumeno che immetteva annunci hard su siti amatoriali con foto esplicita e richiesta di lavoro per attore film hard sempre su internet . Con l'aggravante della attribuzione di uno stato e caratteristiche concrete . IN Roma in pari date ( consapevolezza acquisita mediante lettura delle querele nel marzo 2014 ) Il dott. Paolo ribadisce la volontà di procedere penalmente per il reato sub B appena enucleato, procedibile querela. Ogni passaggio o indicazione contenuta nella presente memoria è supportato da documenti e dati digitali audio e video in DVD, oltreché dagli allegati cartacei, il tutto indicato nella legenda in calce. Le prove audio e video-audio ed in formato web e altri, sono a tutti gli effetti depositate, richiamandosi la giurisprudenza in merito alla natura di prova dei dati digitali ed al dovere di vaglio accurato da parte dell'organo giudiziario investito in sede penale. Roma, 28 marzo 2014 (Paolo Ferraro) 31
  • 32. (Avv. Antonella M. Rustico) per memoria ex art. 415 bis c.p.p. e relative richieste istruttorie e di eventuale rinnovazione di altro procedimento penale indicato, nonché per autentica della firma del Dott. Paolo Ferraro, in ordine al deposito di denuncia per calunnia e querela per diffamazione . • ALLEGATI DIGITALI (2) Le prove audio e video audio ed in formato web e altri sono a tutti gli effetti depositate e richiamate in memoria (si richiama la giurisprudenza in merito alla natura di prova dei dati digitali ed al dovere di vaglio da parte dell'organo giudiziario investito in sede penale). 1. DVD 1 DVD MEMORIA ART 415 BIS CPP ED ALLEGATI A PROVA 2. DVD 2 DVD COMPLETO RIEPILOGATIVO SU TUTTE LE VICENDE DI CONTESTO PRODOTTO AD AUTORITÀ GIUDIZIARIA. • ALLEGATI CARTACEI (solo elementi essenziali, richiamata la documentazione digitale integrale) secondo paragrafi, per lettera, riferiti alle ipotesi immesse nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.: ALL. A Busta chiusa con documentazione varia e fotografica in ordine alla vicenda di cui all'ipotesi indicata sub A) nell'avviso ex art. 415 bis cpp, ed uno dei vari atti depositati che ne illustra la natura , non pubblicato. ALL. B1 MEMORIALE annesso e incorporato a denuncia querela sporta il 7 marzo 2011; diario manoscritto padre Dott. Paolo Ferraro e lettera Avv. Minghelli ed altri ALL. B2 e B3 32
  • 33. Esposti dichiarazioni di Patrizia Foiani a partire dalle vicende di Pasquetta 2011 (con rinvio a documentazione digitale concernente registrazione tra presenti e cinque telefonate). ALL. C − Dichiarazione sottoscritta da Silvia Canali con autorizzazione all'utilizzo dei dati acquisiti. − Silvia Canali: impegni istituzionali e pubblici collegati alla professione di avvocato ALTRI ALLEGATI RICHIAMATI IN MEMORIA: ALL. 1 Esposto istanza AVV. GIANCASPRO indirizzato alle Procure di Perugia e Procura di Firenze in data 22 gennaio 2013 ALL. 2 Verbale di deposito di integrazione di querela con deposito di Documentazione in faldone con DVD, e contestuale indicazione verbalizzata del deposito a titolo di MEMORIA DIFENSIVA, inerente i fatti di cui alle querele sporte da Silvia Canali. Copia avviso ex art. 415 bis cpp notificato. 33