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Antiriciclaggio
Identificazione a distanza
ai fini antiriciclaggio nella
prestazione notarile: aspetti
pratici e criticità
di Marco Krogh (*)
L’emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19 ha incrementato le attività in remoto nelle
relazioni tra professionisti e clienti. Per i notai, relazioni in remoto devono intendersi non solo la
stipula di atti notarili ma tutti i contatti tra professionista e cliente che possono avvenire anche in un
momento precedente o successivo al conferimento dell’incarico.
Con il D.L. Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020) il Governo, ai fini antiriciclaggio e
tenendo presente soprattutto l’attività bancaria, in attesa di un più ampio e necessario adeguamento
al diritto UE della disciplina nazionale, ha inteso eliminare quegli oneri ulteriori e non necessari, di
goldplating, imposti dal diritto nazionale, semplificando e rendendo meno oneroso l’adempimento
degliobblighidiadeguataverificadeiclientinelcasodiinstaurazionedirapporticontrattualiadistanza.
Criticità derivanti dall’emergenza Covid-19
A seguito dell’emergenza epidemiologica indotta dal
Covid-19, con conseguenti lockdown e presidi sani-
tari diretti ad evitare contatti fisici e limitare le
possibilità di contagio, si sono incrementate le atti-
vità sia con i professionisti, sia con gli operatori
finanziari, sia con la pubblica amministrazione in
remoto; da parte del Governo, si è provveduto ad
accelerare e migliorare il complesso di norme che
regola i servizi on line, anche prevedendo misure
eccezionali, limitate nel tempo e destinate a cessare
con la finedell’emergenza.Un’attenzioneparticolare
si è data al complesso di norme sull’Identità digitale
(SPID) nell’intento di contemperare l’esigenza di
certezza e di sicurezza che deve accompagnare qua-
lunque relazione intersoggettiva e la necessità di
modernizzare il comparto dei servizi finanziari, pro-
fessionali e amministrativi introducendo nuovi stru-
menti per mettere in relazione le parti in remoto (1).
L’incremento delle attività in remoto e la generale
crisi finanziaria indotta dall’emergenza epidemiolo-
gica ha destato allarme sui rischi che la criminalità
possa profittare della pandemia Covid-19; rischi
(*) Gli articoli di legge citati nel presente scritto, senza altra
indicazione, si riferiscono al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(1) Sul tema in oggetto: cfr. lo Studio 2BIS-2020/B approvato
dalla Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del
Notariato il 2 novembre 2020 - L’identificazione non in presenza
fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale
dopo il D.L. “Semplificazioni” n. 76/2020 convertito con L. n. 120/
2020, est. Gea Arcella, Laura Piffaretti e Michele Manente, con-
sultabile al link: https://www.notariato.it/sites/default/files/2bis-
2020B.pdf; R. Razzante, Antiriciclaggio, identificazione più snella,
consultabile al link: http://www.airant.it/pdf/Razzante%202309.
pdf; cfr., altresì, le linee guida in materia di adeguata verifica
antiriciclaggio emanate dalla Banca d’Italia in data 30 luglio
2019, ed in particolare l’all. 3 (Procedure di video identificazione):
“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”,
consultabile al link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/
normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Dispo-
sizioni.pdf; R. Donzelli – P. Motavalli, Le novità del decreto sem-
plificazioniin ambitoantiriciclaggioe di firmaelettronica avanzata,in
Diritto bancario, 25 settembre 2020, consultabile al link: https://
www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/le-novita-del-decreto-
semplificazioni-ambito-antiriciclaggio-e-di-firma-elettronica-avan-
zata. Sulla recente riforma nell’ordinamento francese che ha intro-
dottolaprocuraadistanzaconildécretdu20novembre2020,cfr.
il commento di G. Laurini, Arriva dalla Francia la procura “a
distanza”, consultabile su Il Quotidiano Giuridico del 26 novem-
bre 2020, consultabile al link: https://www.quotidianogiuridico.
it/documents/2020/11/26/arriva-dalla-francia-la-procura-a-distanza?
fbclid=IwAR3MJPY-JX63upiHbGOuTnuIZQCAwygkfaznGRc-sujrh
j0onN_UUCwbwmU.
Forum
Nuove tecnologie
Notariato 1/2021 55
evidenziati prontamente da Organismi internazio-
nali quali l’EUROPOL, l’INTERPOL ed il GAFI e
nazionali; recentemente anche il Procuratore nazio-
nale antimafia (DNA) dottor Federico Cafiero de
Raho in un’intervista a La Stampa ha sottolineato il
pericolo di infiltrazioni criminali sui fondi destinati
alle imprese italiane riguardanti l’emergenza corona-
virus: “C’è il pericolo che le mafie, e in generale le
organizzazioni criminali, approfittino di questa crisi
sia durante, che dopo” (2). Recependo queste indi-
cazioni l’UIF, quale Istituzione preposta all’analisi e
studio di anomalie riferibili a ipotesi di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo relative a settori di
economia a rischio, ha elaborato e pubblicato il 16
aprile 2020 un documento dal titolo “Prevenzione di
fenomeni di criminalità finanziaria connessi con
l’emergenza da Covid-19” in cui ha individuato
una serie di rischi di comportamenti illeciti legati
allamaggior vulnerabilitàdelsistemaprovocatadalla
pandemia, invitando i destinatari degli obblighi anti-
riciclaggio a calibrare la diligenza nell’assolvimento
degli obblighi antiriciclaggio in proporzione ai mag-
giori rischi evidenziati. Il documento pubblicato dal-
l’UIF non contiene nuovi indicatori di anomalia, né
nuovi schemi di comportamenti anomali sul piano
economico e finanziario, ma rinvia a precedenti
comunicazioni dell’UIF recanti schemi di comporta-
menti anomali riconducibili all’usura ed alle imprese
in crisi ed alle transazioni in remoto (3) ed evidenzia
alcune fattispecie a maggior rischio che possono
profilarsi in ragione della gestione dell’emergenza
sanitaria e finanziaria ovvero a seguito delle difficoltà
economiche che hanno investito le persone ed il
mondo dell’impresa.
I maggiori rischi individuati dall’UIF possono essere
così elencati:
1) pericolo di truffe e frodi finanziarie;
2) fenomeni corruttivi e manovre speculative legati
all’erogazione di fondi pubblici;
3) rischio usura a seguito dell’indebolimento econo-
mico di famiglie ed imprese;
4) appropriazione e distrazione di fondi pubblici
destinati a rimediare alla carenza di liquidità;
5) rischio di azioni illegali realizzate on line, a seguito
dell’improvviso mutamento delle relazioni sociali ed
interpersonali (4).
L’approfondimento di tutti questi aspetti esula dal-
l’economia di questo scritto che si propone di appro-
fondire esclusivamente gli aspetti che riguardano
l’identificazione del cliente (o dell’esecutore) ai
fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento
del terrorismo nelle prestazioni professionali che
iniziano, si sviluppano o si concludono in remoto
ovvero che presentano alcune fasi che si svolgono in
presenza ed altre in remoto.
Da un lato, l’emergenza epidemiologica ha solleci-
tato, come detto, il ricorso alle procedure in remoto
per limitare le possibilità di contagio, da altro lato,
sonoaumentatiirischiderivantidalfurtod’identitàe
dalle frodi informatiche.
Quadro normativo di riferimento - la fase
dell’acquisizione dei dati identificativi
e la fase della verifica dei dati identificativi
La normativa antiriciclaggio, all’interno del suo
sistema, prevede espressamente che determinate
operazioni possano essere svolte anche senza la pre-
senza fisica del cliente (o dell’esecutore) e detta una
disciplina diretta a garantire l’assolvimento degli
obblighi di identificazione e di adeguata verifica
anche in questi casi.
Va evidenziato che nelle prestazioni occasionali le
relazioni esaurendosi in un unico contesto, nascono e
cessano nella loro interezza o con la presenza fisica o
con l’assenza fisica del cliente (o dell’esecutore),
nelle prestazioni professionali che hanno una certa
durataeneirapporticontinuativi,invece,lerelazioni
tra professionista e cliente (o esecutore) possono
svilupparsi in parte con la presenza fisica dei clienti
(o esecutori) ed in parte in loro assenza ed è signifi-
cativo, ai fini di una corretta valutazione dei rischi,
(2) Per l’EUROPOL cfr.: Pandemic profiteering: how criminals
exploit the COVID-19 (crisis); per l’INTERPOL cfr.: https://www.
interpol.int/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-
protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-asses-
sment;perilGAFIcfr.:https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-
general/documents/statement-covid-19.html; per il dottor Federico
Cafiero (DNA) cfr.: intervista a La Stampa, in https://www.posita-
nonews.it/2020/04/risorse-lemergenza-coronavirus-cafiero-de-
raho-rischio-infiltrazioni-mafiose-tracciare-fondi-alle-imprese/3
379162/; L’UIF ha emanato il 27 marzo 2020 un comunicato sul
tema: “Emergenza epidemiologica da COVID-19 Misure tempo-
ranee e avvertenze per mitigare l’impatto sui soggetti tenuti alla
trasmissione di dati e informazioni nei confronti della UIF” repe-
ribile al seguente link: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/
comunicati/documenti/Comunicato_UIF_Covid19.pdf; sui rischi
derivanti dagli asset virtuali di recente è intervenuto il GAFI con
un documento reperibile al seguente link: https://www.fatf-gafi.
org/publications/virtualassets/documents/virtual-assets.html?
hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate).
(3) Comunicazione della UIF del 9 agosto 2011 relativa ai
comportamenti anomali riconducibili all’usura e la Comunicazione
del 24 settembre 2009 per la parte inerente alle imprese in crisi.
(4) Cfr. sul punto: M. Krogh, Prevenzione di fenomeni di crimi-
nalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19: il nuovo
documento dell’UIF, pubblicato il 22 aprile 2020 su federnotizie,
consultabile on line al seguente link: https://www.federnotizie.it/
tag/antiriciclaggio/.
Forum
Nuove tecnologie
56 Notariato 1/2021
individuare quale segmento della prestazione o del
rapporto si svolge con la presenza fisica e quale si
svolge in remoto. Per le prestazioni professionali
svolte dal notaio, il maggior rischio sarà ascrivibile
al momento del perfezionamento dell’atto notarile
ossia nel momento in cui si eseguono le transazioni
finanziarie, un minor rischio sarà invece ascrivibile
alla prima fase relativa all'esame preliminare della
documentazione ed alla prima istruzione della pra-
tica, il tutto ovviamente valutando complessiva-
mente tutti i profili soggettivi ed oggettivi legati
alla prestazione richiesta.
Definizioni, contenuto degli obblighi
di adeguata verifica, modalità di adempimento
degli obblighi di adeguata verifica. L’adeguata
verifica rafforzata
Le norme di riferimento sul tema dell’identificazione
del cliente (e/o dell’esecutore e/o del titolare effet-
tivo), quale primo atto dell’adeguata verifica, sono:
a) L’art. 1, comma 2, lett. n), D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231 che detta la definizione di “dati identi-
ficativi”. Nell’attuale stesura per dati identificativi si
intendono: “il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove
diverso dalla residenza anagrafica e, ove assegnato, il
codice fiscale o, nel casodi soggettidiversi dapersona
fisica, la denominazione, la sede legale e, ove asse-
gnato, il codice fiscale”. Con il D.L. Semplificazioni
(D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020) è stato
eliminato il riferimento agli “estremi del documento
di identificazione”. Questa norma definitoria è rile-
vante perché indica i dati minimi che il destinatario
degli obblighi antiriciclaggio deve acquisire ai fini
dell’identificazione del cliente (dell’esecutore e del
titolare effettivo), sia per l’attività svolta in presenza,
sia per l’attività svolta senza la presenza fisica del
cliente (o dell’esecutore).
b) L’art. 18, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che
indica il contenuto dell’adeguata verifica e, quindi,
quali sono i dati e le informazioni che il destinatario
degliobblighiantiriciclaggiodeveacquisireperassol-
vere l’obbligo di adeguata verifica del cliente (o
dell’esecutore), ed il comma 1, lett. a) precisa, tra i
vari dati ed informazioni da acquisire: quelli relativi
all’identificazione del cliente e la verifica della sua
identità sulla base di documenti, dati o informazioni
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le
medesime misure si attuano nei confronti dell’esecu-
tore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e
dell’ampiezza delpotere di rappresentanzain forzadel
quale opera in nome e per conto del cliente”.
c) L’art. 19, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che
indica le modalità di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica e, quindi, i mezzi per acquisire i
dati e le informazioni indicati nell’art. 1, D.Lgs. 21
novembre2007,n.231enell’art.18,dicuisièappena
fatto cenno; detta norma distingue le modalità di
acquisizione, a seconda che l’identificazione venga
svolta in presenza del cliente (o dell’esecutore)
ovvero senza la presenza fisica del cliente (o dell’e-
secutore). I dati da acquisire sono sempre gli stessi ma
le modalità di acquisizione cambiano in relazione al
diverso tipo di rapporto che intercorre tra destinata-
rio degli obblighi antiriciclaggio e cliente (o esecu-
tore). Nelle prestazioni che si svolgono senza la
presenza fisica del cliente vengono ampliati gli stru-
menti per l’acquisizione dei dati di identificazione ed
espressamente detta norma dispone che “L’obbligo di
identificazione si considera assolto, anche senza la
presenza fisica del cliente”, nei seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti
pubblici, da scritture private autenticate o da certi-
ficati qualificati utilizzati per la generazione di una
firma digitale associata a documenti informatici, ai
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di un’identità digitale, con
livello di garanzia almeno significativo, nell’ambito
del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto decreto
legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa
regolamentare di attuazione, nonché di un’identità
digitale con livello di garanzia almeno significativo,
rilasciata nell’ambito di un regime di identificazione
elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla
Commissione europea a norma dell’articolo 9 del
regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato
per la generazione di firma elettronica qualificata o,
infine, identificati per mezzo di procedure di identi-
ficazione elettronica sicure e regolamentate ovvero
autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia
digitale;
3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da
dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità
consolare italiana, come indicata nell’articolo 6 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
4) per i clienti che siano già stati identificati dal
soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto
o prestazione professionale in essere, purché le infor-
mazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto
allo specifico profilo di rischio del cliente;
4-bis) per i clienti che, previa identificazione elet-
tronica basata su credenziali che assicurano i requisiti
previsti dall’articolo 4 del regolamento delegato
Forum
Nuove tecnologie
Notariato 1/2021 57
(UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre
2017, dispongono un bonifico verso un conto di
pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo
di identificazione. Tale modalità di identificazione e
verifica dell’identità può essere utilizzata solo con
riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento
e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di paga-
mento basati su dispositivi di telecomunicazione,
digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui
tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per
generare l’informazione necessaria a effettuare diret-
tamente un bonifico o un addebito diretto verso e da
un conto di pagamento;
5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti
attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle
Autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle
attribuzioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs.
21 novembre 2007, n. 231 tenendo conto dell’evo-
luzione delle tecniche di identificazione a distanza.
Va chiarito che il numero 5 dell’art. 19 consente di
individuare alle Autorità di vigilanza di settore (la
Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS) idonee forme
e modalità di acquisizione di dati a distanza; questa
possibilità, per una precisa scelta di politica legisla-
tiva, è preclusa agli Organismi di autoregolamenta-
zione (rectius: gli Ordini professionali) e, di
conseguenza, ai professionisti.
L’art. 19 prevede al suo interno ai fini dell’acquisi-
zione dei dati ed informazioni relativi all’identifica-
zione dei soggetti una doppia fase:
i) la prima, sempre presente e necessaria, riguarda
l’acquisizione dei dati identificativi con le modalità
indicate nell’art. 19;
ii) la seconda, eventuale, indicata alla lett. b) del
comma 1 del medesimo art. 19 riguarda la verifica dei
dati ed informazioni relativi all’identità del cliente
(dell’esecutore e/o del titolare effettivo), da eseguire
“solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi,
incertezze o incongruenze”.
d) L’art. 24, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 infine,
che nel comma 2, alla lett. b), tra i fattori di maggior
rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o
canali di distribuzione al n. 3 indica: “rapporti con-
tinuativi, prestazioni professionali od operazioni
occasionali a distanza, non assistiti da procedure
di identificazione elettroniche sicure e regolamen-
tate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia
per l’Italia digitale”. Pertanto, qualora l’identifica-
zione digitale sia avvenuta con procedure aventi le
suddette caratteristiche, il destinatario degli obbli-
ghi antiriciclaggio sarà tenuto all’adeguata verifica
rafforzata del cliente (o dell’esecutore).
Da sfondo a queste norme c’è l’art. 2 che indicando le
finalità della normativa antiriciclaggio e dettando i
principi generali che regolano la materia dispone che
lemisuredaadottarenell’assolvimentodegliobblighi
antiriciclaggio e, quindi, anche nell’identificazione
del cliente (o dell’esecutore) devono essere propor-
zionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al
rapporto continuativo, alla prestazione professio-
nale, al prodotto o alla transazione e la loro applica-
zione deve tener conto delle peculiarità dell’attività,
delle dimensioni e della complessità proprie dei sog-
getti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a
loro carico tenendo, altresì, conto dei dati e delle
informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della
propria attività istituzionale o professionale. Il prin-
cipio della proporzionalità è uno dei pilastri su cui si
regge l’intero impianto normativo e soddisfa l’esi-
genza di coniugare, in modo ragionevole, gli obblighi
antiriciclaggio, particolarmente invasivi, con la nor-
male operatività dei professionisti, degli intermediari
finanziari e degli altri destinatari degli obblighi anti-
riciclaggio, evitando, da un lato, di appesantire inu-
tilmente, e con procedure eccedenti rispetto al
rischio effettivo la prestazione professionale e, da
altro lato, richiedendo la massima attenzione nell’ac-
quisizione dei dati ed informazioni ed un’istruttoria
più approfondita laddove ci si trovi in presenza di un
maggior rischio. In buona sostanza, il destinatario
degli obblighi antiriciclaggio potrà e dovrà graduare
ladiligenza nell’acquisizionedeidatirelativiall’iden-
tificazione ed all’adeguata verifica sulla base di una
valutazione del rischio di riciclaggio o di finanzia-
mento del terrorismo, tenendo conto di fattori di
rischio associati alla tipologia di clientela, all’area
geografica di operatività etc., secondo il paradigma
indicatonegliartt.15e17,D.Lgs.21novembre2007,
n. 231.
Tempistica: 1) l’esame della posizione
giuridica del cliente; 2) il conferimento
dell’incarico; 3) l’esecuzione
della prestazione
Inordineallatempisticaprescrittaperl’assolvimento
degli obblighi antiriciclaggio e, per quanto riguarda il
tema oggetto del presente scritto, il momento entro il
quale è necessario procedere all’acquisizione dei dati
e delle informazioni relative all’identificazione del
cliente (o dell’esecutore e/o del titolare effettivo),
vanno tenuti presente il già citato art. 18, D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231, l’art. 32, D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231 e per i notai anche la regola tecnica n. 8
emanata unitamente alle altre regole tecniche, ai
Forum
Nuove tecnologie
58 Notariato 1/2021
sensi dell’art. 11 dal Consiglio Nazionale del Nota-
riato (pubblicate il 16 ottobre 2018, adottate con
Delibere nn. 3-40 del 27 luglio 2017 e 2-46 del 27
ottobre 2017, a seguito del parere favorevole del
Comitato di Sicurezza Finanziaria del 18 settembre
2018), quali norme che regolano la fattispecie e va
tenuto presente che la prestazione notarile nel suo
svolgimento tradizionale ha tre momenti tipici:
i) la consegna della documentazione per un esame
preliminare della fattibilità dell’operazione, che può
definirsi nella terminologia delle norme antiriciclag-
gio la fase dell’esame della posizione giuridica del
cliente;
ii) il conferimento dell’incarico, dopo il quale il
notaio avvia l’istruttoria della pratica;
iii) il perfezionamento dell’atto notarile e l’esecu-
zione degli adempimenti finali che segnano la con-
clusione della prestazione notarile.
Il comma 2 dell’art. 18 dispone che le attività di
identificazione e verifica dell’identità del cliente,
dell’esecutore e del titolare effettivo sono effettuate
prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o
del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di
una prestazione professionale ovvero prima dell’ese-
cuzione dell’operazione occasionale. In presenza di
un basso rischio riciclaggio, dispone la norma, la
verifica dell’identità del cliente (o dell’esecutore) e
del titolare effettivo può essere posticipata ad un
momento successivo al conferimento dell’incarico,
qualora ciò sia necessario per consentire l’ordinaria
gestione dell’attività oggetto del rapporto. In questo
caso i destinatari degli obblighi antiriciclaggio prov-
vedono comunque all’acquisizione dei dati identifi-
cativi e competano la procedura di verifica, che
abbiamo visto essere eventuale secondo il disposto
del comma 1 dell’art. 19, lett. b), D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231 entro trenta giorni dal conferimento
dell’incarico. Decorso tale termine, laddove perman-
gano dubbi, incertezze o incongruenze e, quindi, non
si sia completata la verifica dei dati identificativi, il
destinatario degli obblighi antiriciclaggio ha l’ob-
bligo di astensione e deve valutare l’opportunità di
una segnalazione. Per i notai, come è noto, sussiste
una deroga all’obbligo di astensione qualora abbia
l’obbligo di ricevere l’atto, come previsto dall’art. 35,
comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 richia-
mato dall’art. 42, comma 4, D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231. Va, comunque, sottolineato che il
notaio in base alla Legge notarile (16 febbraio
1939, n. 89) non potrà in nessun caso ricevere
l’atto notarile laddove non abbia la certezza dell’i-
dentità delle parti costituite in atto, in quanto dovrà
menzionare e dare pubblica fede all’identità delle
parti costituite nell’atto, come previsto dall’art. 51,
n. 4, l. not.; ciò distingue nettamente la figura pro-
fessionale del notaio rispetto agli altri destinatari
della normativa antiriciclaggio.
Fino al conferimento dell’incarico e, quindi, nella
fase dell’esame della posizione giuridica del cliente il
destinatariodegliobblighiantiriciclaggio,aisensidel
comma 4 dell’art. 18 è tenuto esclusivamente alla
meraacquisizionedei dati identificatividel cliente (o
dell’esecutore) ma non alla verifica degli stessi, ciò
per espressa previsione di legge, essendo la fase del-
l’esame della posizione giuridica del cliente non sog-
getta né ad obblighi di adeguata verifica, né ad
obblighi di segnalazione (salvo casi eccezionali pre-
visti dalle norme), ma sussistendo esclusivamente un
mero obbligo di identificazione del cliente (o
dell’esecutore).
Va osservato che nei rapporti continuativi e nelle
prestazioni professionali che hanno una certa durata,
l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, ed
anche quelli che attengono all’acquisizione dei dati
identificativi, non va inteso in senso statico ma
dinamico. I dati e le informazioni utili sono acquisiti
man mano che viene istruita la prestazione professio-
nale ed è questo il motivo per cui è espressamente
previsto quale momento finale per completare l’ac-
quisizione dei relativi dati ed informazioni il termine
di trenta giorni dall’ultimazione della prestazione.
Ciò è confermato dalla regola tecnica n. 8 approvata
dal Consiglio Nazionale del Notariato che, sulla base
delle caratteristiche tipologiche della prestazione
notarile e tenuto conto che l’incarico non sempre è
conferito da tutte le parti dell’atto congiuntamente e
nello stesso momento, conclude che è considerata
tempestiva l’acquisizione dei dati e delle informa-
zioni relativi all’adeguata verifica del cliente nei
trenta giorni dall’esecuzione della prestazione profes-
sionale ovvero dalla chiusura del rapporto continua-
tivo o della prestazione professionale.
Il D.L. Semplificazioni
Le norme sull’identificazione del cliente (o dell’ese-
cutore) e del titolare effettivo, nell’attuale stesura
hanno subito modifiche con il D.L. n. 76/2020 (c.d.
Decreto Semplificazioni, conv. in L. n. 120/2020)
che hanno inciso non solo sul dato letterale di alcune
disposizioni, ma hanno inteso tracciare con chiarezza
un preciso indirizzo cui è orientato il Legislatore:
snellire, all’interno di un perimetro di sicurezza, le
relazioni che si sviluppano in modalità remota. Nella
relazione illustrativa si legge che “(...) L’obiettivo, in
Forum
Nuove tecnologie
Notariato 1/2021 59
attesa di un più ampio e necessario adeguamento al
diritto UE della disciplina nazionale, è quello di
eliminare quegli oneri ulteriori e non necessari, di
goldplating, imposti dal diritto nazionale, semplifi-
cando e rendendo meno oneroso l’adempimento
degli obblighi di adeguata verifica dei clienti nel
caso di instaurazione di rapporti contrattuali a
distanza, mediante l’utilizzo di strumenti di paga-
mento digitali, fermo restando l’assoluto rispetto
degli standard e delle regole imposte dal diritto
europeo” (5).
Le modifiche, sebbene apportate con l’intento
espresso di favorire la digitalizzazione dei servizi e le
procedure di identificazione della clientela per l’ac-
cesso ai servizi bancari, sono di portata generale e si
applicano a tutti i destinatari degli obblighi anti-
riciclaggio. Il messaggio contenuto nella relazione è
chiaro e preciso laddove afferma che intento del
legislatore è quello di eliminare quegli oneri ulteriori
e non necessari di “goldplating” che, va ricordato,
consiste in quella tecnica che, in sede di recepimento
delle Direttive Comunitarie, va al di là di quanto
richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi
entro la legalità che, tradotto in altri termini, signi-
fica che il mezzo non deve mai essere eccedente
rispetto allo scopo soprattutto, si può aggiungere,
quando sono in gioco altri interessi meritevoli di
considerazione da bilanciare all’interno di una nor-
mativa che è invasiva per definizione. In quest’ottica
va letta la modifica apportata all’art. 19, D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231 nella parte in cui per l’iden-
tificazione digitale a distanza del cliente (o dell’ese-
cutore) ha abbassato il livello di certezza richiedendo
non più un’identità digitale di livello massimo di
sicurezza, ma un’identità digitale, con livello di
garanzia almeno significativo, nell’ambito del
Sistema di cui all’art. 64 del predetto D.Lgs. n. 82
del 2005, e della relativa normativa regolamentare di
attuazione.
Le norme contenute nel decreto semplificazione,
sotto altro aspetto, va osservato, correggono alcune
imprecisioni contenute nel testo del D.Lgs. n. 231/
2007: ad esempio, la definizione di dati identificativi,
contenutanellalett.n)dell’art.1,D.Lgs.n.231/2007
era imprecisa perché faceva riferimento, in via gene-
rale, per l’identificazione dei soggetti (cliente, esecu-
tore e titolare effettivo), al documento
d’identificazione come elemento imprescindibile ai
fini dell’identificazione; ciò non era corretto in
quanto, come è noto, l’acquisizione degli estremi
del documento d’identificazione non è necessaria-
mente richiestointutti icasi:per l’identificazionedel
cliente (o esecutore) non presente fisicamente il
Legislatore prevede anche altri mezzi per acquisire i
dati identificativi in alternativa al documento
d’identificazione; per l’identificazione del titolare
effettivoèpacificamenteritenutononindispensabile
del documento d’identificazione, come espressa-
mente chiarito nella regola tecnica n. 5 approvata
dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Va ricordato che nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministra-
tiva) si intende per documento di riconoscimento
“ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o infor-
matico,daunapubblicaamministrazioneitalianaodi
altri Stati, che consenta l’identificazione personale
del titolare” e per documento d’identità: “la carta
d’identità ed ogni altro documento munito di foto-
grafia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica ammini-
strazione competente dello Stato italiano o di altri
Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’iden-
tità personale del suo titolare”. Nel D.Lgs. n. 231/
2007 in materia antiriciclaggio si fa sempre riferi-
mento al “documento di identificazione” che al suo
interno ricomprende sia il documento di riconosci-
mento che il documento d’identità, entrambi sono
atti pubblici - della sottospecie delle certificazioni
amministrative -, che fanno pubblica fede dei dati in
essi contenuti. Il documento d’identificazione dovrà
essere sempre conservato in copia in caso di identi-
ficazione del cliente (o dell’esecutore) in presenza,
mentre in caso di identificazione “a distanza” potrà
essere utilizzato rientrando nell’ampia definizione di
“atto pubblico” contenuta nell’art. 19, n. 1 ovvero
sostituito dagli altri mezzi d’identificazione elencati
nel medesimo art. 19.
Da non trascurare anche l’aggiunta, imposta dal D.L.
Semplificazioni, dell’avverbio “solo” all’interno del-
l’art. 19 nella parte relativa alla fase della verifica
dell’identità. Il nuovo testo prevede “che la verifica
dell’identità del cliente, del titolare effettivo e del-
l’esecutore richiede il riscontro della veridicità dei
dati identificativi contenuti nei documenti e delle
informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione,
solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi,
incertezze o incongruenze”. L’aggiunta dell’avverbio
“solo”èunrafforzativochesottolineaunconcettogià
(5) Cfr. sub art. 27 della Relazione illustrativa consultabile al
seguente link: https://www.neopa.it/sites/default/files/allegati/
2020/RELAZIONE%20ILLUSTRATIVA%20DL%20SEMPLIFI-
CAZIONI.pdf, sito attivo alla data del 28 novembre 2020.
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60 Notariato 1/2021
presente nel precedente testo relativo alla fase della
verifica dei dati identificativi: ai fini della normativa
antiriciclaggiola verifica dei dati edelle informazioni
relativi all’identità del cliente (o dell’esecutore e/o
del titolare effettivo) è eventuale ed andrà eseguita
nei soli casi in cui sussistano dubbi, incertezze o
incongruenze. Per i notai, come è noto, la certezza
dell’identità sarà definitivamente certificata allor-
quando riceverà l’atto notarile con l’apposita men-
zione prevista dall’art. 51, n. 4, l. not. (L. 16 febbraio
1939, n. 89).
Lo sdoppiamento tra la prima fase, quella dell’acqui-
sizione dei dati ed informazioni relativi all’identifi-
cazione del cliente (o dell’esecutore) e la seconda
fase, quella della verifica dei dati forniti, laddove
sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, sottoli-
nea in un quadro generale di valutazione che consi-
derianchelaratiodellemodificheapportateconilcit.
D.L. semplificazione, che la prima fase, quella del-
l’acquisizione dei dati ed informazioni è meno rigorosa,
quanto meno rispetto agli strumenti che il destina-
tario degli obblighi antiriciclaggio, sotto la sua
responsabilità, potràutilizzare all’internodelle dispo-
sizioni contenute nell’art. 19, calibrando la sua dili-
genza e la sua responsabilità in ragione del rischio
effettivo; la seconda fase, quella della verifica dei dati
ed informazioni forniti, sarà più rigorosa e sarà effet-
tuata laddove si presentino quelle carenze indicate
dal Legislatore.
Peraltro, non va dimenticato che come ulteriore
modalità di esecuzione dell’adeguata verifica gli
artt. 26 ss. regolano la possibilità per i destinatari
degli obblighi antiriciclaggio, sottola propria respon-
sabilità, di ricorrere a “terzi” per l’assolvimento dei
relativi obblighi; con la precisazione, contenuta nel
cit.art.26,comma 2, che,perquantoriguardai notai,
si considerano “terzi” i professionisti nei confronti di
altri professionisti. Di conseguenza, non sarà possi-
bile, ad esempio, per una banca o altro intermediario
finanziario avvalersi dell’adeguata verifica eseguita
da un professionista. Questa è una precisa scelta di
politica legislativa che può essere condivisa o meno
ma che è stata espressamente voluta dal Legislatore
verosimilmente per la diversità di dati ed informa-
zioni che sono acquisiti dagli uni e dagli altri desti-
natari in ragione della diversità sostanziale delle
operazioni svolte dagli intermediari finanziari
rispetto alle prestazioni eseguite dai professionisti.
Discutibile è se, invece, per il professionista può
considerare “terzo”, ai medesimi fini, l’intermediario
finanziario dando una lettura restrittiva e letterale al
comma 2 dell’art. 26, D.Lgs. 21 novembre 2007,
n. 231 e, pertanto, se il professionista può avvalersi,
ad esempio, dell’identificazione eseguita da una
Banca o altro intermediario finanziario, sempre lad-
dove la stessa fornisca i relativi dati identificativi.
Aspetti operativi e conclusioni
Questa la ricostruzione delle norme essenziali sul
tema, che reggono il sistema. È necessario ora proce-
dere ad esaminare sulla base di questi principi e di
queste norme come operare in concreto nelle fatti-
specie che si presentano nell’ordinaria operatività di
uno studio professionale.
È frequente, soprattutto in tempi di emergenza
Covid-19, che i primi contatti con lo studio profes-
sionale avvengano non con la presenza fisica del
cliente nello studio, ma attraverso una e-mail prece-
duta da una telefonata, ovvero con altri mezzi che
mettano in relazione il cliente (o l’esecutore) ed il
professionista. Il contatto può riguardare l’esame di
documentazione in relazione ad un incarico solo
eventuale per il quale il cliente è ancora indeciso,
in attesa di una verifica da parte del professionista
della documentazione messa a disposizione, ovvero
può riguardare documentazione trasmessa dalla
banca mutuantesu incaricodel cliente per sollecitare
relazioni preliminari a pratiche di mutuo, ovvero può
riguardare carteggi tra professionisti per istruire pra-
tiche da stipulare relative ad operazioni societarie o
immobiliari, ma può anche riguardare incarichi con-
sulenziali ovvero rimesse di fondi da utilizzare per il
perfezionamento di pratiche successive. Così come i
contatti possono riguardare clientela consolidata e
conosciuta ovvero clienti occasionali con i quali il
notaio non ha mai avuto contatti e rispetto ai quali
non ci sono interposizione di professionisti, di clienti
o di persone già note al notaio. La diligenza del
notaio, così come di qualunque altro professionista,
dovrà essere calibrata in ragione del rischio, da valu-
tare sia in rapporto alla fase della prestazione da
eseguire, sia alla tipologia di prestazione da eseguire,
sia alla natura giuridica del cliente (o esecutore) che
ha richiesto la prestazione, all’eventuale conoscenza
pregressa e ad ogni altra circostanza che accompagna
l’invio della documentazione e/o il conferimento
dell’incarico.
Misure semplificate potranno essere adottate se si
trattadiunesamepreliminaredelladocumentazione,
prima del conferimento di un incarico, proveniente
da clienti o da soggetti già noti al notaio o presentati
da altri professionisti o intermediari già noti al pro-
fessionista, misure più rigorose dovranno essere
seguite nel caso in cui si è contattati da clienti
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Nuove tecnologie
Notariato 1/2021 61
(o esecutori) occasionali per l’esecuzione di presta-
zioni a maggior rischio, come ad esempio la rimessa di
fondi da banche estere ovvero attività che non
devono concludersi con atti notarli.
In tutti casi in cui il rischio sia basso l’identificazione
potrà avvenire, con tutti gli strumenti indicati nel-
l’art. 19 per l’identificazione non in presenza, inclusa
l’acquisizione di una fotocopia di un documento
d’identificazione, che è il documento pubblico per
eccellenza ai fini dell’identificazione dei soggetti,
collegabile al cliente (all’esecutore) che ha conferito
l’incarico o ha richiesto l’esame di documentazione
preliminare; maggior rigore dovrà essere richiesto in
tutti i casi in cui sia presente un maggior rischio
effettivo utilizzando quegli strumenti digitali per
l’acquisizione dei dati identificativi elencati nell’art.
19 ritenuti più adatti alla fattispecie concreta.
Va sottolineato, come già ricordato, che la quasi
totalità delle prestazioni notarili si concludono con
l’attestazione del notaio di certezza dell’identità dei
soggetti che intervengo nell’atto notarile, una cer-
tezza coperta da pubblica fede alla pari dei documenti
d’identificazione e, pertanto, per tutte le prestazioni
destinate a perfezionarsi con la stipula di un atto
notarile il rischio legato a frodi e furti d’identità
nella fase iniziale di acquisizione dei relativi dati
identificativi è estremamente mitigato dalla peculia-
rità della prestazione notarile che si esaurirà necessa-
riamente con l’acquisizione della certezza dell’identità
dei clienti che interverranno all’atto e, quindi, con
l’identificazione sulla base della legge notarile che,
come si è visto, ha un grado di certezza e di rigore
superiore all’identificazione richiesta dalla normativa
antiriciclaggio.
In tutti casi in cui dopo l’acquisizione dei dati
identificativi sussistano dubbi, incertezze o incon-
gruenze, e solo in queste ipotesi, il notaio, così come
qualunque altro destinatario degli obblighi antirici-
claggio, dovrà procedere alla verifica dei dati iden-
tificativi del cliente, dell’esecutore e/o del titolare
effettivo. Tra gli strumenti che il legislatore indica
per eseguire la verifica è espressamente prevista la
consultazione del sistema pubblico per la preven-
zione del furto di identità di cui D.Lgs. 11 aprile
2011, n. 64. Tra questi mezzi va segnalato il sito del
Ministero dell’Interno (https://www.crimnet.dcpc.
interno.gov.it/crimnet/ricerca-documenti-rubati-smar-
riti) dedicato alla ricerca di documenti rubati o
smarriti ed il sito gestito dal Comune di Cesena
ove sono reperibili i certificati anagrafici per tutti
i Cittadini residenti in un Comune Italiano che è
subentrato in ANPR (Anagrafe Nazionale delle
Persone Residenti) (https://servizi.comune.cesena.
fc.it/applicazioniweb/certificati-anpr/?fbclid=IwAR0IO
TWkxwVx4UkxDVrXuXsFqZu92tZKF8CuQ7l58tT3
VY3iobma7GwxPqg). Fermo restando che la verifica
deidatiidentificatividelcliente,dell’esecutoreedel
titolare effettivo, come indicato nell’art. 18, D.Lgs.
21 novembre 2007, n. 231 e ripetuto nel comma 1
della lett. b) dell’art. 19, D.Lgs. 21 novembre 2007,
n. 231, potrà avvenire facendo ricorso a qualunque
documento, dato o informazione ottenuti da una
fonte affidabile o indipendente, con la precisazione
che, allo stato, non esiste un dato normativo che
definisca le fonti affidabili e indipendenti che sono,
quindi, da individuare dal destinatario degli obbli-
ghi antiriciclaggio sulla base di una sua ragionevole
valutazione.
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62 Notariato 1/2021

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  • 1. Antiriciclaggio Identificazione a distanza ai fini antiriciclaggio nella prestazione notarile: aspetti pratici e criticità di Marco Krogh (*) L’emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19 ha incrementato le attività in remoto nelle relazioni tra professionisti e clienti. Per i notai, relazioni in remoto devono intendersi non solo la stipula di atti notarili ma tutti i contatti tra professionista e cliente che possono avvenire anche in un momento precedente o successivo al conferimento dell’incarico. Con il D.L. Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020) il Governo, ai fini antiriciclaggio e tenendo presente soprattutto l’attività bancaria, in attesa di un più ampio e necessario adeguamento al diritto UE della disciplina nazionale, ha inteso eliminare quegli oneri ulteriori e non necessari, di goldplating, imposti dal diritto nazionale, semplificando e rendendo meno oneroso l’adempimento degliobblighidiadeguataverificadeiclientinelcasodiinstaurazionedirapporticontrattualiadistanza. Criticità derivanti dall’emergenza Covid-19 A seguito dell’emergenza epidemiologica indotta dal Covid-19, con conseguenti lockdown e presidi sani- tari diretti ad evitare contatti fisici e limitare le possibilità di contagio, si sono incrementate le atti- vità sia con i professionisti, sia con gli operatori finanziari, sia con la pubblica amministrazione in remoto; da parte del Governo, si è provveduto ad accelerare e migliorare il complesso di norme che regola i servizi on line, anche prevedendo misure eccezionali, limitate nel tempo e destinate a cessare con la finedell’emergenza.Un’attenzioneparticolare si è data al complesso di norme sull’Identità digitale (SPID) nell’intento di contemperare l’esigenza di certezza e di sicurezza che deve accompagnare qua- lunque relazione intersoggettiva e la necessità di modernizzare il comparto dei servizi finanziari, pro- fessionali e amministrativi introducendo nuovi stru- menti per mettere in relazione le parti in remoto (1). L’incremento delle attività in remoto e la generale crisi finanziaria indotta dall’emergenza epidemiolo- gica ha destato allarme sui rischi che la criminalità possa profittare della pandemia Covid-19; rischi (*) Gli articoli di legge citati nel presente scritto, senza altra indicazione, si riferiscono al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (1) Sul tema in oggetto: cfr. lo Studio 2BIS-2020/B approvato dalla Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato il 2 novembre 2020 - L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale dopo il D.L. “Semplificazioni” n. 76/2020 convertito con L. n. 120/ 2020, est. Gea Arcella, Laura Piffaretti e Michele Manente, con- sultabile al link: https://www.notariato.it/sites/default/files/2bis- 2020B.pdf; R. Razzante, Antiriciclaggio, identificazione più snella, consultabile al link: http://www.airant.it/pdf/Razzante%202309. pdf; cfr., altresì, le linee guida in materia di adeguata verifica antiriciclaggio emanate dalla Banca d’Italia in data 30 luglio 2019, ed in particolare l’all. 3 (Procedure di video identificazione): “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, consultabile al link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/ normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Dispo- sizioni.pdf; R. Donzelli – P. Motavalli, Le novità del decreto sem- plificazioniin ambitoantiriciclaggioe di firmaelettronica avanzata,in Diritto bancario, 25 settembre 2020, consultabile al link: https:// www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/le-novita-del-decreto- semplificazioni-ambito-antiriciclaggio-e-di-firma-elettronica-avan- zata. Sulla recente riforma nell’ordinamento francese che ha intro- dottolaprocuraadistanzaconildécretdu20novembre2020,cfr. il commento di G. Laurini, Arriva dalla Francia la procura “a distanza”, consultabile su Il Quotidiano Giuridico del 26 novem- bre 2020, consultabile al link: https://www.quotidianogiuridico. it/documents/2020/11/26/arriva-dalla-francia-la-procura-a-distanza? fbclid=IwAR3MJPY-JX63upiHbGOuTnuIZQCAwygkfaznGRc-sujrh j0onN_UUCwbwmU. Forum Nuove tecnologie Notariato 1/2021 55
  • 2. evidenziati prontamente da Organismi internazio- nali quali l’EUROPOL, l’INTERPOL ed il GAFI e nazionali; recentemente anche il Procuratore nazio- nale antimafia (DNA) dottor Federico Cafiero de Raho in un’intervista a La Stampa ha sottolineato il pericolo di infiltrazioni criminali sui fondi destinati alle imprese italiane riguardanti l’emergenza corona- virus: “C’è il pericolo che le mafie, e in generale le organizzazioni criminali, approfittino di questa crisi sia durante, che dopo” (2). Recependo queste indi- cazioni l’UIF, quale Istituzione preposta all’analisi e studio di anomalie riferibili a ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo relative a settori di economia a rischio, ha elaborato e pubblicato il 16 aprile 2020 un documento dal titolo “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19” in cui ha individuato una serie di rischi di comportamenti illeciti legati allamaggior vulnerabilitàdelsistemaprovocatadalla pandemia, invitando i destinatari degli obblighi anti- riciclaggio a calibrare la diligenza nell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio in proporzione ai mag- giori rischi evidenziati. Il documento pubblicato dal- l’UIF non contiene nuovi indicatori di anomalia, né nuovi schemi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, ma rinvia a precedenti comunicazioni dell’UIF recanti schemi di comporta- menti anomali riconducibili all’usura ed alle imprese in crisi ed alle transazioni in remoto (3) ed evidenzia alcune fattispecie a maggior rischio che possono profilarsi in ragione della gestione dell’emergenza sanitaria e finanziaria ovvero a seguito delle difficoltà economiche che hanno investito le persone ed il mondo dell’impresa. I maggiori rischi individuati dall’UIF possono essere così elencati: 1) pericolo di truffe e frodi finanziarie; 2) fenomeni corruttivi e manovre speculative legati all’erogazione di fondi pubblici; 3) rischio usura a seguito dell’indebolimento econo- mico di famiglie ed imprese; 4) appropriazione e distrazione di fondi pubblici destinati a rimediare alla carenza di liquidità; 5) rischio di azioni illegali realizzate on line, a seguito dell’improvviso mutamento delle relazioni sociali ed interpersonali (4). L’approfondimento di tutti questi aspetti esula dal- l’economia di questo scritto che si propone di appro- fondire esclusivamente gli aspetti che riguardano l’identificazione del cliente (o dell’esecutore) ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nelle prestazioni professionali che iniziano, si sviluppano o si concludono in remoto ovvero che presentano alcune fasi che si svolgono in presenza ed altre in remoto. Da un lato, l’emergenza epidemiologica ha solleci- tato, come detto, il ricorso alle procedure in remoto per limitare le possibilità di contagio, da altro lato, sonoaumentatiirischiderivantidalfurtod’identitàe dalle frodi informatiche. Quadro normativo di riferimento - la fase dell’acquisizione dei dati identificativi e la fase della verifica dei dati identificativi La normativa antiriciclaggio, all’interno del suo sistema, prevede espressamente che determinate operazioni possano essere svolte anche senza la pre- senza fisica del cliente (o dell’esecutore) e detta una disciplina diretta a garantire l’assolvimento degli obblighi di identificazione e di adeguata verifica anche in questi casi. Va evidenziato che nelle prestazioni occasionali le relazioni esaurendosi in un unico contesto, nascono e cessano nella loro interezza o con la presenza fisica o con l’assenza fisica del cliente (o dell’esecutore), nelle prestazioni professionali che hanno una certa durataeneirapporticontinuativi,invece,lerelazioni tra professionista e cliente (o esecutore) possono svilupparsi in parte con la presenza fisica dei clienti (o esecutori) ed in parte in loro assenza ed è signifi- cativo, ai fini di una corretta valutazione dei rischi, (2) Per l’EUROPOL cfr.: Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 (crisis); per l’INTERPOL cfr.: https://www. interpol.int/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and- protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-asses- sment;perilGAFIcfr.:https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf- general/documents/statement-covid-19.html; per il dottor Federico Cafiero (DNA) cfr.: intervista a La Stampa, in https://www.posita- nonews.it/2020/04/risorse-lemergenza-coronavirus-cafiero-de- raho-rischio-infiltrazioni-mafiose-tracciare-fondi-alle-imprese/3 379162/; L’UIF ha emanato il 27 marzo 2020 un comunicato sul tema: “Emergenza epidemiologica da COVID-19 Misure tempo- ranee e avvertenze per mitigare l’impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei confronti della UIF” repe- ribile al seguente link: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/ comunicati/documenti/Comunicato_UIF_Covid19.pdf; sui rischi derivanti dagli asset virtuali di recente è intervenuto il GAFI con un documento reperibile al seguente link: https://www.fatf-gafi. org/publications/virtualassets/documents/virtual-assets.html? hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate). (3) Comunicazione della UIF del 9 agosto 2011 relativa ai comportamenti anomali riconducibili all’usura e la Comunicazione del 24 settembre 2009 per la parte inerente alle imprese in crisi. (4) Cfr. sul punto: M. Krogh, Prevenzione di fenomeni di crimi- nalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19: il nuovo documento dell’UIF, pubblicato il 22 aprile 2020 su federnotizie, consultabile on line al seguente link: https://www.federnotizie.it/ tag/antiriciclaggio/. Forum Nuove tecnologie 56 Notariato 1/2021
  • 3. individuare quale segmento della prestazione o del rapporto si svolge con la presenza fisica e quale si svolge in remoto. Per le prestazioni professionali svolte dal notaio, il maggior rischio sarà ascrivibile al momento del perfezionamento dell’atto notarile ossia nel momento in cui si eseguono le transazioni finanziarie, un minor rischio sarà invece ascrivibile alla prima fase relativa all'esame preliminare della documentazione ed alla prima istruzione della pra- tica, il tutto ovviamente valutando complessiva- mente tutti i profili soggettivi ed oggettivi legati alla prestazione richiesta. Definizioni, contenuto degli obblighi di adeguata verifica, modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica. L’adeguata verifica rafforzata Le norme di riferimento sul tema dell’identificazione del cliente (e/o dell’esecutore e/o del titolare effet- tivo), quale primo atto dell’adeguata verifica, sono: a) L’art. 1, comma 2, lett. n), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che detta la definizione di “dati identi- ficativi”. Nell’attuale stesura per dati identificativi si intendono: “il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel casodi soggettidiversi dapersona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove asse- gnato, il codice fiscale”. Con il D.L. Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020) è stato eliminato il riferimento agli “estremi del documento di identificazione”. Questa norma definitoria è rile- vante perché indica i dati minimi che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio deve acquisire ai fini dell’identificazione del cliente (dell’esecutore e del titolare effettivo), sia per l’attività svolta in presenza, sia per l’attività svolta senza la presenza fisica del cliente (o dell’esecutore). b) L’art. 18, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che indica il contenuto dell’adeguata verifica e, quindi, quali sono i dati e le informazioni che il destinatario degliobblighiantiriciclaggiodeveacquisireperassol- vere l’obbligo di adeguata verifica del cliente (o dell’esecutore), ed il comma 1, lett. a) precisa, tra i vari dati ed informazioni da acquisire: quelli relativi all’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecu- tore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza delpotere di rappresentanzain forzadel quale opera in nome e per conto del cliente”. c) L’art. 19, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che indica le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica e, quindi, i mezzi per acquisire i dati e le informazioni indicati nell’art. 1, D.Lgs. 21 novembre2007,n.231enell’art.18,dicuisièappena fatto cenno; detta norma distingue le modalità di acquisizione, a seconda che l’identificazione venga svolta in presenza del cliente (o dell’esecutore) ovvero senza la presenza fisica del cliente (o dell’e- secutore). I dati da acquisire sono sempre gli stessi ma le modalità di acquisizione cambiano in relazione al diverso tipo di rapporto che intercorre tra destinata- rio degli obblighi antiriciclaggio e cliente (o esecu- tore). Nelle prestazioni che si svolgono senza la presenza fisica del cliente vengono ampliati gli stru- menti per l’acquisizione dei dati di identificazione ed espressamente detta norma dispone che “L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente”, nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certi- ficati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 2) per i clienti in possesso di un’identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identi- ficazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale; 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le infor- mazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente; 4-bis) per i clienti che, previa identificazione elet- tronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del regolamento delegato Forum Nuove tecnologie Notariato 1/2021 57
  • 4. (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di paga- mento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l’informazione necessaria a effettuare diret- tamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento; 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 tenendo conto dell’evo- luzione delle tecniche di identificazione a distanza. Va chiarito che il numero 5 dell’art. 19 consente di individuare alle Autorità di vigilanza di settore (la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS) idonee forme e modalità di acquisizione di dati a distanza; questa possibilità, per una precisa scelta di politica legisla- tiva, è preclusa agli Organismi di autoregolamenta- zione (rectius: gli Ordini professionali) e, di conseguenza, ai professionisti. L’art. 19 prevede al suo interno ai fini dell’acquisi- zione dei dati ed informazioni relativi all’identifica- zione dei soggetti una doppia fase: i) la prima, sempre presente e necessaria, riguarda l’acquisizione dei dati identificativi con le modalità indicate nell’art. 19; ii) la seconda, eventuale, indicata alla lett. b) del comma 1 del medesimo art. 19 riguarda la verifica dei dati ed informazioni relativi all’identità del cliente (dell’esecutore e/o del titolare effettivo), da eseguire “solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze”. d) L’art. 24, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 infine, che nel comma 2, alla lett. b), tra i fattori di maggior rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione al n. 3 indica: “rapporti con- tinuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettroniche sicure e regolamen- tate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale”. Pertanto, qualora l’identifica- zione digitale sia avvenuta con procedure aventi le suddette caratteristiche, il destinatario degli obbli- ghi antiriciclaggio sarà tenuto all’adeguata verifica rafforzata del cliente (o dell’esecutore). Da sfondo a queste norme c’è l’art. 2 che indicando le finalità della normativa antiriciclaggio e dettando i principi generali che regolano la materia dispone che lemisuredaadottarenell’assolvimentodegliobblighi antiriciclaggio e, quindi, anche nell’identificazione del cliente (o dell’esecutore) devono essere propor- zionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professio- nale, al prodotto o alla transazione e la loro applica- zione deve tener conto delle peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei sog- getti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico tenendo, altresì, conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. Il prin- cipio della proporzionalità è uno dei pilastri su cui si regge l’intero impianto normativo e soddisfa l’esi- genza di coniugare, in modo ragionevole, gli obblighi antiriciclaggio, particolarmente invasivi, con la nor- male operatività dei professionisti, degli intermediari finanziari e degli altri destinatari degli obblighi anti- riciclaggio, evitando, da un lato, di appesantire inu- tilmente, e con procedure eccedenti rispetto al rischio effettivo la prestazione professionale e, da altro lato, richiedendo la massima attenzione nell’ac- quisizione dei dati ed informazioni ed un’istruttoria più approfondita laddove ci si trovi in presenza di un maggior rischio. In buona sostanza, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio potrà e dovrà graduare ladiligenza nell’acquisizionedeidatirelativiall’iden- tificazione ed all’adeguata verifica sulla base di una valutazione del rischio di riciclaggio o di finanzia- mento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività etc., secondo il paradigma indicatonegliartt.15e17,D.Lgs.21novembre2007, n. 231. Tempistica: 1) l’esame della posizione giuridica del cliente; 2) il conferimento dell’incarico; 3) l’esecuzione della prestazione Inordineallatempisticaprescrittaperl’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e, per quanto riguarda il tema oggetto del presente scritto, il momento entro il quale è necessario procedere all’acquisizione dei dati e delle informazioni relative all’identificazione del cliente (o dell’esecutore e/o del titolare effettivo), vanno tenuti presente il già citato art. 18, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, l’art. 32, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e per i notai anche la regola tecnica n. 8 emanata unitamente alle altre regole tecniche, ai Forum Nuove tecnologie 58 Notariato 1/2021
  • 5. sensi dell’art. 11 dal Consiglio Nazionale del Nota- riato (pubblicate il 16 ottobre 2018, adottate con Delibere nn. 3-40 del 27 luglio 2017 e 2-46 del 27 ottobre 2017, a seguito del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 18 settembre 2018), quali norme che regolano la fattispecie e va tenuto presente che la prestazione notarile nel suo svolgimento tradizionale ha tre momenti tipici: i) la consegna della documentazione per un esame preliminare della fattibilità dell’operazione, che può definirsi nella terminologia delle norme antiriciclag- gio la fase dell’esame della posizione giuridica del cliente; ii) il conferimento dell’incarico, dopo il quale il notaio avvia l’istruttoria della pratica; iii) il perfezionamento dell’atto notarile e l’esecu- zione degli adempimenti finali che segnano la con- clusione della prestazione notarile. Il comma 2 dell’art. 18 dispone che le attività di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell’ese- cuzione dell’operazione occasionale. In presenza di un basso rischio riciclaggio, dispone la norma, la verifica dell’identità del cliente (o dell’esecutore) e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo al conferimento dell’incarico, qualora ciò sia necessario per consentire l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto. In questo caso i destinatari degli obblighi antiriciclaggio prov- vedono comunque all’acquisizione dei dati identifi- cativi e competano la procedura di verifica, che abbiamo visto essere eventuale secondo il disposto del comma 1 dell’art. 19, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico. Decorso tale termine, laddove perman- gano dubbi, incertezze o incongruenze e, quindi, non si sia completata la verifica dei dati identificativi, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio ha l’ob- bligo di astensione e deve valutare l’opportunità di una segnalazione. Per i notai, come è noto, sussiste una deroga all’obbligo di astensione qualora abbia l’obbligo di ricevere l’atto, come previsto dall’art. 35, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 richia- mato dall’art. 42, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Va, comunque, sottolineato che il notaio in base alla Legge notarile (16 febbraio 1939, n. 89) non potrà in nessun caso ricevere l’atto notarile laddove non abbia la certezza dell’i- dentità delle parti costituite in atto, in quanto dovrà menzionare e dare pubblica fede all’identità delle parti costituite nell’atto, come previsto dall’art. 51, n. 4, l. not.; ciò distingue nettamente la figura pro- fessionale del notaio rispetto agli altri destinatari della normativa antiriciclaggio. Fino al conferimento dell’incarico e, quindi, nella fase dell’esame della posizione giuridica del cliente il destinatariodegliobblighiantiriciclaggio,aisensidel comma 4 dell’art. 18 è tenuto esclusivamente alla meraacquisizionedei dati identificatividel cliente (o dell’esecutore) ma non alla verifica degli stessi, ciò per espressa previsione di legge, essendo la fase del- l’esame della posizione giuridica del cliente non sog- getta né ad obblighi di adeguata verifica, né ad obblighi di segnalazione (salvo casi eccezionali pre- visti dalle norme), ma sussistendo esclusivamente un mero obbligo di identificazione del cliente (o dell’esecutore). Va osservato che nei rapporti continuativi e nelle prestazioni professionali che hanno una certa durata, l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, ed anche quelli che attengono all’acquisizione dei dati identificativi, non va inteso in senso statico ma dinamico. I dati e le informazioni utili sono acquisiti man mano che viene istruita la prestazione professio- nale ed è questo il motivo per cui è espressamente previsto quale momento finale per completare l’ac- quisizione dei relativi dati ed informazioni il termine di trenta giorni dall’ultimazione della prestazione. Ciò è confermato dalla regola tecnica n. 8 approvata dal Consiglio Nazionale del Notariato che, sulla base delle caratteristiche tipologiche della prestazione notarile e tenuto conto che l’incarico non sempre è conferito da tutte le parti dell’atto congiuntamente e nello stesso momento, conclude che è considerata tempestiva l’acquisizione dei dati e delle informa- zioni relativi all’adeguata verifica del cliente nei trenta giorni dall’esecuzione della prestazione profes- sionale ovvero dalla chiusura del rapporto continua- tivo o della prestazione professionale. Il D.L. Semplificazioni Le norme sull’identificazione del cliente (o dell’ese- cutore) e del titolare effettivo, nell’attuale stesura hanno subito modifiche con il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, conv. in L. n. 120/2020) che hanno inciso non solo sul dato letterale di alcune disposizioni, ma hanno inteso tracciare con chiarezza un preciso indirizzo cui è orientato il Legislatore: snellire, all’interno di un perimetro di sicurezza, le relazioni che si sviluppano in modalità remota. Nella relazione illustrativa si legge che “(...) L’obiettivo, in Forum Nuove tecnologie Notariato 1/2021 59
  • 6. attesa di un più ampio e necessario adeguamento al diritto UE della disciplina nazionale, è quello di eliminare quegli oneri ulteriori e non necessari, di goldplating, imposti dal diritto nazionale, semplifi- cando e rendendo meno oneroso l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti nel caso di instaurazione di rapporti contrattuali a distanza, mediante l’utilizzo di strumenti di paga- mento digitali, fermo restando l’assoluto rispetto degli standard e delle regole imposte dal diritto europeo” (5). Le modifiche, sebbene apportate con l’intento espresso di favorire la digitalizzazione dei servizi e le procedure di identificazione della clientela per l’ac- cesso ai servizi bancari, sono di portata generale e si applicano a tutti i destinatari degli obblighi anti- riciclaggio. Il messaggio contenuto nella relazione è chiaro e preciso laddove afferma che intento del legislatore è quello di eliminare quegli oneri ulteriori e non necessari di “goldplating” che, va ricordato, consiste in quella tecnica che, in sede di recepimento delle Direttive Comunitarie, va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità che, tradotto in altri termini, signi- fica che il mezzo non deve mai essere eccedente rispetto allo scopo soprattutto, si può aggiungere, quando sono in gioco altri interessi meritevoli di considerazione da bilanciare all’interno di una nor- mativa che è invasiva per definizione. In quest’ottica va letta la modifica apportata all’art. 19, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nella parte in cui per l’iden- tificazione digitale a distanza del cliente (o dell’ese- cutore) ha abbassato il livello di certezza richiedendo non più un’identità digitale di livello massimo di sicurezza, ma un’identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell’ambito del Sistema di cui all’art. 64 del predetto D.Lgs. n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione. Le norme contenute nel decreto semplificazione, sotto altro aspetto, va osservato, correggono alcune imprecisioni contenute nel testo del D.Lgs. n. 231/ 2007: ad esempio, la definizione di dati identificativi, contenutanellalett.n)dell’art.1,D.Lgs.n.231/2007 era imprecisa perché faceva riferimento, in via gene- rale, per l’identificazione dei soggetti (cliente, esecu- tore e titolare effettivo), al documento d’identificazione come elemento imprescindibile ai fini dell’identificazione; ciò non era corretto in quanto, come è noto, l’acquisizione degli estremi del documento d’identificazione non è necessaria- mente richiestointutti icasi:per l’identificazionedel cliente (o esecutore) non presente fisicamente il Legislatore prevede anche altri mezzi per acquisire i dati identificativi in alternativa al documento d’identificazione; per l’identificazione del titolare effettivoèpacificamenteritenutononindispensabile del documento d’identificazione, come espressa- mente chiarito nella regola tecnica n. 5 approvata dal Consiglio Nazionale del Notariato. Va ricordato che nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regola- mentari in materia di documentazione amministra- tiva) si intende per documento di riconoscimento “ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o infor- matico,daunapubblicaamministrazioneitalianaodi altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare” e per documento d’identità: “la carta d’identità ed ogni altro documento munito di foto- grafia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica ammini- strazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’iden- tità personale del suo titolare”. Nel D.Lgs. n. 231/ 2007 in materia antiriciclaggio si fa sempre riferi- mento al “documento di identificazione” che al suo interno ricomprende sia il documento di riconosci- mento che il documento d’identità, entrambi sono atti pubblici - della sottospecie delle certificazioni amministrative -, che fanno pubblica fede dei dati in essi contenuti. Il documento d’identificazione dovrà essere sempre conservato in copia in caso di identi- ficazione del cliente (o dell’esecutore) in presenza, mentre in caso di identificazione “a distanza” potrà essere utilizzato rientrando nell’ampia definizione di “atto pubblico” contenuta nell’art. 19, n. 1 ovvero sostituito dagli altri mezzi d’identificazione elencati nel medesimo art. 19. Da non trascurare anche l’aggiunta, imposta dal D.L. Semplificazioni, dell’avverbio “solo” all’interno del- l’art. 19 nella parte relativa alla fase della verifica dell’identità. Il nuovo testo prevede “che la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e del- l’esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze”. L’aggiunta dell’avverbio “solo”èunrafforzativochesottolineaunconcettogià (5) Cfr. sub art. 27 della Relazione illustrativa consultabile al seguente link: https://www.neopa.it/sites/default/files/allegati/ 2020/RELAZIONE%20ILLUSTRATIVA%20DL%20SEMPLIFI- CAZIONI.pdf, sito attivo alla data del 28 novembre 2020. Forum Nuove tecnologie 60 Notariato 1/2021
  • 7. presente nel precedente testo relativo alla fase della verifica dei dati identificativi: ai fini della normativa antiriciclaggiola verifica dei dati edelle informazioni relativi all’identità del cliente (o dell’esecutore e/o del titolare effettivo) è eventuale ed andrà eseguita nei soli casi in cui sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Per i notai, come è noto, la certezza dell’identità sarà definitivamente certificata allor- quando riceverà l’atto notarile con l’apposita men- zione prevista dall’art. 51, n. 4, l. not. (L. 16 febbraio 1939, n. 89). Lo sdoppiamento tra la prima fase, quella dell’acqui- sizione dei dati ed informazioni relativi all’identifi- cazione del cliente (o dell’esecutore) e la seconda fase, quella della verifica dei dati forniti, laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, sottoli- nea in un quadro generale di valutazione che consi- derianchelaratiodellemodificheapportateconilcit. D.L. semplificazione, che la prima fase, quella del- l’acquisizione dei dati ed informazioni è meno rigorosa, quanto meno rispetto agli strumenti che il destina- tario degli obblighi antiriciclaggio, sotto la sua responsabilità, potràutilizzare all’internodelle dispo- sizioni contenute nell’art. 19, calibrando la sua dili- genza e la sua responsabilità in ragione del rischio effettivo; la seconda fase, quella della verifica dei dati ed informazioni forniti, sarà più rigorosa e sarà effet- tuata laddove si presentino quelle carenze indicate dal Legislatore. Peraltro, non va dimenticato che come ulteriore modalità di esecuzione dell’adeguata verifica gli artt. 26 ss. regolano la possibilità per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sottola propria respon- sabilità, di ricorrere a “terzi” per l’assolvimento dei relativi obblighi; con la precisazione, contenuta nel cit.art.26,comma 2, che,perquantoriguardai notai, si considerano “terzi” i professionisti nei confronti di altri professionisti. Di conseguenza, non sarà possi- bile, ad esempio, per una banca o altro intermediario finanziario avvalersi dell’adeguata verifica eseguita da un professionista. Questa è una precisa scelta di politica legislativa che può essere condivisa o meno ma che è stata espressamente voluta dal Legislatore verosimilmente per la diversità di dati ed informa- zioni che sono acquisiti dagli uni e dagli altri desti- natari in ragione della diversità sostanziale delle operazioni svolte dagli intermediari finanziari rispetto alle prestazioni eseguite dai professionisti. Discutibile è se, invece, per il professionista può considerare “terzo”, ai medesimi fini, l’intermediario finanziario dando una lettura restrittiva e letterale al comma 2 dell’art. 26, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e, pertanto, se il professionista può avvalersi, ad esempio, dell’identificazione eseguita da una Banca o altro intermediario finanziario, sempre lad- dove la stessa fornisca i relativi dati identificativi. Aspetti operativi e conclusioni Questa la ricostruzione delle norme essenziali sul tema, che reggono il sistema. È necessario ora proce- dere ad esaminare sulla base di questi principi e di queste norme come operare in concreto nelle fatti- specie che si presentano nell’ordinaria operatività di uno studio professionale. È frequente, soprattutto in tempi di emergenza Covid-19, che i primi contatti con lo studio profes- sionale avvengano non con la presenza fisica del cliente nello studio, ma attraverso una e-mail prece- duta da una telefonata, ovvero con altri mezzi che mettano in relazione il cliente (o l’esecutore) ed il professionista. Il contatto può riguardare l’esame di documentazione in relazione ad un incarico solo eventuale per il quale il cliente è ancora indeciso, in attesa di una verifica da parte del professionista della documentazione messa a disposizione, ovvero può riguardare documentazione trasmessa dalla banca mutuantesu incaricodel cliente per sollecitare relazioni preliminari a pratiche di mutuo, ovvero può riguardare carteggi tra professionisti per istruire pra- tiche da stipulare relative ad operazioni societarie o immobiliari, ma può anche riguardare incarichi con- sulenziali ovvero rimesse di fondi da utilizzare per il perfezionamento di pratiche successive. Così come i contatti possono riguardare clientela consolidata e conosciuta ovvero clienti occasionali con i quali il notaio non ha mai avuto contatti e rispetto ai quali non ci sono interposizione di professionisti, di clienti o di persone già note al notaio. La diligenza del notaio, così come di qualunque altro professionista, dovrà essere calibrata in ragione del rischio, da valu- tare sia in rapporto alla fase della prestazione da eseguire, sia alla tipologia di prestazione da eseguire, sia alla natura giuridica del cliente (o esecutore) che ha richiesto la prestazione, all’eventuale conoscenza pregressa e ad ogni altra circostanza che accompagna l’invio della documentazione e/o il conferimento dell’incarico. Misure semplificate potranno essere adottate se si trattadiunesamepreliminaredelladocumentazione, prima del conferimento di un incarico, proveniente da clienti o da soggetti già noti al notaio o presentati da altri professionisti o intermediari già noti al pro- fessionista, misure più rigorose dovranno essere seguite nel caso in cui si è contattati da clienti Forum Nuove tecnologie Notariato 1/2021 61
  • 8. (o esecutori) occasionali per l’esecuzione di presta- zioni a maggior rischio, come ad esempio la rimessa di fondi da banche estere ovvero attività che non devono concludersi con atti notarli. In tutti casi in cui il rischio sia basso l’identificazione potrà avvenire, con tutti gli strumenti indicati nel- l’art. 19 per l’identificazione non in presenza, inclusa l’acquisizione di una fotocopia di un documento d’identificazione, che è il documento pubblico per eccellenza ai fini dell’identificazione dei soggetti, collegabile al cliente (all’esecutore) che ha conferito l’incarico o ha richiesto l’esame di documentazione preliminare; maggior rigore dovrà essere richiesto in tutti i casi in cui sia presente un maggior rischio effettivo utilizzando quegli strumenti digitali per l’acquisizione dei dati identificativi elencati nell’art. 19 ritenuti più adatti alla fattispecie concreta. Va sottolineato, come già ricordato, che la quasi totalità delle prestazioni notarili si concludono con l’attestazione del notaio di certezza dell’identità dei soggetti che intervengo nell’atto notarile, una cer- tezza coperta da pubblica fede alla pari dei documenti d’identificazione e, pertanto, per tutte le prestazioni destinate a perfezionarsi con la stipula di un atto notarile il rischio legato a frodi e furti d’identità nella fase iniziale di acquisizione dei relativi dati identificativi è estremamente mitigato dalla peculia- rità della prestazione notarile che si esaurirà necessa- riamente con l’acquisizione della certezza dell’identità dei clienti che interverranno all’atto e, quindi, con l’identificazione sulla base della legge notarile che, come si è visto, ha un grado di certezza e di rigore superiore all’identificazione richiesta dalla normativa antiriciclaggio. In tutti casi in cui dopo l’acquisizione dei dati identificativi sussistano dubbi, incertezze o incon- gruenze, e solo in queste ipotesi, il notaio, così come qualunque altro destinatario degli obblighi antirici- claggio, dovrà procedere alla verifica dei dati iden- tificativi del cliente, dell’esecutore e/o del titolare effettivo. Tra gli strumenti che il legislatore indica per eseguire la verifica è espressamente prevista la consultazione del sistema pubblico per la preven- zione del furto di identità di cui D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64. Tra questi mezzi va segnalato il sito del Ministero dell’Interno (https://www.crimnet.dcpc. interno.gov.it/crimnet/ricerca-documenti-rubati-smar- riti) dedicato alla ricerca di documenti rubati o smarriti ed il sito gestito dal Comune di Cesena ove sono reperibili i certificati anagrafici per tutti i Cittadini residenti in un Comune Italiano che è subentrato in ANPR (Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti) (https://servizi.comune.cesena. fc.it/applicazioniweb/certificati-anpr/?fbclid=IwAR0IO TWkxwVx4UkxDVrXuXsFqZu92tZKF8CuQ7l58tT3 VY3iobma7GwxPqg). Fermo restando che la verifica deidatiidentificatividelcliente,dell’esecutoreedel titolare effettivo, come indicato nell’art. 18, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ripetuto nel comma 1 della lett. b) dell’art. 19, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, potrà avvenire facendo ricorso a qualunque documento, dato o informazione ottenuti da una fonte affidabile o indipendente, con la precisazione che, allo stato, non esiste un dato normativo che definisca le fonti affidabili e indipendenti che sono, quindi, da individuare dal destinatario degli obbli- ghi antiriciclaggio sulla base di una sua ragionevole valutazione. Forum Nuove tecnologie 62 Notariato 1/2021