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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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PAPER
Maggio 20151
Linee Guida per la Valutazione Integrata di Impatto
Ambientale e Sanitario (Viias) nelle Procedure di
Autorizzazione Ambientale (VAS, VIA, AIA) - Aprile 2015 -
Sistema Nazionale delle Agenzie di Protezione Ambientale
– Ispra
SINTESI E COMMENTO a cura del Dott. Marco Grondacci
1
Aggiornato alla legge 28/12/2015 n. 221 articolo 9:
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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Sommario
1. TESTO LINEE GUIDA............................................................................................................3
2. DA DOVE NASCE LA ESIGENZA DELLE LINEE GUIDA................................................3
3. DEFINIZIONE DI VIS.............................................................................................................4
4. DEFINIZIONE DI VIIAS.........................................................................................................4
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELLE LINEE GUIDA.................................................4
5.1. La normativa UE e nazionale sulla VIA............................................................................4
5.2. La normativa UE e nazionale sulla VAS...........................................................................5
5.3. La normativa UE e nazionale sulla AIA...........................................................................5
5.4. La giurisprudenza nazionale in materia di rapporto tra AIA e tutela della salute .............6
5.5. La normativa tecnica attuativa della normativa europea e nazionale...............................8
6. ESPERIENZE IN CORSO DI VIIAS.......................................................................................9
7. LA VIIAS NELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)....................10
7.1. Fase di verifica o preliminare ..........................................................................................10
7.2. Fase di redazione del Rapporto Ambientale....................................................................10
7.3. Fase di Monitoraggio.......................................................................................................11
7.4. Conclusioni......................................................................................................................11
8. LA VIIAS NELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) ......................12
8.1. Fase di verifica di assoggettabilità a VIA........................................................................12
8.2. Fase di VIA ordinaria: il contenuto dello Studio di Impatto Ambientale........................12
9. LA VIIAS NELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)...................15
10. ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI VIA E VALUTAZIONE DI IMPATTO
SANITARIO..................................................................................................................................15
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1. TESTO LINEE GUIDA
http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=77bd266a-e369-4822-
bd91-6c9f7f35fb2f&groupId=13879
2. DA DOVE NASCE LA ESIGENZA DELLE LINEE GUIDA
Nell’esperienza ISPRA1 dell’analisi della componente “salute” di 109 VIA nazionali il
capitolo salute pubblica è risultato presente nel 69% dei SIA esaminati (62 su 90) e le
informazioni sono risultate spesso insufficienti sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
Di contro nel nostro Paese è in rapido aumento la sensibilità delle comunità locali rispetto
alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Strategico, in particolare sul tema
dei rischi per la salute umana, anche attraverso il formarsi di “comitati di cittadini” intorno
ad una specifica opera (v. ad es. TAV) o ad uno specifico insediamento industriale (v. ad es.
l’ILVA di Taranto) o ad un piano pubblico (v. ad es. i Piani regionali di smaltimento dei
rifiuti).
Tale sensibilità non sempre si accompagna ad una chiara comprensione del rischio per la
salute, né ad una strategia coerente con l’interesse collettivo.2
Nonostante questi limiti, è da tenere in debito conto l’esigenza che le comunità esprimono
sempre più di essere partecipi delle scelte relative al proprio territorio, con una chiara
richiesta che l’impatto sulla salute sia posto “al centro” delle scelte sull’ambiente.
Inoltre le presenti linee guida hanno lo scopo di promuovere un maggior coordinamento
operativo, pur nella distinzione dei ruoli e competenze professionali, tra i diversi soggetti
che nelle procedura di VAS, VIA, AIA si occupano di prevenzione della salute.
Infatti le fasi di identificazione del rischio e valutazione dell’esposizione sono oggi
tipicamente effettuate dagli operatori del Sistema delle Agenzie per l’Ambiente, laddove la
valutazione di tossicità e la caratterizzazione del rischio sono spesso competenze affidate
agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale in relazione alle funzioni proprie di tutela
della salute della popolazione. Si tratta, tuttavia, di un percorso collaborativo e, allorché
siano preliminarmente condivisi e concordati i criteri che devono informare le azioni
connesse con ciascuna singola fase, ogni Servizio potrà agire secondo percorsi sequenziali
omogenei e validati, esercitando le funzioni di propria competenza ed attivando via via le
specifiche competenze necessarie in ragione della crescente complessità del livello di
analisi e valutazione richiesto dalla situazione osservata.
2
La questione non è nuova infatti secondo la relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA
(anno 2003 punto 4.6.10 pag. 90) anche se la direttiva VIA non prevede esplicitamente che la salute umana venga
presa in esame nell'ambito del processo di valutazione, l'articolo 3 (vedi lettera c) articolo 5 del DLgs) in effetti
stabilisce che la valutazione dell'impatto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti
di un progetto su vari fattori, tra cui gli esseri umani. Varie risposte hanno messo in evidenza che, pur dovendo in
teoria essere presi in esame nella VIA nell'ambito della valutazione dell'impatto sugli esseri umani, in pratica gli effetti
sulla salute sono descritti con poca dovizia di particolari e spesso in maniera meno dettagliata rispetto agli impatti
biofisici.
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4
3. DEFINIZIONE DI VIS
“La Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e
strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una
popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all’interno
della popolazione”3.
Così intesa la VIS è una metodologia finalizzata a favorire nei processi di
valutazione/decisione le alternative a minor impatto sanitario.
4. DEFINIZIONE DI VIIAS
“Una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli
effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione
nell’ambito delle procedure correnti di valutazioni in campo ambientale.”
Una definizione quindi in analogia a quella di VIS riportata nel paragrafo precedente.
La differenza è che la VIS è stata applicata distintamente dalle procedure decisionali
mentre la VIIAS si integra nelle procedura di VAS e VIA in particolare.
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELLE LINEE GUIDA
5.1. La normativa UE e nazionale sulla VIA
La nuova Direttiva 2014/52/UE4 modificando l’articolo 3 della Direttiva 2011/92/UE ha
ridefinito i fattori che devono essere presi in considerazione per valutare gli effetti
ambientali del progetto oggetto della VIA. Vengono introdotti rispetto la testo precedente i
seguenti fattori:
1. Territorio
2. Popolazione e salute umana
3. Biodiversità
L’allegato III alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014 nei criteri per
verificare la assoggettabilità a VIA devono essere presi in considerazione i “rischi per la
salute umana” dovuti alle caratteristiche del progetto.
Quindi anche i potenziali rischi per la salute determinati dai caratteri del progetto, una
volta confermati, verranno in considerazione per verificare la significatività e quindi anche
la dimensione degli impatti del progetto in rapporto (vedi punto 3 dell’allegato III):
alla estensione ed intensità dell’impatto
alla probabilità dell’impatto
alla insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto
al cumulo tra l’impatto del progetto con altri progetti esistenti e approvati
alla possibilità di ridurre l’impatto
L’allegato IV alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014 prevede, al punto
4, che il Rapporto di Valutazione dell’Impatto Ambientale (il SIA nella precedente
versione precedente Direttiva) descriva lo stato della salute umana nel sito interessato dal
3
gruppo di esperti riuniti, nel 1999 a Gothenburg dal WHO European Centre for Health Policy (ECHP)
4
Per il testo coordinato tra le due Direttive vedi a questo LINK
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/direttiva-2011-92ue-testo-coordinato
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5
progetto in relazione (punto 5) ai potenziali rischi alla salute umana producibili dallo
stesso.
Il Dlgs 152/2006 non si è ancora adeguato al nuovo testo della Direttiva 2011/92 come
modificata da quella del 2014 ma la lettera b) comma 4 articolo 4 del DLgs 152/2006
prevede che: ”la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute
umana,…”.
Peraltro il Dpcm 27/12/1988 (mai abrogato ma solo modificato5) che definisce il contenuto
degli studi di impatto ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA ,
all’allegato 2 contiene una sezione Salute Pubblica6. Questo decreto è applicabile ai
progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma
anche, per quanto non disciplinato a livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di
competenza delle Regioni. Questo Dpcm tutt’ora costituisce attuazione con quanto
previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello studio di impatto
ambientale).
5.2. La normativa UE e nazionale sulla VAS
L’allegato II alla Direttiva 2001/42/CE afferma che ai fini della verifica della
assoggettabilità a VAS si dovrà tenere conto anche gli effetti del Piano/Programma sui
rischi per la salute umana.
L’allegato I alla Direttiva 2001/42/CE afferma che il Rapporto Ambientale che
accompagna il Piano/Programma ai fini della VAS deve contenere le informazioni circa gli
effetti significativi sulla salute umana.
L’allegato I alla parte II del DLgs 152/2006 (che ha recepito la Direttiva 201/42/CE)
prevede tra i criteri per verificare la assoggettabilità di Piani e Programmi alla VAS ci siano
anche i “rischi per la salute” (vedi punto 2) . La lettera f) dell’allegato VI alla parte II del
DLgs 152/2006 prevede che il Rapporto Ambientale, che deve accompagnare il
piano/programma ai fini della VAS, debba contenere anche i possibili impatti del
piano/programma sulla “salute umana”. In questo caso il quadro di riferimento degli
impatti sulla salute umana inciderà:
1. sulla valutazione delle alternative prese in considerazione nel Rapporto Ambientale
(lettera h allegato VI)
2. sul piano di monitoraggio per valutare ex post gli impatti (lettera i allegato VI)
5.3. La normativa UE e nazionale sulla AIA
Nella Direttiva 2010/75/UE al punto 2 articolo 3 la definizione di inquinamento ai fini del
rilascio dell’AIA riguarda anche la possibilità di “nuocere alla salute umana”. A conferma
che l’istruttoria che porta al rilascio dell’AIA riguarda la tutela della salute umana si veda:
1. il considerando 18 alla Direttiva prevede che tra gli obiettivi della stessa ci sia anche la
necessità di autorizzazione a tutte quelle modifiche delle installazioni esistenti che possano
avere significativi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente senza
un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva
5
“Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.” Ultima parte comma 1
articolo 34 del DLgs 152/2006
6
http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/d.p.c.m.27dicembre1988.pdf
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2. le ispezioni non sono limitate a verificare il rispetto delle prescrizioni della
autorizzazione ma devono anche monitorare l’impatto ambientale e quindi prevenire il
rischio ambientale delle installazione soggette ad AIA. Tutto ciò si traduce in Piano di
Ispezione e quindi di Monitoraggio che devono valutare i rischi ambientali distinguendo il
criterio di rispetto delle condizioni di AIA da quello degli impatti potenziali e reali delle
installazioni autorizzate sulla salute umana (paragrafo 4 articolo 23)
La normativa nazionale oltre a confermare i principi normativi sopra riportati dalla
Direttiva comunitaria introduce anche uno strumento amministrativo rilevante a tutela
preventiva della salute dei cittadini residenti nel sito interessato dalla installazione
soggetta ad AIA.
Il comma 6 dell’articolo 29quater del DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014
in attuazione della Direttiva 2010/75) conferma l’obbligo che, in sede di conferenza dei
servizi per il rilascio dell’AIA, sia rilasciato il parere del Sindaco ai sensi del T.U. leggi
sanitarie con le relative prescrizioni, acquisite nel verbale della Conferenza dei Servizi
stessa. Devono essere presentati anche le proposte dell’ISPRA, per l’AIA di competenza
statale, ed inoltre il parere delle Arpa competenti per l’AIA di competenza regionale.
La novità sta nelle eliminazione della parte del superato comma 7 che affermava: “In
presenza di sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica,
può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.” Viene però introdotto un nuovo
comma 7 che recita: “In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento,
corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di
modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.” Va in particolare rilevato come
a differenza della precedente versione l’intervento del sindaco assume esplicitamente
natura provvedimentale in coerenza con i poteri sindacali in qualità di massima autorità
sanitaria sul territorio ex articolo 217 del T. U. leggi sanitarie (RD 27 luglio 1934, n. 1265).
Esiste poi il Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 che disciplina la valutazione del
danno sanitario in relazione alle procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni
commissariate come nel caso dell’Ilva di Taranto7.
5.4. La giurisprudenza nazionale in materia di rapporto tra AIA e tutela
della salute
Il Consiglio di Stato con sentenza del 20/1/2015 n. 163 (vediQUI) conferma, a livello di
principi generali espressi e quindi a prescindere dal caso esaminato nel merito,
la necessità di svolgere una valutazione dell’impatto sanitario della installazione da
autorizzare prima del rilascio dell’AIA.
In particolare la sentenza afferma i seguenti principi generali:
1. La mancata valutazione di rischi sanitari per la popolazione, in atto e potenziali, deve
essere valutata prima del rilascio dell’AIA. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
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per un commento vedi a questo link
http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2015/03/laia-delleuropa-e-quella-del-governo.html
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“lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti
nell’area interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente
disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di
difetto di istruttoria e di motivazione.”
2. Nella valutazione dei rischi sanitari per la popolazione il Comune interessato non deve
considerare solo i limiti di legge ma anche studi scientifici di tipo generale. Afferma la
sentenza del Consiglio di Stato:
“relazione del Comune si afferma che - con riferimento al carico corporeo di PCB diossina
- il raffronto con quanto disponibile presso il Center for Disease Contro (CDC) di Atlanta,
ossia il laboratorio mondiale per l’analisi di sostanze dioxin like, consente di acclarare
che per i teq totali i valori della popolazione di Follonica e di Scarlino arrivano a oltre 45
ppt contro i 6,7 della popolazione femminile della popolazione degli Stati Uniti.
Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di
legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente
evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta dall’impianto
per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per sé, valutato e considerato
adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A.”
3. Nella valutazione dei rischi sanitari devono essere presi in considerazione gli inquinanti
presenti dalle diverse fonti sul territorio oltre che quelli dell’impianto da
autorizzare. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
“Inoltre, da elementi ben più recenti e parimenti acquisiti agli atti dei procedimenti di
primo grado (nota dell’Azienda U.S.L. n. 9 Prot. n. 33542 dd. 7 settembre 2012), consta
che “gli inquinanti che sono stati emessi in maniera significativa dalle industrie presenti
sul territorio risultano … idrocarburi, policiclici aromatici e diossine, la cui sorgente
emissiva industriale più importante è l’inceneritore di Scarlino Energia”.
4. Le affermazioni sui caratteri non impattanti sulla salute delle modifiche al ciclo
produttivo della installazione da autorizzare, se esistente, dovranno essere oggetto di
apposita istruttoria preliminare al rilascio dell’AIA. Afferma la sentenza del Consiglio di
Stato:
“l’affermazione di carattere generale del soggetto proponente l’iniziativa (secondo la
quale “nella sostanza non verranno apportate sostanziali modifiche ai processi degli
impianti come attualmente configurati”: cfr. Elaborato tecnico 1 – Relazione tecnica, pag.
1 e ss) doveva essere seguita da una specifica attività istruttoria, in ordine agli effettivi
agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta
riscontrare a seguito dello svolgimento dell’attività, oggetto delle istanze della società.”
5. Hanno rilevanza ai fini della istruttoria da svolgere per arrivare al rilascio dell’AIA le
carenze e la vetustà dei dati sanitari sulla popolazione interessata soprattutto se rapportati
a dati meramente statistici sull’aumento di malattie ambiente correlate. Afferma la
sentenza del Consiglio di Stato:
“ Va anche accolta la notazione delle appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale
studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i
dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono
raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in
essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente svolta al riguardo dalla
medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo 2000 – 2009: indagine che la
stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo
considerato sussisterebbe un incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la
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popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di
nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.”
6. Se dalla valutazione sanitaria emergono criticità è necessaria che l’indagine
epidemiologica sulla popolazione interessata sia svolta prima del rilascio dell’AIA. Afferma
la sentenza del Consiglio di Stato:
“ Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute a’
sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte
dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati
istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla
popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle
attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto
riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più
recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.”
5.5. La normativa tecnica attuativa della normativa europea e nazionale
Si tratta di affermazioni di principio che necessitano ovviamente per essere attuate di
procedure puntuali che permettano di introdurre all’interno delle procedure e quindi della
istruttorie di VIA – VAS – AIA la VIS o VIIAS.
Per ora l’unica normativa attuativa di quanto sopra è stata il Decreto Ministero Salute
24 aprile 2013 che disciplina gli strumenti tecnici adeguati e uniformi per poter
efficacemente indirizzare le azioni della Autorità Competente volte a mitigare, attraverso il
riesame delle AIA, il rischio sanitario ed ambientale nelle aree interessate dagli
stabilimenti di preminente interesse pubblico come definiti dalla sopra citata legge
231/2012 ma anche dalla legge 89/2013 (la c.d. AIA commissariale non applicabile quindi
a tutti gli impianti soggetti ad AIA)8.
Quindi le Linee guida che si vanno a descrivere colmano almeno sotto il profilo istruttorio
una lacuna della vigente normativa in quanto forniscono indicazioni alle autorità
competenti nell’inserire la metodologia della VIIAS nello svolgimento delle istruttorie di
VAS - VIA - AIA. Ovviamente le Linee guida sono prima di tutto indirizzate agli operatori
del Sistema delle Agenzie per l’Ambiente e del Servizio Sanitario Nazionale ma hanno
anche la finalità di coordinare e integrare i progetti in corso di applicazione della VIIAS.
8
Per una analisi dei limiti di questo decreto anche in riferimento alla normativa della Regione Puglia vedi QUI
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/la-disciplina-aia-nelle-installazione-strategiche-di-interesse-nazionale
da pagina 35. Per la normativa Lombarda vedi QUI
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/469/354/Linee%20Guida%20per%20la%20componente%20salu
te%20pubblica.pdf
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6. ESPERIENZE IN CORSO DI VIIAS
Progetto “Metodi per la Valutazione Integrata dell’Impatto Ambientale e
Sanitario dell’inquinamento atmosferico - (Progetto VIIAS9)” in Italia, finanziato
dal programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM)
del Ministero della Salute e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio
Sanitario del Lazio. Il progetto ha avuto l’obiettivo di porre le basi per uno sviluppo italiano
dell’Integrated Environmental and Health Impact Assessment attraverso l’utilizzo della
modellistica (su base nazionale o locale) per:
1. la stima delle concentrazioni al suolo degli inquinanti,
2. la definizione della popolazione esposta in combinazione con i risultati di studi
epidemiologici consolidati,
3. determinare gli impatti dell’inquinamento atmosferico (con particolare riferimento a
polveri fini, ozono e biossido di azoto) sulla mortalità e morbosità della popolazione
residente in Italia.
Progetto “Tools for HIA (t4HIA)” finanziato dal CCM e coordinato dalla Regione
Emilia-Romagna, ha come obiettivo generale la definizione di una proposta di Linee Guida
per la VIS, contenenti principi, metodologie e strumenti rivolti sia ai valutatori che ai
proponenti.
Il progetto rappresenta il completamento di un percorso iniziato nel 2007 con il progetto
“Monitoraggio degli inceneritori nel territorio dell’Emilia Romagna - Progetto
Moniter”10, poi proseguito con il progetto “Valutazione di Impatto sulla Salute per la
Pubblica Amministrazione - (Progetto VisPA)” nel 201011.
Un buon esempio di politica è “Saving lives: our healthier nation” elaborata
dall’Inghilterra nel 1999, ma concepita come un lavoro in costante evoluzione che negli
ultimi aggiornamenti suggerisce che i settori non sanitari hanno un elevato impatto sulla
salute e che devono essere maggiormente presi in considerazione.
Un esempio di regolamentazione a livello regionale è il “Public Health Service Act”
della regione del Nord Reno - Westphalia in Germania che provvede una base legale
per la VIS a partire dai servizi di salute pubblica che contribuiscono alla pianificazione di
tutto il processo.
I finanziamenti per sostenere le unità di supporto, i centri e gli istituti di ricerca sono scarsi
e fanno eccezione l’Inghilterra, l’Irlanda, l’Irlanda del Nord, il Galles e l’Olanda. In alcuni
casi, i finanziamenti sono inclusi in quelli generali nazionali, negli istituti regionali o in
quelli delle amministrazioni locali.
Il “capacity building” fornisce specifiche risorse per la VIS. Gli aspetti chiave sono la
formazione per gli operatori e l’istituzione di unità di supporto.
Un esempio può essere quello della Svezia in cui l’Istituto Nazionale di Salute
Pubblica ha sviluppato una metodologia per condurre una VIS a livello locale,
regionale e nazionale usando come modello il “Gothenburg consensus framework”ii. Il
progetto comprende il supporto delle organizzazioni governative nei vari settori
d’intervento, la VIS come metodologia per lo sviluppo sostenibile sociale a livello regionale,
lo sviluppo di metodologie di VIS per le municipalità, la conduzione di casi di studio, la
formazione generale tramite centri di studio universitari.
9
www.viias.it
10
http://www.arpa.emr.it/moniter/
11
http://www.ccmnetwork.it/pagina.jsp?id=node/1603
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10
7. LA VIIAS NELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS)
7.1. Fase di verifica o preliminare
Nella fase di verifica (di assoggettabilità a VAS) o preliminare12 (c.d. di scoping cioè di
individuazione delle informazioni da inserire nel Rapporto Preliminare) occorre intanto,
sotto il profilo della salute:
1. esaminare le aree critiche interessate dal piano programma: siti potenzialmente
contaminati; siti di interesse nazionale; aree ad elevato rischio di crisi ambientale; aree in
cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell’aria; aree a
pericolosità idraulica o geomorfologica perimetrate nei piani stralcio per l’assetto
idrogeologico;
2.esistenza di attività potenzialmente dannose per la salute nell’area interessata dal
piano/programma: impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale per la
prevenzione ed il controllo integrato dell’inquinamento; stabilimenti a rischio di incidente
rilevante; industrie insalubri di prima classe
Quindi in queste due fasi (Verifica e/o Preliminare) occorre coinvolgere tutte le autorità
competenti in materia di VIIAS al fine di individuare:
- obiettivi e target relativi alla salute in relazione agli obiettivi e target ambientali che il
P/P può contribuire a perseguire;
- gli aspetti rilevanti del contesto relativi allo stato di salute della popolazione (particolari
criticità, gruppi vulnerabili);
- indicazioni su dati e informazioni disponibili per la loro caratterizzazione (anche studi
particolari)
- un supporto per l’interpretazione dei dati e delle informazioni disponibili;
- la individuazione dei possibili effetti (sia positivi che negativi) del P/P sulla salute della
popolazione e sul benessere;
- indicazioni su azioni che possono essere intraprese nell’ambito del P/P per promuovere e
migliorare il benessere e minimizzare o evitare ogni effetto negativo sulla salute che può
derivare dal P/P.
7.2. Fase di redazione del Rapporto Ambientale
Sulla base del quadro sanitario individuato nelle fasi di verifica o preliminare, per ogni
scenario alternativo individuato nel Rapporto sulla base degli obiettivi del
Piano/Programma e dei contestuali obiettivi/target ambientali si tratterà di:
• considerare l’evoluzione degli aspetti rilevanti del contesto relativi allo stato di
salute della popolazione pertinenti al P/P;
• individuare possibili condizioni di criticità per la salute da considerare e
approfondire nelle valutazioni ambientali degli strumenti di attuazione dei piani
(VAS dei piani attuativi, VIA dei progetti);
12
“1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o
programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività
di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale,
al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.” Comma 1
articolo 13 DLgs 152/2006
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• assicurare la completezza ed esaustività dell’analisi dei potenziali effetti significativi
sulla salute che possono derivare dall’attuazione del P/P (effetti diretti - indiretti –
cumulativi – sinergici – positivi e negativi);
• considerare le azioni e misure di mitigazione che possono promuovere e migliorare
la salute e il benessere nelle ragionevoli alternative di P/P.
7.3. Fase di Monitoraggio
Va assicurata la raccolta dei dati e informazioni necessarie a monitorare gli effetti sulla
salute, contribuendo alla costruzione di una base di conoscenza comune disponibile per i
successivi atti (VAS dei piani attuativi, VIA dei progetti).
7.4. Conclusioni
In particolare per quanto riguarda la salute, sarebbe auspicabile che in ogni VAS fosse
esplicitato l’obiettivo di miglioramento che si persegue con la realizzazione del
piano/programma, nonché quali azioni del piano concorrono al raggiungimento di questo
obiettivo e, dualmente, quali azioni determinano invece effetti negativi.
La trattazione della “salute umana”, in ambito di VAS, consente di avere un valore aggiunto
rispetto alle valutazioni puntuali poiché consente di analizzare un contesto ampio,
nazionale, regionale o di area vasta, e quindi di avere una visione d’insieme delle situazioni
e problematiche e di considerare anche gli effetti cumulati dovuti alla realizzazione di più
interventi.
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
12
8. LA VIIAS NELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(VIA)
8.1. Fase di verifica di assoggettabilità a VIA
In questa fase è necessario individuare gli impatti potenzialmente significativi da
approfondire nello SIA nel caso la fase si concluda con un rinvio alla VIA ordinaria, oppure
nel caso si concluda senza rinvio ma con prescrizioni.
Per le valutazioni oggetto delle presenti Linee Guida, il processo di Verifica deve
generalmente essere rapido e sistematico e orientato a valutare:
• se l’opera abbia un impatto sulla salute della popolazione esposta;
• come l’opera possa influenzare la salute in sottogruppi di popolazione suscettibile,
per esempio per il livello socio-economico, bambini e anziani;
• se gli effetti siano di breve o lungo termine e se gli effetti siano diretti o indiretti;
• se vi sia la necessità di una valutazione più dettagliata.
8.2. Fase di VIA ordinaria: il contenuto dello Studio di Impatto
Ambientale
Sulla base dell’indice contenuto nella sezione Salute Pubblica dell’allegato II al Dpcm
27/12/1988, le presenti Linee Guida forniscono le seguenti indicazioni operative13:
Sezione relativa alla caratterizzazione ambientale
In questa sezione occorre in particolare descrivere:
1. le caratteristiche dell’impianto
2. il quadro ambientale di riferimento utilizzando database regionali e nazionali come
quelli presenti nel SINANet.14 Ovviamente i dati necessari dipendono dal contesto in cui il
progetto si colloca, per cui ad esempio se si tratta di terreno agricolo occorrerà sviluppare
uno studio sulle ricadute degli inquinanti sulle produzioni agricole o gli allevamenti
presenti nel raggio di ricaduta
3. la stima del grado di contaminazione eventualmente riscontrabile in uno scenario futuro
per le diverse matrici ambientali
4. le potenziali emissioni dell'impianto;
5. i risultati della modellistica diffusionale della dispersione degli inquinanti emessi
dall’impianto (concentrazioni al suolo).
Sezione relativa alla caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione
coinvolta
Si tratta di acquisire le evidenze epidemiologiche dell’area in esame in relazione alle
patologie potenzialmente associate agli agenti inquinanti individuati, in termini di
mortalità, ricoveri ospedalieri e incidenza tumorale15.
Se tali evidenze non sono disponibili, si può eseguire uno studio di impatto ambientale e
sanitario utilizzando flussi informativi sanitari correnti disponibili, quali:
1. registri di mortalità (ReNCaM) o schede di morte ISTAT;
2. sistemi informativi ospedalieri (SIO) per i ricoveri per causa e gli accessi al pronto
soccorso;
13
Si veda anche la check list da pagina 43 delle Linee Guida
14
http://www.sinanet.isprambiente.it/it
15
Vedi esperienza progetto Sentieri
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2147
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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13
3. dati del Registro Tumori.
Ai fini di un confronto tra la popolazione in studio ed una popolazione di riferimento
(provincia, regione), l’analisi descrittiva in genere si basa sui seguenti indicatori
epidemiologici:
1. tassi diretti di mortalità/morbosità/incidenza standardizzati per età;
2. rapporti standardizzati di mortalità/morbosità/incidenza (Standardized Mortality Ratio
– SMR, / Standardized Hospitalization Ratio - SHR, Standardized Incidence Ratio - SIR);
3. SMR/SHR/SIR standardizzati per indice di deprivazione socio-economica costruito
sulla base di diverse variabili di censimento.
Le analisi sono in genere condotte separatamente per maschi e femmine per tutte le cause
di interesse sanitario identificate sulla base della letteratura epidemiologica disponibile in
merito alla potenziale associazione con gli agenti chimici (tossici e cancerogeni).
Sezione sulla stima degli impatti sulla salute
Le informazioni necessarie alla stima degli impatti sono sostanzialmente di due tipi:
1. I recettori presenti nell’area interessata dalla realizzazione dell’opera, quindi abitazioni e
recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di riposo ecc.;
2. I possibili impatti identificati per le altre componenti analizzate nel Quadro di
Riferimento Ambientale16 (QRA), in particolare per le componenti maggiormente correlate
con la salute umana.
Per una stima puntuale di un possibile impatto sulla salute non è sufficiente verificare se i
limiti imposti dalla normativa vengano superati o meno, ma bisogna sapere ad esempio se
nell’area interessata è presente una situazione critica di qualsiasi tipo, che può essere
dovuta alla presenza di una fonte (o più fonti) concomitante (concomitanti) di
inquinamento, ad una comunità particolarmente a rischio per una patologia, a condizioni
meteorologiche od orografiche particolari che non favoriscono la dispersione degli
inquinanti.17
Reporting finale
La penultima fase della VIIAS è quella della scrittura del report o relazione conclusiva. Tale
report può essere così articolato
fase 1: documentazione circa l’evidenza degli impatti sanitari individuati;
fase 2: lista delle priorità degli impatti in base ai criteri adottati;
16
art. 5 DPCM 27/12/1988)
Va sviluppato secondo i compiuti criteri descrittivi analitici e previsionali indicati negli allegati I, II, III al DPCM
27/12/1988 riferiti ai diversi fattori e componenti ambientali interessati dall’impatto dell’opera o progetto: Atmosfera,
Ambiente Idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, Ecosistemi, Salute Pubblica, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni
ionizzanti, Paesaggio.
La Prima parte del Quadro Ambientale ha ad oggetto l’illustrazione del sistema ambientale interessato
(considerato per singoli fattori e globalmente). La seconda parte riguarda la rappresentazione dei prevedibili effetti
su di esso conseguenti alla realizzazione del progetto.
17
A titolo esemplificativo le Linee Guida riportano dei link presso cui è possibile scaricare o acquistare tali tipi di
software: http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/iss3c1h.html
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/risk_assessment_of_Biocides/euses/euses/?searchterm=Non
e http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/36414.aspx
http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models/ecofate/ http://www.epa.gov/athens/research/frames.html
http://www2.epa.gov/exposure-assessment-models http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/efast.htm
http://ofmpub.epa.gov/sor_internet/registry/systmreg/home/overview/home.do
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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14
fase 3: suddivisione delle raccomandazioni per la politica, programma o progetto
sottoposti a VIIAS basate sulle priorità dei determinanti.
Fase 4: indicatori e aspetti da monitorare con maggiore attenzione dopo l’avvio della
realizzazione e successiva gestione del progetto od opera
Ovviamente tale report verrà utilizzato nel giudizio di VIA che conclude il procedimento sia
nel caso di giudizio negativo che nel caso di giudizio positivo con prescrizioni.
A tal proposito si possono individuare tre punti chiave sui quali deve focalizzarsi la fase di
valutazione:
1. il processo adottato è stato tale da massimizzare le possibilità di prevedere gli impatti?
2. i decisori sono stati condizionati positivamente dalle risultanze della VIIAS?
3. i diversi portatori d’interesse sono stati effettivamente inclusi nell’intero processo di
VIIAS?
In particolare spetta al valutatore il compito di:
- valutare la congruità delle informazioni ambientali integrandole con i contributi dei
settori competenti ISPRA/ARPA/APPA in merito agli aspetti di competenza
- valutare le informazioni indispensabili mancanti;
- valutare la congruità delle stime di impatto elaborate, in considerazione delle VIIAS
- effettuare le considerazioni sull’accettabilità del rischio.
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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15
9. LA VIIAS NELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(AIA)
Nella VIIAS, la definizione del profilo di salute della popolazione residente nell’area
interessata dall’impianto potrà anche basarsi sulla valutazione dell’evidenza
epidemiologica disponibile relativamente ad esposizioni analoghe alle emissioni
dell’impianto. Per maggiori dettagli le Linee Guida rinviano a quanto descritto nel capitolo
sulla applicazione della VIIAS alla VIA.
10. ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI VIA E VALUTAZIONE DI
IMPATTO SANITARIO
L’articolo 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 introduce l’obbligo di svolgere prima
del provvedimento finale di VIA una Valutazione di Impatto Sanitario su iniziativa
del proponente il progetto da sottoporre a VIA.
Questo obbligo però si applica solo ad alcune categorie di progetti sottoposti a VIA secondo
la vigente normativa, in particolare:
1. Raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500
tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto (punto 1 allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006)
2. centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300
MW (punto 2) allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006).
Riguardo ai contenuti della Valutazione di Impatto Sanitario l’articolo 9 (introducendo il
comma 5-bis all’articolo 26 del DLgs 152/2006) rinvia alle linee guida predisposte
dall'Istituto superiore di sanità. Inoltre per le attività di controllo e di monitoraggio relative
alla valutazione di impatto sanitario l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore
di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La norma costituisce una integrazione a quanto previsto dal Decreto Ministero Salute
24 aprile 2013 (esaminato al paragrafo 5.3. del presente Paper) che prevedeva
l’introduzione della VIS nelle procedure di AIA ma solo per le installazioni definite
strategiche, quindi per ora applicabile solo al caso Ilva.
La norma ora introdotta positivamente estende l’obbligo della VIS a tutti gli impianti che
rientrano nelle due categorie sopra esaminate in caso di applicazione della VIA.
I limiti di questa norma sono i seguenti:
1. non si applica a tutte le altre categorie di progetti sottoponibili a VIA ex allegato II alla
Parte II del DLgs 152/2006. Progetti che possono avere impatti sanitari se non maggiori
quanto meno simili a raffinerie, gassificatori, rigassificatori e centrali termolettriche;
2. non si applica alle procedure di AIA almeno per le installazioni più impattanti,
considerato che non sempre AIA e VIA avvengano contemporaneamente sullo stesso
impianto e/o progetto;
18
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2
016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&elenco30giorni=false
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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16
3. per definire il contenuto della VIS si faccia rinvio a successive linee guida dell’Istituto
Superiore di Sanità e non si citino quelle già esistenti prodotte dal sistema delle Agenzie
Ambientali e dall’Ispra di cui ho trattato nei capitolo 7,8 e 9 del presente Paper
4. la previsione che le risorse da utilizzare per applicare la VIS non debbano comportare
nuovi oneri per la finanza pubblica, il che significa di fatto l’impossibilità per l’ISS di
svolgere i compiti che questa norma gli assegna. Non comprendendo che la VIS
prevenendo l’impatto sanitario ridurrà complessivamente i costi sanitari anche pubblici
per cifre per maggiori di quelle necessarie per il suo funzionamento e applicazione
concreta.
5. la mancata definizione dei passaggi formali che l’ISS dovrà svolgere per integrare la
attività del valutatore cioè l’Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA.
Questi 5 limiti, tutti insieme, potranno comportare una sostanziale non applicazione di
questo nuovo strumento di valutazione pur introdotto obbligatoriamente nel nostro
ordinamento dalla nuova legge sopra descritta.

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Viias e vas via-aia 2015

  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 PAPER Maggio 20151 Linee Guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (Viias) nelle Procedure di Autorizzazione Ambientale (VAS, VIA, AIA) - Aprile 2015 - Sistema Nazionale delle Agenzie di Protezione Ambientale – Ispra SINTESI E COMMENTO a cura del Dott. Marco Grondacci 1 Aggiornato alla legge 28/12/2015 n. 221 articolo 9:
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 2 Sommario 1. TESTO LINEE GUIDA............................................................................................................3 2. DA DOVE NASCE LA ESIGENZA DELLE LINEE GUIDA................................................3 3. DEFINIZIONE DI VIS.............................................................................................................4 4. DEFINIZIONE DI VIIAS.........................................................................................................4 5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELLE LINEE GUIDA.................................................4 5.1. La normativa UE e nazionale sulla VIA............................................................................4 5.2. La normativa UE e nazionale sulla VAS...........................................................................5 5.3. La normativa UE e nazionale sulla AIA...........................................................................5 5.4. La giurisprudenza nazionale in materia di rapporto tra AIA e tutela della salute .............6 5.5. La normativa tecnica attuativa della normativa europea e nazionale...............................8 6. ESPERIENZE IN CORSO DI VIIAS.......................................................................................9 7. LA VIIAS NELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)....................10 7.1. Fase di verifica o preliminare ..........................................................................................10 7.2. Fase di redazione del Rapporto Ambientale....................................................................10 7.3. Fase di Monitoraggio.......................................................................................................11 7.4. Conclusioni......................................................................................................................11 8. LA VIIAS NELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) ......................12 8.1. Fase di verifica di assoggettabilità a VIA........................................................................12 8.2. Fase di VIA ordinaria: il contenuto dello Studio di Impatto Ambientale........................12 9. LA VIIAS NELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)...................15 10. ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI VIA E VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO..................................................................................................................................15
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 3 1. TESTO LINEE GUIDA http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=77bd266a-e369-4822- bd91-6c9f7f35fb2f&groupId=13879 2. DA DOVE NASCE LA ESIGENZA DELLE LINEE GUIDA Nell’esperienza ISPRA1 dell’analisi della componente “salute” di 109 VIA nazionali il capitolo salute pubblica è risultato presente nel 69% dei SIA esaminati (62 su 90) e le informazioni sono risultate spesso insufficienti sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Di contro nel nostro Paese è in rapido aumento la sensibilità delle comunità locali rispetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Strategico, in particolare sul tema dei rischi per la salute umana, anche attraverso il formarsi di “comitati di cittadini” intorno ad una specifica opera (v. ad es. TAV) o ad uno specifico insediamento industriale (v. ad es. l’ILVA di Taranto) o ad un piano pubblico (v. ad es. i Piani regionali di smaltimento dei rifiuti). Tale sensibilità non sempre si accompagna ad una chiara comprensione del rischio per la salute, né ad una strategia coerente con l’interesse collettivo.2 Nonostante questi limiti, è da tenere in debito conto l’esigenza che le comunità esprimono sempre più di essere partecipi delle scelte relative al proprio territorio, con una chiara richiesta che l’impatto sulla salute sia posto “al centro” delle scelte sull’ambiente. Inoltre le presenti linee guida hanno lo scopo di promuovere un maggior coordinamento operativo, pur nella distinzione dei ruoli e competenze professionali, tra i diversi soggetti che nelle procedura di VAS, VIA, AIA si occupano di prevenzione della salute. Infatti le fasi di identificazione del rischio e valutazione dell’esposizione sono oggi tipicamente effettuate dagli operatori del Sistema delle Agenzie per l’Ambiente, laddove la valutazione di tossicità e la caratterizzazione del rischio sono spesso competenze affidate agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale in relazione alle funzioni proprie di tutela della salute della popolazione. Si tratta, tuttavia, di un percorso collaborativo e, allorché siano preliminarmente condivisi e concordati i criteri che devono informare le azioni connesse con ciascuna singola fase, ogni Servizio potrà agire secondo percorsi sequenziali omogenei e validati, esercitando le funzioni di propria competenza ed attivando via via le specifiche competenze necessarie in ragione della crescente complessità del livello di analisi e valutazione richiesto dalla situazione osservata. 2 La questione non è nuova infatti secondo la relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (anno 2003 punto 4.6.10 pag. 90) anche se la direttiva VIA non prevede esplicitamente che la salute umana venga presa in esame nell'ambito del processo di valutazione, l'articolo 3 (vedi lettera c) articolo 5 del DLgs) in effetti stabilisce che la valutazione dell'impatto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto su vari fattori, tra cui gli esseri umani. Varie risposte hanno messo in evidenza che, pur dovendo in teoria essere presi in esame nella VIA nell'ambito della valutazione dell'impatto sugli esseri umani, in pratica gli effetti sulla salute sono descritti con poca dovizia di particolari e spesso in maniera meno dettagliata rispetto agli impatti biofisici.
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 4 3. DEFINIZIONE DI VIS “La Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione”3. Così intesa la VIS è una metodologia finalizzata a favorire nei processi di valutazione/decisione le alternative a minor impatto sanitario. 4. DEFINIZIONE DI VIIAS “Una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione nell’ambito delle procedure correnti di valutazioni in campo ambientale.” Una definizione quindi in analogia a quella di VIS riportata nel paragrafo precedente. La differenza è che la VIS è stata applicata distintamente dalle procedure decisionali mentre la VIIAS si integra nelle procedura di VAS e VIA in particolare. 5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELLE LINEE GUIDA 5.1. La normativa UE e nazionale sulla VIA La nuova Direttiva 2014/52/UE4 modificando l’articolo 3 della Direttiva 2011/92/UE ha ridefinito i fattori che devono essere presi in considerazione per valutare gli effetti ambientali del progetto oggetto della VIA. Vengono introdotti rispetto la testo precedente i seguenti fattori: 1. Territorio 2. Popolazione e salute umana 3. Biodiversità L’allegato III alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014 nei criteri per verificare la assoggettabilità a VIA devono essere presi in considerazione i “rischi per la salute umana” dovuti alle caratteristiche del progetto. Quindi anche i potenziali rischi per la salute determinati dai caratteri del progetto, una volta confermati, verranno in considerazione per verificare la significatività e quindi anche la dimensione degli impatti del progetto in rapporto (vedi punto 3 dell’allegato III): alla estensione ed intensità dell’impatto alla probabilità dell’impatto alla insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto al cumulo tra l’impatto del progetto con altri progetti esistenti e approvati alla possibilità di ridurre l’impatto L’allegato IV alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014 prevede, al punto 4, che il Rapporto di Valutazione dell’Impatto Ambientale (il SIA nella precedente versione precedente Direttiva) descriva lo stato della salute umana nel sito interessato dal 3 gruppo di esperti riuniti, nel 1999 a Gothenburg dal WHO European Centre for Health Policy (ECHP) 4 Per il testo coordinato tra le due Direttive vedi a questo LINK http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/direttiva-2011-92ue-testo-coordinato
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 5 progetto in relazione (punto 5) ai potenziali rischi alla salute umana producibili dallo stesso. Il Dlgs 152/2006 non si è ancora adeguato al nuovo testo della Direttiva 2011/92 come modificata da quella del 2014 ma la lettera b) comma 4 articolo 4 del DLgs 152/2006 prevede che: ”la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana,…”. Peraltro il Dpcm 27/12/1988 (mai abrogato ma solo modificato5) che definisce il contenuto degli studi di impatto ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA , all’allegato 2 contiene una sezione Salute Pubblica6. Questo decreto è applicabile ai progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma anche, per quanto non disciplinato a livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle Regioni. Questo Dpcm tutt’ora costituisce attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello studio di impatto ambientale). 5.2. La normativa UE e nazionale sulla VAS L’allegato II alla Direttiva 2001/42/CE afferma che ai fini della verifica della assoggettabilità a VAS si dovrà tenere conto anche gli effetti del Piano/Programma sui rischi per la salute umana. L’allegato I alla Direttiva 2001/42/CE afferma che il Rapporto Ambientale che accompagna il Piano/Programma ai fini della VAS deve contenere le informazioni circa gli effetti significativi sulla salute umana. L’allegato I alla parte II del DLgs 152/2006 (che ha recepito la Direttiva 201/42/CE) prevede tra i criteri per verificare la assoggettabilità di Piani e Programmi alla VAS ci siano anche i “rischi per la salute” (vedi punto 2) . La lettera f) dell’allegato VI alla parte II del DLgs 152/2006 prevede che il Rapporto Ambientale, che deve accompagnare il piano/programma ai fini della VAS, debba contenere anche i possibili impatti del piano/programma sulla “salute umana”. In questo caso il quadro di riferimento degli impatti sulla salute umana inciderà: 1. sulla valutazione delle alternative prese in considerazione nel Rapporto Ambientale (lettera h allegato VI) 2. sul piano di monitoraggio per valutare ex post gli impatti (lettera i allegato VI) 5.3. La normativa UE e nazionale sulla AIA Nella Direttiva 2010/75/UE al punto 2 articolo 3 la definizione di inquinamento ai fini del rilascio dell’AIA riguarda anche la possibilità di “nuocere alla salute umana”. A conferma che l’istruttoria che porta al rilascio dell’AIA riguarda la tutela della salute umana si veda: 1. il considerando 18 alla Direttiva prevede che tra gli obiettivi della stessa ci sia anche la necessità di autorizzazione a tutte quelle modifiche delle installazioni esistenti che possano avere significativi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente senza un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva 5 “Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.” Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006 6 http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/d.p.c.m.27dicembre1988.pdf
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 6 2. le ispezioni non sono limitate a verificare il rispetto delle prescrizioni della autorizzazione ma devono anche monitorare l’impatto ambientale e quindi prevenire il rischio ambientale delle installazione soggette ad AIA. Tutto ciò si traduce in Piano di Ispezione e quindi di Monitoraggio che devono valutare i rischi ambientali distinguendo il criterio di rispetto delle condizioni di AIA da quello degli impatti potenziali e reali delle installazioni autorizzate sulla salute umana (paragrafo 4 articolo 23) La normativa nazionale oltre a confermare i principi normativi sopra riportati dalla Direttiva comunitaria introduce anche uno strumento amministrativo rilevante a tutela preventiva della salute dei cittadini residenti nel sito interessato dalla installazione soggetta ad AIA. Il comma 6 dell’articolo 29quater del DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014 in attuazione della Direttiva 2010/75) conferma l’obbligo che, in sede di conferenza dei servizi per il rilascio dell’AIA, sia rilasciato il parere del Sindaco ai sensi del T.U. leggi sanitarie con le relative prescrizioni, acquisite nel verbale della Conferenza dei Servizi stessa. Devono essere presentati anche le proposte dell’ISPRA, per l’AIA di competenza statale, ed inoltre il parere delle Arpa competenti per l’AIA di competenza regionale. La novità sta nelle eliminazione della parte del superato comma 7 che affermava: “In presenza di sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.” Viene però introdotto un nuovo comma 7 che recita: “In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.” Va in particolare rilevato come a differenza della precedente versione l’intervento del sindaco assume esplicitamente natura provvedimentale in coerenza con i poteri sindacali in qualità di massima autorità sanitaria sul territorio ex articolo 217 del T. U. leggi sanitarie (RD 27 luglio 1934, n. 1265). Esiste poi il Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 che disciplina la valutazione del danno sanitario in relazione alle procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni commissariate come nel caso dell’Ilva di Taranto7. 5.4. La giurisprudenza nazionale in materia di rapporto tra AIA e tutela della salute Il Consiglio di Stato con sentenza del 20/1/2015 n. 163 (vediQUI) conferma, a livello di principi generali espressi e quindi a prescindere dal caso esaminato nel merito, la necessità di svolgere una valutazione dell’impatto sanitario della installazione da autorizzare prima del rilascio dell’AIA. In particolare la sentenza afferma i seguenti principi generali: 1. La mancata valutazione di rischi sanitari per la popolazione, in atto e potenziali, deve essere valutata prima del rilascio dell’AIA. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato: 7 per un commento vedi a questo link http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2015/03/laia-delleuropa-e-quella-del-governo.html
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 7 “lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.” 2. Nella valutazione dei rischi sanitari per la popolazione il Comune interessato non deve considerare solo i limiti di legge ma anche studi scientifici di tipo generale. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato: “relazione del Comune si afferma che - con riferimento al carico corporeo di PCB diossina - il raffronto con quanto disponibile presso il Center for Disease Contro (CDC) di Atlanta, ossia il laboratorio mondiale per l’analisi di sostanze dioxin like, consente di acclarare che per i teq totali i valori della popolazione di Follonica e di Scarlino arrivano a oltre 45 ppt contro i 6,7 della popolazione femminile della popolazione degli Stati Uniti. Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A.” 3. Nella valutazione dei rischi sanitari devono essere presi in considerazione gli inquinanti presenti dalle diverse fonti sul territorio oltre che quelli dell’impianto da autorizzare. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato: “Inoltre, da elementi ben più recenti e parimenti acquisiti agli atti dei procedimenti di primo grado (nota dell’Azienda U.S.L. n. 9 Prot. n. 33542 dd. 7 settembre 2012), consta che “gli inquinanti che sono stati emessi in maniera significativa dalle industrie presenti sul territorio risultano … idrocarburi, policiclici aromatici e diossine, la cui sorgente emissiva industriale più importante è l’inceneritore di Scarlino Energia”. 4. Le affermazioni sui caratteri non impattanti sulla salute delle modifiche al ciclo produttivo della installazione da autorizzare, se esistente, dovranno essere oggetto di apposita istruttoria preliminare al rilascio dell’AIA. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato: “l’affermazione di carattere generale del soggetto proponente l’iniziativa (secondo la quale “nella sostanza non verranno apportate sostanziali modifiche ai processi degli impianti come attualmente configurati”: cfr. Elaborato tecnico 1 – Relazione tecnica, pag. 1 e ss) doveva essere seguita da una specifica attività istruttoria, in ordine agli effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta riscontrare a seguito dello svolgimento dell’attività, oggetto delle istanze della società.” 5. Hanno rilevanza ai fini della istruttoria da svolgere per arrivare al rilascio dell’AIA le carenze e la vetustà dei dati sanitari sulla popolazione interessata soprattutto se rapportati a dati meramente statistici sull’aumento di malattie ambiente correlate. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato: “ Va anche accolta la notazione delle appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo 2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 8 popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.” 6. Se dalla valutazione sanitaria emergono criticità è necessaria che l’indagine epidemiologica sulla popolazione interessata sia svolta prima del rilascio dell’AIA. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato: “ Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute a’ sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.” 5.5. La normativa tecnica attuativa della normativa europea e nazionale Si tratta di affermazioni di principio che necessitano ovviamente per essere attuate di procedure puntuali che permettano di introdurre all’interno delle procedure e quindi della istruttorie di VIA – VAS – AIA la VIS o VIIAS. Per ora l’unica normativa attuativa di quanto sopra è stata il Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 che disciplina gli strumenti tecnici adeguati e uniformi per poter efficacemente indirizzare le azioni della Autorità Competente volte a mitigare, attraverso il riesame delle AIA, il rischio sanitario ed ambientale nelle aree interessate dagli stabilimenti di preminente interesse pubblico come definiti dalla sopra citata legge 231/2012 ma anche dalla legge 89/2013 (la c.d. AIA commissariale non applicabile quindi a tutti gli impianti soggetti ad AIA)8. Quindi le Linee guida che si vanno a descrivere colmano almeno sotto il profilo istruttorio una lacuna della vigente normativa in quanto forniscono indicazioni alle autorità competenti nell’inserire la metodologia della VIIAS nello svolgimento delle istruttorie di VAS - VIA - AIA. Ovviamente le Linee guida sono prima di tutto indirizzate agli operatori del Sistema delle Agenzie per l’Ambiente e del Servizio Sanitario Nazionale ma hanno anche la finalità di coordinare e integrare i progetti in corso di applicazione della VIIAS. 8 Per una analisi dei limiti di questo decreto anche in riferimento alla normativa della Regione Puglia vedi QUI http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/la-disciplina-aia-nelle-installazione-strategiche-di-interesse-nazionale da pagina 35. Per la normativa Lombarda vedi QUI http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/469/354/Linee%20Guida%20per%20la%20componente%20salu te%20pubblica.pdf
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 9 6. ESPERIENZE IN CORSO DI VIIAS Progetto “Metodi per la Valutazione Integrata dell’Impatto Ambientale e Sanitario dell’inquinamento atmosferico - (Progetto VIIAS9)” in Italia, finanziato dal programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio. Il progetto ha avuto l’obiettivo di porre le basi per uno sviluppo italiano dell’Integrated Environmental and Health Impact Assessment attraverso l’utilizzo della modellistica (su base nazionale o locale) per: 1. la stima delle concentrazioni al suolo degli inquinanti, 2. la definizione della popolazione esposta in combinazione con i risultati di studi epidemiologici consolidati, 3. determinare gli impatti dell’inquinamento atmosferico (con particolare riferimento a polveri fini, ozono e biossido di azoto) sulla mortalità e morbosità della popolazione residente in Italia. Progetto “Tools for HIA (t4HIA)” finanziato dal CCM e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, ha come obiettivo generale la definizione di una proposta di Linee Guida per la VIS, contenenti principi, metodologie e strumenti rivolti sia ai valutatori che ai proponenti. Il progetto rappresenta il completamento di un percorso iniziato nel 2007 con il progetto “Monitoraggio degli inceneritori nel territorio dell’Emilia Romagna - Progetto Moniter”10, poi proseguito con il progetto “Valutazione di Impatto sulla Salute per la Pubblica Amministrazione - (Progetto VisPA)” nel 201011. Un buon esempio di politica è “Saving lives: our healthier nation” elaborata dall’Inghilterra nel 1999, ma concepita come un lavoro in costante evoluzione che negli ultimi aggiornamenti suggerisce che i settori non sanitari hanno un elevato impatto sulla salute e che devono essere maggiormente presi in considerazione. Un esempio di regolamentazione a livello regionale è il “Public Health Service Act” della regione del Nord Reno - Westphalia in Germania che provvede una base legale per la VIS a partire dai servizi di salute pubblica che contribuiscono alla pianificazione di tutto il processo. I finanziamenti per sostenere le unità di supporto, i centri e gli istituti di ricerca sono scarsi e fanno eccezione l’Inghilterra, l’Irlanda, l’Irlanda del Nord, il Galles e l’Olanda. In alcuni casi, i finanziamenti sono inclusi in quelli generali nazionali, negli istituti regionali o in quelli delle amministrazioni locali. Il “capacity building” fornisce specifiche risorse per la VIS. Gli aspetti chiave sono la formazione per gli operatori e l’istituzione di unità di supporto. Un esempio può essere quello della Svezia in cui l’Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha sviluppato una metodologia per condurre una VIS a livello locale, regionale e nazionale usando come modello il “Gothenburg consensus framework”ii. Il progetto comprende il supporto delle organizzazioni governative nei vari settori d’intervento, la VIS come metodologia per lo sviluppo sostenibile sociale a livello regionale, lo sviluppo di metodologie di VIS per le municipalità, la conduzione di casi di studio, la formazione generale tramite centri di studio universitari. 9 www.viias.it 10 http://www.arpa.emr.it/moniter/ 11 http://www.ccmnetwork.it/pagina.jsp?id=node/1603
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 10 7. LA VIIAS NELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 7.1. Fase di verifica o preliminare Nella fase di verifica (di assoggettabilità a VAS) o preliminare12 (c.d. di scoping cioè di individuazione delle informazioni da inserire nel Rapporto Preliminare) occorre intanto, sotto il profilo della salute: 1. esaminare le aree critiche interessate dal piano programma: siti potenzialmente contaminati; siti di interesse nazionale; aree ad elevato rischio di crisi ambientale; aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell’aria; aree a pericolosità idraulica o geomorfologica perimetrate nei piani stralcio per l’assetto idrogeologico; 2.esistenza di attività potenzialmente dannose per la salute nell’area interessata dal piano/programma: impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale per la prevenzione ed il controllo integrato dell’inquinamento; stabilimenti a rischio di incidente rilevante; industrie insalubri di prima classe Quindi in queste due fasi (Verifica e/o Preliminare) occorre coinvolgere tutte le autorità competenti in materia di VIIAS al fine di individuare: - obiettivi e target relativi alla salute in relazione agli obiettivi e target ambientali che il P/P può contribuire a perseguire; - gli aspetti rilevanti del contesto relativi allo stato di salute della popolazione (particolari criticità, gruppi vulnerabili); - indicazioni su dati e informazioni disponibili per la loro caratterizzazione (anche studi particolari) - un supporto per l’interpretazione dei dati e delle informazioni disponibili; - la individuazione dei possibili effetti (sia positivi che negativi) del P/P sulla salute della popolazione e sul benessere; - indicazioni su azioni che possono essere intraprese nell’ambito del P/P per promuovere e migliorare il benessere e minimizzare o evitare ogni effetto negativo sulla salute che può derivare dal P/P. 7.2. Fase di redazione del Rapporto Ambientale Sulla base del quadro sanitario individuato nelle fasi di verifica o preliminare, per ogni scenario alternativo individuato nel Rapporto sulla base degli obiettivi del Piano/Programma e dei contestuali obiettivi/target ambientali si tratterà di: • considerare l’evoluzione degli aspetti rilevanti del contesto relativi allo stato di salute della popolazione pertinenti al P/P; • individuare possibili condizioni di criticità per la salute da considerare e approfondire nelle valutazioni ambientali degli strumenti di attuazione dei piani (VAS dei piani attuativi, VIA dei progetti); 12 “1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.” Comma 1 articolo 13 DLgs 152/2006
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 11 • assicurare la completezza ed esaustività dell’analisi dei potenziali effetti significativi sulla salute che possono derivare dall’attuazione del P/P (effetti diretti - indiretti – cumulativi – sinergici – positivi e negativi); • considerare le azioni e misure di mitigazione che possono promuovere e migliorare la salute e il benessere nelle ragionevoli alternative di P/P. 7.3. Fase di Monitoraggio Va assicurata la raccolta dei dati e informazioni necessarie a monitorare gli effetti sulla salute, contribuendo alla costruzione di una base di conoscenza comune disponibile per i successivi atti (VAS dei piani attuativi, VIA dei progetti). 7.4. Conclusioni In particolare per quanto riguarda la salute, sarebbe auspicabile che in ogni VAS fosse esplicitato l’obiettivo di miglioramento che si persegue con la realizzazione del piano/programma, nonché quali azioni del piano concorrono al raggiungimento di questo obiettivo e, dualmente, quali azioni determinano invece effetti negativi. La trattazione della “salute umana”, in ambito di VAS, consente di avere un valore aggiunto rispetto alle valutazioni puntuali poiché consente di analizzare un contesto ampio, nazionale, regionale o di area vasta, e quindi di avere una visione d’insieme delle situazioni e problematiche e di considerare anche gli effetti cumulati dovuti alla realizzazione di più interventi.
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 12 8. LA VIIAS NELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) 8.1. Fase di verifica di assoggettabilità a VIA In questa fase è necessario individuare gli impatti potenzialmente significativi da approfondire nello SIA nel caso la fase si concluda con un rinvio alla VIA ordinaria, oppure nel caso si concluda senza rinvio ma con prescrizioni. Per le valutazioni oggetto delle presenti Linee Guida, il processo di Verifica deve generalmente essere rapido e sistematico e orientato a valutare: • se l’opera abbia un impatto sulla salute della popolazione esposta; • come l’opera possa influenzare la salute in sottogruppi di popolazione suscettibile, per esempio per il livello socio-economico, bambini e anziani; • se gli effetti siano di breve o lungo termine e se gli effetti siano diretti o indiretti; • se vi sia la necessità di una valutazione più dettagliata. 8.2. Fase di VIA ordinaria: il contenuto dello Studio di Impatto Ambientale Sulla base dell’indice contenuto nella sezione Salute Pubblica dell’allegato II al Dpcm 27/12/1988, le presenti Linee Guida forniscono le seguenti indicazioni operative13: Sezione relativa alla caratterizzazione ambientale In questa sezione occorre in particolare descrivere: 1. le caratteristiche dell’impianto 2. il quadro ambientale di riferimento utilizzando database regionali e nazionali come quelli presenti nel SINANet.14 Ovviamente i dati necessari dipendono dal contesto in cui il progetto si colloca, per cui ad esempio se si tratta di terreno agricolo occorrerà sviluppare uno studio sulle ricadute degli inquinanti sulle produzioni agricole o gli allevamenti presenti nel raggio di ricaduta 3. la stima del grado di contaminazione eventualmente riscontrabile in uno scenario futuro per le diverse matrici ambientali 4. le potenziali emissioni dell'impianto; 5. i risultati della modellistica diffusionale della dispersione degli inquinanti emessi dall’impianto (concentrazioni al suolo). Sezione relativa alla caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione coinvolta Si tratta di acquisire le evidenze epidemiologiche dell’area in esame in relazione alle patologie potenzialmente associate agli agenti inquinanti individuati, in termini di mortalità, ricoveri ospedalieri e incidenza tumorale15. Se tali evidenze non sono disponibili, si può eseguire uno studio di impatto ambientale e sanitario utilizzando flussi informativi sanitari correnti disponibili, quali: 1. registri di mortalità (ReNCaM) o schede di morte ISTAT; 2. sistemi informativi ospedalieri (SIO) per i ricoveri per causa e gli accessi al pronto soccorso; 13 Si veda anche la check list da pagina 43 delle Linee Guida 14 http://www.sinanet.isprambiente.it/it 15 Vedi esperienza progetto Sentieri http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2147
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 13 3. dati del Registro Tumori. Ai fini di un confronto tra la popolazione in studio ed una popolazione di riferimento (provincia, regione), l’analisi descrittiva in genere si basa sui seguenti indicatori epidemiologici: 1. tassi diretti di mortalità/morbosità/incidenza standardizzati per età; 2. rapporti standardizzati di mortalità/morbosità/incidenza (Standardized Mortality Ratio – SMR, / Standardized Hospitalization Ratio - SHR, Standardized Incidence Ratio - SIR); 3. SMR/SHR/SIR standardizzati per indice di deprivazione socio-economica costruito sulla base di diverse variabili di censimento. Le analisi sono in genere condotte separatamente per maschi e femmine per tutte le cause di interesse sanitario identificate sulla base della letteratura epidemiologica disponibile in merito alla potenziale associazione con gli agenti chimici (tossici e cancerogeni). Sezione sulla stima degli impatti sulla salute Le informazioni necessarie alla stima degli impatti sono sostanzialmente di due tipi: 1. I recettori presenti nell’area interessata dalla realizzazione dell’opera, quindi abitazioni e recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di riposo ecc.; 2. I possibili impatti identificati per le altre componenti analizzate nel Quadro di Riferimento Ambientale16 (QRA), in particolare per le componenti maggiormente correlate con la salute umana. Per una stima puntuale di un possibile impatto sulla salute non è sufficiente verificare se i limiti imposti dalla normativa vengano superati o meno, ma bisogna sapere ad esempio se nell’area interessata è presente una situazione critica di qualsiasi tipo, che può essere dovuta alla presenza di una fonte (o più fonti) concomitante (concomitanti) di inquinamento, ad una comunità particolarmente a rischio per una patologia, a condizioni meteorologiche od orografiche particolari che non favoriscono la dispersione degli inquinanti.17 Reporting finale La penultima fase della VIIAS è quella della scrittura del report o relazione conclusiva. Tale report può essere così articolato fase 1: documentazione circa l’evidenza degli impatti sanitari individuati; fase 2: lista delle priorità degli impatti in base ai criteri adottati; 16 art. 5 DPCM 27/12/1988) Va sviluppato secondo i compiuti criteri descrittivi analitici e previsionali indicati negli allegati I, II, III al DPCM 27/12/1988 riferiti ai diversi fattori e componenti ambientali interessati dall’impatto dell’opera o progetto: Atmosfera, Ambiente Idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, Ecosistemi, Salute Pubblica, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti, Paesaggio. La Prima parte del Quadro Ambientale ha ad oggetto l’illustrazione del sistema ambientale interessato (considerato per singoli fattori e globalmente). La seconda parte riguarda la rappresentazione dei prevedibili effetti su di esso conseguenti alla realizzazione del progetto. 17 A titolo esemplificativo le Linee Guida riportano dei link presso cui è possibile scaricare o acquistare tali tipi di software: http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/iss3c1h.html http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/risk_assessment_of_Biocides/euses/euses/?searchterm=Non e http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/36414.aspx http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models/ecofate/ http://www.epa.gov/athens/research/frames.html http://www2.epa.gov/exposure-assessment-models http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/efast.htm http://ofmpub.epa.gov/sor_internet/registry/systmreg/home/overview/home.do
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 14 fase 3: suddivisione delle raccomandazioni per la politica, programma o progetto sottoposti a VIIAS basate sulle priorità dei determinanti. Fase 4: indicatori e aspetti da monitorare con maggiore attenzione dopo l’avvio della realizzazione e successiva gestione del progetto od opera Ovviamente tale report verrà utilizzato nel giudizio di VIA che conclude il procedimento sia nel caso di giudizio negativo che nel caso di giudizio positivo con prescrizioni. A tal proposito si possono individuare tre punti chiave sui quali deve focalizzarsi la fase di valutazione: 1. il processo adottato è stato tale da massimizzare le possibilità di prevedere gli impatti? 2. i decisori sono stati condizionati positivamente dalle risultanze della VIIAS? 3. i diversi portatori d’interesse sono stati effettivamente inclusi nell’intero processo di VIIAS? In particolare spetta al valutatore il compito di: - valutare la congruità delle informazioni ambientali integrandole con i contributi dei settori competenti ISPRA/ARPA/APPA in merito agli aspetti di competenza - valutare le informazioni indispensabili mancanti; - valutare la congruità delle stime di impatto elaborate, in considerazione delle VIIAS - effettuare le considerazioni sull’accettabilità del rischio.
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 15 9. LA VIIAS NELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) Nella VIIAS, la definizione del profilo di salute della popolazione residente nell’area interessata dall’impianto potrà anche basarsi sulla valutazione dell’evidenza epidemiologica disponibile relativamente ad esposizioni analoghe alle emissioni dell’impianto. Per maggiori dettagli le Linee Guida rinviano a quanto descritto nel capitolo sulla applicazione della VIIAS alla VIA. 10. ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI VIA E VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO L’articolo 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 introduce l’obbligo di svolgere prima del provvedimento finale di VIA una Valutazione di Impatto Sanitario su iniziativa del proponente il progetto da sottoporre a VIA. Questo obbligo però si applica solo ad alcune categorie di progetti sottoposti a VIA secondo la vigente normativa, in particolare: 1. Raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (punto 1 allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) 2. centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (punto 2) allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006). Riguardo ai contenuti della Valutazione di Impatto Sanitario l’articolo 9 (introducendo il comma 5-bis all’articolo 26 del DLgs 152/2006) rinvia alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità. Inoltre per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di impatto sanitario l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma costituisce una integrazione a quanto previsto dal Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 (esaminato al paragrafo 5.3. del presente Paper) che prevedeva l’introduzione della VIS nelle procedure di AIA ma solo per le installazioni definite strategiche, quindi per ora applicabile solo al caso Ilva. La norma ora introdotta positivamente estende l’obbligo della VIS a tutti gli impianti che rientrano nelle due categorie sopra esaminate in caso di applicazione della VIA. I limiti di questa norma sono i seguenti: 1. non si applica a tutte le altre categorie di progetti sottoponibili a VIA ex allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006. Progetti che possono avere impatti sanitari se non maggiori quanto meno simili a raffinerie, gassificatori, rigassificatori e centrali termolettriche; 2. non si applica alle procedure di AIA almeno per le installazioni più impattanti, considerato che non sempre AIA e VIA avvengano contemporaneamente sullo stesso impianto e/o progetto; 18 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2 016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&elenco30giorni=false
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 16 3. per definire il contenuto della VIS si faccia rinvio a successive linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e non si citino quelle già esistenti prodotte dal sistema delle Agenzie Ambientali e dall’Ispra di cui ho trattato nei capitolo 7,8 e 9 del presente Paper 4. la previsione che le risorse da utilizzare per applicare la VIS non debbano comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, il che significa di fatto l’impossibilità per l’ISS di svolgere i compiti che questa norma gli assegna. Non comprendendo che la VIS prevenendo l’impatto sanitario ridurrà complessivamente i costi sanitari anche pubblici per cifre per maggiori di quelle necessarie per il suo funzionamento e applicazione concreta. 5. la mancata definizione dei passaggi formali che l’ISS dovrà svolgere per integrare la attività del valutatore cioè l’Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA. Questi 5 limiti, tutti insieme, potranno comportare una sostanziale non applicazione di questo nuovo strumento di valutazione pur introdotto obbligatoriamente nel nostro ordinamento dalla nuova legge sopra descritta.