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Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica
Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi
notificati e sistemi di accreditamento
Ministero dello
Sviluppo Economico
MARCATURA CE
ORGANISMI NOTIFICATI
MARCATURA CE
Con l’introduzione della marcatura CE nella legislazione comunitaria, l’UE ha sviluppato uno strumento
innovativo per la rimozione delle barriere che ostacolano la circolazione delle merci e per la tutela
dell’interesse pubblico.
La marcatura CE, che esiste nella sua forma attuale dal 1993, indica la conformità di un prodotto alla
legislazione ad esso applicabile e ne consente la libera circolazione all’interno del mercato
comunitario. Apponendo su un prodotto la marcatura CE, un fabbricante dichiara, sotto la propria
responsabilità, che il prodotto è conforme a tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie
applicabili e che ha seguito le procedure di valutazione di conformità previste dalle stesse.
La marcatura CE rappresenta quindi la sintesi di un intero processo, più o meno articolato a seconda del
tipo di prodotto, che deve essere espletato affinché un prodotto possa essere commercializzato
legalmente in tutto lo Spazio economico europeo (SEE – che include i 27 Stati Membri dell’UE e i
paesi dell’EFTA, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che sono parti contraenti dell’Accordo sul SEE,
più la Turchia).
La marcatura CE non indica che un prodotto è stato realizzato nel SEE, ma implica che esso è stato
sottoposto a valutazione prima di essere immesso sul mercato e che quindi il prodotto risponde ai
requisiti essenziali di sicurezza indicati nella direttiva o nelle direttive applicabili (come i requisiti
relativi alla sicurezza, alla salute e alla protezione dell’ambiente).
Tuttavia, non tutti i prodotti devono recare la marcatura CE. La marcatura CE va apposta solo sulle
categorie di prodotti per cui esiste una specifica disciplina comunitaria che ne prevede
l’apposizione.
I prodotti con marcatura CE sono acquistati non solo dagli operatori professionali (p.es. dispositivi
medici, ascensori, macchinari e strumenti di misurazione) ma anche dai consumatori finali (p. es.
giocattoli, computer, telefoni cellulari e lampadine).
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sul prodotto o sulla sua etichetta.
Gli Organismi Notificati
Un modo affidabile per
garantire la conformità dei
prodotti CE
Per alcune tipologie di prodotti di particolare interesse per il consumatore, come alcuni macchinari potenzialmente pericolosi, è necessario
coinvolgere un «Organismo di Valutazione Notificato», che intraprenderà una serie di controlli sul prodotto e ne valuterà la conformità
rispetto ai requisiti essenziali ad esso applicabili, Le direttive UE indicano chiaramente per quali tipologie di prodotti è necessario
coinvolgere un Organismo di Valutazione Notificato nel processo di valutazione della conformità.
Se un Organismo Notificato è stato coinvolto nel controllo della fase produttiva, è necessario indicare anche il suo numero identificativo.
Ogni paese ha la responsabilità di designare gli Organismi di Valutazione della Conformità incaricati dei processi di valutazione per
ciascuna direttiva all’interno di aree territoriali specifiche e di notificarli alla Commissione Europea a mezzo del sistema elettronico
all’uopo predisposto, gestito dalla Commissione, il cc.dd. “NANDO information system” (New Approach Notified and Designated
Organisations). Tutti gli Organismo riconosciuti dagli SS.MM. sono pubblicati all’interno di questa banca dati presente al seguente link:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm
Gli Organismi «Notificati» devono rispondere a requisiti precisi di competenza tecnica, indipendenza, imparzialità e riservatezza. I processi
di valutazione condotti dagli Organismi Notificati possono includere l’esame del prodotto, dei suoi aspetti progettuali e produttivi.
Quando l’Organismo Notificato ha effettuato gli accertamenti della conformità di un prodotto, che gli sono stati richiesti, rilascia al
fabbricante una certificazione di conformità CE del tipo ovvero una certificazione relativa alla fase della procedura di verifica di conformità
del prodotto che ha svolto, e il fabbricante sotto la propria responsabilità, redige la Dichiarazione di Conformità CE e appone la marcatura
CE sul prodotto oggetto di verifica.
Le autorità nazionali sono responsabili non solo della designazione e della notifica degli Organismi, ma vigilano affinché gli stessi
assolvano correttamente i loro compiti e se del caso hanno il potere di effettuare dei controlli presso le loro strutture, di sospendergli o
revocargli l’autorizzazione in qualsiasi momento.
La Divisione XIV è l’Autorità nazionale di notifica per l’Italia, nonché il Punto di Contatto NANDO, e vigila sulla corretta attività degli
Organismi.
Per la designazione e la successiva notifica degli Organismi alla Commissione europea, l’Italia, dal 1 gennaio 2010 (in adempimento al
Regolamento Europeo e del Consiglio n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, il quale ha
previsto che ogni Stato europeo designi un unico ente di accreditamento) ha nominato ACCREDIA, come unico Organismo nazionale di
accreditamento autorizzato a svolgere attività di accreditamento.
L’accreditamento degli Organismi, da parte dell’Ente unico nazionale è prerequisito indispensabile per la successiva designazione degli
stessi alla Commissione europea e agli altri SS.MM.
«Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica
che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri
stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito
supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attività di valutazione della conformità»
REG (CE) N. 765/2008
Accreditamento
1
• Domanda di rilascio del certificato di
accreditamento da parte di ACCREDIA
2
• A seguito del rilascio del certificato di
accreditamento – presentazione istanza di
autorizzazione da parte dell’Autorità italiana
competente per materia/direttiva
3
• Rilascio di decreto di autorizzazione e successiva
notifica a mezzo del sistema NANDO alla
Commissione Europea e agli altri SS.MM.
PROCESSO DI ACCREDITAMENTO - AUTORIZZAZIONE – NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
FINE PRESENTAZIONE
Per ogni altra informazione potete scrivere al seguente indirizzo mail
francesco.pompili@mise.gov.it

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Nando information system italiano

  • 1. Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento Ministero dello Sviluppo Economico
  • 3. MARCATURA CE Con l’introduzione della marcatura CE nella legislazione comunitaria, l’UE ha sviluppato uno strumento innovativo per la rimozione delle barriere che ostacolano la circolazione delle merci e per la tutela dell’interesse pubblico. La marcatura CE, che esiste nella sua forma attuale dal 1993, indica la conformità di un prodotto alla legislazione ad esso applicabile e ne consente la libera circolazione all’interno del mercato comunitario. Apponendo su un prodotto la marcatura CE, un fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto è conforme a tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie applicabili e che ha seguito le procedure di valutazione di conformità previste dalle stesse. La marcatura CE rappresenta quindi la sintesi di un intero processo, più o meno articolato a seconda del tipo di prodotto, che deve essere espletato affinché un prodotto possa essere commercializzato legalmente in tutto lo Spazio economico europeo (SEE – che include i 27 Stati Membri dell’UE e i paesi dell’EFTA, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che sono parti contraenti dell’Accordo sul SEE, più la Turchia). La marcatura CE non indica che un prodotto è stato realizzato nel SEE, ma implica che esso è stato sottoposto a valutazione prima di essere immesso sul mercato e che quindi il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nella direttiva o nelle direttive applicabili (come i requisiti relativi alla sicurezza, alla salute e alla protezione dell’ambiente). Tuttavia, non tutti i prodotti devono recare la marcatura CE. La marcatura CE va apposta solo sulle categorie di prodotti per cui esiste una specifica disciplina comunitaria che ne prevede l’apposizione. I prodotti con marcatura CE sono acquistati non solo dagli operatori professionali (p.es. dispositivi medici, ascensori, macchinari e strumenti di misurazione) ma anche dai consumatori finali (p. es. giocattoli, computer, telefoni cellulari e lampadine). La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sul prodotto o sulla sua etichetta.
  • 4. Gli Organismi Notificati Un modo affidabile per garantire la conformità dei prodotti CE
  • 5. Per alcune tipologie di prodotti di particolare interesse per il consumatore, come alcuni macchinari potenzialmente pericolosi, è necessario coinvolgere un «Organismo di Valutazione Notificato», che intraprenderà una serie di controlli sul prodotto e ne valuterà la conformità rispetto ai requisiti essenziali ad esso applicabili, Le direttive UE indicano chiaramente per quali tipologie di prodotti è necessario coinvolgere un Organismo di Valutazione Notificato nel processo di valutazione della conformità. Se un Organismo Notificato è stato coinvolto nel controllo della fase produttiva, è necessario indicare anche il suo numero identificativo. Ogni paese ha la responsabilità di designare gli Organismi di Valutazione della Conformità incaricati dei processi di valutazione per ciascuna direttiva all’interno di aree territoriali specifiche e di notificarli alla Commissione Europea a mezzo del sistema elettronico all’uopo predisposto, gestito dalla Commissione, il cc.dd. “NANDO information system” (New Approach Notified and Designated Organisations). Tutti gli Organismo riconosciuti dagli SS.MM. sono pubblicati all’interno di questa banca dati presente al seguente link: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm Gli Organismi «Notificati» devono rispondere a requisiti precisi di competenza tecnica, indipendenza, imparzialità e riservatezza. I processi di valutazione condotti dagli Organismi Notificati possono includere l’esame del prodotto, dei suoi aspetti progettuali e produttivi. Quando l’Organismo Notificato ha effettuato gli accertamenti della conformità di un prodotto, che gli sono stati richiesti, rilascia al fabbricante una certificazione di conformità CE del tipo ovvero una certificazione relativa alla fase della procedura di verifica di conformità del prodotto che ha svolto, e il fabbricante sotto la propria responsabilità, redige la Dichiarazione di Conformità CE e appone la marcatura CE sul prodotto oggetto di verifica. Le autorità nazionali sono responsabili non solo della designazione e della notifica degli Organismi, ma vigilano affinché gli stessi assolvano correttamente i loro compiti e se del caso hanno il potere di effettuare dei controlli presso le loro strutture, di sospendergli o revocargli l’autorizzazione in qualsiasi momento. La Divisione XIV è l’Autorità nazionale di notifica per l’Italia, nonché il Punto di Contatto NANDO, e vigila sulla corretta attività degli Organismi. Per la designazione e la successiva notifica degli Organismi alla Commissione europea, l’Italia, dal 1 gennaio 2010 (in adempimento al Regolamento Europeo e del Consiglio n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, il quale ha previsto che ogni Stato europeo designi un unico ente di accreditamento) ha nominato ACCREDIA, come unico Organismo nazionale di accreditamento autorizzato a svolgere attività di accreditamento. L’accreditamento degli Organismi, da parte dell’Ente unico nazionale è prerequisito indispensabile per la successiva designazione degli stessi alla Commissione europea e agli altri SS.MM.
  • 6. «Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità» REG (CE) N. 765/2008 Accreditamento
  • 7. 1 • Domanda di rilascio del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA 2 • A seguito del rilascio del certificato di accreditamento – presentazione istanza di autorizzazione da parte dell’Autorità italiana competente per materia/direttiva 3 • Rilascio di decreto di autorizzazione e successiva notifica a mezzo del sistema NANDO alla Commissione Europea e agli altri SS.MM. PROCESSO DI ACCREDITAMENTO - AUTORIZZAZIONE – NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
  • 8. FINE PRESENTAZIONE Per ogni altra informazione potete scrivere al seguente indirizzo mail francesco.pompili@mise.gov.it