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Il procedimento
sanzionatorio pecuniario
Sede Omniavis - Firenze
9 novembre 2016 ore 13,30-17,30
Docente: dott. Simone Chiarelli
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•Sanzioni e CostituzioneSanzioni e Costituzione
•Art. 23.
•Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge.
•Art. 25.
•Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
•Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
•Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
•Art. 27.
•La responsabilità penale è personale.
•L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
•Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
•Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
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• A livello nazionale
•L. 24-11-1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”
•Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”
• A livello regionale (TOSCANA)
• LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 81
“Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”
Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R “Regolamento di
attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale
dei trasgressori”.
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•In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada non trova applicazione l'art. 7 l. n. 241
del 1990, secondo cui l'avviso del procedimento
amministrativo deve essere comunicato ai soggetti nei cui
confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i
suoi effetti. La l. n. 689 del 1981, infatti, è legge speciale
che prevale su quella generale e assicura garanzie non
inferiori al "minimum" prescritto dalla legge generale
stessa, in quanto prevede non solo che il trasgressore sia
immediatamente informato dell'inizio del procedimento
con la contestazione o la notificazione, ma anche che
possa esercitare nel modo più ampio il proprio diritto di
difesa, prima dell'emanazione dell'eventuale ordinanza-
ingiunzione da parte dell'autorità competente.
Cassazione civile , sez. II, 15 maggio 2007 , n. 11115
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App. Ancona Sez. lavoro, 29-06-2017
In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato
alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241 , in quanto, per la sua natura
sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Trib. Milano Sez. lavoro, 08/06/2017
La disposizione di cui all' art. 2, comma 3 della legge n. 241 del
1990, in materia di termine di conclusione del procedimento
amministrativo, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla
legge n. 689 del 1981 (Depenalizzazione), che costituisce un
sistema di norme organico e compiuto e delinea un
procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui
tempi sono regolati in modo da non consentire, anche
nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
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Legge 689/1981
Codice della stradaLegge 241/1990
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Il procedimento sanzionatorioIl procedimento sanzionatorio
Violazione
ContestazioneOblazione
Scritti difensivi
Silenzio
Accertamento
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•Il giudizio di opposizione disciplinato dagli art. 22 e 23 l. n. 689 del
1981 va instaurato contro il provvedimento che applica la
sanzione amministrativa, il quale viene emanato dall'autorità
competente a ricevere il rapporto che va redatto dall'organo che ha
accertato la violazione, qualora non sia stata effettuato il pagamento
in misura ridotta. Non è ammissibile, pertanto, il ricorso
giurisdizionale proposto prima che sia emanata l'ordinanza-
ingiunzione prevista dal ricordato art. 18, potendo colui a cui sia
stata contestata una violazione amministrativa soltanto esercitare le
facoltà attribuitegli nel procedimento amministrativo dal comma 1
dell'art. 18. Il ricorso giurisdizionale diretto contro il processo
verbale di accertamento, in realtà, è ammesso solo per le
violazioni previste dal codice della strada, che ha configurato un
procedimento amministrativo di applicazione della sentenza diverso
da quello previsto in via generale dalla legge n. 689 del 1981.
• Cassazione civile , sez. II, 30 maggio 2007 , n. 12696
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Trib. Teramo, 14/06/2016
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di
accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale
unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione
stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il
valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena
pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, al
contrario, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre
materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica
soggettiva del presunto contravventore, essendo
esclusivamente destinato a contestargli il fatto ed a segnalargli
la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale
l'Autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne
determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di
ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (legge di depenalizzazione)
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Gli esiti del procedimentoGli esiti del procedimento
Oblazione Scritti difensivi Silenzio
Estinzione Applicazione sanzione
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•Legge 689/1981Legge 689/1981
•Art. 12. Ambito di applicazione.
•Le disposizioni di questo Capo si
osservano, in quanto applicabili e salvo che
non sia diversamente stabilito, per tutte le
violazioni per le quali è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma di denaro, anche quando questa
sanzione non è prevista in sostituzione di
una sanzione penale. Non si applicano alle
violazioni disciplinari.
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•In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di
legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica,
sancito dalla Legge n. 689 del 1981, art. 1, comporta
l'assoggettamento della condotta considerata alla legge vigente al
tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della
disciplina posteriore più favorevole, essendo del tutto
indifferente che l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione (nel caso
di specie emessa dall'Ispettorato del lavoro in seguito ad una serie
di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria) sia
intervenuta successivamente all'entrata in vigore della L. 388/2000.
La predetta legge infatti, non opera in maniera retroattiva, a nulla
rilevando che detta più favorevole disciplina, posteriore alla data di
commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente
all'emanazione dell'ordinanza.
•Cass. pen. Sez. lavoro, 30-09-2008, n. 25347
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•Poiché in tema di sanzioni amministrative vige il principio di
legalità (art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689), deve escludersi che
una circolare esplicativa di una legge possa estendere
l'applicazione della sanzione ad una condotta non prevista dalla
legge, della quale essa pretende costituire attuazione. Ne
consegue che, poiché l'art. 23 del d.lg. n. 46 del 1997 sanziona
soltanto l'immissione o la messa in servizio di dispositivi medici
"privi della marcatura Ce o dell'attestato di conformità", mentre
l'obbligo in capo ai medici odontoiatri di consegnare ai pazienti,
all'esito dell'applicazione di dispositivi odontoiatrici su misura, la
dichiarazione di conformità Ce degli apparecchi è previsto soltanto
da una circolare del Ministero della salute, l'omessa consegna da
parte dell'odontoiatra al paziente di tale certificato di conformità non
è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria. Cassazione
civile , sez. II, 22 maggio 2007 , n. 11826
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Cons. Stato Sez. VI, 04-04-2017, n. 1566
Nell'applicazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981 (Depenalizzazione)
si nega che, per le sanzioni amministrative, possa trovare
applicazione la regola del favor rei
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Corte cost., 20-07-2016, n. 193
SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principio di legalità - Previsioni
secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima della commissione della violazione" e "le leggi che prevedono
sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in
esse considerati" - Mancata previsione, quale regola generale,
dell'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori
degli illeciti amministrativi - Asserito contrasto con il principio di
retroattività del trattamento sanzionatorio più mite (lex mitior),
risultante dalla interpretazione della convenzione EDU fornita dalla
Corte di Strasburgo - Asserita violazione dei principi di
eguaglianza e ragionevolezza - Insussistenza - Richiesta di
intervento additivo di sistema (estensione del principio della lex mitior
a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo) che eccede l'obbligo
convenzionale - Esercizio non irragionevole della discrezionalità
legislativa - Non fondatezza della questione
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•Art. 2. Capacità di intendere e di volere.
•Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa,
chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri
indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di
volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua
colpa o sia stato da lui preordinato.
•Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente
comma, della violazione risponde chi era tenuto alla
sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
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•In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli
anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della legge
n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti
dal codice della strada ex art. 194, colui che era tenuto alla
sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa
da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo
verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve
avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del
minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei
loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto
intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al
momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della
responsabilità per l'illecito amministrativo. (Cassa con rinvio, Giud.
pace Sora, 2 Marzo 2004)
•Cass. civ. Sez. II Sent., 24-06-2008, n. 17189
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•Art. 3. Elemento soggettivo.
•Nelle violazioni cui è applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa.
•Nel caso in cui la violazione è
commessa per errore sul fatto, l'agente
non è responsabile quando l'errore non
è determinato da sua colpa.
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Trib. Milano Sez. lavoro, 13/05/2017
In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di
una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui
è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la
violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia
ascrivibile in astratto ad una società di persone, non
possono essere automaticamente chiamati a risponderne
i soci amministratori, essendo indispensabile accertare
che essi abbiano tenuto una condotta positiva o
omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure
soltanto sotto il profilo del concorso morale.
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•L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del
fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato
dalla citata legge n. 689 del 1991), assume, poi, rilievo solo in
presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della
violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale
errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un
elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua
condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto sussistente la scriminante della buona fede in capo ai
proprietari di un terreno, che vi avevano costruito benché sul
terreno stesso insistesse un vincolo paesaggistico ambientale, in
quanto era stata rilasciata loro concessione edilizia che di tale
vincolo non faceva alcuna menzione). Cassazione civile , sez. I,
12 maggio 2006 , n. 11012
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App. Milano Sez. lavoro, 12/06/2017
Il principio posto dall' art. 3 della legge n. 689 del 1981
(depenalizzazione), secondo cui per le violazioni colpite
da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e
volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa
o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza
dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta
dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la
norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto
vietato a carico di colui che lo abbia commesso,
riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza
colpa.
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Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 11-05-2017, n. 11584
In tema di illecito amministrativo, anche l'interpretazione di norme può ingenerare
un incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma
esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica
dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo
all' autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l'
incolpevole opinione di liceità del proprio agire. L'ignoranza "vale soprattutto
per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità" e l'accertamento in ordine
alla sussistenza dell'ignoranza del precetto, la cui violazione comporti
l'irrogazione di una sanzione amministrativa, od all'erroneo convincimento che la
situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto
idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di
merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto
l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione.
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•In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità
dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso
di erronea supposizione della sussistenza degli
elementi concretizzanti una causa di esclusione della
responsabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 689 del
1981 esclude la responsabilità quando la violazione è
commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale
rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di
una causa di giustificazione. Qualora, però, l'interessato
deduca una determinata situazione di fatto a sostegno
dell'operatività di un'esimente reale o putativa deve
provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una
mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio
•Cass. civ. Sez. II Sent., 09-06-2008, n. 15195
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•In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3
della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da
sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e
volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa
o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione
del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una
presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico
di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che
grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito
senza colpa.
•Cassazione civile , sez. I, 07 luglio 2006 , n. 15580
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•Art. 4. Cause di esclusione della responsabilità.
•Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di
necessità o di legittima difesa.
•Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità,
della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato
l'ordine.
•……………………………..
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•Art. 5. Concorso di persone.
•Quando più persone concorrono
in una violazione amministrativa,
ciascuna di esse soggiace alla
sanzione per questa disposta,
salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge.
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Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 24/06/2015, n. 13134
(rv. 635700)
Ne discende che, mentre il pagamento della sanzione in
misura ridotta da parte di uno dei concorrenti, a norma
dell'art. 16 della legge n. 689 cit., produce effetto anche
nei confronti degli obbligati solidali ex art. 6 della stessa
legge, tale conseguenza non si estende nei confronti di
coloro che hanno concorso nella commissione della
violazione, in sintonia con il principio della natura afflittiva
della sanzione amministrativa, la quale deve essere
pagata da tutti i trasgressori
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Cass. civ. Sez. II, 27-12-2011, n. 28929 (rv. 620862)
.. escluso la responsabilità del direttore dei lavori per la
ristrutturazione di un'area di servizio autostradale in
relazione ad illecito in tema coltivazione di sostanze
minerali di cava commesso dall'appaltatore, rilevando che
nessuna fonte legale pone in capo al primo l'obbligo di
garanzia in relazione all'interesse tutelato dalla normativa
sulle cave, né gli attribuisce il potere di impedire l'evento
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• Art. 6. Solidarietà.
•Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere
la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata
utilizzata contro la sua volontà.
•Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e
di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza,
la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non
aver potuto, impedire il fatto.
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•Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo
di personalità giuridica o, comunque, di un
imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore
è obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
•Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della
violazione.
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•La responsabilità derivante dal concorso del socio nella
commissione dell'illecito amministrativo, che è la fattispecie regolata
dall'art. 5 l. 689/1981, delinea uno schema di responsabilità
concorrente, secondo cui a ciascuno dei concorrenti in uno stesso
illecito si irrogherà un'autonoma sanzione amministrativa. Va
tenuta distinta l'ipotesi della responsabilità solidale, regolata dall'art.
6 della stessa legge, secondo cui quando l'illecito amministrativo è
commesso da un rappresentante o dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un
imprenditore, nell'esercizio delle funzioni, la norma prevede
unicamente la responsabilità dell'autore della violazione, mentre la
persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica o
l'imprenditore sono obbligati "in solido" all'autore della violazione per
il pagamento della somma da questo dovuta (salvo il regresso per
l'intero). Tribunale Ravenna, sez. lav., 13 febbraio 2007 , n. 1049
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•Nel sistema della legge 24 novembre 1981, n.689, ispirato
al principio generale della natura personale della
responsabilità, l'istituto della solidarietà, previsto dall' art.6,
è rigorosamente circoscritto alle fattispecie contemplate da
detta norma, tra le quali non rientra quella della
responsabilità dei soci di una società di capitale, la
quale risponde in solido con l'amministratore. (Nella
specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza ingiunzione con cui
veniva ordinato ad un socio di una società per azioni il
pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione
amministrativa per la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n.22
del 1997 relativa alla omessa tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti). (Cassa e decide nel merito, Trib.
Treviglio, 17 Maggio 2004)
•Cass. civ. Sez. II Sent., 07-05-2008, n. 11206
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•Qualora la responsabilità per un illecito amministrativo
sia addebitabile ai comproprietari di un immobile,
ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche
ove la responsabilità sia referibile anche ad un terzo,
restando preclusa anche in tal caso la possibilità di
applicare ai comproprietari un'unica sanzione referita allo
loro collettività. (Principio affermato in relazione a
sanzione comminata ai comproprietari di una cava per
attività estrattiva illegittima). Cassazione civile , sez. II,
21 luglio 2006 , n. 16798
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•Nel sistema introdotto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla
natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo
può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e
non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui
responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali
rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di
garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione,
rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e
degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di
tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689
cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona
fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un
criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed
il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige
soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e
non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente. Cassazione
civile , sez. trib., 25 maggio 2007 , n. 12264
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•In tema di sanzioni amministrative, l'identificazione
dell'autore materiale della violazione non costituisce
requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione
emessa nei confronti dell'obbligato solidale, ai sensi
dell'art. 6 l. n. 689 del 1981. La "ratio" della norma, infatti,
non è quella di fare fronte a situazioni di insolvenza del
trasgressore, bensì di evitare che l'illecito resti impunito
quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e
sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli,
solidamente obbligati, individuati nei primi tre commi del
ricordato art. 6 in base a un determinato rapporto
giuridico con l'autore della violazione. Cassazione civile ,
sez. II, 15 maggio 2007 , n. 11115
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•Art. 7. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
•La obbligazione di pagare la
somma dovuta per la
violazione non si trasmette
agli eredi.
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Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22082
Piuttosto, è vero che la solidarietà ex art. 6 cit. opera per
facilitare la riscossione a prescindere dall'effettiva insolvenza
dell'obbligato principale, e che la PA. ha -Tpotere di rivolgersi
direttamente ed esclusivamente al terzo obbligato in solido,
ove lo ritenga maggiormente e più facilmente solvibile, e di
sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta. Ragion per
cui deve escludersi che l'art. 18, secondo comma, legge n.
689/81 imponga di irrogare la sanzione congiuntamente al
trasgressore e ai coobbligati solidali.
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Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22082
Dunque, la morte dell'autore della violazione determina, in
base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il
venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la
responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento
sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue è lo stesso
illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall'art. 150
c.p. nell'ipotesi di morte del reo prima della condanna. Di
riflesso, viene meno l'intero apparato "plurisanzionatorio" ….
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•Art. 8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative.
•Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono,
sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione
più grave, aumentata sino al triplo.
•Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace
anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi
diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
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•Art. 8-bis. Reiterazione delle violazioni.
•Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione
di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della
stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico
provvedimento esecutivo.
•Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta,
presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali
comuni.
•La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
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•Le violazioni amministrative successive alla prima non sono
valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
•La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente
stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura
ridotta.
•Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi
fino a quando il provvedimento che accerta la violazione
precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La
sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o
in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave
danno.
•Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il
provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
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•In materia di sanzioni amministrative non si applica
l'istituto della continuazione così come disciplinato
dall'art. 81 c.p., ma, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689
del 1981, è consentita l'irrogazione di un'unica sanzione
per più violazioni solo se consumate con un'unica
condotta (cosiddetto concorso formale), mentre in caso
di pluralità di violazioni amministrative poste in essere
dallo stesso soggetto con attività distinte (nella specie,
emissione di ben 33 assegni senza provvista), tale
unificazione non è prevista né consentita. Cassazione
civile , sez. I, 11 giugno 2007 , n. 13672
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•Art. 9. Principio di specialità.
•Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica
la disposizione speciale.
•Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e
da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni
caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo
in mancanza di altre disposizioni penali.
•Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le
disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni
amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
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•Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria e
rapporto tra limite minimo e limite massimo.
•La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel
pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila
e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni
proporzionali non hanno limite massimo.
•Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite
massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
può, per ciascuna violazione superare il decuplo del
minimo.
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•In relazione alle disposizioni sanzionatorie amministrative
che non contengono la previsione del minimo della
sanzione irrogabile, deve ritenersi che il pagamento ridotto
con effetto solutorio previsto dall'art. 16 l. n. 689 del 1981
sia possibile solo nella misura di un terzo del massimo,
dovendosi perciò escludere (al fine di evitare di svuotare di
efficacia dissuasiva la sanzione attraverso pagamenti ridotti
in misura meramente simbolica) che sia consentito il più
favorevole pagamento nella misura del doppio del minimo,
individuato questo nella somma di lire quattromila indicata in
via generale quale minimo irrogabile per le sanzioni
amministrative dall'art. 10 l. n. 689 cit. (1) Cassazione
civile , sez. III, 02 agosto 2000 , n. 10128
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Gli esiti del procedimentoGli esiti del procedimento
Oblazione Scritti difensivi Silenzio
Estinzione Applicazione sanzione
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•Art. 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
•Nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un
limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni
accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della
violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione,
nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche.
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•In materia di sanzioni amministrative, il giudice ai sensi
dell'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981, ha la
facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare
della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e
quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una
norma analoga a quella dettata dall'art. 133 bis c.p., che
autorizza il giudice, entro certi limiti e in determinati casi,
a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo
possibile neppure una interpretazione analogica di essa,
trattandosi di norma eccezionale. Cassazione civile ,
sez. I, 09 novembre 2006 , n. 23930
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•In tema di sanzioni amministrative, l'art. 11 l. 24
novembre 1981 n. 689, nel prevedere, ai fini della
commisurazione della sanzione, il necessario riguardo
anche all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va
coordinato con le regole del procedimento amministrativo
che si conclude con l'atto sanzionatorio, e, quindi, implica
il dovere dell'autorità amministrativa di tener conto
delle condotte riparatrici di cui abbia avuto notizia
entro il termine accordato per la formulazione di
deduzioni difensive, non anche di quelle
successivamente comunicate. Cassazione civile , sez. I,
20 novembre 2003 , n. 17602
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PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO
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Commissione del fatto
Accertamento
Contestazione
Estinzione
Oblazione
Archiviazione
Ingiunzione
PagamentoRateizzazione
Rapporto
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•Art. 13. Atti di accertamento.
•Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora,
a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
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•La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n.
689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti
all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto,
esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora)
coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di
domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di
abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o
transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività
lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso
dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere,
pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata
riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago. (Nella
fattispecie, la Corte cass. ha ritenuto che costituisse privata dimora
la sede di un'associazione privata, e ha quindi considerato
illegittima l'ispezione ivi eseguita degli accertatori). Cassazione
civile , sez. I, 24 marzo 2005 , n. 6361
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• Art. 13. Atti di accertamento.
•Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla
polizia giudiziaria.
•All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non
sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in
luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del
pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate.
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•Art. 14. Contestazione e notificazione.
•La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
•Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
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•La nullità della notifica relativa a ordinanza-ingiunzione di
sanzione amministrativa, per essere stata indirizzata
esclusivamente nei confronti della persona fisica e non
anche contro la medesima nella sua qualità di legale
rappresentante di società è sanata, in virtù del principio
del raggiungimento dello scopo, dall’avvenuta
proposizione, da parte del legale rappresentante della
società, della tempestiva e rituale opposizione a norma
dell'art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689.
•Cass. civ. Sez. lavoro, 14-03-2008, n. 7004
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•In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione
immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non
coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua
materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo
necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di
deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare
la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza
della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della
corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di
merito determinare il tempo ragionevolmente necessario
all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza,
individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto
della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che
tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano
entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede
di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Cassazione
civile , sez. II, 18 aprile 2007 , n. 9311
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•In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei
termini della contestazione rispetto all'originario
verbale di accertamento della violazione non è causa
di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora
riguardi, come nella specie, soltanto la qualificazione
giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla base
della quale l'ente irrogatore della sanzione ritenga di
passare dalla contestazione di un illecito ad un altro,
purché non sia posto a fondamento del rettificato addebito
alcun fatto nuovo; in questa ipotesi non si verifica alcuna
violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore
la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico
fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del
contraddittorio. Cassazione civile , sez. II, 20 marzo
2007 , n. 6638
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•In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena
di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione
procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14,
commi 2 e 6 della legge n. 689 del 1981) devono ritenersi collegati
all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata
va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità
delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione,
dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28
della legge citata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di
merito che aveva ritenuto la tardività della contestazione, relativa a
violazione inerente agli adempimenti connessi all'assunzione di un
lavoratore, intervenuta abbondantemente dopo il decorso del termine di
90 giorni, ritenendo irrilevanti, ai fini del differimento del termine
iniziale di accertamento, gli atti istruttori compiuti
dall'amministrazione - quali la data dell'ispezione e la richiesta di visura
camerale). Cassazione civile , sez. lav., 24 maggio 2007 , n. 12093
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•Art. 14. Contestazione e notificazione.
•Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere
effettuata, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani
proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
•L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti è
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
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•Art. 16. Pagamento in misura ridotta.
•È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa, o, se più favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari
al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.
•Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi
in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della
presente legge non consentivano l'oblazione.
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•In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in
misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta
giorni, decorrente, ex art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in
tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3,
ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi
dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere
contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del
diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il
mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, in quanto l'onere di
effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta permane anche in
caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del
pagamento. La mancanza della specifica indicazione dell'ufficio amministrativo
al quale effettuare il pagamento produce soltanto, ove esso non sia identificabile
sulla base del verbale di contestazione, il differimento del dies a quo entro il
quale effettuare il pagamento, che potrà prolungarsi fino alla emanazione della
ordinanza-ingiunzione. Cassazione civile , sez. I, 22 settembre 2006 , n. 20710
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•In tema di violazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art.
14 l. 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve
ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la
individuazione della norma applicabile in concreto, poi emendati con il
provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in
concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione
alle facoltà accordategli dagli art. 16 e 18 della citata legge. Cassazione civile ,
sez. I, 29 marzo 2006 , n. 7123
•In tema di infrazioni amministrative, qualora per errore sulle norme di diritto
applicabili la somma richiesta nel verbale di contestazione per il pagamento in
misura ridotta della sanzione non corrisponda alla terza parte di quella irrogata
con l'ordinanza-ingiunzione, siffatto errore, essendo relativo ad atto collegato ma
antecedente a quello finale, costituito dal provvedimento afflittivo, può essere
legittimamente corretto ed integrato da quest'ultimo, sempre che l'emenda
non comporti menomazioni o compressioni delle facoltà difensive della
parte e in particolare della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta
della sanzione secondo quanto previsto dall'art. 16 legge n. 689 del 1981.
Cassazione civile , sez. II, 29 novembre 2005 , n. 25929
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•In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il
pagamento in misura ridotta, che l'art. 16 l. 24 novembre
1981 n. 689, prevede sia effettuato con il versamento di
una somma pari al terzo del massimo della pena edittale,
ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova
applicazione anche quando si tratti di una sanzione
determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, il
minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in
detta misura fissa, e di conseguenza il pagamento in
misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della
sanzione inflitta. Cassazione civile , sez. lav., 12
maggio 2005 , n. 9972
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•In tema di disciplina delle sanzioni amministrative regionali, l'art. 7 l. reg.
Lazio 5 gennaio 1994 n. 30 - che pone a carico del trasgressore, il quale
intenda estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 l. statale 24 novembre 1981
n. 689, l'onere aggiuntivo di comprovare l'avvenuto pagamento,
mediante la presentazione dell'attestazione del versamento
all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante - non incide
sulla disciplina dell'estinzione delle violazioni amministrative. Infatti,
ove si accedesse all'interpretazione contraria, si ridurrebbero i termini
previsti per i pagamenti in misura ridotta delle sanzioni da parte dei
contravventori (dovendosi comprendere in essi anche quelli per
l'esecuzione degli oneri di comunicazione stabiliti dalla legge reg.);
mentre l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che impone l'effetto estintivo
dell'illecito, anche in difetto della comunicazione prescritta dalla detta
legge reg., in ragione del solo pagamento in misura ridotta, non può non
vincolare anche la stessa Regione che non può derogare ad esso
imponendo misure diverse e più gravose. Cassazione civile , sez. I, 24
dicembre 2004 , n. 23983
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•In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di
pagare in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, giusta
disposto dell'art. 16 della l. n. 689 del 1981, con la conseguenza
che, eseguito il pagamento, l'obbligazione si estingue, con
preclusione dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio,
mentre il mancato pagamento nel termine è causa di
decadenza dal diritto "de quo" ( decadenza rilevabile d'ufficio in
ogni stato e grado del procedimento giudiziario eventualmente
instauratosi). Nell'ipotesi in cui il contravventore proponga, invece,
ricorso, vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta,
ed egli non può più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno
decorsi i termini, mentre il pagamento in misura ridotta effettuato
nonostante la previa proposizione del ricorso resta privo di effetti,
anche sul piano processuale. Cassazione civile , sez. III, 04
agosto 2000 , n. 10240
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•Art. 17. Obbligo del rapporto.
•Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24,
deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui
competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
violazione o, in mancanza, al prefetto.
•Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale …….
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•Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
•Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della
giunta provinciale o al sindaco.
•L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in
cui è stata commessa la violazione.
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•In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 24 novembre
1981 n. 689, il verbale di accertamento o la notifica del verbale di
contestazione ed il rapporto di cui all'art. 17 della legge citata
hanno funzioni diverse ed infungibili: il primo è diretto ad informare
il trasgressore di quanto constatato a suo carico (art. 14), il
secondo è finalizzato ad informare l'autorità competente per
l'irrogazione della sanzione (art. 17). Ad escluderne la fungibilità
non è soltanto il diverso destinatario, ma, soprattutto, il distacco
temporale, perché il rapporto segue alla constatazione che il
pagamento in misura ridotta non è stato effettuato nel lasso di
tempo consentito, cosicché la contestazione e la mancata
oblazione divengono condizioni del rapporto. Ne consegue
l'irritualità della procedura in cui la possibilità di pagamento in
misura ridotta non ha avuto alcuno spazio. Cassazione civile ,
sez. I, 22 novembre 2004 , n. 21966
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•Art. 18. Ordinanza-ingiunzione.
•Entro il termine di trenta giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a
ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi
e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla
medesima autorità.
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•Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della
sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della
motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei
suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve
considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione
addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il
giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che
è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di
altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale
di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria
preventiva contestazione; l'obbligo di motivazione non si estende,
invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri
adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso
che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della
questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il
potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge.
(Rigetta, Trib. Trento, 28 settembre 2004)
•Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22-07-2008, n. 20189
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•In tema di infrazioni amministrative il termine di 30 giorni previsto
dall'art. 18 della l. 24 novembre 1981 n. 689, entro il quale gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti , ha
carattere essenziale e dilatorio dell'ordinanza-ingiunzione che
può concludere il procedimento amministrativo, in quanto la ratio
della norma è quella di evitare, per quanto è possibile, l'instaurarsi
di un processo in seguito all'opposizione e di favorire la definizione
delle liti in via amministrativa. L'inosservanza di detto termine, che
costituisce non una semplice facoltà del comune bensì una
condizione di validità del procedimento amministrativo e
dell'ordinanza, si risolve pertanto in un vizio insanabile del
procedimento rilevabile d'ufficio dal giudice. Cassazione civile ,
sez. I, 07 ottobre 1987 , n. 7495
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•L'autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta
opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione
amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, ha
l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne abbia
fatto richiesta, a meno che tale richiesta non sia stata formulata in
modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo
dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in
quest'ultimo caso l'omessa audizione dell'opponente è priva di
conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento
sanzionatorio (nella specie, l'audizione dell'interessato non aveva
avuto luogo in quanto, per errore colpevole, l'amministrazione
aveva inviato la convocazione all'opponente ad un indirizzo diverso
da quello anagrafico risultante dagli atti). (Cassa e decide nel
merito, Trib. Ragusa, 8 Giugno 2001)
•Cass. civ. Sez. V Sent., 29-02-2008, n. 5467
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•Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nell'ambito del
procedimento amministrativo volto alla verifica dei presupposti per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la possibilità di
inviare scritti difensivi o documenti all'amministrazione procedente
costituisce una semplice facoltà per l'interessato (come quella di
chiedere di essere ascoltato; ne consegue che, qualora essa sia stata
esercitata senza rispettare il termine di trenta giorni dalla contestazione
o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione,
previsto dalla legge, l'unica conseguenza che ne discende è che
l'autorità competente non è più tenuta a prendere in
considerazione gli scritti difensivi e i documenti tardivamente
prodotti (e neppure ad accogliere la richiesta dell'interessato di essere
sentito sui fatti addebitati), ma non incide in alcun modo sulla facoltà
dell'interessato di proporre opposizione all'eventuale provvedimento
afflittivo, ove l'autorità amministrativa decidesse di emetterlo e non di
concludere il procedimento con ordinanza motivata di archiviazione.
• Cassazione civile , sez. I, 13 giugno 2006 , n. 13677
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•In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il
mancato esame delle deduzioni difensive da parte
dell'autorità amministrativa non rileva in sé come causa di
illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma può
incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni
propongano fondate questioni di diritto, ovvero
prospettino elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata
considerazione potrà viziare la decisione sull'opposizione
per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di
motivazione. Cassazione civile , sez. II, 04 maggio
2007 , n. 10243
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•L'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, con specifico
riguardo alle deduzioni sollevate dall'interessato in via amministrativa,
previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981, ha una
diversa estensione e consistenza a seconda che con il ricorso
amministrativo vengano contestati fatti già presi in considerazione
nel verbale di accertamento ovvero vengano allegati fatti nuovi e
diversi, tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della
violazione contestata ovvero da eliminare al fatto commesso ogni
elemento di antigiuridicità. Mentre in quest'ultimo caso, l'obbligo di
motivazione impone di prendere in esame tali deduzioni, illustrando le
ragioni del loro mancato accoglimento, nei casi di contestazione dei fatti
già esposti nel verbale, invece, può ritenersi sufficiente, al fine della loro
confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale,
costituendo la motivazione "per relationem" una modalità di esposizione
delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio,
senz'altro corretta e legittima, oltre che conforme al principio di
speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del
provvedimento ritenga di far proprio, ribadendolo, il giudizio o
l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento
amministrativo. Cassazione civile, sez. II, 16
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CONTRODEDUZIONI
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•Art. 18. Ordinanza-ingiunzione.
•L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi
ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati
e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene
fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore
della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
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•Con l'ordinanza-ingiunzione deve
essere disposta la restituzione, previo
pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano
confiscate con lo stesso provvedimento.
La restituzione delle cose sequestrate è
altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia
obbligatoria la confisca.
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TERMINE PER
PAGAMENTO
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•Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro
o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-
ingiunzione, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione di detto provvedimento,
eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del
pagamento è data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha
ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
•Il termine per il pagamento è di sessanta giorni
se l'interessato risiede all'estero.
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•La notificazione dell'ordinanza-
ingiunzione può essere eseguita
dall'ufficio che adotta l'atto, secondo
le modalità di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890.
•L'ordinanza-ingiunzione costituisce
titolo esecutivo.
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•Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla
legge n. 689 del 1981, il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, ai
sensi dell'art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel
termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché tale
norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per
riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista
alcuna espressa decadenza in relazione all'osservanza di altro
precedente termine e non trovando applicazione al riguardo - stante la
sua incompatibilità con il procedimento contenzioso conducente
all'adozione della stessa ordinanza-ingiunzione - il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui superamento,
oltretutto, non preclude, in generale, alla p.a. l'adozione del
provvedimento e che, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa
la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma
determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del funzionario che
si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di
un ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
•Cassazione civile , sez. lav., 24 agosto 2006 , n. 18442
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•Art. 26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
•L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la
sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche
disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in
rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere
inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può
essere estinto mediante un unico pagamento.
•Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine
fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato
è tenuto al pagamento del residuo ammontare della
sanzione in un'unica soluzione.
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•Art. 28. Prescrizione.
•Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione.
•L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme
del codice civile.
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•Il potere di accertamento dell'illecito amministrativo
paesistico non è soggetto a prescrizione e l'applicazione
della relativa sanzione può intervenire anche dopo il
decorso di un decennio dalla consumazione dell'abuso, al
quale deve riconoscersi natura permanente sino al
conseguimento del titolo autorizzatorio, il cui solo rilascio
determina il venir meno della violazione e la decorrenza
del termine prescrizionale - ex art. 28, L. 24 novembre
1981, n. 689 - per la riscossione della sanzione
pecuniaria (Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2004, n.
395).
•T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 17-07-2008, n. 2214
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•Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a
che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che
il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
•Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto,
sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui
è ingiunto il pagamento.
•È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali
costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
•La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la
cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e
la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
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•Art. 22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che
dispone la sola confisca gli interessati possono proporre
opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è
regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
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D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 – ART. 6
3. …...l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la
sanzione è stata applicata per una violazione concernente
disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e
delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
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ESEMPI DI NORME
INCRIMINATRICI
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•TULPS - Art.17-bis.TULPS - Art.17-bis.
•1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60,1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60,
75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto
dell'autorità,dell'autorità, 8686, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma
secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quellesecondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle
indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto,indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto,
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicatelimitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate
nella tabella, sono soggette allanella tabella, sono soggette alla sanzionesanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lireamministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire sei milioniun milione a lire sei milioni..
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•TULPS - Art.17-ter.TULPS - Art.17-ter.
•1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis,1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis,
commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi hacommi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha
proceduto,proceduto, fermo restando l'obbligo del rapportofermo restando l'obbligo del rapporto previstoprevisto
dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce perdall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per
iscritto,iscritto, senza ritardosenza ritardo, all'autorità competente al rilascio, all'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggettedell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette
ad autorizzazione, al questore. ….ad autorizzazione, al questore. ….
•3. Entro3. Entro cinque giornicinque giorni dalla ricezione della comunicazione deldalla ricezione della comunicazione del
pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, conpubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con
provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta conprovvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con
difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delledifetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempoprescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque peroccorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per
un periodo non superiore a tre mesi.un periodo non superiore a tre mesi.
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•TULPS - Art.17-ter.TULPS - Art.17-ter.
•4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100,
la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata
immediatamente dal questore.
•5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai
commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai
sensi dell'art. 650 del codice penale.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
•TULPS - Art.17-ter.TULPS - Art.17-ter.
•1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-
bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni
imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio
di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
•2. ………
•3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa
l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi
dell'art. 17-ter.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
•TULPS -TULPS - Art.17-quater.Art.17-quater.
•1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-
bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni
imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio
di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può
applicare la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività per un periodo non superiore a
tre mesi.
•2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale
……………….
•3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa
l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi
dell'art. 17-ter.
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•CASISTICA
•Chiunque esercita l’attività di commercio al dettaglio in
sede fissa e l`attivita` di vendita della stampa quotidiana e
periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo
ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura
immediata dell’esercizio
•In caso di particolare gravità o di reiterata violazione
delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X,
fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può
essere disposta la sospensione dell`attività per un
periodo non superiore a venti giorni.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
• CASISTICA
•Nel caso di violazione dell`obbligo di chiusura domenicale o
festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa,
reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi,
indipendentemente dalla conclusione del procedimento di
applicazione della sanzione di cui al comma 2, l`attività è
sospesa per un periodo da due a quindici giorni.
•Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-
sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio
dell’autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui
al presente articolo, è disposta la sospensione dell’attività,
assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
• CASISTICA
•Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle
norme della presente legge per le quali non sia prevista
una specifica sanzione
•Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende,
pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in
violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di
prodotto irregolare.
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•CASISTICA
•In caso di violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è
verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
•CASISTICA
•All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a due anni.
•Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva
l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può
provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni,
dell’autorizzazione a svolgere l’attività di produzione di uova da
cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:
•a) quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i
dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per
più di due volte nel corso dello stesso anno solare;
•b) quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il
proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di
due volte nel corso dello stesso anno solare.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
•CASISTICA
•Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
fatta salva l’applicazione della relativa sanzione
amministrativa pecuniaria, può revocare l’autorizzazione
di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
•La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la
mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai
commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è
ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l’intervento è in corso di
esecuzione.
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
•CASISTICA
• Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è
disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro,
della sospensione o della revoca della patente di guida
•In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al
presente articolo nei due anni successivi, le relative
sanzioni pecuniarie sono raddoppiate
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
DOMANDE?
Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
Grazie per l’attenzione
e
Buon lavoro
Simone Chiarelli
www.omniavis.it

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  • 1. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Il procedimento sanzionatorio pecuniario Sede Omniavis - Firenze 9 novembre 2016 ore 13,30-17,30 Docente: dott. Simone Chiarelli
  • 2. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Sanzioni e CostituzioneSanzioni e Costituzione •Art. 23. •Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. •Art. 25. •Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. •Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. •Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. •Art. 27. •La responsabilità penale è personale. •L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. •Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. •Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
  • 3. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata • A livello nazionale •L. 24-11-1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale” •Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” • A livello regionale (TOSCANA) • LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 81 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative” Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R “Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori”.
  • 4. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non trova applicazione l'art. 7 l. n. 241 del 1990, secondo cui l'avviso del procedimento amministrativo deve essere comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti. La l. n. 689 del 1981, infatti, è legge speciale che prevale su quella generale e assicura garanzie non inferiori al "minimum" prescritto dalla legge generale stessa, in quanto prevede non solo che il trasgressore sia immediatamente informato dell'inizio del procedimento con la contestazione o la notificazione, ma anche che possa esercitare nel modo più ampio il proprio diritto di difesa, prima dell'emanazione dell'eventuale ordinanza- ingiunzione da parte dell'autorità competente. Cassazione civile , sez. II, 15 maggio 2007 , n. 11115
  • 5. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata App. Ancona Sez. lavoro, 29-06-2017 In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 . Trib. Milano Sez. lavoro, 08/06/2017 La disposizione di cui all' art. 2, comma 3 della legge n. 241 del 1990, in materia di termine di conclusione del procedimento amministrativo, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689 del 1981 (Depenalizzazione), che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
  • 6. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Legge 689/1981 Codice della stradaLegge 241/1990
  • 7. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Il procedimento sanzionatorioIl procedimento sanzionatorio Violazione ContestazioneOblazione Scritti difensivi Silenzio Accertamento
  • 8. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Il giudizio di opposizione disciplinato dagli art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 va instaurato contro il provvedimento che applica la sanzione amministrativa, il quale viene emanato dall'autorità competente a ricevere il rapporto che va redatto dall'organo che ha accertato la violazione, qualora non sia stata effettuato il pagamento in misura ridotta. Non è ammissibile, pertanto, il ricorso giurisdizionale proposto prima che sia emanata l'ordinanza- ingiunzione prevista dal ricordato art. 18, potendo colui a cui sia stata contestata una violazione amministrativa soltanto esercitare le facoltà attribuitegli nel procedimento amministrativo dal comma 1 dell'art. 18. Il ricorso giurisdizionale diretto contro il processo verbale di accertamento, in realtà, è ammesso solo per le violazioni previste dal codice della strada, che ha configurato un procedimento amministrativo di applicazione della sentenza diverso da quello previsto in via generale dalla legge n. 689 del 1981. • Cassazione civile , sez. II, 30 maggio 2007 , n. 12696
  • 9. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Trib. Teramo, 14/06/2016 In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, al contrario, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto ed a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'Autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (legge di depenalizzazione)
  • 10. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Gli esiti del procedimentoGli esiti del procedimento Oblazione Scritti difensivi Silenzio Estinzione Applicazione sanzione
  • 11. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Legge 689/1981Legge 689/1981 •Art. 12. Ambito di applicazione. •Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
  • 12. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, sancito dalla Legge n. 689 del 1981, art. 1, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge vigente al tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, essendo del tutto indifferente che l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione (nel caso di specie emessa dall'Ispettorato del lavoro in seguito ad una serie di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria) sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore della L. 388/2000. La predetta legge infatti, non opera in maniera retroattiva, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza. •Cass. pen. Sez. lavoro, 30-09-2008, n. 25347
  • 13. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Poiché in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689), deve escludersi che una circolare esplicativa di una legge possa estendere l'applicazione della sanzione ad una condotta non prevista dalla legge, della quale essa pretende costituire attuazione. Ne consegue che, poiché l'art. 23 del d.lg. n. 46 del 1997 sanziona soltanto l'immissione o la messa in servizio di dispositivi medici "privi della marcatura Ce o dell'attestato di conformità", mentre l'obbligo in capo ai medici odontoiatri di consegnare ai pazienti, all'esito dell'applicazione di dispositivi odontoiatrici su misura, la dichiarazione di conformità Ce degli apparecchi è previsto soltanto da una circolare del Ministero della salute, l'omessa consegna da parte dell'odontoiatra al paziente di tale certificato di conformità non è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria. Cassazione civile , sez. II, 22 maggio 2007 , n. 11826
  • 14. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Cons. Stato Sez. VI, 04-04-2017, n. 1566 Nell'applicazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981 (Depenalizzazione) si nega che, per le sanzioni amministrative, possa trovare applicazione la regola del favor rei
  • 15. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Corte cost., 20-07-2016, n. 193 SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principio di legalità - Previsioni secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione" e "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" - Mancata previsione, quale regola generale, dell'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi - Asserito contrasto con il principio di retroattività del trattamento sanzionatorio più mite (lex mitior), risultante dalla interpretazione della convenzione EDU fornita dalla Corte di Strasburgo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Insussistenza - Richiesta di intervento additivo di sistema (estensione del principio della lex mitior a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo) che eccede l'obbligo convenzionale - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione
  • 16. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 2. Capacità di intendere e di volere. •Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. •Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
  • 17. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ex art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo. (Cassa con rinvio, Giud. pace Sora, 2 Marzo 2004) •Cass. civ. Sez. II Sent., 24-06-2008, n. 17189
  • 18. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 3. Elemento soggettivo. •Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. •Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
  • 19. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Trib. Milano Sez. lavoro, 13/05/2017 In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.
  • 20. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1991), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la scriminante della buona fede in capo ai proprietari di un terreno, che vi avevano costruito benché sul terreno stesso insistesse un vincolo paesaggistico ambientale, in quanto era stata rilasciata loro concessione edilizia che di tale vincolo non faceva alcuna menzione). Cassazione civile , sez. I, 12 maggio 2006 , n. 11012
  • 21. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata App. Milano Sez. lavoro, 12/06/2017 Il principio posto dall' art. 3 della legge n. 689 del 1981 (depenalizzazione), secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
  • 22. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 11-05-2017, n. 11584 In tema di illecito amministrativo, anche l'interpretazione di norme può ingenerare un incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all' autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l' incolpevole opinione di liceità del proprio agire. L'ignoranza "vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità" e l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l'irrogazione di una sanzione amministrativa, od all'erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione.
  • 23. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio •Cass. civ. Sez. II Sent., 09-06-2008, n. 15195
  • 24. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa. •Cassazione civile , sez. I, 07 luglio 2006 , n. 15580
  • 25. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 4. Cause di esclusione della responsabilità. •Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. •Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. •……………………………..
  • 26. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 5. Concorso di persone. •Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
  • 27. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 24/06/2015, n. 13134 (rv. 635700) Ne discende che, mentre il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte di uno dei concorrenti, a norma dell'art. 16 della legge n. 689 cit., produce effetto anche nei confronti degli obbligati solidali ex art. 6 della stessa legge, tale conseguenza non si estende nei confronti di coloro che hanno concorso nella commissione della violazione, in sintonia con il principio della natura afflittiva della sanzione amministrativa, la quale deve essere pagata da tutti i trasgressori
  • 28. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Cass. civ. Sez. II, 27-12-2011, n. 28929 (rv. 620862) .. escluso la responsabilità del direttore dei lavori per la ristrutturazione di un'area di servizio autostradale in relazione ad illecito in tema coltivazione di sostanze minerali di cava commesso dall'appaltatore, rilevando che nessuna fonte legale pone in capo al primo l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato dalla normativa sulle cave, né gli attribuisce il potere di impedire l'evento
  • 29. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata • Art. 6. Solidarietà. •Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. •Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.
  • 30. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. •Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
  • 31. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •La responsabilità derivante dal concorso del socio nella commissione dell'illecito amministrativo, che è la fattispecie regolata dall'art. 5 l. 689/1981, delinea uno schema di responsabilità concorrente, secondo cui a ciascuno dei concorrenti in uno stesso illecito si irrogherà un'autonoma sanzione amministrativa. Va tenuta distinta l'ipotesi della responsabilità solidale, regolata dall'art. 6 della stessa legge, secondo cui quando l'illecito amministrativo è commesso da un rappresentante o dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle funzioni, la norma prevede unicamente la responsabilità dell'autore della violazione, mentre la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica o l'imprenditore sono obbligati "in solido" all'autore della violazione per il pagamento della somma da questo dovuta (salvo il regresso per l'intero). Tribunale Ravenna, sez. lav., 13 febbraio 2007 , n. 1049
  • 32. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Nel sistema della legge 24 novembre 1981, n.689, ispirato al principio generale della natura personale della responsabilità, l'istituto della solidarietà, previsto dall' art.6, è rigorosamente circoscritto alle fattispecie contemplate da detta norma, tra le quali non rientra quella della responsabilità dei soci di una società di capitale, la quale risponde in solido con l'amministratore. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza ingiunzione con cui veniva ordinato ad un socio di una società per azioni il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n.22 del 1997 relativa alla omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti). (Cassa e decide nel merito, Trib. Treviglio, 17 Maggio 2004) •Cass. civ. Sez. II Sent., 07-05-2008, n. 11206
  • 33. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Qualora la responsabilità per un illecito amministrativo sia addebitabile ai comproprietari di un immobile, ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia referibile anche ad un terzo, restando preclusa anche in tal caso la possibilità di applicare ai comproprietari un'unica sanzione referita allo loro collettività. (Principio affermato in relazione a sanzione comminata ai comproprietari di una cava per attività estrattiva illegittima). Cassazione civile , sez. II, 21 luglio 2006 , n. 16798
  • 34. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Nel sistema introdotto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente. Cassazione civile , sez. trib., 25 maggio 2007 , n. 12264
  • 35. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative, l'identificazione dell'autore materiale della violazione non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981. La "ratio" della norma, infatti, non è quella di fare fronte a situazioni di insolvenza del trasgressore, bensì di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli, solidamente obbligati, individuati nei primi tre commi del ricordato art. 6 in base a un determinato rapporto giuridico con l'autore della violazione. Cassazione civile , sez. II, 15 maggio 2007 , n. 11115
  • 36. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 7. Non trasmissibilità dell'obbligazione. •La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
  • 37. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22082 Piuttosto, è vero che la solidarietà ex art. 6 cit. opera per facilitare la riscossione a prescindere dall'effettiva insolvenza dell'obbligato principale, e che la PA. ha -Tpotere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al terzo obbligato in solido, ove lo ritenga maggiormente e più facilmente solvibile, e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta. Ragion per cui deve escludersi che l'art. 18, secondo comma, legge n. 689/81 imponga di irrogare la sanzione congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali.
  • 38. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22082 Dunque, la morte dell'autore della violazione determina, in base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue è lo stesso illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p. nell'ipotesi di morte del reo prima della condanna. Di riflesso, viene meno l'intero apparato "plurisanzionatorio" ….
  • 39. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. •Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. •Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
  • 40. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 8-bis. Reiterazione delle violazioni. •Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. •Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. •La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
  • 41. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. •La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. •Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. •Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
  • 42. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In materia di sanzioni amministrative non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p., ma, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, è consentita l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte (nella specie, emissione di ben 33 assegni senza provvista), tale unificazione non è prevista né consentita. Cassazione civile , sez. I, 11 giugno 2007 , n. 13672
  • 43. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 9. Principio di specialità. •Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. •Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. •Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
  • 44. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo. •La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. •Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.
  • 45. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In relazione alle disposizioni sanzionatorie amministrative che non contengono la previsione del minimo della sanzione irrogabile, deve ritenersi che il pagamento ridotto con effetto solutorio previsto dall'art. 16 l. n. 689 del 1981 sia possibile solo nella misura di un terzo del massimo, dovendosi perciò escludere (al fine di evitare di svuotare di efficacia dissuasiva la sanzione attraverso pagamenti ridotti in misura meramente simbolica) che sia consentito il più favorevole pagamento nella misura del doppio del minimo, individuato questo nella somma di lire quattromila indicata in via generale quale minimo irrogabile per le sanzioni amministrative dall'art. 10 l. n. 689 cit. (1) Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2000 , n. 10128
  • 46. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Gli esiti del procedimentoGli esiti del procedimento Oblazione Scritti difensivi Silenzio Estinzione Applicazione sanzione
  • 47. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. •Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
  • 48. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In materia di sanzioni amministrative, il giudice ai sensi dell'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981, ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133 bis c.p., che autorizza il giudice, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale. Cassazione civile , sez. I, 09 novembre 2006 , n. 23930
  • 49. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative, l'art. 11 l. 24 novembre 1981 n. 689, nel prevedere, ai fini della commisurazione della sanzione, il necessario riguardo anche all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va coordinato con le regole del procedimento amministrativo che si conclude con l'atto sanzionatorio, e, quindi, implica il dovere dell'autorità amministrativa di tener conto delle condotte riparatrici di cui abbia avuto notizia entro il termine accordato per la formulazione di deduzioni difensive, non anche di quelle successivamente comunicate. Cassazione civile , sez. I, 20 novembre 2003 , n. 17602
  • 50. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
  • 51. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Commissione del fatto Accertamento Contestazione Estinzione Oblazione Archiviazione Ingiunzione PagamentoRateizzazione Rapporto
  • 52. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 13. Atti di accertamento. •Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
  • 53. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago. (Nella fattispecie, la Corte cass. ha ritenuto che costituisse privata dimora la sede di un'associazione privata, e ha quindi considerato illegittima l'ispezione ivi eseguita degli accertatori). Cassazione civile , sez. I, 24 marzo 2005 , n. 6361
  • 54. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata • Art. 13. Atti di accertamento. •Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. •All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.
  • 55. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 14. Contestazione e notificazione. •La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. •Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
  • 56. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •La nullità della notifica relativa a ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa, per essere stata indirizzata esclusivamente nei confronti della persona fisica e non anche contro la medesima nella sua qualità di legale rappresentante di società è sanata, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, dall’avvenuta proposizione, da parte del legale rappresentante della società, della tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689. •Cass. civ. Sez. lavoro, 14-03-2008, n. 7004
  • 57. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Cassazione civile , sez. II, 18 aprile 2007 , n. 9311
  • 58. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi, come nella specie, soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla base della quale l'ente irrogatore della sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purché non sia posto a fondamento del rettificato addebito alcun fatto nuovo; in questa ipotesi non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. Cassazione civile , sez. II, 20 marzo 2007 , n. 6638
  • 59. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi 2 e 6 della legge n. 689 del 1981) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la tardività della contestazione, relativa a violazione inerente agli adempimenti connessi all'assunzione di un lavoratore, intervenuta abbondantemente dopo il decorso del termine di 90 giorni, ritenendo irrilevanti, ai fini del differimento del termine iniziale di accertamento, gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione - quali la data dell'ispezione e la richiesta di visura camerale). Cassazione civile , sez. lav., 24 maggio 2007 , n. 12093
  • 60. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 14. Contestazione e notificazione. •Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. •L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
  • 61. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 16. Pagamento in misura ridotta. •È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. •Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
  • 62. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrente, ex art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, in quanto l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del pagamento. La mancanza della specifica indicazione dell'ufficio amministrativo al quale effettuare il pagamento produce soltanto, ove esso non sia identificabile sulla base del verbale di contestazione, il differimento del dies a quo entro il quale effettuare il pagamento, che potrà prolungarsi fino alla emanazione della ordinanza-ingiunzione. Cassazione civile , sez. I, 22 settembre 2006 , n. 20710
  • 63. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di violazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile in concreto, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli art. 16 e 18 della citata legge. Cassazione civile , sez. I, 29 marzo 2006 , n. 7123 •In tema di infrazioni amministrative, qualora per errore sulle norme di diritto applicabili la somma richiesta nel verbale di contestazione per il pagamento in misura ridotta della sanzione non corrisponda alla terza parte di quella irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, siffatto errore, essendo relativo ad atto collegato ma antecedente a quello finale, costituito dal provvedimento afflittivo, può essere legittimamente corretto ed integrato da quest'ultimo, sempre che l'emenda non comporti menomazioni o compressioni delle facoltà difensive della parte e in particolare della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione secondo quanto previsto dall'art. 16 legge n. 689 del 1981. Cassazione civile , sez. II, 29 novembre 2005 , n. 25929
  • 64. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, prevede sia effettuato con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di una sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, il minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in detta misura fissa, e di conseguenza il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta. Cassazione civile , sez. lav., 12 maggio 2005 , n. 9972
  • 65. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di disciplina delle sanzioni amministrative regionali, l'art. 7 l. reg. Lazio 5 gennaio 1994 n. 30 - che pone a carico del trasgressore, il quale intenda estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 l. statale 24 novembre 1981 n. 689, l'onere aggiuntivo di comprovare l'avvenuto pagamento, mediante la presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante - non incide sulla disciplina dell'estinzione delle violazioni amministrative. Infatti, ove si accedesse all'interpretazione contraria, si ridurrebbero i termini previsti per i pagamenti in misura ridotta delle sanzioni da parte dei contravventori (dovendosi comprendere in essi anche quelli per l'esecuzione degli oneri di comunicazione stabiliti dalla legge reg.); mentre l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che impone l'effetto estintivo dell'illecito, anche in difetto della comunicazione prescritta dalla detta legge reg., in ragione del solo pagamento in misura ridotta, non può non vincolare anche la stessa Regione che non può derogare ad esso imponendo misure diverse e più gravose. Cassazione civile , sez. I, 24 dicembre 2004 , n. 23983
  • 66. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, giusta disposto dell'art. 16 della l. n. 689 del 1981, con la conseguenza che, eseguito il pagamento, l'obbligazione si estingue, con preclusione dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, mentre il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto "de quo" ( decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento giudiziario eventualmente instauratosi). Nell'ipotesi in cui il contravventore proponga, invece, ricorso, vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta, ed egli non può più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi i termini, mentre il pagamento in misura ridotta effettuato nonostante la previa proposizione del ricorso resta privo di effetti, anche sul piano processuale. Cassazione civile , sez. III, 04 agosto 2000 , n. 10240
  • 67. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 17. Obbligo del rapporto. •Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. •Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale …….
  • 68. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. •Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. •L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
  • 69. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, il verbale di accertamento o la notifica del verbale di contestazione ed il rapporto di cui all'art. 17 della legge citata hanno funzioni diverse ed infungibili: il primo è diretto ad informare il trasgressore di quanto constatato a suo carico (art. 14), il secondo è finalizzato ad informare l'autorità competente per l'irrogazione della sanzione (art. 17). Ad escluderne la fungibilità non è soltanto il diverso destinatario, ma, soprattutto, il distacco temporale, perché il rapporto segue alla constatazione che il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato nel lasso di tempo consentito, cosicché la contestazione e la mancata oblazione divengono condizioni del rapporto. Ne consegue l'irritualità della procedura in cui la possibilità di pagamento in misura ridotta non ha avuto alcuno spazio. Cassazione civile , sez. I, 22 novembre 2004 , n. 21966
  • 70. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 18. Ordinanza-ingiunzione. •Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
  • 71. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione; l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge. (Rigetta, Trib. Trento, 28 settembre 2004) •Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22-07-2008, n. 20189
  • 72. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di infrazioni amministrative il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della l. 24 novembre 1981 n. 689, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti , ha carattere essenziale e dilatorio dell'ordinanza-ingiunzione che può concludere il procedimento amministrativo, in quanto la ratio della norma è quella di evitare, per quanto è possibile, l'instaurarsi di un processo in seguito all'opposizione e di favorire la definizione delle liti in via amministrativa. L'inosservanza di detto termine, che costituisce non una semplice facoltà del comune bensì una condizione di validità del procedimento amministrativo e dell'ordinanza, si risolve pertanto in un vizio insanabile del procedimento rilevabile d'ufficio dal giudice. Cassazione civile , sez. I, 07 ottobre 1987 , n. 7495
  • 73. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •L'autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, ha l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, a meno che tale richiesta non sia stata formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in quest'ultimo caso l'omessa audizione dell'opponente è priva di conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio (nella specie, l'audizione dell'interessato non aveva avuto luogo in quanto, per errore colpevole, l'amministrazione aveva inviato la convocazione all'opponente ad un indirizzo diverso da quello anagrafico risultante dagli atti). (Cassa e decide nel merito, Trib. Ragusa, 8 Giugno 2001) •Cass. civ. Sez. V Sent., 29-02-2008, n. 5467
  • 74. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nell'ambito del procedimento amministrativo volto alla verifica dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la possibilità di inviare scritti difensivi o documenti all'amministrazione procedente costituisce una semplice facoltà per l'interessato (come quella di chiedere di essere ascoltato; ne consegue che, qualora essa sia stata esercitata senza rispettare il termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione, previsto dalla legge, l'unica conseguenza che ne discende è che l'autorità competente non è più tenuta a prendere in considerazione gli scritti difensivi e i documenti tardivamente prodotti (e neppure ad accogliere la richiesta dell'interessato di essere sentito sui fatti addebitati), ma non incide in alcun modo sulla facoltà dell'interessato di proporre opposizione all'eventuale provvedimento afflittivo, ove l'autorità amministrativa decidesse di emetterlo e non di concludere il procedimento con ordinanza motivata di archiviazione. • Cassazione civile , sez. I, 13 giugno 2006 , n. 13677
  • 75. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da parte dell'autorità amministrativa non rileva in sé come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma può incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni propongano fondate questioni di diritto, ovvero prospettino elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata considerazione potrà viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione. Cassazione civile , sez. II, 04 maggio 2007 , n. 10243
  • 76. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •L'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, con specifico riguardo alle deduzioni sollevate dall'interessato in via amministrativa, previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981, ha una diversa estensione e consistenza a seconda che con il ricorso amministrativo vengano contestati fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento ovvero vengano allegati fatti nuovi e diversi, tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata ovvero da eliminare al fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità. Mentre in quest'ultimo caso, l'obbligo di motivazione impone di prendere in esame tali deduzioni, illustrando le ragioni del loro mancato accoglimento, nei casi di contestazione dei fatti già esposti nel verbale, invece, può ritenersi sufficiente, al fine della loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale, costituendo la motivazione "per relationem" una modalità di esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio, senz'altro corretta e legittima, oltre che conforme al principio di speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del provvedimento ritenga di far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento amministrativo. Cassazione civile, sez. II, 16
  • 77. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata CONTRODEDUZIONI
  • 78. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 18. Ordinanza-ingiunzione. •L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
  • 79. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
  • 80. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata TERMINE PER PAGAMENTO
  • 81. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza- ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. •Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
  • 82. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •La notificazione dell'ordinanza- ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. •L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
  • 83. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981, il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all'osservanza di altro precedente termine e non trovando applicazione al riguardo - stante la sua incompatibilità con il procedimento contenzioso conducente all'adozione della stessa ordinanza-ingiunzione - il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui superamento, oltretutto, non preclude, in generale, alla p.a. l'adozione del provvedimento e che, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento. •Cassazione civile , sez. lav., 24 agosto 2006 , n. 18442
  • 84. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. •L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. •Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
  • 85. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 28. Prescrizione. •Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. •L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
  • 86. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Il potere di accertamento dell'illecito amministrativo paesistico non è soggetto a prescrizione e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche dopo il decorso di un decennio dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente sino al conseguimento del titolo autorizzatorio, il cui solo rilascio determina il venir meno della violazione e la decorrenza del termine prescrizionale - ex art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689 - per la riscossione della sanzione pecuniaria (Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 395). •T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 17-07-2008, n. 2214
  • 87. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. •Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. •È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. •La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
  • 88. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •Art. 22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
  • 89. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 – ART. 6 3. …...l'opposizione si propone davanti al giudice di pace. 4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; d) di igiene degli alimenti e delle bevande; e) valutaria; f) di antiriciclaggio.
  • 90. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata ESEMPI DI NORME INCRIMINATRICI
  • 91. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •TULPS - Art.17-bis.TULPS - Art.17-bis. •1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60,1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità,dell'autorità, 8686, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quellesecondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto,indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicatelimitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette allanella tabella, sono soggette alla sanzionesanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireamministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioniun milione a lire sei milioni..
  • 92. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •TULPS - Art.17-ter.TULPS - Art.17-ter. •1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis,1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi hacommi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto,proceduto, fermo restando l'obbligo del rapportofermo restando l'obbligo del rapporto previstoprevisto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce perdall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto,iscritto, senza ritardosenza ritardo, all'autorità competente al rilascio, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggettedell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. ….ad autorizzazione, al questore. …. •3. Entro3. Entro cinque giornicinque giorni dalla ricezione della comunicazione deldalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, conpubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta conprovvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delledifetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempoprescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque peroccorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.un periodo non superiore a tre mesi.
  • 93. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •TULPS - Art.17-ter.TULPS - Art.17-ter. •4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore. •5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
  • 94. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •TULPS - Art.17-ter.TULPS - Art.17-ter. •1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221- bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. •2. ……… •3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.
  • 95. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •TULPS -TULPS - Art.17-quater.Art.17-quater. •1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221- bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. •2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale ………………. •3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.
  • 96. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •CASISTICA •Chiunque esercita l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa e l`attivita` di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell’esercizio •In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell`attività per un periodo non superiore a venti giorni.
  • 97. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata • CASISTICA •Nel caso di violazione dell`obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l`attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni. •Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico- sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell’autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente articolo, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
  • 98. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata • CASISTICA •Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione •Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
  • 99. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •CASISTICA •In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
  • 100. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •CASISTICA •All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. •Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell’autorizzazione a svolgere l’attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti: •a) quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare; •b) quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.
  • 101. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •CASISTICA •Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l’autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo. •La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
  • 102. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata •CASISTICA • Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida •In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate
  • 103. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata DOMANDE?
  • 104. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata Grazie per l’attenzione e Buon lavoro Simone Chiarelli www.omniavis.it