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Firme elettroniche, grafometria e biometria: Quo vadis?
Presentazione dei report dei Gruppi di Lavoro Aifag
e analisi dei nuovi scenari
Roma, 16 giugno 2015
CON IL PATROCINIO DI:
E CON LA COLLABORAZIONE DI:
presenta:
VERSO LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ASSEGNO
Avv. Giampaolo Conforti
L’assegno
I nostri assegni – bancario e circolare - appartengono alla famiglia dei titoli di credito,
che “incorporano” il credito, definito “astratto”, per distinguerlo da quello, definito “causale”,
che ha dato origine all’emissione/girata dell’assegno, e svolgono la funzione di mezzi di
pagamento (art.31, R.D. 1736/33-legge assegno:”L’assegno bancario è pagabile a vista…”)
Esempio: <<Mi devi € 1.000 per la vendita di un quadro.>> (negozio causale).
<<Se a fronte mi hai dato un assegno di € 500, l’assegno vale “astrattamente” per la cifra che
porta espressa (credito cartolare e astratto); in forza però del negozio “causale”
(compravendita del quadro) mi dovrai dare altri € 500, in contanti, assegni o altro modo >>
Per svolgere tale sua funzione di mezzo di pagamento è necessario che:
• chi acquista l’assegno in buona fede e secondo le sue regole di circolazione abbia diritto a
richiedere la prestazione in esso indicata (artt. 1992 e 1994 c.c.);
• il documento (assegno) deve contenere determinate parole solenni, stabilite dalla legge, e
la sottoscrizione di chi lo emette, traente se bancario, emittente se circolare (R.D. 1736/33
cit.).
Gli assegni sono dunque validi mezzi sostitutivi della moneta
perché:
- il possessore, portatore del titolo, ha diritto alla prestazione in esso indicata (art.1992 c.c.);
- il debitore (nel ns. caso banca) che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del
possessore è liberato (art. 1992 c.c.);
-chi ne acquista il possesso secondo le sue norme di circolazione non è soggetto a rivendicazione (art.
1994 c.c.).
Tuttavia la legge antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07, art. 49) ne ha limitato l’utilizzo fra soggetti diversi (che
non siano l’emittente e il primo prenditore), obbligandone la nominatività e intrasferibilità, se di importo
unitario (attualmente) pari o superiore a € 1.000. La clausola <<n.t.>> di cui all’art. 43 l.a. già rendeva
l’assegno non girabile dal primo e unico beneficiario, né cedibile con atto di cessione ordinaria.
La forza dell’ assegno è affidata alle parole rituali con cui la legge impone sia espresso, da cui “signum”,
“ad signum”, “assegno”,
che, se in regola con il bollo fin dall’origine, è titolo esecutivo.
La sottoscrizione di chi emette l’assegno e la sua consegna al beneficiario (o a chi per lui) determinano
la nascita – per così dire – del titolo, che cesserà la sua esistenza, se tutto fila liscio, con il pagamento e
l’archiviazione. Altrimenti l’assegno rivive in giudizio, come prova del mancato pagamento, per
mancanza di fondi, falsificazione della firma di traenza, truffa nell’incasso, o altro motivo.
L’evolversi dell’assegno cartaceo, la sua dematerializzazione
1° luglio 1993: il sistema bancario italiano introduce la check truncation degli assegni bancari (fino a €
5.000) e circolari (senza limiti), vale a dire, l’incasso degli assegni inviati dalle banche negoziatrici alle
banche trattarie (assegni bancari) o emittenti (assegni circolari) non nella loro materialità, ma con i dati
inseriti in un flusso elettronico; questa procedura può essere considerata, sia pure limitatamente
all’incasso, la prima forma di dematerializzazione dei titoli.
11 settembre 2001: l’attacco alle Torri Gemelle comporta, oltre al dramma umano, la distruzione di
importante documentazione bancaria e finanziaria.
28 ottobre 2003: George W. Bush firma il Check 21 [“check clearing”= compensazione assegno] che
abilita le banche e altre organizzazioni a creare elettronicamente l’immagine e le copie degli assegni,
limitando in tal modo costi e rischi.
11 luglio 2007: Draghi interviene all’assemblea ordinaria dell’Abi, auspicando tra l’altro una riforma
legislativa che faciliti la trasmissione digitale delle immagini degli assegni.
E’ necessaria una legge che riconosca lo stesso valore dell’originale cartaceo (detto:analogico) alla sua
copia informatica eseguita rispettando certe regole: tale legge sarà il d.l. 70/2011.
Dal 2006 era stato avviato presso l’Abi uno studio sulla “Trasmissione digitale dell’immagine degli
assegni”; ved. da ultima circolare Tecnica Abi 21/2014, di seguito riportata.
Alcuni concetti basilari, per intendersi
Documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; può
essere validato mediante associazione di dati sull’autore e sulle circostanze della sua redazione.
Documento analogico: rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Sottoscrizione elettronica: sottoscrizione in modo elettronico di documenti informatici, in analogia alla
sottoscrizione olografa di un documento cartaceo tradizionale.
Firma elettronica: insieme di dati in forma elettronica, connessi ad altri dati elettronici; “avanzata” se il
firmatario ha mezzi di controllo; “qualificata”, se avanzata e creata con un sistema sicuro; “digitale” se
avanzata e con un sistema di chiavi crittografiche.
Firma grafometrica: firma “olografa” apposta con penna elettronica su una tavoletta elettronica.
Copia informatica di documento cartaceo (analogico): riproduce informaticamente il contenuto del
documento cartaceo (analogico).
Copia per immagine su supporto informatico di documento cartaceo (analogico): riproduce su supporto
informatico contenuto e forma del documento cartaceo (analogico).
Art. 22 CAD (d.lgs.82/2005): riconosce piena efficacia alle copie informatiche associate a firma digitale; e
la stessa efficacia probatoria degli originali (salvo disconoscimento) alle copie per immagine degli
originali stessi su supporto informatico, eseguite nel rispetto delle regole tecniche, vale a dire, con
processi e strumenti che assicurino che il doc. informatico abbia contenuto e forma identici al
documento analogico da cui è tratto.
Il decreto Sviluppo 70/2011
Il decreto Sviluppo 2011 ha stabilito che l’assegno bancario può essere presentato al
pagamento in forma sia cartacea che elettronica, che il mancato pagamento può essere
constatato anche in forma elettronica e soprattutto che:
le copie informatiche degli assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice.
Mef e Banca d’Italia detteranno le norme attuative (ved.oltre).
Ns. osservazioni: Pur avendo il decreto impropriamente usato il termine “copie informatiche”
degli assegni cartacei, è importante che abbia stabilito ex lege che tali copie informatiche
sostituiscono ad ogni effetto gli originali dei titoli da cui sono tratte, nel rispetto delle regole.
Concretamente: l’azione di regresso del creditore cartolare potrà essere esercitata anche in
virtù dell’assegno presentato e protestato elettronicamente; la copia informatica del titolo, con
certificazione di conformità della banca negoziatrice, sostituirà ad ogni effetto l’originale.
Il beneficiario dell’assegno continuerà come oggi (almeno nei primi tempi) a girare per
l’incasso il titolo alla sua banca negoziatrice, che invierà la sua riproduzione elettronica alla
banca trattaria (se bancario) o emittente (se circolare).
Progetto ABI
Il progetto avviato dall’ABI nel 2006, della trasmissione digitale dell’immagine degli assegni
dalle banche negoziatrici alle trattarie o emittenti, porterà al troncamento di tutti i titoli
negoziati, evitandone la ripresentazione a Stanze (c.d.”doppio circuito”).
Il nuovo scenario è stato illustrato dall’Abi stessa con circolare 21/2014, così sintetizzabile:
-distruzione materiale dei titoli
-restituzione al portatore della loro copia digitale
-requisiti tecnici per creare e conservare l’immagine dell’assegno
-controlli
-firma elettronica utilizzabile
-presidi per ottenere copie informatiche conformi agli originali
Sul piano tecnico, trasformare in formato elettronico l’assegno cartaceo significa creare la
copia per immagine di un documento originale cartaceo (c.d. analogico), sicché tale copia
possa avere il medesimo valore legale e probatorio del documento cartaceo.
Il CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale – d.lgs. 82/2005
All’art. 22 prevede:
-sia le copie informatiche di documenti analogici
-che le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici.
-Le prime (copie) sottoscritte digitalmente hanno piena efficacia (ex artt. 2714 e 2715 c.c.).
-Le seconde (immagini) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, se attestate da
notaio o altro p.u. autorizzato, eseguite secondo le regole tecniche, e non disconosciute.
In sostanza:
- la copia informatica è un doc. informatico di contenuto identico all’analogico;
-la copia per immagine su supporto informatico è un doc. informatico di contenuto e forma
identici all’analogico.
Simmetricamente e all’opposto si presenta la copia analogica, vale a dire, la riproduzione su
carta di un documento informatico.
Segue un esempio di applicazione del CAD.
Tratto da L’Esperto risponde, de Il sole 24 Ore, n.20/25.5.2015/Quesito 1780
E’ legalmente valido che gli uffici tributari di un Comune abbiano inviato per posta certificata
accertamenti tributari?
L’Esperto dà risposta positiva, basandosi sull’art. 22, co.3, del CAD, secondo cui le copie per
immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su carta, nel
rispetto delle regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono
tratte, se non espressamente disconosciute.
Se viene disconosciuta la copia ricevuta per Pec si ha l’onere di fare ricorso alla Commissione
tributaria provinciale.
Analogamente l’art. 2719 c.c. riconosce alle copie fotografiche di scritture la stessa efficacia
delle autentiche, se la conformità è attestata da p.u. competente e non vi è disconoscimento.
Aggiungiamo che l’attestazione di conformità può essere inserita nel doc. informatico
contenente l’immagine, documento che può essere sottoscritto con firma digitale da notaio o
elettronica qualificata da p.u. autorizzato.
Infine le copie possono essere prodotte separatamente, provviste di riferimento temporale e
impronta.
Le regole tecniche del CAD sono state stabilite dal DPCM 13 nov. 2014, di cui appresso.
DPCM 13.11.2014 (in GU n. 8 del 12-1-2015) “Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici…ai sensi degli artt. 20,22,ecc…del CAD, di cui al d.lgs. N. 82, del 2005”
Articolo 4: Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
(In sintesi)
La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico…è prodotta mediante
processi e strumenti che assicurino che il doc. informatico abbia contenuto e forma identici a
quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la
corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
…la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma
digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.
…l’attestazione di conformità può essere inserita nel doc. informatico contenente la copia per
immagine…può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un
riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine.
Il documento così prodotto può essere sottoscritto con firma digitale dal notaio o digitale o
elettronica dal p.u. autorizzato.
DPCM 13 novembre 2014 (seguito)
Dettato per le Pubbliche Amministrazioni, si possono avvalere del provvedimento anche i
privati , per la corretta gestione dei documenti informatici.
Per “documento informatico” si intende sia la copia per immagine su supporto informatico
che la copia informatica di documento analogico.
Il documento informatico è immodificabile se non è alterabile nella forma e nel contenuto.
Le varie fasi di lavorazione e conservazione possono essere delegate a terzi con le opportune
garanzie.
Sono associati al documento informatico i dati sull’oggetto, su chi ha formato il documento,
sull’eventuale destinatario ed altro (metadati).
Il Provvedimento del MEF 205/2014 sul “Pagamento in forma elettronica degli assegni” adotta
il concetto di copia per immagine dell’assegno su supporto informatico, di cui al CAD. Idem la
Banca d’Italia nelle sue Regole tecniche al momento (giugno 2015) in consultazione.
L’art.1, co.1, lett.i-ter del CAD afferma che <<[è] copia per immagine su supporto informatico
di documento analogico il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli
del documento analogico da cui è tratto>>.
MEF N. 205 DEL 3 OTTOBRE 2014
(in G.U. 54/6.3.2015)
“Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari
e circolari”
Il Regolamento detta le modalità attuative del D.L. Sviluppo 70/2011, per quanto di competenza
del MEF. Richiama il CAD espressamente per il concetto di “immagine dell’assegno”, intesa
come “Copia per immagine dell’assegno, su supporto informatico” (Art.1-definizioni, lett.g).
Punti focali
• la banca negoziatrice può presentare l’assegno al pagamento in forma elettronica,
rispettando le regole Bankit;
• presentazione in forma elettronica significa che la trattaria/emittente ricevono dalla
negoziatrice l’immagine dell’assegno con le informazioni volute da Bankit;
• gli assegni presentati all’incasso l’ultimo giorno utile vanno presentati solo in forma
elettronica e, tutti, il giorno lavorativo successivo;
(segue)
MEF 205/2014 (seguito)
• l’immagine sarà inviata alla trattaria/emittente su sua richiesta, non oltre il giorno lavorativo
successivo a quello di presentazione;
•valute e disponibilità sono quelle ex art. 120 TUB: disponibilità economica entro i 4 gg.lav.
succ.vers.; - valute: circolari stessa banca=dal g. vers.; idem bancari stessa banca; circ. e
banc. altre b.= rispettiv.: giorno lav. succ. vers.se circolari, e 3° g. lav. succ.vers.se bancari.
• protesto e constatazione equivalente dell’assegno presentato in forma elettronica vanno
richiesti esclusivamente in via telematica ed effettuati sull’immagine del titolo;
•Il portatore riceverà copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e
documentazione elettronica sul mancato pagamento; Bankit potrà stabilire casi e modalità
diverse;
•le banche garantiranno sicurezza e correttezza nei pagamenti elettronici degli assegni;
•gli assegni cartacei saranno conservati per 6 mesi dallo spirare del termine di presentazione
[=azione regresso ex art. 75,co.1,l.a.], salvo diversa disposizione Bankit;
•le norme su pagamento, presentazione, protesto in forma elettronica entreranno in vigore il
15° giorno successivo alla pubblicazione sulla GU delle regole Bankit; la Banca d’Italia nel
giugno 2015 (al 10.7.2015) ha messo in consultazione le Regole tecniche di sua competenza;
•dovranno essere garantite sicurezza e correttezza nella presentazione e stampa dei moduli
cartacei degli assegni;
•la trasformazione da cartaceo a forma elettronica può essere affidata a terzi idonei.
Come captare l’immagine dell’assegno
I rischi della nuova procedura comportano l’introduzione di misure antifrode, a iniziare dalla
nuova stampa dei moduli cartacei degli assegni, di cui si è occupata
l’ABI, con la circolare n. 21 del 12 giugno 2014, così sintetizzabile:
• sull’assegno sarà apposto il numero con caratteri microforati;
•vi sarà stampato un codice bidimensionale, definito “Data Matrix”, * contenente i dati
dell’assegno e un codice di sicurezza generato dalla banca trattaria o emittente;
•alla trattaria o emittente saranno comunicati i dati del beneficiario presenti sull’assegno
circolare, di traenza, vidimato e sui vaglia postali;
•per inciso, spesso le frodi consistono nel modificare il nome del beneficiario dell’assegno;
•la microforatura è un deterrente contro i truffatori: le banche microforeranno il numero
dell’assegno e nei circolari anche l’importo e il beneficiario; sarà fondamentale la qualità
dell’immagine per dimensioni, caratteristiche della carta (possibilmente filigranata contenente
reagenti chimici ai solventi);
•le banche potranno anche stampare ulteriori informazioni, quali il logo della banca, i dati
societari, le filiali, Abi/Cab, firma direttore sui circolari, ecc., purché non interferiscano con le
disposizioni obbligatorie.
*Ved.oltre
DATA MATRIX
“Data Matrix” è un codice a barre bidimensionale, composto di celle (moduli) bianche e nere,
poste all’interno di uno schema rettangolare o quadrato, contenente informazioni codificate
leggibili dall’immagine.
La sua alterazione significa tentativo di frode.
L’Abi stabilisce le caratteristiche di tale codice, che le banche stamperanno sui propri
assegni, su fondo bianco.
Verranno stabiliti misura, posizionamento, informazioni presenti (quali codice identificativo
tipo assegno, cod. Abi, Cab, numero assegno, codice sicurezza, importo, beneficiario).
Esigenze pratiche della dematerializzazione
Le esigenze di ridurre la produzione e gestione di documenti cartacei
per quanto qui ci riguarda attengono a documenti quali gli assegni, che fin dalla nascita
vengono ad esistenza “su carta” e quindi “dalla carta” si devono dematerializzare.
Possiamo pensare a una operazione tipo “scansione” specializzata.
Se un documento nasce invece già dematerializzato all’origine, diverse sono le soluzioni,
quali quelle offerte dalla firma grafometrica (signature pad), in breve: firma elettronica
autografa basata sulla lettura di dati biometrici e apposta con una speciale penna elettronica,
su apposita tavoletta elettronica.
La gestione elettronica dell’assegno legalizzata con il decreto 70/2011 comporta la necessità
di leggere e scansionare l’assegno; la gestione interbancaria avverrà sullo scambio di dati e
immagini, la conservazione dei documenti sarà di tipo elettronico per documenti digitali.
Le banche dovranno dotarsi di hardware e software in grado di soddisfare le regole che
saranno emanate dalla Banca centrale; sul piano tecnico si dovranno potere leggere,
scannerizzare e stampare quando necessario varie tipologie di documenti (di identità, plastic
card, assegni, ecc.).
[segue]
Microforatura e Data Matrix
La microforatura degli assegni è una misura – si è detto – antifrode.
Essa consente di accertare che le cifre che compaiono sul fronte e sul retro del titolo
effettivamente si riferiscono ad un dato riportato tramite, appunto, microforatura, e non, ad
esempio, tramite stampa.
Tale verifica viene effettuata mediante LED a infrarossi che illuminando l’assegno consentono
di rilevare il passaggio di luce attraverso i microfori.
La lettura dei dati contenuti nel Data Matrix perseguono il medesimo obiettivo di dare
sicurezza e verificare la bontà del titolo.
Mentre uno scanner generico vede solo l’immagine dell’assegno, uno scanner specializzato
cattura l’immagine tradizionale e quella ad infrarosso (si accorge ad esempio della presenza
dei microfori o di inchiostri strani).
Conclusioni
Per ridurre tempi e rischi di incasso si sta dunque percorrendo la via della creazione e
trasmissione all’incasso dell’immagine dell’assegno, secondo regole e strumenti idonei allo
scopo, dal momento che si tratta di attribuire ad una immagine su supporto informatico lo
stesso valore legale e commerciale finora affidato al tradizionale pezzo di carta sottoscritto (si
pensi per avere una idea al testamento c.d. olografo steso di pugno dal testatore).
L’assegno cartaceo nella fase finale di incasso subirà una metamorfosi, che lo porterà ad
essere sostituito da un suo clone virtuale; lui, assegno, che finora era considerato un
documento tradizionalmente materiale ed unico.
Mentre si stanno studiando le norme tecniche, sul lato legale sembra necessario un
approfondimento.
Si auspica quindi che anche questo aspetto venga considerato, magari coinvolgendo gli
operatori del diritto in dottrina e giurisprudenza.
Sarà anche utile considerare che nell’esperienza americana, ove peraltro l’assegno non è
considerato titolo di credito, si è assistito ad un congruo periodo di sperimentazione e alla
facoltà di scelta da parte della clientela tra vecchio e nuovo regime dei titoli.
Terminiamo con alcune riflessioni tratte dai Quaderni Bankit.
Da Quaderni di ricerca giuridica: “Il nuovo quadro normativo dei servizi di pagamento. Prime
riflessioni. N.63/dicembre 2008, di M.Mancini e M. Perassi
(liberamente tratto)
L’assegno vive ancora come mezzo di pagamento cartolare, ossia come strumento cartaceo, e
questo spiega il suo utilizzo da parte di operatori che manifestano scarsa propensione (o poca
fiducia) verso gli strumenti di pagamento elettronici.
Il documento cartaceo incorporante il diritto di credito è stato pensato come cosa mobile, per
la quale è in atto un processo di dematerializzazione.
Gli assegni possono inquadrarsi tra i titoli di credito individuali e astratti.
La loro presentazione telematica mediante invio dell’immagine sarebbe una presentazione
piena e completa, giacché la banca trattaria riceverebbe sempre il titolo nella sua interezza sia
pure su un supporto diverso.
Si tratterebbe di una dematerializzazione debole, limitata alla fase di circolazione interbancaria
di presentazione al pagamento, che è la fase più rilevante, considerate anche le limitazioni
subite dal titolo da parte della legge antiriciclaggio .
Gli Autori auspicano opportuni presidi che assicurino la provenienza, l’integrità, e
l’immodificabilità del documento informatico e modalità di certezza della data di
presentazione.
Da “Quaderni” – seguito
Gli Autori attirano poi l’attenzione su alcuni punti, che per completezza si espongono:
-Il flusso contenente l’immagine dell’assegno potrebbe essere ricevuto in un luogo diverso da
quello indicato [sul titolo] come luogo di pagamento;
- [potrebbe essere un problema] l’esibizione del titolo a colui che deve pagarlo, dal momento
che l’art. 1992 c.c. dispone che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione
in esso indicata verso presentazione del titolo;
-La legge assegno considera coincidenti il luogo di presentazione e quello di pagamento, il
quale ultimo deve sempre essere indicato o ricavabile dal titolo;
-Per quest’ultimo aspetto la presentazione dell’assegno a Stanza di compensazione equivale a
presentazione per il pagamento;
-Tuttavia la nuova presentazione elettronica e l’invio dell’immagine digitale del titolo dalla
negoziatrice alla trattaria non vedrebbe più il passaggio materiale dei titoli in Stanza (mero
agente di compensazione per il pagamento, estranea alla presentazione). [Tuttavia –
osserviamo noi - su questo punto il D.L. 70/2011 ha stabilito che l’assegno bancario può
essere presentato al pagamento “anche nel caso previsto dall’art. 34” in forma sia cartacea
sia elettronica. L’art. 34 l.a. equipara la presentazione a stanza alla presentazione al
pagamento].
NOTE A MARGINE
Riportiamo infine alcune note che possono essere utili per l’approfondimento ed i riflessi
generati dalla materia esposta.
Responsabilità della banca che paga un assegno
Numerosa giurisprudenza ravvisa la responsabilità della banca che paga un assegno a
soggetto non creditore, pure se legittimato apparente: Cass. 11897/19 febb.-28 mag.2014;
12698/2003; ABF Roma n. 261/21.4.2010; ABF Napoli n. 364/13.5.2010. Vedasi anche circolare
Banca d’Italia-Vigilanza n. 229, 21.4.1999, agg.ta 10.4.2007, p. 2.5 “Pagamento di assegni
<<non trasferibili>> a persona diversa dal beneficiario”, ove al 2° cpv puntualizza la
responsabilità della banca trattaria e della banca negoziatrice nel pagamento di assegno
<<n.t.>> a persona diversa dal beneficiario.
Differenza tra “documento analogico” e “documento informatico”. Trasmissione digitale.
Check truncation
“analogico” si intende un oggetto materiale, originale, che può essere sottoscritto con firma
autografa;
“informatico” si intende un oggetto “quasi” immateriale, di cui ogni duplicato è un originale e
che può essere firmato digitalmente;
“Documento informatico” è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
“Documento analogico” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;
“Trasmissione digitale dell’immagine degli assegni”: unica procedura interbancaria che
prevede il troncamento di tutti gli assegni negoziati e il trasferimento della loro immagine alla
banca trattaria o emittente (Progetto Abi 2006, tuttora in corso, ved. Abi Tecnica 21/2014);
Check truncation: procedura interbancaria attivata dal 1° luglio 1993 che per contenere costi
e rischi “tronca”, per così dire, l’assegno bancario (fino ad € 5.000) e il circolare (senza limiti
di importo) presso la banca negoziatrice, che lo inserisce in un flusso elettronico indirizzato
alla banca trattaria o emittente, che deve dare se del caso il messaggio di impagato entro il
2° giorno lavorativo successivo a quello di inserimento dei dati dell’assegno nella procedura.
Parere del Consiglio di Stato n. 4750 del 5 dicembre 2013
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla bozza di provvedimento del MEF, poi pubblicato
come decreto 3 ottobre 2014, n. 205 (in G.U. n.54 del 6-3-2015), dal titolo:” Regolamento
recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, a
seguito del D.L. 13 maggio 2011, n.70.
Il Consiglio di Stato ha in particolare sottolineato la necessità della massima sicurezza, dal
momento che le banche possono servirsi di terzi soggetti, esterni alla loro organizzazione, per
trasformare in formato elettronico gli assegni cartacei.
Copie informatiche di documenti analogici
Hanno piena efficacia ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c. se è loro apposta una firma digitale o
elettronica. Il 2714 afferma che le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da
depositari pubblici autorizzati fanno fede; il 2715 afferma che le copie di scritture private
depositate presso p.u. e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia
della scrittura originale da cui sono estratte.
Copie per immagine su supporto informatico di documenti cartacei analogici
È loro riconosciuta la stessa efficacia probatoria degli originali, se la loro conformità è
attestata da notaio o altro p.u. a ciò autorizzato, e nel rispetto delle regole tecniche, salvo
espresso disconoscimento (artt. 22 e 71 CAD).
Copia analogica di documento informatico
E’ la riproduzione su carta del contenuto del documento informatico.
Nei controlli presso la P.A. compete al dirigente stabilire quali documenti necessita
conservare in originale e come sia ammessa la loro copia certificata conforme all’originale
secondo le norme CAD; nei casi, ad esempio, di crediti concessi con fondi di pertinenza
statale.
Quale efficacia giuridica può riconoscersi ai documenti informatici?
Il MEF, richiamando l’art. 21 del CAD, ha detto che:
“il documento informatico sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Firma elettronica basata su un sistema di “chiavi crittografiche”
E’ valida per testimoniare l’identificazione del sottoscrittore
CAD artt, 22 e 71
Art. 22: 1. Piena efficacia dei doc. informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private,
ecc., formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati da depositari pubblici; 2. copie
per immagine su supporto informatico di doc. originali in origine su supporto analogico hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali se attestati conformi da notaio o altro p.u. autorizzato; 3.
come al p.2, se nel rispetto delle regole tecniche
Art. 71: le regole tecniche sono fissate con DPCM, di concerto con Ministro competente e Garante
privacy.
Mobile payment: si preconizza per i prossimi tre anni un’esplosione dei pagamenti effettuati con lo
smartphone e delle transazioni con i Mobile Pos (da Bancaforte 12 giugno 2015)
FINE SLIDE
12.06.2015

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La dematerializzazione dell'assegno bancario

  • 1. Firme elettroniche, grafometria e biometria: Quo vadis? Presentazione dei report dei Gruppi di Lavoro Aifag e analisi dei nuovi scenari Roma, 16 giugno 2015 CON IL PATROCINIO DI: E CON LA COLLABORAZIONE DI: presenta:
  • 2. VERSO LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ASSEGNO Avv. Giampaolo Conforti L’assegno I nostri assegni – bancario e circolare - appartengono alla famiglia dei titoli di credito, che “incorporano” il credito, definito “astratto”, per distinguerlo da quello, definito “causale”, che ha dato origine all’emissione/girata dell’assegno, e svolgono la funzione di mezzi di pagamento (art.31, R.D. 1736/33-legge assegno:”L’assegno bancario è pagabile a vista…”) Esempio: <<Mi devi € 1.000 per la vendita di un quadro.>> (negozio causale). <<Se a fronte mi hai dato un assegno di € 500, l’assegno vale “astrattamente” per la cifra che porta espressa (credito cartolare e astratto); in forza però del negozio “causale” (compravendita del quadro) mi dovrai dare altri € 500, in contanti, assegni o altro modo >> Per svolgere tale sua funzione di mezzo di pagamento è necessario che: • chi acquista l’assegno in buona fede e secondo le sue regole di circolazione abbia diritto a richiedere la prestazione in esso indicata (artt. 1992 e 1994 c.c.); • il documento (assegno) deve contenere determinate parole solenni, stabilite dalla legge, e la sottoscrizione di chi lo emette, traente se bancario, emittente se circolare (R.D. 1736/33 cit.).
  • 3. Gli assegni sono dunque validi mezzi sostitutivi della moneta perché: - il possessore, portatore del titolo, ha diritto alla prestazione in esso indicata (art.1992 c.c.); - il debitore (nel ns. caso banca) che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberato (art. 1992 c.c.); -chi ne acquista il possesso secondo le sue norme di circolazione non è soggetto a rivendicazione (art. 1994 c.c.). Tuttavia la legge antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07, art. 49) ne ha limitato l’utilizzo fra soggetti diversi (che non siano l’emittente e il primo prenditore), obbligandone la nominatività e intrasferibilità, se di importo unitario (attualmente) pari o superiore a € 1.000. La clausola <<n.t.>> di cui all’art. 43 l.a. già rendeva l’assegno non girabile dal primo e unico beneficiario, né cedibile con atto di cessione ordinaria. La forza dell’ assegno è affidata alle parole rituali con cui la legge impone sia espresso, da cui “signum”, “ad signum”, “assegno”, che, se in regola con il bollo fin dall’origine, è titolo esecutivo. La sottoscrizione di chi emette l’assegno e la sua consegna al beneficiario (o a chi per lui) determinano la nascita – per così dire – del titolo, che cesserà la sua esistenza, se tutto fila liscio, con il pagamento e l’archiviazione. Altrimenti l’assegno rivive in giudizio, come prova del mancato pagamento, per mancanza di fondi, falsificazione della firma di traenza, truffa nell’incasso, o altro motivo.
  • 4. L’evolversi dell’assegno cartaceo, la sua dematerializzazione 1° luglio 1993: il sistema bancario italiano introduce la check truncation degli assegni bancari (fino a € 5.000) e circolari (senza limiti), vale a dire, l’incasso degli assegni inviati dalle banche negoziatrici alle banche trattarie (assegni bancari) o emittenti (assegni circolari) non nella loro materialità, ma con i dati inseriti in un flusso elettronico; questa procedura può essere considerata, sia pure limitatamente all’incasso, la prima forma di dematerializzazione dei titoli. 11 settembre 2001: l’attacco alle Torri Gemelle comporta, oltre al dramma umano, la distruzione di importante documentazione bancaria e finanziaria. 28 ottobre 2003: George W. Bush firma il Check 21 [“check clearing”= compensazione assegno] che abilita le banche e altre organizzazioni a creare elettronicamente l’immagine e le copie degli assegni, limitando in tal modo costi e rischi. 11 luglio 2007: Draghi interviene all’assemblea ordinaria dell’Abi, auspicando tra l’altro una riforma legislativa che faciliti la trasmissione digitale delle immagini degli assegni. E’ necessaria una legge che riconosca lo stesso valore dell’originale cartaceo (detto:analogico) alla sua copia informatica eseguita rispettando certe regole: tale legge sarà il d.l. 70/2011. Dal 2006 era stato avviato presso l’Abi uno studio sulla “Trasmissione digitale dell’immagine degli assegni”; ved. da ultima circolare Tecnica Abi 21/2014, di seguito riportata.
  • 5. Alcuni concetti basilari, per intendersi Documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; può essere validato mediante associazione di dati sull’autore e sulle circostanze della sua redazione. Documento analogico: rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Sottoscrizione elettronica: sottoscrizione in modo elettronico di documenti informatici, in analogia alla sottoscrizione olografa di un documento cartaceo tradizionale. Firma elettronica: insieme di dati in forma elettronica, connessi ad altri dati elettronici; “avanzata” se il firmatario ha mezzi di controllo; “qualificata”, se avanzata e creata con un sistema sicuro; “digitale” se avanzata e con un sistema di chiavi crittografiche. Firma grafometrica: firma “olografa” apposta con penna elettronica su una tavoletta elettronica. Copia informatica di documento cartaceo (analogico): riproduce informaticamente il contenuto del documento cartaceo (analogico). Copia per immagine su supporto informatico di documento cartaceo (analogico): riproduce su supporto informatico contenuto e forma del documento cartaceo (analogico). Art. 22 CAD (d.lgs.82/2005): riconosce piena efficacia alle copie informatiche associate a firma digitale; e la stessa efficacia probatoria degli originali (salvo disconoscimento) alle copie per immagine degli originali stessi su supporto informatico, eseguite nel rispetto delle regole tecniche, vale a dire, con processi e strumenti che assicurino che il doc. informatico abbia contenuto e forma identici al documento analogico da cui è tratto.
  • 6. Il decreto Sviluppo 70/2011 Il decreto Sviluppo 2011 ha stabilito che l’assegno bancario può essere presentato al pagamento in forma sia cartacea che elettronica, che il mancato pagamento può essere constatato anche in forma elettronica e soprattutto che: le copie informatiche degli assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice. Mef e Banca d’Italia detteranno le norme attuative (ved.oltre). Ns. osservazioni: Pur avendo il decreto impropriamente usato il termine “copie informatiche” degli assegni cartacei, è importante che abbia stabilito ex lege che tali copie informatiche sostituiscono ad ogni effetto gli originali dei titoli da cui sono tratte, nel rispetto delle regole. Concretamente: l’azione di regresso del creditore cartolare potrà essere esercitata anche in virtù dell’assegno presentato e protestato elettronicamente; la copia informatica del titolo, con certificazione di conformità della banca negoziatrice, sostituirà ad ogni effetto l’originale. Il beneficiario dell’assegno continuerà come oggi (almeno nei primi tempi) a girare per l’incasso il titolo alla sua banca negoziatrice, che invierà la sua riproduzione elettronica alla banca trattaria (se bancario) o emittente (se circolare).
  • 7. Progetto ABI Il progetto avviato dall’ABI nel 2006, della trasmissione digitale dell’immagine degli assegni dalle banche negoziatrici alle trattarie o emittenti, porterà al troncamento di tutti i titoli negoziati, evitandone la ripresentazione a Stanze (c.d.”doppio circuito”). Il nuovo scenario è stato illustrato dall’Abi stessa con circolare 21/2014, così sintetizzabile: -distruzione materiale dei titoli -restituzione al portatore della loro copia digitale -requisiti tecnici per creare e conservare l’immagine dell’assegno -controlli -firma elettronica utilizzabile -presidi per ottenere copie informatiche conformi agli originali Sul piano tecnico, trasformare in formato elettronico l’assegno cartaceo significa creare la copia per immagine di un documento originale cartaceo (c.d. analogico), sicché tale copia possa avere il medesimo valore legale e probatorio del documento cartaceo.
  • 8. Il CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale – d.lgs. 82/2005 All’art. 22 prevede: -sia le copie informatiche di documenti analogici -che le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici. -Le prime (copie) sottoscritte digitalmente hanno piena efficacia (ex artt. 2714 e 2715 c.c.). -Le seconde (immagini) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, se attestate da notaio o altro p.u. autorizzato, eseguite secondo le regole tecniche, e non disconosciute. In sostanza: - la copia informatica è un doc. informatico di contenuto identico all’analogico; -la copia per immagine su supporto informatico è un doc. informatico di contenuto e forma identici all’analogico. Simmetricamente e all’opposto si presenta la copia analogica, vale a dire, la riproduzione su carta di un documento informatico. Segue un esempio di applicazione del CAD.
  • 9. Tratto da L’Esperto risponde, de Il sole 24 Ore, n.20/25.5.2015/Quesito 1780 E’ legalmente valido che gli uffici tributari di un Comune abbiano inviato per posta certificata accertamenti tributari? L’Esperto dà risposta positiva, basandosi sull’art. 22, co.3, del CAD, secondo cui le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su carta, nel rispetto delle regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se non espressamente disconosciute. Se viene disconosciuta la copia ricevuta per Pec si ha l’onere di fare ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Analogamente l’art. 2719 c.c. riconosce alle copie fotografiche di scritture la stessa efficacia delle autentiche, se la conformità è attestata da p.u. competente e non vi è disconoscimento. Aggiungiamo che l’attestazione di conformità può essere inserita nel doc. informatico contenente l’immagine, documento che può essere sottoscritto con firma digitale da notaio o elettronica qualificata da p.u. autorizzato. Infine le copie possono essere prodotte separatamente, provviste di riferimento temporale e impronta. Le regole tecniche del CAD sono state stabilite dal DPCM 13 nov. 2014, di cui appresso.
  • 10. DPCM 13.11.2014 (in GU n. 8 del 12-1-2015) “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici…ai sensi degli artt. 20,22,ecc…del CAD, di cui al d.lgs. N. 82, del 2005” Articolo 4: Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (In sintesi) La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico…è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il doc. informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. …la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. …l’attestazione di conformità può essere inserita nel doc. informatico contenente la copia per immagine…può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento così prodotto può essere sottoscritto con firma digitale dal notaio o digitale o elettronica dal p.u. autorizzato.
  • 11. DPCM 13 novembre 2014 (seguito) Dettato per le Pubbliche Amministrazioni, si possono avvalere del provvedimento anche i privati , per la corretta gestione dei documenti informatici. Per “documento informatico” si intende sia la copia per immagine su supporto informatico che la copia informatica di documento analogico. Il documento informatico è immodificabile se non è alterabile nella forma e nel contenuto. Le varie fasi di lavorazione e conservazione possono essere delegate a terzi con le opportune garanzie. Sono associati al documento informatico i dati sull’oggetto, su chi ha formato il documento, sull’eventuale destinatario ed altro (metadati). Il Provvedimento del MEF 205/2014 sul “Pagamento in forma elettronica degli assegni” adotta il concetto di copia per immagine dell’assegno su supporto informatico, di cui al CAD. Idem la Banca d’Italia nelle sue Regole tecniche al momento (giugno 2015) in consultazione. L’art.1, co.1, lett.i-ter del CAD afferma che <<[è] copia per immagine su supporto informatico di documento analogico il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto>>.
  • 12. MEF N. 205 DEL 3 OTTOBRE 2014 (in G.U. 54/6.3.2015) “Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari” Il Regolamento detta le modalità attuative del D.L. Sviluppo 70/2011, per quanto di competenza del MEF. Richiama il CAD espressamente per il concetto di “immagine dell’assegno”, intesa come “Copia per immagine dell’assegno, su supporto informatico” (Art.1-definizioni, lett.g). Punti focali • la banca negoziatrice può presentare l’assegno al pagamento in forma elettronica, rispettando le regole Bankit; • presentazione in forma elettronica significa che la trattaria/emittente ricevono dalla negoziatrice l’immagine dell’assegno con le informazioni volute da Bankit; • gli assegni presentati all’incasso l’ultimo giorno utile vanno presentati solo in forma elettronica e, tutti, il giorno lavorativo successivo; (segue)
  • 13. MEF 205/2014 (seguito) • l’immagine sarà inviata alla trattaria/emittente su sua richiesta, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione; •valute e disponibilità sono quelle ex art. 120 TUB: disponibilità economica entro i 4 gg.lav. succ.vers.; - valute: circolari stessa banca=dal g. vers.; idem bancari stessa banca; circ. e banc. altre b.= rispettiv.: giorno lav. succ. vers.se circolari, e 3° g. lav. succ.vers.se bancari. • protesto e constatazione equivalente dell’assegno presentato in forma elettronica vanno richiesti esclusivamente in via telematica ed effettuati sull’immagine del titolo; •Il portatore riceverà copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e documentazione elettronica sul mancato pagamento; Bankit potrà stabilire casi e modalità diverse; •le banche garantiranno sicurezza e correttezza nei pagamenti elettronici degli assegni; •gli assegni cartacei saranno conservati per 6 mesi dallo spirare del termine di presentazione [=azione regresso ex art. 75,co.1,l.a.], salvo diversa disposizione Bankit; •le norme su pagamento, presentazione, protesto in forma elettronica entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla GU delle regole Bankit; la Banca d’Italia nel giugno 2015 (al 10.7.2015) ha messo in consultazione le Regole tecniche di sua competenza; •dovranno essere garantite sicurezza e correttezza nella presentazione e stampa dei moduli cartacei degli assegni; •la trasformazione da cartaceo a forma elettronica può essere affidata a terzi idonei.
  • 14. Come captare l’immagine dell’assegno I rischi della nuova procedura comportano l’introduzione di misure antifrode, a iniziare dalla nuova stampa dei moduli cartacei degli assegni, di cui si è occupata l’ABI, con la circolare n. 21 del 12 giugno 2014, così sintetizzabile: • sull’assegno sarà apposto il numero con caratteri microforati; •vi sarà stampato un codice bidimensionale, definito “Data Matrix”, * contenente i dati dell’assegno e un codice di sicurezza generato dalla banca trattaria o emittente; •alla trattaria o emittente saranno comunicati i dati del beneficiario presenti sull’assegno circolare, di traenza, vidimato e sui vaglia postali; •per inciso, spesso le frodi consistono nel modificare il nome del beneficiario dell’assegno; •la microforatura è un deterrente contro i truffatori: le banche microforeranno il numero dell’assegno e nei circolari anche l’importo e il beneficiario; sarà fondamentale la qualità dell’immagine per dimensioni, caratteristiche della carta (possibilmente filigranata contenente reagenti chimici ai solventi); •le banche potranno anche stampare ulteriori informazioni, quali il logo della banca, i dati societari, le filiali, Abi/Cab, firma direttore sui circolari, ecc., purché non interferiscano con le disposizioni obbligatorie. *Ved.oltre
  • 15. DATA MATRIX “Data Matrix” è un codice a barre bidimensionale, composto di celle (moduli) bianche e nere, poste all’interno di uno schema rettangolare o quadrato, contenente informazioni codificate leggibili dall’immagine. La sua alterazione significa tentativo di frode. L’Abi stabilisce le caratteristiche di tale codice, che le banche stamperanno sui propri assegni, su fondo bianco. Verranno stabiliti misura, posizionamento, informazioni presenti (quali codice identificativo tipo assegno, cod. Abi, Cab, numero assegno, codice sicurezza, importo, beneficiario).
  • 16. Esigenze pratiche della dematerializzazione Le esigenze di ridurre la produzione e gestione di documenti cartacei per quanto qui ci riguarda attengono a documenti quali gli assegni, che fin dalla nascita vengono ad esistenza “su carta” e quindi “dalla carta” si devono dematerializzare. Possiamo pensare a una operazione tipo “scansione” specializzata. Se un documento nasce invece già dematerializzato all’origine, diverse sono le soluzioni, quali quelle offerte dalla firma grafometrica (signature pad), in breve: firma elettronica autografa basata sulla lettura di dati biometrici e apposta con una speciale penna elettronica, su apposita tavoletta elettronica. La gestione elettronica dell’assegno legalizzata con il decreto 70/2011 comporta la necessità di leggere e scansionare l’assegno; la gestione interbancaria avverrà sullo scambio di dati e immagini, la conservazione dei documenti sarà di tipo elettronico per documenti digitali. Le banche dovranno dotarsi di hardware e software in grado di soddisfare le regole che saranno emanate dalla Banca centrale; sul piano tecnico si dovranno potere leggere, scannerizzare e stampare quando necessario varie tipologie di documenti (di identità, plastic card, assegni, ecc.). [segue]
  • 17. Microforatura e Data Matrix La microforatura degli assegni è una misura – si è detto – antifrode. Essa consente di accertare che le cifre che compaiono sul fronte e sul retro del titolo effettivamente si riferiscono ad un dato riportato tramite, appunto, microforatura, e non, ad esempio, tramite stampa. Tale verifica viene effettuata mediante LED a infrarossi che illuminando l’assegno consentono di rilevare il passaggio di luce attraverso i microfori. La lettura dei dati contenuti nel Data Matrix perseguono il medesimo obiettivo di dare sicurezza e verificare la bontà del titolo. Mentre uno scanner generico vede solo l’immagine dell’assegno, uno scanner specializzato cattura l’immagine tradizionale e quella ad infrarosso (si accorge ad esempio della presenza dei microfori o di inchiostri strani).
  • 18. Conclusioni Per ridurre tempi e rischi di incasso si sta dunque percorrendo la via della creazione e trasmissione all’incasso dell’immagine dell’assegno, secondo regole e strumenti idonei allo scopo, dal momento che si tratta di attribuire ad una immagine su supporto informatico lo stesso valore legale e commerciale finora affidato al tradizionale pezzo di carta sottoscritto (si pensi per avere una idea al testamento c.d. olografo steso di pugno dal testatore). L’assegno cartaceo nella fase finale di incasso subirà una metamorfosi, che lo porterà ad essere sostituito da un suo clone virtuale; lui, assegno, che finora era considerato un documento tradizionalmente materiale ed unico. Mentre si stanno studiando le norme tecniche, sul lato legale sembra necessario un approfondimento. Si auspica quindi che anche questo aspetto venga considerato, magari coinvolgendo gli operatori del diritto in dottrina e giurisprudenza. Sarà anche utile considerare che nell’esperienza americana, ove peraltro l’assegno non è considerato titolo di credito, si è assistito ad un congruo periodo di sperimentazione e alla facoltà di scelta da parte della clientela tra vecchio e nuovo regime dei titoli. Terminiamo con alcune riflessioni tratte dai Quaderni Bankit.
  • 19. Da Quaderni di ricerca giuridica: “Il nuovo quadro normativo dei servizi di pagamento. Prime riflessioni. N.63/dicembre 2008, di M.Mancini e M. Perassi (liberamente tratto) L’assegno vive ancora come mezzo di pagamento cartolare, ossia come strumento cartaceo, e questo spiega il suo utilizzo da parte di operatori che manifestano scarsa propensione (o poca fiducia) verso gli strumenti di pagamento elettronici. Il documento cartaceo incorporante il diritto di credito è stato pensato come cosa mobile, per la quale è in atto un processo di dematerializzazione. Gli assegni possono inquadrarsi tra i titoli di credito individuali e astratti. La loro presentazione telematica mediante invio dell’immagine sarebbe una presentazione piena e completa, giacché la banca trattaria riceverebbe sempre il titolo nella sua interezza sia pure su un supporto diverso. Si tratterebbe di una dematerializzazione debole, limitata alla fase di circolazione interbancaria di presentazione al pagamento, che è la fase più rilevante, considerate anche le limitazioni subite dal titolo da parte della legge antiriciclaggio . Gli Autori auspicano opportuni presidi che assicurino la provenienza, l’integrità, e l’immodificabilità del documento informatico e modalità di certezza della data di presentazione.
  • 20. Da “Quaderni” – seguito Gli Autori attirano poi l’attenzione su alcuni punti, che per completezza si espongono: -Il flusso contenente l’immagine dell’assegno potrebbe essere ricevuto in un luogo diverso da quello indicato [sul titolo] come luogo di pagamento; - [potrebbe essere un problema] l’esibizione del titolo a colui che deve pagarlo, dal momento che l’art. 1992 c.c. dispone che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo; -La legge assegno considera coincidenti il luogo di presentazione e quello di pagamento, il quale ultimo deve sempre essere indicato o ricavabile dal titolo; -Per quest’ultimo aspetto la presentazione dell’assegno a Stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento; -Tuttavia la nuova presentazione elettronica e l’invio dell’immagine digitale del titolo dalla negoziatrice alla trattaria non vedrebbe più il passaggio materiale dei titoli in Stanza (mero agente di compensazione per il pagamento, estranea alla presentazione). [Tuttavia – osserviamo noi - su questo punto il D.L. 70/2011 ha stabilito che l’assegno bancario può essere presentato al pagamento “anche nel caso previsto dall’art. 34” in forma sia cartacea sia elettronica. L’art. 34 l.a. equipara la presentazione a stanza alla presentazione al pagamento].
  • 21. NOTE A MARGINE Riportiamo infine alcune note che possono essere utili per l’approfondimento ed i riflessi generati dalla materia esposta. Responsabilità della banca che paga un assegno Numerosa giurisprudenza ravvisa la responsabilità della banca che paga un assegno a soggetto non creditore, pure se legittimato apparente: Cass. 11897/19 febb.-28 mag.2014; 12698/2003; ABF Roma n. 261/21.4.2010; ABF Napoli n. 364/13.5.2010. Vedasi anche circolare Banca d’Italia-Vigilanza n. 229, 21.4.1999, agg.ta 10.4.2007, p. 2.5 “Pagamento di assegni <<non trasferibili>> a persona diversa dal beneficiario”, ove al 2° cpv puntualizza la responsabilità della banca trattaria e della banca negoziatrice nel pagamento di assegno <<n.t.>> a persona diversa dal beneficiario.
  • 22. Differenza tra “documento analogico” e “documento informatico”. Trasmissione digitale. Check truncation “analogico” si intende un oggetto materiale, originale, che può essere sottoscritto con firma autografa; “informatico” si intende un oggetto “quasi” immateriale, di cui ogni duplicato è un originale e che può essere firmato digitalmente; “Documento informatico” è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; “Documento analogico” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; “Trasmissione digitale dell’immagine degli assegni”: unica procedura interbancaria che prevede il troncamento di tutti gli assegni negoziati e il trasferimento della loro immagine alla banca trattaria o emittente (Progetto Abi 2006, tuttora in corso, ved. Abi Tecnica 21/2014); Check truncation: procedura interbancaria attivata dal 1° luglio 1993 che per contenere costi e rischi “tronca”, per così dire, l’assegno bancario (fino ad € 5.000) e il circolare (senza limiti di importo) presso la banca negoziatrice, che lo inserisce in un flusso elettronico indirizzato alla banca trattaria o emittente, che deve dare se del caso il messaggio di impagato entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello di inserimento dei dati dell’assegno nella procedura.
  • 23. Parere del Consiglio di Stato n. 4750 del 5 dicembre 2013 Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla bozza di provvedimento del MEF, poi pubblicato come decreto 3 ottobre 2014, n. 205 (in G.U. n.54 del 6-3-2015), dal titolo:” Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, a seguito del D.L. 13 maggio 2011, n.70. Il Consiglio di Stato ha in particolare sottolineato la necessità della massima sicurezza, dal momento che le banche possono servirsi di terzi soggetti, esterni alla loro organizzazione, per trasformare in formato elettronico gli assegni cartacei.
  • 24. Copie informatiche di documenti analogici Hanno piena efficacia ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c. se è loro apposta una firma digitale o elettronica. Il 2714 afferma che le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede; il 2715 afferma che le copie di scritture private depositate presso p.u. e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte. Copie per immagine su supporto informatico di documenti cartacei analogici È loro riconosciuta la stessa efficacia probatoria degli originali, se la loro conformità è attestata da notaio o altro p.u. a ciò autorizzato, e nel rispetto delle regole tecniche, salvo espresso disconoscimento (artt. 22 e 71 CAD). Copia analogica di documento informatico E’ la riproduzione su carta del contenuto del documento informatico. Nei controlli presso la P.A. compete al dirigente stabilire quali documenti necessita conservare in originale e come sia ammessa la loro copia certificata conforme all’originale secondo le norme CAD; nei casi, ad esempio, di crediti concessi con fondi di pertinenza statale.
  • 25. Quale efficacia giuridica può riconoscersi ai documenti informatici? Il MEF, richiamando l’art. 21 del CAD, ha detto che: “il documento informatico sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”. Firma elettronica basata su un sistema di “chiavi crittografiche” E’ valida per testimoniare l’identificazione del sottoscrittore CAD artt, 22 e 71 Art. 22: 1. Piena efficacia dei doc. informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private, ecc., formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati da depositari pubblici; 2. copie per immagine su supporto informatico di doc. originali in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se attestati conformi da notaio o altro p.u. autorizzato; 3. come al p.2, se nel rispetto delle regole tecniche Art. 71: le regole tecniche sono fissate con DPCM, di concerto con Ministro competente e Garante privacy. Mobile payment: si preconizza per i prossimi tre anni un’esplosione dei pagamenti effettuati con lo smartphone e delle transazioni con i Mobile Pos (da Bancaforte 12 giugno 2015) FINE SLIDE 12.06.2015