1. GRAFICI PROVENIENTI DAL MONITOR AIM LUGANO, 23 GENNAIO 2019
REPORT AIM ITALIA SPECIALE PIR 2019
A CURA DI Cristian Frigerio
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Piani Individuali di Risparmio (PIR) - Cenni storici
I piani individuali di risparmio (in acronimo PIR) sono una forma d'investimento incentivatafiscalmentein Italia. Sono stati introdotti nell'ordinamento italiano con la legge di stabilità2017 per aumentaregli investimenti
nelle aziendeitaliane medianteil risparmio delle persone fisiche italiane.
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 – Commi 100-114
100. Non sono soggettia imposizionei redditi di capitaledi cui all'articolo44 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica22 dicembre1986, n. 917, diversida quelli relativia partecipazioni
qualificatee i redditi diversidi cui all'articolo67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater)e c-quinquies),del medesimotesto unico,conseguiti,al di fuori dell'eserciziodi impresa commerciale,da personefisiche residentinel territorio
dello Stato, derivantidagliinvestimentinei piani di risparmioa lungo termine,con l'esclusionedi quelli che concorronoalla formazionedel reddito complessivoimponibile.Ai fini del presentecomma e dei commi da 101 a 113 del
presentearticolo si consideranoqualificatile partecipazionie i diritti o titoli di cui alla lettera c) del comma1 dell'articolo67 del citato testo unico,tenendoconto anchedelle percentualidi partecipazioneo di diritti di voto possedute
dai familiaridella personafisica di cui al comma5 dell'articolo5 del medesimotesto unico e delle societa' o enti da loro direttamenteo indirettamentecontrollatiai sensi dei numeri1) e 2) del primo commadell'articolo 2359 del
codicecivile.
101. Il piano di risparmioa lungo termine si costituiscecon la destinazionedi sommeo valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivonon superiore a 150.000 euro, agli
investimentiqualificatiindicatial comma 90 del presentearticolo,attraversol'apertura di un rapporto di custodiao amministrazioneo di gestionedi portafoglio altro stabilerapportocon esercizio dell'opzioneper l'applicazionedel
regimedel risparmio amministratodi cui all'articolo6 del decreto legislativo21 novembre1997, n. 461, o di un contrattodi assicurazionesulla vita o di capitalizzazione,avvalendosidi intermediariabilitatio impresedi assicurazione
residenti,ovvero non residentioperantinel territoriodello Stato tramite stabile organizzazioneo in regimedi libera prestazionedi servizi con nominadi un rappresentantefiscale in Italia scelto tra i predettisoggetti.Il rappresentante
fiscale adempienegli stessi terminie con le stesse modalita'previsti per i suindicatisoggettiresidenti.Il conferimentodi valori nel piano di risparmiosi consideracessionea titolo onerosoe l'intermediarioapplical'imposta secondole
disposizionidel citato articolo6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
102. In ciascun anno solaredi durata del piano,per almeno i due terzi dell'annostesso, le sommeo i valoridestinatinel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivoin
strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione,emessio stipulaticon impreseche svolgono attivita' diverseda quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo73 del testo unico delle impostesui redditi,di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europeao in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con stabili organizzazioninel territorio medesimo; la predettaquota del 70 per cento deve essere investitaper almeno il 30 per cento del valore complessivoin strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite
nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalentidi altri mercati regolamentati.Ai fini dei commida 100 a 113 del presentearticolo si presume,senzapossibilita'di prova contraria,impresa che svolge attivita'
immobiliarequella il cui patrimonioe' prevalentementecostituito da beni immobilidiversida quelli alla cui produzioneo al cui scambioe' effettivamentediretta l'attivita' di impresa,dagliimpiantie dai fabbricatiutilizzatidirettamente
nell'eserciziodi impresa.Si consideranodirettamenteutilizzatinell'eserciziodi impresagli immobiliconcessiin locazionefinanziariae i terrenisu cui l'impresasvolgel'attivita' agricola.
103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stessoemittente o stipulaticon la stessa controparteo con altra societa'
appartenenteal medesimo gruppo dell'emittenteo della controparteo in depositie conti correnti.
104. Sono considerati investimentiqualificati anche le quote o azioni di organismi di investimentocollettivo del risparmio residentinel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo73 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al
decreto del Presidentedella Repubblica22 dicembre1986, n. 917, o in Stati membridell'Unioneeuropeao in Stati aderentiall'Accordosullo Spazio economicoeuropeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in
strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispettodelle condizioni di cui al comma 103.
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3. REPORT AIM ITALIA
Piani Individuali di Risparmio (PIR) - Cenni storici
105. Le somme o valoridestinatinel piano non possonoessere investiti in strumentifinanziariemessi o stipulaticon soggettiresidentiin Stati o territori diversida quelliche consentonoun adeguatoscambiodi informazioni.
106. Gli strumenti finanziari in cui e' investitoil piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessionedeglistrumentifinanziarioggetto di investimentoprima dei cinqueanni, i redditirealizzatiattraversola
cessionee quelli percepitiduranteil periodominimo di investimento del piano sono soggettia imposizionesecondole regole ordinarie,unitamenteagli interessi,senza applicazionedi sanzioni,e il relativo versamentodeve essere
effettuato dai soggettidi cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondomese successivoalla cessione.I soggettidi cui al comma101 recuperanole impostedovute attraverso adeguatidisinvestimentio chiedendonela provvistaal
titolare.In caso di rimborsodegli strumentifinanziarioggetto di investimentoprima del quinquennio,il controvaloreconseguitodeve essere reinvestito in strumentifinanziariindicatiai commi102 e 104 entro trenta giornidal
rimborso.
107. Il venire meno delle condizionidi cui ai commi 102, 103 e 104 comportala decadenzadal beneficiofiscale relativamenteai redditidegli strumentifinanziaridetenutinel piano stesso, diversida quelli investiti nel medesimopiano
nel rispetto delle suddettecondizioniper il periododi tempo indicato al comma 106, e l'obbligodi corrisponderele imposte non pagate,unitamenteagli interessi,senza applicazionedi sanzioni,secondoquanto previsto al comma 106.
108. Le ritenute alla fonte e le impostesostitutiveeventualmenteapplicatee non dovutefanno sorgerein capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente.I soggettidi cui al comma 101 presso i quali e'
costituito il piano provvedonoal pagamento della predettasomma,computandolain diminuzionedal versamentodelle ritenutee delle impostedovutedai medesimisoggetti.Ai fini del predettocomputonon si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma53, della legge24 dicembre2007, n. 244, e di cui all'articolo34 della legge 23 dicembre2000, n. 388.
109. Le minusvalenze,le perdite e i differenzialinegativirealizzatimediantecessionea titolo onerosoovvero rimborsodegli strumentifinanziarinei qualie' investito il piano sono deducibilidalle plusvalenze,differenzialipositivio
proventirealizzatinelle successiveoperazioniposte in essere nell'ambitodel medesimopiano e sottopostia tassazioneai sensi dei commi106 e 107 nello stesso periodod'impostae nei successivima non oltre il quarto.Alla chiusura
del piano le minusvalenze,perditeo differenzialinegativipossono essere portatiin deduzionenon oltre il quarto periodod'imposta successivo a quello del realizzodalle plusvalenze,proventie differenzialipositivirealizzatinell'ambito
di altro rapportocon eserciziodell'opzioneai sensi dell'articolo6 del decreto legislativo21 novembre1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano,ovvero portatiin deduzioneai sensi del comma 5 dell'articolo68 del testo unico
delle impostesui redditi,di cui al decreto del Presidentedella Repubblica22 dicembre1986, n. 917.
110. In caso di strumentifinanziariappartenentialla medesimacategoriaomogenea,si consideranoceduti per primi i titoli acquistatiper primie si consideracome costo quello medio ponderatodell'annodi acquisto.
111. Il trasferimentodel piano di risparmioa lungo termine dall'intermediarioo dall'impresadi assicurazionepresso il qualee' stato costituito ad altro soggettodi cui al comma 101 non rileva ai fini del computodei cinqueannidi
detenzionedegli strumentifinanziari.
112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non puo' essere titolare di piu' di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediarioo l'impresa
di assicurazionepresso il qualee' costituito il piano di risparmioa lungo termine, all'atto dell'incarico,acquisiscedal titolare un'autocertificazionecon la qualelo stesso dichiaradi non essere titolaredi un altro piano di risparmioa
lungo termine.
113. L'intermediarioo l'impresa di assicurazionepresso il quale e' costituito il piano di risparmioa lungo terminetiene separataevidenzadelle sommedestinatenel piano in anni differenti.
114. Il trasferimentoa causa di mortedegli strumentifinanziaridetenutinel pianonon e' soggettoall'imposta sulle successionie donazionidi cui al testo unico delle disposizioniconcernentil'impostasulle successionie donazioni,di
cui al decreto legislativo31 ottobre1990, n. 346.
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Piani Individuali di Risparmio (PIR) – Normativa 2019
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La Legge del 30 dicembre 2018 n. 145, ha introdotto una serie di nuove norme e modificheriguardo i PIR, con l’obbiettivo di favorire gli investimentinelle Piccole e Medie Imprese.
Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 – Commi 211-215
211. Per i piani di risparmioa lungotermine di cui all’articolo1, commida 100 a 114, della legge 11 dicembre2016, n. 232, costituitia decorreredal 1° gennaio2019, si applicanole disposizionidei commiseguenti.
212. In ciascun anno solaredi durata del piano,per almeno i due terzi dell’annostesso, le sommeo i valori destinatinel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivoin
strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione,emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo73 del testo unico delle imposte
sui redditi,di cui al decreto del Presidentedella Repubblica22 dicembre1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderentiall’Accordo sullo Spazio economicoeuropeocon stabili organizzazioninel territorio
medesimo;la predettaquota del 70 per cento deve essere investitaper almeno il 5 per cento del valore complessivoin strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione,per almeno il 30 per
cento del valore complessivoin strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentatie per almeno il 5 per cento in quote o azioni di
Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo73 del testo unico delle impostesui redditi,di cui al decreto del Presidentedella Repubblica22 dicembre1986, n. 917, o in Stati membridell’Unione
europeao in Stati aderentiall’Accordosullo Spazio economicoeuropeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedentedevono essere emessi da piccole e medie imprese,
come definite dalla raccomandazione2003/361/CE della Commissione,del 6 maggio2003.
213. Sono Fondi per il VentureCapitaldi cui al comma212 e di cui all’articolo1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre2016, n. 232, introdottadalla lettera b) del comma 210 del presentearticolo, gli organismi di
investimentocollettivodel risparmio che destinanoalmeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese,come definite dalla raccomandazione2003/361/CE della Commissione,del 6
maggio2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo73 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica22 dicembre1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione
europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioninel territorio medesimo e che soddisfano almenouna delle seguenticondizioni:a) non hannooperato in alcun mercato;b) operanoin
un mercato qualsiasida meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;c) necessitanodi un investimentoinizialeper il finanziamentodel rischio che, sulla base di un piano aziendaleelaboratoper il lancio di un nuovo
prodottoo l’ingressosu un nuovo mercato geografico,è superioreal 50 per cento del loro fatturato medio annuonegli ultimi cinqueanni.
214. Le disposizionidi cui ai commida 211 a 213 sono attuatenel rispetto dei limiti e delle condizioniprevisti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,del 17 giugno2014, che dichiaraalcunecategoriedi aiuti compatibili
con il mercatointerno in applicazionedegli articoli107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unioneeuropea,e in particolaredegli articoli 21 e 23 del medesimoregolamento,che disciplinanorispettivamentegli aiuti alle piccolee
medie impreseper il finanziamentodel rischio e si applicano agli investimentieffettuati fino al 31 dicembre2020 e gli aiuti alle piattaformealternativedi negoziazionespecializzatenelle piccolee medie imprese.Agli adempimenti
europei,nonchéa quelli relativi al Registronazionaledegli aiuti di Stato, provvedeil Ministero dello sviluppoeconomico.
215. Con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico,di concertocon il Ministro dell’economiae delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono stabiliti le modalitàe i
criteri per l’attuazionedelle disposizionidi cui ai commida 211 a 214.
5. REPORT AIM ITALIA
Piani Individuali di Risparmio (PIR) – Normativa 2019
Analizzando il testo di legge, emerge un punto chiave:
“OBBLIGO DI INVESTIRE IL 3,5% DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO SU STRUMENTI FINANZIARI (EQUITY, BONDS, ECC), EMESSI DA PMI*, ITALIANE E NON SOLO, NEGOZIATI SUI
SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE”
Ne consegue che:
1) E’ possibile investire non solo su azioni, ma anche su altri tipi di strumenti finanziari, ad esempio bonds convertibili, ecc.
2) Tali strumenti possono essere stati emessi, non solo da PMI Italiane, ma anche da PMI Europee o da PMI di Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioninel
territorio medesimo.
3) Riguardo il Mercato Italiano, il segmento con la maggior concentrazione di PMI è l’AIM ITALIA (oltre 70 al momento), però, sulla base della normativa,è possibile investire anche in PMI quotate su
altri segmenti del Mercato Italiano, come ad esempio l’MTA Small Cap, in cui sono presenti non poche Società che rientrano nei criteri di PMI.
* Per PMI si intende, secondo la Raccomandazionedella CommissioneEuropea del 6 Maggio2003 (2003/361/CE): Fatturato annuo non superiore a 50 milionidi Euro, oppure totale di Bilancio non superiore a 43 milionidi
euro. Numero massimo di dipendentipari a 250 unità.
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6. REPORT AIM ITALIA
Normativa PIR 2019 – Analisi SWOT
PUNTI DI FORZA
- Obbligo di investire il 3,5% del patrimonioin strumenti emessi da PMI
- Obbligo di investire il 3,5% del patrimonioin fondi di Venture Capital
- Norme che tendono a favorire l’investimentoin PMI e StartUp
PUNTI DI DEBOLEZZA
- Sulla base del testo di legge, le norme saranno applicatesoltanto ai PIR costituitia partire dal 1
gennaio2019
- Riguardogli OICR PIR Compliant costituiti sulla base della precedente normativa,nel caso in cui non
dovessero adeguarsi alla nuova normativa, gli investitori che sottoscriverannole loro quote o azionia
partire dal 01/01/2019 non beneficeranno delle agevolazioni fiscali
- Le attuali norme non chiarisconodiversi aspetti tecnici, lasciandospazio a varie interpretazioni
- Le norme consentono di poter investire anche su strumenti emessi da PMI Europee,e quotatesu
svariati mercati, quindi non solo AIM Italia
OPPORTUNITA’
- Potenzialeimpatto positivo sullo sviluppo del mercato AIM Italia,con incremento del numero di IPO
e degli scambi sul secondario
- Potenzialeimpatto positivo sullo sviluppo del Venture Capital in Italia e dei fondi dedicati
- Potenziali ricadute positivesull’economia reale
RISCHI
- Raccolta modesta di nuove sottoscrizioni PIR
- Incertezze riguardo ai tempi legati all’effettiva attuazione delle nuove norme, ed eventuali
modifiche
- Difficoltà da parte degli operatori istituzionali,e dei professionisti del settore, nel costruire i
portafogli PIR, per quanto concerne la parte dedicata alle PMI e al Venture Capital, a causa della
scarsità degli strumenti disponibili, della carenza di informazioni, e della minore liquidità
- La scarsa liquidità degli strumenti finanziari emessi da PMI, l’investimentoin quote di Fondi di
Venture Capital, ed il fatto che gran parte degli strumenti finanziari disponibili sonoequity, o
quasi-equity, incrementano, seppur in maniera marginale, la rischiositàdei portafogli, ed è in
contrasto con i requisiti di liquidabilità e di valutazione previsti per gli Ucits dalla direttiva n.
2009/65/UE del 13 luglio 2009
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7. REPORT AIM ITALIA
Titoli PIR Eligible quotati su AIM Italia
-Attualmente, 77 Società su 112 (di cui 2,
ovvero Energy Lab ed Axelero, sono
attualmente sospese dalle negoziazioni),
rispettano i requisiti di PMI, ovvero circa 7 su
10.
- L’attuale capitalizzazione complessiva delle 77
società eligible, è pari a 3,43 miliardi di euro.
- Il flottante complessivo delle 77 società è
pari a circa 760 milioni di euro.
- Il controvalore di scambio mensile,
complessivo, è pari a circa 150 milioni di euro
(mese di Dicembre 2018).
- Nelle due tabelle a destra, sono presenti tutte
le PMI quotate su AIM, e che quindi
possiedono i requisitiper poter essere inserite
in un portafoglio PIR. Le società sono state
ordinate sulla base della capitalizzazione di
mercato (calcolata sulle quotazioni odierne).
Poi è indicato il flottante (in milioni di euro), ed
i volumi (intesi come controvalore di scambio
mensile, in questo caso il mese di dicembre
2018, espressi in milioni di euro).
- Si presume che, tra tutti questi titoli, i gestori
tendano a prediligere quelli più liquidi, ovvero
Bio-On, Smre, Health Italia, ecc.
Settori e Società Market cap Flottante Volumi Settori e Società Market cap Flottante Volumi
Bio On 1121,99 214,19 122,17 Poligrafici Printing 18,9 1,12 0,05
Pharmanutra 149,57 35,85 0,4 Axelero 18,6 6,25 0
SMRE 137,21 42,25 2,71 Digital360 18,26 3,58 0,11
Costamp Group 115,89 2,38 0,08 DigiTouch 18,07 6,06 0,06
Wiit 103,79 28,75 0,73 Sostravel.com 15,25 2,4 0,18
Health Italia 77,64 18,15 3,11 Italia Independent 14,39 2,9 0,17
Abitare In 75,36 24,93 1,03 Agatos 13,7 3,32 0,14
Iniziative Bresciane 73,68 15,81 0,37 Alfio Bardolla 13,45 2,33 0,5
Notorious Pictures 72,42 13,38 0,96 Solutions Capital Management Sim 12,99 1,43 0,04
Imvest 71,9 16,9 0,19 Casta Diva group 12,69 3,42 0,09
Safe Bag 60,29 11,82 0,76 Go internet 12,52 4,16 0,47
Biodue 55,63 5,62 0,18 Portobello 11,93 1,94 0,22
Askoll Eva 51,76 11,44 0,18 Gel 11,65 3,55 0,03
Fintel Energia Group 51,74 1,93 0,19 Illa 10,85 2,17 0,06
Grifal 48,01 9,21 0,45 Ambromobiliare 9,91 4,44 0,52
Monnalisa 46,81 11,95 0,19 Gambero rosso 9,62 2,88 0,02
Digital magics 46,57 17,45 0,12 Circle 9,59 1,94 0,09
Intred 46,28 8,62 0,26 Ki group 9,23 1,86 0,01
Expert System 45,37 34,02 1,04 Kolinpharma 9,08 2,88 0,03
Cover 50 43,3 11,16 0,3 Telesia 8,82 2,01 0,05
Energica Motor Company 39,65 12,29 0,86 Dominion Hosting Holding 8,59 2,54 0,04
Finlogic 38,75 9,22 0,06 Innovatec 8,25 3,03 0,07
Powersoft 38,15 4,73 0,31 Ecosuntek 7,97 1,55 0
Esautomotion 36,39 11,32 0,48 Enertronica 7,94 2,47 0
Elettra Investimenti 36,3 8,1 0,05 Culti Milano 7,89 2,21 0,1
MailUp 35,4 11,47 0,16 CDR Advance Capital 7,74 2,65 0,08
Renergetica 33,37 6,13 1,37 Sciuker Frames 6,77 1,99 0,1
Fope 32,5 4,45 0,04 Softec 6,44 2,67 0,01
Net Insurance 30,16 3,6 0,07 4AIM SICAF 5,69 0,52 0,03
Fervi 30,04 5,26 0,01 Mondo Tv Suisse 5,3 0,81 0,12
Neurosoft 29,17 3,83 0,01 Portale Sardegna 4,85 1,08 0
Longino&cardenal 27,75 6,11 0,06 Gruppo Green Power 4,74 0,35 0,1
Lucisano Media Group 26,78 3,33 0,06 Energy Lab 4,47 0,45 0
Tps 24,81 6,14 0,13 Wm Capital 4,41 1,31 0,29
First capital 24,78 10,01 0,13 Mondo Tv France 3,39 1,18 0,45
Sg Company 24,73 3,22 0,02 Blue Financial Communication 3,24 0,2 0,01
Ediliziacrobatica 21,33 5,01 0,06 Caleido group 1,42 0,28 0,16
Frendy Energy 21,23 10,71 0,02 Visibilia editore 0,95 0,45 0,76
Prismi 21,21 16,6 1,56 TOTALE 3427,23 763,69 146,07
SPECIALE PIR 2019
8. REPORT AIM ITALIA
Titoli PIR Eligible quotati su AIM Italia
Nella tabella a destra sono ordinati, sulla base
dei volumi (stima del controvalore di scambio
del mese di dicembre in mln di euro), i 20 titoli
al momento più liquidi.
Nelle colonne successive, sono indicati i multipli
al 31/12/2017 e quelli stimati al 31/12/2018,
sulla base delle quotazioniodierne.
SPECIALE PIR 2019
Settori e Società Market cap Flottante Volumi P/E (a)17 P/E (e)18 Ev/Ebitda (a)17 Ev/Ebitda (e)18
Bio On 1121,99 214,19 122,17 214,53 94,73 164,83 34,92
Health Italia 77,64 18,15 3,11 26,92 31,06 12,20 13,55
SMRE 137,21 42,25 2,71 - - 81,03 -
Prismi 21,21 16,6 1,56 - - 42,43 12,24
Renergetica 33,37 6,13 1,37 228,59 33,37 133,58 18,04
Expert System 45,37 34,02 1,04 - - 51,77 13,71
Abitare In 75,36 24,93 1,03 90,58 - 36,01 467,00
Notorious Pictures 72,42 13,38 0,96 48,93 20,69 11,01 6,74
Energica Motor Company 39,65 12,29 0,86 - - - -
Safe Bag 60,29 11,82 0,76 25,58 23,19 12,25 7,85
Visibilia editore 0,95 0,45 0,76 - - 17,28 -
Wiit 103,79 28,75 0,73 33,09 25,95 11,28 10,28
Ambromobiliare 9,91 4,44 0,52 50,03 - 23,92 -
Alfio Bardolla 13,45 2,33 0,5 32,09 - 6,45 -
Esautomotion 36,39 11,32 0,48 14,76 11,37 7,92 5,01
Go internet 12,52 4,16 0,47 - - 6,14 -
Grifal 48,01 9,21 0,45 133,37 84,53 29,39 20,60
Mondo Tv France 3,39 1,18 0,45 - - - -
Pharmanutra 149,57 35,85 0,4 24,80 21,68 14,78 12,43
Iniziative Bresciane 73,68 15,81 0,37 78,97 - 14,75 -
TOTALE 2136,17 507,26 140,7
9. REPORT AIM ITALIA
Analisi multipli stimati FY 2018, titoli PIR Eligible
SPECIALE PIR 2019
Bio On
Biodue
Costamp Group
Culti Milano
Grifal
Health Italia
Longino&cardenal
Mailup
Pharmanutra
Renergetica
Sostravel.com
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
EV/Ebitda(e)
P/E (e)
Biodue
Circle
Culti Milano
Digital360
Digitouch
Dominion Hosting
Holding
Elettra Investimenti
Esautomotion
Fervi
FinlogicFope
Gel
Intred
Kolinpharma
Lucisano Media Group
Monnalisa
Notorious Pictures
Portobello
Safe Bag
Sciuker Frames
Sg Company
Powersoft
Tps
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
2.00 6.00 10.00 14.00 18.00 22.00 26.00 30.00
EV/Ebitda(e) P/E (e)
Grafico in alto: sono rappresentati i multipli di tutte le PMI quotate su AIM Italia, multipli calcolati
sulle stime al 31/12/2018, presenti nelle equity research più recenti, e sulla base delle quotazioni
odierne. La dimensione delle bolle corrisponde alla capitalizzazione di mercato.
Grafico a destra: sono rappresentati i multipli di una parte delle PMI quotate su AIM Italia, con
focus su quei titoli che possiedono i multipli più bassi. Le bolle rosse indicano che quelle società
hanno warrant o convertibili quotati. I multipli sono calcolati sulle stime al 31/12/2018, presenti
nelle equity research più recenti, e sulla base delle quotazioni odierne. La dimensione delle bolle
corrisponde alla capitalizzazione di mercato.
10. Struttura Monitor AIM
REPORT AIM ITALIA
Il Monitor AIM è uno strumento che consente di avere una
visione completa del mercato AIM Italia. Esso è basato su
formule logiche automatizzate (oltre 40.000), che elaborano le
informazioni di base immesse manualmente (dati di bilancio,
ecc). Le oltre 250 informazioni diverse per ciascuna società
rendono il Monitor uno dei strumenti di analisi delle società
AIM Italia più completo ad oggi disponibile.
DATI DI BILANCIO Risultati consolidati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.
Una parte delle informazioni presenti nel Monitor AIM, vengono
aggiornate periodicamente, ovvero i dati di bilancio (due volte
all’ anno, in concomitanza della pubblicazione dei risultati
d’esercizio e semestrali), e le stime aggiornate presenti nelle
ricerche più recenti.
Il Monitor è in continua evoluzione, lavorando per creare
nuove soluzioni in grado di aiutare nell’arduo compito di
individuare le migliori opportunità presenti sul Mercato AIM
Italia.
RATIOS
MARGINI
VARIAZIONI
MULTIPLI
AREA PRIMARIO
AREA SECONDARIO
AREA STIME
WARRANT E POC
SVG
GRAFICI
Ratios, margini, variazioni e multipli calcolati su dati semestrali, annuali e stimati FY+1,
tramite l’utilizzo di formule logiche automatizzate.
Informazioni riguardanti l’IPO (prezzo di collocamento, raccolta, Nomad, tipo IPO, ecc…)
Informazioni di mercato secondario (prezzo titoli, market cap, volumi, flottante, ecc…)
Informazioni sui warrant e POC quotati
Area in cui vengono inserite le stime presenti nelle ricerche più recenti (max 245 giorni).
Tali dati vengono utilizzati poi per calcolare gli indicatori stimati.
Sistema di valutazione globale a punteggi , in fase di sperimentazione.
Le decine di migliaia di informazioni presenti nel monitor, vengono convogliate
automaticamente in circa 90 grafici, che consentono di avere una visione chiara
completa ed aggiornata di tutte le società che compongono il mercato AIM Italia.
SPECIALE PIR 2019