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Decisione n. 8 del 23 giugno 2017
ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
Il Collegio
composto dai signori
Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Avv. G. Afferni – Membro
Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante
nella seduta del 19 maggio 2017, in relazione al ricorso n. 34, dopo aver
esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.
FATTO
1. Con ricorso del 18.1.2017 la Ricorrente ha chiesto:
1. “l’annullamento della tassazione Capital Gain di importo pari a euro
1.344,652, nonché il ripristino dei prezzi di carico originari dei titoli trasferiti sul
dossier titoli”, del quale ha fornito i relativi estremi;
2. sebbene non abbia formulato, nel testo del ricorso, esplicita domanda di
risarcimento di danni subiti, nel modulo di ricorso inoltrato all’ACF, nella sezione
relativa all’importo richiesto, ha indicato la somma di euro 10.000 che, a suo dire,
dovrebbe esserle corrisposta dall’Intermediario.
Ciò in relazione ai seguenti fatti.
2
A seguito del decesso del proprio figlio (cointestatario di un conto corrente e di un
conto deposito titoli), la Ricorrente chiedeva all’Intermediario di trasferire le
relative disponibilità su due nuovi conti cointestati con il figlio superstite, quali
unici eredi. Il trasferimento veniva effettuato il 16 giugno 2016 e nei nuovi conti
confluivano sia la quota in successione, sia quella già di proprietà della
Ricorrente.
In merito a tale operatività la medesima Ricorrente ha lamentato che:
- quanto alla quota di propria spettanza, l’Intermediario avrebbe applicato
l’imposta sul capital gain su proventi in realtà mai realizzati;
- all’atto della richiesta di apertura dei nuovi dossier titoli, “il responsabile
preposto” non avrebbe prospettato l’applicazione dell’imposta sul capital gain, né
la “corretta” modalità di trasferimento dei titoli, tale da “garantire la
salvaguardia degli investimenti (maggiorazione del prezzo di carico) e di
scongiurare l’applicazione di una tassazione su guadagni mai realizzati”;
- infatti, i titoli, acquistati a prezzi “sotto la pari”, sarebbero stati “caricati” sul
nuovo conto di deposito a prezzi di mercato “sopra la pari”, con ciò determinando,
ad avviso della Ricorrente, “una svalutazione degli utili potenziali nonché una
perdita in conto capitale qualora i titoli dovessero essere mantenuti alla loro
naturale scadenza (parliamo di una cifra pari a circa 10.000 euro) vanificando
l’investimento effettuato che aveva come scopo primario quello di garantire a lei
e a [suo] figlio defunto una rendita finanziaria supplementare”;
- il criterio seguito per il trasferimento titoli operato dall’Intermediario con
riguardo alla quota di sua spettanza, configurante una “cessione a titolo oneroso”,
sarebbe stato a suo dire illegittimo in quanto applicato ad un atto “dettato da un
evento funesto e dalla conseguente necessità tecnica di trasferire verso un dossier
intestato ai soli eredi legittimi (io e mio figlio superstite) le consistenze presenti
nell’originario dossier cointestato sul quale, tra l’altro, non era più possibile
agire in quanto […] sottoposto a preventivo blocco operativo”.
2. Nelle deduzioni difensive l’Intermediario ha osservato preliminarmente che la
questione sottoposta alla cognizione dell’ACF concernerebbe un “profilo
3
strettamente fiscale afferente la suddetta operazione di trasferimento titoli”, in
quanto tale sottratto, ratione materiae, all’ambito delle competenze dell’ACF.
Quanto al merito, ha sostenuto la correttezza del proprio operato posto che, in
caso di rapporto contrattuale riconducibile al cointestatario superstite e a terze
persone, il trasferimento dei titoli di pertinenza del cointestatario superstite deve
considerarsi, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, come cessione a titolo
oneroso, cosicché “dal punto di vista fiscale, al di fuori dei casi di successione e
donazione, il trasferimento titoli è normativamente equiparato alla vendita al
prezzo corrente ed al riacquisto degli stessi strumenti a prezzi di mercato”; in
ossequio a tale previsione l’Intermediario ha, pertanto, “provveduto a trasferire in
neutralità fiscale la quota caduta in successione e tassato, invece, la quota già di
proprietà della ricorrente in qualità di cointestataria del rapporto di deposito con
il de cuius in quanto trasferita ad altro rapporto diversamente intestato. Inoltre,
la mancata applicazione dell’imposta sostitutiva avrebbe esposto
[l’Intermediario] ad una sanzione amministrativa calcolata sull’ammontare di
imposta non trattenuto”.
DIRITTO
1. In via preliminare occorre affrontare la questione posta dall’Intermediario in
sede difensiva in merito alla (non) competenza dell’ACF in relazione al caso di
specie, nonché inquadrare correttamente il petitum e la causa petendi azionati con
il ricorso.
1.1. Con riferimento alla doglianza della Ricorrente circa l’applicazione,
asseritamente non corretta, da parte dell’Intermediario, dell’imposta sul capital
gain in occasione del trasferimento dei titoli obbligazionari dall’originario al
nuovo deposito titoli diversamente intestato, deve ritenersi che trattasi di
questione che effettivamente non rientra nell’ambito delle competenze dell’ACF.
Il ricorso, infatti, ancor prima che su una questione attinente all’adempimento di
obbligazioni riconducibili al contratto di deposito titoli in amministrazione, si
sostanzia in parte qua in una censura circa l’operato dell’Intermediario in ordine
all’applicazione della normativa tributaria contenuta nel D.Lgs. 461/97.
4
Ciò essendo, non può non rilevarsi che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (adottato con delibera
Consob n. 19602 del 4 maggio 2016), quest’ultimo “conosce delle controversie
fra investitori ed intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi
degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei
confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del
TUF […]”; e, certamente, esulano dal novero delle attività di cui alla parte II del
TUF quelle attività poste in essere da un intermediario in qualità di “sostituto
d’imposta”, in esecuzione di obblighi su di esso gravanti in forza di norme
tributarie.
D’altronde, nel senso della propria incompetenza a pronunciarsi in merito alla
corretta applicazione di disposizioni tributarie si sono costantemente pronunciati
anche altri Organismi con competenze analoghe a quelle dell’ACF.
1.2. Ciò posto, con riferimento all’ulteriore questione sollevata dalla Ricorrente -
relativa all’operatività dell’Intermediario nel caso di specie e, in particolare,
all’asserita errata contabilizzazione del prezzo di carico dei titoli - si rileva che
essa, pur potendosi ritenere rientrante nell’ambito delle competenze dell’ACF,
non risulta comunque fondata. Ciò in quanto l’individuazione, da parte
dell’Intermediario, del prezzo di carico in quello di mercato al momento del
trasferimento dei titoli sul nuovo dossier altro non appare che la necessaria
conseguenza dell’applicazione del criterio di tassazione dettato dal richiamato art.
6 del D. Lgs. 461/1997, essendo la relativa imposta calcolata sulla differenza tra il
prezzo di mercato al momento del trasferimento dei titoli ed il prezzo d’acquisto.
Nella fattispecie, l’applicazione del nuovo prezzo di carico risulta essere stata
effettuata dall’Intermediario proprio in concomitanza ed in conseguenza
dell’applicazione dell’imposta a titolo di capital gain.
Né sembra potersi affermare che la Ricorrente abbia subito un danno, anche solo
potenziale, derivante dalla contabilizzazione del nuovo prezzo di carico in quanto,
risultando il prezzo di rimborso dei titoli alla scadenza pari a 100 euro (“alla
pari”), il relativo ricavo sarebbe comunque quello corrispondente alla differenza
5
tra tale prezzo (quello di rimborso) e quello corrisposto al momento
dell’originario acquisto.
PQM
Il Collegio:
- rilevata la propria incompetenza ratione materiae relativamente all’accertamento
della corretta applicazione della normativa fiscale in materia di capital gain da
parte dell’Intermediario, dichiara per questa parte inammissibile il ricorso;
- rigetta il ricorso, per la restante parte, in quanto infondato.
Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi

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Decisione ACF n. 8 del 23 giugno 2017

  • 1. 1 Decisione n. 8 del 23 giugno 2017 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro Cons. Avv. D. Morgante – Membro Prof. Avv. G. Guizzi – Membro Avv. G. Afferni – Membro Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante nella seduta del 19 maggio 2017, in relazione al ricorso n. 34, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. FATTO 1. Con ricorso del 18.1.2017 la Ricorrente ha chiesto: 1. “l’annullamento della tassazione Capital Gain di importo pari a euro 1.344,652, nonché il ripristino dei prezzi di carico originari dei titoli trasferiti sul dossier titoli”, del quale ha fornito i relativi estremi; 2. sebbene non abbia formulato, nel testo del ricorso, esplicita domanda di risarcimento di danni subiti, nel modulo di ricorso inoltrato all’ACF, nella sezione relativa all’importo richiesto, ha indicato la somma di euro 10.000 che, a suo dire, dovrebbe esserle corrisposta dall’Intermediario. Ciò in relazione ai seguenti fatti.
  • 2. 2 A seguito del decesso del proprio figlio (cointestatario di un conto corrente e di un conto deposito titoli), la Ricorrente chiedeva all’Intermediario di trasferire le relative disponibilità su due nuovi conti cointestati con il figlio superstite, quali unici eredi. Il trasferimento veniva effettuato il 16 giugno 2016 e nei nuovi conti confluivano sia la quota in successione, sia quella già di proprietà della Ricorrente. In merito a tale operatività la medesima Ricorrente ha lamentato che: - quanto alla quota di propria spettanza, l’Intermediario avrebbe applicato l’imposta sul capital gain su proventi in realtà mai realizzati; - all’atto della richiesta di apertura dei nuovi dossier titoli, “il responsabile preposto” non avrebbe prospettato l’applicazione dell’imposta sul capital gain, né la “corretta” modalità di trasferimento dei titoli, tale da “garantire la salvaguardia degli investimenti (maggiorazione del prezzo di carico) e di scongiurare l’applicazione di una tassazione su guadagni mai realizzati”; - infatti, i titoli, acquistati a prezzi “sotto la pari”, sarebbero stati “caricati” sul nuovo conto di deposito a prezzi di mercato “sopra la pari”, con ciò determinando, ad avviso della Ricorrente, “una svalutazione degli utili potenziali nonché una perdita in conto capitale qualora i titoli dovessero essere mantenuti alla loro naturale scadenza (parliamo di una cifra pari a circa 10.000 euro) vanificando l’investimento effettuato che aveva come scopo primario quello di garantire a lei e a [suo] figlio defunto una rendita finanziaria supplementare”; - il criterio seguito per il trasferimento titoli operato dall’Intermediario con riguardo alla quota di sua spettanza, configurante una “cessione a titolo oneroso”, sarebbe stato a suo dire illegittimo in quanto applicato ad un atto “dettato da un evento funesto e dalla conseguente necessità tecnica di trasferire verso un dossier intestato ai soli eredi legittimi (io e mio figlio superstite) le consistenze presenti nell’originario dossier cointestato sul quale, tra l’altro, non era più possibile agire in quanto […] sottoposto a preventivo blocco operativo”. 2. Nelle deduzioni difensive l’Intermediario ha osservato preliminarmente che la questione sottoposta alla cognizione dell’ACF concernerebbe un “profilo
  • 3. 3 strettamente fiscale afferente la suddetta operazione di trasferimento titoli”, in quanto tale sottratto, ratione materiae, all’ambito delle competenze dell’ACF. Quanto al merito, ha sostenuto la correttezza del proprio operato posto che, in caso di rapporto contrattuale riconducibile al cointestatario superstite e a terze persone, il trasferimento dei titoli di pertinenza del cointestatario superstite deve considerarsi, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, come cessione a titolo oneroso, cosicché “dal punto di vista fiscale, al di fuori dei casi di successione e donazione, il trasferimento titoli è normativamente equiparato alla vendita al prezzo corrente ed al riacquisto degli stessi strumenti a prezzi di mercato”; in ossequio a tale previsione l’Intermediario ha, pertanto, “provveduto a trasferire in neutralità fiscale la quota caduta in successione e tassato, invece, la quota già di proprietà della ricorrente in qualità di cointestataria del rapporto di deposito con il de cuius in quanto trasferita ad altro rapporto diversamente intestato. Inoltre, la mancata applicazione dell’imposta sostitutiva avrebbe esposto [l’Intermediario] ad una sanzione amministrativa calcolata sull’ammontare di imposta non trattenuto”. DIRITTO 1. In via preliminare occorre affrontare la questione posta dall’Intermediario in sede difensiva in merito alla (non) competenza dell’ACF in relazione al caso di specie, nonché inquadrare correttamente il petitum e la causa petendi azionati con il ricorso. 1.1. Con riferimento alla doglianza della Ricorrente circa l’applicazione, asseritamente non corretta, da parte dell’Intermediario, dell’imposta sul capital gain in occasione del trasferimento dei titoli obbligazionari dall’originario al nuovo deposito titoli diversamente intestato, deve ritenersi che trattasi di questione che effettivamente non rientra nell’ambito delle competenze dell’ACF. Il ricorso, infatti, ancor prima che su una questione attinente all’adempimento di obbligazioni riconducibili al contratto di deposito titoli in amministrazione, si sostanzia in parte qua in una censura circa l’operato dell’Intermediario in ordine all’applicazione della normativa tributaria contenuta nel D.Lgs. 461/97.
  • 4. 4 Ciò essendo, non può non rilevarsi che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016), quest’ultimo “conosce delle controversie fra investitori ed intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF […]”; e, certamente, esulano dal novero delle attività di cui alla parte II del TUF quelle attività poste in essere da un intermediario in qualità di “sostituto d’imposta”, in esecuzione di obblighi su di esso gravanti in forza di norme tributarie. D’altronde, nel senso della propria incompetenza a pronunciarsi in merito alla corretta applicazione di disposizioni tributarie si sono costantemente pronunciati anche altri Organismi con competenze analoghe a quelle dell’ACF. 1.2. Ciò posto, con riferimento all’ulteriore questione sollevata dalla Ricorrente - relativa all’operatività dell’Intermediario nel caso di specie e, in particolare, all’asserita errata contabilizzazione del prezzo di carico dei titoli - si rileva che essa, pur potendosi ritenere rientrante nell’ambito delle competenze dell’ACF, non risulta comunque fondata. Ciò in quanto l’individuazione, da parte dell’Intermediario, del prezzo di carico in quello di mercato al momento del trasferimento dei titoli sul nuovo dossier altro non appare che la necessaria conseguenza dell’applicazione del criterio di tassazione dettato dal richiamato art. 6 del D. Lgs. 461/1997, essendo la relativa imposta calcolata sulla differenza tra il prezzo di mercato al momento del trasferimento dei titoli ed il prezzo d’acquisto. Nella fattispecie, l’applicazione del nuovo prezzo di carico risulta essere stata effettuata dall’Intermediario proprio in concomitanza ed in conseguenza dell’applicazione dell’imposta a titolo di capital gain. Né sembra potersi affermare che la Ricorrente abbia subito un danno, anche solo potenziale, derivante dalla contabilizzazione del nuovo prezzo di carico in quanto, risultando il prezzo di rimborso dei titoli alla scadenza pari a 100 euro (“alla pari”), il relativo ricavo sarebbe comunque quello corrispondente alla differenza
  • 5. 5 tra tale prezzo (quello di rimborso) e quello corrisposto al momento dell’originario acquisto. PQM Il Collegio: - rilevata la propria incompetenza ratione materiae relativamente all’accertamento della corretta applicazione della normativa fiscale in materia di capital gain da parte dell’Intermediario, dichiara per questa parte inammissibile il ricorso; - rigetta il ricorso, per la restante parte, in quanto infondato. Il Presidente Firmato digitalmente da: Gianpaolo Eduardo Barbuzzi