1. Prove digitali e informatiche e
processo civile
Introduzione: prove atipiche e prove illecite nelIntroduzione: prove atipiche e prove illecite nel
processo civile, sviluppo tecnologico e capacità
evolutiva delle norme
Evento in Torino12 luglio 2018
ANF Torino Piemonte e SSM
2. Riferimenti normativi
• Art. 2697 e 2729 c.c.
• Art. 2712 e 2719 c.c.
• Art. 116 c.p.c.• Art. 116 c.p.c.
• Artt. 20-23quater d.lgs. 82/2005
• Art. 16 bis comma 8, D.L. 179/2012
• art. 12 D.M. Giustizia n. 44/2011 e art. 13
Provv. DGSIA 16/4/2014
3. Un riepilogo epistemologico
• Fatti primari per l’attore: fatti costitutivi
del diritto
Fatti primari del convenuto: fatti• Fatti primari del convenuto: fatti
impeditivi, modificativi ed estintivi del
diritto
• Fatti secondari: confermano o smentiscono
un fatto primario
4. Prove già formate prima del processo
Prova tipica
disciplinata dalla legge
Prove precostituite
Ammissibili
Prova atipica non
rientrante nelle
categorie normative
correnti
Rilevanti
5. Il problema della prova atipica
Sviluppo
tecnologico
Capacità
evolutiva delle
norme esistenti
Irripetibilità
della prova
Mancanza di
una prova tipica
sul punto
Necessità di
nuove norme
6. Documenti informatici e digitali
Prove precostituite Prove documentali
se soddisfano i
requisiti del CAD
efficacia ex art.
Prove precostituite Prove documentali
efficacia ex art.
2702 c.c.
Indizio o
argomento di prova
art. 116 cpc e 2729
cc
Riproduzione di
fatti o documenti
art. 2712 e 2719
c.c.
7. Documenti informatici e valore ex art. 2702 c.c.
Firma con
chiave usb
• Art. 20 cad
• L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o
digitale si presume riconducibile al titolare di firma
elettronica, salvo che questi dia prova contraria.chiave usb elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
Firma
avanzata
• Firma Grafometrica:
• Va formalmente disconosciuta e dà luogo a un giudizio
di verificazione (art. 214 e 216 c.p.c.)
8. Prova della provenienza del documento
• Ipotesi di firme digitali di secondo
grado?
– Nickname e Account
– Identificazione facciale e vocale, verso
un’unica identità in rete? progetto europeo
PIDaaS sul tema dell’Identità Digitale
Biometrica
9. E-mail e identità di secondo grado
• L'e-mail costituirebbe sempre un
documento informatico sottoscritto con
firma elettronica poiché il mittente, perfirma elettronica poiché il mittente, per
inviare il messaggio, è obbligato a inserire il
proprio identificativo personale(username)
e il proprio codice di accesso (Trib. Verona
26 novembre 2005 in Giur. merito
2005,10,2129)
10. E-mail , natura e acquisizione come prova
• Tribunale di Verona, 29 dicembre 2015
Non è ammissibile la reintegrazione nel
possesso di un account e-mail aziendalepossesso di un account e-mail aziendale
perché si tratta di un servizio, si può invece
ottenere la consegna delle mail presenti su
quell’account perché, sebbene immateriali,
si tratta di beni mobili suscettibili di
possesso tutelabile ex art. 1168 c.c.
11. Riproduzioni
Scansioni di
documenti
originali cartacei
Copia cartacea di
documento
informatico
Piena efficacia
art. 2714 e 2715
c.c.
Principio di prova
ex art. 2724 c.c.
Piena prova se
attestazione di
conformità da
Pubblico ufficiale
Onere di
disconoscimento
12. Pagine web
• Le informazioni tratte da una rete
telematica sono «per loro natura volatili e
suscettibili di continua trasformazione»,suscettibili di continua trasformazione»,
andrebbe esclusa la qualità di documento
di una copia di una pagina web raccolta
«senza garanzie di rispondenza all’originale
e di riferibili a un ben individuato
momento» Cass. n. 2912/2004
13. Niente video o audio nel PCT
• a) .pdf;
b) .rtf;
c) .txt
(formati di TESTO)
• d) .jpg;
e) .gif;
d) .jpg;
e) .gif;
f) .tiff
(formati di IMMAGINE)
• g) .xml;
h) .EML cioè messaggio di posta elettronica, allegabile solo se contenente files con
estensione di cui sopra
i) .MSG cioè messaggio di posta elettronica creato da Microsoft Outlook, allegabile solo
se contenente files con estensione di cui sopra (compreso .eml).
l) .zip;
m) .rar;
n) .arj,
(formati COMPRESSI)
14. Formato atipico e acquisizione al giudizio
Istanza di
specifica
Produzione in
udienza specifica
autorizzazione
al deposito
Depositare il file
compresso o
inserirlo in un
pdf
Un uso
alternativo
dell’art. 261
cpc?
udienza
Art. 87 disp. Att.
15. Formato atipico e produzione con cd/dvd
• Parlatene prima col giudice
• Formulate un’apposita istanza ex art. 16• Formulate un’apposita istanza ex art. 16
comma 8 d.l.179/2012
• Descrivete il contenuto della
rappresentazione
• Fornite una copia al collega
16. Sms, MMS e conversazioni whatsApp
– Cass. Civ. 11/5/05 n. 9884
Sms e MMS sono argomenti di prova utilizzabili in concorso con altri
elementi
– Trib. Ravenna sent. 231 del 10.3.2017– Trib. Ravenna sent. 231 del 10.3.2017
Un messaggio whatsapp può essere valutato come prova scritta per la
concessione di un decreto ingiuntivo
– Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 24.10.2017 Trib. Milano Sez. lavoro,
Sent., 06.06.2017
La conversazione whatsApp disconosciuta o meramente trascritta su
foglio word non è una prova valida, necessità di produrre il supporto
materiale che possa essere eventualmente oggetto di Consulenza
Tecnica
17. La prova (di origine) illecita
• La tesi suggestiva di Carnelutti
– Corte d’appello Milano 5/4/1935 Riv. Dir.– Corte d’appello Milano 5/4/1935 Riv. Dir.
Proc. 1935, p 63
– Ancora sull’inefficacia dei documenti
dolosamente sottratti in Riv. Dir. Proc. 1957
p. 22
18. La prova (di origine) illecita
• Pur in assenza di una norma nel codice di rito civile
della stessa portata dell’art. 191 c.p.p., che sanziona
con l’inutilizzabilità le prove acquisite in violazione
dei divieti stabiliti dalla legge, il materiale
con l’inutilizzabilità le prove acquisite in violazione
dei divieti stabiliti dalla legge, il materiale
probatorio sottratto in maniera fraudolenta alla
controparte che ne era in possesso non può in ogni
caso essere utilizzato nel processo civile(Cass. - ord.
- 8 novembre 2016, n. 22677)
• La privacy cede di fronte al diritto di difesa (Cass. 30
giugno 2009, n. 15327, Nuova giur. civ., 2010, I, 71)
19. Quando il fatto secondario vale di più del
fatto primario
• Contratto firmato digitalmente:• Contratto firmato digitalmente:
– Si può fornire la prova dell’utilizzo abusivo
del dispositivo con l’allegazione di fatti
secondari Trib. Roma 23/01/2017 n. 1127