L’Unione Europea impose agli Stati Membri di liberalizzare i settori strategici dell’economia (trasporti, energia, telecomunicazioni) e, per garantire il rispetto delle regole del libero mercato, chiese di istituire dei soggetti ad hoc. Così nascono le Autorità amministrative indipendenti. Per tutelare interessi economici e sociali sanciti dalla Costituzione ed evitare l’influenza della politica in settori rilevanti e strategici, soprattutto quelli più dinamici e a più alto tasso tecnologico.
2. LE ORIGINI NEGLI ANNI NOVANTA
L’Unione Europea impose agli Stati Membri di liberalizzare i settori
strategici dell’economia (trasporti, energia, telecomunicazioni) e, per
garantire il rispetto delle regole del libero mercato, chiese di istituire dei
soggetti ad hoc. Così nascono le Autorità amministrative indipendenti.
Nonostante l’assenza di un disegno organico e l’avvio in tempi
diversi, le caratteristiche comuni a tutte le Autorità sono: neutralità,
indipendenza e separatezza dal Governo, autonomia organizzativa,
finanziaria e contabile.
Perché creare nuove Amministrazioni indipendenti?
Per tutelare interessi economici e sociali sanciti dalla Costituzione ed
evitarel’influenzadellapoliticainsettoririlevantiestrategici,soprattutto
quelli più dinamici e a più alto tasso tecnologico.
3. COSA DICE LA COSTITUZIONE
Nel caso in cui una Legge
disciplinasse un settore di
competenza di un’Autorità in-
dipendente, interferendo con
la sua attività, potrebbe es-
sere impugnata dinnanzi alla
Corte Costituzionale per vio-
lazione del principio di ragio-
nevolezza e tutela dei valori
costituzionali cui l’Autorità è
preposta.
Le Autorità indipendenti non sono
previste dalla Costituzione, sono sta-
te istituite tramite Legge ordinaria. In
dottrina qualcuno le definisce il quarto
potere a Costituzione “invariata”, altri
ritengono che la copertura costituzio-
nale possa rintracciarsi nell’art. 41:
L’iniziativa economica privata è
libera... La legge determina i pro-
grammi e i controlli opportuni per-
ché l’attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.
4. Nota come “Antitrust”, è stata istituita dalla Legge n. 287/1990 “Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato”, per:
garantire la tutela della concorrenza e del mercato;
contrastare le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità
ingannevole;
sanzionare le clausole vessatorie nei contratti tra aziende e
consumatori;
vigilare sui conflitti di interesse dei titolari di cariche di Governo;
attribuire alle imprese il rating di legalità.
Ognianno,entroil31marzo,presentalaRelazioneannualesull’attività
svolta nell’anno precedente al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la
illustra in un incontro ad hoc presso il Parlamento.
L’AGCM è un organo collegiale, composto da un Presidente e due
componenti che vengono nominati d’intesa dai Presidenti di Camera
e Senato e durano in carica sette anni (rinnovabili).
Fa parte dell’European Competition Network.
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO (AGCM)
5. COME FUNZIONA L’AGCM?
Su segnalazione di qualsiasi
soggetto di diritto (persona fi-
sica e/o persona giuridica) o
periniziativapropria,ognicaso
viene assegnato dal Presi-
dente a un membro dell’Auto-
rità, che ne è il Relatore. Le
Direzioni interne svolgono l’i-
struttoria e, dopo aver audito
le parti direttamente interes-
sate, il Collegio dell’Autorità
prende la propria decisione a
maggioranza.
Sanzioni: l’Autorità diffida le imprese
dal tenere in futuro un simile compor-
tamento e può infliggere una sanzio-
ne pecuniaria fino al 10% del fattura-
to delle imprese coinvolte, a seconda
della gravità e della durata della viola-
zione. Si può chiedere l’annullamento
della decisione AGCM, presentando
un ricorso al TAR del Lazio.
6. L’AGCM E L’APPLICAZIONE DECENTRATA
DEL DIRITTO ANTITRUST UE
La salvaguardia del mercato unico è competenza primaria dell’UE ma
dal 2004, con il Regolamento 1/2003, le Antitrust nazionali applicano
in maniera decentrata gli artt. 85 e 86 del Trattato UE, che vietano gli
accordi anticoncorrenziali e gli abusi di posizione dominante.
Vige il principio dell’intervento unico, quindi non c’è il rischio di
sovrapposizione tra il livello nazionale e quello UE. Il parametro per
definire il livello di giudizio è quello dell’interesse comunitario.
Il caso è assegnato alle Autorità nazionali se:
gli effetti restrittivi della concorrenza attuali o prevedibili si
esplicano essenzialmente nel territorio di un unico Stato Membro;
non vi è un interesse particolare per la Comunità e/o non coinvolge
interessi rilevanti di soggetti di altri Stati Membri.
Ogni Antitrust nazionale può inoltre chiedere alla Commissione
Europea di ottenere la competenza su un caso specifico in corso
d’esame a livello UE, qualora ritenga vi siano i requisiti per poterlo
esaminare a livello nazionale.
7. AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM)
Si tratta di un’ Autorità “con-
vergente”, poiché regola-
menta e vigila più segmenti
del macro-settore delle comu-
nicazioni: telecomunicazioni,
audiovisivo, editoria e, più re-
centemente, poste.
ÈstataistituitadallaLeggen.249/1997
“Istituzione dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e ra-
diotelevisivo”, per:
assicurare la corretta competizio-
ne degli operatori sul mercato;
tutelare le libertà fondamentali
degli utenti.
8. I COMPONENTI AGCOM
L’ AGCOM si compone di: Presidente, Consiglio, Commissione per le
infrastrutture e le reti e Commissione per i servizi e i prodotti.
Il Presidente è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro dello
Sviluppo Economico, previo parere favorevole delle Commissioni
parlamentari competenti.
Il suo mandato è di sette anni e non è rinnovabile.
Fanno inoltre parte dell’AGCOM i Comitati Regionali per le
Comunicazioni (CO.RE.COM) che svolgono le funzioni di Garanti dei
sistemi di comunicazione locali, e il Consiglio Nazionale degli Utenti
(CNU), composto da 5 membri e finanziato dalle Regioni.
9. Le più importanti:
assegna le concessioni radiotelevisive e ne determina i canoni e i
contributi;
verifica i bilanci degli operatori del settore audiotelevisivo;
controlla eventuali posizioni dominanti;
verifica l’osservanza degli indirizzi della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
esprime pareri, ove richiesti dall’AGCM, nei procedimenti che
interessano le comunicazioni;
garantiscel’applicazionedellenormesullacd.parcondicioinmateria
elettorale.
Per ciascun procedimento viene individuato un “responsabile” che
provvederà all’istruttoria; potrebbero essere poi convocate delle
audizioni, pubbliche o riservate.
LA COMPETENZE AGCOM
10. Quanto alle sanzioni, l’AGCOM può:
comminare sanzioni amministrative nel caso di violazioni accertate;
accettare la proposta di “impegni” presentati entro 30 giorni
dall’accertamento del comportamento illecito, purché comprendano
la cessazione immediata della condotta illegittima;
oppure adottare, nel caso di reiterazione del comportamento
illegittimo, comportamenti interdettivi, ad esempio la sospensione
dell’attività per sei mesi al massimo, fino alla revoca della
concessione.
LE SANZIONI AGCOM
11. Noto come “Garante della privacy”, è stato istituito dalla Legge
n. 675/1996 sulla privacy. Oggi è disciplinato dal Codice in materia
di protezione dei dati personali (Dlgs. 30 giugno 2003 n. 19)
È un organo collegiale, composto da quattro membri (il Presidente, il
Vice-Presidente e due membri).
L’ Assemblea della Camera dei Deputati elegge due membri e quella
del Senato della Repubblica gli altri due (cd. sistema del voto limitato).
Diversamente dal caso di altre Autorità, le Commissioni parlamentari
non sono chiamate ad esprimersi preliminarmente, tramite Parere,
sulle personalità designate.
Il mandato del Collegio dura sette anni non rinnovabili.
Si occupa di tutti gli ambiti, pubblici e privati, che possono interferire
sul corretto trattamento dei dati e delle informazioni personali.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
12. Ogni anno il Garante presenta al Parlamento e al Governo una
Relazione annuale, per illustrare tra l’altro gli esempi più significativi
di atti e regolamenti adottati senza il parere dell’Autorità, su temi che
incidono sul trattamento dei dati personali e/o gli ambiti disciplinati dal
Codice. Le competenze più importanti sono:
controllarechei dati personali sianotrattati in conformità alle norme
vigenti e, nel caso di irregolarità, disporre le misure da adottare per
sanare lo status quo;
deliberare sui ricorsi presentati in base al Codice di protezione dei
dati personali;
promuovere la diffusione dei Codici di deontologia e di buona
condotta (dal credito al consumo all’attività giornalistica, etc.);
segnalare al Governo eventuali situazioni critiche ed esprimere,
ove richiesto, pareri ad hoc sui temi di propria competenza;
curareiRegistrichesonostaticreatisullabasedelCodiceinmateria
di protezione dei dati personali.
LA COMPETENZE DEL GARANTE DELLA PRIVACY
13. La CONSOB è stata istituita dal Dlgs n. 33/2013 “Riordino della
disciplinariguardanteildirittodiaccessocivicoegliobblighidipubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
È l’organo collegiale di controllo del mercato finanziario italiano.
È composta dal Presidente e da quattro Commissari nominati
tramite Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che
esprimeranno un parere non vincolante formalmente.
Il mandato dura per tutti setti anni e non è rinnovabile.
È possibile ricorrere in opposizione contro le delibere dell’Autorità,
presentando un reclamo motivato direttamente alla Commissione.
COMMISSIONE NAZIONALE PER
LA SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB)
14. In generale, tutela il pubblico risparmio, ma nel nostro ordinamento
giuridico non è l’unico organo preposto alla difesa degli interessi dei
risparmiatori. Nello specifico:
regolamenta servizi e investimenti da parte degli intermediari, gli
obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati
e le operazioni di appello al pubblico risparmio;
autorizzaleoffertepubblichedivenditaeidocumenticheriguardano
le offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio dei mercati regolamentati,
le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento;
vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza delle
negoziazioni;
applica le sanzioni ai soggetti vigilati;
segue
LE COMPETENZE DELLA CONSOB
15. accerta eventuali anomalie nella compravendita dei titoli quotati
e verifica le violazioni delle norme sul cd. insider trading e
manipolazione del mercato;
collabora con le altre Autorità nazionali e internazionali che si
occupano di garantire il buon funzionamento dei mercati finanziari.
CONSOB opera in stretta collaborazione con l’Unione Europea, ed è
membro della European Securities and Markets Authority (ESMA).
LE COMPETENZE DELLA CONSOB
16. L’IVASS è stato istituito dalla Legge n. 135/2012, con l’obiettivo di
proteggereisoggettiassicuratie,piùingenerale,colorocheavrebbero
diritto alle prestazioni assicurative, tramite la gestione “sana e prudente”
delle società di assicurazione. È inoltre garante della stabilità del
sistema e dei mercati finanziari.
Il Consiglio è composto dal Presidente, che è il Direttore Generale
della Banca d’Italia, e da due Consiglieri, nominati tra gli esperti in
campo assicurativo con Decreto del Presidente della Repubblica,
previa delibera del Consiglio dei Ministri ad iniziativa del Presidente
del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Il mandato è di sei anni rinnovabili una sola volta.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)
17. All’interno dell’Istituto è inoltre inquadrato il Direttorio integrato, che
è un organo collegiale composto dal Governatore della Banca
d’Italia, con la funzione di Presidente, il Direttore generale della
Banca d’Italia - Presidente IVASS, tre Vice direttori generali della
Banca d’Italia e i due Consiglieri dell’Istituto.
Il Direttorio approva la Relazione annuale e delibera pareri per le altre
Autorità.
IVASS opera in stretta collaborazione con l’Unione Europea ed
è membro della European Insurance and Occupational Pensions
Authority (EIOPA).
IL DIRETTORIO INTEGRATO
18. Le più importanti:
svolge la “vigilanza microprundenziale”, ovvero supervisiona
i soggetti vigilati sia a livello patrimoniale che finanziario, sulla
corporate governance e sugli assetti proprietari;
si occupa della “vigilanza macroprudenziale”, ovvero controlla la
stabilità dell’intero sistema assicurativo; per questo, può svolgere
attività ispettiva, anche in collaborazione con la Banca d’Italia e le
altre Autorità pubbliche sia nazionali che dell’Unione Europea e/o
degli Stati Membri;
cura il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
(RUI);
promuove la diffusione di buone prassi tra gli operatori per la tutela
del consumatore;
pubblica la Relazione annuale e altri documenti sull’attività svolta
e dati statistici sul mercato assicurativo italiano.
LE COMPETENZE DELL’IVASS
19. AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA,
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
L’ AEEG è stata istituita dalla
Legge n. 481/1995 “Norme per
la concorrenza e la regolazio-
ne dei servizi di pubblica utili-
tà. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pub-
blica utilità”, ha l’obiettivo di
“garantire la promozione della
concorrenza e dell’efficienza”
nei settori dell’energia elettri-
ca e del gas.
È un organo collegiale, con a capo il
Presidente e quattro membri che sono
nominatidalPresidentedellaRepubblica,
previo parere favorevole vincolante delle
Commissioni parlamentari competenti,
su proposta del Ministro dello Sviluppo
Economico.
Una peculiarità: non è finanziato da ri-
sorse statali, ma opera grazie ai contri-
buti che vengono dagli operatori del set-
tore, ciascuno in proporzione al proprio
ricavato (0,28 per mille nei settori dell’e-
nergiaelettricaedelgase0,25permille
nel settore del servizio idrico integrato).
20. Le più importanti:
assicura “fruibilità” e “diffusione” dei servizi su tutto il territorio, con
un sistema di tariffe “certo, trasparente e basato su criteri predefiniti”
per tutelare gli interessi di utenti e consumatori, ma che al contempo
incentivi la tutela ambientale e l’uso efficiente delle risorse;
promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di
sicurezza negli approvvigionamenti;
definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici,
contrattuali e per gli standard di servizio;
segue
LE COMPETENZE DELL’AUTORITÀ PER
L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
21. promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento
alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure
per uno sviluppo sostenibile;
svolge il monitoraggio e il controllo degli ambiti di competenza,
anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Cassa
Conguaglio per il settore elettrico, il GSE, etc. sulla qualità del
servizio, sicurezza, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, etc.;
può imporre sanzioni e valutare, ed eventualmente accettare,
impegni delle imprese per ripristinare gli interessi lesi.
LE COMPETENZE DELL’AUTORITÀ PER
L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
22. L’ ANAC è stata istituita dalla Legge n. 114/2014, con l’obiettivo di
contrastare la corruzione nella Pubblica Amministrazione, nelle
società partecipate e controllate, onde evitare una lesione dei diritti e
degli interessi dei cittadini e delle imprese.
L’ Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro
componenti scelti tra esperti in materia di contrasto alla corruzione.
I membri del Collegio sono nominati con Decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, dopo
aver ottenuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari
competenti espresso a maggioranza dei due terzi. Si tratta quindi di un
parere vincolante.
AncheilPresidenteènominatosupropostadelMinistroperlaPubblica
amministrazione e la semplificazione, ma di concerto con il Ministro
della Giustizia e il Ministro dell’Interno.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
23. È inoltre espressamente previsto che questi incarichi non sono
compatibili con altre cariche pubbliche elettive o in partiti politici e
organizzazioni sindacali, ricoperte fino ai tre anni precedenti la nomina.
Il mandato dura sei anni e non è rinnovabile.
Il suo modus operandi consiste sostanzialmente nel prevenire
l’insorgere di fenomeni corruttivi tramite la creazione di una rete di
collaborazione con le amministrazioni pubbliche di tutti i livelli e l’uso
efficiente delle risorse.
La maggior parte degli atti approvati dall’ANAC sono atti di indirizzo.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
24. La Commissione di garan-
zia dell’attuazione della Leg-
ge sullo sciopero nei Servizi
pubblici è stata istituita dalla
Legge n. 146/1990, poi modi-
ficata nel 2000.
È composta da otto membri
designati dai Presidenti del-
le Assemblee parlamentari
e nominati con Decreto del
Presidente della Repubblica
tra coloro che sono esperti di
Diritto costituzionale, del la-
voro e di relazioni industriali.
Vengono poi formalmente nominati
tramite Decreto del Presidente della
Repubblica.
È espressamente previsto che non
possono essere membri di questa
Autorità coloro che ricoprono altri in-
carichi pubblici o all’interno di partiti
politici, Sindacati o altri enti che han-
no sovente rapporti di consulenza/col-
laborazione con la PA.
COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERO
25. Le più importanti:
decidere se “le prestazioni indispensabili”, stabilite negli accordi tra
le parti sociali e nei Codici di autoregolamentazione, sono idonee a
contemperare da una parte il diritto di sciopero e dall’altra i diritti
dei cittadini garantiti anch’essi dalla Costituzione. Ove riscontrasse
delle incompatibilità, rientra tra i suoi compiti proporre un accordo
che concili gli interessi delle parti in causa;
bloccare, nel caso di grave pericolo di pregiudizio dei diritti
costituzionali, uno sciopero già indetto attivando la procedura di
precettazione, ovvero inviando una segnalazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri o a un Ministro, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, altrimenti al Prefetto, che adotteranno
un’ordinanza di precettazione;
segue
LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
DI GARANZIA SCIOPERO
26. acquisire le informazioni presso le PA e le imprese che svolgono un
servizio pubblico su, ad esempio, scioperi proclamati ed effettuati,
revoche, sospensioni e rinvii;
riferire aiPresidentidelleCamere,surichiestaodipropriainiziativa,
sugli aspetti di propria competenza;
trasmettere i propri atti e pronunce ai Presidenti delle Camere e al
Governo, che provvedono alla loro diffusione.
LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
DI GARANZIA SCIOPERO
27. Telos Analisi & Strategie
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