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Maurizio Zani
Raccolta normativa sull’
Impegno didattico
dei docenti universitari
23/06/2015
2
Sommario
Legge 311/1958 ...................................................................................................................................3
Art. 4...............................................................................................................................................3
Art. 6...............................................................................................................................................3
DPR 382/1980 .....................................................................................................................................4
Art. 1 - Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori ............................4
Art. 7 - Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica ................................................................5
Art. 9 - Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità........................6
Art. 10 - Doveri didattici dei professori .........................................................................................7
Art. 32 - Compiti didattici dei ricercatori.......................................................................................8
Art. 114 - Conferimento di supplenze............................................................................................9
DL 57/1987 (convertito con legge 158/1987) ..................................................................................10
Art. 1 - Incompatibilità e regime di impegno...............................................................................10
Legge 341/1990 .................................................................................................................................11
Art. 6 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.......................................................11
Art. 12 - Attività di docenza.........................................................................................................12
DL 120/1995 (convertito con legge 236/1995) ................................................................................13
Art. 11 quater................................................................................................................................13
Legge 210/1998 .................................................................................................................................14
Art. 6 - Abrogazione di norme .....................................................................................................14
Legge 230/2005 .................................................................................................................................15
Art. 1.............................................................................................................................................15
Legge 240/2010 .................................................................................................................................16
Art. 6 - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo ...................................................16
Art. 23 - Contratti per attività di insegnamento............................................................................18
Art. 24 - Ricercatori a tempo determinato....................................................................................19
3
Legge 311/1958
Art. 4
1. Ai professori è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica.
2. Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono,
per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
Art. 6
1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni
cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali
quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le
lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i
professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o
lettori.
2. Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre
esami annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facoltà, o del Senato
accademico, o del Ministro per la pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di
cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.
4
DPR 382/1980
Art. 1 - Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei
ricercatori
1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
2. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la
distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati,
inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di
ricerca.
3. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di
diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
4. Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del
successivo art. 25.
5. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
6. Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.
--------------------
Con l’art. 12 comma 1 della legge 341/1990, ai corsi di laurea si aggiungono i corsi di diploma
universitario e i corsi di cui all'art. 6 comma 1, lettera a), e comma 2 della medesima legge
5
Art. 7 - Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica
1. Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
2. Il consiglio di facoltà, in caso di pluralità di corsi di laurea, coordina annualmente, con il
concorso dei dipartimenti interessati, in quanto istituiti, le attività didattiche programmate dai
consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette
a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attività di corsi integrativi di
quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di
ricerca ove istituito. Il consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori
interessati, le modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto delle possibilità di
utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9.
3. Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche
di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori.
4. È consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno.
6
Art. 9 - Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di
titolarità
1. Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo
consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o scuola o
dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi.
2. In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere
affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un
corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento
concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al
termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori
ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
3. Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività
didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del
diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di
specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del
dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della programmazione
didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori
interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
4. In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere
inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10.
5. I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito, ai professori ordinari,
con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un
secondo insegnamento per materia affine.
6. In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione
dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono per i
posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori
appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti
concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza,
con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della
pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra
università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art.
10 è affidata a titolo gratuito.
7
Art. 10 - Doveri didattici dei professori
1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le
attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di
laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forme e
secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
2. Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di
governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono
tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui
al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
3. La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa
tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.
4. Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme
previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di
orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai
fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti
stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.
--------------------
Come conseguenza, i professori a tempo pieno devono assicurare non meno di 350 (= 250+100) ore
annuali mentre i professori a tempo definito non meno di 250, pari a quanto poi contemplato
dall’art. 1 comma 16 della legge 230/2005
8
Art. 32 - Compiti didattici dei ricercatori
1. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e
assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.
2. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche
attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di
insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.
3. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a
livello nazionale sia a livello locale.
4. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai
programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti.
5. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni
interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal, consiglio del corso di
laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali.
6. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.
7. I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli
impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
8. Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue
annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro.
9. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei,
ove investito della relativa rappresentanza.
10. Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di
laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e
l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il
ricercatore è inserito per la ricerca.
--------------------
Con l’art. 1 comma 2 del DL 57/1987 (convertito con legge 158/1987), per il ricercatore confermato
le 250 ore annuali diventano 350 per il tempo pieno e 250 per il tempo definito
9
Art. 114 - Conferimento di supplenze
1. Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a
ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa
facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà
della stessa università ovvero di altra università.
2. Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di
facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni
comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per
il conferimento della supplenza.
3. Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a
mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del
livello retributivo.
4. Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a
fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione
degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente
decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme
previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno.
--------------------
Il comma 1 dell’articolo risulta così scritto a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 della legge
477/1984 e dall’art. 12 della legge 341/1990
Con la modifica introdotta nel comma 1 dall’art. 1 comma 11 della legge 4/1999, si toglie la
necessità che il ricercatore sia confermato per l’affidamento o la supplenza
Il DL 120/1995 (convertito con legge 236/1995) stabilisce all’art. 11 quater comma 1 che le
università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire
affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente
superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.
10
DL 57/1987 (convertito con legge 158/1987)
Art. 1 - Incompatibilità e regime di impegno
2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il
limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore. L'opzione
obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
11
Legge 341/1990
Art. 6 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
1. Gli statuti delle università debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le
scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4
della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la
elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi
culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni
legislative in materia.
2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio
bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed
ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per
l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente,
ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle
previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche,
secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.
12
Art. 12 - Attività di docenza
1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei
corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della
presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi
di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione
culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un
insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica,
attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di
ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.
La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei
professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato
giuridico.
4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di
diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, già sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:
"Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a
ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti
alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori
confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle
supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti
al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a
quelle presentate dai professori".
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario
complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo
gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti
esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto
dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
--------------------
Con l’art. 1 comma 11 della legge 4/1999 si cancella nel comma 5 (vedi parte in rosso) la priorità di
preferenza dei professori sui ricercatori nel caso in cui entrambi facciano domanda e la richiesta che
i ricercatori siano confermati
13
DL 120/1995 (convertito con legge 236/1995)
Art. 11 quater
1. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n.
341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri
bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora
l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni
del medesimo decreto.
14
Legge 210/1998
Art. 6 - Abrogazione di norme
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei
ricercatori e dei professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della
predetta legge n. 341 del 1990.
15
Legge 230/2005
Art. 1
3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi
collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture
didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.
11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di
insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori
incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo
inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente
con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di
tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di
congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a
quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata
dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o
moduli curriculari.
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori
universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito.
Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre
attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120
di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di
cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base
dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e
del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale
retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di
attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai
risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento
aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati
1'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n.
210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n.
210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in
atto alla predetta data.
16
Legge 240/2010
Art. 6 - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo
1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini
della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di
ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è
pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i
ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici
e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica
dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime
di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di
criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad
attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e
fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno
svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e
moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi
svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per
motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali
corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e
modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica
e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo,
che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-
disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente
di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva
delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori,
l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma
8.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno
17
didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di
competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo.
In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che
sia trascorso almeno un anno accademico.
Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di
ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.
--------------------
Una definizione di didattica integrativa è contenuta nell’art. 32 del DPR 382/1980
18
Art. 23 - Contratti per attività di insegnamento
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di
importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento
di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati
dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione
di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno
accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso
l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale
docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso,
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche,
anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il
possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di
titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei
predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con
regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti
è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell' ambito delle
proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni,
insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento
economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con
incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al
consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione
del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.
4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
19
Art. 24 - Ricercatori a tempo determinato
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità,
criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai
sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo
definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo
pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il
regime di tempo definito.

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  • 1. Maurizio Zani Raccolta normativa sull’ Impegno didattico dei docenti universitari 23/06/2015
  • 2. 2 Sommario Legge 311/1958 ...................................................................................................................................3 Art. 4...............................................................................................................................................3 Art. 6...............................................................................................................................................3 DPR 382/1980 .....................................................................................................................................4 Art. 1 - Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori ............................4 Art. 7 - Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica ................................................................5 Art. 9 - Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità........................6 Art. 10 - Doveri didattici dei professori .........................................................................................7 Art. 32 - Compiti didattici dei ricercatori.......................................................................................8 Art. 114 - Conferimento di supplenze............................................................................................9 DL 57/1987 (convertito con legge 158/1987) ..................................................................................10 Art. 1 - Incompatibilità e regime di impegno...............................................................................10 Legge 341/1990 .................................................................................................................................11 Art. 6 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.......................................................11 Art. 12 - Attività di docenza.........................................................................................................12 DL 120/1995 (convertito con legge 236/1995) ................................................................................13 Art. 11 quater................................................................................................................................13 Legge 210/1998 .................................................................................................................................14 Art. 6 - Abrogazione di norme .....................................................................................................14 Legge 230/2005 .................................................................................................................................15 Art. 1.............................................................................................................................................15 Legge 240/2010 .................................................................................................................................16 Art. 6 - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo ...................................................16 Art. 23 - Contratti per attività di insegnamento............................................................................18 Art. 24 - Ricercatori a tempo determinato....................................................................................19
  • 3. 3 Legge 311/1958 Art. 4 1. Ai professori è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica. 2. Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi. Art. 6 1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori. 2. Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facoltà, o del Senato accademico, o del Ministro per la pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.
  • 4. 4 DPR 382/1980 Art. 1 - Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori 1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a) professori straordinari e ordinari; b) professori associati. 2. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. 3. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento. 4. Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25. 5. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari. 6. Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento. -------------------- Con l’art. 12 comma 1 della legge 341/1990, ai corsi di laurea si aggiungono i corsi di diploma universitario e i corsi di cui all'art. 6 comma 1, lettera a), e comma 2 della medesima legge
  • 5. 5 Art. 7 - Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica 1. Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica. 2. Il consiglio di facoltà, in caso di pluralità di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quanto istituiti, le attività didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attività di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto delle possibilità di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9. 3. Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori. 4. È consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno.
  • 6. 6 Art. 9 - Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità 1. Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi. 2. In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento. 3. Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico. 4. In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10. 5. I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito, ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine. 6. In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito.
  • 7. 7 Art. 10 - Doveri didattici dei professori 1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forme e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. 2. Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni. 3. La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato. 4. Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze. -------------------- Come conseguenza, i professori a tempo pieno devono assicurare non meno di 350 (= 250+100) ore annuali mentre i professori a tempo definito non meno di 250, pari a quanto poi contemplato dall’art. 1 comma 16 della legge 230/2005
  • 8. 8 Art. 32 - Compiti didattici dei ricercatori 1. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. 2. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali. 3. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. 4. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. 5. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal, consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. 6. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia. 7. I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. 8. Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. 9. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. 10. Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca. -------------------- Con l’art. 1 comma 2 del DL 57/1987 (convertito con legge 158/1987), per il ricercatore confermato le 250 ore annuali diventano 350 per il tempo pieno e 250 per il tempo definito
  • 9. 9 Art. 114 - Conferimento di supplenze 1. Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. 2. Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza. 3. Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. 4. Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno. -------------------- Il comma 1 dell’articolo risulta così scritto a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 della legge 477/1984 e dall’art. 12 della legge 341/1990 Con la modifica introdotta nel comma 1 dall’art. 1 comma 11 della legge 4/1999, si toglie la necessità che il ricercatore sia confermato per l’affidamento o la supplenza Il DL 120/1995 (convertito con legge 236/1995) stabilisce all’art. 11 quater comma 1 che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.
  • 10. 10 DL 57/1987 (convertito con legge 158/1987) Art. 1 - Incompatibilità e regime di impegno 2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
  • 11. 11 Legge 341/1990 Art. 6 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi 1. Gli statuti delle università debbono prevedere: a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea; b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo; c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. 2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo. 4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.
  • 12. 12 Art. 12 - Attività di docenza 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. 2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13. 3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico. 4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea. 5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente: "Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori". 7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. -------------------- Con l’art. 1 comma 11 della legge 4/1999 si cancella nel comma 5 (vedi parte in rosso) la priorità di preferenza dei professori sui ricercatori nel caso in cui entrambi facciano domanda e la richiesta che i ricercatori siano confermati
  • 13. 13 DL 120/1995 (convertito con legge 236/1995) Art. 11 quater 1. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.
  • 14. 14 Legge 210/1998 Art. 6 - Abrogazione di norme 3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990.
  • 15. 15 Legge 230/2005 Art. 1 3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza. 11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni. 22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.
  • 16. 16 Legge 240/2010 Art. 6 - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. 2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. 4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. 7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico- disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8. 14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno
  • 17. 17 didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9. -------------------- Una definizione di didattica integrativa è contenuta nell’art. 32 del DPR 382/1980
  • 18. 18 Art. 23 - Contratti per attività di insegnamento 1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo. 2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università. 4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
  • 19. 19 Art. 24 - Ricercatori a tempo determinato 3. I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.