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Che cos’è lo stalking? 
Con la parola anglosassone stalking (letteralmente, 'fare la posta') si è soliti qualificare 
comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei 
confronti della sua vittima: si tratta di un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di 
minaccia, molestia, atti lesivi continuati e tali da indurre nella persona che le subisce un 
disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore. 
In genere si parla anche di 'sindrome del molestatore assillante', sottolineandone quale 
aspetto caratterizzante la relazione 'forzata' e “controllante” che si stabilisce tra 
persecutore e vittima; relazione, quest'ultima, che finisce per condizionare il normale 
svolgimento della vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa un continuo 
stato di ansia e paura. 
Quali sono i comportamenti che costituiscono condotte assimilabili al reato di stalking? 
Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile ricostruire un perfetto 
modello di condotta tipica, né tantomeno, un profilo tendenziale del c.d. stalker. 
Nella maggior parte dei casi (circa il 70% - 80%) i comportamenti assillanti provengono 
da uomini, di solito partner o ex partner della vittima, ma il persecutore potrebbe essere 
anche un collaboratore, un amico, un conoscente, un vicino di casa: non sempre, peraltro, 
il molestatore assillante tende ad identificarsi in un soggetto con precedenti penali, 
affetto da disturbi mentali o, ancora, dedito all'abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche, 
come solitamente si pensa. 
Quanto alla gamma delle condotte che possono ritenersi molestia assillante o atto 
persecutorio è piuttosto varia. Al di là delle modalità specifiche che contraddistinguono i 
singoli episodi di persecuzione, in genere, il reato si realizza attraverso la combinazione di 
più azioni moleste: potrebbe, infatti, realizzarsi tramite il sorvegliare, l'inseguire, 
l'aspettare, il raccogliere informazioni sulla vittima, il seguire i suoi movimenti, ed 
ancora, attraverso le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, i 
pedinamenti e i tentativi di comunicazione e di contatto di vario tipo. 
Costituisce stalking anche la diffusione di dichiarazioni diffamatorie ed oltraggiose a 
carico della vittima, ed, ancora, la minaccia di violenza, non solo nei suoi confronti, ma 
anche rispetto ai suoi familiari, ad altre persone vicine o contro animali che le siano cari. 
Ovviamente, si tratta soltanto di un'elencazione di condotte, individuate tra le più 
frequentemente denunciate e, in quanto tale, meramente esemplificativa . 
In genere, quel che contraddistingue le molestie assillanti è un'ossessione dinamica, in 
continua crescita, alimentata dalla continua esigenza dello stalker di soddisfare le proprie 
emozioni, i propri impulsi e desideri con stimoli crescenti, sempre nuovi, volti al proprio 
appagamento: ecco che in un arco temporale variabile comportamenti che in genere
sarebbero assolutamente innocui potrebbero trasformarsi sino a degenerare, 
manifestandosi in concreto particolarmente aggressivi e violenti. 
Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell'agente 
cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato 
timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, 
pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”: in altri termini cioè, affinché la 
condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti reiterati 
dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico 
della vittima. 
Si tenga presente che la condotta però può ritenersi penalmente rilevante a condizione 
che essa sia reiterata nel tempo: come dire che non rilevano gli atti persecutori perpetuati 
in sé, quanto piuttosto la loro abitualità e continuità. 
Come viene punito questo reato? 
L'art. 612 bis c.p., al primo comma, punisce la condotta di chiunque, con condotte 
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato 
di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o 
di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero 
da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita con la reclusione da sei 
mesi a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 
Ai sensi del secondo comma, inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal 
coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione 
affettiva alla persona offesa. 
Il comma successivo prevede un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso 
a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità 
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, ovvero con armi o da persona 
travisata. 
In genere la procedibilità è a querela della persona offesa, con termine per la sua 
proposizione di sei mesi (anziché di tre mesi, come per quasi tutti gli altri reati). 
Può, tuttavia, procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un 
minore di età oppure di una persona con disabilità (l. 104/1992) nonché quando il fatto 
viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio. 
Il reato è altresì procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in lleggen. 38/2009. Secondo 
questa recente normativa, infatti, fino a quando non viene proposta querela per il reato 
di stalking,la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, 
avanzando richiesta al questore di “ammonimento” nei confronti dell’autore della
condotta. La richiesta avanzata viene quindi trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale 
assunte ove necessario le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone 
informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il 
soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Dopo tale ammonimento, 
una eventuale ulteriore condotta persecutoria renderà il reato, come testé evidenziato, 
procedibile d'ufficio.

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Che cosa

  • 1. Che cos’è lo stalking? Con la parola anglosassone stalking (letteralmente, 'fare la posta') si è soliti qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della sua vittima: si tratta di un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati e tali da indurre nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore. In genere si parla anche di 'sindrome del molestatore assillante', sottolineandone quale aspetto caratterizzante la relazione 'forzata' e “controllante” che si stabilisce tra persecutore e vittima; relazione, quest'ultima, che finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa un continuo stato di ansia e paura. Quali sono i comportamenti che costituiscono condotte assimilabili al reato di stalking? Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile ricostruire un perfetto modello di condotta tipica, né tantomeno, un profilo tendenziale del c.d. stalker. Nella maggior parte dei casi (circa il 70% - 80%) i comportamenti assillanti provengono da uomini, di solito partner o ex partner della vittima, ma il persecutore potrebbe essere anche un collaboratore, un amico, un conoscente, un vicino di casa: non sempre, peraltro, il molestatore assillante tende ad identificarsi in un soggetto con precedenti penali, affetto da disturbi mentali o, ancora, dedito all'abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche, come solitamente si pensa. Quanto alla gamma delle condotte che possono ritenersi molestia assillante o atto persecutorio è piuttosto varia. Al di là delle modalità specifiche che contraddistinguono i singoli episodi di persecuzione, in genere, il reato si realizza attraverso la combinazione di più azioni moleste: potrebbe, infatti, realizzarsi tramite il sorvegliare, l'inseguire, l'aspettare, il raccogliere informazioni sulla vittima, il seguire i suoi movimenti, ed ancora, attraverso le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, i pedinamenti e i tentativi di comunicazione e di contatto di vario tipo. Costituisce stalking anche la diffusione di dichiarazioni diffamatorie ed oltraggiose a carico della vittima, ed, ancora, la minaccia di violenza, non solo nei suoi confronti, ma anche rispetto ai suoi familiari, ad altre persone vicine o contro animali che le siano cari. Ovviamente, si tratta soltanto di un'elencazione di condotte, individuate tra le più frequentemente denunciate e, in quanto tale, meramente esemplificativa . In genere, quel che contraddistingue le molestie assillanti è un'ossessione dinamica, in continua crescita, alimentata dalla continua esigenza dello stalker di soddisfare le proprie emozioni, i propri impulsi e desideri con stimoli crescenti, sempre nuovi, volti al proprio appagamento: ecco che in un arco temporale variabile comportamenti che in genere
  • 2. sarebbero assolutamente innocui potrebbero trasformarsi sino a degenerare, manifestandosi in concreto particolarmente aggressivi e violenti. Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell'agente cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”: in altri termini cioè, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Si tenga presente che la condotta però può ritenersi penalmente rilevante a condizione che essa sia reiterata nel tempo: come dire che non rilevano gli atti persecutori perpetuati in sé, quanto piuttosto la loro abitualità e continuità. Come viene punito questo reato? L'art. 612 bis c.p., al primo comma, punisce la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Ai sensi del secondo comma, inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Il comma successivo prevede un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. In genere la procedibilità è a querela della persona offesa, con termine per la sua proposizione di sei mesi (anziché di tre mesi, come per quasi tutti gli altri reati). Può, tuttavia, procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità (l. 104/1992) nonché quando il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio. Il reato è altresì procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in lleggen. 38/2009. Secondo questa recente normativa, infatti, fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking,la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di “ammonimento” nei confronti dell’autore della
  • 3. condotta. La richiesta avanzata viene quindi trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale assunte ove necessario le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Dopo tale ammonimento, una eventuale ulteriore condotta persecutoria renderà il reato, come testé evidenziato, procedibile d'ufficio.