1. Che cos’è lo stalking?
Con la parola anglosassone stalking (letteralmente, 'fare la posta') si è soliti qualificare
comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei
confronti della sua vittima: si tratta di un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di
minaccia, molestia, atti lesivi continuati e tali da indurre nella persona che le subisce un
disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.
In genere si parla anche di 'sindrome del molestatore assillante', sottolineandone quale
aspetto caratterizzante la relazione 'forzata' e “controllante” che si stabilisce tra
persecutore e vittima; relazione, quest'ultima, che finisce per condizionare il normale
svolgimento della vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa un continuo
stato di ansia e paura.
Quali sono i comportamenti che costituiscono condotte assimilabili al reato di stalking?
Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile ricostruire un perfetto
modello di condotta tipica, né tantomeno, un profilo tendenziale del c.d. stalker.
Nella maggior parte dei casi (circa il 70% - 80%) i comportamenti assillanti provengono
da uomini, di solito partner o ex partner della vittima, ma il persecutore potrebbe essere
anche un collaboratore, un amico, un conoscente, un vicino di casa: non sempre, peraltro,
il molestatore assillante tende ad identificarsi in un soggetto con precedenti penali,
affetto da disturbi mentali o, ancora, dedito all'abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche,
come solitamente si pensa.
Quanto alla gamma delle condotte che possono ritenersi molestia assillante o atto
persecutorio è piuttosto varia. Al di là delle modalità specifiche che contraddistinguono i
singoli episodi di persecuzione, in genere, il reato si realizza attraverso la combinazione di
più azioni moleste: potrebbe, infatti, realizzarsi tramite il sorvegliare, l'inseguire,
l'aspettare, il raccogliere informazioni sulla vittima, il seguire i suoi movimenti, ed
ancora, attraverso le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, i
pedinamenti e i tentativi di comunicazione e di contatto di vario tipo.
Costituisce stalking anche la diffusione di dichiarazioni diffamatorie ed oltraggiose a
carico della vittima, ed, ancora, la minaccia di violenza, non solo nei suoi confronti, ma
anche rispetto ai suoi familiari, ad altre persone vicine o contro animali che le siano cari.
Ovviamente, si tratta soltanto di un'elencazione di condotte, individuate tra le più
frequentemente denunciate e, in quanto tale, meramente esemplificativa .
In genere, quel che contraddistingue le molestie assillanti è un'ossessione dinamica, in
continua crescita, alimentata dalla continua esigenza dello stalker di soddisfare le proprie
emozioni, i propri impulsi e desideri con stimoli crescenti, sempre nuovi, volti al proprio
appagamento: ecco che in un arco temporale variabile comportamenti che in genere
2. sarebbero assolutamente innocui potrebbero trasformarsi sino a degenerare,
manifestandosi in concreto particolarmente aggressivi e violenti.
Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell'agente
cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato
timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque,
pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”: in altri termini cioè, affinché la
condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti reiterati
dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico
della vittima.
Si tenga presente che la condotta però può ritenersi penalmente rilevante a condizione
che essa sia reiterata nel tempo: come dire che non rilevano gli atti persecutori perpetuati
in sé, quanto piuttosto la loro abitualità e continuità.
Come viene punito questo reato?
L'art. 612 bis c.p., al primo comma, punisce la condotta di chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato
di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o
di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita con la reclusione da sei
mesi a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Ai sensi del secondo comma, inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal
coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa.
Il comma successivo prevede un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso
a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, ovvero con armi o da persona
travisata.
In genere la procedibilità è a querela della persona offesa, con termine per la sua
proposizione di sei mesi (anziché di tre mesi, come per quasi tutti gli altri reati).
Può, tuttavia, procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un
minore di età oppure di una persona con disabilità (l. 104/1992) nonché quando il fatto
viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio.
Il reato è altresì procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in lleggen. 38/2009. Secondo
questa recente normativa, infatti, fino a quando non viene proposta querela per il reato
di stalking,la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza,
avanzando richiesta al questore di “ammonimento” nei confronti dell’autore della
3. condotta. La richiesta avanzata viene quindi trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale
assunte ove necessario le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone
informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il
soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Dopo tale ammonimento,
una eventuale ulteriore condotta persecutoria renderà il reato, come testé evidenziato,
procedibile d'ufficio.