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DANIELA BACCARANI 
Matr 594143 
Lingue marcati e culture dell’Asia 
Titolo della tesina: 
Islam tra religione e 
diritto 
Nascita e sviluppo di una 
religione normativa 
ESAME: 
Cultura e letteratura araba I 
PROFESSORE : 
G.D. Benenati 
1
Sommario 
Sommario.............................................................................................................................................2 
Islam nel mondo...................................................................................................................................3 
La nascita dell’Islam in breve...............................................................................................................5 
I pilastri dell’Islam ..............................................................................................................................7 
Le fonti del diritto islamico..................................................................................................................9 
Il fiqh ................................................................................................................................................12 
Le scuole giuridiche sunnite...............................................................................................................14 
2
Islam nel mondo 
Al giorno d’oggi addirittura un quinto della popolazione mondiale è di fede islamica. È un dato 
sicuramente di non esatta approssimazione, ma che ci può ben rendere l’idea dell’ampiezza 
dell’universo islamico. 
Se i dati e le statistiche possono essere viste solo come –seppur attendibili– supposizioni, certo è 
che l’islam abbraccia un’immensa area di popoli, culture, lingue, riti e quant’altro molto diversi tra 
loro seppur con alla base lo stesso Libro Sacro e lo stesso credo. 
in figura: percentuale di popolazione musulmana sul totale per ogni stato 
Proprio grazie a questa base comune possiamo riscontrare similitudini ,se non in alcuni casi 
addirittura uguaglianze, tra stati distanti migliaia di chilometri l’uno dall’altro: è sorprendente come, 
partendo dalla penisola arabica, la religione islamica sia riuscita a raggiungere e plasmare paesi e 
culture dell’ Asia orientale o dell’ Africa sub sahariani adattando i loro stili di vita e le loro leggi 
secondo i dettami della sharia. Ovviamente ogni stato, ogni popolazione e ogni cultura locale ha 
accolto l’Islam in maniera e in quantità differente e lo ha a sua volta modificato integrandolo con gli 
usi locali. 
3
Negli ultimi decenni la globalizzazione e le numerose ondate migratorie hanno contribuito ad 
esportare la religione islamica verso i paesi occidentali. 
Nonostante il crescente numero di fedeli islamici in Europa e in America, le aree maggiormente 
interessate da questo credo rimangono le zone in cui questo è nato (penisola araba) o in cui è 
presente da molti secoli (Africa magrebina e sudest asiatico). 
in figura: percentuale di popolazione musulmana sul totale divisa per stato 
E’ proprio in queste aree che la fede islamica ha attecchito a tal punto da condizionare tutta la vita 
sociale, politica ed economica: è qui che il diritto si unisce alla religione. 
4
La nascita dell’Islam in breve 
· 570 circa nasce Mohamed. Proveniente da una famiglia di mercanti, rimane orfano in 
giovane età e viene cresciuto prima dal nonno materno prima e dallo zio paterno poi. Nel 
595 avviene il matrimonio con la ricca Kadisha, questo legame permette a Mohamed di 
abbandonare il commercio e i lunghi 
viaggi e di dedicarsi ad una vita di 
riflessioni e meditazioni. 
· Nel 610 riceve la sua prima 
rivelazione: l’Arcangelo Gabriele gli 
appare in sogno e gli ordina di 
diventare messaggero di Allah. 
Iniziano quindi le predicazioni nella 
città de La Mecca. L’ascesa di 
Mohamed infastidisce però le famiglie più ricche e potenti: 
· nel 622 Mohammad ed i suoi seguaci sono 
in figura: rivelazione dell’Arcangelo 
Gabriele a Mohammed. Astista sconosciuto 
costretti a lasciare La Mecca e a rifugiarsi a 
Medina (egira). Il 622 è il primo anno del 
calendario musulmano. A Medina Mohamed continua la sua opera di evangelizzazione e 
riesce a convertire diverse tribù circostanti la città: diventa un leader sia politico sia 
religioso. 
· Nel 630 fa ritorno a La Mecca dove, supportato dalla comunità di credenti, riesce ad imporre 
il credo islamico. 
· Muore nel 632 quando ormai tutta la penisola si considera una sola comunità con un solo 
credo. 
· Dal 632 al 660 la comunità è guidata dai quattro al Kulaafa al Rashidun (i Califfi ben 
guidati). Tutti quattro erano parenti di Mohamed ed erano stati sui discepoli devoti. Tutti 
quattro furono assassinati per questioni religiose. 
5
Alla morte di Alì (ultimo dei quattro Califfi) il potere passò sotto il controllo sunnita 
Omayyade (capitale a Damasco). 
· Dal 750 agli Omayyadi succedettero gli Abbasidi sciiti che spostarono la capitale a 
Baghdad. Il regno era ormai troppo grande per poter essere governato centralmente: si iniziò 
a delegare il potere amministrativo a piccole dinastie di principi che pian piano acquistarono 
potere. 
6
I pilastri dell’Islam 
أركان السللم  
La religione islamica si basa su fede e pratica: ogni credente è tenuto 
ad osservare le regole imposte dalla Sharia, regole che abbracciano 
sia il campo etico-morale-spirituale sia il campo giuridico-penale. 
Le basi su cui si fonda tutto l’impianto normativo sharaitico è detto: 
Arkaan al Islaam (i pilastri dell’Islam). 
· شهادة 
Shaahada: la testimonianza di fede con cui il fedele dichiara di credere in un solo dio, il cui 
profeta e Mohamed. 
أشهد أن ل إله إل ال وأشهد أن محمدا رسول ال 
( Ašhadu an la ilàha illa Allàh - wa ašhadu anna Muhammadan Rasùl Allàh) 
Questa formula, che viene pronunciata più volte all’interno di diverse preghiere, è anche il mezzo 
per entrare a far parte della comunità islamica. Se pronunciata davanti a due musulmani uomini, 
permette all’oratore di diventare anch’esso musulmano. 
· صلة 
Salat: non esistendo un clero islamico, e non esistendo intermediatori tra il credente e Dio, la 
preghiera è un momento molto importante nella vita di ogni fedele. E’ un momento di intimità con 
Dio, in cui tutto il corpo è 
coinvolto: mente, preghiere e 
movenze del corpo hanno pari 
importanza. 
La preghiera avviene cinque 
volte al giorno (all’alba, a 
mezzogiorno, nel pomeriggio, al tramonto e la sera). Per poterla compiere è necessario essere puri: 
per questo si compiono riti di purificazione appena prima. Sarà il credente ad optare per 
7
un’abluzione maggiore o minore a seconda dei casi: l’impurità può essere causata da secrezioni 
corporali, rapporti sessuali, contatti con animali ecc.. 
Oltre alla purezza, è richiesto un adeguato vestiario ed infine l’orientamento in direziona de La 
Mecca (qibla). 
Oltre a queste preghiere “private” il credente è tenuto a partecipare alla preghiera collettiva in 
moschea che si tiene ogni venerdì a mezzogiorno. 
· زكاة 
Zakat: si tratta dell’imposta coranica o dell’elemosina, sinonimo di purificazione. Consiste nel 
versare parte del proprio reddito a favore dei più bisognosi. Se un tempo erano gli stati ad occuparsi 
della raccolta e della distribuzione dei fondi, oggi tutta la procedura è lasciata alle coscienze dei 
fedeli. 
· صوم  
Sawm: è forse il pilastro più noto agli occidentali: il 
digiuno durante il mese di ramadan (anche questo simbolo di 
purificazioni e distacco dalle necessità terrene). L’astensione 
riguarda non solo acqua e cibo, ma anche rapporti sessuali, 
fumo, a assunzione di medicinali, ecc dall’alba al tramonto. 
Tutti i credenti che ne abbiano le possibilità fisiche sono 
tenuti ad osservare il digiuno, donne gravide, anziani, bambini 
ed infermi ne sono esentati. 
· حَجّ  
Hagg: è il pellegrinaggio rituale verso La Mecca. Ogni musulmano che ne abbia le capacità 
fisiche ed economiche è tenuto ad affrontarlo almeno una volta nella vita. 
I pellegrini, vestiti di un apposito saio bianco, devono compiere una serie di rituali tra i quali la 
visita al tempio della Kaba, la sosta nella pianura di Arafat, la corsa attraverso la gola di Muzdalifa, 
la lancio di pietre verso tre pilastri rappresentanti il diavolo, il sacrificio di animali ed infine la 
tosatura dei capelli. 
8
Le fonti del diritto islamico 
ٲصول ألفقه 
Le fonti su cui si basa il diritto islamico (intenderò per diritto islamico il diritto sunnita) sono 
quattro: il Corano, la Sunna, l’Igma e il Qiyas a cui si aggiungono fonti secondarie come la 
consuetudine e l’interpretazione. 
Il Corano 
il testo sacro della religione islamica è l’insieme di tutte le rivelazioni ricevute da Mohamad. 
Secondo la tradizione religiosa non è un testo “scritto” dagli uomini ma pura e sola “parola di Dio”: 
l’importanza di questa precisazione si riflette nell’impossibilità assoluta di confutare anche in 
minima parte il Corano, ovvero la parola di Dio, in ogni epoca e su ogni genere di questione. 
Se inizialmente le rivelazioni erano “riportate” e tramandate solo per via orale, più tardi furono i 
Compagni del Profeta ad iniziare l’opera di stesura e raccolta dei testi; bisognerà comunque 
attendere il Terzo Califfo Othman (650 D.C. circa) per vedere un vero e proprio testo sacro scritto. 
La redazione del Corano non fu cosa 
facile: furono inevitabilmente compiute 
modifiche alle rivelazioni che passando 
di bocca in bocca avevano subito 
l’effetto del gioco del “telefono senza 
fili”. Possiamo addirittura supporre che 
alcune rivelazioni furono omesse in 
ragione della loro inattendibilità causata 
dalla sola trasmissione orale. 
La stesura del testo sacro non rispettò 
nessun preciso ordine logico o 
cronologico: le sure vennero riportate in 
base alla loro lunghezza, in ordine 
decrescente. 
È comunque possibile riconoscere le Sure Meccane da quelle Medinesi: se le prime furono dettate 
agli albori di una nuova religione, erano brevi e concise e avevano temi per lo più etico-religiosi, le 
seconde sono più prolisse ma meno poetiche e riguardano per lo più le regole di comportamento che 
9
la Umma dovrà adottare. Saranno queste regola di comportamento a diventare la base della materia 
giuridica islamica. 
Il corano, composto da più di 6200 versetti, poco si preoccupa di dettare vere e proprie leggi: solo 
500 versetti riportano norme, e di questi 500 solamente un centinaio hanno contenuto giuridico vero 
e proprio mentre egli altri 400 riguardano le preghiere e la fede. 
In generale possiamo comunque affermare che tra i 500 versetti “normativi” del Testo Sacro sono 
contenute: 
Norme dogmatiche: credenza in Dio, nei testi sacri, nel giorno del giudizio 
Norme morali: qualità dell’uomo virtuoso, rispetto per i genitori, generosità, pazienza, umiltà… 
Norme culturali: i pilastri dell’Islam 
Regole giuridiche in materia di: schiavitù,matrimonio, ripudio, successioni, vendita, locazione, 
imposte, guerra, buon governo, etc etc… 
Spesso le norme presenti sono discordanti una con l’altra poiché emanate in contesti diversi. Si 
pone quindi il grande problema della scelta: quale norma ritenere valida? Quale non prendere in 
considerazione? Ma soprattutto: in che modo e con che autorevolezza abrogare una legge divina? 
A queste questioni non è ancora stata data una risposta unanime. 
La Sunna 
Anticamente la lingua araba designava la Sunna come “il modo di comportarsi, la consuetudine e la 
norma di condotta”. Con l’avvento dell’Islam la Sunna ha iniziato ad indicare: 
In primo luogo il modo di comportarsi del Profeta, le Sue consuetudini, le Sue regole di condotta o 
suoi racconti (hadith). 
Alla morte del Profeta la Sunna è stata invece “formata” dai modi di agire dei Compagni più stretti 
di Mohamed 
Infine sono state considerate parte della Sunna le usanze delle prime generazioni islamiche (ed in 
quanto tali ancora vicine al Profeta in termini temporali e abitudinali.) 
Possiamo quindi affermare che facciano parte della Sunna tutte le consuetudini che sono esistite nei 
primi tre secoli dopo la morte del Profeta: queste valgono in ultima istanza come commentario, 
approfondimento e spiegazione del testo coranico spesso poco chiaro o pieno di lacune. 
Tramite la studio della Sunna è anche possibile compiere un lavoro di scrematura di tutte quelle 
parti che nel Corano sembrano contraddittorie: dai comportamenti dei primi fedeli e dal loro modo 
di agire è stato possibile ricavare un’interpretazione coranica che ovvia –almeno in parte- al 
10
problema dell’abrogazione di leggi divine già citato in precedenza. La Sunna è perciò il commento 
autentico del Corano. 
Lo studio delle tradizioni di Mohamed e delle sua prima Umma sono state materia di studio 
privilegiata. L’attenzione era concentrata sì sul contenuto dei racconti ma soprattutto sulle 
provenienze di questi racconti: è nata una vera e propria scienza impiegata nello ricerca delle catene 
dei trasmettitori. 
È perciò detta sana la tradizione che non ha alcun anello mancante nella catena di trasmettitori, è 
detta invece bella una catena meno perfetta ma pur sempre utile ai fini di stesura normativa, mentre 
è detta debole una catena con molti anelli mancanti o incerti, i cui contenuti possono avere carattere 
edificatorio ma non certo normativo. 
Oltre alla completezza della linea di trasmettitori, lo studio della Sunna tiene conto anche del 
numero di testimoni e della loro autorevolezza per ogni anello della catena. Se i testimoni sono tanti 
la tradizione è detta ampissimamente trasmessa, si passa poi a notoria, fino ad arrivare ad unica nel 
caso il narratore fosse solo uno. 
L’Igma 
“La mia comunità non si troverà mai d’accordo sopra un errore” 
da questa frase pronunciata da Mohamed deriva il concetto di infallibilità del parere unanime della 
collettività musulmana. E’ evidente che sotto certi aspetti la funzione dell’Igma può apparire 
superiore a quella del Corano e della Sunna, giacché l’autenticità di questi due e la loro autentica 
interpretazione sono garantite agli occhi dei credenti proprio dal giudizio concorde delle 
generazioni di musulmani a loro riguardo. 1 
Come già accennato prima, è necessario tener conto della mancanza di un clero islamico: non 
essendo presente un’autorità legittimata a risolvere questioni giuridiche e teologiche, questo 
compito è stato preso in carico proprio dell’Igma, ovvero dall’opinione unanime –ed in quanto 
unanime, infallibile- delle comunità. Questo accordo rappresenta, in ultima istanza, la realtà e la 
verità da cui nessun credente è autorizzato ad allontanarsi. 
Il Qiyas 
1 Diritto musulmano. F. Castro pag. 30 
11
E’ la quarta fonte del diritti islamico. È l’equivalente dell’atto interpretativo presente nel nostro 
diritto: nell’ipotesi in cui si presentassero casi non esplicitamente presenti nel Corano o nella Sulla, 
tramite un ragionamento analogico sarebbe possibile ricavare norme derivanti da casi simili. 
Il Qiyas, sebbene spesso messo in discussione in quanto possibile atto tesi a modificare o deviare – 
anche inconsciamente- le leggi sacre, è un potente mezzo a disposizione dei dottori della legge. 
Tramite il ragionamento analogico è possibile infatti ricavare norme riguardanti situazioni o 
problemi “moderni” che non sono esplicitamente espressi nel Corano e negli Hadith (si parla di 
interpretazione storica ed evolutiva delle fonti sacre) 
Le fonti secondarie 
Oltre alle quattro fonti principale del diritto islamico sono presenti altri mezzi per poter meglio 
interpretare le norme già esistenti e per poter legiferare nelle materie in cui i sono grandi lacune. 
L’importanza di queste fonti secondarie e il loro utilizzo varia di zona in zona ed in base alla scuola 
giuridica di riferimento, tutte tendono comunque a non scontrarsi con le fonti primarie e con gli atti 
del Profeta. 
Una delle fonti più largamente impiegate è la consuetudine. Tramite il rispetto delle tradizioni 
locali, la consuetudine ha portato sì a riempire lacune a livello normativo, ma ha notevolmente 
contribuito a mischiare le usanze islamiche con le usanze già presenti in loco prima dell’avvento 
dell’Islam. Non dobbiamo quindi stupirci se, per esempio, le tradizioni di culto malesiane poco 
hanno a che fare con le tradizioni di culto saudite… la religione è la stessa, il modo di praticarla a 
volte può differire. 
In alcuni stati (parliamo di del sudest asiatico) le consuetudini sono state conservate così 
gelosamente che –a volte- risultano addirittura contrarie agli insegnamenti sharaitici. 
Oltre alla consuetudine sono stati impiegati diversi mezzi tra cui il ragionamento compiuto dagli 
studiosi e il ragionamento personale indirizzato al buon senso e al bene collettivo. 
Il fiqh 
12
Nei 300 anni successivi a Mohamed gli studiosi hanno compiuto grandi sforzi per rielaborare ed 
interpretare tutto il materia giuridico a loro disposizione. Alla sharia è stata quindi “sistemata” in 
base al contesto storico e sociale esistente, i dottori della legge hanno dato vita al Fiqh (scienza del 
diritto religioso dell’Islam). 
Analizzando Corano e Sunna, i dottori della legge hanno potuto suddividere tutte le azioni umane 
in cinque gruppi: 
· Atti obbligatori 
· Atti consigliati 
· Atto libero 
· Atto sconsigliato 
· Atti proibiti. 
Questa rilettura ed interpretazione delle fonti islamiche è comunque totalmente creata dall’uomo e 
perciò –almeno a rigor di logica- dovrebbe essere suscettibile ai cambiamenti che il trascorrere del 
tempo e l’avanzare della modernità suggeriscono. Purtroppo, essendo il fiqh fortemente ancorato al 
Testo Sacro e agli Hadith, è diventato molto difficile, se non impossibile riuscire a modificarlo 
anche in minima parte. 
Diritto continentale 
Common law 
Sistema misto 
Diritto consuetudinario 
Fiqh 
13
A complicare ulteriormente le cose, assistiamo 300 anni dopo la comparsa dell’Islam, alla chiusura 
delle porte dell’interpretazione. D’ora in poi gli studiosi non attingeranno più direttamente alle fonti 
del diritto, ma partiranno dagli studi compiuti su di esse fino ad allora. Ogni speranza di 
cambiamento è sfumata, ora i dottori della legge possono solo replicare quanto è già stato scritto. 
Le scuole giuridiche sunnite 
Come nel cristianesimo troviamo diversi modi di accostarsi alla religione con altrettanti diversi riti e 
sfumature sul Credo, anche nel mondo islamico sono presenti diversi gruppi che vengono definite 
scuole giuridiche. 
Nel mondo sunnita (a cui appartiene il 90% dei credenti) le scuole principali sono quattro. 
La scuola hanafita: fu fondata sa Abu Hanifa al-Nu man ʿ (morto nel 767) uno dei massimi esponenti 
della giurisprudenza islamica, anche conosciuto come “la guida suprema” . La sua scuola, che si 
diffuse dall’Iraq alle regioni persiane e dell’Asia centrale e che si affermò anche nell’Impero 
ottomano, da una grande importanza al ragionamento analogico. 
La scuola 
malikita: 
nacque e si 
sviluppò a 
Medina, il 
suo massimo esponente fu Anas ibn Malik (morto nel 795). Rispetto agli hanafiti attribuivano 
maggiore importanza alla tradizione, ragion per cui vengono annoverati tra la gente del ḥadith . la 
loro giurisprudenza è stata “costruita” cercando di rispettare il pubblico interesse. La scuola 
14
malikita è diffusa in Maghreb, nelle regioni a maggioranza curda e in misura minore in Egitto e in 
Africa subsahariana. 
La scuola shafi ita: ʿ il suo massimo esponente è Mohammed ibn Idris al- Shafiʿi (morto nell’820). 
Sebbene considerando valide tutte e quattro le fonti del diritto, pose precise restrizioni al 
ragionamento analogico, imponendo una maggior aderenza alle norme di legge tramandate. 
Attualmente è diffusa in Egitto, Bahrein, Yemen, India, Indonesia e Africa orientale. Ad essa 
facevano riferimento due dei massimi teologi dell’islam sunnita, al-Ashʿari e al-Ghazali. 
La scuola ḥanbalita: il suo fondatore Ahmed ibn Ḥanbal (morto nell’855) visse a Baghdad nel 
periodo in cui la coesistenza delle scuole giuridiche rischiava di sfociare nella mancanza di punti di 
riferimento. Propose perciò di reagire ritornando alla considerazione rigida del Corano e della 
sunna, le uniche due fonti che potessero offrire un’ancora di salvezza alla comunità dei credenti. 
Fondò pertanto una scuola giuridica indipendente dalle prime tre, che restrinse l’uso del 
ragionamento analogico a casi eccezionali. 
La scuola ḥanbalita è diffusa soprattutto in Arabia Saudita. 
15
Bibliografia e Sitografia 
· Diritto Musulmano. F.Castro 
· I paesi del mondo islamico. M.Oliviero 
· L’Islam. A.Bausani 
· http://www.moscheadiroma.org/ 
· http://www.tuttostoria.net/ 
· http://it.wikipedia.org/ 
16

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Islam tra religione e diritto

  • 1. DANIELA BACCARANI Matr 594143 Lingue marcati e culture dell’Asia Titolo della tesina: Islam tra religione e diritto Nascita e sviluppo di una religione normativa ESAME: Cultura e letteratura araba I PROFESSORE : G.D. Benenati 1
  • 2. Sommario Sommario.............................................................................................................................................2 Islam nel mondo...................................................................................................................................3 La nascita dell’Islam in breve...............................................................................................................5 I pilastri dell’Islam ..............................................................................................................................7 Le fonti del diritto islamico..................................................................................................................9 Il fiqh ................................................................................................................................................12 Le scuole giuridiche sunnite...............................................................................................................14 2
  • 3. Islam nel mondo Al giorno d’oggi addirittura un quinto della popolazione mondiale è di fede islamica. È un dato sicuramente di non esatta approssimazione, ma che ci può ben rendere l’idea dell’ampiezza dell’universo islamico. Se i dati e le statistiche possono essere viste solo come –seppur attendibili– supposizioni, certo è che l’islam abbraccia un’immensa area di popoli, culture, lingue, riti e quant’altro molto diversi tra loro seppur con alla base lo stesso Libro Sacro e lo stesso credo. in figura: percentuale di popolazione musulmana sul totale per ogni stato Proprio grazie a questa base comune possiamo riscontrare similitudini ,se non in alcuni casi addirittura uguaglianze, tra stati distanti migliaia di chilometri l’uno dall’altro: è sorprendente come, partendo dalla penisola arabica, la religione islamica sia riuscita a raggiungere e plasmare paesi e culture dell’ Asia orientale o dell’ Africa sub sahariani adattando i loro stili di vita e le loro leggi secondo i dettami della sharia. Ovviamente ogni stato, ogni popolazione e ogni cultura locale ha accolto l’Islam in maniera e in quantità differente e lo ha a sua volta modificato integrandolo con gli usi locali. 3
  • 4. Negli ultimi decenni la globalizzazione e le numerose ondate migratorie hanno contribuito ad esportare la religione islamica verso i paesi occidentali. Nonostante il crescente numero di fedeli islamici in Europa e in America, le aree maggiormente interessate da questo credo rimangono le zone in cui questo è nato (penisola araba) o in cui è presente da molti secoli (Africa magrebina e sudest asiatico). in figura: percentuale di popolazione musulmana sul totale divisa per stato E’ proprio in queste aree che la fede islamica ha attecchito a tal punto da condizionare tutta la vita sociale, politica ed economica: è qui che il diritto si unisce alla religione. 4
  • 5. La nascita dell’Islam in breve · 570 circa nasce Mohamed. Proveniente da una famiglia di mercanti, rimane orfano in giovane età e viene cresciuto prima dal nonno materno prima e dallo zio paterno poi. Nel 595 avviene il matrimonio con la ricca Kadisha, questo legame permette a Mohamed di abbandonare il commercio e i lunghi viaggi e di dedicarsi ad una vita di riflessioni e meditazioni. · Nel 610 riceve la sua prima rivelazione: l’Arcangelo Gabriele gli appare in sogno e gli ordina di diventare messaggero di Allah. Iniziano quindi le predicazioni nella città de La Mecca. L’ascesa di Mohamed infastidisce però le famiglie più ricche e potenti: · nel 622 Mohammad ed i suoi seguaci sono in figura: rivelazione dell’Arcangelo Gabriele a Mohammed. Astista sconosciuto costretti a lasciare La Mecca e a rifugiarsi a Medina (egira). Il 622 è il primo anno del calendario musulmano. A Medina Mohamed continua la sua opera di evangelizzazione e riesce a convertire diverse tribù circostanti la città: diventa un leader sia politico sia religioso. · Nel 630 fa ritorno a La Mecca dove, supportato dalla comunità di credenti, riesce ad imporre il credo islamico. · Muore nel 632 quando ormai tutta la penisola si considera una sola comunità con un solo credo. · Dal 632 al 660 la comunità è guidata dai quattro al Kulaafa al Rashidun (i Califfi ben guidati). Tutti quattro erano parenti di Mohamed ed erano stati sui discepoli devoti. Tutti quattro furono assassinati per questioni religiose. 5
  • 6. Alla morte di Alì (ultimo dei quattro Califfi) il potere passò sotto il controllo sunnita Omayyade (capitale a Damasco). · Dal 750 agli Omayyadi succedettero gli Abbasidi sciiti che spostarono la capitale a Baghdad. Il regno era ormai troppo grande per poter essere governato centralmente: si iniziò a delegare il potere amministrativo a piccole dinastie di principi che pian piano acquistarono potere. 6
  • 7. I pilastri dell’Islam أركان السللم La religione islamica si basa su fede e pratica: ogni credente è tenuto ad osservare le regole imposte dalla Sharia, regole che abbracciano sia il campo etico-morale-spirituale sia il campo giuridico-penale. Le basi su cui si fonda tutto l’impianto normativo sharaitico è detto: Arkaan al Islaam (i pilastri dell’Islam). · شهادة Shaahada: la testimonianza di fede con cui il fedele dichiara di credere in un solo dio, il cui profeta e Mohamed. أشهد أن ل إله إل ال وأشهد أن محمدا رسول ال ( Ašhadu an la ilàha illa Allàh - wa ašhadu anna Muhammadan Rasùl Allàh) Questa formula, che viene pronunciata più volte all’interno di diverse preghiere, è anche il mezzo per entrare a far parte della comunità islamica. Se pronunciata davanti a due musulmani uomini, permette all’oratore di diventare anch’esso musulmano. · صلة Salat: non esistendo un clero islamico, e non esistendo intermediatori tra il credente e Dio, la preghiera è un momento molto importante nella vita di ogni fedele. E’ un momento di intimità con Dio, in cui tutto il corpo è coinvolto: mente, preghiere e movenze del corpo hanno pari importanza. La preghiera avviene cinque volte al giorno (all’alba, a mezzogiorno, nel pomeriggio, al tramonto e la sera). Per poterla compiere è necessario essere puri: per questo si compiono riti di purificazione appena prima. Sarà il credente ad optare per 7
  • 8. un’abluzione maggiore o minore a seconda dei casi: l’impurità può essere causata da secrezioni corporali, rapporti sessuali, contatti con animali ecc.. Oltre alla purezza, è richiesto un adeguato vestiario ed infine l’orientamento in direziona de La Mecca (qibla). Oltre a queste preghiere “private” il credente è tenuto a partecipare alla preghiera collettiva in moschea che si tiene ogni venerdì a mezzogiorno. · زكاة Zakat: si tratta dell’imposta coranica o dell’elemosina, sinonimo di purificazione. Consiste nel versare parte del proprio reddito a favore dei più bisognosi. Se un tempo erano gli stati ad occuparsi della raccolta e della distribuzione dei fondi, oggi tutta la procedura è lasciata alle coscienze dei fedeli. · صوم Sawm: è forse il pilastro più noto agli occidentali: il digiuno durante il mese di ramadan (anche questo simbolo di purificazioni e distacco dalle necessità terrene). L’astensione riguarda non solo acqua e cibo, ma anche rapporti sessuali, fumo, a assunzione di medicinali, ecc dall’alba al tramonto. Tutti i credenti che ne abbiano le possibilità fisiche sono tenuti ad osservare il digiuno, donne gravide, anziani, bambini ed infermi ne sono esentati. · حَجّ Hagg: è il pellegrinaggio rituale verso La Mecca. Ogni musulmano che ne abbia le capacità fisiche ed economiche è tenuto ad affrontarlo almeno una volta nella vita. I pellegrini, vestiti di un apposito saio bianco, devono compiere una serie di rituali tra i quali la visita al tempio della Kaba, la sosta nella pianura di Arafat, la corsa attraverso la gola di Muzdalifa, la lancio di pietre verso tre pilastri rappresentanti il diavolo, il sacrificio di animali ed infine la tosatura dei capelli. 8
  • 9. Le fonti del diritto islamico ٲصول ألفقه Le fonti su cui si basa il diritto islamico (intenderò per diritto islamico il diritto sunnita) sono quattro: il Corano, la Sunna, l’Igma e il Qiyas a cui si aggiungono fonti secondarie come la consuetudine e l’interpretazione. Il Corano il testo sacro della religione islamica è l’insieme di tutte le rivelazioni ricevute da Mohamad. Secondo la tradizione religiosa non è un testo “scritto” dagli uomini ma pura e sola “parola di Dio”: l’importanza di questa precisazione si riflette nell’impossibilità assoluta di confutare anche in minima parte il Corano, ovvero la parola di Dio, in ogni epoca e su ogni genere di questione. Se inizialmente le rivelazioni erano “riportate” e tramandate solo per via orale, più tardi furono i Compagni del Profeta ad iniziare l’opera di stesura e raccolta dei testi; bisognerà comunque attendere il Terzo Califfo Othman (650 D.C. circa) per vedere un vero e proprio testo sacro scritto. La redazione del Corano non fu cosa facile: furono inevitabilmente compiute modifiche alle rivelazioni che passando di bocca in bocca avevano subito l’effetto del gioco del “telefono senza fili”. Possiamo addirittura supporre che alcune rivelazioni furono omesse in ragione della loro inattendibilità causata dalla sola trasmissione orale. La stesura del testo sacro non rispettò nessun preciso ordine logico o cronologico: le sure vennero riportate in base alla loro lunghezza, in ordine decrescente. È comunque possibile riconoscere le Sure Meccane da quelle Medinesi: se le prime furono dettate agli albori di una nuova religione, erano brevi e concise e avevano temi per lo più etico-religiosi, le seconde sono più prolisse ma meno poetiche e riguardano per lo più le regole di comportamento che 9
  • 10. la Umma dovrà adottare. Saranno queste regola di comportamento a diventare la base della materia giuridica islamica. Il corano, composto da più di 6200 versetti, poco si preoccupa di dettare vere e proprie leggi: solo 500 versetti riportano norme, e di questi 500 solamente un centinaio hanno contenuto giuridico vero e proprio mentre egli altri 400 riguardano le preghiere e la fede. In generale possiamo comunque affermare che tra i 500 versetti “normativi” del Testo Sacro sono contenute: Norme dogmatiche: credenza in Dio, nei testi sacri, nel giorno del giudizio Norme morali: qualità dell’uomo virtuoso, rispetto per i genitori, generosità, pazienza, umiltà… Norme culturali: i pilastri dell’Islam Regole giuridiche in materia di: schiavitù,matrimonio, ripudio, successioni, vendita, locazione, imposte, guerra, buon governo, etc etc… Spesso le norme presenti sono discordanti una con l’altra poiché emanate in contesti diversi. Si pone quindi il grande problema della scelta: quale norma ritenere valida? Quale non prendere in considerazione? Ma soprattutto: in che modo e con che autorevolezza abrogare una legge divina? A queste questioni non è ancora stata data una risposta unanime. La Sunna Anticamente la lingua araba designava la Sunna come “il modo di comportarsi, la consuetudine e la norma di condotta”. Con l’avvento dell’Islam la Sunna ha iniziato ad indicare: In primo luogo il modo di comportarsi del Profeta, le Sue consuetudini, le Sue regole di condotta o suoi racconti (hadith). Alla morte del Profeta la Sunna è stata invece “formata” dai modi di agire dei Compagni più stretti di Mohamed Infine sono state considerate parte della Sunna le usanze delle prime generazioni islamiche (ed in quanto tali ancora vicine al Profeta in termini temporali e abitudinali.) Possiamo quindi affermare che facciano parte della Sunna tutte le consuetudini che sono esistite nei primi tre secoli dopo la morte del Profeta: queste valgono in ultima istanza come commentario, approfondimento e spiegazione del testo coranico spesso poco chiaro o pieno di lacune. Tramite la studio della Sunna è anche possibile compiere un lavoro di scrematura di tutte quelle parti che nel Corano sembrano contraddittorie: dai comportamenti dei primi fedeli e dal loro modo di agire è stato possibile ricavare un’interpretazione coranica che ovvia –almeno in parte- al 10
  • 11. problema dell’abrogazione di leggi divine già citato in precedenza. La Sunna è perciò il commento autentico del Corano. Lo studio delle tradizioni di Mohamed e delle sua prima Umma sono state materia di studio privilegiata. L’attenzione era concentrata sì sul contenuto dei racconti ma soprattutto sulle provenienze di questi racconti: è nata una vera e propria scienza impiegata nello ricerca delle catene dei trasmettitori. È perciò detta sana la tradizione che non ha alcun anello mancante nella catena di trasmettitori, è detta invece bella una catena meno perfetta ma pur sempre utile ai fini di stesura normativa, mentre è detta debole una catena con molti anelli mancanti o incerti, i cui contenuti possono avere carattere edificatorio ma non certo normativo. Oltre alla completezza della linea di trasmettitori, lo studio della Sunna tiene conto anche del numero di testimoni e della loro autorevolezza per ogni anello della catena. Se i testimoni sono tanti la tradizione è detta ampissimamente trasmessa, si passa poi a notoria, fino ad arrivare ad unica nel caso il narratore fosse solo uno. L’Igma “La mia comunità non si troverà mai d’accordo sopra un errore” da questa frase pronunciata da Mohamed deriva il concetto di infallibilità del parere unanime della collettività musulmana. E’ evidente che sotto certi aspetti la funzione dell’Igma può apparire superiore a quella del Corano e della Sunna, giacché l’autenticità di questi due e la loro autentica interpretazione sono garantite agli occhi dei credenti proprio dal giudizio concorde delle generazioni di musulmani a loro riguardo. 1 Come già accennato prima, è necessario tener conto della mancanza di un clero islamico: non essendo presente un’autorità legittimata a risolvere questioni giuridiche e teologiche, questo compito è stato preso in carico proprio dell’Igma, ovvero dall’opinione unanime –ed in quanto unanime, infallibile- delle comunità. Questo accordo rappresenta, in ultima istanza, la realtà e la verità da cui nessun credente è autorizzato ad allontanarsi. Il Qiyas 1 Diritto musulmano. F. Castro pag. 30 11
  • 12. E’ la quarta fonte del diritti islamico. È l’equivalente dell’atto interpretativo presente nel nostro diritto: nell’ipotesi in cui si presentassero casi non esplicitamente presenti nel Corano o nella Sulla, tramite un ragionamento analogico sarebbe possibile ricavare norme derivanti da casi simili. Il Qiyas, sebbene spesso messo in discussione in quanto possibile atto tesi a modificare o deviare – anche inconsciamente- le leggi sacre, è un potente mezzo a disposizione dei dottori della legge. Tramite il ragionamento analogico è possibile infatti ricavare norme riguardanti situazioni o problemi “moderni” che non sono esplicitamente espressi nel Corano e negli Hadith (si parla di interpretazione storica ed evolutiva delle fonti sacre) Le fonti secondarie Oltre alle quattro fonti principale del diritto islamico sono presenti altri mezzi per poter meglio interpretare le norme già esistenti e per poter legiferare nelle materie in cui i sono grandi lacune. L’importanza di queste fonti secondarie e il loro utilizzo varia di zona in zona ed in base alla scuola giuridica di riferimento, tutte tendono comunque a non scontrarsi con le fonti primarie e con gli atti del Profeta. Una delle fonti più largamente impiegate è la consuetudine. Tramite il rispetto delle tradizioni locali, la consuetudine ha portato sì a riempire lacune a livello normativo, ma ha notevolmente contribuito a mischiare le usanze islamiche con le usanze già presenti in loco prima dell’avvento dell’Islam. Non dobbiamo quindi stupirci se, per esempio, le tradizioni di culto malesiane poco hanno a che fare con le tradizioni di culto saudite… la religione è la stessa, il modo di praticarla a volte può differire. In alcuni stati (parliamo di del sudest asiatico) le consuetudini sono state conservate così gelosamente che –a volte- risultano addirittura contrarie agli insegnamenti sharaitici. Oltre alla consuetudine sono stati impiegati diversi mezzi tra cui il ragionamento compiuto dagli studiosi e il ragionamento personale indirizzato al buon senso e al bene collettivo. Il fiqh 12
  • 13. Nei 300 anni successivi a Mohamed gli studiosi hanno compiuto grandi sforzi per rielaborare ed interpretare tutto il materia giuridico a loro disposizione. Alla sharia è stata quindi “sistemata” in base al contesto storico e sociale esistente, i dottori della legge hanno dato vita al Fiqh (scienza del diritto religioso dell’Islam). Analizzando Corano e Sunna, i dottori della legge hanno potuto suddividere tutte le azioni umane in cinque gruppi: · Atti obbligatori · Atti consigliati · Atto libero · Atto sconsigliato · Atti proibiti. Questa rilettura ed interpretazione delle fonti islamiche è comunque totalmente creata dall’uomo e perciò –almeno a rigor di logica- dovrebbe essere suscettibile ai cambiamenti che il trascorrere del tempo e l’avanzare della modernità suggeriscono. Purtroppo, essendo il fiqh fortemente ancorato al Testo Sacro e agli Hadith, è diventato molto difficile, se non impossibile riuscire a modificarlo anche in minima parte. Diritto continentale Common law Sistema misto Diritto consuetudinario Fiqh 13
  • 14. A complicare ulteriormente le cose, assistiamo 300 anni dopo la comparsa dell’Islam, alla chiusura delle porte dell’interpretazione. D’ora in poi gli studiosi non attingeranno più direttamente alle fonti del diritto, ma partiranno dagli studi compiuti su di esse fino ad allora. Ogni speranza di cambiamento è sfumata, ora i dottori della legge possono solo replicare quanto è già stato scritto. Le scuole giuridiche sunnite Come nel cristianesimo troviamo diversi modi di accostarsi alla religione con altrettanti diversi riti e sfumature sul Credo, anche nel mondo islamico sono presenti diversi gruppi che vengono definite scuole giuridiche. Nel mondo sunnita (a cui appartiene il 90% dei credenti) le scuole principali sono quattro. La scuola hanafita: fu fondata sa Abu Hanifa al-Nu man ʿ (morto nel 767) uno dei massimi esponenti della giurisprudenza islamica, anche conosciuto come “la guida suprema” . La sua scuola, che si diffuse dall’Iraq alle regioni persiane e dell’Asia centrale e che si affermò anche nell’Impero ottomano, da una grande importanza al ragionamento analogico. La scuola malikita: nacque e si sviluppò a Medina, il suo massimo esponente fu Anas ibn Malik (morto nel 795). Rispetto agli hanafiti attribuivano maggiore importanza alla tradizione, ragion per cui vengono annoverati tra la gente del ḥadith . la loro giurisprudenza è stata “costruita” cercando di rispettare il pubblico interesse. La scuola 14
  • 15. malikita è diffusa in Maghreb, nelle regioni a maggioranza curda e in misura minore in Egitto e in Africa subsahariana. La scuola shafi ita: ʿ il suo massimo esponente è Mohammed ibn Idris al- Shafiʿi (morto nell’820). Sebbene considerando valide tutte e quattro le fonti del diritto, pose precise restrizioni al ragionamento analogico, imponendo una maggior aderenza alle norme di legge tramandate. Attualmente è diffusa in Egitto, Bahrein, Yemen, India, Indonesia e Africa orientale. Ad essa facevano riferimento due dei massimi teologi dell’islam sunnita, al-Ashʿari e al-Ghazali. La scuola ḥanbalita: il suo fondatore Ahmed ibn Ḥanbal (morto nell’855) visse a Baghdad nel periodo in cui la coesistenza delle scuole giuridiche rischiava di sfociare nella mancanza di punti di riferimento. Propose perciò di reagire ritornando alla considerazione rigida del Corano e della sunna, le uniche due fonti che potessero offrire un’ancora di salvezza alla comunità dei credenti. Fondò pertanto una scuola giuridica indipendente dalle prime tre, che restrinse l’uso del ragionamento analogico a casi eccezionali. La scuola ḥanbalita è diffusa soprattutto in Arabia Saudita. 15
  • 16. Bibliografia e Sitografia · Diritto Musulmano. F.Castro · I paesi del mondo islamico. M.Oliviero · L’Islam. A.Bausani · http://www.moscheadiroma.org/ · http://www.tuttostoria.net/ · http://it.wikipedia.org/ 16