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NUOVI COMPENSI PROFESSIONALI ex Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n°

         140 , G.U. 22.08.2012 (D.M.140/12)

Sommario

         Premessa:Pagg. 1-3

         Cap.I: Il D.M.140/2012:ambiti di applicazione ed efficacia temporale Pagg.3-4

Cap.II: Sollevata eccezione di legittimità costituzionale pagg.4-10

         Cap.III: L’abrogazione delle Tariffe Forensi e il loro “recupero”attraverso gli usi ex

         art.2233 C.C.-pagg.10-12

         Cap.IV: la difesa del sistema Tariffario nella Giurisprudenza della Corte di

         Giustizia C.E. pagg.12-16

         Conclusioni:pag.16

         Appendice

         Schema accordo del CNF

         Testo D.M.140/12



         Premessa: Tariffario.Onorari o Compensi?

         La nuova normativa recante, tra le altre, la disciplina in tema di compensi professionali

         dell‟avvocato, ha riformato la relativa disciplina di settore, abrogando le Tariffe

         precedentemente in vigore, come è dato evincere dall’art. 9 del Decreto Legge 1/2012

         convertito dalla Legge 27/2012.

         1)” sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico.”

         Successivamente,il D.M.140/12 del 20 Luglio 2012 appronta una disciplina di matrice

         statuale, rivolgendosi in primis all‟organo Giudicante, che avrà a disposizione parametri

         orientativi, non cogenti,per la liquidazione dei compensi professionali. Tali parametri

         potranno essere anche presi a riferimento per la stipula di accordi preventivi con il

         proprio Cliente, pur non interferendo con i medesimi, dal momento che i parametri per la

         determinazione dei compensi professionali sono destinati all‟Organo Giudicante,

         precisamente nella fase di liquidazione degli stessi.Il D.M. 20.07.2012 n.140, già ad una

                                                                                                     1
prima lettura mostra il diretto destinatario del provvedimento, ovvero l‟Organo

Giudicante, nel preciso momento della liquidazione. D‟altro lato, lo stesso Decreto

circoscrive temporalmente l‟ambito di applicazione della norma la fase della liquidazione.

Esso si applica ai professionisti, o, meglio, ai compensi degli stessi, dettando più che

regole stringenti, criteri e parametri di applicazione, in mancanza di accordi preventivi tra

professionista e Cliente. Il termine fa riferimento ad un criterio onnicomprensivo, nel

quale si ricomprendono diritti e onorari, laddove la legge nulla dice in materia di spese

generali .Il D.M. opera, già nella stessa terminologia, una riforma, laddove si può leggere

“compenso”al posto di Tariffario, e dal punti di vista strutturale e sostanziale, laddove

ricomprende nella dizione “compenso”le voci che, fino alla vigenza dei Tariffari,

suddividevano le singole “voci”in Diritti ed Onorari.Per una stessa attività le voci

venivano duplicate, come, per esempio, l‟assistenza alle udienze.D‟altro lato non vi è

dubbio che alcune attività quali, ad esempio,l’”accesso in ufficio, il pagamento del C.U.,

la fascicolazione ed indice”, un tempo previste all‟interno delle Tariffe Forensi quali

“Diritti”,siano fatte oggetto di previsione dall‟art. 11 D.M.140/12.Per consentire il

calcolo delle singole voci all‟interno della fascia di valore della controversia, si potrà,

allora, fare ricorso alle ormai abrogate Tariffe Forensi, e ciò ai sensi del combinato

disposto di cui agli artt.2225 e 2233 Cod.Civ.A parere dello scrivente ciò può essere

possibile,riesumando, in tal modo, gli ormai defunti Tariffari, limitatamente alle voci di

spesa, ai sensi di cui all‟art. 2233 Cod.Civ.In altre parole:le tariffe sono state

abrogate,esse, tuttavia, in presenza di un vuoto legislativo, possono essere usate,

condizionatamente, e limitatamente, quali “Usi”, ai quali parametrare i nuovi

calcoli.Possono, in tale caso verificarsi, due ipotesi:la prima:accordo preventivo con il

Cliente, in cui la libertà contrattuale fa allineare il sistema italiano ai modelli

concorrenziali degli altri Paesi dell‟UE, segnatamente la Francia e il Regno Unito.La

seconda, in assenza di accordi con il Cliente, ed in presenza di ipotesi rimesse alla

valutazione discrezionale dell‟Organo giudicante, si potrà, pur sempre, fare riferimento



                                                                                                2
agli ormai superati Tariffari forensi, tenendo conto, però del combinato disposto degli

artt. 2225 e 2233 C.C.

(TAR Lombardia-Brescia, sez. I, ordinanza 10.09.2012 n° 1528).

La valutazione del compenso dell'avvocato, in base al D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.

140, deve essere onnicomprensiva, senza distinzione alcuna tra diritti ed onorari. (TAR

Lombardia-Brescia, sez. I, ordinanza 10.09.2012 n° 1528 )

In particolare, la liquidazione si compie avuto riguardo alla complessità della questione e,

nel caso di sentenze di rito, comporta un compenso ridotto del 50%. (Nella specie il

giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all‟epoca della proposizione del

ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca sulla

possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente

sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l‟abolito reato di cd.

clandestinità, tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del

contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela.)

(*) Riferimenti normativi: artt. 1, co. 3, 4, co. 2, 7 e 41 D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.

140.




Cap.I: Il D.M.140/2012:ambiti di applicazione ed efficacia temporale

La sentenza del Tribunale di Varese (dr. Giuseppe Buffone) n. 1252/2012 cerca di

risolvere l‟annoso problema della applicazione temporale del DM Giustizia 20 luglio

2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione

dei compensi).

I problemi sorgono perché l‟articolo 9 del DL che ha abrogato le c.d. tariffe professionali

prevedeva la proroga dell‟applicazione delle tariffe fino al termine ultimo del 24 luglio

2012 per „le liquidazioni delle spese giudiziali„. Il DM 140/12 sarebbe applicabile, invece

(per espressa previsione del suo art. 41), alle liquidazioni successive al 23 agosto 2012.



                                                                                                3
Secondo il Tribunale di Varese, il DM 140, nell‟art. 41, prevede che le nuove regole

valgano solo “per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e quindi, dal

23.8.2012“.

Ai fini della applicabilità ai processi pendenti il DM indica come parametro di

riferimento, quindi, il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso.

In altri termini, il tempo della attività compiuta (ai fini della determinazione del

compenso) non deve essere considerato, mentre rileva, nella liquidazione, la data della

pronunzia.

Di conseguenza, il giudice che non reputa congruo il parametro di liquidazione

determinato in base ai nuovi criteri, per giudizio già in corso prima del 23 agosto 2012,

potrebbe semplicemente disapplicarlo, ricalcolando il compenso secondo i vecchi criteri,

ovviamente motivando le ragioni di un tale discostamento (volte alla tutela della attività

svolta        dall‟Avvocato,     sotto      l‟egida      delle      vecchie       tariffe).

Secondo alcuni colleghi, tale comportamento altro non è che l‟applicazione del

„pericolosissimo‟ art. 1 co. 7 del DM 140/2012, che recita: “In nessun caso le soglie

numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la

liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti

per la liquidazione stessa”.

le soglie non sono vincolanti, quindi, il giudice può sempre discrezionalmente

discostarsene.




Cap.II: Sollevata eccezione di legittimità costituzionale

D.M.140/12



Qui di seguito il testo integrale dell'Ordinanza che rimette la questione di legittimità

costituzionale alla consulta per violazione non solo di alcuni principi della Carta



                                                                                              4
Costituzionale, ma anche dei Trattati UE e della convenzione dei Diritti dell'Uomo



Tribunale di Cremona

Ordinanza 13 settembre 2012

(est. G. Borella)

REPUBBLICA                                                                              ITALIANA

IN                NOME                   DEL                  POPOLO                    ITALIANO

IL               TRIBUNALE                 ORDINARIO                   di               CREMONA

SEZIONE                                    UNICA                                       PROMISCUA

In     persona      del         Dott.   Giulio    Borella      Visto        l‟art.     279   c.p.c.;

Visto l‟art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dall‟art. 1 L. 27/2012, visto il

D.M.     140/2012         del     20.07.2012,    pubblicato    in      G.U.      del    22.08.2012;

SOLLEVA

Eccezione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, confliggenti con gli

art. 3, 24 e 117 Costituzione, in relazione all‟art. 6 Cedu, all‟art. 5 co.IV e all‟art. 296

Trattato Ue, all‟art. 6 Trattato Ue e alla Carta dei Diritti dell‟Unione firmata a Nizza nel

2000

MOTIVI

L‟art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, ha disposto

l‟abrogazione con effetto ex tunc, quindi anche per le cause in corso, delle tariffe

professionali.

L‟effetto retroattivo dell‟abrogazione si evince senza possibilità di equivoci o differenti

interpretazioni dalla lettera dell‟art. 9 co. I-II, ove si afferma perentoriamente che “sono

abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” e “nel caso di

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è

determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante…”.

Anche il co. V indirizza nella stessa direzione, affermando che “sono abrogate le

disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano

                                                                                                       5
alle                                                                                  tariffe…”.

Ora l‟applicazione retroattiva dell‟abrogazione delle tariffe deve ritenersi in contrasto con

gli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione, quest‟ultimo nella parte in cui impone di

legiferare nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall‟Italia, nella specie l‟art. 6

della Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo (cui ha aderito anche l‟Unione ex art. 6

Trattato Ue) e il principio di proporzionalità all‟art. 5 co. IV e all‟art. 296 trattato Ue,

oltre che nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell‟Unione firmata a Nizza nel

2000, pure richiamata dall‟art. 6 Trattato Ue, che annovera lo stato di diritto tra i principi

comuni        alle     tradizioni   costituzionali     degli    stati        membri     dell‟Ue.

Sebbene infatti la nostra Costituzione non preveda, se non in campo penale e, secondo

un‟interpretazione più moderna, in tutto il settore sanzionatorio, il divieto assoluto di

norme retroattive, il principio di irretroattività riceve comunque copertura costituzionale,

come anche recentemente la Consulta ha avuto modo di affermare nella sentenza n.

78/2012.

L‟art. 3 della Costituzione infatti, nello stabilire il principio di uguaglianza e, quindi, di

ragionevolezza delle scelte del legislatore, impone di salvaguardare la certezza

dell‟ordinamento, in funzione dell‟affidamento dei cittadini, che devono poter orientare le

proprie condotte, confidando che esse non saranno sindacate ex post, in base a norme non

vigenti e, dunque, non conoscibili al momento in cui la fattispecie produttiva di effetti

giuridici                   era               ancora                    in                 fieri.

Ugualmente l‟art. 117 della Costituzione, nell‟imporre al legislatore di legiferare in

conformità al diritto internazionale pattizio, rinvia, tra l‟altro, alla Convenzione Europea

dei          Diritti       dell‟Uomo,        ratificata        dall‟Italia        con         L.

848/55, nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha pure avuto modo di

precisare come, ex art. 6 CEDU, il principio della preminenza del diritto e il concetto di

processo equo ostano a che il potere legislativo interferisca con l‟amministrazione della

giustizia o pregiudichi l‟affidamento dei cittadini (cfr Corte EDU 07.06.2011 Agrati

c/Italia).

                                                                                                    6
Analoghi principi si rinvengono in ambito comunitario, per effetto del richiamo effettuato

dall‟art. 6 Trattato Ue alla Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo e alla Carta dei

Diritti                        dell‟Unione                      di                       Nizza.

Dal compendio normativo richiamato emerge come la retroattività di una legge non

penale possa ammettersi solamente laddove, all‟esito di un prudente bilanciamento,

sussistano preminenti motivi imperativi di interesse generale a sostegno della scelta.

Ora, con riferimento alla norma censurata, non risultano sussistere tali imperative ragioni

di         interesse        generale,        e    la       norma        è        irragionevole.

Infatti lo scopo dichiarato del legislatore, col D.L. 1/2012 e norme derivate e conseguenti,

è         quello       di      liberalizzare     il     mercato        delle       professioni.

Tuttavia, rispetto a tale obiettivo, la retroattività dell‟abrogazione delle tariffe è del tutto

inefficace e, quindi, il mezzo appare inadeguato e sproporzionato allo scopo (con ciò

concretizzando anche violazione del principio di proporzionalità, immanente al sistema

dell‟Unione ed esplicitato dall‟5 co. IV Trattato sull‟Unione e art. 296 del Trattato sul

funzionamento                                                                    dell‟Unione).

Infatti l‟autonomia negoziale, cui la liberalizzazione vorrebbe fare da volano, risulta

veramente spendibile solo nel momento – anteriore all‟instaurazione del rapporto - delle

trattative e, quindi, solamente con riguardo ai contratti ancora da stipulare, successivi alle

nuove disposizioni, mentre, per quelli già conclusi in epoca precedente e tutt‟ora in fase

di esecuzione, il mutamento dei compensi in corso d‟opera si traduce in un mutamento

dell‟equilibrio contrattuale a suo tempo concordato tra le parti (con una di esse che

inevitabilmente finisce per guadagnarci e un‟altra per perderci), a dispetto delle

valutazioni di convenienza dalle stesse condotte al momento della stipulazione, quando

invece, in passato, era sempre stato pacifico che le nuove tariffe che via via entravano in

vigore si sarebbero applicate solo ed esclusivamente agli adempimenti successivi.

Ciò ha del resto la sua logica spiegazione giuridica nel fatto che il diritto e la misura del

compenso del professionista sorgono e si determinano nel momento stesso del

compimento                         delle                   singole                     attività.

                                                                                                   7
S‟intende dire che la fattispecie giuridica, col compimento del singolo adempimento, si è

già perfezionata e l‟effetto (il diritto e la misura del compenso) si è già prodotto in favore

del     professionista,      secondo           il       noto      sillogismo          fattonorma-effetto.

Intervenire retroattivamente su quell‟effetto significa dunque non solo toccare un diritto

quesito, ma anche alterare arbitrariamente gli effetti di una fattispecie esaurita, a danno

necessariamente                 di                      una                   delle                      parti.

Potrebbe quindi oggi quindi venirsi la disomogenea situazione per cui, pur avendo in

ipotesi due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di

essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura

prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine

del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato

un           compenso        differente             e          mediamente               più             basso.

Né si dica che, per i contratti in corso, le parti potrebbero cautelarsi rinegoziando il

rapporto e concludendo l‟accordo caldeggiato dalla riforma: v‟è infatti da domandarsi

quale forza negoziale possano spendere gli avvocati nei confronti di clienti che, nel caso

non si dovesse raggiungere un accordo, sanno che il compenso verrà liquidato in base al

nuovo                                          D.M.                                                140/2012.

Il quale prevede compensi mediamente assai più bassi di quelli a suo tempo liquidabili

col D.M. 08.04.2004 (stante anche il fatto che il valore della causa non si determinerebbe

più, come avveniva in precedenza, in base alle norme del codice di procedura civile, bensì

in    base    alla   somma   finale    concretamente           attribuita     alla    parte        vincitrice).

Il caso di specie è emblematico: posto un valore della controversia di euro 5.000,00 circa,

in base al D.M. 08.04.2004 le parti hanno presentato parcelle che oscillano tra euro

4.664,00 ed euro 10.000,00 circa, oltre a spese e accessori, mentre, adottando il D.M.

140/2012, il compenso del legale ammonterebbe, in media, ad euro 2.100,00 circa,

aumentabile          fino     ad          un            massimo          di          euro           3.855,00.

Invece i calcoli funzionali alla conclusione degli accordi sui compensi si debbono fare

all‟inizio      e       a    bocce        ferme,          non       in        corso           di        causa.

                                                                                                                  8
In realtà l‟obiettivo del legislatore sembra essere un altro: dare forza contrattuale al

cliente, tramite l‟abbassamento delle tariffe, ma non già per favorire il portafogli del

cliente stesso, bensì per spingere gli avvocati a non accettare incarichi non remunerativi e,

così, bloccare l‟alluvionale afflusso di processi che intasano le aule di giustizia, afflusso

che        non         ha      pari        in       nessun       altro      paese        d‟Europa.

In pratica, dietro l‟apparente schermo della liberalizzazione, si tenta di risolvere il

problema della giustizia, facendo leva sul solito versante delle spese: fino ad oggi lo si era

fatto calcando la mano sulla soccombenza; oggi lo si fa svilendo il lavoro degli avvocati.

Ed ecco allora che, nell‟ottica del legislatore, anche la retroattività dell‟abrogazione delle

tariffe acquisterebbe un senso: quello di spingere gli avvocati a definire in fretta cause per

le    quali      si      rischia      di    aver     lavorato      per     anni     in     perdita.

Così però si usa in maniera distorta lo schermo della liberalizzazione e lo strumento della

retroattività, per creare un filtro indiretto all‟accesso dei cittadini alla giustizia.

Ma ciò è contrario all‟art. 24 della Costituzione, che deve quindi anch‟esso ritenersi

violato                       dalla                     normativa                        censurata.

Si è tutti d‟accordo che, tra le cause della lentezza dei processi, vi sia l‟eccessiva mole di

contenzioso.

Bisogna però allora avere il coraggio di fare una scelta fondamentale: o garantire un

accesso alla giustizia indiscriminato, come avviene oggi, strada che appare però sempre

più difficilmente percorribile, a fronte della scarsità di risorse; oppure creare i giusti filtri

e limiti – il filtro in Cassazione e il filtro in appello ad esempio, recentemente introdotto -,

che però non possono passare per lo svilimento del lavoro già svolto di un‟intera

categoria di professionisti.

P.Q.M.

Ritenuto che le questioni sollevate siano pregiudiziali, non potendosi decidere sulla

liquidazione          delle    spese        senza      la       risposta    della        Consulta;

ritenuto altresì che la questione non sia manifestamente infondata, per tutti i motivi

addotti;

                                                                                                      9
ritenuto che la lettera della legge non consenta interpretazioni alternative,

compatibili col dettato costituzionale, che autorizzino il Giudice a non applicare

retroattivamente                    le                  nuove                        tariffe;

IL                   TRIBUNALE                         DI                   CREMONA

in persona del giudice monocratico Dott. Giulio Borella, solleva eccezione di

legittimità costituzionale dell’art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni

dall’art. 1 della L. 27/2012, e del collegato D.M. 140/2012, nella parte in cui

dispongono l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in

corso e all’attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in

relazione all’art. 3, 24 e 117 Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 Cedu,

all’art. 5 trattato Ue e all’art. 296 Trattato sul Funzionamento dell’Ue e all’art. 6

Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione

Europea       dei    Diritti    dell’Uomo       e      dalla       Carta   di        Nizza.

Dispone la sospensione del processo in corso e ordina la trasmissione dell’ordinanza

e degli atti alla Corte Costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni

eseguite.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti,

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e

del       Senato     della     Repubblica         ex        art.    23     ult.co.        L.

87/1953

ell‟art.11 e dell‟Allegato A del D.M.140/2012



Cap.III: L’abrogazione delle Tariffe Forensi e il loro “recupero”attraverso gli usi ex

art.2233 C.C.-pag. pag.



Provvedimento Tribunale di Varese – luglio 2012

C‟è chi cerca di colmare la lacuna che il governo ha posto in essere con la legge 27/2012

abolendo di fatto le Tariffe forensi e non preoccupandosi minimamente di provvedere,

                                                                                                10
sempre secondo i loro tempi indicati (120 giorni) ad una nuova formulazione delle stese

tariffe, per cui noi poveri avvocati barcollavamo nel caos totale con lo spauracchio sia

delle liquidazioni nei provvedimenti giudiziari che nella compilazione dei precetti, dove

le nostre controparti avevano il giusto pretesto per proporre opposizione.

A questa carenza legislativa sono intervenute pronunce da parte di Giudici di merito e in

particolare il dott. Giuseppe Buffone della prima sezione civile del Tribunale di Varese

che, già nel febbraio 2012 aveva emesso decreto nel quale, a fronte della abrogazione

delle tariffe professionali con il decreto Cresci Italia, ma non degli art. 2225 cc e 75 disp.

att. Cpc, aveva determinato che per la liquidazione degli onorari nei decreti ingiuntivi il

giudice può ben rifarsi alle cosiddette tabelle orientative che costituiscono una

consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio dai presupposti di cui all‟art. 2225

c.c., (I decreti ingiuntivi dopo il “Cresci Italia”: compensi agli avvocati in base alle

tabelle orientative. Gli standard condivisi con l’Ordine forense consentono liquidazioni

non equitative ma secondo diritto) ed ora ha reiterato il suo orientamento giuridico

ribadendo che per la quantificazione del compenso agli avvocati si può fare riferimento

all’art. 2233 c.c. laddove si enuncia che il compenso del lavoro autonomo, in

mancanza di patti fa le parti e di tariffe, può avvenire secondo gli usi e deve risultare

adeguata alla prestazione svolta.

Gli usi sino all‟entrata in vigore del decreto Cresci Italia erano le tariffe forensi stabilite

nelle tabelle del Dm del 8 aprile 2008 non essendo da parte del Ministero competente

alcuna emanazione di altre tabelle successive.

Vi è un ulteriore pronuncia in materia, non pubblicata ma essendo parte in causa edotta,

in relazione alla redazione del precetto che opposto veniva sollevato la problematica

dell‟abolizione delle tariffe.




                                                                                                  11
Il Tribunale di Vicenza in seduta collegiale in data 12 -16/7/12, a seguito di reclamo

dell’opponente, ha emesso ordinanza che fra l’altro dichiara che: “premesso che

l’abrogazione, intervenuta medio tempore, ad opera del D.L.1/12 non ha rilevanza

anzitutto perché quella norma riguardava la liquidazione giudiziale dei compensi

professionali, mentre nel caso di specie trattasi di liquidazione da parte del procuratore ;

inoltre, la previgente tariffa è provvisoriamente ancora in vigore, ancorché in via

transitoria per effetto della legge di conversione di quel decreto e in attesa di una nuova

regolamentazione della materia, sicché il procuratore può fare riferimento alla stessa

nella determinazione delle voci del precetto



Cap.IV: la difesa del sistema Tariffario nella Giurisprudenza della Corte di

Giustizia C.E.



Le Tariffe Forensi nella Giurisprudenza della Corte Europea:i criteri di concorrenza:un

punto fermo nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia CE-

Non è la prima volta che i sistemi tariffari italiani vengono messi in discussione dalla

Commissione. Era già avvenuto nel 2003, quando era commissario Mario Monti.

La legittimità e persino l‟utilità del sistema tariffario – insieme alla necessità di una rigida

disciplina degli ordini professionali – viene strenuamente difesa sulla base della

asserzione che barriere all‟ingresso delle professioni e stretta regolamentazione dei prezzi

servirebbero a garantire i cittadini da abusi e inettitudini professionali. I fatti però non

sembrano                    confermare                   questa                   convinzione.

Un indice del grado di rilevanza della tutela offerta dall‟ordine contro comportamenti

scorretti tenuti dagli avvocati può essere rappresentato dal numero di procedimenti

disciplinari avviati in media ogni anno. Secondo i dati del Consiglio d‟Europa , per

l‟Italia il valore di questo indicatore è particolarmente basso: 2,3 procedimenti ogni mille

avvocati contro i 217 della Finlandia, i 193 della Danimarca, ma anche i 44 della Grecia.

Un indicatore così basso può essere imputato a due fatti radicalmente differenti.

                                                                                                   12
Entrambi, però, fanno apparire poco rilevante la funzione di garanzia degli ordini

riguardo la qualità del servizio. Se infatti gli avvocati italiani sono particolarmente

corretti e non si determinano le condizioni per avviare procedure disciplinari, allora un

ordine strettamente regolamentato non ha ragione d‟essere. Se invece esistono casi di

comportamento scorretto, ma l‟ordine chiude un occhio e non li sanziona, allora ordini

strettamente regolamentati non sono efficaci e dunque non sono molto utili.

Anche la rigida regolamentazione delle tariffe, che pure viene giustificata come forma di

tutela del cliente, produce effetti molto dannosi sull‟efficienza della gestione del

processo,           e             di          quello      civile         in       particolare.



Corte                   di                  Giustizia,             Grande            Sezione



Sentenza                      del                   29              marzo               2011



(presidente                  A.              Tizzano,         relatore            U. Lõhmus)



(...)



1       Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di

constatare che, prevedendo disposizioni che impongono agli avvocati l‟obbligo di

rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa

incombenti              ai          sensi         degli    artt. 43 CE        e       49 CE.



    L‟art. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, sulla libera prestazione di servizi da parte

degli avvocati cittadini di altri Stati membri della Comunità europea (GURI n. 42, del 12

febbraio 1982, pag. 1030), che recepisce la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977,

77/249/CEE, intesa a facilitare l‟esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da

parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), estende l‟obbligo di rispettare le tariffe

                                                                                                 13
professionali in vigore agli avvocati di altri Stati membri che svolgono in Italia attività

giudiziali                                          e                                        stragiudiziali.



    I diritti e gli onorari degli avvocati sono stati successivamente disciplinati da più

decreti ministeriali di cui gli ultimi tre sono il D.M. 24 novembre 1990, n. 392, il D.M. 5

ottobre       1994,        n. 585,     e      il         D.M.         8        aprile    2004,      n. 127.



   Conformemente alla deliberazione del CNF allegata al decreto ministeriale 8 aprile

2004, n. 127 (GURI n. 115, del 18 maggio 2004; in prosieguo: la «deliberazione del

CNF»), le tariffe applicabili agli onorari degli avvocati si suddividono in tre capitoli, vale

a dire il capitolo I, relativo alle prestazioni giudiziali in materia tanto civile,

amministrativa quanto fiscale, il capitolo II, concernente le prestazioni giudiziali in

materia      penale,   e    il   capitolo    III,       riguardante       le   prestazioni   stragiudiziali.

raggiungimento                       degli                       obiettivi                       perseguiti;




La Corte di Giustizia ha respinto il ricorso proposto dalla Commissione UE che ha

chiesto di constatare che, prevedendo disposizioni che impongono agli avvocati

l’obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli

obblighi      ad   essa     incombenti       ai     sensi     degli       artt.   43    CE   e    49   CE.



In particolare, secondo la Corte "la Commissione non è riuscita a dimostrare che la

normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in

condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui

trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è

caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per

                                                                                                               14
qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati. Così, è possibile aumentare gli

onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare

importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che

rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta,

alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell‟avvocato e le tariffe

massime previste. In diverse situazioni, inoltre, è consentito agli avvocati concludere un

accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l‟importo degli onorari".



Ancora: "L‟esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato non può dunque essere

desunta dalla mera circostanza che gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla

Repubblica italiana devono, per il calcolo dei loro onorari per prestazioni fornite in Italia,

abituarsi alle norme applicabili in tale Stato membro. Per contro, una restrizione del

genere esiste, segnatamente, se detti avvocati sono privati della possibilità di penetrare

nel mercato dello Stato membro ospitante in condizioni di concorrenza normali ed

efficaci".



(Corte di Giustizia UE, Sentenza 29 marzo 2011: Inadempimento di uno Stato –

Artt. 43 CE e 49 CE – Avvocati – Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di

onorari – Ostacolo all’accesso al mercato – Insussistenza)



"Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano in linea di principio all’adozione, da

parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, anche

sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale, una tariffa che fissi

un limite minimo per gli onorari e a cui, in linea di principio, non sia possibile

derogare né per le prestazioni riservate né per quelle che possono essere svolte

anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.

Tuttavia,    una    normativa     che    vieti   in   maniera     assoluta    di    derogare

convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa professionale

                                                                                                 15
costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49

CE.



Spetterà in concreto al giudice di merito verificare se tale normativa, alla luce delle

sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela

dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono

giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate

rispetto a tali obiettivi".




le tariffe obbligatorie degli onorari di avvocati italiani non sono in contrasto con le

disposizioni        del       trattato       in        materia        di        concorrenza




Pertanto, la normativa italiana in materia non è in contrasto con il diritto comunitario.



Conclusioni:L’accordo tra le parti:prevenire è meglio che curare.Se è vero che

l’abolizione delle ormai obsolete Tariffe Forensi, modulate da un Decreto Ministeriale

del 2004, hanno fatto sentire, almeno per un attimo, il ceto Forense, deprivato, per così

dire, di una stabile ancora o punto di riferimento, dall’altro hanno reso, di fatto,

obbligatorio o quanto mai auspicabile, il passaggio dell’accordo preventivo tra le parti,

in assenza del quale, l’Organo giudicante dovrà necessariamente rifarsi ai criteri

dettati dal d.m.140/12.

Appendice




                                                                                              16
Compensi Professionali:il nuovo schema predisposto dal CNF




CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN BASE AL D.M. 140 /2012



Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il

…………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………, in

proprio / quale legale rappresentante di …………………………, con sede in

……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si

allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona fisica), identificato

dall‟avv.…………..a                 mezzo        (documento)        …………….. rilasciato da           (autorità)

……………………... in data ….……….. di cui si allega copia, ricevuta l‟informativa e

prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

CONFERISCE

all'Avv. ...................................................   l'incarico di assistenza, rappresentanza,

consulenza e difesa nella controvesia insorta nei confronti di ....................... avente ad

oggetto........................................................... ed il cui   valore,   è indicativamente

quantificato in Euro e

PATTUISCE

con il suddetto legale che accetta, quanto di seguito indicato :

1) Il Compenso e spese generali di organizzazione e gestione dello studio legale

Il compenso monetario, per le prestazioni professionali sopra menzionate viene così

concordato :




                                                                                                              17
a) euro ................. per l'attività di assistenza stragiudiziale tesa alla definizione della

controversia, ivi compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione obbligatoria

introdotta col D. Lgs. 28/2010;

b) euro ..................... per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata

all‟art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;

c) euro ..................... per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio

specificata all‟art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;

d) euro ..................... per la fase istruttoria, così come meglio specificata all‟art. 11 del

Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;

e) euro ..................... per la fase decisoria, così come meglio specificata all‟art. 11 del

Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;

e così per un importo complessivo di euro …………….., oin aggiunta al contributo

previsto per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA come per

legge, ove dovuta.

In caso di accordo conciliativo della controversia il Cliente si impegnerà a corrispndere al

professionista, quanto pattuito per le fasi svolte aumentato del.....% , oltre al contributo

alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA come per legge, ove

dovuta.

Il Cliente, si impegna sin da ora a versare il 12,5% sul compenso dovuto per spese

generali di organizzazione e gestione dello studio.

2) Spese

Nei compensi di cui all‟art. 1 non debbono essere comprese le spese da rimborsare

secondo qualsiasi modalità, né oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, nonchè i costi

degli ausiliari (contributo unificato, marche, costi di notifica, spese di consulenza tecnica

d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, ecc...).

Ogni spesa e costo a carico del Cliente verranno dallo stesso corrisposte direttamente o,

se anticipati dal legale, rimborsati a semplice richiesta di quest‟ultimo.

3) Informazione circa la complessità dell’incarico e i costi preventivabili

                                                                                                       18
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del particolare grado di complessità

dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli eventuali costi futuri.

(andrebbero indicati più specificatamente le motivazione della complessità o meno della

controversia)

4) Pagamenti e sotoscrizione della clausola risolutiva espressa

Il Cliente si obbliga a pagare all' legale incaricato, i preavvisi di parcella che lo stesso,

provvederà ad emettere, in acconto o a saldo, in conformità a quanto concordato.

Il mancato pagamento degli acconti richiesti o il mancato rimborso delle spese anticipate

dal professionista confugurano causa legittima di risoluzione del presente contratto ed

consentono all'Avv.........di rinunciare immediatamente, al mandato conferitogli con

esonero da ogni responsabilità, esclusi gli oneri di comunicazione previsti dal codice di

procedura civile sino alla nomina di altro difensore.

5) Rilevanza della liquidazione giudiziale - compensazione

Il Cliente è tenuto a pagare la Avv........ tutte le somme di cui al presente accordo a

prescindere, da quanto verrò liquidato in sede giudiziaria e dall'onere di rimborso posto a

carico di controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto

pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del Legale incaricato.

L'Avv....... è autorizzato dal Cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese

legali poste a carico di quest'ultima ed a trattenere a titolo di compensazione eventuali

somme ricevute dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.

6) Polizza assicurativa

Il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa ................

Firma Cliente .....................



Firma Avvocato ..................




                                                                                                 19
Art.                                                                                           1

Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi

che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le

disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare

analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati

dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita',

compresa            quella           concordata           in        modo             forfettario.

Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli

ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione

professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo'

aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra

professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa

prestazione eseguita da piu' soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto

dell'opera effettivamente svolta.

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo

periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte

dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei

minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle

tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.




                                                                                                    20
21
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E book sui compensi d.m.140 12

  • 1. NUOVI COMPENSI PROFESSIONALI ex Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 22.08.2012 (D.M.140/12) Sommario Premessa:Pagg. 1-3 Cap.I: Il D.M.140/2012:ambiti di applicazione ed efficacia temporale Pagg.3-4 Cap.II: Sollevata eccezione di legittimità costituzionale pagg.4-10 Cap.III: L’abrogazione delle Tariffe Forensi e il loro “recupero”attraverso gli usi ex art.2233 C.C.-pagg.10-12 Cap.IV: la difesa del sistema Tariffario nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E. pagg.12-16 Conclusioni:pag.16 Appendice Schema accordo del CNF Testo D.M.140/12 Premessa: Tariffario.Onorari o Compensi? La nuova normativa recante, tra le altre, la disciplina in tema di compensi professionali dell‟avvocato, ha riformato la relativa disciplina di settore, abrogando le Tariffe precedentemente in vigore, come è dato evincere dall’art. 9 del Decreto Legge 1/2012 convertito dalla Legge 27/2012. 1)” sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico.” Successivamente,il D.M.140/12 del 20 Luglio 2012 appronta una disciplina di matrice statuale, rivolgendosi in primis all‟organo Giudicante, che avrà a disposizione parametri orientativi, non cogenti,per la liquidazione dei compensi professionali. Tali parametri potranno essere anche presi a riferimento per la stipula di accordi preventivi con il proprio Cliente, pur non interferendo con i medesimi, dal momento che i parametri per la determinazione dei compensi professionali sono destinati all‟Organo Giudicante, precisamente nella fase di liquidazione degli stessi.Il D.M. 20.07.2012 n.140, già ad una 1
  • 2. prima lettura mostra il diretto destinatario del provvedimento, ovvero l‟Organo Giudicante, nel preciso momento della liquidazione. D‟altro lato, lo stesso Decreto circoscrive temporalmente l‟ambito di applicazione della norma la fase della liquidazione. Esso si applica ai professionisti, o, meglio, ai compensi degli stessi, dettando più che regole stringenti, criteri e parametri di applicazione, in mancanza di accordi preventivi tra professionista e Cliente. Il termine fa riferimento ad un criterio onnicomprensivo, nel quale si ricomprendono diritti e onorari, laddove la legge nulla dice in materia di spese generali .Il D.M. opera, già nella stessa terminologia, una riforma, laddove si può leggere “compenso”al posto di Tariffario, e dal punti di vista strutturale e sostanziale, laddove ricomprende nella dizione “compenso”le voci che, fino alla vigenza dei Tariffari, suddividevano le singole “voci”in Diritti ed Onorari.Per una stessa attività le voci venivano duplicate, come, per esempio, l‟assistenza alle udienze.D‟altro lato non vi è dubbio che alcune attività quali, ad esempio,l’”accesso in ufficio, il pagamento del C.U., la fascicolazione ed indice”, un tempo previste all‟interno delle Tariffe Forensi quali “Diritti”,siano fatte oggetto di previsione dall‟art. 11 D.M.140/12.Per consentire il calcolo delle singole voci all‟interno della fascia di valore della controversia, si potrà, allora, fare ricorso alle ormai abrogate Tariffe Forensi, e ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2225 e 2233 Cod.Civ.A parere dello scrivente ciò può essere possibile,riesumando, in tal modo, gli ormai defunti Tariffari, limitatamente alle voci di spesa, ai sensi di cui all‟art. 2233 Cod.Civ.In altre parole:le tariffe sono state abrogate,esse, tuttavia, in presenza di un vuoto legislativo, possono essere usate, condizionatamente, e limitatamente, quali “Usi”, ai quali parametrare i nuovi calcoli.Possono, in tale caso verificarsi, due ipotesi:la prima:accordo preventivo con il Cliente, in cui la libertà contrattuale fa allineare il sistema italiano ai modelli concorrenziali degli altri Paesi dell‟UE, segnatamente la Francia e il Regno Unito.La seconda, in assenza di accordi con il Cliente, ed in presenza di ipotesi rimesse alla valutazione discrezionale dell‟Organo giudicante, si potrà, pur sempre, fare riferimento 2
  • 3. agli ormai superati Tariffari forensi, tenendo conto, però del combinato disposto degli artt. 2225 e 2233 C.C. (TAR Lombardia-Brescia, sez. I, ordinanza 10.09.2012 n° 1528). La valutazione del compenso dell'avvocato, in base al D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, deve essere onnicomprensiva, senza distinzione alcuna tra diritti ed onorari. (TAR Lombardia-Brescia, sez. I, ordinanza 10.09.2012 n° 1528 ) In particolare, la liquidazione si compie avuto riguardo alla complessità della questione e, nel caso di sentenze di rito, comporta un compenso ridotto del 50%. (Nella specie il giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all‟epoca della proposizione del ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca sulla possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l‟abolito reato di cd. clandestinità, tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela.) (*) Riferimenti normativi: artt. 1, co. 3, 4, co. 2, 7 e 41 D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140. Cap.I: Il D.M.140/2012:ambiti di applicazione ed efficacia temporale La sentenza del Tribunale di Varese (dr. Giuseppe Buffone) n. 1252/2012 cerca di risolvere l‟annoso problema della applicazione temporale del DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi). I problemi sorgono perché l‟articolo 9 del DL che ha abrogato le c.d. tariffe professionali prevedeva la proroga dell‟applicazione delle tariffe fino al termine ultimo del 24 luglio 2012 per „le liquidazioni delle spese giudiziali„. Il DM 140/12 sarebbe applicabile, invece (per espressa previsione del suo art. 41), alle liquidazioni successive al 23 agosto 2012. 3
  • 4. Secondo il Tribunale di Varese, il DM 140, nell‟art. 41, prevede che le nuove regole valgano solo “per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e quindi, dal 23.8.2012“. Ai fini della applicabilità ai processi pendenti il DM indica come parametro di riferimento, quindi, il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso. In altri termini, il tempo della attività compiuta (ai fini della determinazione del compenso) non deve essere considerato, mentre rileva, nella liquidazione, la data della pronunzia. Di conseguenza, il giudice che non reputa congruo il parametro di liquidazione determinato in base ai nuovi criteri, per giudizio già in corso prima del 23 agosto 2012, potrebbe semplicemente disapplicarlo, ricalcolando il compenso secondo i vecchi criteri, ovviamente motivando le ragioni di un tale discostamento (volte alla tutela della attività svolta dall‟Avvocato, sotto l‟egida delle vecchie tariffe). Secondo alcuni colleghi, tale comportamento altro non è che l‟applicazione del „pericolosissimo‟ art. 1 co. 7 del DM 140/2012, che recita: “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”. le soglie non sono vincolanti, quindi, il giudice può sempre discrezionalmente discostarsene. Cap.II: Sollevata eccezione di legittimità costituzionale D.M.140/12 Qui di seguito il testo integrale dell'Ordinanza che rimette la questione di legittimità costituzionale alla consulta per violazione non solo di alcuni principi della Carta 4
  • 5. Costituzionale, ma anche dei Trattati UE e della convenzione dei Diritti dell'Uomo Tribunale di Cremona Ordinanza 13 settembre 2012 (est. G. Borella) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA SEZIONE UNICA PROMISCUA In persona del Dott. Giulio Borella Visto l‟art. 279 c.p.c.; Visto l‟art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dall‟art. 1 L. 27/2012, visto il D.M. 140/2012 del 20.07.2012, pubblicato in G.U. del 22.08.2012; SOLLEVA Eccezione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, confliggenti con gli art. 3, 24 e 117 Costituzione, in relazione all‟art. 6 Cedu, all‟art. 5 co.IV e all‟art. 296 Trattato Ue, all‟art. 6 Trattato Ue e alla Carta dei Diritti dell‟Unione firmata a Nizza nel 2000 MOTIVI L‟art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, ha disposto l‟abrogazione con effetto ex tunc, quindi anche per le cause in corso, delle tariffe professionali. L‟effetto retroattivo dell‟abrogazione si evince senza possibilità di equivoci o differenti interpretazioni dalla lettera dell‟art. 9 co. I-II, ove si afferma perentoriamente che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” e “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante…”. Anche il co. V indirizza nella stessa direzione, affermando che “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano 5
  • 6. alle tariffe…”. Ora l‟applicazione retroattiva dell‟abrogazione delle tariffe deve ritenersi in contrasto con gli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione, quest‟ultimo nella parte in cui impone di legiferare nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall‟Italia, nella specie l‟art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo (cui ha aderito anche l‟Unione ex art. 6 Trattato Ue) e il principio di proporzionalità all‟art. 5 co. IV e all‟art. 296 trattato Ue, oltre che nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell‟Unione firmata a Nizza nel 2000, pure richiamata dall‟art. 6 Trattato Ue, che annovera lo stato di diritto tra i principi comuni alle tradizioni costituzionali degli stati membri dell‟Ue. Sebbene infatti la nostra Costituzione non preveda, se non in campo penale e, secondo un‟interpretazione più moderna, in tutto il settore sanzionatorio, il divieto assoluto di norme retroattive, il principio di irretroattività riceve comunque copertura costituzionale, come anche recentemente la Consulta ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 78/2012. L‟art. 3 della Costituzione infatti, nello stabilire il principio di uguaglianza e, quindi, di ragionevolezza delle scelte del legislatore, impone di salvaguardare la certezza dell‟ordinamento, in funzione dell‟affidamento dei cittadini, che devono poter orientare le proprie condotte, confidando che esse non saranno sindacate ex post, in base a norme non vigenti e, dunque, non conoscibili al momento in cui la fattispecie produttiva di effetti giuridici era ancora in fieri. Ugualmente l‟art. 117 della Costituzione, nell‟imporre al legislatore di legiferare in conformità al diritto internazionale pattizio, rinvia, tra l‟altro, alla Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo, ratificata dall‟Italia con L. 848/55, nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha pure avuto modo di precisare come, ex art. 6 CEDU, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo ostano a che il potere legislativo interferisca con l‟amministrazione della giustizia o pregiudichi l‟affidamento dei cittadini (cfr Corte EDU 07.06.2011 Agrati c/Italia). 6
  • 7. Analoghi principi si rinvengono in ambito comunitario, per effetto del richiamo effettuato dall‟art. 6 Trattato Ue alla Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo e alla Carta dei Diritti dell‟Unione di Nizza. Dal compendio normativo richiamato emerge come la retroattività di una legge non penale possa ammettersi solamente laddove, all‟esito di un prudente bilanciamento, sussistano preminenti motivi imperativi di interesse generale a sostegno della scelta. Ora, con riferimento alla norma censurata, non risultano sussistere tali imperative ragioni di interesse generale, e la norma è irragionevole. Infatti lo scopo dichiarato del legislatore, col D.L. 1/2012 e norme derivate e conseguenti, è quello di liberalizzare il mercato delle professioni. Tuttavia, rispetto a tale obiettivo, la retroattività dell‟abrogazione delle tariffe è del tutto inefficace e, quindi, il mezzo appare inadeguato e sproporzionato allo scopo (con ciò concretizzando anche violazione del principio di proporzionalità, immanente al sistema dell‟Unione ed esplicitato dall‟5 co. IV Trattato sull‟Unione e art. 296 del Trattato sul funzionamento dell‟Unione). Infatti l‟autonomia negoziale, cui la liberalizzazione vorrebbe fare da volano, risulta veramente spendibile solo nel momento – anteriore all‟instaurazione del rapporto - delle trattative e, quindi, solamente con riguardo ai contratti ancora da stipulare, successivi alle nuove disposizioni, mentre, per quelli già conclusi in epoca precedente e tutt‟ora in fase di esecuzione, il mutamento dei compensi in corso d‟opera si traduce in un mutamento dell‟equilibrio contrattuale a suo tempo concordato tra le parti (con una di esse che inevitabilmente finisce per guadagnarci e un‟altra per perderci), a dispetto delle valutazioni di convenienza dalle stesse condotte al momento della stipulazione, quando invece, in passato, era sempre stato pacifico che le nuove tariffe che via via entravano in vigore si sarebbero applicate solo ed esclusivamente agli adempimenti successivi. Ciò ha del resto la sua logica spiegazione giuridica nel fatto che il diritto e la misura del compenso del professionista sorgono e si determinano nel momento stesso del compimento delle singole attività. 7
  • 8. S‟intende dire che la fattispecie giuridica, col compimento del singolo adempimento, si è già perfezionata e l‟effetto (il diritto e la misura del compenso) si è già prodotto in favore del professionista, secondo il noto sillogismo fattonorma-effetto. Intervenire retroattivamente su quell‟effetto significa dunque non solo toccare un diritto quesito, ma anche alterare arbitrariamente gli effetti di una fattispecie esaurita, a danno necessariamente di una delle parti. Potrebbe quindi oggi quindi venirsi la disomogenea situazione per cui, pur avendo in ipotesi due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso. Né si dica che, per i contratti in corso, le parti potrebbero cautelarsi rinegoziando il rapporto e concludendo l‟accordo caldeggiato dalla riforma: v‟è infatti da domandarsi quale forza negoziale possano spendere gli avvocati nei confronti di clienti che, nel caso non si dovesse raggiungere un accordo, sanno che il compenso verrà liquidato in base al nuovo D.M. 140/2012. Il quale prevede compensi mediamente assai più bassi di quelli a suo tempo liquidabili col D.M. 08.04.2004 (stante anche il fatto che il valore della causa non si determinerebbe più, come avveniva in precedenza, in base alle norme del codice di procedura civile, bensì in base alla somma finale concretamente attribuita alla parte vincitrice). Il caso di specie è emblematico: posto un valore della controversia di euro 5.000,00 circa, in base al D.M. 08.04.2004 le parti hanno presentato parcelle che oscillano tra euro 4.664,00 ed euro 10.000,00 circa, oltre a spese e accessori, mentre, adottando il D.M. 140/2012, il compenso del legale ammonterebbe, in media, ad euro 2.100,00 circa, aumentabile fino ad un massimo di euro 3.855,00. Invece i calcoli funzionali alla conclusione degli accordi sui compensi si debbono fare all‟inizio e a bocce ferme, non in corso di causa. 8
  • 9. In realtà l‟obiettivo del legislatore sembra essere un altro: dare forza contrattuale al cliente, tramite l‟abbassamento delle tariffe, ma non già per favorire il portafogli del cliente stesso, bensì per spingere gli avvocati a non accettare incarichi non remunerativi e, così, bloccare l‟alluvionale afflusso di processi che intasano le aule di giustizia, afflusso che non ha pari in nessun altro paese d‟Europa. In pratica, dietro l‟apparente schermo della liberalizzazione, si tenta di risolvere il problema della giustizia, facendo leva sul solito versante delle spese: fino ad oggi lo si era fatto calcando la mano sulla soccombenza; oggi lo si fa svilendo il lavoro degli avvocati. Ed ecco allora che, nell‟ottica del legislatore, anche la retroattività dell‟abrogazione delle tariffe acquisterebbe un senso: quello di spingere gli avvocati a definire in fretta cause per le quali si rischia di aver lavorato per anni in perdita. Così però si usa in maniera distorta lo schermo della liberalizzazione e lo strumento della retroattività, per creare un filtro indiretto all‟accesso dei cittadini alla giustizia. Ma ciò è contrario all‟art. 24 della Costituzione, che deve quindi anch‟esso ritenersi violato dalla normativa censurata. Si è tutti d‟accordo che, tra le cause della lentezza dei processi, vi sia l‟eccessiva mole di contenzioso. Bisogna però allora avere il coraggio di fare una scelta fondamentale: o garantire un accesso alla giustizia indiscriminato, come avviene oggi, strada che appare però sempre più difficilmente percorribile, a fronte della scarsità di risorse; oppure creare i giusti filtri e limiti – il filtro in Cassazione e il filtro in appello ad esempio, recentemente introdotto -, che però non possono passare per lo svilimento del lavoro già svolto di un‟intera categoria di professionisti. P.Q.M. Ritenuto che le questioni sollevate siano pregiudiziali, non potendosi decidere sulla liquidazione delle spese senza la risposta della Consulta; ritenuto altresì che la questione non sia manifestamente infondata, per tutti i motivi addotti; 9
  • 10. ritenuto che la lettera della legge non consenta interpretazioni alternative, compatibili col dettato costituzionale, che autorizzino il Giudice a non applicare retroattivamente le nuove tariffe; IL TRIBUNALE DI CREMONA in persona del giudice monocratico Dott. Giulio Borella, solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 27/2012, e del collegato D.M. 140/2012, nella parte in cui dispongono l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in corso e all’attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in relazione all’art. 3, 24 e 117 Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 Cedu, all’art. 5 trattato Ue e all’art. 296 Trattato sul Funzionamento dell’Ue e all’art. 6 Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta di Nizza. Dispone la sospensione del processo in corso e ordina la trasmissione dell’ordinanza e degli atti alla Corte Costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ex art. 23 ult.co. L. 87/1953 ell‟art.11 e dell‟Allegato A del D.M.140/2012 Cap.III: L’abrogazione delle Tariffe Forensi e il loro “recupero”attraverso gli usi ex art.2233 C.C.-pag. pag. Provvedimento Tribunale di Varese – luglio 2012 C‟è chi cerca di colmare la lacuna che il governo ha posto in essere con la legge 27/2012 abolendo di fatto le Tariffe forensi e non preoccupandosi minimamente di provvedere, 10
  • 11. sempre secondo i loro tempi indicati (120 giorni) ad una nuova formulazione delle stese tariffe, per cui noi poveri avvocati barcollavamo nel caos totale con lo spauracchio sia delle liquidazioni nei provvedimenti giudiziari che nella compilazione dei precetti, dove le nostre controparti avevano il giusto pretesto per proporre opposizione. A questa carenza legislativa sono intervenute pronunce da parte di Giudici di merito e in particolare il dott. Giuseppe Buffone della prima sezione civile del Tribunale di Varese che, già nel febbraio 2012 aveva emesso decreto nel quale, a fronte della abrogazione delle tariffe professionali con il decreto Cresci Italia, ma non degli art. 2225 cc e 75 disp. att. Cpc, aveva determinato che per la liquidazione degli onorari nei decreti ingiuntivi il giudice può ben rifarsi alle cosiddette tabelle orientative che costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio dai presupposti di cui all‟art. 2225 c.c., (I decreti ingiuntivi dopo il “Cresci Italia”: compensi agli avvocati in base alle tabelle orientative. Gli standard condivisi con l’Ordine forense consentono liquidazioni non equitative ma secondo diritto) ed ora ha reiterato il suo orientamento giuridico ribadendo che per la quantificazione del compenso agli avvocati si può fare riferimento all’art. 2233 c.c. laddove si enuncia che il compenso del lavoro autonomo, in mancanza di patti fa le parti e di tariffe, può avvenire secondo gli usi e deve risultare adeguata alla prestazione svolta. Gli usi sino all‟entrata in vigore del decreto Cresci Italia erano le tariffe forensi stabilite nelle tabelle del Dm del 8 aprile 2008 non essendo da parte del Ministero competente alcuna emanazione di altre tabelle successive. Vi è un ulteriore pronuncia in materia, non pubblicata ma essendo parte in causa edotta, in relazione alla redazione del precetto che opposto veniva sollevato la problematica dell‟abolizione delle tariffe. 11
  • 12. Il Tribunale di Vicenza in seduta collegiale in data 12 -16/7/12, a seguito di reclamo dell’opponente, ha emesso ordinanza che fra l’altro dichiara che: “premesso che l’abrogazione, intervenuta medio tempore, ad opera del D.L.1/12 non ha rilevanza anzitutto perché quella norma riguardava la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, mentre nel caso di specie trattasi di liquidazione da parte del procuratore ; inoltre, la previgente tariffa è provvisoriamente ancora in vigore, ancorché in via transitoria per effetto della legge di conversione di quel decreto e in attesa di una nuova regolamentazione della materia, sicché il procuratore può fare riferimento alla stessa nella determinazione delle voci del precetto Cap.IV: la difesa del sistema Tariffario nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E. Le Tariffe Forensi nella Giurisprudenza della Corte Europea:i criteri di concorrenza:un punto fermo nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia CE- Non è la prima volta che i sistemi tariffari italiani vengono messi in discussione dalla Commissione. Era già avvenuto nel 2003, quando era commissario Mario Monti. La legittimità e persino l‟utilità del sistema tariffario – insieme alla necessità di una rigida disciplina degli ordini professionali – viene strenuamente difesa sulla base della asserzione che barriere all‟ingresso delle professioni e stretta regolamentazione dei prezzi servirebbero a garantire i cittadini da abusi e inettitudini professionali. I fatti però non sembrano confermare questa convinzione. Un indice del grado di rilevanza della tutela offerta dall‟ordine contro comportamenti scorretti tenuti dagli avvocati può essere rappresentato dal numero di procedimenti disciplinari avviati in media ogni anno. Secondo i dati del Consiglio d‟Europa , per l‟Italia il valore di questo indicatore è particolarmente basso: 2,3 procedimenti ogni mille avvocati contro i 217 della Finlandia, i 193 della Danimarca, ma anche i 44 della Grecia. Un indicatore così basso può essere imputato a due fatti radicalmente differenti. 12
  • 13. Entrambi, però, fanno apparire poco rilevante la funzione di garanzia degli ordini riguardo la qualità del servizio. Se infatti gli avvocati italiani sono particolarmente corretti e non si determinano le condizioni per avviare procedure disciplinari, allora un ordine strettamente regolamentato non ha ragione d‟essere. Se invece esistono casi di comportamento scorretto, ma l‟ordine chiude un occhio e non li sanziona, allora ordini strettamente regolamentati non sono efficaci e dunque non sono molto utili. Anche la rigida regolamentazione delle tariffe, che pure viene giustificata come forma di tutela del cliente, produce effetti molto dannosi sull‟efficienza della gestione del processo, e di quello civile in particolare. Corte di Giustizia, Grande Sezione Sentenza del 29 marzo 2011 (presidente A. Tizzano, relatore U. Lõhmus) (...) 1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, prevedendo disposizioni che impongono agli avvocati l‟obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE. L‟art. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini di altri Stati membri della Comunità europea (GURI n. 42, del 12 febbraio 1982, pag. 1030), che recepisce la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l‟esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), estende l‟obbligo di rispettare le tariffe 13
  • 14. professionali in vigore agli avvocati di altri Stati membri che svolgono in Italia attività giudiziali e stragiudiziali. I diritti e gli onorari degli avvocati sono stati successivamente disciplinati da più decreti ministeriali di cui gli ultimi tre sono il D.M. 24 novembre 1990, n. 392, il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, e il D.M. 8 aprile 2004, n. 127. Conformemente alla deliberazione del CNF allegata al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 (GURI n. 115, del 18 maggio 2004; in prosieguo: la «deliberazione del CNF»), le tariffe applicabili agli onorari degli avvocati si suddividono in tre capitoli, vale a dire il capitolo I, relativo alle prestazioni giudiziali in materia tanto civile, amministrativa quanto fiscale, il capitolo II, concernente le prestazioni giudiziali in materia penale, e il capitolo III, riguardante le prestazioni stragiudiziali. raggiungimento degli obiettivi perseguiti; La Corte di Giustizia ha respinto il ricorso proposto dalla Commissione UE che ha chiesto di constatare che, prevedendo disposizioni che impongono agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE. In particolare, secondo la Corte "la Commissione non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per 14
  • 15. qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati. Così, è possibile aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta, alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell‟avvocato e le tariffe massime previste. In diverse situazioni, inoltre, è consentito agli avvocati concludere un accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l‟importo degli onorari". Ancora: "L‟esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato non può dunque essere desunta dalla mera circostanza che gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana devono, per il calcolo dei loro onorari per prestazioni fornite in Italia, abituarsi alle norme applicabili in tale Stato membro. Per contro, una restrizione del genere esiste, segnatamente, se detti avvocati sono privati della possibilità di penetrare nel mercato dello Stato membro ospitante in condizioni di concorrenza normali ed efficaci". (Corte di Giustizia UE, Sentenza 29 marzo 2011: Inadempimento di uno Stato – Artt. 43 CE e 49 CE – Avvocati – Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari – Ostacolo all’accesso al mercato – Insussistenza) "Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano in linea di principio all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, anche sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le prestazioni riservate né per quelle che possono essere svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa. Tuttavia, una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa professionale 15
  • 16. costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE. Spetterà in concreto al giudice di merito verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi". le tariffe obbligatorie degli onorari di avvocati italiani non sono in contrasto con le disposizioni del trattato in materia di concorrenza Pertanto, la normativa italiana in materia non è in contrasto con il diritto comunitario. Conclusioni:L’accordo tra le parti:prevenire è meglio che curare.Se è vero che l’abolizione delle ormai obsolete Tariffe Forensi, modulate da un Decreto Ministeriale del 2004, hanno fatto sentire, almeno per un attimo, il ceto Forense, deprivato, per così dire, di una stabile ancora o punto di riferimento, dall’altro hanno reso, di fatto, obbligatorio o quanto mai auspicabile, il passaggio dell’accordo preventivo tra le parti, in assenza del quale, l’Organo giudicante dovrà necessariamente rifarsi ai criteri dettati dal d.m.140/12. Appendice 16
  • 17. Compensi Professionali:il nuovo schema predisposto dal CNF CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN BASE AL D.M. 140 /2012 Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il …………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………, in proprio / quale legale rappresentante di …………………………, con sede in ……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona fisica), identificato dall‟avv.…………..a mezzo (documento) …………….. rilasciato da (autorità) ……………………... in data ….……….. di cui si allega copia, ricevuta l‟informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge, CONFERISCE all'Avv. ................................................... l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella controvesia insorta nei confronti di ....................... avente ad oggetto........................................................... ed il cui valore, è indicativamente quantificato in Euro e PATTUISCE con il suddetto legale che accetta, quanto di seguito indicato : 1) Il Compenso e spese generali di organizzazione e gestione dello studio legale Il compenso monetario, per le prestazioni professionali sopra menzionate viene così concordato : 17
  • 18. a) euro ................. per l'attività di assistenza stragiudiziale tesa alla definizione della controversia, ivi compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione obbligatoria introdotta col D. Lgs. 28/2010; b) euro ..................... per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata all‟art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; c) euro ..................... per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata all‟art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; d) euro ..................... per la fase istruttoria, così come meglio specificata all‟art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; e) euro ..................... per la fase decisoria, così come meglio specificata all‟art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; e così per un importo complessivo di euro …………….., oin aggiunta al contributo previsto per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA come per legge, ove dovuta. In caso di accordo conciliativo della controversia il Cliente si impegnerà a corrispndere al professionista, quanto pattuito per le fasi svolte aumentato del.....% , oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA come per legge, ove dovuta. Il Cliente, si impegna sin da ora a versare il 12,5% sul compenso dovuto per spese generali di organizzazione e gestione dello studio. 2) Spese Nei compensi di cui all‟art. 1 non debbono essere comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, né oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, nonchè i costi degli ausiliari (contributo unificato, marche, costi di notifica, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, ecc...). Ogni spesa e costo a carico del Cliente verranno dallo stesso corrisposte direttamente o, se anticipati dal legale, rimborsati a semplice richiesta di quest‟ultimo. 3) Informazione circa la complessità dell’incarico e i costi preventivabili 18
  • 19. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del particolare grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli eventuali costi futuri. (andrebbero indicati più specificatamente le motivazione della complessità o meno della controversia) 4) Pagamenti e sotoscrizione della clausola risolutiva espressa Il Cliente si obbliga a pagare all' legale incaricato, i preavvisi di parcella che lo stesso, provvederà ad emettere, in acconto o a saldo, in conformità a quanto concordato. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o il mancato rimborso delle spese anticipate dal professionista confugurano causa legittima di risoluzione del presente contratto ed consentono all'Avv.........di rinunciare immediatamente, al mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, esclusi gli oneri di comunicazione previsti dal codice di procedura civile sino alla nomina di altro difensore. 5) Rilevanza della liquidazione giudiziale - compensazione Il Cliente è tenuto a pagare la Avv........ tutte le somme di cui al presente accordo a prescindere, da quanto verrò liquidato in sede giudiziaria e dall'onere di rimborso posto a carico di controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del Legale incaricato. L'Avv....... è autorizzato dal Cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima ed a trattenere a titolo di compensazione eventuali somme ricevute dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito. 6) Polizza assicurativa Il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa ................ Firma Cliente ..................... Firma Avvocato .................. 19
  • 20. Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. 20
  • 21. 21
  • 22. 22