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Curiosità: l’Agenzia delle Entrate, ora, interpreta pure le sentenze
Siamo consapevoli che tirar l’acqua al proprio mulino sia un naturale fattore umano. Quello che,
però, appare francamente incredibile è il contenuto dell’articolo pubblicato dall’Agenzia delle
Entrate sulla propria rivista telematica “Fisco Oggi”, la quale dovrebbe essere un organo di
informazione per tutti i contribuenti; non uno strumento per disinformare, stravolgendo le
pronunce della Cassazione.
Con una scelta redazionale quanto mai opinabile, detto organo di “stampa” si è sempre limitato a
pubblicare solo le sentenze favorevoli all’Ufficio, tralasciando volutamente quelle che lo hanno
visto soccombere in giudizio. E fin qui, passi pure: ripetiamo, secondo noi si tratta di una scelta
criticabile, posto che riporta solo una parte della “verità” (ossia, quella più conveniente per
l’Ufficio); ma, nel gioco delle parti, ci può anche stare. Seppure parrebbe corretto, se l’intento
fosse davvero quello summenzionato di informare, dare una visione generale, non meramente
parziale in funzione del proprio tornaconto.
Il 27 febbraio, però, si è andati ben oltre, con un comportamento che pone in discussione l’intero
codice deontologico del giornalismo. Forse si sono trovati a corto di sentenze; o forse hanno
semplicemente pensato di influenzare qualche distratto lettore, non perfettamente al corrente
degli atti; vattelapesca… fatto sta che hanno prodotto, senza che alcuno gliene facesse domanda,
una bislacca interpretazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione avverso cui ci sentiamo
moralmente in dovere di replicare con tutta la forza concessaci dalla nostra modestissima
“penna”.
Innanzitutto, non si capisce in base a quale legittimazione, oltre alle innumerevoli ambigue
interpretazioni delle norme che regolarmente ci propinano con le loro circolari, ora, debbano
arrogarsi il diritto di interpretare pure le pronunce giurisprudenziali: chi glielo ha chiesto? Ma,
soprattutto, cosa gli fa pensare che ne abbiano l’autorità e – vieppiù – la capacità?
Comprendiamo bene che l’argomento, per loro, sia alquanto delicato e spinoso: il lavoro da
svolgere è tanto e il personale spesso non sufficiente. Ma certo la soluzione al loro problema non
può essere quella di calpestare impunemente i diritti costituzionali di tutti i contribuenti. Ci dicono
che gli accertamenti vengono fatti indipendentemente da eventuali budget annuali di risultato che
le varie agenzie devono conseguire entro la fine di ogni anno. Sarà così; non abbiamo argomenti
per dire il contrario. Peraltro, i dati statistici dicono che la maggior parte degli accertamenti, in
quasi tutte le agenzie del territorio sono svolti gli ultimi mesi dell’anno. Ovviamente, però, è solo
una pura coincidenza.
Andiamo a “Telefisco” e sentiamo il direttore Befera, in contemporanea nazionale, raccontarci che
non è vero vi siano dei guadagni ulteriori per i funzionari in relazione al volume di imposte
accertate. Senonché, i contratti di lavoro sono pubblici; e chiunque si voglia prender la briga di
andare a leggerseli vedrà che sono previsti dei c. d. premi di risultato, come del resto nella quasi
totalità di ogni altro contratto collettivo nazionale di lavoro. Dobbiamo presumere che il dott.
Befera non conosce il contratto di lavoro in base al quale operano i suoi sottoposti (oltre che lui
stesso)?
Ma entriamo nel merito dell’articolo in argomento.
Nulla quaestio sul titolo dell’articolo:
“Se motivato da questioni d’urgenza, ok all’accertamento in accelerata”.
Poi, però, l’abstract, già ne tradisce il contenuto:
“L’imminenza dello scadere dei termini o il comportamento recidivo del contribuente giustificano
un atto notificato in anticipo sui tempi fissati dallo Statuto del contribuente”.
Ohibò! E questo da quale sentenza l’hanno desunto?
È vero: la Cassazione (2587/2014) ha ritenuto sussistere validi motivi d’urgenza in un caso in cui si
è appurato un comportamento recidivo del contribuente costituito da reiterate condotte penali
tributarie. Su questo, tutti concordiamo. La sentenza in questione non fa una grinza.
Ma “l’imminenza dello scadere dei termini” come valido motivo d’urgenza? Quando mai?
Allora, non si porrebbe proprio la questione: l’Ufficio, per sua esclusiva colpa, incorre
sistematicamente a fine anno in simili situazioni limite, come abbiamo già avuto modo di scrivere.
Pertanto, non ci sarebbe in pratica un solo caso in cui non esistano validi motivi d’urgenza.
Nell’articolo si legge: “Con le sentenze 1869/2014 e 2595/2014, pur non escludendo che
l’imminente scadenza del termine per la notifica dell’accertamento possa giustificare l’emissione
anticipata dell’atto…” Pur non escludendo?
Cassazione 1869/2014:
“La ritenuta legittimità dell’atto impositivo non è conforme a diritto, non essendo rilevante che
era in scadenza il termine di decadenza di cui all’art. 57 del Dpr n. 633 del 1972, per la rettifica
relativa all’Iva per lo stesso periodo d'imposta”.
Ma possiamo aggiungere anche qualcosa di più recente e, soprattutto, di estremamente chiaro.
Cassazione 3142 del 12 febbraio 2014:
“Non è sufficiente ad assolvere all’onere che grava sulla Amministrazione finanziaria la mera
allegazione dell’impedimento costituito dalla imminente scadenza del termine di decadenza per la
notifica dell’atto impositivo, ma occorre altresì la prova che la circostanza in questione non sia
stata determinata da fatto imputabile alla stessa PA, non essendo logicamente ipotizzabile una
diversa interpretazione della norma tale da legittimare, in astratto, condotte elusive del termine
dilatorio, volte a precostituire la ragione di urgenza mediante l’ingiustificato differimento
dell’inizio o della chiusura delle operazioni di verifica fiscale”.
L’articolo poi espone alcune sentenze a suo parere indicative del fatto che il termine dei 60 giorni
valga solo per gli avvisi di accertamento conseguenti agli accessi presso la sede del contribuente e
non anche per gli altri tipi di accertamenti. Senonché, oltre che evidentemente difficile da capire
dal punto di vista razionale, ci pare che avvallare determinate conclusioni attraverso il ricorso a
una giurisprudenza precedente alla principale pronuncia delle Sezioni Unite risulti quanto meno
azzardato.
Dopo questo strenuo tentativo di arrampicata sugli specchi da parte dell’Agenzia delle Entrate, pur
di cercare di confondere l’inconfondibile, vediamo di mettere un pochino di semplicissimo ordine.
La questione, per anni oggetto del contendere, è quella assai nota della previsione di cui all’art. 12,
comma 7, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in base alla quale:
“Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il
contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici
impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto
termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Giova, altresì, ricordare che, detta legge, all’art. 1, comma 1, stabilisce:
“Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate
solo espressamente e mai da leggi speciali”.
Le domande a cui dare risposta sono, allora, le seguenti:
1. Quale è la conseguenza nel caso in cui l’Ufficio non rispetti il termine dei 60 giorni prima di
emanare l’avviso di accertamento?
2. Quali sono i motivi d’urgenza che legittimano l’emissione anticipata dell’avviso di
accertamento e come deve esserne fornita prova da parte dell’Ufficio?
3. Quali sono i tipi di accertamento, verifica, ispezione a cui si applica la norma in argomento?
Alla prima domanda, ha risposto compiutamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella
sentenza 18184/2013: l’avviso di accertamento è nullo. Senza se e senza ma:
“In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: l’inosservanza del termine
dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé
l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus”.
Alla prima parte della seconda domanda rispondono chiaramente le sopra richiamate pronunce
della Cassazione (2587/2014 e 3142/2014): i motivi d’urgenza devono essere dipesi da fatto e/o
condotta altrui (esempio: reiterate condotte penali tributarie del contribuente), non certo da meri
problemi di decadenza dei termini di accertamento.
Alla seconda parte della domanda N. 2, risponde sempre la stessa sentenza delle Sezioni Unite:
l’Ufficio ha l’onere di provare quali siano stati i motivi d’urgenza, fermo restando – per carità – che
può fornire tale prova anche nel corso del giudizio. E ci mancherebbe: noi vogliamo sempre che
tutte le parti del giudizio debbano essere messe in grado di difendersi compiutamente, perché
solo così può trionfare la giustizia (non come succede nei riguardi dei contribuenti con riferimento,
per esempio, a quell’ultimo aborto procedurale che risponde al nome di nuova mediazione
obbligatoria: speriamo che la Consulta si pronunci al più presto e ponga termine definitivamente a
quest’ennesima buffonata).
“Il vizio invalidante non consiste nella mera enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne
hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito
(esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza deve essere provata dall’Ufficio”.
Alla terza e ultima domanda risponde, ove non fossero sufficienti le tante motivazioni delle varie
sentenze già citate, la mera ragionevolezza: i 60 giorni sono fissati per dar la possibilità di svolgere
il contraddittorio. Detto contraddittorio è obbligatoriamente prescritto in ogni tipologia di
accertamento (inclusi quelli c.d. a tavolino; ossia: redditometro, parametri, studi di settore). A
maggior ragione è obbligatorio in occasione di una qualunque altra verifica, ispezione,
accertamento. Ergo, se un avviso di accertamento – un qualunque avviso di accertamento – viene
emanato prima del decorso dei 60 giorni (termine prescritto per assolvere al legittimo
contraddittorio), senza che vi siano motivi d’urgenza validi, provati dall’Ufficio, l’atto è
inequivocabilmente nullo.
Questi sono i fatti. Le interpretazioni valgono meno di zero. Ci spiace per l’Ufficio…

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Curiosità

  • 1. Curiosità: l’Agenzia delle Entrate, ora, interpreta pure le sentenze Siamo consapevoli che tirar l’acqua al proprio mulino sia un naturale fattore umano. Quello che, però, appare francamente incredibile è il contenuto dell’articolo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sulla propria rivista telematica “Fisco Oggi”, la quale dovrebbe essere un organo di informazione per tutti i contribuenti; non uno strumento per disinformare, stravolgendo le pronunce della Cassazione. Con una scelta redazionale quanto mai opinabile, detto organo di “stampa” si è sempre limitato a pubblicare solo le sentenze favorevoli all’Ufficio, tralasciando volutamente quelle che lo hanno visto soccombere in giudizio. E fin qui, passi pure: ripetiamo, secondo noi si tratta di una scelta criticabile, posto che riporta solo una parte della “verità” (ossia, quella più conveniente per l’Ufficio); ma, nel gioco delle parti, ci può anche stare. Seppure parrebbe corretto, se l’intento fosse davvero quello summenzionato di informare, dare una visione generale, non meramente parziale in funzione del proprio tornaconto. Il 27 febbraio, però, si è andati ben oltre, con un comportamento che pone in discussione l’intero codice deontologico del giornalismo. Forse si sono trovati a corto di sentenze; o forse hanno semplicemente pensato di influenzare qualche distratto lettore, non perfettamente al corrente degli atti; vattelapesca… fatto sta che hanno prodotto, senza che alcuno gliene facesse domanda, una bislacca interpretazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione avverso cui ci sentiamo moralmente in dovere di replicare con tutta la forza concessaci dalla nostra modestissima “penna”. Innanzitutto, non si capisce in base a quale legittimazione, oltre alle innumerevoli ambigue interpretazioni delle norme che regolarmente ci propinano con le loro circolari, ora, debbano arrogarsi il diritto di interpretare pure le pronunce giurisprudenziali: chi glielo ha chiesto? Ma, soprattutto, cosa gli fa pensare che ne abbiano l’autorità e – vieppiù – la capacità? Comprendiamo bene che l’argomento, per loro, sia alquanto delicato e spinoso: il lavoro da svolgere è tanto e il personale spesso non sufficiente. Ma certo la soluzione al loro problema non può essere quella di calpestare impunemente i diritti costituzionali di tutti i contribuenti. Ci dicono che gli accertamenti vengono fatti indipendentemente da eventuali budget annuali di risultato che le varie agenzie devono conseguire entro la fine di ogni anno. Sarà così; non abbiamo argomenti per dire il contrario. Peraltro, i dati statistici dicono che la maggior parte degli accertamenti, in quasi tutte le agenzie del territorio sono svolti gli ultimi mesi dell’anno. Ovviamente, però, è solo una pura coincidenza. Andiamo a “Telefisco” e sentiamo il direttore Befera, in contemporanea nazionale, raccontarci che non è vero vi siano dei guadagni ulteriori per i funzionari in relazione al volume di imposte accertate. Senonché, i contratti di lavoro sono pubblici; e chiunque si voglia prender la briga di andare a leggerseli vedrà che sono previsti dei c. d. premi di risultato, come del resto nella quasi totalità di ogni altro contratto collettivo nazionale di lavoro. Dobbiamo presumere che il dott.
  • 2. Befera non conosce il contratto di lavoro in base al quale operano i suoi sottoposti (oltre che lui stesso)? Ma entriamo nel merito dell’articolo in argomento. Nulla quaestio sul titolo dell’articolo: “Se motivato da questioni d’urgenza, ok all’accertamento in accelerata”. Poi, però, l’abstract, già ne tradisce il contenuto: “L’imminenza dello scadere dei termini o il comportamento recidivo del contribuente giustificano un atto notificato in anticipo sui tempi fissati dallo Statuto del contribuente”. Ohibò! E questo da quale sentenza l’hanno desunto? È vero: la Cassazione (2587/2014) ha ritenuto sussistere validi motivi d’urgenza in un caso in cui si è appurato un comportamento recidivo del contribuente costituito da reiterate condotte penali tributarie. Su questo, tutti concordiamo. La sentenza in questione non fa una grinza. Ma “l’imminenza dello scadere dei termini” come valido motivo d’urgenza? Quando mai? Allora, non si porrebbe proprio la questione: l’Ufficio, per sua esclusiva colpa, incorre sistematicamente a fine anno in simili situazioni limite, come abbiamo già avuto modo di scrivere. Pertanto, non ci sarebbe in pratica un solo caso in cui non esistano validi motivi d’urgenza. Nell’articolo si legge: “Con le sentenze 1869/2014 e 2595/2014, pur non escludendo che l’imminente scadenza del termine per la notifica dell’accertamento possa giustificare l’emissione anticipata dell’atto…” Pur non escludendo? Cassazione 1869/2014: “La ritenuta legittimità dell’atto impositivo non è conforme a diritto, non essendo rilevante che era in scadenza il termine di decadenza di cui all’art. 57 del Dpr n. 633 del 1972, per la rettifica relativa all’Iva per lo stesso periodo d'imposta”. Ma possiamo aggiungere anche qualcosa di più recente e, soprattutto, di estremamente chiaro. Cassazione 3142 del 12 febbraio 2014: “Non è sufficiente ad assolvere all’onere che grava sulla Amministrazione finanziaria la mera allegazione dell’impedimento costituito dalla imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo, ma occorre altresì la prova che la circostanza in questione non sia stata determinata da fatto imputabile alla stessa PA, non essendo logicamente ipotizzabile una diversa interpretazione della norma tale da legittimare, in astratto, condotte elusive del termine dilatorio, volte a precostituire la ragione di urgenza mediante l’ingiustificato differimento dell’inizio o della chiusura delle operazioni di verifica fiscale”.
  • 3. L’articolo poi espone alcune sentenze a suo parere indicative del fatto che il termine dei 60 giorni valga solo per gli avvisi di accertamento conseguenti agli accessi presso la sede del contribuente e non anche per gli altri tipi di accertamenti. Senonché, oltre che evidentemente difficile da capire dal punto di vista razionale, ci pare che avvallare determinate conclusioni attraverso il ricorso a una giurisprudenza precedente alla principale pronuncia delle Sezioni Unite risulti quanto meno azzardato. Dopo questo strenuo tentativo di arrampicata sugli specchi da parte dell’Agenzia delle Entrate, pur di cercare di confondere l’inconfondibile, vediamo di mettere un pochino di semplicissimo ordine. La questione, per anni oggetto del contendere, è quella assai nota della previsione di cui all’art. 12, comma 7, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in base alla quale: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. Giova, altresì, ricordare che, detta legge, all’art. 1, comma 1, stabilisce: “Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”. Le domande a cui dare risposta sono, allora, le seguenti: 1. Quale è la conseguenza nel caso in cui l’Ufficio non rispetti il termine dei 60 giorni prima di emanare l’avviso di accertamento? 2. Quali sono i motivi d’urgenza che legittimano l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento e come deve esserne fornita prova da parte dell’Ufficio? 3. Quali sono i tipi di accertamento, verifica, ispezione a cui si applica la norma in argomento? Alla prima domanda, ha risposto compiutamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 18184/2013: l’avviso di accertamento è nullo. Senza se e senza ma: “In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus”. Alla prima parte della seconda domanda rispondono chiaramente le sopra richiamate pronunce della Cassazione (2587/2014 e 3142/2014): i motivi d’urgenza devono essere dipesi da fatto e/o condotta altrui (esempio: reiterate condotte penali tributarie del contribuente), non certo da meri problemi di decadenza dei termini di accertamento. Alla seconda parte della domanda N. 2, risponde sempre la stessa sentenza delle Sezioni Unite: l’Ufficio ha l’onere di provare quali siano stati i motivi d’urgenza, fermo restando – per carità – che
  • 4. può fornire tale prova anche nel corso del giudizio. E ci mancherebbe: noi vogliamo sempre che tutte le parti del giudizio debbano essere messe in grado di difendersi compiutamente, perché solo così può trionfare la giustizia (non come succede nei riguardi dei contribuenti con riferimento, per esempio, a quell’ultimo aborto procedurale che risponde al nome di nuova mediazione obbligatoria: speriamo che la Consulta si pronunci al più presto e ponga termine definitivamente a quest’ennesima buffonata). “Il vizio invalidante non consiste nella mera enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza deve essere provata dall’Ufficio”. Alla terza e ultima domanda risponde, ove non fossero sufficienti le tante motivazioni delle varie sentenze già citate, la mera ragionevolezza: i 60 giorni sono fissati per dar la possibilità di svolgere il contraddittorio. Detto contraddittorio è obbligatoriamente prescritto in ogni tipologia di accertamento (inclusi quelli c.d. a tavolino; ossia: redditometro, parametri, studi di settore). A maggior ragione è obbligatorio in occasione di una qualunque altra verifica, ispezione, accertamento. Ergo, se un avviso di accertamento – un qualunque avviso di accertamento – viene emanato prima del decorso dei 60 giorni (termine prescritto per assolvere al legittimo contraddittorio), senza che vi siano motivi d’urgenza validi, provati dall’Ufficio, l’atto è inequivocabilmente nullo. Questi sono i fatti. Le interpretazioni valgono meno di zero. Ci spiace per l’Ufficio…