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supportano con servizi qualificati e gratuiti per la
richiesta di agevolazioni. Tra le opportunità:
Assunzioni agevolate a tempo indeterminato 2015:
lo sgravio INPS automatico
La Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 118) ha introdotto nuove assunzioni agevolate,
ovvero degli sgravi contributivi per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro
a tempo indeterminato nel 2015. Ora arriva l’attesa circolare INPS (la numero 17/2015) che le
rende operative a tutti gli effetti. Si tratta di un esonero contributivo per tutti i datori di lavoro
privati (ci cono una serie di condizioni specifiche per datori di lavoro agricoli), anche se non
imprenditori. Sono invece esclusi contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico.
Ricordiamo che l’INPS ha anche annunciato, che l’azienda o il datore di lavoro non dovranno
inviare una richiesta di accesso, l’esonero contributivo è automaticamente applicato in presenza
delle condizioni richieste.
Tempo indeterminato
Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 è previsto
uno sconto dei contributi INPS per una durata massima di tre anni (36 mesi) per un totale
massimo di 8.060 all’anno. Il bonus sarà fruibile anche da parte dei datori di lavoro che
intendano stabilizzare lavoratori già presenti in azienda, ovvero procedano con la trasformazione
di un contratto di lavoro a termine o a progetto in tempo indeterminato.
Lavoratori destinatari
Il bonus potrà essere fruito dal datore di lavoro a patto che assuma un lavoratore che:
• non abbia avuto nei 6 mesi precedenti all’assunzione rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
presso qualsiasi datore;
• non abbia avuto nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2015 un contratto a tempo indeterminato
con lo stesso datore che realizza l’assunzione agevolata, anche attraverso aziende collegate.
Tipologie di lavoro incentivato
Fra le tipologie di lavoro incentivato rientrano il lavoro ripartito o job sharing a tempo
indeterminato, di cui agli articoli 41-45 della legge n. 276/2003, e il lavoro in somministrazione.
Compresi anche i contratti dei dirigenti. Esclusi, invece, i contratti di lavoro intermittente o a
chiamata, di cui agli articoli 33-40 del dlgs 276/2003, anche se a tempo indeterminato: si ritiene
che le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, siano
«decisamente incoerenti con le motivazioni che sorreggono le finalità dell’esonero contributivo».
Contributi e assunzioni escluse
Da precisare che lo sgravio con comprende e qundi lascia a carico del datore:
• il TFR;
• i premi e i contributi INAIL.
Il bonus non spetta in caso di assunzioni di lavoratori apprendisti e domestici e non è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente.