2. Lavoratore
Lavoro Intermittente
Con contestuale
rapporto di lavoro
subordinato
involontariamente
perso
Titolare anche di
un rapporto di
lavoro subordinato
di tipo
intermittente
SI
Con obbligo di risposta
alla chiamata e
percettore di indennità
di disponibilità mensile
NO
Obbligo di risposta alla
chiamata e, quindi, senza
diritto a percepire l'indennità
di disponibilità mensile
Il lavoratore richiede la
NASpI a seguito della
cessazione del contratto
di lavoro subordinato di
tipo non intermittente
Accoglimento dellla
domanda, se ricorrono i
requisiti ex art. 3 D.Lgs.
n. 22 del 2015
Il lavoratore richiede la
NASpI a seguito della
cessazione del contratto
di lavoro subordinato di
tipo non intermittente
Accoglimento dellla
domanda, se ricorrono i
requisiti ex art. 3 D.Lgs.
n. 22 del 2015
3. Comunica all'Istituto, entro trenta giorni
dalla domanda di prestazione, il reddito
annuo presunto derivante dal contratto di
lavoro intermittente, comprensivo della
indennità di disponibilità
Cumulo della prestazione NASpI con il suddetto
reddito complessivo, che non deve essere
superiore al limite annuo di € 8.000, con
corresponsione della prestazione nella misura e
secondo le modalità ex artt. 9, comma 2, e 10
D.Lgs. n. 22 del 2015
Decadenza della
prestazione
NASpI
Quando il lavoratore non
comunica il reddito,
quando quest'ultimo
superiore al limite
annuo di € 8.000
Durata del
contratto <=
6 mesi
Sospensione della
prestazione NASpI
per i soli giorni di
effettiva chiamata
Alternativamente comunica, entro
trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, il
reddito annuo che prevede di trarre
dall’attività
Cumula la NASpI con il
reddito da lavoro qualora
quest’ultimo non superi il
limite annuo di 8.000
euro
Durata del
contratto > 6
mesi
Comunica, entro trenta giorni dalla
data di presentazione della
domanda, il reddito annuo che
prevede di trarre dall’attività
Cumula la NASpI con il
reddito da lavoro
qualora quest'ultimo
non superi il limite
annuo di 8.000 euro