1. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro Francesco Centofanti,
nel procedimento ex art. 28 Stato lav., iscritto al n° 49038( Il
r.a.c.c., promosso con ricorso depositato il 28.12.2011 da
SLP CIeL, UIL Poste, CONFSAL Comunicazioni, UGL
Comunicazioni, segreterie territoriali e provinciali, in persona dei
legali rappresentanti pro-tempore (avv. Antonio Vallebona)
nei confronti di
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro-tempore (avv. Arturo Maresca)
Letti il ricorso e la memoria difensiva, sentite le parti ed a
scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza 16 febbraio
2012
OSSERVA:
1. Le associazioni sindacali in epigrafe agiscono, ex art. 28 Stato
lav., denunziando l'antisindacalità, ed invocando la repressione
giudiziale, della condotta tenuta da Poste Italiane s.p.a.,
nell'ambito della fase di confronto ex art. 2 letto A) CCNL di settore
(avviata il 9.11.2011) riguardante il processo di riorganizzazione
dei Mercati Privati, consistita nel rifiuto datoriale di istituire con le
suddette associazioni un "tavolo separato" di confronto rispetto a
SLC CGIL.
Le associazioni ricorrenti avevano motivato la loro richiesta di
"tavolo separato" adducendo l'esistenza di pregressi recenti
contrasti insorti tra le medesime ed il sindacato CGIL, di gravità
tale, a causa dei comportamenti scorretti imputabili a
quest'ultimo, da impedire alle prime di condividere con esso la
medesima sede di confronto.
2. L'art. 2 letto A) CCNL cito riconduce alla contrattazione di livello
nazionale "la gestione delle conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione
e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni
di lavoro (.. 1; prevede, a tal fme, che l'Azienda fornisca alle
OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL una "informazione preventiva,
l
2. con indicazione contestuale della data del1'avvio del confronto, che
sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per govemare gli
effetti sociali di cui saprei'; stabilisce tempi stringenti (12 giorni
lavorativi) per lo svolgimento e l'esaurimento della fase di
confronto, vietando iniziative unilaterali nelle more e specificando
che, in difetto di esito positivo del confronto, le parti potranno
assumere" le proprie autonome detenninazioni".
3. Le norme collettive, dopo aver sancito che alla fase di
confronto con la parte datoriale partecipino le delegazioni
nazionali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, non disciplinano
ulteriormente le modalità di svolgimento del confronto medesimo;
non prescrivono che esso debba svolgersi in un contesto unitario
(a "tavolo unico" con tutte le delegazioni sindacali), ma certo
neppure si curano di garantire il diritto di chicchessia a
"parcellizzare" la fase di confronto, con l'istituzione, per iniziativa
datoriale o a richiesta sindacale, di "tavoli separati".
10 spirito della disciplina convenzionale è però, se=a dubbio,
quello di facilitare la ricerca e l'adozione di soluzioni condivise tra
la rappresentanza datoriale e quelle dei lavoratori, previa
pregiudiziale individuazione del maggior grado possibile di
convergenza nell'ambito della stessa componente sindacale. Ciò a
seguito di un dialogo, sia pure serrato, tale da consentire
l'auspicabile apertura all'altrui veduta, l'evoluzione delle posizioni,
l'eventuale adozione di scelte comuni, o comunque espressive del
più ampio possibile consenso, tra le parti contrapposte ed in seno
alla parte "plurale" in cui risultano organizzate le maestra=e.
Se così è, l'impostazione datoriale, tesa a privilegiare la natura
"congiunta" del confronto, non può essere tacciata di
rappresentare un'esecuzione contraria a buona fede della clausola
del contratto collettivo; apparendo essa semmai, al contrario, più
conforme alla ratio della clausola stessa ed alla sua esegesi
sistematica.
4. La clausola implica, come visto, non certo un vincolo di
risultato, e senz'altro però un vincolo di metodo: il dialogo, in vista
del possibile sbocco favorevole, tanto più proficuo, e
potenzialmente foriero di un tale esito, se coralmente partecipato.
In antitesi concettuale con tale metodo voluto dal CCNL appare,
dunque, la pretesa di taluni sindacati, fosse anche la loro parte
maggioritaria, di sottrarsi all'unitarietà del confronto a motivo di
divisioni e lacerazioni interne, in qualunque modo indottesi, che
peraltro solo un approccio congiunto può sperare di avviare a
ricomposizione.
Né tale pretesa appare meritevole di tutela nell'attuale sistema
delle relazioni industriali, ispirato al pluralismo ed alla pari
dignità di tutti i protagonisti delle medesime, principi che semmai
impongono di privilegiare interpretazioni che, nelle dinamiche
2
3. antagonistiche della dialettica sindacale, evitino la
marginalizzazione delle minoranze.
Mentre non si vede quale pregiudizio possa derivare alle
associazioni sindacali ricorrenti dal sedere all'unico tavolo con
l'altro sindacato, essendo ciascuna rappresentanza libera di
esporre ed argomentare il proprio punto di vista, e non essendovi
alcun obbligo di presa di posizione finale comune; appare evidente
che il rifiuto aprioristico del comune confronto è in grado di
ridurre fortemente, già in partenza, se non di minare del tutto, le
chances di addivenire con l'azienda a soluzioni concordate, anche
parziali, che è l'obiettivo della clausola pattizia.
5. Un diritto "individuale" al confronto ex art. 2 letto A) CCNL,
inteso quale diritto di ciascuna associazione sindacale ad avere
una sede esclusiva a tale scopo - il cui esercizio potrebbe portare,
al limite, alla necessità di istituire tanti "tavoli" quante sono le
rappresentanze non omogenee -, non può, dunque, ricavarsi dalla
disciplina convenzionale in esame, tesa viceversa a valorizzare
l'unitarietà del processo di confronto, in vista dell'obiettivo già
ricordato.
Tale preteso diritto finirebbe, al contrario, per incidere sull'or
ganizzazione datoriale, oltre i limiti ammessi dallo statuto.
E, in ogni caso, la tutela invocata fuoriesce dai mezzi offerti da
quest'ultimo.
L'art. 28 - ricorda Casso 2857(04 - "è finalizzato a garantire le
prerogative del sindacato nelle ipotesi di conflittualità fra collettività
dei lavoratori (o dei loro rappresentanti sindacali) e l'imprenditore,
non potendo invece la norma statutaria incidere sulla libertà
organizzativa di quest'ultimo a seguito di pretese degli organismi
sindacali scaturenti da una conjZittualità sorta all'interno degli
stessi organismi; pertanto, non concretizza una condotta
antisindacale il comportamento dell'imprenditore che (.. .) intenda
condurre le trattative con queste ultime, su questioni attinenti alla
contrattazione collettiva, in forma congiunta, rifiutando la richiesta
di alcune di esse di essere sentite, invece, a tavoli separati".
Né la prospettiva muta - alla luce di quanto osservato - per il
fatto che, nella presente vicenda, a richiedere "il tavolo separato"
fossero i sindacati "maggioritari".
6. Segue la reiezione del ricorso, assorbita ogni altra questione.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
L'art. 9 D.L. 1(12, in corso di conversione, stabilisce quanto
segue:
"1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato
r.
con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante (...
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4. In assenza di disposizioni transitorie, si deve ritenere lo ius
superveniens di immediata applicazione. Tuttavia, in attesa che si
addivenga all'individuazione ministeriale dei nuovi parametri,
appare corretto, per identità di ratio, far riferimento alle tariffe
sino ad oggi vigenti, esse stesse approvate con decreto
ministeriale.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna le associazioni sindacali
ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, al pagamento, in favore di Poste Italiane s.p.a., delle
spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00, per diritti ed
onorario, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Roma il 20 febbraio 2012
IL GWDICE
Francesco Centofanti
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