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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
                   QUARTA SEZIONE LAVORO


Il Giudice del lavoro Francesco Centofanti,

nel procedimento ex art. 28 Stato lav., iscritto al n° 49038( Il

r.a.c.c., promosso con ricorso depositato il 28.12.2011 da

SLP CIeL, UIL Poste, CONFSAL Comunicazioni, UGL
Comunicazioni, segreterie territoriali e provinciali, in persona dei
legali rappresentanti pro-tempore (avv. Antonio Vallebona)
nei confronti di
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro-tempore (avv. Arturo Maresca)

Letti il ricorso e la memoria difensiva, sentite le parti ed a
scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza 16 febbraio
2012

                              OSSERVA:

  1. Le associazioni sindacali in epigrafe agiscono, ex art. 28 Stato
lav., denunziando l'antisindacalità, ed invocando la repressione
giudiziale, della condotta tenuta da Poste Italiane s.p.a.,
nell'ambito della fase di confronto ex art. 2 letto A) CCNL di settore
(avviata il 9.11.2011) riguardante il processo di riorganizzazione
dei Mercati Privati, consistita nel rifiuto datoriale di istituire con le
suddette associazioni un "tavolo separato" di confronto rispetto a
SLC CGIL.
 Le associazioni ricorrenti avevano motivato la loro richiesta di
"tavolo separato" adducendo l'esistenza di pregressi recenti
contrasti insorti tra le medesime ed il sindacato CGIL, di gravità
tale, a causa dei comportamenti scorretti imputabili a
quest'ultimo, da impedire alle prime di condividere con esso la
medesima sede di confronto.
 2. L'art. 2 letto A) CCNL cito riconduce alla contrattazione di livello
nazionale "la gestione delle conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione
e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni
di lavoro (.. 1; prevede, a tal fme, che l'Azienda fornisca alle
OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL una "informazione preventiva,
                                                                            l
con indicazione contestuale della data del1'avvio del confronto, che

  sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per govemare gli

  effetti sociali di cui saprei'; stabilisce tempi stringenti (12 giorni

  lavorativi) per lo svolgimento e l'esaurimento della fase di

  confronto, vietando iniziative unilaterali nelle more e specificando

  che, in difetto di esito positivo del confronto, le parti potranno

  assumere" le proprie autonome detenninazioni".

    3. Le norme collettive, dopo aver sancito che alla fase di

  confronto con la parte datoriale partecipino le delegazioni

  nazionali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, non disciplinano

 ulteriormente le modalità di svolgimento del confronto medesimo;

 non prescrivono che esso debba svolgersi in un contesto unitario

 (a "tavolo unico" con tutte le delegazioni sindacali), ma certo

 neppure si curano di garantire il diritto di chicchessia a

 "parcellizzare" la fase di confronto, con l'istituzione, per iniziativa

 datoriale o a richiesta sindacale, di "tavoli separati".

   10 spirito della disciplina convenzionale è però, se=a dubbio,
 quello di facilitare la ricerca e l'adozione di soluzioni condivise tra
 la rappresentanza datoriale e quelle dei lavoratori, previa
 pregiudiziale individuazione del maggior grado possibile di
 convergenza nell'ambito della stessa componente sindacale. Ciò a
 seguito di un dialogo, sia pure serrato, tale da consentire
 l'auspicabile apertura all'altrui veduta, l'evoluzione delle posizioni,
 l'eventuale adozione di scelte comuni, o comunque espressive del
 più ampio possibile consenso, tra le parti contrapposte ed in seno
alla parte "plurale" in cui risultano organizzate le maestra=e.
   Se così è, l'impostazione datoriale, tesa a privilegiare la natura
"congiunta" del confronto, non può essere tacciata di
rappresentare un'esecuzione contraria a buona fede della clausola
del contratto collettivo; apparendo essa semmai, al contrario, più
conforme alla ratio della clausola stessa ed alla sua esegesi
sistematica.
   4. La clausola implica, come visto, non certo un vincolo di
risultato, e senz'altro però un vincolo di metodo: il dialogo, in vista
del possibile sbocco favorevole,             tanto più proficuo, e
potenzialmente foriero di un tale esito, se coralmente partecipato.
  In antitesi concettuale con tale metodo voluto dal CCNL appare,
dunque, la pretesa di taluni sindacati, fosse anche la loro parte
maggioritaria, di sottrarsi all'unitarietà del confronto a motivo di
divisioni e lacerazioni interne, in qualunque modo indottesi, che
peraltro solo un approccio congiunto può sperare di avviare a
ricomposizione.
  Né tale pretesa appare meritevole di tutela nell'attuale sistema
delle relazioni industriali, ispirato al pluralismo ed alla pari
dignità di tutti i protagonisti delle medesime, principi che semmai
impongono di privilegiare interpretazioni che, nelle dinamiche
                                                                            2
antagonistiche      della     dialettica   sindacale,    evitino  la
 marginalizzazione delle minoranze.
  Mentre non si vede quale pregiudizio possa derivare alle
 associazioni sindacali ricorrenti dal sedere all'unico tavolo con
l'altro sindacato, essendo ciascuna rappresentanza libera di
esporre ed argomentare il proprio punto di vista, e non essendovi
alcun obbligo di presa di posizione finale comune; appare evidente
che il rifiuto aprioristico del comune confronto è in grado di
ridurre fortemente, già in partenza, se non di minare del tutto, le
chances di addivenire con l'azienda a soluzioni concordate, anche
parziali, che è l'obiettivo della clausola pattizia.
  5. Un diritto "individuale" al confronto ex art. 2 letto A) CCNL,
inteso quale diritto di ciascuna associazione sindacale ad avere
una sede esclusiva a tale scopo - il cui esercizio potrebbe portare,
al limite, alla necessità di istituire tanti "tavoli" quante sono le
rappresentanze non omogenee -, non può, dunque, ricavarsi dalla
disciplina convenzionale in esame, tesa viceversa a valorizzare
l'unitarietà del processo di confronto, in vista dell'obiettivo già
ricordato.
  Tale preteso diritto finirebbe, al contrario, per incidere sull'or­
ganizzazione datoriale, oltre i limiti ammessi dallo statuto.
  E, in ogni caso, la tutela invocata fuoriesce dai mezzi offerti da
quest'ultimo.
  L'art. 28 - ricorda Casso 2857(04 - "è finalizzato a garantire le
prerogative del sindacato nelle ipotesi di conflittualità fra collettività
dei lavoratori (o dei loro rappresentanti sindacali) e l'imprenditore,
non potendo invece la norma statutaria incidere sulla libertà
organizzativa di quest'ultimo a seguito di pretese degli organismi
sindacali scaturenti da una conjZittualità sorta all'interno degli
stessi organismi; pertanto, non concretizza una condotta
antisindacale il comportamento dell'imprenditore che (.. .) intenda
condurre le trattative con queste ultime, su questioni attinenti alla
contrattazione collettiva, in forma congiunta, rifiutando la richiesta
di alcune di esse di essere sentite, invece, a tavoli separati".
 Né la prospettiva muta - alla luce di quanto osservato - per il
fatto che, nella presente vicenda, a richiedere "il tavolo separato"
fossero i sindacati "maggioritari".
 6. Segue la reiezione del ricorso, assorbita ogni altra questione.

 Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

 L'art. 9 D.L. 1(12, in corso di conversione, stabilisce quanto

segue:
 "1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato
                                                                       r.
con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante (...

                                                                                   3
In assenza di disposizioni transitorie, si deve ritenere lo ius
superveniens di immediata applicazione. Tuttavia, in attesa che si
addivenga all'individuazione ministeriale dei nuovi parametri,
appare corretto, per identità di ratio, far riferimento alle tariffe
sino ad oggi vigenti, esse stesse approvate con decreto
ministeriale.

                              P.Q.M.

Il Giudice rigetta il ricorso e condanna le associazioni sindacali
ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro­
tempore, al pagamento, in favore di Poste Italiane s.p.a., delle
spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00, per diritti ed
onorario, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Cosi deciso in Roma il 20 febbraio 2012

                                               IL GWDICE
                                            Francesco Centofanti




                                                                        4

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Sentenza tribunale di roma art 28

  • 1. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA QUARTA SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro Francesco Centofanti, nel procedimento ex art. 28 Stato lav., iscritto al n° 49038( Il r.a.c.c., promosso con ricorso depositato il 28.12.2011 da SLP CIeL, UIL Poste, CONFSAL Comunicazioni, UGL Comunicazioni, segreterie territoriali e provinciali, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore (avv. Antonio Vallebona) nei confronti di POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore (avv. Arturo Maresca) Letti il ricorso e la memoria difensiva, sentite le parti ed a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza 16 febbraio 2012 OSSERVA: 1. Le associazioni sindacali in epigrafe agiscono, ex art. 28 Stato lav., denunziando l'antisindacalità, ed invocando la repressione giudiziale, della condotta tenuta da Poste Italiane s.p.a., nell'ambito della fase di confronto ex art. 2 letto A) CCNL di settore (avviata il 9.11.2011) riguardante il processo di riorganizzazione dei Mercati Privati, consistita nel rifiuto datoriale di istituire con le suddette associazioni un "tavolo separato" di confronto rispetto a SLC CGIL. Le associazioni ricorrenti avevano motivato la loro richiesta di "tavolo separato" adducendo l'esistenza di pregressi recenti contrasti insorti tra le medesime ed il sindacato CGIL, di gravità tale, a causa dei comportamenti scorretti imputabili a quest'ultimo, da impedire alle prime di condividere con esso la medesima sede di confronto. 2. L'art. 2 letto A) CCNL cito riconduce alla contrattazione di livello nazionale "la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro (.. 1; prevede, a tal fme, che l'Azienda fornisca alle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL una "informazione preventiva, l
  • 2. con indicazione contestuale della data del1'avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per govemare gli effetti sociali di cui saprei'; stabilisce tempi stringenti (12 giorni lavorativi) per lo svolgimento e l'esaurimento della fase di confronto, vietando iniziative unilaterali nelle more e specificando che, in difetto di esito positivo del confronto, le parti potranno assumere" le proprie autonome detenninazioni". 3. Le norme collettive, dopo aver sancito che alla fase di confronto con la parte datoriale partecipino le delegazioni nazionali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, non disciplinano ulteriormente le modalità di svolgimento del confronto medesimo; non prescrivono che esso debba svolgersi in un contesto unitario (a "tavolo unico" con tutte le delegazioni sindacali), ma certo neppure si curano di garantire il diritto di chicchessia a "parcellizzare" la fase di confronto, con l'istituzione, per iniziativa datoriale o a richiesta sindacale, di "tavoli separati". 10 spirito della disciplina convenzionale è però, se=a dubbio, quello di facilitare la ricerca e l'adozione di soluzioni condivise tra la rappresentanza datoriale e quelle dei lavoratori, previa pregiudiziale individuazione del maggior grado possibile di convergenza nell'ambito della stessa componente sindacale. Ciò a seguito di un dialogo, sia pure serrato, tale da consentire l'auspicabile apertura all'altrui veduta, l'evoluzione delle posizioni, l'eventuale adozione di scelte comuni, o comunque espressive del più ampio possibile consenso, tra le parti contrapposte ed in seno alla parte "plurale" in cui risultano organizzate le maestra=e. Se così è, l'impostazione datoriale, tesa a privilegiare la natura "congiunta" del confronto, non può essere tacciata di rappresentare un'esecuzione contraria a buona fede della clausola del contratto collettivo; apparendo essa semmai, al contrario, più conforme alla ratio della clausola stessa ed alla sua esegesi sistematica. 4. La clausola implica, come visto, non certo un vincolo di risultato, e senz'altro però un vincolo di metodo: il dialogo, in vista del possibile sbocco favorevole, tanto più proficuo, e potenzialmente foriero di un tale esito, se coralmente partecipato. In antitesi concettuale con tale metodo voluto dal CCNL appare, dunque, la pretesa di taluni sindacati, fosse anche la loro parte maggioritaria, di sottrarsi all'unitarietà del confronto a motivo di divisioni e lacerazioni interne, in qualunque modo indottesi, che peraltro solo un approccio congiunto può sperare di avviare a ricomposizione. Né tale pretesa appare meritevole di tutela nell'attuale sistema delle relazioni industriali, ispirato al pluralismo ed alla pari dignità di tutti i protagonisti delle medesime, principi che semmai impongono di privilegiare interpretazioni che, nelle dinamiche 2
  • 3. antagonistiche della dialettica sindacale, evitino la marginalizzazione delle minoranze. Mentre non si vede quale pregiudizio possa derivare alle associazioni sindacali ricorrenti dal sedere all'unico tavolo con l'altro sindacato, essendo ciascuna rappresentanza libera di esporre ed argomentare il proprio punto di vista, e non essendovi alcun obbligo di presa di posizione finale comune; appare evidente che il rifiuto aprioristico del comune confronto è in grado di ridurre fortemente, già in partenza, se non di minare del tutto, le chances di addivenire con l'azienda a soluzioni concordate, anche parziali, che è l'obiettivo della clausola pattizia. 5. Un diritto "individuale" al confronto ex art. 2 letto A) CCNL, inteso quale diritto di ciascuna associazione sindacale ad avere una sede esclusiva a tale scopo - il cui esercizio potrebbe portare, al limite, alla necessità di istituire tanti "tavoli" quante sono le rappresentanze non omogenee -, non può, dunque, ricavarsi dalla disciplina convenzionale in esame, tesa viceversa a valorizzare l'unitarietà del processo di confronto, in vista dell'obiettivo già ricordato. Tale preteso diritto finirebbe, al contrario, per incidere sull'or­ ganizzazione datoriale, oltre i limiti ammessi dallo statuto. E, in ogni caso, la tutela invocata fuoriesce dai mezzi offerti da quest'ultimo. L'art. 28 - ricorda Casso 2857(04 - "è finalizzato a garantire le prerogative del sindacato nelle ipotesi di conflittualità fra collettività dei lavoratori (o dei loro rappresentanti sindacali) e l'imprenditore, non potendo invece la norma statutaria incidere sulla libertà organizzativa di quest'ultimo a seguito di pretese degli organismi sindacali scaturenti da una conjZittualità sorta all'interno degli stessi organismi; pertanto, non concretizza una condotta antisindacale il comportamento dell'imprenditore che (.. .) intenda condurre le trattative con queste ultime, su questioni attinenti alla contrattazione collettiva, in forma congiunta, rifiutando la richiesta di alcune di esse di essere sentite, invece, a tavoli separati". Né la prospettiva muta - alla luce di quanto osservato - per il fatto che, nella presente vicenda, a richiedere "il tavolo separato" fossero i sindacati "maggioritari". 6. Segue la reiezione del ricorso, assorbita ogni altra questione. Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo. L'art. 9 D.L. 1(12, in corso di conversione, stabilisce quanto segue: "1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato r. con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante (... 3
  • 4. In assenza di disposizioni transitorie, si deve ritenere lo ius superveniens di immediata applicazione. Tuttavia, in attesa che si addivenga all'individuazione ministeriale dei nuovi parametri, appare corretto, per identità di ratio, far riferimento alle tariffe sino ad oggi vigenti, esse stesse approvate con decreto ministeriale. P.Q.M. Il Giudice rigetta il ricorso e condanna le associazioni sindacali ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro­ tempore, al pagamento, in favore di Poste Italiane s.p.a., delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00, per diritti ed onorario, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Cosi deciso in Roma il 20 febbraio 2012 IL GWDICE Francesco Centofanti 4