Le società di capitali sono tenute al versamento degli acconti:
• IRES - Imposta sui redditi delle società (aliquota fissa del 27,50%), da dichiarare tramite il Modello Unico Sc;
• IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive, da dichiarare tramite il Modello Irap.
Entrambe le dichiarazioni possono essere trasmesse per via telematica (Fisconline/Entratel) o tramite intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria,Caf).
slides Su i dati esterni del business plan (21 febbraio 2013)
Gli acconti 2013 per le società di capitali
1. Versamento acconti 2013 – Società di capitali
Scadenze e importi, le novità del D.L. 76/2013
Barbara Torrini
18 novembre 2013
2. Versamento acconti 2013 – Società di capitali
Dal punto di vista formale, esistono tre tipi di società di capitali:
• società per azioni (S.p.A.);
• società in accomandita per azioni (S.a.p.A.);
• società a responsabilità limitata (S.r.l.).
Le società di capitali sono tenute al versamento degli acconti:
IRES: Imposta sui redditi delle società (aliquota fissa del 27,50%), da dichiarare tramite il
Modello Unico Sc;
IRAP: Imposta regionale sulle attività produttive, da dichiarare tramite il Modello Irap.
Entrambe le dichiarazioni possono essere trasmesse per via telematica (Fisconline/Entratel) o
tramite intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria,Caf..)
3. IRAP
Le società di capitali presentano il modello Irap entro il nono mese successivo a quello
di chiusura del periodo d’imposta. Ai fini della presentazione non assume, quindi,
rilevanza la data di approvazione del bilancio, ma quella di chiusura del periodo
d’imposta.
Se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza di
presentazione è fissata al 30 settembre.
Attenzione:
Per il 2013, il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è stato prorogato, senza
alcuna maggiorazione, all’8 luglio per i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione
UNICO e IRAP dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono
stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di
inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito.
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4. Versamento acconti 2013 – Società di capitali
Se il 101% del saldo dell’esercizio precedente è > 20,66 €
(aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013)
Acconto da versare
Se <= 103,00 €: UNICA SOLUZIONE
Se > 103,00 €: DUE ACCONTI
entro il 30 novembre (2 dicembre 2013)
Attenzione:
Tale aumento si applica solamente al momento del pagamento della seconda o
dell’unica rata dell’acconto Irap, data entro la quale si effettuerà il versamento in
misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e
l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.
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5. Versamento acconti 2013 – Società di capitali
• Il 40% del 101% del saldo dell’esercizio precedente (40% dell’importo indicato nel rigo
IR 21 per il 2013 del modello Irap 2013) deve essere versato entro il 16 del sesto mese
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, insieme ad esso e con codice
3812, oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione del 0,40% a titolo di
interessi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è quello
del 16 giugno (17 giugno 2013);
• Il 60% del 101% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro l’ultimo
giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta a
cui si riferisce la dichiarazione, in un’unica soluzione con codice 3813. Per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è quello del 30 novembre (2
dicembre 2013).
Attenzione: nel caso in cui la società ritenga di realizzare nel periodo di imposta
corrente un valore della produzione inferiore e quindi preveda fondatamente una
riduzione dell’imposta dovuta per l’anno in corso, può versare un acconto inferiore a
quello calcolato sulla base del metodo storico (Metodo previsionale).
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6. Versamento acconti 2013 – Società di capitali
IRES
Se il 101% del saldo dell’esercizio precedente è > 12,00 €
(aumento decretato dal D.L. 76/2013 coordinato con la Legge di conversione 99/2013)
Acconto da versare
Se <= 103,00 €: UNICA SOLUZIONE
Se > 103,00 €: DUE ACCONTI
entro il 30 novembre (2 dicembre 2013).
I soggetti Ires possono avvalersi della facoltà di rateizzare i
versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo
acconto in un numero massimo di sei rate.
Attenzione:
Ai fini della determinazione dell’acconto IRES non si può tener conto del 70 per cento delle
ritenute subite sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, ovvero dei titoli obbligazionari e
similari emessi da banche, società per azioni quotate in borsa, ed enti pubblici economici
trasformati in società per azioni, scomputate per il periodo di imposta precedente.
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7. Versamento acconti 2013 – Società di capitali
• Il 40% del 101% del saldo dell’esercizio precedente (40% dell’importo indicato nel rigo
RN 17 per il 2013 del modello Unico 2013) deve essere versato entro il giorno 16 del
sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, insieme al saldo e
con codice 2001, oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione del 0,40% a
titolo di interessi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è
quello del 16 giugno (17 giugno 2013);
• Il 60% del 101% del saldo dell’esercizio precedente deve essere versato entro l’ultimo
giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, in
un’unica soluzione e con codice 2002. Per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare il termine è quello del 30 novembre (2 dicembre 2013).
Attenzione: i soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo
acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque,
effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento
del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di scadenza per l’approvazione del bilancio.
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