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upi – Ufficio prevenzione infortuni
Opuscolo tecnico
Ringhiere e parapetti
Basi normative
Ringhiere, parapetti e corrimano sono misure architettoni­
che che devono proteggere le persone dalle cadute.
Norma SIA 358 «Ringhiere e parapetti»[1]
La progettazione di ringhiere, parapetti e simili elementi di
protezione anticaduta per le sovrastrutture e i relativi
accessi è regolata dalla norma SIA 358[1]
. Per sovrastrutture
si intendono, in particolare:
•	 gli edifici ad uso abitativo
•	 gli edifici adibiti alla formazione e all’insegnamento
•	 gli impianti per lo sport e il tempo libero
•	 gli edifici amministrativi e di servizio
•	 gli edifici ad uso alberghiero, ristorativo e turistico
•	 le case di riposo e gli ospedali
•	 gli edifici di culto e culturali
Norma per ringhiere all’esterno
La norma SN 640568[2]
dell’Associazione svizzera dei pro­
fessionisti della strada e dei trasporti (VSS) si applica per le
ringhiere di qualsiasi strada, via, piazza e ponte stradale.
Legge sul lavoro nelle imprese:
ringhiere nell’ambito lavorativo
L’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro spiega
nell’art. 12 «Parapetti, ringhiere»[3]
come vanno realizzati
questi dispositivi nelle imprese. L’opuscolo della Suva «Para­
petti» definisce le regole tecniche nella costruzione dei para­
petti destinati a rendere sicuri i posti di lavoro e gli accessi
alle macchine negli ambiti industriali e commerciali.
Base legale: responsabilità
In base a un principio giuridico generale, colui che crea
una situazione di pericolo è tenuto ad approntare le misu­
re di sicurezza necessarie e ragionevoli per evitare eventu­
ali danni. In caso di danneggiamento subentra, in partico­
lare, la responsabilità del proprietario dell’opera: «Il
proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a ri­
sarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto
di manutenzione.»[4]
Il proprietario deve quindi garantire
che stato e funzione della sua opera non mettano in peri­
colo niente e nessuno. Se la costruzione e la funzione non
sono sicure, siamo di fronte a un «vizio della cosa». Le sen­
tenze concernenti i vizi di cose sono emesse in base alle
norme e alle raccomandazioni SIA quali «regole riconosci­
ute dell’edilizia» e allo «stato della tecnica».
Garanzia dello stato esistente
In generale, le costruzioni esistenti godono di una garanzia
dello stato esistente. Si consiglia di controllare i dispositivi
anticaduta quando bisogna eseguire modifiche sostanziali
(p. es. modifica dell’uso).
Avvertimento
Con un avvertimento un imprenditore può sospendere la
sua responsabilità per gli eventuali difetti dell’opera causa­
ti dalle richieste del committente. Rispetto a terzi però
l’avvertimento espresso dall’imprenditore non offre nessu­
na protezione diretta in materia di  responsabilità o prete­
se / procedure penali. L’imprenditore fa bene a non venire a
soluzioni di compromesso che vanno a scapito della
sicurezza.
Evitare cadute nel vuoto nelle sovrastrutture
Negli edifici, le ringhiere e i parapetti adempiono un’importante funzione: proteggere dalle cadute nel
vuoto. Curiosi e intraprendenti per natura, i bambini sono un gruppo di utenti particolarmente a rischio
al pari delle persone anziane, che con l’avanzare dell’età subiscono alterazioni delle capacità visive
e motorie ed eventuali mancamenti. È possibile evitare incidenti colmando le lacune di sicurezza e
adottando le misure architettoniche del caso.
Requisiti degli elementi di protezione
Requisiti commisurati alle situazioni di pericolo
I requisiti delle ringhiere e dei parapetti sono definiti con­
formemente ad una valutazione del rischio di caduta. I re­
quisiti previsti dalla norma SIA 358 si basano su un utilizzo
ordinario e un comportamento normale. Per utilizzo
ordinario s’intende tutto ciò che, per esperienza, è possibi­
le in un determinato impianto. Ad esempio, i bambini in­
custoditi sono utenti ordinari non soltanto di scuole
dell’infanzia e di scuole pubbliche, ma anche laddove nor­
malmente sono sotto sorveglianza, come in ristoranti o
esercizi commerciali, ma dove la sorveglianza permanente
non può essere garantita. Un comportamento normale è
inteso in modo piuttosto restrittivo: la mancanza di re­
sponsabilità individuale e prudenza non è normale. Per
contro, è normale che dei bambini in tenera età agiscano
sovente in modo irragionevole o che persone indebolite
possano avere comportamenti maldestri. Si distinguono
le seguenti situazioni di pericolo (SP) secondo la norma
SIA 358.
SP 1: comportamento inadeguato di bambini
incustoditi
Determinante per edifici abitativi, scuole dell’infanzia,
scuole elementari, settori di altri edifici utilizzabili senza
sorveglianza da bambini in età prescolare.
SP 2: comportamento inadeguato di persone
indebolite e portatrici di handicap
Determinante per edifici amministrativi e di servizio, case
di cura, complessi ospedalieri, edifici di culto e culturali.
SP 3: affollamenti straordinari e panico
Determinante nei luoghi con grandi assembramenti di per­
sone e nelle vie di fuga.
Sicurezza degli utenti
La norma SIA 358 non persegue anzitutto ringhiere e para­
petti normati bensì sicuri. Per motivi pratici (evitare insicu­
rezza e vertigini), le protezioni vanno alzate nei punti con
elevate altezze di caduta.
Praticabile, scalabile, arrampicabile
I termini «scalabile» e «praticabile» contenuti nella
documentazione SIA D0158[5] si riferiscono  alla
superficie dalla quale è misurata l’altezza di un ele­
mento di protezione. Il termine «arrampicabile»
si riferisce alla configurazione geometrica dell’ele­
mento di protezione. L’arrampicabilità di un ele­
mento di sicurezza è rilevante solo in presenza di
una SP 1. L’altezza degli elementi di protezione va
misurata a partire dalla superficie praticabile più
elevata. Sono considerate praticabili le superfici su
cui è possibile sostare con relativa facilità, senza
particolari sforzi o acrobazie, senza tenersi con le
mani e se queste si trovano a meno di 65 cm sopra
la superficie praticabile determinante.
Sottili basamenti o coronamenti di muri sui quali è
possibile salire, ma dove occorre tenersi all’ele­
mento di protezione per rimanere in piedi, non so­
no superfici praticabili (Fig. 2). Sono invece da con­
siderare praticabili i parapetti di muri (Fig. 1)
suf­fi­ciente­mente larghi con ringhiere fissate ester­
namente e, pertanto, determinanti per l’altezza de­
gli elementi di protezione.
L’upi ha fatto l’esperienza che le superfici di ap­
poggio di larghezza superiore a 12 cm sono consi­
derate praticabili. Tuttavia, è possibile scalare e/o
arrampicarsi su bordi che non raggiungono questa
larghezza. Per garantire la sicurezza dei bambini in
età prescolastica, l’upi raccomanda di realizzare
protezioni alte 75 cm dove la superficie di appog­
gio raggiunge una larghezza massima di 12 cm.
Misurato dalla superficie agibile, le protezioni de­
vono però sempre essere alte almeno 100 cm
(Fig. 1).
praticabile
altezza
scalabile arrampicabile
Fig. 2 Fig. 3Fig. 1
Altre raccomandazioni dell’upi
•	 Le ringhiere delle sovrastrutture non devono ostacolare
la visuale ai bambini, così da non indurli a scalarle.
•	 Le traverse orizzontali con un’altezza minima di 75 cm
possono avere spazi massimi di 1 – 3 cm, affinché
l’elemento di protezione non possa essere scalato facil­
mente (esempio 5).
•	 Nelle strutture reticolari, osservare una larghezza delle
maglie di 4 cm.
•	 Nelle lamiere forate, le aperture possono avere un dia­
metro massimo di 5 cm.
•	 La distanza tra i gradini deve essere di max. 12 cm.
Quando occorre un parapetto o una ringhiera?
Ogni superficie praticabile a persone per un uso normale
che presenta un rischio di caduta deve essere assicurata
con un elemento di protezione. Secondo la norma SIA 358,
da un’altezza di caduta di 100 cm un elemento di prote­
zione è, di principio, necessario. Fino a un’altezza di 150 cm
la protezione può consistere anche in provvedimenti che
rendono più difficile l’accesso ai margini delle superfici
praticabili, come piante o altro. Se il rischio di caduta è
maggiore (SP 2 e 3), gli elementi possono essere necessari
già da altezze di caduta inferiori.
Quando occorre un corrimano?
Secondo la norma SIA 358, le scale con più di cinque gra­
dini devono essere provviste di corrimano. Le scale con più
di due gradini utilizzate da persone indebolite o portatrici
di handicap e le scale delle vie di fuga devono, in generale,
essere dotate di corrimano su entrambi i lati. In generale, i
corrimano servono a prevenire gli incidenti. In tale conte­sto
bisogna tener conto anche della norma SIA 500 [6].
Conformazione degli elementi di protezione
(requisiti minimi) secondo norma SIA 358
L’altezza degli elementi di protezione è misurata dalla super­
ficie praticabile. Secondo l’upi sono considerate superfici
praticabili gli elementi edili di una larghezza superiore ai
12 cm e di un’altezza inferiore ai 65 cm.   
•	 Altezza minima delle protezioni 100 cm
•	 I parapetti fissi con uno spessore di almeno 20 cm devo­
no essere alti al minimo 90 cm
•	 In una tromba di scale, la ringhiera delle scale deve ave­
re un’altezza minima di 90 cm
•	 Ringhiere, parapetti e elementi simili di protezione de­
vono impedire le cadute nel vuoto. I requisiti minimi
consistono in una traversa superiore e una traversa
centrale a metà altezza oppure una distanza massima di
30 cm se si utilizzano aste verticali.
•	 In una situazione di pericolo 1, fino a un’altezza di 75
cm le aperture negli elementi di protezione non devono
superare un diametro di 12 cm. Misure appropriate de­
vono inoltre ostacolare o impedire la scalata.
Parapetto
Ringhiera di scala
min.75cm
min.100cm
max. 12 cm
Eccezione!
max. 5 cm
min.75cm
min.90cm
Nessuna apertura con > Ø 12 cm fino 75 cm
Nessuna apertura con > Ø 12 cm fino 75 cm
min.100cm
75cm
≤12 cm
Esempio 1
≤12 cm
75cm
<65cm+75cm
esistente
min.100cm
<65cm
Esempio 2
Per garantire la protezione dei bambini in età prescolastica,
l’upi raccomanda che gli elementi protettivi larghi fino a
12 cm siano alti almeno 75 cm; l’altezza misurata dalla super­
ficie praticabile deve però raggiungere almeno 100 cm.
Per garantire la sicurezza dei bambini in età prescolastica,
l’upi raccomanda che gli elementi protettivi larghi fino a
12 cm siano alti almeno 75 cm; l’altezza va misurata dal
bordo superiore della traversa inferiore. L’altezza misurata
dalla superficie praticabile deve però raggiungere almeno
100 cm.
I dispositivi anticaduta degli edifici storici sono spesso trop­
po bassi. Un risanamento permette di montare del vetro
stratificato. Misurato dalla superficie scalabile (p. es. calori­
fero, davanzale ecc.), l’altezza deve corrispondere a 75 cm.
Per le vasche da bagno montate direttamente a un sottofi­
nestra, va prevista un’altezza di sicurezza di 75 cm per pro­
teggere i bambini in età prescolastica. I 75 cm vanno misu­
rati dal bordo superiore della vasca fino al bordo superiore
del telaio inferiore fisso.
min.100cm
75cm
≤12 cm
≤12 cm
<65 cm
Esempio 3
min.100cm
75cm
Esempio 4
Raccomandazioni dell’upi per l’applicazione
della norma SIA 358
Esempio 5
min.75cm
min.100cm
1
⁄3
1
⁄3
1
⁄3
1 cm
2 cm
3 cm
Esempio 6
min.100cm
75cm
Esempio 7
min.100cm
vetro
stratificato
vetro sicurezza
temperato
Esempio 8
sicurezza insufficiente per
bambini in età prescolastica
Dove si usano traverse orizzontali, l’upi raccomanda uno
spazio di massimo 1 – 3 cm tra gli elementi. Ciò significa
che nel terzo inferiore si deve rispettare uno spazio di
1 cm, in quello al centro di max. 2 cm e in quello ­superiore
uno di max. 3 cm.
Per permettere la pulizia e manutenzione sicura di ante di fi­
nestre ad altezza del piano e avvitate, l’upi raccomanda di
montare le ringhiere (p. es. ad aste) all’esterno della
finestra.
Per arredare le terrazze sui tetti si usano spesso fioriere. Per
garantire la sicurezza, l’upi raccomanda un’altezza di 75 cm
per le fioriere. Inoltre, sul lato dell’utente e su un’altezza di
almeno 100 cm va montata una traversa orizzontale.
I corrimano spostati verso l’interno sono scalabili e pertan­
to offrono una sicurezza insufficiente. L’obiettivo di prote­
zione della situazione di pericolo 1 non viene raggiunto.
Esempio dalla prassi 1:
impianti sportivi
Gli impianti sportivi sono impianti pubblici. Per tale motivo,
tra le tribune e il campo possono crearsi situazioni straordi­
narie. Per permettere agli spettatori una visione libera da
ostacoli, vanno usati elementi protettivi trasparenti. Mag­
giori informazioni fornisce la documentazione tecnica
dell’upi 2.020 «Palestre».
Dispositivo anticaduta di gradinata con vetro stratificato e visuale
libera sui campi
Risanamento di un edificio storico: montaggio di un corrimano rialzato
Esempio 9
min.100cm
min.110cm
Esempio 10
punto di caduta
Esempio dalla prassi 2:
edifici vecchi, standard attuali
Le disposizioni dell’articolo 58 CO regolano la responsabilità
del proprietario riguardo la sicurezza dell’opera. Le norme
tecniche definiscono unicamente gli standard riconosciuti.
La norma SIA 358 descrive soltanto lo stato dell’arte. Pertan­
to, la sicurezza di ringhiere e parapetti è misurata con gli
standard vigenti anche per gli edifici costruiti prima della
norma.
Le gradinate presentano un elevato rischio di caduta in ca­
so di calca. Pertanto l’altezza dei dispositivi anticaduta de­
ve raggiungere almeno 110 cm[7] oppure a partire dal bordo
anteriore di una scala (gradino a sedere o in piedi) fino al
bordo superiore del dispositivo anticaduta almeno 100 cm.
Maggiori informazioni fornisce la documentazione tecnica
dell’upi 2.020 «Palestre».
I tetti liberamente accessibili delle entrate ai garage sotter­
ranei presentano un pericolo di caduta. Pertanto l’accesso
va chiuso (p. es. con una rete a maglia) oppure nel punto
pericoloso va adottata un’altra misura.
2.003.03–07.2012
upi – Ufficio prevenzione infortuni, casella postale 8236, CH-3001 Berna
Tel. +41 31 390 22 22, fax +41 31 390 22 30, info@upi.ch, www.upi.ch
Per la tua sicurezza: il tuo upi.
L’upi è il centro svizzero di competenza per la prevenzione
degli infortuni. Svolge ricerche negli ambiti della circolazio­
ne stradale, dello sport, della casa e del tempo libero e ne
divulga i risultati attraverso consulenze, formazioni e cam­
pagne destinate tanto agli ambienti specializzati quanto
al vasto pubblico. Il sito www.upi.ch offre maggiori
informazioni.
Ulteriori informazioni
L’upi consiglia anche le seguenti pubblicazioni:
2.005	 Porte e portoni (opuscolo tecnico)
2.006	 Il vetro nell’architettura (opuscolo tecnico)
2.007	 Scale (opuscolo tecnico)
2.019	 Impianti balneari (documentazione)
2.020	 Palestre (documentazione)
2.027	 Pavimenti e rivestimenti (documentazione)
2.032	 Pavimenti (lista dei requisti)
2.034	 Sicurezza nell’edilizia abitativa, prescrizioni dei
cantoni svizzeri e del Principato del Liechtenstein
sulla configurazione edilizia di ringhiere, parapetti
e scale (documentazione)
Guida giuridica su www.upi.ch / Politica e diritto / Guida
giuridica / Casa, tempo libero, prodotti / Sovrastrutture e
parti di edifici
Le pubblicazioni dell’upi possono essere richieste
gratuitamente o scaricate in formato PDF: www.upi.ch.
Sources:
[1]	 Norma SIA 358, Parapetti, edizione 2010, www.sia.ch
[2]	 Norma SIA 640 568 Parapetti, edizione 2003
[3]	 Ordinanza 3 e 4 concernente la legge sul lavoro (revisione 2010)
[4]	 Art. 58 Codice delle obbligazioni (CO) del 30 marzo 1911, SR 220
[5]
	 Documentazione SIA D0158, Garde-corps et allèges – A propos de l’application de la norme SIA 358, edizione 2001, www.sia.ch
[6]	 Norma SIA 500, Constructions sans obstacles, edizione 2009
[7]	 Norma SN EN 13200-3, Installazioni per gli spettatori - Parte 3: Elementi di separazione, edizione 2005
© upi 2012, riproduzione gradita con indicazione della fonte; stampato su carta certificata FSC

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375 2.003.03 ringhiere e parapetti

  • 1. upi – Ufficio prevenzione infortuni Opuscolo tecnico Ringhiere e parapetti
  • 2. Basi normative Ringhiere, parapetti e corrimano sono misure architettoni­ che che devono proteggere le persone dalle cadute. Norma SIA 358 «Ringhiere e parapetti»[1] La progettazione di ringhiere, parapetti e simili elementi di protezione anticaduta per le sovrastrutture e i relativi accessi è regolata dalla norma SIA 358[1] . Per sovrastrutture si intendono, in particolare: • gli edifici ad uso abitativo • gli edifici adibiti alla formazione e all’insegnamento • gli impianti per lo sport e il tempo libero • gli edifici amministrativi e di servizio • gli edifici ad uso alberghiero, ristorativo e turistico • le case di riposo e gli ospedali • gli edifici di culto e culturali Norma per ringhiere all’esterno La norma SN 640568[2] dell’Associazione svizzera dei pro­ fessionisti della strada e dei trasporti (VSS) si applica per le ringhiere di qualsiasi strada, via, piazza e ponte stradale. Legge sul lavoro nelle imprese: ringhiere nell’ambito lavorativo L’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro spiega nell’art. 12 «Parapetti, ringhiere»[3] come vanno realizzati questi dispositivi nelle imprese. L’opuscolo della Suva «Para­ petti» definisce le regole tecniche nella costruzione dei para­ petti destinati a rendere sicuri i posti di lavoro e gli accessi alle macchine negli ambiti industriali e commerciali. Base legale: responsabilità In base a un principio giuridico generale, colui che crea una situazione di pericolo è tenuto ad approntare le misu­ re di sicurezza necessarie e ragionevoli per evitare eventu­ ali danni. In caso di danneggiamento subentra, in partico­ lare, la responsabilità del proprietario dell’opera: «Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a ri­ sarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.»[4] Il proprietario deve quindi garantire che stato e funzione della sua opera non mettano in peri­ colo niente e nessuno. Se la costruzione e la funzione non sono sicure, siamo di fronte a un «vizio della cosa». Le sen­ tenze concernenti i vizi di cose sono emesse in base alle norme e alle raccomandazioni SIA quali «regole riconosci­ ute dell’edilizia» e allo «stato della tecnica». Garanzia dello stato esistente In generale, le costruzioni esistenti godono di una garanzia dello stato esistente. Si consiglia di controllare i dispositivi anticaduta quando bisogna eseguire modifiche sostanziali (p. es. modifica dell’uso). Avvertimento Con un avvertimento un imprenditore può sospendere la sua responsabilità per gli eventuali difetti dell’opera causa­ ti dalle richieste del committente. Rispetto a terzi però l’avvertimento espresso dall’imprenditore non offre nessu­ na protezione diretta in materia di responsabilità o prete­ se / procedure penali. L’imprenditore fa bene a non venire a soluzioni di compromesso che vanno a scapito della sicurezza. Evitare cadute nel vuoto nelle sovrastrutture Negli edifici, le ringhiere e i parapetti adempiono un’importante funzione: proteggere dalle cadute nel vuoto. Curiosi e intraprendenti per natura, i bambini sono un gruppo di utenti particolarmente a rischio al pari delle persone anziane, che con l’avanzare dell’età subiscono alterazioni delle capacità visive e motorie ed eventuali mancamenti. È possibile evitare incidenti colmando le lacune di sicurezza e adottando le misure architettoniche del caso.
  • 3. Requisiti degli elementi di protezione Requisiti commisurati alle situazioni di pericolo I requisiti delle ringhiere e dei parapetti sono definiti con­ formemente ad una valutazione del rischio di caduta. I re­ quisiti previsti dalla norma SIA 358 si basano su un utilizzo ordinario e un comportamento normale. Per utilizzo ordinario s’intende tutto ciò che, per esperienza, è possibi­ le in un determinato impianto. Ad esempio, i bambini in­ custoditi sono utenti ordinari non soltanto di scuole dell’infanzia e di scuole pubbliche, ma anche laddove nor­ malmente sono sotto sorveglianza, come in ristoranti o esercizi commerciali, ma dove la sorveglianza permanente non può essere garantita. Un comportamento normale è inteso in modo piuttosto restrittivo: la mancanza di re­ sponsabilità individuale e prudenza non è normale. Per contro, è normale che dei bambini in tenera età agiscano sovente in modo irragionevole o che persone indebolite possano avere comportamenti maldestri. Si distinguono le seguenti situazioni di pericolo (SP) secondo la norma SIA 358. SP 1: comportamento inadeguato di bambini incustoditi Determinante per edifici abitativi, scuole dell’infanzia, scuole elementari, settori di altri edifici utilizzabili senza sorveglianza da bambini in età prescolare. SP 2: comportamento inadeguato di persone indebolite e portatrici di handicap Determinante per edifici amministrativi e di servizio, case di cura, complessi ospedalieri, edifici di culto e culturali. SP 3: affollamenti straordinari e panico Determinante nei luoghi con grandi assembramenti di per­ sone e nelle vie di fuga. Sicurezza degli utenti La norma SIA 358 non persegue anzitutto ringhiere e para­ petti normati bensì sicuri. Per motivi pratici (evitare insicu­ rezza e vertigini), le protezioni vanno alzate nei punti con elevate altezze di caduta. Praticabile, scalabile, arrampicabile I termini «scalabile» e «praticabile» contenuti nella documentazione SIA D0158[5] si riferiscono alla superficie dalla quale è misurata l’altezza di un ele­ mento di protezione. Il termine «arrampicabile» si riferisce alla configurazione geometrica dell’ele­ mento di protezione. L’arrampicabilità di un ele­ mento di sicurezza è rilevante solo in presenza di una SP 1. L’altezza degli elementi di protezione va misurata a partire dalla superficie praticabile più elevata. Sono considerate praticabili le superfici su cui è possibile sostare con relativa facilità, senza particolari sforzi o acrobazie, senza tenersi con le mani e se queste si trovano a meno di 65 cm sopra la superficie praticabile determinante. Sottili basamenti o coronamenti di muri sui quali è possibile salire, ma dove occorre tenersi all’ele­ mento di protezione per rimanere in piedi, non so­ no superfici praticabili (Fig. 2). Sono invece da con­ siderare praticabili i parapetti di muri (Fig. 1) suf­fi­ciente­mente larghi con ringhiere fissate ester­ namente e, pertanto, determinanti per l’altezza de­ gli elementi di protezione. L’upi ha fatto l’esperienza che le superfici di ap­ poggio di larghezza superiore a 12 cm sono consi­ derate praticabili. Tuttavia, è possibile scalare e/o arrampicarsi su bordi che non raggiungono questa larghezza. Per garantire la sicurezza dei bambini in età prescolastica, l’upi raccomanda di realizzare protezioni alte 75 cm dove la superficie di appog­ gio raggiunge una larghezza massima di 12 cm. Misurato dalla superficie agibile, le protezioni de­ vono però sempre essere alte almeno 100 cm (Fig. 1). praticabile altezza scalabile arrampicabile Fig. 2 Fig. 3Fig. 1
  • 4. Altre raccomandazioni dell’upi • Le ringhiere delle sovrastrutture non devono ostacolare la visuale ai bambini, così da non indurli a scalarle. • Le traverse orizzontali con un’altezza minima di 75 cm possono avere spazi massimi di 1 – 3 cm, affinché l’elemento di protezione non possa essere scalato facil­ mente (esempio 5). • Nelle strutture reticolari, osservare una larghezza delle maglie di 4 cm. • Nelle lamiere forate, le aperture possono avere un dia­ metro massimo di 5 cm. • La distanza tra i gradini deve essere di max. 12 cm. Quando occorre un parapetto o una ringhiera? Ogni superficie praticabile a persone per un uso normale che presenta un rischio di caduta deve essere assicurata con un elemento di protezione. Secondo la norma SIA 358, da un’altezza di caduta di 100 cm un elemento di prote­ zione è, di principio, necessario. Fino a un’altezza di 150 cm la protezione può consistere anche in provvedimenti che rendono più difficile l’accesso ai margini delle superfici praticabili, come piante o altro. Se il rischio di caduta è maggiore (SP 2 e 3), gli elementi possono essere necessari già da altezze di caduta inferiori. Quando occorre un corrimano? Secondo la norma SIA 358, le scale con più di cinque gra­ dini devono essere provviste di corrimano. Le scale con più di due gradini utilizzate da persone indebolite o portatrici di handicap e le scale delle vie di fuga devono, in generale, essere dotate di corrimano su entrambi i lati. In generale, i corrimano servono a prevenire gli incidenti. In tale conte­sto bisogna tener conto anche della norma SIA 500 [6]. Conformazione degli elementi di protezione (requisiti minimi) secondo norma SIA 358 L’altezza degli elementi di protezione è misurata dalla super­ ficie praticabile. Secondo l’upi sono considerate superfici praticabili gli elementi edili di una larghezza superiore ai 12 cm e di un’altezza inferiore ai 65 cm. • Altezza minima delle protezioni 100 cm • I parapetti fissi con uno spessore di almeno 20 cm devo­ no essere alti al minimo 90 cm • In una tromba di scale, la ringhiera delle scale deve ave­ re un’altezza minima di 90 cm • Ringhiere, parapetti e elementi simili di protezione de­ vono impedire le cadute nel vuoto. I requisiti minimi consistono in una traversa superiore e una traversa centrale a metà altezza oppure una distanza massima di 30 cm se si utilizzano aste verticali. • In una situazione di pericolo 1, fino a un’altezza di 75 cm le aperture negli elementi di protezione non devono superare un diametro di 12 cm. Misure appropriate de­ vono inoltre ostacolare o impedire la scalata. Parapetto Ringhiera di scala min.75cm min.100cm max. 12 cm Eccezione! max. 5 cm min.75cm min.90cm Nessuna apertura con > Ø 12 cm fino 75 cm Nessuna apertura con > Ø 12 cm fino 75 cm
  • 5. min.100cm 75cm ≤12 cm Esempio 1 ≤12 cm 75cm <65cm+75cm esistente min.100cm <65cm Esempio 2 Per garantire la protezione dei bambini in età prescolastica, l’upi raccomanda che gli elementi protettivi larghi fino a 12 cm siano alti almeno 75 cm; l’altezza misurata dalla super­ ficie praticabile deve però raggiungere almeno 100 cm. Per garantire la sicurezza dei bambini in età prescolastica, l’upi raccomanda che gli elementi protettivi larghi fino a 12 cm siano alti almeno 75 cm; l’altezza va misurata dal bordo superiore della traversa inferiore. L’altezza misurata dalla superficie praticabile deve però raggiungere almeno 100 cm. I dispositivi anticaduta degli edifici storici sono spesso trop­ po bassi. Un risanamento permette di montare del vetro stratificato. Misurato dalla superficie scalabile (p. es. calori­ fero, davanzale ecc.), l’altezza deve corrispondere a 75 cm. Per le vasche da bagno montate direttamente a un sottofi­ nestra, va prevista un’altezza di sicurezza di 75 cm per pro­ teggere i bambini in età prescolastica. I 75 cm vanno misu­ rati dal bordo superiore della vasca fino al bordo superiore del telaio inferiore fisso. min.100cm 75cm ≤12 cm ≤12 cm <65 cm Esempio 3 min.100cm 75cm Esempio 4 Raccomandazioni dell’upi per l’applicazione della norma SIA 358
  • 6. Esempio 5 min.75cm min.100cm 1 ⁄3 1 ⁄3 1 ⁄3 1 cm 2 cm 3 cm Esempio 6 min.100cm 75cm Esempio 7 min.100cm vetro stratificato vetro sicurezza temperato Esempio 8 sicurezza insufficiente per bambini in età prescolastica Dove si usano traverse orizzontali, l’upi raccomanda uno spazio di massimo 1 – 3 cm tra gli elementi. Ciò significa che nel terzo inferiore si deve rispettare uno spazio di 1 cm, in quello al centro di max. 2 cm e in quello ­superiore uno di max. 3 cm. Per permettere la pulizia e manutenzione sicura di ante di fi­ nestre ad altezza del piano e avvitate, l’upi raccomanda di montare le ringhiere (p. es. ad aste) all’esterno della finestra. Per arredare le terrazze sui tetti si usano spesso fioriere. Per garantire la sicurezza, l’upi raccomanda un’altezza di 75 cm per le fioriere. Inoltre, sul lato dell’utente e su un’altezza di almeno 100 cm va montata una traversa orizzontale. I corrimano spostati verso l’interno sono scalabili e pertan­ to offrono una sicurezza insufficiente. L’obiettivo di prote­ zione della situazione di pericolo 1 non viene raggiunto.
  • 7. Esempio dalla prassi 1: impianti sportivi Gli impianti sportivi sono impianti pubblici. Per tale motivo, tra le tribune e il campo possono crearsi situazioni straordi­ narie. Per permettere agli spettatori una visione libera da ostacoli, vanno usati elementi protettivi trasparenti. Mag­ giori informazioni fornisce la documentazione tecnica dell’upi 2.020 «Palestre». Dispositivo anticaduta di gradinata con vetro stratificato e visuale libera sui campi Risanamento di un edificio storico: montaggio di un corrimano rialzato Esempio 9 min.100cm min.110cm Esempio 10 punto di caduta Esempio dalla prassi 2: edifici vecchi, standard attuali Le disposizioni dell’articolo 58 CO regolano la responsabilità del proprietario riguardo la sicurezza dell’opera. Le norme tecniche definiscono unicamente gli standard riconosciuti. La norma SIA 358 descrive soltanto lo stato dell’arte. Pertan­ to, la sicurezza di ringhiere e parapetti è misurata con gli standard vigenti anche per gli edifici costruiti prima della norma. Le gradinate presentano un elevato rischio di caduta in ca­ so di calca. Pertanto l’altezza dei dispositivi anticaduta de­ ve raggiungere almeno 110 cm[7] oppure a partire dal bordo anteriore di una scala (gradino a sedere o in piedi) fino al bordo superiore del dispositivo anticaduta almeno 100 cm. Maggiori informazioni fornisce la documentazione tecnica dell’upi 2.020 «Palestre». I tetti liberamente accessibili delle entrate ai garage sotter­ ranei presentano un pericolo di caduta. Pertanto l’accesso va chiuso (p. es. con una rete a maglia) oppure nel punto pericoloso va adottata un’altra misura.
  • 8. 2.003.03–07.2012 upi – Ufficio prevenzione infortuni, casella postale 8236, CH-3001 Berna Tel. +41 31 390 22 22, fax +41 31 390 22 30, info@upi.ch, www.upi.ch Per la tua sicurezza: il tuo upi. L’upi è il centro svizzero di competenza per la prevenzione degli infortuni. Svolge ricerche negli ambiti della circolazio­ ne stradale, dello sport, della casa e del tempo libero e ne divulga i risultati attraverso consulenze, formazioni e cam­ pagne destinate tanto agli ambienti specializzati quanto al vasto pubblico. Il sito www.upi.ch offre maggiori informazioni. Ulteriori informazioni L’upi consiglia anche le seguenti pubblicazioni: 2.005 Porte e portoni (opuscolo tecnico) 2.006 Il vetro nell’architettura (opuscolo tecnico) 2.007 Scale (opuscolo tecnico) 2.019 Impianti balneari (documentazione) 2.020 Palestre (documentazione) 2.027 Pavimenti e rivestimenti (documentazione) 2.032 Pavimenti (lista dei requisti) 2.034 Sicurezza nell’edilizia abitativa, prescrizioni dei cantoni svizzeri e del Principato del Liechtenstein sulla configurazione edilizia di ringhiere, parapetti e scale (documentazione) Guida giuridica su www.upi.ch / Politica e diritto / Guida giuridica / Casa, tempo libero, prodotti / Sovrastrutture e parti di edifici Le pubblicazioni dell’upi possono essere richieste gratuitamente o scaricate in formato PDF: www.upi.ch. Sources: [1] Norma SIA 358, Parapetti, edizione 2010, www.sia.ch [2] Norma SIA 640 568 Parapetti, edizione 2003 [3] Ordinanza 3 e 4 concernente la legge sul lavoro (revisione 2010) [4] Art. 58 Codice delle obbligazioni (CO) del 30 marzo 1911, SR 220 [5] Documentazione SIA D0158, Garde-corps et allèges – A propos de l’application de la norme SIA 358, edizione 2001, www.sia.ch [6] Norma SIA 500, Constructions sans obstacles, edizione 2009 [7] Norma SN EN 13200-3, Installazioni per gli spettatori - Parte 3: Elementi di separazione, edizione 2005 © upi 2012, riproduzione gradita con indicazione della fonte; stampato su carta certificata FSC