STUDI di SETTORE NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDI
1. LA SETTIMANA FISCALE – N. 4 29 gennaio 2009
GUIDA PRATICA
GUIDA PRATICA
Accertamento
STUDI di SETTORE
NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI» ed EVOLUZIONE degli STUDI
di Enrico Holzmiller
QUADRO NORMATIVO
Gli ultimi mesi del 2008 han- (Unico 2009). b) correttivi «anti-crisi» (ex art.
no registrato alcune novità in tema Le novità possono così essere 8, D.L. 185/2008);
di studi di settore che andranno riassunte: c) validazione della revisione di
tenute in debita considerazione ai a) nuovo istituto di definizione 69 studi di settore (approvati
fini di eventuali prossimi accer- dell’invito al contraddittorio con DD.MM. 23.12.2008 pub-
tamenti, nonché in relazione alle (ex art. 27, co. 1-4, D.L. blicati in S.S. alla G.U.
prossime dichiarazioni f iscali 29.11.2008, n. 185); 31.12.2008, n. 304).
ADESIONE al CONTRADDITTORIO: il recente D.L. stione dovrà riportare la quietanza del versa-
185/2008 (cd. «decreto anti-crisi») ha istituito una mento complessivo o, se rateizzato, quella
nuova modalità di definizione agevolata: dopo della prima rata;
la recente introduzione dell’adesione ai processi ● in caso di rateizzazione non è dovuta alcuna
verbali di constatazione, viene ora prevista la garanzia; tuttavia, le rate successive alla pri-
possibilità di aderire preventivamente agli inviti ma sconteranno gli interessi legali;
al contraddittorio emessi e notificati al contri- ● in caso di mancato pagamento delle somme
buente da parte dell’Amministrazione finanzia- dovute, è prevista l’iscrizione a ruolo a titolo
ria. definitivo, ai sensi dell’art. 14, D.P.R. 29.9.1973,
La novità, peraltro, riguarda anche i contenu- n. 602 [CFF ➋ 7214].
ti degli inviti stessi. La nuova definizione non può tuttavia essere
Più precisamente, il decreto anti-crisi ha pre- applicata in caso di emissione di processo ver-
visto che: bale di constatazione definibile ai sensi dell’art.
● l’invito contenga non solo il riferimento ai 5-bis, co. 1, D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 [CFF ➊ 4777a].
periodi di imposta ai quali è riferito, ed agli In altre parole, l’istituto in questione risulta es-
estremi (data e luogo) della comparizione, sere alternativo a quello previsto dalla cd. «ma-
ma anche le maggiori imposte, sanzioni ed novra d’estate 2008» in tema di definizione «di-
interessi previsti in caso di preventiva ade- retta» del Pvc.
sione, nonché le motivazioni della richiesta; Tale strumento di chiusura preventiva delle
● in base all’invito (e soprattutto in funzione liti con il Fisco prevede alcune specificità in tema
della quantificazione della debenza di cui di studi di settore.
sopra) il contribuente potrà decidere, d’ora A tale riguardo viene previsto che:
in poi, di chiudere la lite con il Fisco prima ● in caso di adesione, il contribuente potrà
ancora di incontrare il funzionario incaricato usufruire, oltre alla riduzione delle sanzioni
del confronto in contraddittorio. Potrà pro- già evidenziata, della copertura dagli accer-
cedere in tal senso accettando integralmente tamenti basati su presunzioni semplici già
le maggiori imposte ed interessi indicati nel- prevista per i soggetti congrui (naturalmente
l’atto, usufruendo di una riduzione delle san- o per adeguamento) e disciplinata dall’art. 10-
zioni ad 1/8 (un ottavo) del minimo; bis, L. 8.5.1998, n. 146 [CFF ➋ 7030a], fino al
● operativamente, l’adesione avverrà median- 40% dei ricavi dichiarati, con un massimo di
te comunicazione all’Ufficio competente e € 50.000. A tale riguardo va ricordato che la
versamento delle somme dovute, da effet- C.M. 11/E/2007 ha evidenziato come il sud-
tuarsi entrambi non oltre il quindicesimo gior- detto limite di € 50.000 non costituisca una
no antecedente alla data fissata per il con- franchigia, per cui se l’ammontare accertabi-
traddittorio stesso. La comunicazione in que- le risulta superiore a tale importo, l’Ammini-
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strazione finanziaria può rettificare i compensi sti per gli studi di settore oggetto dell’invito
nella misura complessivamente risultante; al contraddittorio, anche a seguito di aggior-
● tale opportunità è offerta solo per i periodi di namenti nell’analisi della territorialità a cura
imposta in corso al 31.12.2006 e successivi, e degli Osservatori regionali. (6)
purché non siano irrogabili, per le annualità
oggetto dell’invito, sanzioni per omessa o REVISIONE «ANTI-CRISI»: gli studi di settore che,
infedele dichiarazione. (1) com’è noto, monitorano la «normalità economi-
Sempre con specifico riferimento agli studi, ca» del tessuto imprenditoriale italiano, non pos-
andrà verificato «sul campo» l’effettivo appeal sono prescindere da valutazioni concernenti l’at-
di tale istituto. Infatti, come è già stato eviden- tuale situazione di crisi economica e finanziaria.
ziato dalla dottrina, (2) qualora l’invito al con- Tale aspetto, di assoluta importanza, è stato
traddittorio si basasse sugli stessi numeri richie- considerato dall’art. 8 del richiamato D.L. 185/
sti, in sede di dichiarazione, da Gerico, rende- 2008, rubricato «Revisione congiunturale speciale
rebbe difficile pensare che il contribuente, che degli studi di settore».
scientemente aveva già valutato di non adeguar- In tale articolo è stato previsto che, al fine di
si sulla base dei maggiori ricavi ivi evidenziati tenere conto degli effetti della crisi suddetta, gli
(peraltro senza penalità salvo i casi della mag- studi di settore potranno essere integrati con
giorazione del 3%), e che in ragione di tale scel- decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi-
ta si sarà precostituito gli elementi di difesa, nanze, previo parere della Commissione di esper-
provveda ad adeguarsi ora versando, in più, ti, tenuto conto dei dati della contabilità nazio-
sanzioni ed interessi. nale, degli elementi acquisibili presso istituti ed
Tuttavia, va allo stesso tempo considerato che enti specializzati nella analisi economica, non-
l’Amministrazione finanziaria non potrà effettuare ché delle segnalazioni degli Osservatori regio-
sconti indiscriminati ed aprioristici, in quanto nali.
questi lederebbero la par condicio tra i contri- È ipotizzabile quindi che detto intervento non
buenti (paradossalmente chi non si è adeguato procederà ad una modifica generalizzata in fa-
ai maggiori ricavi in dichiarazione otterrebbe un vore di tutte le categorie di imprese e professio-
beneficio rispetto a chi invece lo ha fatto), con nisti, ma identificherà alcune specifiche aree che,
impatto negativo nel rapporto Fisco-contribuen- per attività e per collocazione geografica saran-
te. (3) Sarà inoltre assai difficile, da parte del no ritenute degne di adattamento.
Fisco, valutare preventivamente la situazione Dal punto di vista pratico, con tutta probabi-
specifica del contribuente, che si evidenzia pro- lità le rettifiche verranno valorizzate in Gerico
prio, generalmente, in sede di contraddittorio. attraverso l’ormai testata modalità dei correttivi
Seguendo quindi l’ipotesi della «riduzione dei congiunturali, già previsti in passato per settori
numeri» rispetto a quanto evidenziato da Gerico particolarmente critici (tessile, abbigliamento,
– unica soluzione possibile per evitare che l’isti- ecc.).
tuto resti inutilizzato – è presumibile che lo «scon- Ancorché il decreto in commento non evi-
to» che verrà effettuato segua due strade: denzi alcuna data ultima per l’emanazione del
● la quantificazione, in cifre, di eventuali se- decreto correttivo, di ciò ve ne è traccia in un
gnalazioni evidenziate dal contribuente ed op- documento recentemente approvato (7) dalla
portunamente attestate dal professionista in Commissione degli esperti (scaricabile dal sito
sede di dichiarazione; (4) di Sose – Società per gli studi di settore S.p.a.)
● l’applicazione di eventuali correttivi (5) previ- (8) nel quale, dopo aver evidenziato l’importanza
(1) Ex artt. 1, co. 2-bis, e 5, co. 4-bis, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 [CFF ➋ 9452] e [CFF ➊ 1620], nonché art. 32, co. 2-bis,
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 [CFF ➊ 3919i].
(2) D. Deotto, «Ma l’istituto ha poco appeal», ne Il Sole 24 Ore del 15 dicembre, pag. 3.
(3) Al riguardo va ricordato che la Dre Piemontese (prot. 2008/45913) ha chiarito la propria posizione contraria
all’abbattimento percentuale (forfait). Detta posizione è stata assunta con riferimento alle definizioni effettuate in
sede di contraddittorio, ma è da ritenersi, a parere di chi scrive, che il concetto sia applicabile anche al caso di
specie.
(4) Per un approfondimento sull’istituto dell’attestazione, dello stesso autore: «Attestazione, asseverazione e aspetti
sanzionatori in capo agli intermediari», ne «La Settimana fiscale» n° 35/2007, pag. 9.
(5) Va tuttavia tenuto presente che i cd. correttivi «non automatici» trovano riconoscimento solo in sede di contraddit-
torio, previa verifica dell’esistenza, nel caso specifico, degli elementi che comportano una riduzione del livello di
congruità previsti dagli stessi correttivi. Per un approfondimento sui correttivi automatici e non automatici, dello
stesso autore: «Studi di settore – Ultimi chiarimenti», ne «La Settimana fiscale» n° 25/2008, pag. 15.
(6) Per un approfondimento si veda dello stesso autore: «Studi di settore – Commissione Rey e nuovi Osservatori
regionali», ne «La Settimana fiscale» n° 9/2008, pag. 27.
(7) Approvazione avvenuta in data 6.11.2008.
(8) www.sose.it.
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di un riscontro a posteriori (9) di situazioni di Si ricorda infatti che:
criticità quale quella attuale (con conseguente ● per gli studi nuovi od evoluti (tutti caratteriz-
adeguamento dei meccanismi di calcolo del li- zati dalla presenza di Indicatori di normalità
vello di congruità e coerenza) si evidenzia che, economica specifici) il livello di adeguamen-
«poiché i contribuenti saranno impegnati nei to è costituito dal ricavo o compenso pun-
mesi di maggio/giugno del prossimo anno (leg- tuale;
gi: 2009) a predisporre la dichiarazione dei red- ● per i «vecchi» studi (cioè i restanti 69 studi
diti per l’anno 2008, si ritiene necessaria una che devono ancora essere assoggettati a re-
convocazione della Commissione stessa entro visione e caratterizzati dalla presenza degli
la fine del mese di marzo 2009». Ine transitori) il livello di adeguamento è pari
Sul punto è intervenuto il sottosegretario al- al maggiore tra quello puntuale senza Ine e
l’Economia Daniele Molgora, auspicando che si quello minimo aumentato dei suddetti indi-
arrivi in anticipo rispetto alla scadenza di fine catori. (13)
marzo, con una analisi che interessi tutti gli stu- Ritornando alla attuale seconda «tornata» di
di e non solo quelli ultimamente sottoposti a studi revisionati va rilevato come la Commissio-
revisione. (10) ne abbia formulato un’approvazione «con riser-
va», in attesa del decreto correttivo atteso entro
REVISIONE di 69 STUDI di SETTORE: prima della L. fine marzo richiamato in precedenza.
27.12.2006, n. 296, l’art. 1, co. 399, L. 30.12.2004,
n. 311 [CFF ➋ 7145] prevedeva che gli studi fos- Più precisamente, la Commissione ha espres-
sero soggetti a revisione ogni quattro anni dalla so parere favorevole astenendosi tuttavia dal de-
data di entrata in vigore o dall’ultima revisione. finire la valenza che gli studi revisionati avranno
sul periodo di imposta 2008.
Negli ultimi anni, il periodo di tempo previ-
sto per la revisione degli studi, a causa delle Ma qual è l’utilità di studi appena revisionati
mutevoli condizioni economiche e finanziarie, è che tuttavia verranno pubblicati in Gazzetta Uf-
stato ritenuto poco adatto a garantirne la rap- ficiale senza tener conto delle annunciate rettifi-
presentatività: per tale motivo la Finanziaria 2007 che?
ha ridotto tale periodo a tre anni. In primo luogo, come si è detto, non tutti gli
Seguendo questo nuovo iter, i primi 68 studi studi subiranno modifiche in tal senso (e, quin-
di settore sono stati revisionati (dopo il parere di, alcuni di essi saranno applicabili già secondo
positivo della Commissione di esperti) con lo status attuale); in secondo luogo, gli stessi
DD.MM. 6.3.2008 (G.U. 31.3.2008, n. 76). potranno già esplicare i loro effetti, ove ve ne
In data 11.12.2008, la citata Commissione ha saranno le condizioni, per gli esercizi passati.
approvato la revisione di altri 69 studi (di cui si Va ricordato infatti che la C.M. 38/E/2007 ha
dirà in seguito); entro settembre 2009 (11) do- confermato il già previgente orientamento che
vranno essere revisionati anche i restanti 69 prevedeva la possibilità, in sede di contradditto-
studi, coprendo così interamente, nell’arco del rio, di utilizzare le risultanze dello studio evolu-
triennio programmato, l’adeguamento dei 206 to per giustificare eventuali scostamenti tra l’am-
studi attualmente in vigore. montare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in
La natura di studio (revisionato o meno) è base alla versione dello stesso studio vigente
estremamente importante in quanto influisce sul per il periodo di imposta accertato.
livello di congruità al quale il contribuente deve In particolare, ha precisato la stessa circola-
fare riferimento. (12) re, «occorrerà verificare se il risultato derivante
(9) Lo stesso documento, al fine di evidenziare l’importanza ed allo stesso tempo la fattibilità di un riscontro ex post,
ripercorre la valutazione «a posteriori» effettuata in passato per fenomeni particolarmente importanti, quale quello
del caso «mucca pazza». In tale circostanza, si legge, «si è proceduto all’acquisizione di dati e di informazioni
utilizzando la dichiarazione dei redditi relativa al periodo interessato dal fenomeno, al fine di poter analizzare e
valutare l’entità dello stesso in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed al territorio. Successivamente, dopo
un approfondito confronto con le organizzazioni di categoria, sono state adottate le scelte ritenute più idonee
affinchè lo studio continuasse a garantire la corretta rappresentatività della situazione, anche in riferimento al
periodo di crisi».
(10) Al riguardo si veda A. Criscione, «Per gli studi di settore verifiche in tempi ridotti», ne Il Sole 24 Ore del 21.11.2008,
pag. 36.
(11) È stato previsto dal D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133 (cd. «manovra estiva») che dal
2009 gli studi di settore dovranno essere definitivamente approvati, con pubblicazione sulla G.U., entro il 30 settem-
bre del periodo di imposta per i quali verranno applicati.
(12) Non va comunque dimenticato che la C.M. 23.1.2008, n. 5/E ha stabilito che i contribuenti che si collocano «natu-
ralmente» nel cosiddetto intervallo di confidenza vengono considerati «generalmente in linea con le risultanze degli
studi di settore».
(13) Secondo quanto specificato dal D.M. 4.7.2007.
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dalla “congruità” dello studio evoluto (senza con- essere passati da una iniziale fase di applicazio-
siderare l’analisi della normalità economica) sia ne monitorata e/o sperimentale (è il caso degli
in grado di poter meglio rappresentare la effet- studi per i professionisti); per questi ultimi la
tiva situazione del contribuente anche per i pe- citata circolare ha precisato che gli Uffici prov-
riodi d’imposta precedenti e con riferimento alle vedono senz’altro, in fase di accertamento, a
medesime attività esercitate e previste nello stu- tener conto dello studio definitivo, pur verifi-
dio evoluto, in quanto più aggiornato ed affina- cando che gli eventuali scostamenti rispetto al
to rispetto alla versione previgente». passato siano giustificabili.
Chi verrà chiamato in contraddittorio potrà Vale rilevare, infine, come anche i correttivi
quindi far valere gli studi più aggiornati; va tut- «a favore», che integreranno gli studi di Unico
tavia specificato che tale possibilità sembrereb- 2009, potranno essere invocati ed applicati per
be aperta non solo al contribuente, ma anche le annualità pregresse ove il contribuente riu-
all’Ufficio verificatore. scirà a dimostrare che il mercato nel quale egli
Tale ultima precisazione assume ancor più opera era già in passato soggetto, in medesima
rilevanza per gli studi di settore divenuti defini- misura, alla crisi economica presa a base per il
tivi (quindi con efficacia accertativa piena) dopo calcolo dei correttivi stessi.
Per ulteriori approfondimenti si veda anche L. Galluccio e G. Putzu, «Adesione agli inviti al contraddit-
torio», in i Focus fiscali n. 1/2009, pagg. 31-37, allegato a questo numero de «La Settimana fiscale».
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