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2
LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NELLA CRISI D’IMPRESA
TRA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
E MAGGIORE SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI
LA TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Marcello Pollio
Founding Partner PBP Pollio & Associati I Genova I Milano I Torino
Dottore commercialista I Revisore legale
Docente a contratto revisione aziendale Università degli Studi della Magna Graecia
10 luglio 2018
Politecnico
di Milano
Polo territoriale
di Lecco
3
LA TUTELA
DELLA CONCORRENZA NELLA
CRISI D’IMPRESA TRA
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
E MAGGIORE SODDISFACIMENTO
DEI CREDITORI
4
CRISI
SOLUZIONI DELLA CRISI DI IMPRESA PREVISTE DALLA
LEGGE FALLIMENTARE
CP liq.
Ex art. 160 l.f.
ADR
Ex art. 182 bis l.f.
Piano attestato
Ex art. 67, co. 3, lett. d) l.f.
Ricerca della migliore
soddisfazione del ceto
creditorio
Le scelte di gestione della crisi devono (dovrebbero) essere indirizzate al
miglior soddisfacimento prospettabile ai creditori
CP cont.
Ex art. 186 bis l.f.
5
Differenti FOCUS per la convenienza
A seconda del tipo di strumento e modalità di composizione della crisi,
cambiano i focus della convenienza
In ogni caso
A.R.D.
CP in continuità
CP liq./in cont. + 1602
in assenza di classi vd. art. 1804 (“…il tribunale
può omologare … qualora ritenga che il credito
possa essere soddisfatto … in misura non inferiore
alle alternative concretamente praticabili”)
Nessuna regola (regole generali in particolare per
creditori estranei salvo 182 septies e uso 182 ter)
funzionalità continuità aziendale alla migliore
soddisfazione dei creditori
creditori muniti di prelazioni non soddisfatti
integralmente devono ricevere trattamento non
inferiore al valore attribuibile ai beni o diritti
secondo perizia estimativa
6
CCI*
LA RIFORMA PREVEDE UN NUOVO CONCETTO
“PROVA DI CONVENIENZA”
La verifica che il creditore dissenziente viene soddisfatto
nelle procedure disciplinate dal CCI in misura non
inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale
*Codice della crisi e dell’insolvenza – Bozza
all’esame del Governo predisposta dalla
Commissione Rordorf
7
Art. 160 co. 2
Presupposti per l’ammissione alla procedura
(…)
II. La proposta può prevedere che i
creditori muniti di diritto di privilegio,
pegno o ipoteca, non vengano
soddisfatti integralmente, purché il piano
ne preveda la soddisfazione in misura non
inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile ai
beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione indicato nella relazione giurata di
un professionista in possesso dei requisiti di
cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il
trattamento stabilito per ciascuna classe
non può avere l’effetto di alterare l’ordine
delle cause legittime di prelazione. (…)
Ø Possibilità di non integrale
pagamento dei creditori
preferiti
Ø Obbligo di valutazione dei
beni con stima giurata
secondo criteri definti
Ø Parametro di confronto
utilizzabile anche in altri
ambiti
Ø Stima contestabile dal solo
creditore interessato
Nel concordato preventivo oggi
8
Art. 182 ter
Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Testo modificato dalla Legge 232/2016
Nella transazione dei crediti erariali e contributivi
Ø Interessi del creditore erario contrapporti a
interessi del debitore e degli altri creditori
(I) Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente
mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo,
puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei
tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali,
nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il
piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione, indicato nella relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d).
9
RIFERIMENTO DECORRENZA CONTENUTO
D.lgs. 169/07 1/1/2008 estensione TF ad ADR
D.L. 185/08 (conv. in L. 2/09) 29/11/2008 Introduzione TP, limitazione TF (solo dilatorio per IVA)
D.M. Min lav. 4/8/2009 Operatività TP
D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/10) 31/7/2010
Limitazione TF (solo dilatoria anche per ritenute fiscali)
Revocabilità TF in ADR
Introduzione nuovo reato tributario (TF fraudolenta)
D.L. 98/11 (conv. in L. 111/11)
6/11/2011 (ma con
effetti retroattivi)
Estensione privilegi erariali (tributo + sanzione)
6/11/2011 Estensione ad imprese agricole (TA)
Legge 232/2016 (art.1 co.81) 01/01/2017 Non più infalcidiabilità IVA e obbligatorietà TF
FONTI
ISTITUTO
§ Art. 182 ter, L.F.
§ Art. 160 ss. L.F.
§ Art. 2752 ss. C.C.
§ (anche Art. 182 bis, L.F., per TA)
§ D.M. 4/8/2009 ABROGATO dalle modifiche L. 232/16
§ Prassi Enti Impositori ABROGATO dalle modifiche L. 232/16
§ Giurisprudenza interna ed orientamenti comunitari (Corte di Giustizia
UE sentenza 7/4/16)
Inquadramento istituto
10
accordo con il Fisco, tramite riduzione o dilazione debito tributario, nell’ambito delle
trattative che precedono la stipulazione di un ADR oppure del CP
Pagamento falcidiato di tributi, sanzioni e interessi, e/o proposta di
dilazione anche oltre i limiti della rateazione esattoriale ex art. 19 dpr
602/73
§ ESCLUSA nel Piano attestato di risanamento e nel Concordato fallimentare
§ INCOMPATIBILE con la L.C.A.
Inquadramento istituto
La ex transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.
Si perfeziona con la sottoscrizione delle parti (*) e produce «effetti» con omologazione
del CP (e del ADR)
(*) nel Cp: voto alla proposta nell’adunanza creditori; in Adr: apposito atto
11
Procedura «transattiva» per il pagamento ridotto o dilazionato del credito
privilegiato e/o chirografario
Può riguardare tutti i tributi amministrati dalle Agenzie Fiscali, compresi i tributi
«autodichiarati» e non ancora controllati dagli Uffici, nonché i contributi
previdenziali e assistenziali
Si perfeziona con la sottoscrizione delle parti e produce «effetti» con omologazione
del CP (e del ADR)
Inquadramento istituto
12
Procedura (già Transazione fiscale) ex art. 182 ter L.F.
(in vigore dall’1.1.2017)
• (non più) “consolidamento” debito (ma solo attestazione debito) entro 30 giorni
• votazione proposta (credito complessivo) ai sensi dell’art. 178 L.F. espressa dal’Ufficio
• Adesione/rifiuto soggetti a parere D.R.E. – [Diniego impugnabile in CTP (Consiglio di Stato
28.9.2016)]
• Agente riscossione vota limitatamente agli oneri di riscossione
• In caso di omologa CP (con TF approvata):
(i) NON ESISTE PIU’ la cristallizzazione debito tributario)
(ii) estinzione liti fiscali prendenti per cessazione materia del contendere (*)
• Il debitore può escludere da TF atti di accertamento tempestivamente impugnati, previa
collocazione di tali crediti in classe ad hoc (crediti contestati)
• Il Piano CP (SOLO in presenza della Perizia ex art. 160, co. 2 L.F.) può prevedere falcidia
tributi (IVA e ritenute comprese), contributi ed accessori, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE
attivazione della procedura ex art. 182 ter
• Esclusi dalla TF tributi locali e compensi Equitalia
• La quota falcidiata va inserita in apposita “classe” (per consentire cram down)
LIMITI
PROCEDURA
EFFETTI
(*) espunti dal
nuovo 182 ter
Inquadramento istituto (4/5)
19
2. Falcidia privilegiati e perizia ex art. 160, co. 2 L.F. (1/4)
Art. 160, co. 2 L.F.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano
soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso
di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui
quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d).
Destinatari
Tecnicamente tutti i creditori (in
primis privilegiati
generali e speciali)
(a partire dal 1.1.2017)
compresi i creditori erariali per qualsiasi tributo
e contributo, se attivata la procedura ex art. 182
ter L.F.
Condizioni:
Perizia asseverata ad hoc
Redatta da Professionista “terzo”
(anche Attestatore ?)
“natura” disposizione:
Facoltativa
Perizia sempre “opportuna” – tema come “trattare”
attivo da prosecuzione attività alla stregua di “nuova
finanza” -.
(T. Massa 29.9.2016)
19
20
2. Falcidia privilegiati e perizia ex art. 160, co. 2 L.F. (2/4)
La Perizia 160 co. 2 L.F.
Oggetto:
Individuazione e attestazione del
“teorico” valore del ricavato in
caso di liquidazione
(fallimentare) dei beni su cui
insistono cause lettime di prelazione
La perizia deve “attestare” la misura
del trattamento dei privilegiati
declinata del Piano/Proposta di
concordato preventivo?
Data di riferimento:
Momento di apertura della (teorica ed
alternativa) liquidazione coattiva
(fallimentare) dei beni del debitore
n mesi dall’apertura ”teorica” del
fallimento (assumendo apertura nel
mese di deposito del Piano/Proposta)
Approccio metodologico
• Ricognizione attivo
• Verifica cause prelatizie
• Individuazione valore mercato recuperabile
• Stima costi realizzo
• Stima valore liquidazione coattiva
La valutazione deve essere
“contestualizzata” avendo riguardo
anche al Piano/Proposta di concordato
in fieri
20
21
Trattamento del credito IVA di rivalsa
Assistito da “teorico” privilegio speciale mobiliare “sui beni che hanno formato
oggetto di cessione o ai quali il servizio si riferisce”
(artt. 2758 co. 2 – 2778, n. 7, c.c.)
Cass. n. 8683 del 10.4.2013:
se viene provata inesistenza bene oggetto di
privilegio, il relativo credito deve essere
degradato a chirografo
Cass. n. 12064 del 17.5.2013 e n. 24970 del 6.11.2013:
la mancanza nel compendio patrimoniale del
debitore del bene gravato da privilegio non
impedisce, a differenza che nel fallimento,
l’esercizio del privilegio stesso, con la
conseguenza che il credito va soddisfatto
integralmente.
Il credito può essere degradato
(in tutto o in parte) solo con la
perizia ex art. 160, co. 2 L.F.
2. Falcidia privilegiati e perizia ex art. 160, co. 2 L.F. (3/4)
§ il bene su cui insisterebbe il privilegio non è stato reperito tra i beni presenti nel
patrimonio del debitore, non esiste, non è identificabile;
§ ovvero il bene, pur identificato, ha un valore di mercato, in ipotesi di
liquidazione coattiva e/o fallimentare, nullo o, comunque, incapiente,
in ragione della collocazione preferenziale di altri crediti con grado di privilegio più alto
Condizioni:
21
22
Indice Perizia 160 L.F. (anche) con degradazione privilegio speciale mobiliare
2. Falcidia privilegiati e perizia ex art. 160, co. 2 L.F. (4/4)
1. INTRODUZIONE......................................................................................................... 3
1.1 PRESUPPOSTI PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA DELL’ESPERTO .................................4
1.2 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.....................................................................................5
1.3 DOCUMENTAZIONE ESAMINATA ....................................................................................5
2. ATTI “PRODROMICI” E LINEAMENTI DEL CONCORDATO XX ............................ 6
2.1 LA SITUAZIONE “PREESISTENTE” ALL’ACCESSO AL (PRE) CONCORDATO..........................8
2.1.2 L’Affitto d’Azienda ad XY...................................................................................................8
2.1.3 L’attuale “assetto” del debitore e la sua messa in liquidazione.......................................12
2.2 LINEAMENTI DEL CONCORDATO ED INDEBITAMENTO CONCORSUALE DI XX...................15
2.2.1 L’indebitamento concorsuale di XXL...............................................................................17
2.2.2 Il Piano Industriale (e la gestione dell’azienda da parte) di XY.......................................19
3. LA FUNZIONE ED I CONTENUTI DELLA PERIZIA EX ART. 160 L.F................... 21
3.1RAPPORTO DI “DERIVAZIONE” TRA VALORE DI MERCATO E RICAVATO IN CASO DI
LIQUIDAZIONE.................................................................................................................24
3.2CONDIZIONI PER LA “FALCIDIA” DEL PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE............................26
4. OGGETTO DELL’INCARICO E DATA DI RIFERIMENTO...................................... 28
4.1 LA DATA DI RIFERIMENTO...........................................................................................28
4.2 APPROCCIO METODOLOGICO ED INDIVIDUAZIONE BENI COSTITUENTI L'ATTIVO DI XX ....30
4.3 SEGUE: L'ANALISI DELL'ATTIVO "CONTABILE" E "CONCORDATARIO"..............................31
4.2.2 L’attivo immobilizzato......................................................................................................31
4.2.2 L’attivo circolante ............................................................................................................33
4.2.3 Le liquidità immediate .....................................................................................................38
4.2.4 I “ricavi futuri” e la “nuova finanza” ai fini del Concordato...............................................38
5. LA VALUTAZIONE EX ART. 160, CO. 2 L.F. DELL’ATTIVO DI XX....................... 39
5.1 L'INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI MERCATO "RECUPERABILE"......................................39
5.1.1 Il valore di mercato “recuperabile” dell’attivo immobilizzato............................................40
5.1.2 Il valore di mercato “recuperabile” dell’attivo circolante ..................................................42
5.1.3 Il valore di mercato “recuperabile” delle liquidità immediate ...........................................43
5.1.4 Il valore di mercato “recuperabile” dei ricavi futuri ..........................................................43
5.1.5 Segue: l’individuazione valore teorico di realizzo dell’Azienda in caso di fallimento.......43
5.2.6 Sintesi del valore mercato “recuperabile” dell’attivo XX..................................................45
5.2 LA QUANTIFICAZIONE DEI COSSTI DI CONSERVAZIONE E DI REALIZZO DELL'ATTIVO PER
L'INVIDUAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE COATTIVA ....................................................46
5.3 SINTESI VALORI EX ART. 160, CO. 2 L.F. E "DESTINAZIONE" IN IPOTESI DI FALLIMENTO..47
6. LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA FALCIDIA DEI CREDITI ASSISTITI DA
PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE............................................................................. 49
7. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONI DI VALORI....................................................... 51
7.1 ATTESTAZIONE VALORE DELL’ATTIVO SUI CUI INSISTONO CAUSE DI PRELAZIONE ............52
7.2 ATTESTAZIONE CONDIZIONI PER DEGRADAZIONE PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE ........52
8. ALLEGATI................................................................................................................ 55
24
NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Trattamento dei crediti tributari e contributivi
I. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta
presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche
dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché' dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e
dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o
contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali
garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha
natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri
creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali
è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento
parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al
chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
25
VI. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito
delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione
di cui all'articolo 182-bis.
In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma,
relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del
trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente
praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte
del tribunale.
La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del
presente articolo.
(…)
NELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Trattamento dei crediti tributari e contributivi
26
in sintesi
27
CCI
DEBITI ERARIALI E CONTRIBUTIVI SONO
REGOLABILI SECONDO LA STESSA REGOLA DELLA
“PROVA DI CONVENIENZA”
La verifica che il creditore
dissenziente viene
soddisfatto nelle procedure
disciplinate dal future CCI in
misura non inferior rispetto
alla liquidazione giudiziale
28
Dott. Marcello Pollio
m.pollio@pollioeassociati.it
Per contatti telefonici
rivolgersi a:
t +39 010 589081
f +39 010 589306
Genova
Via XII ottobre 28 R
(Torre S. Camillo)
Milano
Via Turati 26
Torino
Via Bricherasio 7
Grazie per l’attenzione

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  • 1. 1
  • 2. 2 LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NELLA CRISI D’IMPRESA TRA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS E MAGGIORE SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI LA TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO Marcello Pollio Founding Partner PBP Pollio & Associati I Genova I Milano I Torino Dottore commercialista I Revisore legale Docente a contratto revisione aziendale Università degli Studi della Magna Graecia 10 luglio 2018 Politecnico di Milano Polo territoriale di Lecco
  • 3. 3 LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NELLA CRISI D’IMPRESA TRA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS E MAGGIORE SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI
  • 4. 4 CRISI SOLUZIONI DELLA CRISI DI IMPRESA PREVISTE DALLA LEGGE FALLIMENTARE CP liq. Ex art. 160 l.f. ADR Ex art. 182 bis l.f. Piano attestato Ex art. 67, co. 3, lett. d) l.f. Ricerca della migliore soddisfazione del ceto creditorio Le scelte di gestione della crisi devono (dovrebbero) essere indirizzate al miglior soddisfacimento prospettabile ai creditori CP cont. Ex art. 186 bis l.f.
  • 5. 5 Differenti FOCUS per la convenienza A seconda del tipo di strumento e modalità di composizione della crisi, cambiano i focus della convenienza In ogni caso A.R.D. CP in continuità CP liq./in cont. + 1602 in assenza di classi vd. art. 1804 (“…il tribunale può omologare … qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto … in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili”) Nessuna regola (regole generali in particolare per creditori estranei salvo 182 septies e uso 182 ter) funzionalità continuità aziendale alla migliore soddisfazione dei creditori creditori muniti di prelazioni non soddisfatti integralmente devono ricevere trattamento non inferiore al valore attribuibile ai beni o diritti secondo perizia estimativa
  • 6. 6 CCI* LA RIFORMA PREVEDE UN NUOVO CONCETTO “PROVA DI CONVENIENZA” La verifica che il creditore dissenziente viene soddisfatto nelle procedure disciplinate dal CCI in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale *Codice della crisi e dell’insolvenza – Bozza all’esame del Governo predisposta dalla Commissione Rordorf
  • 7. 7 Art. 160 co. 2 Presupposti per l’ammissione alla procedura (…) II. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. (…) Ø Possibilità di non integrale pagamento dei creditori preferiti Ø Obbligo di valutazione dei beni con stima giurata secondo criteri definti Ø Parametro di confronto utilizzabile anche in altri ambiti Ø Stima contestabile dal solo creditore interessato Nel concordato preventivo oggi
  • 8. 8 Art. 182 ter Trattamento dei crediti tributari e contributivi Testo modificato dalla Legge 232/2016 Nella transazione dei crediti erariali e contributivi Ø Interessi del creditore erario contrapporti a interessi del debitore e degli altri creditori (I) Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).
  • 9. 9 RIFERIMENTO DECORRENZA CONTENUTO D.lgs. 169/07 1/1/2008 estensione TF ad ADR D.L. 185/08 (conv. in L. 2/09) 29/11/2008 Introduzione TP, limitazione TF (solo dilatorio per IVA) D.M. Min lav. 4/8/2009 Operatività TP D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/10) 31/7/2010 Limitazione TF (solo dilatoria anche per ritenute fiscali) Revocabilità TF in ADR Introduzione nuovo reato tributario (TF fraudolenta) D.L. 98/11 (conv. in L. 111/11) 6/11/2011 (ma con effetti retroattivi) Estensione privilegi erariali (tributo + sanzione) 6/11/2011 Estensione ad imprese agricole (TA) Legge 232/2016 (art.1 co.81) 01/01/2017 Non più infalcidiabilità IVA e obbligatorietà TF FONTI ISTITUTO § Art. 182 ter, L.F. § Art. 160 ss. L.F. § Art. 2752 ss. C.C. § (anche Art. 182 bis, L.F., per TA) § D.M. 4/8/2009 ABROGATO dalle modifiche L. 232/16 § Prassi Enti Impositori ABROGATO dalle modifiche L. 232/16 § Giurisprudenza interna ed orientamenti comunitari (Corte di Giustizia UE sentenza 7/4/16) Inquadramento istituto
  • 10. 10 accordo con il Fisco, tramite riduzione o dilazione debito tributario, nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione di un ADR oppure del CP Pagamento falcidiato di tributi, sanzioni e interessi, e/o proposta di dilazione anche oltre i limiti della rateazione esattoriale ex art. 19 dpr 602/73 § ESCLUSA nel Piano attestato di risanamento e nel Concordato fallimentare § INCOMPATIBILE con la L.C.A. Inquadramento istituto La ex transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. Si perfeziona con la sottoscrizione delle parti (*) e produce «effetti» con omologazione del CP (e del ADR) (*) nel Cp: voto alla proposta nell’adunanza creditori; in Adr: apposito atto
  • 11. 11 Procedura «transattiva» per il pagamento ridotto o dilazionato del credito privilegiato e/o chirografario Può riguardare tutti i tributi amministrati dalle Agenzie Fiscali, compresi i tributi «autodichiarati» e non ancora controllati dagli Uffici, nonché i contributi previdenziali e assistenziali Si perfeziona con la sottoscrizione delle parti e produce «effetti» con omologazione del CP (e del ADR) Inquadramento istituto
  • 12. 12 Procedura (già Transazione fiscale) ex art. 182 ter L.F. (in vigore dall’1.1.2017) • (non più) “consolidamento” debito (ma solo attestazione debito) entro 30 giorni • votazione proposta (credito complessivo) ai sensi dell’art. 178 L.F. espressa dal’Ufficio • Adesione/rifiuto soggetti a parere D.R.E. – [Diniego impugnabile in CTP (Consiglio di Stato 28.9.2016)] • Agente riscossione vota limitatamente agli oneri di riscossione • In caso di omologa CP (con TF approvata): (i) NON ESISTE PIU’ la cristallizzazione debito tributario) (ii) estinzione liti fiscali prendenti per cessazione materia del contendere (*) • Il debitore può escludere da TF atti di accertamento tempestivamente impugnati, previa collocazione di tali crediti in classe ad hoc (crediti contestati) • Il Piano CP (SOLO in presenza della Perizia ex art. 160, co. 2 L.F.) può prevedere falcidia tributi (IVA e ritenute comprese), contributi ed accessori, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE attivazione della procedura ex art. 182 ter • Esclusi dalla TF tributi locali e compensi Equitalia • La quota falcidiata va inserita in apposita “classe” (per consentire cram down) LIMITI PROCEDURA EFFETTI (*) espunti dal nuovo 182 ter Inquadramento istituto (4/5)
  • 13. 19 2. Falcidia privilegiati e perizia ex art. 160, co. 2 L.F. (1/4) Art. 160, co. 2 L.F. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Destinatari Tecnicamente tutti i creditori (in primis privilegiati generali e speciali) (a partire dal 1.1.2017) compresi i creditori erariali per qualsiasi tributo e contributo, se attivata la procedura ex art. 182 ter L.F. Condizioni: Perizia asseverata ad hoc Redatta da Professionista “terzo” (anche Attestatore ?) “natura” disposizione: Facoltativa Perizia sempre “opportuna” – tema come “trattare” attivo da prosecuzione attività alla stregua di “nuova finanza” -. (T. Massa 29.9.2016) 19
  • 14. 20 2. Falcidia privilegiati e perizia ex art. 160, co. 2 L.F. (2/4) La Perizia 160 co. 2 L.F. Oggetto: Individuazione e attestazione del “teorico” valore del ricavato in caso di liquidazione (fallimentare) dei beni su cui insistono cause lettime di prelazione La perizia deve “attestare” la misura del trattamento dei privilegiati declinata del Piano/Proposta di concordato preventivo? Data di riferimento: Momento di apertura della (teorica ed alternativa) liquidazione coattiva (fallimentare) dei beni del debitore n mesi dall’apertura ”teorica” del fallimento (assumendo apertura nel mese di deposito del Piano/Proposta) Approccio metodologico • Ricognizione attivo • Verifica cause prelatizie • Individuazione valore mercato recuperabile • Stima costi realizzo • Stima valore liquidazione coattiva La valutazione deve essere “contestualizzata” avendo riguardo anche al Piano/Proposta di concordato in fieri 20
  • 15. 21 Trattamento del credito IVA di rivalsa Assistito da “teorico” privilegio speciale mobiliare “sui beni che hanno formato oggetto di cessione o ai quali il servizio si riferisce” (artt. 2758 co. 2 – 2778, n. 7, c.c.) Cass. n. 8683 del 10.4.2013: se viene provata inesistenza bene oggetto di privilegio, il relativo credito deve essere degradato a chirografo Cass. n. 12064 del 17.5.2013 e n. 24970 del 6.11.2013: la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento, l’esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente. Il credito può essere degradato (in tutto o in parte) solo con la perizia ex art. 160, co. 2 L.F. 2. Falcidia privilegiati e perizia ex art. 160, co. 2 L.F. (3/4) § il bene su cui insisterebbe il privilegio non è stato reperito tra i beni presenti nel patrimonio del debitore, non esiste, non è identificabile; § ovvero il bene, pur identificato, ha un valore di mercato, in ipotesi di liquidazione coattiva e/o fallimentare, nullo o, comunque, incapiente, in ragione della collocazione preferenziale di altri crediti con grado di privilegio più alto Condizioni: 21
  • 16. 22 Indice Perizia 160 L.F. (anche) con degradazione privilegio speciale mobiliare 2. Falcidia privilegiati e perizia ex art. 160, co. 2 L.F. (4/4) 1. INTRODUZIONE......................................................................................................... 3 1.1 PRESUPPOSTI PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA DELL’ESPERTO .................................4 1.2 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.....................................................................................5 1.3 DOCUMENTAZIONE ESAMINATA ....................................................................................5 2. ATTI “PRODROMICI” E LINEAMENTI DEL CONCORDATO XX ............................ 6 2.1 LA SITUAZIONE “PREESISTENTE” ALL’ACCESSO AL (PRE) CONCORDATO..........................8 2.1.2 L’Affitto d’Azienda ad XY...................................................................................................8 2.1.3 L’attuale “assetto” del debitore e la sua messa in liquidazione.......................................12 2.2 LINEAMENTI DEL CONCORDATO ED INDEBITAMENTO CONCORSUALE DI XX...................15 2.2.1 L’indebitamento concorsuale di XXL...............................................................................17 2.2.2 Il Piano Industriale (e la gestione dell’azienda da parte) di XY.......................................19 3. LA FUNZIONE ED I CONTENUTI DELLA PERIZIA EX ART. 160 L.F................... 21 3.1RAPPORTO DI “DERIVAZIONE” TRA VALORE DI MERCATO E RICAVATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE.................................................................................................................24 3.2CONDIZIONI PER LA “FALCIDIA” DEL PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE............................26 4. OGGETTO DELL’INCARICO E DATA DI RIFERIMENTO...................................... 28 4.1 LA DATA DI RIFERIMENTO...........................................................................................28 4.2 APPROCCIO METODOLOGICO ED INDIVIDUAZIONE BENI COSTITUENTI L'ATTIVO DI XX ....30 4.3 SEGUE: L'ANALISI DELL'ATTIVO "CONTABILE" E "CONCORDATARIO"..............................31 4.2.2 L’attivo immobilizzato......................................................................................................31 4.2.2 L’attivo circolante ............................................................................................................33 4.2.3 Le liquidità immediate .....................................................................................................38 4.2.4 I “ricavi futuri” e la “nuova finanza” ai fini del Concordato...............................................38 5. LA VALUTAZIONE EX ART. 160, CO. 2 L.F. DELL’ATTIVO DI XX....................... 39 5.1 L'INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI MERCATO "RECUPERABILE"......................................39 5.1.1 Il valore di mercato “recuperabile” dell’attivo immobilizzato............................................40 5.1.2 Il valore di mercato “recuperabile” dell’attivo circolante ..................................................42 5.1.3 Il valore di mercato “recuperabile” delle liquidità immediate ...........................................43 5.1.4 Il valore di mercato “recuperabile” dei ricavi futuri ..........................................................43 5.1.5 Segue: l’individuazione valore teorico di realizzo dell’Azienda in caso di fallimento.......43 5.2.6 Sintesi del valore mercato “recuperabile” dell’attivo XX..................................................45 5.2 LA QUANTIFICAZIONE DEI COSSTI DI CONSERVAZIONE E DI REALIZZO DELL'ATTIVO PER L'INVIDUAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE COATTIVA ....................................................46 5.3 SINTESI VALORI EX ART. 160, CO. 2 L.F. E "DESTINAZIONE" IN IPOTESI DI FALLIMENTO..47 6. LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA FALCIDIA DEI CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE............................................................................. 49 7. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONI DI VALORI....................................................... 51 7.1 ATTESTAZIONE VALORE DELL’ATTIVO SUI CUI INSISTONO CAUSE DI PRELAZIONE ............52 7.2 ATTESTAZIONE CONDIZIONI PER DEGRADAZIONE PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE ........52 8. ALLEGATI................................................................................................................ 55
  • 17. 24 NEL CONCORDATO PREVENTIVO Trattamento dei crediti tributari e contributivi I. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
  • 18. 25 VI. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. (…) NELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Trattamento dei crediti tributari e contributivi
  • 20. 27 CCI DEBITI ERARIALI E CONTRIBUTIVI SONO REGOLABILI SECONDO LA STESSA REGOLA DELLA “PROVA DI CONVENIENZA” La verifica che il creditore dissenziente viene soddisfatto nelle procedure disciplinate dal future CCI in misura non inferior rispetto alla liquidazione giudiziale
  • 21. 28 Dott. Marcello Pollio m.pollio@pollioeassociati.it Per contatti telefonici rivolgersi a: t +39 010 589081 f +39 010 589306 Genova Via XII ottobre 28 R (Torre S. Camillo) Milano Via Turati 26 Torino Via Bricherasio 7 Grazie per l’attenzione