1. ACCERTAMENTO
Accertamento
NUOVO «REDDITOMETRO»
e NUOVO ACCERTAMENTO
SINTETICO («SPESOMETRO»)
di Enrico Holzmiller
QUADRO NORMATIVO
La modifica dell’art. 38, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 troduzione legale dell’obbligo di un contradditto-
[CFF ➋ 6338] ad opera dell’art. 22, D.L. 31.5.2010, rio preventivo, analogamente a quanto già avviene
n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, per gli studi di settore, la detrazione e la deduzione
ha riformulato completamente gli strumenti per degli oneri previsti ex lege (in precedenza escluse).
l’accertamento sintetico, identificando due forme In questo intervento verranno analizzate le caratte-
distinte: il nuovo «redditometro» ed il nuovo ac- ristiche principali di questi nuovi strumenti accerta-
certamento sintentico. tivi. In un prossimo articolo verranno invece affron-
Di particolare interesse risultano alcune previsioni, tate le modalità di difesa, l’efficacia presuntiva del
quali il riferimento al reddito dell’anno accertato «redditometro» (anche alla luce della recente giu-
quale «copertura» giustificativa (e salvo prova con- risprudenza) e le precisazioni contenute nella C.M.
traria) delle spese sostenute nell’anno stesso, l’in- 21.6.2011, n. 28/E.
NUOVO art. 38, D.P.R. 600/1973 – ACCERTAMENTO dell’intero nucleo familiare e del contesto
SINTETICO e «REDDITOMETRO»: con la nuova territoriale (co. 5 dell’art. 38).
formulazione dell’art. 38, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 Come è stato fatto notare, tale distinzione
[CFF ➋ 6338], introdotta dall’art. 22, D.L. 31.5.2010, non solo risponde ad un’esigenza sistematica,
n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. ma è più in linea con la natura stessa del «red-
122, il Legislatore ha ampiamente modificato ditometro», che risulta ora un vero e proprio
la disciplina del «redditometro» e dell’accerta- strumento standardizzato, basato su coefficienti
mento sintetico in senso stretto. di trasformazione di spese in reddito (1) (e,
La nuova formulazione distingue nettamente per molti versi, del tutto similare agli studi di
due tipologie di accertamento: settore).
●● l’accertamento sintetico in senso stretto (o I due strumenti, dotati di una base con-
«puro»), che consiste nella possibilità per il cettuale e di modalità di calcolo (del reddito
Fisco di accertare il reddito della persona accertabile) differenti, sono accomunati da una
fisica in base a spese di qualunque genere, serie di previsioni normative, che troviamo ai
sostenute nel periodo di imposta (co. 4 successivi co. 6, 7 ed 8 dell’art. 38 e che sinte-
dell’art. 38); ticamente si sostanziano nella:
●● il nuovo «redditometro», ovvero uno stru- ●● previsione di un limite di tolleranza del 20%
mento basato sull’analisi di campioni rappre- (in precedenza pari al 25%), a cui consegue
sentativi, che tiene conto dei redditi/spese l’impossibilità per il Fisco di procedere ad
(1) Si veda A. Mastromatteo, B. Santacroce, «Redditometro e sintetico fanno luce sulle anomalie», ne Il Sole 24 Ore
del 20.6.2011.
31 N. 29 - 29 luglio 2011
2. ACCERTAMENTO
accertamento laddove il reddito accertato si il Fisco vorrà/potrà verificare per poter applicare
discosti di meno di 1/5 da quanto dichiarato l’accertamento sintetico in commento?
dal contribuente; A fronte del tenore letterale della norma,
●● obbligatorietà del contraddittorio (di cui si che delinea un «alveo» quanto più allargato
parlerà in un prossimo articolo); possibile («spese di qualsiasi genere») si può
●● deducibilità (ex art 10, D.P.R. 22.12.1986, n. già dare una generica risposta: tutte le spese
917 [CFF ➋ 5110]) e nella detraibilità degli che il Fisco, con i nuovi strumenti informatici,
oneri ai sensi di legge. può arrivare a determinare con certezza. È stato
fatto giustamente osservare come, in futuro,
NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO «PURO» anche i social network come Twitter, Facebook
(cd. «SPESOMETRO»): come anticipato, il mec- e simili potranno essere considerati utili allo
canismo di accertamento del maggior reddito scopo. (2)
in questo caso è, dal punto di vista logico, Per ora, in attesa di auspicabili prossimi
elementare: se il contribuente ha sostenuto in interventi da parte dell’Amministrazione finan-
un anno spese per un certo importo, deve aver ziaria, i riferimenti più puntuali ai quali si ritiene
dichiarato, per lo stesso anno, un reddito uguale di rinviare sono rappresentati dalle seguenti
o superiore a detto importo speso. È dunque circolari:
la spesa effettiva sostenuta dal contribuente a ●● la Circolare della Guardia di finanza
rappresentare l’elemento centrale su cui poggia 29.12.2008, n. 1, nella quale viene proposta
la quantificazione del reddito complessivo. Per la seguente elencazione: pagamento di con-
tale motivo lo strumento in questione è stato sistenti rate di mutuo, pagamento di canoni
soprannominato anche «spesometro» (da non di locazione finanziaria, auto di lusso, natanti
confondersi con l’obbligo di comunicazione delle da diporto, canoni di affitto di posti barca,
operazioni superiori ad e 3.000/3.600 ex art. spese di ristrutturazione di immobili, spese
21, D.L. 78/2010, di cui tratta tra l’altro la C.M. per arredi di lusso ed abitazioni, quote di
30.5.2011, n. 24/E, al quale parte della dottrina iscrizione in circoli esclusivi, rette per la
ha dato identico nome, probabilmente perché, frequentazione di scuole private particolar-
all’atto pratico, i risultati di tale comunicazione mente costose, frequentazione case da gioco,
verranno utilizzati anche ai fini della raccolta partecipazione ad aste, viaggi e crociere,
di dati di spesa, alla base dell’accertamento acquisto di beni di particolare valore quali
sintetico in commento). quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse
Ovviamente, nella realtà non sempre tale storico-archeologico, disponibilità di quote
assunto si rivela fondato, e questo per almeno di riserve di caccia e pesca, hobby partico-
due motivi: larmente costosi (a titolo esemplificativo:
●● molte spese, soprattutto quelle di una cer- partecipazione a gare automobilistiche, gare
ta rilevanza, ed in particolar modo quelle di motonautica, ecc.);
sostenute per l’acquisto di cespiti duraturi ●● la C.M. 9.4.2009, n. 13/E, nella quale è stato
(immobili, auto, barche, ecc.) sono spesso affermato che «ulteriori acquisizioni informa-
frutto del risparmio derivante da numerosi tive saranno realizzate dagli Uffici mediante
anni di lavoro. Ciò è a maggior ragione vero specifiche campagne esterne, coordinate
in questo periodo di crisi economica, dove i a livello centrale, volte al rilevamento di
redditi dei singoli anni solari si sono note- cessioni di beni e di prestazioni di servizi
volmente ridotti, più che proporzionalmente considerabili di lusso, effettuate da soggetti
al costo dei beni; operanti nelle rispettive circoscrizioni: porti
●● molti redditi sono esenti, o sono stati as- turistici, circoli esclusivi, scuole private, wel-
soggettati a ritenuta alla fonte a titolo di lness center, tour operator e così via».
imposta, e come tali non «figurano» (pur se
esistenti) nel reddito dichiarato. NUOVO «REDDITOMETRO» e CONCETTO di «FA-
Per tali motivi la legge lascia al contribuente MIGLIA FISCALE»: come si è anticipato, l’ac-
la possibilità di dare dimostrazione contraria, certamento da «redditometro» farà riferimento
secondo le modalità che andremo ad esaminare ai nuclei familiari ed al tempo stesso all’area
in un articolo di prossima pubblicazione. territoriale in cui il contribuente vive.
Ma, all’atto pratico, quali sono le spese che Vi è da dire, al riguardo, che il riferimento
– continua a pag. 34 –
(2) Si veda M. Belinazzo, A. Criscione, «Redditometro a doppio binario», ne Il Sole 24 Ore del 11.3.2011.
N. 29 - 29 luglio 2011 32
3. ACCERTAMENTO
ART. 38, D.P.R. 600/1973
CONFRONTO tra «VECCHIA» e NUOVA VERSIONE
Art. 38, D.P.R. 600/1973 (stralcio) Art. 38, D.P.R. 600/1973 (stralcio)
Vecchia versione Nuova versione
L’Ufficio, indipendentemente dalle dispo- L’Ufficio, indipendentemente dalle dispo-
sizioni recate dai commi precedenti e sizioni recate dai commi precedenti e
dall’articolo 39, può, in base ad elementi dall’articolo 39, può sempre determinare
e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo del
sinteticamente il reddito complessivo netto contribuente sulla base delle spese di
del contribuente in relazione al contenuto qualsiasi genere sostenute nel corso del
induttivo di tali elementi e circostanze periodo di imposta, salva la prova che il
quando il reddito complessivo netto accer- relativo finanziamento è avvenuto con red-
tabile si discosta per almeno un quarto da diti diversi da quelli posseduti nello stesso
quello dichiarato. A tal fine, con decreto periodo di imposta, o con redditi esenti
Comma 4
del Ministro delle finanze, da pubblicare o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le imposta o, comunque, legalmente esclusi
modalità in base alle quali l’ufficio può dalla formazione della base imponibile.
determinare induttivamente il reddito o il
maggior reddito in relazione ad elementi
indicativi di capacità contributiva individuati
con lo stesso decreto, quando il reddito
dichiarato non risulta congruo rispetto ai
predetti elementi per due o più periodi
d’imposta.
Qualora l’Ufficio determini sinteticamente La determinazione sintetica può essere
il reddito complessivo netto in relazione altresì fondata sul contenuto induttivo di
alla spesa per incrementi patrimoniali, la elementi indicativi di capacità contributiva
stessa si presume sostenuta, salvo prova individuato mediante l’analisi di campioni
contraria, con redditi conseguiti, in quote significativi di contribuenti, differenziati
costanti, nell’anno in cui è stata effettuata anche in funzione del nucleo familiare e
Comma 5
e nei quattro precedenti. dell’area territoriale di appartenenza, con
decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze da pubblicare nella Gazzetta Uffi-
ciale con periodicità biennale. In tal caso
è fatta salva per il contribuente la prova
contraria di cui al quarto comma.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, La determinazione sintetica del reddito
anche prima della notificazione dell’accerta- complessivo di cui ai precedenti commi
mento, che il maggior reddito determinato è ammessa a condizione che il reddito
o determinabile sinteticamente è costituito complessivo accertabile ecceda di almeno
Comma 6 in tutto o in parte da redditi esenti o da un quinto quello dichiarato.
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a ti-
tolo di imposta. L’entità di tali redditi e la
durata del loro possesso devono risultare
da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sin- L’Ufficio che procede alla determinazione
teticamente non sono deducibili gli oneri sintetica del reddito complessivo ha l’ob-
Comma 7 di cui all’art. 10 del decreto indicato nel bligo di invitare il contribuente a comparire
secondo comma. Agli effetti dell’imposta di persona o per mezzo di rappresentanti
locale sui redditi il maggior reddito accer per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
– continua –
33 N. 29 - 29 luglio 2011
4. ACCERTAMENTO
– segue – ART. 38, D.P.R. 600/1973
CONFRONTO tra «VECCHIA» e NUOVA VERSIONE
Art. 38, D.P.R. 600/1973 (stralcio) Art. 38, D.P.R. 600/1973 (stralcio)
Vecchia versione Nuova versione
tato sinteticamente è considerato reddito di dell’accertamento e, successivamente, di
capitale salva la facoltà del contribuente di avviare il procedimento di accertamento con
provarne l’appartenenza ad altre categorie adesione ai sensi dell’articolo 5 del decre-
di redditi. to legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal
reddito complessivo determinato sintetica-
mente sono deducibili i soli oneri previsti
dall’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917;
competono , inoltre, per gli oneri sostenuti
dal contribuente, le detrazioni dall’imposta
lorda previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al quarto comma si
applicano anche quando il contribuente
Comma 8 non ha ottemperato agli inviti disposti
dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo
comma, numeri 2), 3) e 4).
– segue da pag 32 –
alla famiglia, nell’ambito dell’accertamento sin- accertativo con l’appellativo di «studio di settore
tetico, non è una novità assoluta, in quanto è per famiglie». In effetti, molte sono le affinità
già accaduto in passato che il Fisco abbia verifi- con lo strumento previsto per le società: ob-
cato, ove possibile, i dati attribuibili a differenti bligo di un contraddittorio preventivo, calcolo
elementi del nucleo familiare (ad esempio: auto basato su un’analisi di campioni rappresentativi
ed immobili). Qui, tuttavia, viene introdotta una ed, infine, l’elaborazione di un nuovo software
nuova operatività di questo controllo incrociato, ministeriale (ancora in fase di definizione) che,
che diverrà elemento standardizzato ed insito dalle premesse, ha tutta l’aria di essere un alter
nel processo di verifica. Già in fase di selezione ego di Gerico, applicativo già utilizzato da tempo
dei soggetti da sottoporre a controllo, gli Uffici per gli «studi».
avranno il compito di monitorare i nuclei fami- Tale avvicinamento agli studi di settore ap-
liari, più che il singolo contribuente, al fine di parirà ancor più marcato se il funzionamento
eliminare a priori i casi di spese apparentemente del nuovo software e l’utilizzo dei coefficienti
«sovra reddito» la cui causa sia facilmente at- si confermeranno basarsi sul «mix» di dati dei
tribuibile al sostegno economico e finanziario singoli componenti della famiglia, ponderati
dato da altro componente familiare, garantendo sulla base di elementi di natura statistica. Se
così una maggiore efficienza accertativa. così sarà, si assisterà ad una rottura del legame
La particolare esplicitazione dell’area terri- diretto «spesa/reddito – contribuente», richia-
toriale, cui verrà collocato il nucleo familiare, mandosi così le criticità principali espresse negli
ed i nuovi coefficienti con cui le relative spese utili anni in merito all’applicazione degli studi di
verranno valorizzate per una successiva com- settore, che ne hanno sancito la natura di pre-
parazione con il reddito complessivo hanno sunzione semplice e, da ultimo, hanno portato
già indotto ad identificare il nuovo strumento alla presentazione di una denuncia Ue. (3)
(3) Si veda al riguardo, E. Holzmiller, «Illegittimità degli studi di settore – Denuncia alla Commissione Ue», ne «La
Settimana fiscale» n° 20/2011. In merito, appare comunque irripetibile un’analoga azione per lo strumento del
«redditometro», atteso che l’imposta denunciata in ambito Ue è l’Iva, che non colpisce i soggetti senza partita
Iva (ovvero i contribuenti principalmente interessati dal «redditometro»).
N. 29 - 29 luglio 2011 34
5. ACCERTAMENTO
Da quello che è dato rilevare dalle prime ché considerare gli oneri detraibili per legge, se
sperimentazioni del software per il nuovo effettivamente sostenuti dal contribuente.
«redditometro», le famiglie saranno suddivise A titolo esemplificativo e non esaustivo, si
per tipologie (single, coppie senza figli, coppie richiamano:
con figli) e collocate in tre aree territoriali (nord, ●● tra gli oneri deducibili: contributi previden-
centro, sud). Le spese considerate come «spia» ziali ed assistenziali, contributi per forme
del reddito dovrebbero essere analoghe a quelle pensionistiche complementari ed individuali,
già richiamate con riferimento allo «spesometro» gli assegni periodici corrisposti dal coniuge,
(abitazioni e relative spese, mezzi di trasporto, le erogazioni liberali a favore di istituzioni
spese per il tempo libero «tracciabili», ecc.). religiose;
●● tra gli oneri detraibili: spese sanitarie, interes-
RIDUZIONE per ONERI DEDUCIBILI e DETRAIBILI: si su mutui per l’abitazione principale, spese
una novità rispetto alla previgente normativa funebri, spese per l’attività sportiva praticata
consiste nella possibilità di «scalare» dal red- dai ragazzi, spese per l’istruzione secondaria
dito determinato sinteticamente (tramite sia lo ed universitaria, spese che hanno diritto alla
«spesometro» sia il «redditometro») gli oneri detrazione in percentuali determinate (ad
deducibili di cui all’art 10, D.P.R. 917/1986, non- esempio 36% o 55%).
La CirCoLare di La Settimana fiSCaLe e iL tG deL SiStema frizzera
in eSCLuSiva per GLi abbonati reGiStrandoSi Su www.24orefrizzera.it
35 N. 29 - 29 luglio 2011