La relazione dell'avv. Federico Santoro in occasione dell'evento formativo "La relazione medico paziente: dal rapporto giuridico all'alleanza terapeutica", promosso da Cassa Galeno. L'evento si è tenuto il 7 marzo 2015 a Torino.
White Paper - La responsabilità civile e penale del personale sanitarioAssociazione Europa2020
White Paper - La responsabilità civile e penale del personale sanitario
La Legge Balduzzi, introdotta nell’ambito del Decreto Sanità del 2013, ha portato ad una profonda riforma del sistema sanitario, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti giuridici della professione sanitaria. La definizione delle linee guida come linea di demarcazione per le responsabilità mediche in caso di colpa lieve (e in certi casi anche di colpa grave) e l’estensione del criterio civilistico all’ambito penale della colpa grave hanno portato a grandi dibattiti giurisprudenziali. In questo paper si cerca di dare una panoramica sulla questione senza addentrarsi nelle complessità giuridiche della questione.
http://www.associazioneeuropa2020.eu
La responsibilità professionale del DDL 2224 GelliAgnese Cremaschi
La responsabilità professionale del DDL Gelli
Luci ed ombre della nuova riforma
DDL Gelli
e RC Professionale medica
Cambiamento del concetto di responsabilità soprattutto per il personale sanitario dipendente dove la responsabilità diventerà extracontrattuale da contrattuali
Gestione del rischio bisognerà studiare come far conciliare questo aspetto con la responsabilità della struttura
Le principali modifiche:
Linee Guida
Azione di Rivalsa
Audit
Risk Managment
Strutture Sociosanitarie
Garante diritto alla salute
Medici Medicina Generale
Assicurazioni
Disegno di legge 2224
Camera dei deputati
Disposizione in materia di Responsabilità professionale del personale sanitario
DDL approvato il 28 gennaio 2016, unifica i disegni numero nn. 259,262,1312,1324,1581,1769,1902,2155).
Tutela Legale Imprese e D.Lgs 23101 - Polizza e Tutela Legale per AziendeAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
Legge Gelli - nuovi requisiti minimi delle polizze assicurativeAndrea Palermo
Con l’entrata in vigore della Legge 24/17 Gelli Bianco sulla responsabilità professionale è atteso un calo di risarcimenti e per i medici un sistema più protettivo.
Responsabilità medica il Senato approva la riformaAndrea Palermo
Con il DDl Gelli-Bianco viene modificato il concetto di responsabilità medica, sopratutto per quanto riguarda il personale sanitario dipendente.
Scopri il contenuto della Legge Gelli Bianco
https://www.mbassicurazioni.com/legge-gelli-e-responsabilita-medica/
La relazione dell'avv. Federico Santoro in occasione dell'evento formativo "La relazione medico paziente: dal rapporto giuridico all'alleanza terapeutica", promosso da Cassa Galeno. L'evento si è tenuto il 7 marzo 2015 a Torino.
White Paper - La responsabilità civile e penale del personale sanitarioAssociazione Europa2020
White Paper - La responsabilità civile e penale del personale sanitario
La Legge Balduzzi, introdotta nell’ambito del Decreto Sanità del 2013, ha portato ad una profonda riforma del sistema sanitario, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti giuridici della professione sanitaria. La definizione delle linee guida come linea di demarcazione per le responsabilità mediche in caso di colpa lieve (e in certi casi anche di colpa grave) e l’estensione del criterio civilistico all’ambito penale della colpa grave hanno portato a grandi dibattiti giurisprudenziali. In questo paper si cerca di dare una panoramica sulla questione senza addentrarsi nelle complessità giuridiche della questione.
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La responsibilità professionale del DDL 2224 GelliAgnese Cremaschi
La responsabilità professionale del DDL Gelli
Luci ed ombre della nuova riforma
DDL Gelli
e RC Professionale medica
Cambiamento del concetto di responsabilità soprattutto per il personale sanitario dipendente dove la responsabilità diventerà extracontrattuale da contrattuali
Gestione del rischio bisognerà studiare come far conciliare questo aspetto con la responsabilità della struttura
Le principali modifiche:
Linee Guida
Azione di Rivalsa
Audit
Risk Managment
Strutture Sociosanitarie
Garante diritto alla salute
Medici Medicina Generale
Assicurazioni
Disegno di legge 2224
Camera dei deputati
Disposizione in materia di Responsabilità professionale del personale sanitario
DDL approvato il 28 gennaio 2016, unifica i disegni numero nn. 259,262,1312,1324,1581,1769,1902,2155).
Tutela Legale Imprese e D.Lgs 23101 - Polizza e Tutela Legale per AziendeAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
Legge Gelli - nuovi requisiti minimi delle polizze assicurativeAndrea Palermo
Con l’entrata in vigore della Legge 24/17 Gelli Bianco sulla responsabilità professionale è atteso un calo di risarcimenti e per i medici un sistema più protettivo.
Responsabilità medica il Senato approva la riformaAndrea Palermo
Con il DDl Gelli-Bianco viene modificato il concetto di responsabilità medica, sopratutto per quanto riguarda il personale sanitario dipendente.
Scopri il contenuto della Legge Gelli Bianco
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Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...Avv. Giuseppe Pappa
L’intervento chirurgico è andato male?
Hai ricevuto un grave danno e pretendi di essere risarcito?
Non sai quale azione legale intraprendere?路♂️
✔Leggi l'articolo per capire come ottenere il risarcimento del danno
e scoprire perché l'azione civile è da preferire rispetto al giudizio penale⤵
https://studiolegalepappa.com/come-chiedere-il-risarcimento-nei-casi-di-malasanita-giudizio-penale-o-azione-civile/
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL GelliAgnese Cremaschi
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
MB Assicurazioni, in collaborazione con IAPEM, presenta i rischi della Malpractice Medica alla luce della nuova Riforma della Responsabilità Civile
Continua l’impegno di MB Assicurazioni nella formazione del personale medico-sanitario e delle strutture sanitarie riguardo la Riforma della Responsabilità Sanitaria prevista dal DDL Gelli. A fare da cornice all’intervento tenutosi il 29 Aprile, il pubblico docente e studente del secondo modulo in Beauty Face Dentistry.
Ciclo di 6 incontri ad alta esperienza formativa, il corso in Beauty Face Dentistry è fortemente voluto dalla IAPEM, l’Accademia Internazionale di Medicina Estetica Pratica. Nata in seno all’ASPEM, dal 2009 la IAPEM amplia l’offerta formativa del ramo Odontoiatrico Estetico della medicina con Master fino al IV livello e numerosi seminari e incontri aggiuntivi. Scopo principale della IAPEM è quello di fornire una formazione completa agli operatori sanitari del settore Odontoiatrico Estetico, mettendo a disposizione i docenti più qualificati e i laboratori più attrezzati per accompagnare a uno studio approfondito la pratica delle tecniche acquisite.
I sei moduli previsti per l’approfondimento in Beauty Face Dentistry affrontano, aggiornano e formano gli specialisti del settore su tutti gli aspetti più innovativi della bellezza del volto e non solo. Gli interventi sono costruiti in modo interattivo, per massimizzare il confronto e l’acquisizione.
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese CremaschiAgnese Cremaschi
AS.ME.D é un “sistema” che, interagendo e coordinandosi con le strutture presenti sul territorio, consente di effettuare velocemente, una efficace serie di rilevazioni biomediche indispensabili per monitorare e verificare l’ effettivo stato dell’utente e l’evoluzione della relativa patologia senza il trasferimento dello stesso presso le strutture sanitarie di zona.
Guida breve alla procedura che consente a coloro che sono stati condannati a
seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto
penale di condanna non opposto di chiedere ed ottenere, avendone
i requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e,
conseguentemente, l'estinzione degli stessi.
Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...Nicola_C_Salerno
Nel dibattito che accompagna i tentativi di riforma degli esercizi farmaceutici e della distribuzione del farmaco, si è aggiunto, negli ultimi tempi, un argomento nuovo. Un presunto contrasto tra da un lato le indicazioni dell’Antitrust e della Commissione Europea e, dall’altro, le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea. Antitrust e Commissione, nei rispettivi ruoli e con gli strumenti propri di ciascuno, chiedono il superamento degli aspetti anti-concorrenziali e di chiusura corporativistica che caratterizzano il settore. Dalle due Corti sono sopraggiunte sentenze che, a prima vista e soprattutto ad occhio inesperto, potrebbero sembrare sconfessare rispettivamente l’Antitrust e la Commissione.
Poiché questo argomento ricorre sempre più spesso e potrebbe confondere il confronto tra le parti e ostacolare la finalizzazione delle riforme, si riporta, di seguito, una lettura ragionata delle posizioni espresse dalle quattro Istituzioni, che tiene conto della loro sfera di competenze e delle loro attribuzioni. Il loro disallineamento è solo apparente.
Data: Ottobre 2010
Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...Avv. Giuseppe Pappa
L’intervento chirurgico è andato male?
Hai ricevuto un grave danno e pretendi di essere risarcito?
Non sai quale azione legale intraprendere?路♂️
✔Leggi l'articolo per capire come ottenere il risarcimento del danno
e scoprire perché l'azione civile è da preferire rispetto al giudizio penale⤵
https://studiolegalepappa.com/come-chiedere-il-risarcimento-nei-casi-di-malasanita-giudizio-penale-o-azione-civile/
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL GelliAgnese Cremaschi
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
MB Assicurazioni, in collaborazione con IAPEM, presenta i rischi della Malpractice Medica alla luce della nuova Riforma della Responsabilità Civile
Continua l’impegno di MB Assicurazioni nella formazione del personale medico-sanitario e delle strutture sanitarie riguardo la Riforma della Responsabilità Sanitaria prevista dal DDL Gelli. A fare da cornice all’intervento tenutosi il 29 Aprile, il pubblico docente e studente del secondo modulo in Beauty Face Dentistry.
Ciclo di 6 incontri ad alta esperienza formativa, il corso in Beauty Face Dentistry è fortemente voluto dalla IAPEM, l’Accademia Internazionale di Medicina Estetica Pratica. Nata in seno all’ASPEM, dal 2009 la IAPEM amplia l’offerta formativa del ramo Odontoiatrico Estetico della medicina con Master fino al IV livello e numerosi seminari e incontri aggiuntivi. Scopo principale della IAPEM è quello di fornire una formazione completa agli operatori sanitari del settore Odontoiatrico Estetico, mettendo a disposizione i docenti più qualificati e i laboratori più attrezzati per accompagnare a uno studio approfondito la pratica delle tecniche acquisite.
I sei moduli previsti per l’approfondimento in Beauty Face Dentistry affrontano, aggiornano e formano gli specialisti del settore su tutti gli aspetti più innovativi della bellezza del volto e non solo. Gli interventi sono costruiti in modo interattivo, per massimizzare il confronto e l’acquisizione.
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese CremaschiAgnese Cremaschi
AS.ME.D é un “sistema” che, interagendo e coordinandosi con le strutture presenti sul territorio, consente di effettuare velocemente, una efficace serie di rilevazioni biomediche indispensabili per monitorare e verificare l’ effettivo stato dell’utente e l’evoluzione della relativa patologia senza il trasferimento dello stesso presso le strutture sanitarie di zona.
Guida breve alla procedura che consente a coloro che sono stati condannati a
seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto
penale di condanna non opposto di chiedere ed ottenere, avendone
i requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e,
conseguentemente, l'estinzione degli stessi.
Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...Nicola_C_Salerno
Nel dibattito che accompagna i tentativi di riforma degli esercizi farmaceutici e della distribuzione del farmaco, si è aggiunto, negli ultimi tempi, un argomento nuovo. Un presunto contrasto tra da un lato le indicazioni dell’Antitrust e della Commissione Europea e, dall’altro, le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea. Antitrust e Commissione, nei rispettivi ruoli e con gli strumenti propri di ciascuno, chiedono il superamento degli aspetti anti-concorrenziali e di chiusura corporativistica che caratterizzano il settore. Dalle due Corti sono sopraggiunte sentenze che, a prima vista e soprattutto ad occhio inesperto, potrebbero sembrare sconfessare rispettivamente l’Antitrust e la Commissione.
Poiché questo argomento ricorre sempre più spesso e potrebbe confondere il confronto tra le parti e ostacolare la finalizzazione delle riforme, si riporta, di seguito, una lettura ragionata delle posizioni espresse dalle quattro Istituzioni, che tiene conto della loro sfera di competenze e delle loro attribuzioni. Il loro disallineamento è solo apparente.
Data: Ottobre 2010
R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI parte 3: Il danno iatro...Raimondo Villano
Lo scopo di questo lavoro, di fatto consistente in una nuova edizione riveduta ed ampliata del mio “Manuale sanitario per la Terza Età” pubblicato nel 2000, è di offrire un agile strumento di consultazione che migliori sia l’individuazione e la fruizione di talune strutture esistenti e l’informazione sui principali percorsi burocratici che l’effettuazione di scelte e di comportamenti nonché il rafforzamento di cognizioni ed autoformazione nell’importante e delicato settore sanitario.
Tutto ciò, sia pur considerando che i cambiamenti normativi, operativi ed anche logistici sono tutt’altro che infrequenti, può senza dubbio concorrere ad accrescere consapevolezza ed autosufficienza di massima nel lettore e, pertanto, in definitiva, porlo in grado di essere sempre più “soggetto” anziché meramente “oggetto” del Servizio Sanitario in un virtuoso sinergismo con gli sforzi che, d’altro canto, continuamente si prefiggono di effettuare ai vari livelli gli operatori del settore
Abs.: R. Villano “Manuale sanitario”. È in prestigiose Istituzioni e in molti Istituti Italiani di Cultura e svariate Biblioteche specialistiche, civiche e nazionali in Italia e all’estero. (Longobardi Editore, pp. 208, Napoli, aprile 2005; 2^ Ediz., pp. 232, Napoli, giugno 2005).
Qualche giorno fa è stata resa nota una Ordinanza della Corte di Giustizia Europea di cui, ancora una volta, si tenta di fornire una lettura distorta e lobbysta. Il tema è la pianta organica (i.e. il contingentamento numerico delle farmacie).
Le due schede allegate (la prima di carattere generale, la seconda con focus sull’Ordinanza) contengono alcune considerazioni sulla chiave di lettura delle sentenze della Corte di Giustizia e della nostra Corte Costituzionale, quando le due Corti giudicano su tematiche attinenti settori protetti, in cui vari aspetti corporativistici si “puntellano” l’uno con l’altro, e la cui organizzazione coinvolge obiettivi multipli da perseguire contemporaneamente (come la salute e la libera intrapresa, nel caso delle farmacie).
Il Diritto è forma e sostanza assieme. È davvero paradossale che anche rinvii pregiudiziali del Tar e del Consiglio di Stato innanzi alla Corte di Giustizia continuino a chiudersi con un nulla di fatto, per la difficoltà a rappresentare, a chi poi deve emettere la sentenza, un quadro completo e approfondito della tematica.
In tutto ciò, sembra di sentire eco del dibattito che ha accompagnato la nascita dell’Agcm, quando ci si è chiesti se fosse opportuno permettere a questa nuova Istituzione di adire direttamente la Corte Costituzionale per risolvere problemi di chiusura al mercato e di corporativismo annidati in tutto il diritto costituito. Il passo fu giudicato, forse, troppo lungo. Ma fu scartata anche l’ipotesi più cauta di rendere passaggio formale necessario l’audizione dell’Agcm da parte della Corte Costituzionale su questioni di assetto di mercato e concorrenza.
L’augurio è gli scritti possano risultare di interesse e aiutare a preparare e sostenere una nuova stagione di riforme, tenuto conto che questi temi sono a cavallo tra finanza pubblica, costruzione del federalismo e politica industriale.
La spesa farmaceutica è parte importante della spesa sanitaria, e la sua ottimizzazione non è priva di effetti sulla finanza pubblica delle Regioni e sul processo di riorganizzazione federalista. Una prospettiva - quella delle connessioni tra riorganizzazione federalista e riforme strutturali sui mercati - che andrebbe valorizzata anche al di là del comparto della distribuzione del farmaco.
Un cordiale saluto e grazie per l’attenzione, CeRM
1. (Il presente articolorappresentale opinionipersonali dell’autoree nonnecessariamentequelle
dellaMunichRe.Il testodi legge è statosintetizzatoe semplificatoperfavorirne lafacile
comprensione,mi scusosind’oradelle imprecisioni e degli eventuali errori interpretativi:pregoil
lettore di segnalarmeli. Il testodi legge fariferimentoaquantopubblicato nel sitowebdell’OnGelli)
La riformaGelli recentementeapprovataallaCameracontiene alcunenovitàinmateriadi
responsabilitàcivile delle strutture sanitarie e dei singoli professionisti dell’areamedica.
Il relatore definisce lariforma“epocale”.
Faccio unasintesi dei singoli articoliconunbreve commentoincorsivo che potrà esseragevolmente
“saltato”se le mie opinioninondovessero interessare .
Articolo 1
(Sicurezza delle cure in sanità)
La sicurezza delle cure è un diritto che si realizza anche attraverso la gestione dei rischi ad
essa connessi.
Premessa di principio, in apparenza scontata, ma se si considera come sono stati gestiti
alcuni rischi negli ultimi anni sia dalle strutture che dalle compagnie ecco emergere la
portata epocale del provvedimento, direi un buon inizio.
Articolo 2
(Attività di gestione del rischio sanitario)
1. La realizzazione delle attività della gestione del rischio spetta alle regioni che hanno i
seguenti compiti:
a) processi di auditing finalizzati allo studio dei processi, alla loro ottimizzazione e alla
prevenzione dei rischi.
b) rilevazione del rischio di inadeguatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e
individuazione di esami diagnostici e di procedure inutili finalizzate unicamente a dimostrare
la condotta incolpevole della struttura in caso di danno a terzi (medicina difensiva).
c) formazione del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
d) assistenza tecnico-legale verso le strutture in caso di contenzioso, e nella gestione delle
assicurazioni o auto-assicurazioni.
Questi compiti devono essere coordinati da personale medico dotato delle
specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con
comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
Vengono individuate le aree critiche dove intervenire ed alcuni degli strumenti da impiegare
(audits) non è chiaro però se le regioni avranno autonomia nella predisposizione di questi
strumenti oppure se vi saranno delle disposizioni uniformi contenute nel decreto attuativo.
Sarebbe buona cosa se fossero omogenee.
Articolo 3
(Difensore civico regionale come Garante del diritto alla salute e Centri regionali per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)
Questo soggetto ha il compito di raccogliere dai cittadini e dalle associazioni segnalazioni
riguardo a disfunzioni nell’ambito sanitario.
2. Difficile dire se questo soggetto sarà veramente efficace oppure avrà una funzione
meramente burocratica. Si auspica che possa comunque essere utile nell’individuazione di
situazioni critiche.
Articolo 4
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità)
Presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), sarà costituito
l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità con il compito di raccogliere i dati relativi
ad errori sanitari provenienti dalle regioni e di predisporre adeguate linee guida e interventi
formativi atti a mitigare il rischio.
Da questo organo dovremmo desumere le best practice e gli standard qualitativi da
applicare per attuare la loss prevention. Ma cosa succede se non ci sono gli strumenti
economico finanziari per l’attuazione delle raccomandazioni? Se alle strutture mancano il
personale e gli strumenti diagnostici adeguati a rispettare i protocolli? Il rischio è quello di
predisporre voluminosi manuali colmi di buone intenzioni ma non realizzabili a livello
pratico per mancanza di risorse concrete.
Articolo 5
(Trasparenza dei dati)
Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la
direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente.
Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante
pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo
quinquennio.
La pubblicazione dei dati sui risarcimenti degli ultimi 5 anni su internet è sicuramente un
buon passo avanti, almeno nelle intenzioni, previene il rischio per gli assicuratori di ricevere
statistiche false o incomplete da parte di strutture impreparate e intermediari spregiudicati.
Si parla però solo di risarcimenti erogati, non di danni denunciati in corso di negoziazione o
contenzioso.
Si auspica che il decreto attuativo determini a priori il contenuto delle informazioni da
pubblicare (descrizione della lesioni, profili di responsabilità, data di avvenimento etc.)
Articolo 6
(Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria)
Viene riformato l’articolo 590 e 589 del codice penale (lesioni e omicidio colposo) come
segue:
“L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a
causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di
cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti
specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le
buone pratiche clinico-assistenziali».
La responsabilità penale del medico è limitata alla imperizia e alla colpa grave, se il medico
ottiene il consenso informato e si attiene alla linee guida (che saranno elaborate da apposite
società scientifiche, iscritte ad un apposito elenco e pubblicate) sarà esente da colpa.
3. Articolo 7
(Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e
dell’esercente la professione sanitaria)
Le strutture sanitarie sia pubbliche che private rispondono dei danni da esse provocati in base
alla responsabilità contrattuale (la prescrizione è 10 anni e spetta al danneggiante –la
struttura- provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno).
I singoli medici rispondono invece dei danni in base alla responsabilità extracontrattuale (la
prescrizione è di 5 anni e spetta ai danneggiati –i pazienti- l’onere di provare la negligenza
del medico).
Il medico si deve attenere, fatte salve le specificità del caso concreto, alle linee guida di cui
sopra (art 6).
La questione della responsabilità professionale o extraprofessionale è sempre stato uno degli
argomenti più dibattuti dalla giurisprudenza proprio per il diverso regime in tema di
prescrizione e di onere della prova: si tratta in entrambi i casi di aspetti processuali
importanti che possono rivelarsi decisivi ai fini dell’esito di una sentenza.
Per i numerosi avvocati italiani sarà argomento di dotte dissertazioni e ricorsi alla corte
costituzionale, peraltro non del tutto infondati. Non sono chiare le motivazioni giuridiche
che giustificano la scelta di un regime diverso per fattispecie analoghe, quelle di ordine
pratico sembrano essere volte a una maggiore tutela del singolo professionista verso
richieste di risarcimento tardive o pretestuose. Mi chiedo se rappresenterà veramente un
rimedio decisivo o sarà come togliere una goccia dal mare.
Il terzo capoverso si riferisce alle linee guida delle società scientifiche: se il medico le
rispetta è esente da responsabilità? Sembrerebbe di sì, ma non è del tutto esplicito.
Naturalmente sono “fatte salve le specificità del caso concreto” in altre parole se vi sono nel
concreto fondati motivi, il medico può derogare alle linee guida. Si è cercato di mitigare la
norma in modo da evitare comportamenti volti a seguire pedissequamente gli standard a fini
difensivi anche quando fosse stato manifestamente opportuno, per la salute del paziente,
agire diversamente. A livello processuale però la frase “fatte salve le specificità del caso
concreto” può essere usata sia dall’attore che dal convenuto per sostenere che in quella
situazione le linee guida non avrebbero dovuto essere applicate.
Articolo 8
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
Presupposto all’azione civile per il risarcimento dei danni è il ricorso al tentativo di
conciliazione da parte del perito senza il quale l’azione civile è inammissibile.
La norma, nelle intenzioni, dovrebbe ridurre il contenzioso sostituendosi al giudizio civile, i
rischi sono che l’istituto diventi una mera formalità o, peggio, un ulteriore grado di giudizio,
dilatando anziché ridurre i tempi della giustizia.
Articolo 9
(Azione di rivalsa)
L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico può essere esercitata solo
in caso di dolo o colpa grave.
Se il medico non è stato convenuto in giudizio la rivalsa può essere esercitata solo dopo
l’avvenuto risarcimento del danno.
4. L’azione di rivalsa può essere esercitata in sede civile (anziché amministrativa, come
avveniva sin ora)
La misura della rivalsa (nell’ultima versione emendata) non può superate 1/5 dello stipendio
mensile.
Da osservare che nella proposta di legge originale questo limite era pari a tra volte la
retribuzione annua.
Il passaggio dalla alla giurisdizione amministrativa a quella civile renderà probabilmente
più rapida ed efficace l’azione di rivalsa rispetto al passato.
Se tuttavia il limite di risarcimento dovesse rimanere limitato a 1/5 dello stipendio mensile,
sarebbe probabilmente antieconomico per la strutture agire in giudizio.
Ma che cos’è la colpa grave? Probabilmente si rimanderà la definizione alla giurisprudenza
che però in sede civile non si è ancora consolidata sulla materia.
Articolo 10
(Obbligo di assicurazione)
Tutte le strutture, pubbliche e private avranno l’obbligo di assicurarsi.
Anche i medici che svolgono la propria attività privatamente avranno l’obbligo di assicurarsi
mentre i medici che lavorano presso strutture pubbliche dovranno assicurarsi soltanto per
garantire l’azione di rivalsa nei loro confronti.
Le aziende sanitarie dovranno pubblicare sul proprio sito internet con chi sono assicurati e i
dettagli del contratto.
L’IVASS vigilerà.
Probabilmente i dettagli sui requisiti (limiti minimi, franchigie massime, testi di polizza)
saranno contenuti nel decreto attuativo.
Altro punto non chiaro e l’ammissibilità dell’autoassicurazione: l’art 2 ne parla
espressamente, quindi si potrebbe desumere che è ammissibile, almeno entro certi limiti,
probabilmente nella gestione delle SIR (franchigie).
Positivo, bisogna darne atto, l’obbligo di pubblicare su internet estremi della polizza e
compagnia assicuratrice. Si tratta di una misura utile sia agli assicurati che potranno
esercitare azione diretta, che alle compagnie che beneficeranno di maggiore trasparenza sui
dati, che all’Ivass che dovrà vigilare.
Articolo 11
(Azione diretta del soggetto danneggiato)
Il danneggiato potrà agire direttamente contro la compagnia assicuratrice: franchigie ed
esclusioni non gli sono opponibili.
La compagnia assicuratrice potrà rivalersi (ad esempio per recuperare le franchigie)
sull’assicurato.
Questa norma rende di fatto inefficaci le franchigie elevate attualmente in uso per le grandi
strutture ospedaliere perché in primo luogo l’assicuratore dovrà pagare il danno e in un
secondo momento cercare di recuperare la franchigia presso l’ospedale che non sempre avrà
le risorse economiche sufficienti.
Articolo 12
(Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria)
E’ istituito un fondo per deputato a risarcire i danni eccedenti i massimali o nei casi di
insolvenza dell’assicuratore.
5. Il fondo è alimentato dai contributi delle compagnie autorizzate a sottoscrivere RC sanitaria.
Al mercato partecipano attualmente pochissime compagnie e i premi, già elevatissimi, sono
gravati da 22.25% di tasse. Come reperire sufficienti risorse economiche per alimentare il
fondo senza rendere ancora più onerosi i costi delle assicurazioni?
Articolo 13
(Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei
giudizi di
responsabilità sanitaria)
Si istituisce l’obbligo dei consulenti tecnici registrati negli appositi albi dei tribunali di
documentare le aree di specializzazione indicando gli anni di esperienza nel settore, gli
incarichi già svolti etc.
Non posso che commentare positivamente questa misura volta a mettere ordine in una
materia spesso poco trasparente e confusa.
Considerazioni Generali
Ci sono senza dubbio alcuniaspettipositivi nella riforma:il riconoscimento dell’importanza della
prevenzionedelrischio, la trasparenza deidati sui sinistri da pubblicarsisu internet,la pubblicazione
di linee guida,il rispetto delle quali può costituire una esimentedalla responsabilità.
Questi tre aspettidovrebbero agevolarela partecipazionedegliassicuratoriad un mercato che ad
oggivede assaipochiprotagonistisoprattutto perla mancanza ditrasparenza neidatie per le
carenzenella gestionedel rischio .
D’altro canto mi sembra di notare un approccio piuttosto astratto escarsamentepragmatico volto
ad enunciaredei principi e a nominareorganismiecomitati senza entrarenel merito dei problemi
concreti.
Problemiche sono soprattutto legatia scarsità di risorse(umane,economiche,strumentali) nelle
strutturee alla complessità,imprevedibilità e lentezza del sistema giudiziario..
Sarebbestato senz’altro auspicabilela pubblicazionedi tabelle di invalidità che tenessero conto delle
risorse necessariea mantenereun sistema mutualistico efficace.
Sarebbero stateutili norme voltead accelerare l’iter del processo civile e la certezza del diritto.
Ma mi rendo conto che in entrambii casi sarebbestata necessaria probabilmenteuna riforma
costituzionale.
Non molto convincentedalpunto di vistaconcettuale il sistema del doppio binario tra responsabilità
contrattualedella struttura ed extracontrattualedelprofessionista. Ma la vera domanda è:sarà
efficace?
Lodevolenegli intenti ma pericoloso dalpunto di vista pratico (abbandonoda partedelmercato da
partedei pochioperatoripresenti) l’azionediretta del danneggiato contro lecompagnie.
6. Concludo con la notamassima diB Franklin “fai quello che puoi,nel luogo in cui sei, con quello che
hai” temo che non abbiamo tenuto conto didovesiamo e di quello che abbiamo:strutturecon poche
risorse,sistema giudiziario lento e poco prevedibile,mercato assicurativo provato da esperienze
disastrosee ridotto a pochissimioperatori.