SlideShare a Scribd company logo
(Il presente articolorappresentale opinionipersonali dell’autoree nonnecessariamentequelle
dellaMunichRe.Il testodi legge è statosintetizzatoe semplificatoperfavorirne lafacile
comprensione,mi scusosind’oradelle imprecisioni e degli eventuali errori interpretativi:pregoil
lettore di segnalarmeli. Il testodi legge fariferimentoaquantopubblicato nel sitowebdell’OnGelli)
La riformaGelli recentementeapprovataallaCameracontiene alcunenovitàinmateriadi
responsabilitàcivile delle strutture sanitarie e dei singoli professionisti dell’areamedica.
Il relatore definisce lariforma“epocale”.
Faccio unasintesi dei singoli articoliconunbreve commentoincorsivo che potrà esseragevolmente
“saltato”se le mie opinioninondovessero interessare .
Articolo 1
(Sicurezza delle cure in sanità)
La sicurezza delle cure è un diritto che si realizza anche attraverso la gestione dei rischi ad
essa connessi.
Premessa di principio, in apparenza scontata, ma se si considera come sono stati gestiti
alcuni rischi negli ultimi anni sia dalle strutture che dalle compagnie ecco emergere la
portata epocale del provvedimento, direi un buon inizio.
Articolo 2
(Attività di gestione del rischio sanitario)
1. La realizzazione delle attività della gestione del rischio spetta alle regioni che hanno i
seguenti compiti:
a) processi di auditing finalizzati allo studio dei processi, alla loro ottimizzazione e alla
prevenzione dei rischi.
b) rilevazione del rischio di inadeguatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e
individuazione di esami diagnostici e di procedure inutili finalizzate unicamente a dimostrare
la condotta incolpevole della struttura in caso di danno a terzi (medicina difensiva).
c) formazione del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
d) assistenza tecnico-legale verso le strutture in caso di contenzioso, e nella gestione delle
assicurazioni o auto-assicurazioni.
Questi compiti devono essere coordinati da personale medico dotato delle
specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con
comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
Vengono individuate le aree critiche dove intervenire ed alcuni degli strumenti da impiegare
(audits) non è chiaro però se le regioni avranno autonomia nella predisposizione di questi
strumenti oppure se vi saranno delle disposizioni uniformi contenute nel decreto attuativo.
Sarebbe buona cosa se fossero omogenee.
Articolo 3
(Difensore civico regionale come Garante del diritto alla salute e Centri regionali per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)
Questo soggetto ha il compito di raccogliere dai cittadini e dalle associazioni segnalazioni
riguardo a disfunzioni nell’ambito sanitario.
Difficile dire se questo soggetto sarà veramente efficace oppure avrà una funzione
meramente burocratica. Si auspica che possa comunque essere utile nell’individuazione di
situazioni critiche.
Articolo 4
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità)
Presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), sarà costituito
l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità con il compito di raccogliere i dati relativi
ad errori sanitari provenienti dalle regioni e di predisporre adeguate linee guida e interventi
formativi atti a mitigare il rischio.
Da questo organo dovremmo desumere le best practice e gli standard qualitativi da
applicare per attuare la loss prevention. Ma cosa succede se non ci sono gli strumenti
economico finanziari per l’attuazione delle raccomandazioni? Se alle strutture mancano il
personale e gli strumenti diagnostici adeguati a rispettare i protocolli? Il rischio è quello di
predisporre voluminosi manuali colmi di buone intenzioni ma non realizzabili a livello
pratico per mancanza di risorse concrete.
Articolo 5
(Trasparenza dei dati)
Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la
direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente.
Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante
pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo
quinquennio.
La pubblicazione dei dati sui risarcimenti degli ultimi 5 anni su internet è sicuramente un
buon passo avanti, almeno nelle intenzioni, previene il rischio per gli assicuratori di ricevere
statistiche false o incomplete da parte di strutture impreparate e intermediari spregiudicati.
Si parla però solo di risarcimenti erogati, non di danni denunciati in corso di negoziazione o
contenzioso.
Si auspica che il decreto attuativo determini a priori il contenuto delle informazioni da
pubblicare (descrizione della lesioni, profili di responsabilità, data di avvenimento etc.)
Articolo 6
(Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria)
Viene riformato l’articolo 590 e 589 del codice penale (lesioni e omicidio colposo) come
segue:
“L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a
causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di
cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti
specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le
buone pratiche clinico-assistenziali».
La responsabilità penale del medico è limitata alla imperizia e alla colpa grave, se il medico
ottiene il consenso informato e si attiene alla linee guida (che saranno elaborate da apposite
società scientifiche, iscritte ad un apposito elenco e pubblicate) sarà esente da colpa.
Articolo 7
(Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e
dell’esercente la professione sanitaria)
Le strutture sanitarie sia pubbliche che private rispondono dei danni da esse provocati in base
alla responsabilità contrattuale (la prescrizione è 10 anni e spetta al danneggiante –la
struttura- provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno).
I singoli medici rispondono invece dei danni in base alla responsabilità extracontrattuale (la
prescrizione è di 5 anni e spetta ai danneggiati –i pazienti- l’onere di provare la negligenza
del medico).
Il medico si deve attenere, fatte salve le specificità del caso concreto, alle linee guida di cui
sopra (art 6).
La questione della responsabilità professionale o extraprofessionale è sempre stato uno degli
argomenti più dibattuti dalla giurisprudenza proprio per il diverso regime in tema di
prescrizione e di onere della prova: si tratta in entrambi i casi di aspetti processuali
importanti che possono rivelarsi decisivi ai fini dell’esito di una sentenza.
Per i numerosi avvocati italiani sarà argomento di dotte dissertazioni e ricorsi alla corte
costituzionale, peraltro non del tutto infondati. Non sono chiare le motivazioni giuridiche
che giustificano la scelta di un regime diverso per fattispecie analoghe, quelle di ordine
pratico sembrano essere volte a una maggiore tutela del singolo professionista verso
richieste di risarcimento tardive o pretestuose. Mi chiedo se rappresenterà veramente un
rimedio decisivo o sarà come togliere una goccia dal mare.
Il terzo capoverso si riferisce alle linee guida delle società scientifiche: se il medico le
rispetta è esente da responsabilità? Sembrerebbe di sì, ma non è del tutto esplicito.
Naturalmente sono “fatte salve le specificità del caso concreto” in altre parole se vi sono nel
concreto fondati motivi, il medico può derogare alle linee guida. Si è cercato di mitigare la
norma in modo da evitare comportamenti volti a seguire pedissequamente gli standard a fini
difensivi anche quando fosse stato manifestamente opportuno, per la salute del paziente,
agire diversamente. A livello processuale però la frase “fatte salve le specificità del caso
concreto” può essere usata sia dall’attore che dal convenuto per sostenere che in quella
situazione le linee guida non avrebbero dovuto essere applicate.
Articolo 8
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
Presupposto all’azione civile per il risarcimento dei danni è il ricorso al tentativo di
conciliazione da parte del perito senza il quale l’azione civile è inammissibile.
La norma, nelle intenzioni, dovrebbe ridurre il contenzioso sostituendosi al giudizio civile, i
rischi sono che l’istituto diventi una mera formalità o, peggio, un ulteriore grado di giudizio,
dilatando anziché ridurre i tempi della giustizia.
Articolo 9
(Azione di rivalsa)
L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico può essere esercitata solo
in caso di dolo o colpa grave.
Se il medico non è stato convenuto in giudizio la rivalsa può essere esercitata solo dopo
l’avvenuto risarcimento del danno.
L’azione di rivalsa può essere esercitata in sede civile (anziché amministrativa, come
avveniva sin ora)
La misura della rivalsa (nell’ultima versione emendata) non può superate 1/5 dello stipendio
mensile.
Da osservare che nella proposta di legge originale questo limite era pari a tra volte la
retribuzione annua.
Il passaggio dalla alla giurisdizione amministrativa a quella civile renderà probabilmente
più rapida ed efficace l’azione di rivalsa rispetto al passato.
Se tuttavia il limite di risarcimento dovesse rimanere limitato a 1/5 dello stipendio mensile,
sarebbe probabilmente antieconomico per la strutture agire in giudizio.
Ma che cos’è la colpa grave? Probabilmente si rimanderà la definizione alla giurisprudenza
che però in sede civile non si è ancora consolidata sulla materia.
Articolo 10
(Obbligo di assicurazione)
Tutte le strutture, pubbliche e private avranno l’obbligo di assicurarsi.
Anche i medici che svolgono la propria attività privatamente avranno l’obbligo di assicurarsi
mentre i medici che lavorano presso strutture pubbliche dovranno assicurarsi soltanto per
garantire l’azione di rivalsa nei loro confronti.
Le aziende sanitarie dovranno pubblicare sul proprio sito internet con chi sono assicurati e i
dettagli del contratto.
L’IVASS vigilerà.
Probabilmente i dettagli sui requisiti (limiti minimi, franchigie massime, testi di polizza)
saranno contenuti nel decreto attuativo.
Altro punto non chiaro e l’ammissibilità dell’autoassicurazione: l’art 2 ne parla
espressamente, quindi si potrebbe desumere che è ammissibile, almeno entro certi limiti,
probabilmente nella gestione delle SIR (franchigie).
Positivo, bisogna darne atto, l’obbligo di pubblicare su internet estremi della polizza e
compagnia assicuratrice. Si tratta di una misura utile sia agli assicurati che potranno
esercitare azione diretta, che alle compagnie che beneficeranno di maggiore trasparenza sui
dati, che all’Ivass che dovrà vigilare.
Articolo 11
(Azione diretta del soggetto danneggiato)
Il danneggiato potrà agire direttamente contro la compagnia assicuratrice: franchigie ed
esclusioni non gli sono opponibili.
La compagnia assicuratrice potrà rivalersi (ad esempio per recuperare le franchigie)
sull’assicurato.
Questa norma rende di fatto inefficaci le franchigie elevate attualmente in uso per le grandi
strutture ospedaliere perché in primo luogo l’assicuratore dovrà pagare il danno e in un
secondo momento cercare di recuperare la franchigia presso l’ospedale che non sempre avrà
le risorse economiche sufficienti.
Articolo 12
(Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria)
E’ istituito un fondo per deputato a risarcire i danni eccedenti i massimali o nei casi di
insolvenza dell’assicuratore.
Il fondo è alimentato dai contributi delle compagnie autorizzate a sottoscrivere RC sanitaria.
Al mercato partecipano attualmente pochissime compagnie e i premi, già elevatissimi, sono
gravati da 22.25% di tasse. Come reperire sufficienti risorse economiche per alimentare il
fondo senza rendere ancora più onerosi i costi delle assicurazioni?
Articolo 13
(Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei
giudizi di
responsabilità sanitaria)
Si istituisce l’obbligo dei consulenti tecnici registrati negli appositi albi dei tribunali di
documentare le aree di specializzazione indicando gli anni di esperienza nel settore, gli
incarichi già svolti etc.
Non posso che commentare positivamente questa misura volta a mettere ordine in una
materia spesso poco trasparente e confusa.
Considerazioni Generali
Ci sono senza dubbio alcuniaspettipositivi nella riforma:il riconoscimento dell’importanza della
prevenzionedelrischio, la trasparenza deidati sui sinistri da pubblicarsisu internet,la pubblicazione
di linee guida,il rispetto delle quali può costituire una esimentedalla responsabilità.
Questi tre aspettidovrebbero agevolarela partecipazionedegliassicuratoriad un mercato che ad
oggivede assaipochiprotagonistisoprattutto perla mancanza ditrasparenza neidatie per le
carenzenella gestionedel rischio .
D’altro canto mi sembra di notare un approccio piuttosto astratto escarsamentepragmatico volto
ad enunciaredei principi e a nominareorganismiecomitati senza entrarenel merito dei problemi
concreti.
Problemiche sono soprattutto legatia scarsità di risorse(umane,economiche,strumentali) nelle
strutturee alla complessità,imprevedibilità e lentezza del sistema giudiziario..
Sarebbestato senz’altro auspicabilela pubblicazionedi tabelle di invalidità che tenessero conto delle
risorse necessariea mantenereun sistema mutualistico efficace.
Sarebbero stateutili norme voltead accelerare l’iter del processo civile e la certezza del diritto.
Ma mi rendo conto che in entrambii casi sarebbestata necessaria probabilmenteuna riforma
costituzionale.
Non molto convincentedalpunto di vistaconcettuale il sistema del doppio binario tra responsabilità
contrattualedella struttura ed extracontrattualedelprofessionista. Ma la vera domanda è:sarà
efficace?
Lodevolenegli intenti ma pericoloso dalpunto di vista pratico (abbandonoda partedelmercato da
partedei pochioperatoripresenti) l’azionediretta del danneggiato contro lecompagnie.
Concludo con la notamassima diB Franklin “fai quello che puoi,nel luogo in cui sei, con quello che
hai” temo che non abbiamo tenuto conto didovesiamo e di quello che abbiamo:strutturecon poche
risorse,sistema giudiziario lento e poco prevedibile,mercato assicurativo provato da esperienze
disastrosee ridotto a pochissimioperatori.

More Related Content

What's hot

Refertazione in ecografia e la visita ecoassistita - Cenni di medicina legale
Refertazione in ecografia e la visita ecoassistita - Cenni di medicina legaleRefertazione in ecografia e la visita ecoassistita - Cenni di medicina legale
Refertazione in ecografia e la visita ecoassistita - Cenni di medicina legale
ASMaD
 
Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...
Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...
Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...
Avv. Giuseppe Pappa
 
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL GelliBeauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
Agnese Cremaschi
 
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese Cremaschi
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese CremaschiAS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese Cremaschi
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese Cremaschi
Agnese Cremaschi
 
40 cassazione penale 15 gennaio 2013 n. 1856 - responsabilità di un medico ...
40   cassazione penale 15 gennaio 2013 n. 1856 - responsabilità di un medico ...40   cassazione penale 15 gennaio 2013 n. 1856 - responsabilità di un medico ...
40 cassazione penale 15 gennaio 2013 n. 1856 - responsabilità di un medico ...http://www.studioingvolpi.it
 
5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
5 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -l'informativa all'autorit...5 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
FpCgilPotenza
 
Prova
ProvaProva
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria trib ...
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria   trib ...La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria   trib ...
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria trib ...
Renato Savoia
 
News SSL 11 2017
News SSL 11 2017News SSL 11 2017
News SSL 11 2017
Roberta Culiersi
 
News ssl 4 2014
News ssl 4 2014News ssl 4 2014
News ssl 4 2014
Roberta Culiersi
 
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte iiAppendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
FpCgilPotenza
 
303 convenzione tra l’inail e l’inps per l’erogazione della indennita’ per ...
303   convenzione tra l’inail e l’inps per l’erogazione della indennita’ per ...303   convenzione tra l’inail e l’inps per l’erogazione della indennita’ per ...
303 convenzione tra l’inail e l’inps per l’erogazione della indennita’ per ...
http://www.studioingvolpi.it
 
409 azione-regresso-inail-e-tutela-lavoratori-avv-de-luca
409   azione-regresso-inail-e-tutela-lavoratori-avv-de-luca409   azione-regresso-inail-e-tutela-lavoratori-avv-de-luca
409 azione-regresso-inail-e-tutela-lavoratori-avv-de-lucahttp://www.studioingvolpi.it
 
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione PenaleGuida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
Alberto Vigani
 
La responsabilità medica nell'era della Sanità 2.0
La responsabilità medica nell'era della Sanità 2.0La responsabilità medica nell'era della Sanità 2.0
La responsabilità medica nell'era della Sanità 2.0
STEFANELLI&STEFANELLI LAW FIRM
 

What's hot (16)

Refertazione in ecografia e la visita ecoassistita - Cenni di medicina legale
Refertazione in ecografia e la visita ecoassistita - Cenni di medicina legaleRefertazione in ecografia e la visita ecoassistita - Cenni di medicina legale
Refertazione in ecografia e la visita ecoassistita - Cenni di medicina legale
 
Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...
Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...
Come chiedere il RISARCIMENTO nei casi di MALASANITÀ: giudizio penale o azio...
 
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL GelliBeauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
 
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese Cremaschi
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese CremaschiAS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese Cremaschi
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese Cremaschi
 
40 cassazione penale 15 gennaio 2013 n. 1856 - responsabilità di un medico ...
40   cassazione penale 15 gennaio 2013 n. 1856 - responsabilità di un medico ...40   cassazione penale 15 gennaio 2013 n. 1856 - responsabilità di un medico ...
40 cassazione penale 15 gennaio 2013 n. 1856 - responsabilità di un medico ...
 
5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
5 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -l'informativa all'autorit...5 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
 
Prova
ProvaProva
Prova
 
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria trib ...
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria   trib ...La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria   trib ...
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria trib ...
 
News SSL 11 2017
News SSL 11 2017News SSL 11 2017
News SSL 11 2017
 
News ssl 4 2014
News ssl 4 2014News ssl 4 2014
News ssl 4 2014
 
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte iiAppendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
 
303 convenzione tra l’inail e l’inps per l’erogazione della indennita’ per ...
303   convenzione tra l’inail e l’inps per l’erogazione della indennita’ per ...303   convenzione tra l’inail e l’inps per l’erogazione della indennita’ per ...
303 convenzione tra l’inail e l’inps per l’erogazione della indennita’ per ...
 
337 inail infortuni sul lavoro ucm 143798
337   inail infortuni sul lavoro ucm 143798337   inail infortuni sul lavoro ucm 143798
337 inail infortuni sul lavoro ucm 143798
 
409 azione-regresso-inail-e-tutela-lavoratori-avv-de-luca
409   azione-regresso-inail-e-tutela-lavoratori-avv-de-luca409   azione-regresso-inail-e-tutela-lavoratori-avv-de-luca
409 azione-regresso-inail-e-tutela-lavoratori-avv-de-luca
 
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione PenaleGuida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
 
La responsabilità medica nell'era della Sanità 2.0
La responsabilità medica nell'era della Sanità 2.0La responsabilità medica nell'era della Sanità 2.0
La responsabilità medica nell'era della Sanità 2.0
 

Similar to Rc sanitaria: Riforma Gelli sintesi e commenti

Ania audizione errori sanitari
Ania audizione errori sanitariAnia audizione errori sanitari
Ania audizione errori sanitariMario Vatta
 
Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...
Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...
Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...
Nicola_C_Salerno
 
197 2016 nota barozzino-calleri_relazione commissione
197   2016    nota barozzino-calleri_relazione commissione197   2016    nota barozzino-calleri_relazione commissione
197 2016 nota barozzino-calleri_relazione commissione
http://www.studioingvolpi.it
 
Profili di Responsabilità professionale nell'emergenza-urgenza
Profili di Responsabilità professionale nell'emergenza-urgenzaProfili di Responsabilità professionale nell'emergenza-urgenza
Profili di Responsabilità professionale nell'emergenza-urgenza
Cristiano Radice
 
Cosa cambia con la nuova class action
Cosa cambia con la nuova class actionCosa cambia con la nuova class action
Cosa cambia con la nuova class action
Giorgio Grasso
 
07 2016 sicurezza-agricoltura_gatti
07   2016   sicurezza-agricoltura_gatti07   2016   sicurezza-agricoltura_gatti
07 2016 sicurezza-agricoltura_gatti
http://www.studioingvolpi.it
 
R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI parte 3: Il danno iatro...
R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI  parte 3: Il danno iatro...R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI  parte 3: Il danno iatro...
R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI parte 3: Il danno iatro...
Raimondo Villano
 
Relazione sanzioni v.01rev15042021
Relazione sanzioni v.01rev15042021Relazione sanzioni v.01rev15042021
Relazione sanzioni v.01rev15042021
Marco Krogh
 
Principi di Responsabilita' professionale sanitaria
Principi di Responsabilita' professionale sanitariaPrincipi di Responsabilita' professionale sanitaria
Principi di Responsabilita' professionale sanitaria
Cristiano Radice
 
Farmacie e Corti - scheda n. 2
Farmacie e Corti - scheda n. 2Farmacie e Corti - scheda n. 2
Farmacie e Corti - scheda n. 2
Nicola_C_Salerno
 
News SSL 20 2017
News SSL 20 2017News SSL 20 2017
News SSL 20 2017
Roberta Culiersi
 
Spunti di medicina legale
Spunti di medicina legaleSpunti di medicina legale
Spunti di medicina legale
Giuseppe Famiani
 
News SSL 18 2017
News SSL 18 2017News SSL 18 2017
News SSL 18 2017
Roberta Culiersi
 
Consenso informato e attivita medica
Consenso informato e attivita medicaConsenso informato e attivita medica
Consenso informato e attivita medicaMerqurio
 
Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza parte prima - g...
Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza  parte prima - g...Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza  parte prima - g...
Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza parte prima - g...Giovanni Catellani
 
14 131220 lbpsal-alcol_stupefacenti_e_lavoro_il_punto_di_vista_del_medico_c...
14   131220 lbpsal-alcol_stupefacenti_e_lavoro_il_punto_di_vista_del_medico_c...14   131220 lbpsal-alcol_stupefacenti_e_lavoro_il_punto_di_vista_del_medico_c...
14 131220 lbpsal-alcol_stupefacenti_e_lavoro_il_punto_di_vista_del_medico_c...
http://www.studioingvolpi.it
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
Roberta Culiersi
 
News SSL 46 2016
News SSL 46 2016News SSL 46 2016
News SSL 46 2016
Roberta Culiersi
 
Presentazione Incident Reporting
Presentazione Incident ReportingPresentazione Incident Reporting
Presentazione Incident Reporting
Gregorio Paccone
 

Similar to Rc sanitaria: Riforma Gelli sintesi e commenti (20)

Ania audizione errori sanitari
Ania audizione errori sanitariAnia audizione errori sanitari
Ania audizione errori sanitari
 
Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...
Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...
Farmacie e distribuzione del farmaco. Corte Costituzionale e Corte di Giustiz...
 
197 2016 nota barozzino-calleri_relazione commissione
197   2016    nota barozzino-calleri_relazione commissione197   2016    nota barozzino-calleri_relazione commissione
197 2016 nota barozzino-calleri_relazione commissione
 
Profili di Responsabilità professionale nell'emergenza-urgenza
Profili di Responsabilità professionale nell'emergenza-urgenzaProfili di Responsabilità professionale nell'emergenza-urgenza
Profili di Responsabilità professionale nell'emergenza-urgenza
 
Cosa cambia con la nuova class action
Cosa cambia con la nuova class actionCosa cambia con la nuova class action
Cosa cambia con la nuova class action
 
07 2016 sicurezza-agricoltura_gatti
07   2016   sicurezza-agricoltura_gatti07   2016   sicurezza-agricoltura_gatti
07 2016 sicurezza-agricoltura_gatti
 
R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI parte 3: Il danno iatro...
R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI  parte 3: Il danno iatro...R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI  parte 3: Il danno iatro...
R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI parte 3: Il danno iatro...
 
Relazione sanzioni v.01rev15042021
Relazione sanzioni v.01rev15042021Relazione sanzioni v.01rev15042021
Relazione sanzioni v.01rev15042021
 
Principi di Responsabilita' professionale sanitaria
Principi di Responsabilita' professionale sanitariaPrincipi di Responsabilita' professionale sanitaria
Principi di Responsabilita' professionale sanitaria
 
Farmacie e Corti - scheda n. 2
Farmacie e Corti - scheda n. 2Farmacie e Corti - scheda n. 2
Farmacie e Corti - scheda n. 2
 
News SSL 20 2017
News SSL 20 2017News SSL 20 2017
News SSL 20 2017
 
Spunti di medicina legale
Spunti di medicina legaleSpunti di medicina legale
Spunti di medicina legale
 
News SSL 18 2017
News SSL 18 2017News SSL 18 2017
News SSL 18 2017
 
Consenso informato e attivita medica
Consenso informato e attivita medicaConsenso informato e attivita medica
Consenso informato e attivita medica
 
55 asl-fi_sgsl_qualita_organizzazione
55    asl-fi_sgsl_qualita_organizzazione55    asl-fi_sgsl_qualita_organizzazione
55 asl-fi_sgsl_qualita_organizzazione
 
Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza parte prima - g...
Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza  parte prima - g...Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza  parte prima - g...
Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza parte prima - g...
 
14 131220 lbpsal-alcol_stupefacenti_e_lavoro_il_punto_di_vista_del_medico_c...
14   131220 lbpsal-alcol_stupefacenti_e_lavoro_il_punto_di_vista_del_medico_c...14   131220 lbpsal-alcol_stupefacenti_e_lavoro_il_punto_di_vista_del_medico_c...
14 131220 lbpsal-alcol_stupefacenti_e_lavoro_il_punto_di_vista_del_medico_c...
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
 
News SSL 46 2016
News SSL 46 2016News SSL 46 2016
News SSL 46 2016
 
Presentazione Incident Reporting
Presentazione Incident ReportingPresentazione Incident Reporting
Presentazione Incident Reporting
 

Rc sanitaria: Riforma Gelli sintesi e commenti

  • 1. (Il presente articolorappresentale opinionipersonali dell’autoree nonnecessariamentequelle dellaMunichRe.Il testodi legge è statosintetizzatoe semplificatoperfavorirne lafacile comprensione,mi scusosind’oradelle imprecisioni e degli eventuali errori interpretativi:pregoil lettore di segnalarmeli. Il testodi legge fariferimentoaquantopubblicato nel sitowebdell’OnGelli) La riformaGelli recentementeapprovataallaCameracontiene alcunenovitàinmateriadi responsabilitàcivile delle strutture sanitarie e dei singoli professionisti dell’areamedica. Il relatore definisce lariforma“epocale”. Faccio unasintesi dei singoli articoliconunbreve commentoincorsivo che potrà esseragevolmente “saltato”se le mie opinioninondovessero interessare . Articolo 1 (Sicurezza delle cure in sanità) La sicurezza delle cure è un diritto che si realizza anche attraverso la gestione dei rischi ad essa connessi. Premessa di principio, in apparenza scontata, ma se si considera come sono stati gestiti alcuni rischi negli ultimi anni sia dalle strutture che dalle compagnie ecco emergere la portata epocale del provvedimento, direi un buon inizio. Articolo 2 (Attività di gestione del rischio sanitario) 1. La realizzazione delle attività della gestione del rischio spetta alle regioni che hanno i seguenti compiti: a) processi di auditing finalizzati allo studio dei processi, alla loro ottimizzazione e alla prevenzione dei rischi. b) rilevazione del rischio di inadeguatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e individuazione di esami diagnostici e di procedure inutili finalizzate unicamente a dimostrare la condotta incolpevole della struttura in caso di danno a terzi (medicina difensiva). c) formazione del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; d) assistenza tecnico-legale verso le strutture in caso di contenzioso, e nella gestione delle assicurazioni o auto-assicurazioni. Questi compiti devono essere coordinati da personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore. Vengono individuate le aree critiche dove intervenire ed alcuni degli strumenti da impiegare (audits) non è chiaro però se le regioni avranno autonomia nella predisposizione di questi strumenti oppure se vi saranno delle disposizioni uniformi contenute nel decreto attuativo. Sarebbe buona cosa se fossero omogenee. Articolo 3 (Difensore civico regionale come Garante del diritto alla salute e Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente) Questo soggetto ha il compito di raccogliere dai cittadini e dalle associazioni segnalazioni riguardo a disfunzioni nell’ambito sanitario.
  • 2. Difficile dire se questo soggetto sarà veramente efficace oppure avrà una funzione meramente burocratica. Si auspica che possa comunque essere utile nell’individuazione di situazioni critiche. Articolo 4 (Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità) Presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), sarà costituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità con il compito di raccogliere i dati relativi ad errori sanitari provenienti dalle regioni e di predisporre adeguate linee guida e interventi formativi atti a mitigare il rischio. Da questo organo dovremmo desumere le best practice e gli standard qualitativi da applicare per attuare la loss prevention. Ma cosa succede se non ci sono gli strumenti economico finanziari per l’attuazione delle raccomandazioni? Se alle strutture mancano il personale e gli strumenti diagnostici adeguati a rispettare i protocolli? Il rischio è quello di predisporre voluminosi manuali colmi di buone intenzioni ma non realizzabili a livello pratico per mancanza di risorse concrete. Articolo 5 (Trasparenza dei dati) Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. La pubblicazione dei dati sui risarcimenti degli ultimi 5 anni su internet è sicuramente un buon passo avanti, almeno nelle intenzioni, previene il rischio per gli assicuratori di ricevere statistiche false o incomplete da parte di strutture impreparate e intermediari spregiudicati. Si parla però solo di risarcimenti erogati, non di danni denunciati in corso di negoziazione o contenzioso. Si auspica che il decreto attuativo determini a priori il contenuto delle informazioni da pubblicare (descrizione della lesioni, profili di responsabilità, data di avvenimento etc.) Articolo 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) Viene riformato l’articolo 590 e 589 del codice penale (lesioni e omicidio colposo) come segue: “L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali». La responsabilità penale del medico è limitata alla imperizia e alla colpa grave, se il medico ottiene il consenso informato e si attiene alla linee guida (che saranno elaborate da apposite società scientifiche, iscritte ad un apposito elenco e pubblicate) sarà esente da colpa.
  • 3. Articolo 7 (Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell’esercente la professione sanitaria) Le strutture sanitarie sia pubbliche che private rispondono dei danni da esse provocati in base alla responsabilità contrattuale (la prescrizione è 10 anni e spetta al danneggiante –la struttura- provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno). I singoli medici rispondono invece dei danni in base alla responsabilità extracontrattuale (la prescrizione è di 5 anni e spetta ai danneggiati –i pazienti- l’onere di provare la negligenza del medico). Il medico si deve attenere, fatte salve le specificità del caso concreto, alle linee guida di cui sopra (art 6). La questione della responsabilità professionale o extraprofessionale è sempre stato uno degli argomenti più dibattuti dalla giurisprudenza proprio per il diverso regime in tema di prescrizione e di onere della prova: si tratta in entrambi i casi di aspetti processuali importanti che possono rivelarsi decisivi ai fini dell’esito di una sentenza. Per i numerosi avvocati italiani sarà argomento di dotte dissertazioni e ricorsi alla corte costituzionale, peraltro non del tutto infondati. Non sono chiare le motivazioni giuridiche che giustificano la scelta di un regime diverso per fattispecie analoghe, quelle di ordine pratico sembrano essere volte a una maggiore tutela del singolo professionista verso richieste di risarcimento tardive o pretestuose. Mi chiedo se rappresenterà veramente un rimedio decisivo o sarà come togliere una goccia dal mare. Il terzo capoverso si riferisce alle linee guida delle società scientifiche: se il medico le rispetta è esente da responsabilità? Sembrerebbe di sì, ma non è del tutto esplicito. Naturalmente sono “fatte salve le specificità del caso concreto” in altre parole se vi sono nel concreto fondati motivi, il medico può derogare alle linee guida. Si è cercato di mitigare la norma in modo da evitare comportamenti volti a seguire pedissequamente gli standard a fini difensivi anche quando fosse stato manifestamente opportuno, per la salute del paziente, agire diversamente. A livello processuale però la frase “fatte salve le specificità del caso concreto” può essere usata sia dall’attore che dal convenuto per sostenere che in quella situazione le linee guida non avrebbero dovuto essere applicate. Articolo 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione) Presupposto all’azione civile per il risarcimento dei danni è il ricorso al tentativo di conciliazione da parte del perito senza il quale l’azione civile è inammissibile. La norma, nelle intenzioni, dovrebbe ridurre il contenzioso sostituendosi al giudizio civile, i rischi sono che l’istituto diventi una mera formalità o, peggio, un ulteriore grado di giudizio, dilatando anziché ridurre i tempi della giustizia. Articolo 9 (Azione di rivalsa) L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Se il medico non è stato convenuto in giudizio la rivalsa può essere esercitata solo dopo l’avvenuto risarcimento del danno.
  • 4. L’azione di rivalsa può essere esercitata in sede civile (anziché amministrativa, come avveniva sin ora) La misura della rivalsa (nell’ultima versione emendata) non può superate 1/5 dello stipendio mensile. Da osservare che nella proposta di legge originale questo limite era pari a tra volte la retribuzione annua. Il passaggio dalla alla giurisdizione amministrativa a quella civile renderà probabilmente più rapida ed efficace l’azione di rivalsa rispetto al passato. Se tuttavia il limite di risarcimento dovesse rimanere limitato a 1/5 dello stipendio mensile, sarebbe probabilmente antieconomico per la strutture agire in giudizio. Ma che cos’è la colpa grave? Probabilmente si rimanderà la definizione alla giurisprudenza che però in sede civile non si è ancora consolidata sulla materia. Articolo 10 (Obbligo di assicurazione) Tutte le strutture, pubbliche e private avranno l’obbligo di assicurarsi. Anche i medici che svolgono la propria attività privatamente avranno l’obbligo di assicurarsi mentre i medici che lavorano presso strutture pubbliche dovranno assicurarsi soltanto per garantire l’azione di rivalsa nei loro confronti. Le aziende sanitarie dovranno pubblicare sul proprio sito internet con chi sono assicurati e i dettagli del contratto. L’IVASS vigilerà. Probabilmente i dettagli sui requisiti (limiti minimi, franchigie massime, testi di polizza) saranno contenuti nel decreto attuativo. Altro punto non chiaro e l’ammissibilità dell’autoassicurazione: l’art 2 ne parla espressamente, quindi si potrebbe desumere che è ammissibile, almeno entro certi limiti, probabilmente nella gestione delle SIR (franchigie). Positivo, bisogna darne atto, l’obbligo di pubblicare su internet estremi della polizza e compagnia assicuratrice. Si tratta di una misura utile sia agli assicurati che potranno esercitare azione diretta, che alle compagnie che beneficeranno di maggiore trasparenza sui dati, che all’Ivass che dovrà vigilare. Articolo 11 (Azione diretta del soggetto danneggiato) Il danneggiato potrà agire direttamente contro la compagnia assicuratrice: franchigie ed esclusioni non gli sono opponibili. La compagnia assicuratrice potrà rivalersi (ad esempio per recuperare le franchigie) sull’assicurato. Questa norma rende di fatto inefficaci le franchigie elevate attualmente in uso per le grandi strutture ospedaliere perché in primo luogo l’assicuratore dovrà pagare il danno e in un secondo momento cercare di recuperare la franchigia presso l’ospedale che non sempre avrà le risorse economiche sufficienti. Articolo 12 (Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria) E’ istituito un fondo per deputato a risarcire i danni eccedenti i massimali o nei casi di insolvenza dell’assicuratore.
  • 5. Il fondo è alimentato dai contributi delle compagnie autorizzate a sottoscrivere RC sanitaria. Al mercato partecipano attualmente pochissime compagnie e i premi, già elevatissimi, sono gravati da 22.25% di tasse. Come reperire sufficienti risorse economiche per alimentare il fondo senza rendere ancora più onerosi i costi delle assicurazioni? Articolo 13 (Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria) Si istituisce l’obbligo dei consulenti tecnici registrati negli appositi albi dei tribunali di documentare le aree di specializzazione indicando gli anni di esperienza nel settore, gli incarichi già svolti etc. Non posso che commentare positivamente questa misura volta a mettere ordine in una materia spesso poco trasparente e confusa. Considerazioni Generali Ci sono senza dubbio alcuniaspettipositivi nella riforma:il riconoscimento dell’importanza della prevenzionedelrischio, la trasparenza deidati sui sinistri da pubblicarsisu internet,la pubblicazione di linee guida,il rispetto delle quali può costituire una esimentedalla responsabilità. Questi tre aspettidovrebbero agevolarela partecipazionedegliassicuratoriad un mercato che ad oggivede assaipochiprotagonistisoprattutto perla mancanza ditrasparenza neidatie per le carenzenella gestionedel rischio . D’altro canto mi sembra di notare un approccio piuttosto astratto escarsamentepragmatico volto ad enunciaredei principi e a nominareorganismiecomitati senza entrarenel merito dei problemi concreti. Problemiche sono soprattutto legatia scarsità di risorse(umane,economiche,strumentali) nelle strutturee alla complessità,imprevedibilità e lentezza del sistema giudiziario.. Sarebbestato senz’altro auspicabilela pubblicazionedi tabelle di invalidità che tenessero conto delle risorse necessariea mantenereun sistema mutualistico efficace. Sarebbero stateutili norme voltead accelerare l’iter del processo civile e la certezza del diritto. Ma mi rendo conto che in entrambii casi sarebbestata necessaria probabilmenteuna riforma costituzionale. Non molto convincentedalpunto di vistaconcettuale il sistema del doppio binario tra responsabilità contrattualedella struttura ed extracontrattualedelprofessionista. Ma la vera domanda è:sarà efficace? Lodevolenegli intenti ma pericoloso dalpunto di vista pratico (abbandonoda partedelmercato da partedei pochioperatoripresenti) l’azionediretta del danneggiato contro lecompagnie.
  • 6. Concludo con la notamassima diB Franklin “fai quello che puoi,nel luogo in cui sei, con quello che hai” temo che non abbiamo tenuto conto didovesiamo e di quello che abbiamo:strutturecon poche risorse,sistema giudiziario lento e poco prevedibile,mercato assicurativo provato da esperienze disastrosee ridotto a pochissimioperatori.