P.E.C. a cura di Mario Varini EUCIP-IT Administrator
DSGA I.C. Di Castellucchio (MN) Posta Certificata Regole tecniche a supporto dell’impiego della PEC 14 gennaio 2010
Le norme relative alla trasmissione documentale  Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" - fissa il termine di un anno per l’emanazione di regolamenti atti ad estendere l’uso della posta elettronica. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a norma dell'articolo 27 della Legge 16/1/03, 3.” Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, “ Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC” Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco pubblico dei gestori di PEC” Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, “ Vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di (PEC). Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 stabilisce l'obbligatorietà dell'utilizzo della PEC per alcuni soggetti, nei rapporti con/tra P.A. e aziende. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104  (Linee Guida per i siti web della P.A.)  Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale  (Testo vigente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) Posta Certificata Le norme
Posta Certificata Documentazione amministrativa DPR 445 del 28 dicembre 2000   (testo unico in materia di documentazione amministrativa):   art. 14  (per la pubblica amministrazione e i privati):  1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario,  all‘indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9 comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Posta Certificata L. 3/2003  Art. 27 (Collegato finanziaria 2003) (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella P.A.)   7.  Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.   8.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, (…) per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
…
   e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
Posta Certificata Direttiva MIT e  Fun. Pubblica del 27.11.2003 “  L’impiego della  posta elettronica  consente e facilita quel  cambiamento culturale ed organizzativo  della pubblica amministrazione che risponde alle attese del Paese ed alle sfide della competitività.
Bisogna accelerare questo processo di cambiamento e darne concreta percezione anche all’esterno,  abbandonando inutili ed onerosi formalismi , considerati, anche, i  consistenti risparmi di risorse  che potranno derivare alla pubblica amministrazione  dall’uso intensivo della posta elettronica ”
Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82  Art. 6  Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata  per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta  e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 47  Le pubbliche amministrazioni  devono istituire  almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una  casella di posta elettronica certificata .
Art. 48  La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata  Posta Certificata Codice dell’amministrazione digitale
Posta Certificata La casella PEC Casella di posta elettronica certificata È una casella di posta elettronica alla quale è associata una funzione che  al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata rilascia delle  ricevute di avvenuta consegna .  Una casella di posta elettronica certificata può essere definita esclusivamente all’interno di un  dominio di posta elettronica certificata .  Titolare   È il soggetto a cui è assegnata una  casella di posta elettronica certificata .
Posta Certificata La sicurezza del sistema Le principali funzionalità di “sicurezza” del sistema: Identificazione degli utenti di posta certificata (mittenti e destinatari);
Controllo di congruità tra utente e mittente;
Imbustamento e firma dei messaggi;
Integrità e confidenzialità delle connessioni (utilizzo di protocolli o canali “sicuri”; es. imaps, pop3s, smtp startls, pop3 stls);
Univocità dell’identificativo dei messaggi;
Controlli su contenuto malevolo;
Controllo sulle firme dei messaggi (buste).
Posta Certificata Gestori e certificati Gestore di posta elettronica certificata È il soggetto che gestisce uno o più  domini di posta elettronica certificata  con i relativi  punti di accesso, ricezione e consegna . È titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste. Si interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per l’interoperabilità con altri  titolari .  Dati di certificazione E’ un insieme di dati che descrivono il  messaggio originale  e sono certificati dal  gestore di posta elettronica certificata  del mittente. I dati di certificazione sono inseriti nelle varie ricevute e sono trasferiti al  titolare  destinatario insieme al  messaggio originale  per mezzo di una  busta di trasporto . Tra i dati di certificazione sono compresi: data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo messaggio, ecc.

Posta certificata

  • 1.
    P.E.C. a curadi Mario Varini EUCIP-IT Administrator
  • 2.
    DSGA I.C. DiCastellucchio (MN) Posta Certificata Regole tecniche a supporto dell’impiego della PEC 14 gennaio 2010
  • 3.
    Le norme relativealla trasmissione documentale Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" - fissa il termine di un anno per l’emanazione di regolamenti atti ad estendere l’uso della posta elettronica. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a norma dell'articolo 27 della Legge 16/1/03, 3.” Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, “ Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC” Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco pubblico dei gestori di PEC” Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, “ Vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di (PEC). Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 stabilisce l'obbligatorietà dell'utilizzo della PEC per alcuni soggetti, nei rapporti con/tra P.A. e aziende. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Linee Guida per i siti web della P.A.) Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale (Testo vigente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) Posta Certificata Le norme
  • 4.
    Posta Certificata Documentazioneamministrativa DPR 445 del 28 dicembre 2000 (testo unico in materia di documentazione amministrativa): art. 14 (per la pubblica amministrazione e i privati): 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, all‘indirizzo elettronico da questi dichiarato.
  • 5.
    2. La datae l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9 comma 4, sono opponibili ai terzi.
  • 6.
    3. La trasmissionedel documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
  • 7.
    Posta Certificata L.3/2003  Art. 27 (Collegato finanziaria 2003) (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella P.A.)   7. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.   8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, (…) per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
  • 8.
  • 9.
       e) estensionedell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
  • 10.
    Posta Certificata DirettivaMIT e Fun. Pubblica del 27.11.2003 “ L’impiego della posta elettronica consente e facilita quel cambiamento culturale ed organizzativo della pubblica amministrazione che risponde alle attese del Paese ed alle sfide della competitività.
  • 11.
    Bisogna accelerare questoprocesso di cambiamento e darne concreta percezione anche all’esterno, abbandonando inutili ed onerosi formalismi , considerati, anche, i consistenti risparmi di risorse che potranno derivare alla pubblica amministrazione dall’uso intensivo della posta elettronica ”
  • 12.
    Decreto Legislativo del7 marzo 2005, n. 82 Art. 6 Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
  • 13.
    Art. 47 Le pubbliche amministrazioni devono istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata .
  • 14.
    Art. 48 La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata Posta Certificata Codice dell’amministrazione digitale
  • 15.
    Posta Certificata Lacasella PEC Casella di posta elettronica certificata È una casella di posta elettronica alla quale è associata una funzione che al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata rilascia delle ricevute di avvenuta consegna . Una casella di posta elettronica certificata può essere definita esclusivamente all’interno di un dominio di posta elettronica certificata . Titolare È il soggetto a cui è assegnata una casella di posta elettronica certificata .
  • 16.
    Posta Certificata Lasicurezza del sistema Le principali funzionalità di “sicurezza” del sistema: Identificazione degli utenti di posta certificata (mittenti e destinatari);
  • 17.
    Controllo di congruitàtra utente e mittente;
  • 18.
    Imbustamento e firmadei messaggi;
  • 19.
    Integrità e confidenzialitàdelle connessioni (utilizzo di protocolli o canali “sicuri”; es. imaps, pop3s, smtp startls, pop3 stls);
  • 20.
  • 21.
  • 22.
    Controllo sulle firmedei messaggi (buste).
  • 23.
    Posta Certificata Gestorie certificati Gestore di posta elettronica certificata È il soggetto che gestisce uno o più domini di posta elettronica certificata con i relativi punti di accesso, ricezione e consegna . È titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste. Si interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per l’interoperabilità con altri titolari . Dati di certificazione E’ un insieme di dati che descrivono il messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica certificata del mittente. I dati di certificazione sono inseriti nelle varie ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo di una busta di trasporto . Tra i dati di certificazione sono compresi: data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo messaggio, ecc.