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Negretto Luigi 
+39 347 7331635 
luigi.negretto@gmail.com 
http://it.linkedin.com/in/luiginegretto/ 
Introduzione 
Un’impresa assume il termine “energivora” sulla base dell’incidenza dei costi energetici rispetto il volume complessivo d’affari (fatturato). Tali imprese hanno diritto ad sia sulle imposte sia sui cosiddetti oneri passanti. 
Per le imprese in situazioni di crisi aziendale, è previsto che l’annualità di riferimento debba essere riferita all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi, quale dato più rappresentativo dell’attività di impresa, con riguardo ad un andamento non falsato dalla congiuntura. La condizione dell’impresa in “stato di crisi” è relativa ai casi in cui il Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria. 
Per quanto riguarda la parte più interessante, ovvero le agevolazioni, dal costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell’energia elettrica acquistata sul mercato si può determinare l’entità del beneficio. Le aziende che hanno un costo totale superiore al 2% del fatturato avranno diritto ad agevolazioni sulle accise; quelle con rapporto tra costo dell’elettricità e fatturato superiore al 2% beneficeranno di oneri agevolati. Le diminuzioni degli oneri aumenteranno linearmente a tale rapporto e verrà mantenuta una soglia minima di consumo energetico pari a 2.400.000 kWh/anno. Le aziende aventi diritto possono accedere ad una riduzione dell’incidenza degli oneri generali di sistema (componenti A/UC) in funzione del rapporto IIE (Indicatore Incidenza Energia) secondo la seguente tabella: 
• valore IIE tra 2% e 6%: – 15% degli oneri di sistema elettrico 
• valore IIE tra 6% e 10%: – 30% degli oneri 
• valore IIE tra 10% e 15%: – 45% degli oneri 
• valore IIE superiore al 15%: – 60% degli oneri 
L’obiettivo teorico sarebbe quello di favorire la competitività di migliaia di imprese, riducendo il gap con quelle del resto d’Europa. 
Di seguito sono elencate le condizioni affinché la dichiarazione possa essere considerata valida: 
a) Quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) deve essere uguale o superiore a 2,4 GWh; 
b) Valore del rapporto (energia elettrica) di cui all' art. 3, comma 1 (indice di costo elettroenergetico rapportato al fatturato) deve essere uguale o superiore al 2%; 
c) il codice ATECO 2007 prevalente deve appartenente ad una attività manifatturiera (codici compresi tra 10.xx.xx e 33.xx.xx).
Negretto Luigi 
+39 347 7331635 
luigi.negretto@gmail.com 
http://it.linkedin.com/in/luiginegretto/ 
d) Se il Quantitativo complessivo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) è maggiore di zero allora bisogna aver specificato il Codice autoproduttore ai fini delle accise. 
e) Se il Quantitativo di energia elettrica in BT/MT/AT/AAT1/AAT2 acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) è maggiore di zero bisogna necessariamente aver inserito almeno un POD in corrispondenza dello stesso livello di tensione e viceversa. 
f) Se il Quantitativo complessivo di energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) è maggiore di zero bisogna necessariamente aver inserito almeno un venditore.

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  • 1. Negretto Luigi +39 347 7331635 luigi.negretto@gmail.com http://it.linkedin.com/in/luiginegretto/ Introduzione Un’impresa assume il termine “energivora” sulla base dell’incidenza dei costi energetici rispetto il volume complessivo d’affari (fatturato). Tali imprese hanno diritto ad sia sulle imposte sia sui cosiddetti oneri passanti. Per le imprese in situazioni di crisi aziendale, è previsto che l’annualità di riferimento debba essere riferita all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi, quale dato più rappresentativo dell’attività di impresa, con riguardo ad un andamento non falsato dalla congiuntura. La condizione dell’impresa in “stato di crisi” è relativa ai casi in cui il Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria. Per quanto riguarda la parte più interessante, ovvero le agevolazioni, dal costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell’energia elettrica acquistata sul mercato si può determinare l’entità del beneficio. Le aziende che hanno un costo totale superiore al 2% del fatturato avranno diritto ad agevolazioni sulle accise; quelle con rapporto tra costo dell’elettricità e fatturato superiore al 2% beneficeranno di oneri agevolati. Le diminuzioni degli oneri aumenteranno linearmente a tale rapporto e verrà mantenuta una soglia minima di consumo energetico pari a 2.400.000 kWh/anno. Le aziende aventi diritto possono accedere ad una riduzione dell’incidenza degli oneri generali di sistema (componenti A/UC) in funzione del rapporto IIE (Indicatore Incidenza Energia) secondo la seguente tabella: • valore IIE tra 2% e 6%: – 15% degli oneri di sistema elettrico • valore IIE tra 6% e 10%: – 30% degli oneri • valore IIE tra 10% e 15%: – 45% degli oneri • valore IIE superiore al 15%: – 60% degli oneri L’obiettivo teorico sarebbe quello di favorire la competitività di migliaia di imprese, riducendo il gap con quelle del resto d’Europa. Di seguito sono elencate le condizioni affinché la dichiarazione possa essere considerata valida: a) Quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) deve essere uguale o superiore a 2,4 GWh; b) Valore del rapporto (energia elettrica) di cui all' art. 3, comma 1 (indice di costo elettroenergetico rapportato al fatturato) deve essere uguale o superiore al 2%; c) il codice ATECO 2007 prevalente deve appartenente ad una attività manifatturiera (codici compresi tra 10.xx.xx e 33.xx.xx).
  • 2. Negretto Luigi +39 347 7331635 luigi.negretto@gmail.com http://it.linkedin.com/in/luiginegretto/ d) Se il Quantitativo complessivo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) è maggiore di zero allora bisogna aver specificato il Codice autoproduttore ai fini delle accise. e) Se il Quantitativo di energia elettrica in BT/MT/AT/AAT1/AAT2 acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) è maggiore di zero bisogna necessariamente aver inserito almeno un POD in corrispondenza dello stesso livello di tensione e viceversa. f) Se il Quantitativo complessivo di energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d) è maggiore di zero bisogna necessariamente aver inserito almeno un venditore.