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DELIBERAZIONE 13 MARZO 2013 
106/2014/R/EEL 
MODALITÀ E TEMPISTICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ANNI 2013 E 2014 
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS 
ED IL SISTEMA IDRICO 
Nella riunione del 13 marzo 2014 
VISTI: 
• la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE); 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; 
• il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12); 
• il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013); 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11); 
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012- 2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11; 
• la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel); 
• la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel); 
• la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/com (di seguito: deliberazione 467/2013/R/com); 
• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com; 
• la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del
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sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013); 
• la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013); 
• la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 2077 del 25 febbraio 2014 (prot. Autorità 6052 del 28 febbraio 2014) (di seguito: comunicazione 25 febbraio 2014). 
CONSIDERATO CHE: 
• l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia; 
• il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12; 
• con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un primo atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 e con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo atto di indirizzo (di seguito: atti di indirizzo); 
• gli atti di indirizzo prevedono di limitare alle sole imprese identificate dall’art. 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 che svolgono attività manifatturiera (di seguito: imprese a forte consumo di energia elettrica) le agevolazioni per le soglie di consumo più elevate; e che i consumi oggetto di agevolazione sono esclusivamente quelli relativi ai prelievi in media e alta tensione. 
CONSIDERATO CHE: 
• con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha fissato, al 1 luglio 2013, la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica; 
• con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica; 
• con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica; 
• il periodo di prima applicazione di cui al precedente alinea è relativo agli anni 2013- 2014; 
• in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto che, nel periodo di prima applicazione:
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a) le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica siano riconosciute direttamente dalla Cassa con un meccanismo di acconto/conguaglio; 
b) gli oneri per il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla precedente lettera a) siano esplicitati in una nuova componente di tipo parafiscale AE, nell’ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni; 
• il comma 6.1, della deliberazione 467/2013/R/eel prevede che, entro il 31 gennaio 2014, la Cassa predispone e trasmette all’Autorità una proposta delle modalità e delle tempistiche ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla medesima deliberazione in relazione al meccanismo di acconto/conguaglio di cui al precedente alinea, lettera a) (di seguito: procedura 2013-2014); 
• il comma 6.2, della medesima deliberazione 467/2013/R/eel, prevede che le modalità e le tempistiche, di cui al precedente alinea, sono approvate dall’Autorità; 
• con la comunicazione 25 febbraio 2014, la Cassa ha trasmesso agli uffici dell’Autorità la proposta di procedura 2013-2014, ai sensi del comma 6.1, della deliberazione 467/2013/R/eel; 
• la proposta di procedura 2013-2014 trasmessa dalla Cassa in data 25 febbraio 2014 è conforme a quanto previsto dalla deliberazione 467/2013/R/eel, nonché dalla normativa di riferimento; tuttavia, non prevede alcun sistema di garanzia da attivare in caso di ripetizione delle somme erogate che dovessero eventualmente, in futuro, risultare, a qualsiasi titolo, non dovute. 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 
• il già richiamato meccanismo di acconto/conguaglio può determinare casi in cui viene corrisposta un’anticipazione che risulti non dovuta una volta acquisiti gli elementi relativi all’accertamento definitivo del diritto all’agevolazione. 
RITENUTO NECESSARIO: 
• approvare la proposta di procedura 2013-2014, predisposta e trasmessa dalla Cassa ai sensi del comma 6.1, della deliberazione 467/2013/R/com; 
• procedere ai pagamenti assicurando da una parte la necessaria tempestività in relazione all’urgenza segnalata dagli atti di indirizzo e dall’altra la dovuta sicurezza sul recupero di somme che dovessero risultare, eventualmente, non dovute; 
• dare pertanto il mandato alla Cassa di presentare all’Autorità, con la massima urgenza e comunque entro il termine del 20 marzo 2014, una proposta integrativa delle modalità operative relativa alla modalità di attivazione di un opportuno sistema di garanzia per la ripetizione di importi erogati a soggetti che successivamente risultassero non averne titolo o che, per diverse ragioni, si debba procedere alla ripetizione delle somme erogate a singoli soggetti, anche in esito ai numerosi processi pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma e al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano
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DELIBERA 
1. di approvare la procedura proposta dalla Cassa ai sensi del comma 6.1, della deliberazione 467/2013/R/com, come riportata in Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. di dare mandato alla Cassa di presentare all’Autorità, con la massima urgenza e comunque entro il termine del 20 marzo 2014, una proposta integrativa delle modalità operative relativa alla modalità di attivazione di un opportuno sistema di garanzia per la ripetizione di importi erogati che dovessero eventualmente, in futuro, risultare, a qualsiasi titolo, non dovute, 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, 
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 
13 marzo 2014 IL PRESIDENTE Guido Bortoni

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Delibera AEEG 106 14

  • 1. 1 DELIBERAZIONE 13 MARZO 2013 106/2014/R/EEL MODALITÀ E TEMPISTICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ANNI 2013 E 2014 L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 13 marzo 2014 VISTI: • la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE); • la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; • il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12); • il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013); • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11); • il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012- 2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11; • la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel; • la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel); • la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel); • la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel; • la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/com (di seguito: deliberazione 467/2013/R/com); • la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com; • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del
  • 2. 2 sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013); • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013); • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 2077 del 25 febbraio 2014 (prot. Autorità 6052 del 28 febbraio 2014) (di seguito: comunicazione 25 febbraio 2014). CONSIDERATO CHE: • l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia; • il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12; • con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un primo atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 e con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo atto di indirizzo (di seguito: atti di indirizzo); • gli atti di indirizzo prevedono di limitare alle sole imprese identificate dall’art. 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 che svolgono attività manifatturiera (di seguito: imprese a forte consumo di energia elettrica) le agevolazioni per le soglie di consumo più elevate; e che i consumi oggetto di agevolazione sono esclusivamente quelli relativi ai prelievi in media e alta tensione. CONSIDERATO CHE: • con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha fissato, al 1 luglio 2013, la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica; • con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica; • con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica; • il periodo di prima applicazione di cui al precedente alinea è relativo agli anni 2013- 2014; • in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto che, nel periodo di prima applicazione:
  • 3. 3 a) le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica siano riconosciute direttamente dalla Cassa con un meccanismo di acconto/conguaglio; b) gli oneri per il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla precedente lettera a) siano esplicitati in una nuova componente di tipo parafiscale AE, nell’ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni; • il comma 6.1, della deliberazione 467/2013/R/eel prevede che, entro il 31 gennaio 2014, la Cassa predispone e trasmette all’Autorità una proposta delle modalità e delle tempistiche ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla medesima deliberazione in relazione al meccanismo di acconto/conguaglio di cui al precedente alinea, lettera a) (di seguito: procedura 2013-2014); • il comma 6.2, della medesima deliberazione 467/2013/R/eel, prevede che le modalità e le tempistiche, di cui al precedente alinea, sono approvate dall’Autorità; • con la comunicazione 25 febbraio 2014, la Cassa ha trasmesso agli uffici dell’Autorità la proposta di procedura 2013-2014, ai sensi del comma 6.1, della deliberazione 467/2013/R/eel; • la proposta di procedura 2013-2014 trasmessa dalla Cassa in data 25 febbraio 2014 è conforme a quanto previsto dalla deliberazione 467/2013/R/eel, nonché dalla normativa di riferimento; tuttavia, non prevede alcun sistema di garanzia da attivare in caso di ripetizione delle somme erogate che dovessero eventualmente, in futuro, risultare, a qualsiasi titolo, non dovute. CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: • il già richiamato meccanismo di acconto/conguaglio può determinare casi in cui viene corrisposta un’anticipazione che risulti non dovuta una volta acquisiti gli elementi relativi all’accertamento definitivo del diritto all’agevolazione. RITENUTO NECESSARIO: • approvare la proposta di procedura 2013-2014, predisposta e trasmessa dalla Cassa ai sensi del comma 6.1, della deliberazione 467/2013/R/com; • procedere ai pagamenti assicurando da una parte la necessaria tempestività in relazione all’urgenza segnalata dagli atti di indirizzo e dall’altra la dovuta sicurezza sul recupero di somme che dovessero risultare, eventualmente, non dovute; • dare pertanto il mandato alla Cassa di presentare all’Autorità, con la massima urgenza e comunque entro il termine del 20 marzo 2014, una proposta integrativa delle modalità operative relativa alla modalità di attivazione di un opportuno sistema di garanzia per la ripetizione di importi erogati a soggetti che successivamente risultassero non averne titolo o che, per diverse ragioni, si debba procedere alla ripetizione delle somme erogate a singoli soggetti, anche in esito ai numerosi processi pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma e al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano
  • 4. 4 DELIBERA 1. di approvare la procedura proposta dalla Cassa ai sensi del comma 6.1, della deliberazione 467/2013/R/com, come riportata in Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di dare mandato alla Cassa di presentare all’Autorità, con la massima urgenza e comunque entro il termine del 20 marzo 2014, una proposta integrativa delle modalità operative relativa alla modalità di attivazione di un opportuno sistema di garanzia per la ripetizione di importi erogati che dovessero eventualmente, in futuro, risultare, a qualsiasi titolo, non dovute, 3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 13 marzo 2014 IL PRESIDENTE Guido Bortoni