La legge 633 del 22/04/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” nota generalmente come Legge sul Diritto D’Autore, legifera la tutela delle opere definite dell’ingegno che siano di carattere creativo indipendentemente dall’ambito di applicazione qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Anche in questo caso gli aspetti tutelabili sono tanti.
L’art. 2 della Legge 633 del 22/04/1941 infatti afferma che sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche,scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
La tutela delle opere di architettura e dei progetti di ingegneria (Lodi, nov...Simone Aliprandi
Le slides utilizzate per il corso "La tutela delle opere di architettura e dei progetti di ingegneria" tenutosi a Lodi il 16 novembre 2018 e organizzato dall'Ordine Ingegneri di Lodi in collaborazione con l'Ordine Architetti di Lodi. (info: https://aliprandi.blogspot.com/2018/11/tutela-architettura-progetti-ingegneria-corso-lodi.html)
Formazione per Addetti alla Progettazione Training for Designers Italian LawOmar Interdonato
Corso di Formazione per Addetti Progettisti e cenni del D.Lgs. 231/2001 sulla Responsabilità degli Enti
Training for Designers, Italian Law and Italian Compliance System
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3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
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8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
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La normativa nazionale e le recenti sentenze;
Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
Le sentenze internazionali.
Il diritto d'autore e le licenze open nell'attività didatticaSimone Aliprandi
Il capitolo 5 del libro "Didatticaduepuntozero. Scenari di didattica digitale condivisa" a cura di Alberto Panzarasa ed edito da Ledizioni (informazioni complete sull'opera: https://aliprandi.org/books/didatticaduepuntozero/).
Indice dei paragrafi:
1. Introduzione
1.1. La tecnologia più avanti del diritto
1.2. Il diritto d’autore sul web: due piani separati
2. Meccanismi di base del diritto d’autore italiano
2.1. La legge italiana sul diritto d’autore
2.2. Una tutela “automatica”. Il copyright come “closed by default”
2.3. Diritti d’autore e diritti connessi
2.4. Il pubblico dominio
3. Come e quando è possibile utilizzare opere coperte da diritti
3.1. “Fair use” e libere utilizzazioni
4. Le licenze open (Creative Commons e simili)
4.1. Radici storiche del fenomeno
4.2. Il concetto di licenza e i meccanismi del licensing
4.3. Le sei (+ una) licenze Creative Commons
4.4. Come applicare una licenza Creative Commons alla propria opera
4.5. Come trovare opere sotto licenza Creative Commons
5. Work ow per l’utilizzatore di opere creative
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A pochi mesi dalla piena applicazione del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dati personali (GDPR), è quanto mai opportuno fare il punto sullo scenario attuale della normativa e sulle principali questioni pratiche, anche alla luce della nuova formulazione del Codice privacy del 2003 aggiornato, da ultimo, con le modifiche del c.d. "decreto di adeguamento" (D.Lgs. 101/2018).
Nel corso del seminario si tratteranno i profili giuridici e tecnologici del sistema privacy aziendale e delle strategie più efficaci per mantenere nel tempo la compliance del sottostante modello organizzativo.
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Opere dell’architettura e progetti di ingegneria
1. Milano, 4 febbraio 2015
IP, Opere dell’architettura e
Progetti di ingegneria (estratto)
AMLAW
avv. Andrea Maggipinto
www.maggipinto.eu
2. 2
Opere “utili”
Le c.d. “opere utili” si caratterizzano non tanto
per la loro creatività, quanto per la loro
funzionalità (e, dunque, utilità).
Ø Sono anch’esse protette dalla Legge sul Diritto
d’Autore (legge 633/1941: LDA) come le “opere
dell’ingegno” tradizionalmente intese.
Ø Es.: Software, Banche dati, Opere
dell’architettura e Progetti di ingegneria
3. 3
Opere dell’architettura
n edifici, le costruzioni destinate all’abitazione o
ad altro uso pubblico o privato.
n giardini, come composizione creativa dei
singoli elementi di cui sono composti (alberi,
viali, siepi, giochi d’acqua, e così via).
n arredamento di interni, la composizione di
singoli complementi di arredo (mobili, tavoli,
quadri, e così’ via).
n anche i prefabbricati ? Dubbi. Dipende dal
risultato dell’assemblaggio dei singoli elementi
(non autonomamente tutelabili).
4. 4
Originalità e creatività
La tutelabilità di un’opera architettonica dipende dal fatto
che sia il risultato originale di una composizione
estetica, per novità “di stile” o “di composizione” degli
elementi utilizzati.
Il criterio che deve essere adottato non è quello estetico.
Bisogna considerare gli elementi caratterizzanti l’opera
nel suo complesso. Possono avere rilievo anche i
materiali utilizzati, le modalità di impiego degli stessi,
il “disegno” generale dell’opera, la disposizione
dell’opera e dei suoi elementi.
5. 5
Titolarità dei diritti
Diritti dell’Autore dell’opera:
n diritto morale.
n diritti patrimoniali.
In caso di appalto dell’opera: i diritti patrimoniali (di utilizzazione economica)
spettano al Committente, nei limiti dell’oggetto contrattuale.
Cfr. legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 11 dell’Allegato A: “Malgrado l'avvenuto
pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti
per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro
rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre
riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi. La
tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale
del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che
debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente”.
6. 6
Le “varianti” e i limiti al diritto morale
Art. 20 LDA: “nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle
modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni
che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però,
se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale
importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e
l'attuazione di tali modificazioni”.
Art. 11 Legge 2 marzo 1949, n. 143 : “La tutela della fedele esecuzione
artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro
sviluppo nell’esecuzione spetta esclusivamente al progettista”.
Ø Dunque: nella fase di realizzazione dell’opera, il Committente ha
sempre diritto di richiedere varianti al progetto. Il progettista può
opporsi alle modifiche che integrino un pregiudizio alla sua
reputazione professionale, ma non può opporsi alle modifiche che,
pur integrando una lesione del suo diritto morale d’autore, siano
considerate comunque necessarie.
7. 7
Riproduzione dell’opera?
È illecita la riproduzione e raffigurazione di opere
dell’architettura a meno che:
n venga effettuata “in occasione di avvenimenti di
attualità” e “ai fini dell’esercizio del diritto di
cronaca” (cfr. art. 65 LDA);
n l’opera non sia l’oggetto principale della
riproduzione/raffigurazione, ma solo un elemento
accessorio.
8. 8
Progetti di lavori dell’ingegneria
Art. 99 LDA: all'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e
disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a
carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro
senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto (c.d. “connesso”) all’equo compenso, l'autore
deve:
(i) inserire una dichiarazione di riserva sopra il piano o disegno ed
(ii) eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della
cultura popolare secondo le norme stabilite dal regolamento.
Gli adempimenti formali non sono condizioni per la nascita del diritto
all’equo compenso, ma per il suo esercizio e possono essere
ottemperati anche dopo l’attuazione del progetto.
Il diritto all’equo compenso dura 20 anni dal deposito.
9. 9
L’Autore dei piani e dei disegni
Diritto d’autore (anche diritto morale): la durata della tutela è
di 70 anni dalla morte.
Il presupposto per la tutela come diritto d’autore è il carattere
creativo del piano o del disegno, mentre è irrilevante che
siano anche “soluzioni originali di un problema tecnico”.
v Cassazione, 3 giugno 1968 n. 1678: “l’applicazione di nuovi
principi o regole tecniche ovvero l’applicazione di principi o
regole preesistenti caratterizzata da un’impronta geniale
concepita con carattere creativo”
v Secondo parte della Dottrina si identifica con l’attività
inventiva richiesta in tema di invenzioni industriali e intesa
come “non evidenza per il tecnico medio del settore”.
10. 10
Grazie per l’attenzione.
avv. Andrea Maggipinto
AMLAW
Studio Legale
Tel. ufficio: +39 02.87064410
Email : avvocato@maggipinto.eu