1. B A R I
Prot. 987 /14 Bari, 27 luglio 2014
Al Sig. Sindaco del Comune di Gioia del Colle
Sergio POVIA
All’Assessore al Personale
Avv. Mariantonietta Taranto
Al Funzionario Responsabile Ufficio Personale
dott. Gianmaria Palmisano
Al Segretario Comunale f.f.
Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione
dott.ssa Grazia Orlando
Al Funzionario Responsabile per la
Trasparenza
dott. Leonardo D’Erasmo
Loro Sedi
Oggetto: Progressioni verticali – 1 posto di specialista in attività tecnica cat.D1 e nr. 2 posti di
specialista in attività amministrativa – contabile CAT D1 2009/2010 - richiesta di verifica
Egregio Signor Sindaco,
dopo una lunga serie di attese e rinvii, alcuni anni orsono(circa quatto anni fa) furono espletate
e concluse le procedure concorsuali di progressione verticali riservate interamente al personale
interno secondo le norme contrattuali e legislative vigenti antecedentemente all’anno 2009,
anno in cui il legislatore intervenne integrando e modificando la materia attraverso il dlgs
150/2009, violando i vincoli e gli obblighi imposti dalla “Legge Brunetta”.
Recentemente abbiamo ricevuto una nota di un dipendente, che oltre a ritenersi leso
dagli esiti delle procedure concorsuali, paventa violazioni ed omissioni.
Rammento che nel marzo del 2010, avanzammo dubbi e perplessità su alcune anomalie
riscontrate anche nella procedura selettiva e concorsuale relativa al concorso interno per un
posto di specialista in attività tecnica cat. D1 che fu portata a termine nonostante le norme
intervenute nel frattempo introducevano l’obbligo del possesso dei titoli richiesti per l’accesso
dall’esterno e ignorando completamente l’assenza di un nuovo programma assunzionale che
avrebbe potuto consentire il bando pubblico con la riserva dei posti per il personale interno così
come previsto dal dlgs 165/2001 modificato ed integrato dal dlgs 150/2009.
Secondo una infelice interpretazione delle norme ed incuranti delle conseguenze legate
ad alcuni provvedimenti dirigenziali di annullamento, fu deciso di proseguire nelle selezioni e
quindi di procedere ai nuovi inquadramenti funzionali nei confronti del personale dichiarato
vincitore.
Per completezza della esposizione che qui si riproduce, si riportano, a titolo
semplificativo, alcuni atti posti in essere dall’Amministrazione Comunale che evidenziarono
chiaramente superficialità se non proprio cattiva fede.
2. 2
con Determinazione Dirigenziale n°733 del 16 luglio 2010 fu annullata in autotutela la
Determinazione n°136 del 18 febbraio 2010 e con essa tutta la procedura selettiva per la
copertura di 1 posto di specialista in attività tecnica cat. D1 con progressione verticale.
la medesima Determinazione annullò i contratti individuali sottoscritti prima dal sig.
Morgese Leonardoantonio in data 30/12/2009 e successivamente, a seguito di ricorso
non giudiziario (?!), dal sig, Plantamura Rocco in data 19/02/2010
det.733/2010 ..omississ ….“Per effetto dell’annullamento il relativo posto di
specialista in attività tecnica torna ad essere vacante e disponibile nella dotazione
organica dell’Ente”..
In data 12 agosto 2010 con Determinazione n°841, incurante di quanto affermato con la
D.D. 733/2010, invece di bandire una nuova selezione, stabilì di procedere a nuova
valutazione dei titoli e nuove prove di esame approvando nel contempo l’avviso pubblico
per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice.
In data 4 novembre 2010 con determinazione n°1098 si provvide alla nomina della
Commissione esaminatrice nelle persone del dott. Santoiemma Giuseppe- dirigente
2°settore quale Presidente, ing.Maiullari Biagio – dirigente Uff.Tecnico di Altamura e ing.
D’Onghia Amedeo del Comune di Monopoli in qualità di esperti oltre al sig. Covella
Giuseppe in qualità di segretario
la Determinazione 1098/2010 stabilì la validità degli ammessi (gli stessi delle procedure
annullate) come determinato con provvedimento dirigenziale n°810 del 2007 incurante
della novellata legislazione in materia di accesso al pubblico impiego e alle cosiddette
progressioni verticali introdotte con il D.lgs 150/2009, cd “Decreto Brunetta” la cui
immediata efficacia fu riportata anche nelle “Linee Guida “ dell’ANCI.
Ma, in relazione agli accessi al pubblico impiego e alle progressioni di carriera, cosa
introduceva la famigerata “Legge Brunetta”?
L’art. 24 del D.lgs 150/2009 comma 1 cita che …”le amministrazioni pubbliche a
decorrere dal 01 gennaio 2010 coprono i posti disponibili nella dotazione organica
attraverso pubblici concorsi con riserva di posti non superiore al 50% a favore del
personale interno in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno”.
Le norme transitorie relative all’adeguamento dei regolamenti, alle quali
qualcuno ancora oggi si appella, secondo una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa
e contabile, erano riferite alla possibilità di bandire concorsi pubblici senza alcuna riserva agli
interni che è cosa diversa dallo statuire la residua percorribilità di concorsi interamente
riservati agli interni alla luce del disposto dell’art 52 comma 1 bis del d.lgs 165/2001 che
vieta perentoriamente, in linea con numerosi pronunciamenti della Corte Costituzionali,
l’effettuazione di concorsi interamente riservati all’interno (…”titoli di studio richiesti per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di
quelli messi a concorso).
Tale modifica è ovvio assume efficacia ed attuazione dall’entrata in vigore della norma
che la contiene ( fonte primaria) come affermato più volte dai giudici amministrativi e contabili.
Per quanto attiene la legittimità del Bando, avvenuto con la Determinazione 841 del 12
agosto 2010 risulta alla scrivente alquanto irrituale la procedura adottata posto che non esiste
alcuna delibera di Giunta Comunale di aggiornamento del piano triennale e annuale del
fabbisogno di personale, atto fondamentale e necessario (art 35 c.4 dlgs 165/2001 e s.m.i.), dal
momento in cui l’annullamento di tutte le procedure adottato con la det. 733/2010 rimisero
nella disponibilità organica dell’Ente il posto vacante di specialista cat. D1.
3. 3
Per tutto quanto sopra descritto, si chiede di conoscere le iniziative ed i provvedimenti
che eventualmente si intendono adottare in autotutela per il ripristino di una situazione di
legalità, ovvero, nel caso quanto esposto con la presente risulti privo di fondamento, di
conoscere formalmente gli atti normativi, legislativi e giurisprudenziali che ne certifichino la
piena legittimità considerati gli effetti negativi derivanti da una erronea interpretazione delle
norme da parte della precedente Giunta Longo e soprattutto dell’allora dirigenza in uno con
l’organismo di controllo interno rispetto al buon andamento dell’amministrazione comunale.
Distinti saluti
Il Segretario Territoriale
(Francesco Capodiferro)