Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio CallarĂ
Â
La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilitĂ finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensitĂ i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dellâinsolvenza civile.
Lâattuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dallâambito di applicazione della legge fallimentare. CosĂŹ nel 2012 anche lâItalia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
Lâart. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dellâadempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, lâimprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo allâistituto dellâesdebitazione; mentre ai privati, fino allâintroduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunitĂ .
Il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti, con una rassegna di alcuni rilievi emersi nel corso delle attivitĂ di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate
Il riciclaggio nelle S.r.l. e S.p.a.
Questa breve presentazione vuole dimostrare che il primo passo per reprimere un errato comportamento, quale il reato di riciclaggio, è prevenire il verificarsi degli effetti.
Attraverso un'analisi della legge 197/2001 e i decreti legislativi 231/2001 e 231/2007 vedremo che questo è possibile solo con l'elaborazione di modelli organizzativi, di gestione e controllo nelle aree interne alle aziende, che siano in grado di porre concreti ostacoli alla condotta o al comportamento ritenuto non conforme in quanto non in linea con l'etica dell'impresa, con i principi del mercato di riferimento e con le disposizioni di legge.
Normativa black list 2015: lâAgenzia riscrive la legge
A quattro giorni dalla scadenza, lâAgenzia dirama una circolare in materia di costi black list relativi al 2015 che, in alcuni punti, non convince e â tanto per cambiare â pare andare ben oltre la mera funzione interpretativa, riscrivendo di fatto le norme di legge. Le bacchettate ricevute a livello internazionale, evidentemente, non son servite: il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio CallarĂ
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La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilitĂ finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensitĂ i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dellâinsolvenza civile.
Lâattuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dallâambito di applicazione della legge fallimentare. CosĂŹ nel 2012 anche lâItalia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
Lâart. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dellâadempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, lâimprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo allâistituto dellâesdebitazione; mentre ai privati, fino allâintroduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunitĂ .
Il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti, con una rassegna di alcuni rilievi emersi nel corso delle attivitĂ di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate
Il riciclaggio nelle S.r.l. e S.p.a.
Questa breve presentazione vuole dimostrare che il primo passo per reprimere un errato comportamento, quale il reato di riciclaggio, è prevenire il verificarsi degli effetti.
Attraverso un'analisi della legge 197/2001 e i decreti legislativi 231/2001 e 231/2007 vedremo che questo è possibile solo con l'elaborazione di modelli organizzativi, di gestione e controllo nelle aree interne alle aziende, che siano in grado di porre concreti ostacoli alla condotta o al comportamento ritenuto non conforme in quanto non in linea con l'etica dell'impresa, con i principi del mercato di riferimento e con le disposizioni di legge.
Normativa black list 2015: lâAgenzia riscrive la legge
A quattro giorni dalla scadenza, lâAgenzia dirama una circolare in materia di costi black list relativi al 2015 che, in alcuni punti, non convince e â tanto per cambiare â pare andare ben oltre la mera funzione interpretativa, riscrivendo di fatto le norme di legge. Le bacchettate ricevute a livello internazionale, evidentemente, non son servite: il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
La certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente nel D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128; Il nuovo art. 10bis della L. n. 212 del 2000. Slide aggiornate a marzo 2016
Intervento di Maria Grazia Pastore al convegno del 23 maggio 2017 "Gli incontri con l'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia - Il Fisco - Il Commercialistaâ
COMUNICATO STAMPA
FATTURA ELETTRONICA
LâASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI HA DEPOSITATO OGGI IL RICORSO
IN VIA DâURGENZA
NON CâĂ PIĂ TEMPO PER CHIEDERE ALLA POLITICA, IL PAESE Ă A RISCHIO
Costi black list: deduzione ordinaria a decorrere dal 2016.
Dopo la discussa modifica attuata a settembre col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, arriva la Legge di StabilitĂ 2016 a mettere definitivamente la parola âfineâ allâaffaire black list: dal 1° gennaio, deduzione equiparata a tutti gli altri costi ordinari.
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
Schemi rappresentativi di comportamententi anomali: operativitĂ connessa con ...Alessandra Rocca
Â
La Uif ha pubblicato il 10 novembre 2020 schemi rappresentativi di comportamenti anomali diretti a tutti i destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
5 i capitoli del documento:
⢠Operatività connessa con illeciti fiscali
⢠Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti (settori ritenuti a maggiore rischio quello edile, carburanti, beni a contenuto tecnologico, commercio di autoveicoli, logistica, metalli preziosi etc.)
⢠Frodi sull'iva intracomunitaria
⢠Frodi fiscali internazionali
⢠Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi
La Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del Congresso americano con lo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari finanziari esteri, l'evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi che operano all'estero.
Convenzione italia vaticano no al modello ocsePaolo Soro
Â
Convenzione Italia â Vaticano: niente Modello OCSE
Agli onori della cronaca parlamentare, in questi giorni, la ratifica della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana. Nonostante la solita fanfara governativa, il testo è ben lungi dallâessere in linea col Modello Convenzionale OCSE. Unica certezza, il venir meno alle raccomandazioni dettate nellâAction 6 del Piano BEPS.
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Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
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La Uif ha pubblicato il 10 novembre 2020 schemi rappresentativi di comportamenti anomali diretti a tutti i destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
5 i capitoli del documento:
⢠Operatività connessa con illeciti fiscali
⢠Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti (settori ritenuti a maggiore rischio quello edile, carburanti, beni a contenuto tecnologico, commercio di autoveicoli, logistica, metalli preziosi etc.)
⢠Frodi sull'iva intracomunitaria
⢠Frodi fiscali internazionali
⢠Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi
La Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del Congresso americano con lo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari finanziari esteri, l'evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi che operano all'estero.
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Convenzione Italia â Vaticano: niente Modello OCSE
Agli onori della cronaca parlamentare, in questi giorni, la ratifica della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana. Nonostante la solita fanfara governativa, il testo è ben lungi dallâessere in linea col Modello Convenzionale OCSE. Unica certezza, il venir meno alle raccomandazioni dettate nellâAction 6 del Piano BEPS.
Intervento al convegno de Il Sole 24 ore su "VOLUNTARY DISCLOSURE OpportunitĂ e rischi connessi allâemersione dei capitali alla luce della Circolare 10/E 2015 e degli ultimi orientamenti ministeriali"
La struttura del Registro dei Titolari effettivi Studio1-2022B_mk.pdfMarco Krogh
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Studio n. 1-2022/B del Consiglio Nazionale del Notariato
REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
di Marco Krogh
(Approvato dal Settore Antiriciclaggio il 15 giugno 2022)
Sommario: 1. Riferimenti normativi â 2. Struttura del Registro dei Titolari effettivi â 3. Dati ed informazioni oggetto di iscrizione. Contenuto e modalitĂ â 4. Lâaccesso ai dati ed alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari effettivi â 5. Boris (Beneficial Ownership Registers Interconnection System)
Accordo Italia â Principato di Monaco
La nuova Voluntary è in partenza e lâAgenzia delle Entrate pensa bene di ricordarlo a una platea di possibili interessati. Diamo qui uno sguardo allâaccordo siglato con uno di quei Paesi da cui, statisticamente, è maggiormente probabile il verificarsi di richieste di rimpatrio dei capitali: il Principato di Monaco.
L'AML oltre il vincolo normativo. Seminario ODCEC RSM - Estratto presentazion...Andrea Vivoli
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Presentazione tenuta al seminario organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di San Marino del 20 luglio 2018. I temi trattati hanno riguardato non solo l'evoluzione normativa indotta dalla V Direttiva 2018/843 e dal GDPR ma anche le ricadute organizzative sui professionisti e gli strumenti da utilizzare per la profilatura del rischio cliente. Un focus è stato riservato anche al possibile inquadramento ai fini AML delle criptovalute. Formazione, Informazione, Formalizzazione e Informatizzazione i 4 pilastri su cui impostare la revisione delle politiche, delle procedure e dei controlli AML/CFT degli studi professionali.
OUA: ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
Cassazione su Antiriciclaggio e Titolare effttivo - DM MEF su black list
1. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 1
CNN NOTIZIE
Anno 19, numero 85
Roma, 6 maggio 2015
A cura di: Domenico Cambareri
Responsabili: Paolo Guida,
Massimiliano Levi
Coordinamento di Redazione:
Francesca Minunni, Chiara Valentini
Redazione: Francesca Bassi, Chiara
Cinti, Mauro Leo, Annarita
Lomonaco, Antonio Ruotolo
Contatti:
cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel S.p.A.
NOTESULLASENTENZADELLACASSAZIONE30APRILE
2015n.18141,INTEMADITITOLAREEFFETTIVO,ESUI
DMMEFSULLENUOVEBLACKLISTFISCALI
Marco Krogh
La Cassazione con la recente sentenza n. 18141 depositata il 30 aprile
2015 torna ad occuparsi della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs.
231/2007 con riferimento: i) allâobbligo di identificazione del titolare
effettivo, ii) ai rapporti tra Banche italiane e Banche di San Marino e iii)
alla decorrenza del termine di prescrizione del reato di omessa
identificazione del titolare effettivo.
Sul primo punto conferma lâobbligo, sanzionato penalmente, a carico dei
clienti delle banche, ma anche dei professionisti e degli altri destinatari
della normativa antiriciclaggio, di fornire per iscritto il nome del
beneficiario effettivo delle operazioni finanziarie e delle prestazioni
professionali, obbligo sancito dallâart. 21 del d.lgs. 231 del 2007 la cui
violazione è sanzionata penalmente con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. (Segue a pag. 2/5)
twitter.com/ilnotariato
usa lâhashtag
#chititutela
Il calendario
eventi formativi
MULTIMEDIA
DallâUnione Sarda âNotai sardi
scendono in piazzaâ, di A.M.
Da Libero Quotidiano Milano
âPremio al notaio che ha sfidato i
No Expoâ di F. Ven
Dal Sole 24 Ore âControlli Gdf su 50
trust company Contestati evasione
e riciclaggioâ di M. Mobili
2. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 2
PRIMO PIANO
Segue da pag. 1
Segnalazioni NovitĂ Prassi Interpretative
NOTE SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 30 APRILE 2015 n. 18141, IN TEMA DI
TITOLARE EFFETTIVO, E SUI DM MEF SULLE NUOVE BLACK LIST FISCALI
La Cassazione con la recente sentenza n. 18141 depositata il 30 aprile 2015 (*)
torna ad
occuparsi della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 con riferimento: i) allâobbligo di
identificazione del titolare effettivo, ii) ai rapporti tra Banche italiane e Banche di San Marino e iii)
alla decorrenza del termine di prescrizione del reato di omessa identificazione del titolare
effettivo.
Sul primo punto conferma lâobbligo, sanzionato penalmente, a carico dei clienti delle
banche, ma anche dei professionisti e degli altri destinatari della normativa antiriciclaggio, di
fornire per iscritto il nome del beneficiario effettivo delle operazioni finanziarie e delle prestazioni
professionali, obbligo sancito dallâart. 21 del d.lgs. 231 del 2007 la cui violazione è sanzionata
penalmente con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la violazione dellâobbligo riguardava i legali
rappresentanti di una Banca di San Marino (il Presidente ed un dirigente) i quali, a loro difesa,
assumevano lâinsussistenza della contestazione, in primo luogo, in quanto i rapporti finanziari in
contestazione si erano instaurati nel 2004, epoca in cui non vigeva lâobbligo di identificazione del
titolare effettivo ed, in secondo luogo, perchĂŠ, anche successivamente allâentrata in vigore del
d.lgs. 231 del 2007, le Banche di San Marino, come ogni altro ente creditizio o finanziario
comunitario soggetto alla direttiva europea, rientravano tra i soggetti nei cui confronti si applicava
lâadeguata verifica semplificata della clientela, ai sensi dellâart. 25 del cit. D.lgs. e, di conseguenza,
tra la clientela nei cui confronti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio non sono soggetti agli
obblighi di adeguata verifica e di identificazione del titolare effettivo.
Entrambe le argomentazioni sono state disattese dai giudici di merito, prima, e dalla
Suprema corte, poi, in quanto, sotto il primo profilo, lâobbligo di identificazione del titolare
effettivo non si esaurisce con lâinstaurazione del rapporto, ma permane âquando vi sono dubbi
sulla veridicitĂ o sullâadeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dellâidentificazione del
clienteâ (art. 11 cit. D.lgs.). Sotto il secondo profilo, San Marino, pur avendo sottoscritto con lâItalia
sin dal 31 marzo 1939 una Convenzione di amicizia e buon vicinato, non rientrava allâepoca dei
fatti (2008 e 2009) tra i Paesi extracomunitari cd. white listâ, ossia dotati di una normativa
antiriciclaggio equivalente alla nostra e, pertanto, le Banche di San Marino non rientravano tra i
soggetti nei cui confronti poteva applicarsi la cd. adeguata verifica semplificata che li avrebbe
esonerati dallo svelare il nome del beneficiario effettivo dei rapporti finanziari in corso con le
Banche Italiane.
3. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 3
Infine, la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ha affermato il
principio che il reato di mancata indicazione del titolare effettivo si consuma nel luogo e nel tempo
in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare e non nel momento in cui si è instaurato il rapporto,
trattandosi di delitto omissivo.
La sentenza de qua è interessante perchĂŠ sottolinea lâimportanza fondamentale che nel
sistema antiriciclaggio riveste lâobbligo di identificazione del titolare effettivo la cui violazione è
punita con sanzioni penali sia a carico del destinatario (intermediario finanziario, professionista
e piĂš in generale destinatario degli obblighi antiriciclaggio) che ometta di assolvere lâobbligo di
individuazione/identificazione dellâeventuale titolare effettivo e sia a carico del cliente che
ometta di fornire le dovute informazioni. Lâadeguata verifica del cliente dovrĂ , in buona
sostanza, dar conto dellâesistenza o dellâinesistenza di eventuali titolari effettivi della
prestazione professionale o dellâoperazione finanziaria e, ove esista un beneficiario effettivo
diverso o ulteriore rispetto al cliente, acquisirne le generalitĂ . La mancata acquisizione di notizie
in ordine al titolare effettivo farĂ sorgere nei destinatari della normativa antiriciclaggio lâobbligo
di astenersi dallâeseguire lâoperazione finanziaria o la prestazione professionale. Per quanto
riguarda i notai, come è noto, lâart. 23 del cit. D.lgs. obbliga gli stessi ad eseguire, comunque, la
prestazione professionale, salvo la valutazione, ai sensi del medesimo art. 23, 1° comma, da
parte del professionista, della sussistenza di elementi allâinterno della fattispecie che impongano
la segnalazione dellâoperazione allâUIF come sospetta.
Per le operazioni con lâestero e sugli obblighi di identificazione del titolare effettivo, anche in
relazione ad eventuali richieste da parte di UnitĂ speciali dellâAgenzia delle Entrate e dei reparti
speciali della Guardia di finanza, di informazioni, si rinvia a quanto pubblicato su CNN Notizie n.
161 del 4 settembre 2014.
Si ricorda infine, relativamente ai Paesi Black List che Il MEF, con Comunicato Stampa n. 77
del 1° aprile 2015 ha reso noto che il Ministro dellâEconomia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha
firmato due decreti ministeriali (*)
che modificano le black list sulla âindeducibilitĂ dei costiâ e sulle
âControlled Foreign Companies (CFC)â, giĂ emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110
e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.
I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilitĂ
2015, che hanno modificato i criteri previsti per lâelaborazione di tali liste con lâobiettivo di favorire
lâattivitĂ economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.
La legge di stabilitĂ (articolo 1, comma 678) ha previsto che lâunico criterio rilevante ai fini
della black list sulla âindeducibilitĂ dei costiâ relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni
estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con lâItalia. Ă stato eliminato il
criterio relativo al livello adeguato di tassazione.
In base a questo nuovo criterio il decreto firmato riscrive la black list sulla âindeducibilitĂ dei
costiâ mantenendo nellâelenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi
e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie
imposizioni oppure TIEA - Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione
multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio dâEuropa)
che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta di: Alderney (Isole del Canale),
Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine,
Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole
4. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 4
Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat,
Singapore.
In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) lâelaborazione della black list delle
giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dellâadeguato livello di
tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi).
La legge di stabilitĂ (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese
estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia.
Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla âblack list CFCâ quei Paesi che, oltre
ad avere un accordo con lâItalia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di
imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e
Singapore.
Pubblichiamo le due black list come modificate in base ai decreti.
Black list âindeducibilitĂ dei costiâ Black List âCFCâ
Andorra
Angola
Antigua
Bahamas
Bahrein
Barbados
Barbuda
Brunei
Dominica
Ecuador
Giamaica
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Hong Kong
Isole Marshall
Isole Cook
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco
Nauru
Niue
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein, con esclusione delle societĂ che svolgono attivitĂ di
esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle societĂ operanti
nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
5. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 5
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico
Saint Kitts e Nevis
Samoa
Salomone
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
SantâElena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Svizzera
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco, con esclusione delle societĂ che realizzano
almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu
Con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle Entrate, ai sensi del comma 4
dellâarticolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, verrĂ fornito un elenco dei regimi fiscali
speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se
applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.
Marco Krogh
_________________
*) I testi dei documenti citati nella presente nota saranno pubblicati in CNN Notizie non appena disponibili
6. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 6
Note Legali
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