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NON POSSIAMO RESTARE A
GUARDARE
Prof.ssa Limmatola Stella
Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo a scuola è in
continuo aumento, ma spesso viene ignorato, soprattutto nei
casi in cui la violenza non è fisica ma psicologica: quindi
«invisibile». Questa nuova forma di violenza ha reso urgente
l’intervento delle istituzioni, chiamate a fare sinergia con il mondo
della scuola, al fine di favorire una maggiore informazione e
ricercare strumenti di prevenzione. Da qui la nota del Miur del 19
Ottobre 2016, alla quale è allegato il Piano Nazionale per la
prevenzione del bullismo e cyberbullismo.
DEFINIZIONEDEFINIZIONE
BULLISMO è un comportamento di un individuo o di un
gruppo, ripetuto nel tempo, per fare del male, minacciare o
spaventare un altro individuo con l’intenzione di nuocere. E’
diverso da altri comportamenti aggressivi perché implica una
disparità di forze che lascia la vittima senza possibilità di
difendersi.
CYBERBULLISMO è una nuova forma di bullismo che
coinvolge l’uso dei cellulari (sms, chiamate, video) o di
internet (e-mail, messaggi istantanei, chat rooms, websites) o
altre forme di informazioni e comunicazione tecnologica per
attaccare, minacciare o intimidire qualcuno.
Le prime ricerche sull’argomento sono state effettuate in
Norvegia, dove, negli anni’70 si verificarono una serie di suicidi
provocati da abusi e prepotenze da parte di compagni di
scuola. Il clamore suscitato dai media da questi fatti di cronaca
costrinsero il governo a promuovere una ricerca nelle scuole, la
quale fu affidata a «Dan Olwes», professore universitario di
psicologia, che tutt’oggi è considerato la massima autorità
mondiale sull’argomento.
ORIGINIORIGINI DEL BULLISMODEL BULLISMO
I tre fattori che permettono di discriminare il bullismo da altre
forme di comportamento aggressivo sono:
L’INTENZIONALITA’: il bullo agisce con l’intenzione e lo scopo
preciso di dominare sull’altra persona, di offendere e di causare danni o
disagi
LA PERSISTENZA NEL TEMPO: i comportamenti bullistici sono
persistenti nel tempo, solitamente, durano settimane, persino anni ed è
difficile difendersi per coloro che ne sono vittime
L’ASIMMETRIA DELLA RELAZIONE: ciò significa che c’è una
disuguaglianza di forze e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica
e l’altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi vivendo un forte
senso di impotenza. La differenza di potere è dovuta alla forza fisica,
all’età o al numero quando le aggressione sono di gruppo
RISVOLTI PENALI
Si segnala che il bullo che ha commesso con le sue
azioni un reato in età compresa tra i 14 e i 18
anni è giudicato penalmente dal Tribunale per i
minorenni (mentre i minori di 14 anni non sono
imputabili per legge).
RISVOLTI CIVILI
Il bullismo può comportare, poi,
anche conseguenze di carattere civile:
il risarcimento del danno ingiusto cagionato alla
vittima, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
RESPONSABILITA’ DEI GENITORIRESPONSABILITA’ DEI GENITORI
I GENITORI possono essere chiamati a rispondere per culpa in
educando ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2048
del codice civile, il quale stabilisce che "il padre e la madre, o il tutore sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non
emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
RESPONSABILITA’ DELLA SCUOLARESPONSABILITA’ DELLA SCUOLA
La scuola può essere chiamata a rispondere per culpa in vigilando del
personale docente, ovverosia nel caso in cui gli insegnanti non
impediscano né evitino che il diritto di ogni studente a ricevere una
corretta, adeguata e puntuale formazione, sia compromesso. In questo caso,
il secondo comma dell'articolo 2048 c.c., sancisce che "i precettori e
coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui
sono sotto la loro vigilanza".
Contatti
Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, ha
istituito il numero verde
800 66 96 96,
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10
alle 13 e dalle 14 alle 19, al quale
rispondono psicologi, insegnanti e
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assistenza e consulenza.
E-mail
nonpossiamorestareaguardare@gmail.com
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nonpossiamorestareaguardare@gmail.com

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  • 1. NON POSSIAMO RESTARE A GUARDARE Prof.ssa Limmatola Stella
  • 2. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo a scuola è in continuo aumento, ma spesso viene ignorato, soprattutto nei casi in cui la violenza non è fisica ma psicologica: quindi «invisibile». Questa nuova forma di violenza ha reso urgente l’intervento delle istituzioni, chiamate a fare sinergia con il mondo della scuola, al fine di favorire una maggiore informazione e ricercare strumenti di prevenzione. Da qui la nota del Miur del 19 Ottobre 2016, alla quale è allegato il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo.
  • 3. DEFINIZIONEDEFINIZIONE BULLISMO è un comportamento di un individuo o di un gruppo, ripetuto nel tempo, per fare del male, minacciare o spaventare un altro individuo con l’intenzione di nuocere. E’ diverso da altri comportamenti aggressivi perché implica una disparità di forze che lascia la vittima senza possibilità di difendersi. CYBERBULLISMO è una nuova forma di bullismo che coinvolge l’uso dei cellulari (sms, chiamate, video) o di internet (e-mail, messaggi istantanei, chat rooms, websites) o altre forme di informazioni e comunicazione tecnologica per attaccare, minacciare o intimidire qualcuno.
  • 4. Le prime ricerche sull’argomento sono state effettuate in Norvegia, dove, negli anni’70 si verificarono una serie di suicidi provocati da abusi e prepotenze da parte di compagni di scuola. Il clamore suscitato dai media da questi fatti di cronaca costrinsero il governo a promuovere una ricerca nelle scuole, la quale fu affidata a «Dan Olwes», professore universitario di psicologia, che tutt’oggi è considerato la massima autorità mondiale sull’argomento. ORIGINIORIGINI DEL BULLISMODEL BULLISMO
  • 5. I tre fattori che permettono di discriminare il bullismo da altre forme di comportamento aggressivo sono: L’INTENZIONALITA’: il bullo agisce con l’intenzione e lo scopo preciso di dominare sull’altra persona, di offendere e di causare danni o disagi LA PERSISTENZA NEL TEMPO: i comportamenti bullistici sono persistenti nel tempo, solitamente, durano settimane, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime L’ASIMMETRIA DELLA RELAZIONE: ciò significa che c’è una disuguaglianza di forze e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l’altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi vivendo un forte senso di impotenza. La differenza di potere è dovuta alla forza fisica, all’età o al numero quando le aggressione sono di gruppo
  • 6. RISVOLTI PENALI Si segnala che il bullo che ha commesso con le sue azioni un reato in età compresa tra i 14 e i 18 anni è giudicato penalmente dal Tribunale per i minorenni (mentre i minori di 14 anni non sono imputabili per legge). RISVOLTI CIVILI Il bullismo può comportare, poi, anche conseguenze di carattere civile: il risarcimento del danno ingiusto cagionato alla vittima, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
  • 7. RESPONSABILITA’ DEI GENITORIRESPONSABILITA’ DEI GENITORI I GENITORI possono essere chiamati a rispondere per culpa in educando ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2048 del codice civile, il quale stabilisce che "il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. RESPONSABILITA’ DELLA SCUOLARESPONSABILITA’ DELLA SCUOLA La scuola può essere chiamata a rispondere per culpa in vigilando del personale docente, ovverosia nel caso in cui gli insegnanti non impediscano né evitino che il diritto di ogni studente a ricevere una corretta, adeguata e puntuale formazione, sia compromesso. In questo caso, il secondo comma dell'articolo 2048 c.c., sancisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".
  • 8. Contatti Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha istituito il numero verde 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, al quale rispondono psicologi, insegnanti e personale del Ministero per offrire assistenza e consulenza.