Illustrazione e sintesi delle principali procedure di valutazione di impatto e compatibilità ambientale. Si riportano le definizioni e le procedure come illustrato nel D.lgs. 152/2006 cd. Codice Ambiente integrate da immagini e spunti. La presentazione vuole essere un momento di sintesi di quanto riportato sulla normativa.
LE PROCEDURE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA
1. LE PROCEDURE DI
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA
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Le procedure di compatibilità
ambientale secondo la legislazione europea
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La prima legge Europea che si è occupata di valutare gli effetti ambientali di grandi
opere è la direttiva 85/337/CEE concernente la Valutazione dell’impatto ambientale
[VIA] di determinati progetti pubblici e privati.
Successivamente nel 1991 in Finlandia l’ONU ha adottato la Convenzione
sull’impatto ambientale in ambito transfrontaliero a cui ha aderito anche l’UE
portando all’adozione della direttiva 97/11/CEE che completa la procedura di VIA.
Da ultimo è intervenuta la direttiva 2011/92/UE (modificata dal dir. 2014/52/UE)
che contiene la nuova e ultima disciplina di VIA e abroga la 85/337/CEE.
La Valutazione di Impatto ambientale si occupa di svolgere un’azione ambientale
preventiva: si tratta di predisporre un’insieme di regole per poter analizzare l’entità
dell’impatto che la realizzazione di un’opera può produrre sull’ambiente.
Legislazione dell’Unione Europea sulla Valutazione di Impatto Ambientale
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Le procedure di compatibilità
ambientale secondo la legislazione europea
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Il 24 settembre 1996, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva
96/61/CEE “sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento integrato (IPPC)”
recepita mediante D.L.n.372/1999 e poi dal D.Lgs 59/2005. Le finalità sono:
•passare da un sistema autorizzativo in campo ambientale suddiviso per matrici
(acqua, aria, terreno …) ad una visione integrata dell’inquinamento ;
•privilegiare la prevenzione dell’inquinamento alla fonte [IPPC prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento];
•basare i Livelli di Emissione aziendali sulle potenzialità offerte dalle migliori
tecniche ambientali disponibili (Best Available Techniques - BAT), in modo da
incentivare l’innovazione e l’aggiornamento verso l’adozione di tecnologie verdi;
•omogeneizzare le autorizzazioni ambientali degli impianti aventi un grande
potenziale di inquinamento.
Legislazione dell’Unione Europea sulla Valutazione di Impatto Ambientale
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Le procedure di compatibilità
ambientale secondo la legislazione europea
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Con la direttiva 2001/42/CE è stata introdotta nel diritto comunitario la Valutazione
Ambientale Strategica [VAS] istituto rivolto a dare effettiva consistenza giuridica al
principio dello Sviluppo Sostenibile: lo sviluppo è considerato sostenibile quando
soddisfa le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere, attraverso
uno sfruttamento indiscriminato delle risorse disponibili, il soddisfacimento dei
bisogni delle generazioni future.
La Valutazione Ambientale Strategica si occupa anch’essa come la VIA di svolgere
un’azione ambientale preventiva: viene predisposto un’insieme di regole per
analizzare gli effetti che potranno essere indotti sull’ambiente dall’attuazione di
determinati strumenti di pianificazione e programmazione.
Legislazione dell’Unione Europea sulla Valutazione Ambientale Strategica
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Le procedure di compatibilità
ambientale secondo la legislazione italiana
DANIEL SORDONI – INGEGNERE CIVILE
Legislazione introdotta dal Codice Ambiente e successive integrazioni
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, cosidetto Codice
dell’Ambiente recepisce e attua la normativa comunitaria dedicando tutta la parte II
alle procedure di compatibilità ambientale.
Tale parte è stata poi modificata e integrata da:
1. D.Lgs. n. 4/2008 per porre rimedio alle procedure di infrazione contro l’Italia;
2. D.Lgs. n. 128/2010 che introduce l’Autorizzazione Ambientale Integrata [AIA] in
precedenza prevista dal D.Lgs. n. 59/2005, ed introduce misure di
coordinamento tra VIA e VAS
3. D.Lgs. n. 46/2014 che introduce modifiche all’AIA per aver recepito la direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
4. D.L. n.91/2014 convertito con modifiche nella Legge n.116/2014 modifica la
VIA per aver recepito la direttiva 2011/92/CE
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Le procedure di compatibilità
ambientale secondo la legislazione italiana
DANIEL SORDONI – INGEGNERE CIVILE
Stuttura del Codice Ambiente per la compatibilità ambientale
La parte II del Codice dell’Ambiente risulta essere così suddivisa:
• Titolo I : disciplina in modo unitario la norme generali in tema di VIA, VAS e AIA
fornendo finalità, definizioni, oggetto della disciplina e competenze;
• Titolo II : procedura specifica in materia di VAS;
•Titolo III : disciplina unitaria per la VIA in sede statale e in sede regionale;
•Titolo III bis : procedura specifica in materia di AIA
•Titolo IV : disciplina unitaria per la VIA interregionale e transfrontaliera;
•Titolo V : norme transitorie e finali
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Valutazione di Impatto Ambientale
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Definizione della VIA
La valutazione di impatto ambientale è il procedimento mediante il quale
vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un
progetto.
La VIA o Valutazione di Impatto Ambientale è un processo decisionale che si pone lo
scopo di identificare, prima della sua realizzazione, gli impatti che un'OPERA o uno
STABILIMENTO avrà sull'ambiente, e quindi di DECIDERE se autorizzarne la
costruzione, in caso di impatti trascurabili o accettabili, o viceversa di bocciarne il
progetto, qualora troppo impattante.
La VIA si applica quindi a opere e progetti, come ad esempio una nuova ferrovia, un
nuovo elettrodotto, una nuova strada statale o un nuovo tratto di autostrada,
eccetera.
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Valutazione di Impatto Ambientale
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Finalità generali della VIA e della VAS
La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto:
•della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,
•della salvaguardia della biodiversità,
•di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.
Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione
preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle
attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
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Valutazione di Impatto Ambientale
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Finalità specifiche della VIA
La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di:
• proteggere la salute umana,
• contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,
• provvedere al mantenimento delle specie
• conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa
essenziale per la vita.
A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, per ciascun caso particolare, gli
impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;
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Valutazione di Impatto Ambientale
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Oggetto della VIA
La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere
impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Viene effettuata una valutazione per:
• i progetti di cui agli allegati II e III (Progetti di competenza dello stato e delle
regioni);
• i progetti di cui all'allegato IV (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità
di competenza delle regioni), relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione.
Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del decreto, singoli
interventi disposti in via d'urgenza al solo scopo di salvaguardare l'incolumità
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a
seguito di calamità
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Valutazione di Impatto Ambientale
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Competenze della VIA
VIA IN SEDE STATALE
Sono sottoposti a VIA in sede statale
i progetti di cui all’Allegato II. La
valutazione spetta al Ministero
dell’Ambiente e della tutela del mare
che esprime il provvedimento di VIA
di concerto con il Ministero per i
beni e le attività culturali e con il
supporto tecnico scientifico della
Commissione tecnica di verifica di
impatto ambientale.
VIA IN SEDE REGIONALE
Sono sottoposti a VIA in sede
regionale i progetti di cui all’Allegato
III e IV.
La valutazione e l’adozione del
provvedimento spettano alla P.A.
con compiti di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale.
20. IL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
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Le varie fasi del procedimento di VIA sono disciplinate dalla
Parte II, Titolo III del Codice Ambiente
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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1. Verifica di Assoggettabilità (Screening)
Si tratta della verifica attivata allo scopo di valutare se i progetti possono avere un
impatto significativo e negativo sull’ambiente e quindi se devono essere sottoposti ad
una valutazione di impatto ambientale. Tale procedimento è limitato solo ai progetti
elencati nell’allegato II (e relative modifiche) e nell’allegato IV.
La verifica di assoggettabilità consta di un procedimento preliminare nel quale è
prevista la trasmissione all’autorità competente del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale.
•Dell’avvenuta trasmissione è dato avviso sul sito web dell’autorità competente.
•Entro 45 gg. dall’avviso chiunque può far pervenire osservazioni.
•Nei 45 gg. successivi l’autorità verifica il progetto ed emana il Provvedimento di
Assoggettabilità con cui si dispone che al progetto in esame si applichi o meno la
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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1. Verifica di Assoggettabilità (Screening)
Caratteristiche dell'impatto potenziale significativo e negativo
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in
relazione alle caratteristiche del progetto, alla sua localizzazione e tenendo conto, in
particolare:
•della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
•della natura transfrontaliera dell'impatto;
•dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
•della probabilità dell'impatto;
•della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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2. Studio di Impatto Ambientale
E’ lo strumento per l’identificazione, la previsione, la stima quantitativa degli effetti
fisici, ecologici, estetici, sociali e culturali di un progetto e delle sue alternative. E’
redatto da proponente ma può scaturire anche da una fase di consultazione con
l’autorità competente che prende il nome di “Scoping”. Esso dovrà contenere:
1. Descrizione del progetto (localizzazione, dimensioni);
2. Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare gli impatti;
3. Modalità per individuare e valutare i principali impatti ambientali e sul patrimonio
culturale arrecati sia in fase di realizzazione che di esercizio;
4. Descrizione delle alternative al progetto prese in esame (compresa l’ipotesi zero)
e indicazione delle ragioni della scelta dell’ipotesi progettuale;
5. Descrizione delle misure di monitoraggio;
All’elaborato và allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche del progetto al fine
di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico.
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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2. Studio di Impatto Ambientale :Elementi Caratterizzanti
Quadro di riferimento programmatico: fornisce elementi sulle relazioni tra l’opera in esame e gli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; fornisce i tempi di realizzazione previsti per l’opera.
Quadro di riferimento progettuale: descrive i seguenti elementi
• il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati;
• natura e beni dei servizi offerti;
• caratteristiche tecniche del progetto;
• condizionamenti e vincoli dovuti a norme tecniche che regolano la realizzazione dell’opera;
• prescrizioni contenute in strumenti urbanistici, piani paesisitici e territoriali;
• motivazioni tecniche della scelta progettuale;
• eventuali alternative progettuali prese in esame;
• quantita’ e caratteristiche delle emissioni dell’impianto
• misure adottate per il contenimento degli impatti
• misure per ottimizzare inserimento dell’opera nel territorio e nell’ambiente;
• analisi economica costi-benefici.
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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2. Studio di Impatto Ambientale :Elementi Caratterizzanti
Quadro di riferimento ambientale:
• definisce l’ambito territoriale, inteso sia come sito che come area vasta;
• definisce i sistemi ambientali interessati direttamente o indirettamente dal progetto;
• documenta l’uso delle risorse e priorità sugli usi delle stesse;
• documenta livelli di qualità preesistenti l’intervento per ciascuna componente ambientale ed eventuali
fenomeni di degrado delle risorse in atto;
• contiene la stima degli impatti indotti dall’opera sull’ambiente;
• descrive le modifiche prevedibili delle condizioni d’uso e della fruizione potenziale del territorio in
rapporto alla situazione preesistente;
• descrive la prevedibile evoluzione delle componenti ambientali e dei fattori ambientali, delle relative
relazioni e del sistema ambientale complessivo;
• descrive gli strumenti per la gestione ed il controllo e le reti di monitoraggio ambientale;
• illustra i sistemi di intervento nell’ipotesi di eventi ritenuti eccezionali.
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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3. Presentazione dell’istanza
L’istanza è l’atto di impulso con cui il soggetto pubblico o privato che propone il
progetto sollecita l’autorità competente all’emanazione di un provvedimento.
Ad essa sono allegati:
•Progetto definitivo;
•Studio di Impatto ambientale
•Sintesi non tecnica
•Intese, licenze, autorizzazioni, o altri provvedimenti già acquisiti o da acquisire.
Dalla data di presentazione decorrono i termini per le fasi successive di
informazione, di partecipazione e di valutazione e decisione.
Il proponente deve diffondere il progetto via stampa e via web sul sito dell’autorità
di modo che, entro 60 gg. dalla presentazione del progetto, chiunque abbia
interesse, può prendere visione del progetto e della documentazione allegata
presentando proprie osservazioni o fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi.
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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4. Consultazione
E’ la fase istruttoria caratterizzata da ampie misure di pubblicità e partecipazione.
L’autorità competente può dare corso ad un’inchiesta pubblica e può anche disporre
un sintetico contraddittorio con il proponente, anche su richiesta di quest’ultimo.
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale deve tenere conto:
•delle osservazioni pervenute,
•dei risultati dell’eventuale inchiesta pubblica,
•dell’eventuale contraddittorio.
5. Valutazione dello studio di impatto ambientale e della consultazione
E’ la fase istruttoria caratterizzata una verifica tecnica nella quale si acquisisce e si
valuta la documentazione presentata e si perviene ad un esito della consultazione.
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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6. Decisione
E’ la fase conclusiva del procedimento che prevede l’adozione di un provvedimento
espresso e motivato da rendersi nei 150 giorni successivi alla presentazione
dell’istanza, salvo sospensioni o interruzioni per integrazioni.
Se il termine decorre invano si attiva il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri
che vi provvede entro 60 giorni, non prima però di aver diffidato l’organo
competente ad adempiere concedendogli un termine di 20 giorni.
Per le opere sottoposte a VIA non statale, invece, la disciplina riportata si applica
solo fino all’emanazione di apposite norme regionali e provinciali da adottarsi nel
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia.
La tutela avverso il silenzio dell’amministrazione è disciplinata dalle disposizioni
generali del processo amministrativo.
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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6. Decisione
Presentazione di istanza ed
allegati + Pubblicazione
Informazione su Web
Verifica completezza elaborati30
Osservazioni45
Pareri60
Espressione di Provvedimento di VIA150
giorni
0
AUTORITA’ COMPETENTEPROPONENTE CONSULTAZIONI
PROCEDURA ORDINARIA DI VIA
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PROGETTO PRELIMINARE
PROGETTO DEFINITIVO
SCREENING
Serve VIA?
Il progetto
è compatibile?
STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
VALUTAZIONE PRELIMINARE
SCOPING
Accertamento inesistenza
elementi preclusivi
Condizioni ed elementi
per ottenere il consenso
sul progetto definitivo
Condizioni per l’elaborazione del progetto e dello
Studio di Impatto Ambientale
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
CONFERENZA DEI SERVIZI SUL
PROGETTO DEFINITIVO
NOSI
NO
SI
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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7. Emanazione del provvedimento
Il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutti i provvedimenti in materia
ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto
(quali autorizzazioni, concessioni, intese, pareri, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati)
Il provvedimento di VIA costituisce, inoltre, condizione per l’inizio dei lavori.
La VIA ha un’efficacia temporale di 5 anni a partire dalla pubblicazione del
provvedimento entro i quali è previsto che i progetti devono essere realizzati.
Trascorsi inutilmente i 5 anni la procedura deve essere reiterata.
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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8. Pubblicazione
E’ la fase integrativa dell’efficacia che prevede la pubblicazione del provvedimento
di VIA a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel
Bollettino Ufficiale della Regione per consentire eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Il provvedimento di VIA contiene, inoltre, ogni opportuna indicazione lo
svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Qualora
risultino ulteriori impatti negativi o di entità superiore rispetto a quelli previsti nella
VIA, l’autorità competente può modificare il provvedimento.
Inoltre, quando dall’esecuzione dei lavori o dall’esercizio delle attività possano
derivare ripercussioni negative sulla salute e sull’ambiente, non previste in sede di
VIA, l’autorità può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate.
9. Monitoraggio
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Valutazione di Impatto Ambientale
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10. Controllo e sanzioni
E’ previsto, infine, il controllo da parte dell’autorità competente sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni contenute:
•nel provvedimento di Valutazione di impatto ambientale,
•nella verifica di assoggettabilità
Accertata una possibile violazione di tali disposizioni è prevista la sanzione.
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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La Valutazione di Impatto Sanitario è una combinazione di procedure, metodi e
strumenti attraverso i quali è possibile valutare i potenziali effetti sulla salute della
popolazione di una politica, di un piano o programma e la distribuzione di tali
effetti sulla popolazione.
Per i progetti riguardanti:
•Raffinerie di petrolio greggio
•Impianti di gassificazione e liquefazione
•Terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
•Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica > 300 MW
E’ richiesta una Valutazione di Impatto Sanitario nell’ambito dei procedimenti di
VIA. La VIS è predisposta dal proponente il progetto, in conformità alle linee guida
dell’Istituto superiore della Sanità
11. Valutazione di Impatto Sanitario
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Procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale
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La disciplina della procedura di VIA per le:
•Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;
•Insediamenti produttivi strategici
•Infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale
E’ dettata dal D.Lgs n.163/2006 Codice dei contratti pubblici.
Il progetto dell’opera e lo studio di Impatto Ambientale sono trasmessi al Ministero
dell’Ambiente, il quale emette la Valutazione sulla Compatibilità Ambientale
dell’opera entro 90 gg. dal ricevimento della documentazione, comunicandola alle
regioni interessate per territorio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
nonché al Ministro dello Sviluppo Economico se si tratta di insediamenti produttivi
e infrastrutture strategiche per l’approvigionamento energetico.
Il provvedimento viene adottato dal CIPE (Comitato interministeriale per la
programmazione economica) insieme all’approvazione del progetto preliminare.
12. La procedura di VIA per le grandi opere
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Valutazione di Ambientale Strategica
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Definizione della VAS
La valutazione di piani e programmi ovvero la Valutazione Ambientale Strategica
è il processo che comprende:
•lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità,
•l'elaborazione del rapporto ambientale,
•lo svolgimento di consultazioni,
•la valutazione del piano o del programma,
•del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
•l'espressione di un parere motivato,
•l'informazione sulla decisione
•il monitoraggio
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Finalità generali della VIA e della VAS
La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di
un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.
Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione
preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle
attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
Valutazione di Ambientale Strategica
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Finalità specifiche della VAS
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile.
Valutazione di Ambientale Strategica
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Finalità specifiche della VAS
La VAS è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma,
ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la
predisposizione dello stesso.
Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la
loro elaborazione e prima della loro approvazione.
Essa viene a costituire parte integrante del procedimento di adozione e
approvazione, la cui mancanza comporta l’annullabilità dei provvedimenti
amministrativi di approvazione, per violazione di legge.
Valutazione di Ambientale Strategica
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Oggetto della VAS
Valutazione di Ambientale Strategica
La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare:
•Piani per la gestione della qualità dell'aria,
•Piani per il settore agricolo,
•Piani per il settore forestale,
•Piani per il settore della pesca,
•Piani per il settore energetico,
•Piani per il settore industriale,
•Piani per il settore dei trasporti,
L'autorità competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli elencati,
debbano essere sottoposti a VAS qualora producano impatti significativi
sull'ambiente.
•Piani per il settore della gestione dei rifiuti
•Piani per il settore della gestione delle acque,
•Piani per il settore delle telecomunicazioni,
•Piani per il settore turistico,
•Piani per il settore della pianificazione territoriale,
•Piani per il settore della destinazione dei suoli,
•Tutti i piani che definiscono la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV
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Competenze della VAS
VAS IN SEDE STATALE
Sono sottoposti a VAS in sede
statale i progetti di cui all’Allegato II.
La valutazione spetta al Ministero
dell’Ambiente e della tutela del mare
che esprime il provvedimento di
VAS di concerto con il Ministero per
i beni e le attività culturali e con il
supporto tecnico scientifico della
Commissione istruttoria per
l'autorizzazione ambientale
integrata IPPC
VAS IN SEDE REGIONALE
Sono sottoposti a VAS in sede
regionale i progetti di cui all’Allegato
III e IV.
La valutazione e l’adozione del
provvedimento spettano alla P.A.
con compiti di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale.
Valutazione di Ambientale Strategica
43. IL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
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Le varie fasi del procedimento di VAS sono disciplinate dalla
Parte II, Titolo II del Codice Ambiente
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Procedimento di VAS
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1. Verifica di Assoggettabilità (cosiddetto Screening)
Si tratta della verifica attivata allo scopo di valutare se i piani o i programmi possono
avere un effetto significativo sull’ambiente e quindi devono essere sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica.
Tale verifica è caratterizzata dalla collaborazione tra l’autorità competente alla VAS e
l’autorità procedente ossia l’autorità che elabora il piano e o che è competente
all’approvazione del piano.
I risultati della verifica di assoggettabilità sono pubblicati integralmente sul sito web
dell’autorità competente.
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Procedimento di VAS
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2. Rapporto Ambientale
Si tratta dell’elaborato che individua, descrive e valuta gli impatti significativi che
l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul
patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che potrebbero essere adottate
tenuto conto degli obiettivi del piano.
L’elaborazione del rapporto ambientale spetta al proponente a seguito di consultazioni
con l’autorità competente e altri soggetti competenti in materia ambientale. Il
rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne
accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
La proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto ambientale e di una
sintesi non tecnica dello stesso viene comunicata all’autorità competente e messa a
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato.
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Procedimento di VAS
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3. Consultazione
Contestualmente alla comunicazione, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della
regione o provincia autonoma interessata.
L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del
pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere
visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi.
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Procedimento di VAS
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4. Valutazione del rapporto ambientale
L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le
osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato
entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini della
precedente fase di consultazione.
La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni
generali del processo amministrativo.
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Procedimento di VAS
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5. Decisione finale
Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo
competente all'adozione o approvazione del piano o programma.
La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate.
Sono inoltre resi pubblici:
•il parere motivato espresso dall'autorità competente;
•una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali
sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto
il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state
individuate;
•le misure adottate in merito al monitoraggio.
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Procedimento di VAS
DANIEL SORDONI – INGEGNERE CIVILE
6. Monitoraggio
Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti
negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità
competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (ARPA) e
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure
correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità
competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
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Le principali differenze tra VAS e VIA
La VAS pone rimedio a quello che è il maggiore limite della VIA: il riferimento a
progetti di singole opere specifiche e non ad un quadro di vasta scala.
La valutazione degli effetti ambientali non costituisce più un limite impeditivo rispetto
all’attuazione di determinate opere.
Questo perché le opere sono già state localizzate a seguito della pianificazione la quale
è stata valutata attraverso un procedimento di VAS.
La valutazione degli effetti ambientali diventa quindi un passaggio ordinario
nell’ambito delle decisioni di localizzazione che si collocano a monte nelle singole
realizzazioni infrastrutturali
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Autorizzazione Integrata Ambientale
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Definizione di Autorizzazione Integrata Ambientale
L'AIA o Autorizzazione Integrata Ambientale è una autorizzazione unica rilasciata
ad una ATTIVITA' PRODUTTIVA (esempio, una fabbrica di cemento, o una vetreria,
o una fabbrica di elettrodomestici, e così via) che contiene in sè in un unico atto
tutte le autorizzazioni ambientali che in precedenza erano settoriali e ognuna
indipendente dalle altre.
Le autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dall’AIA sono:
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti
sanitari;
2. Autorizzazione allo scarico;
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
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Autorizzazione Integrata Ambientale
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Definizione di Autorizzazione Integrata Ambientale
L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII:
•Attività energetiche;
•Produzione e trasformazione di metalli;
•Industria dei prodotti minerali;
•Industria chimica;
•Gestione dei rifiuti
•Altre attività
e prevede misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel
suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di
protezione dell'ambiente (salve le disposizioni sulla VIA)
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Autorizzazione Integrata Ambientale
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Definizione di Autorizzazione Integrata Ambientale
L’AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra
quelle dell’allegato VIII, o di parte di essa a determinate condizioni che devono
garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis
(procedura per l’AIA) ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee per
evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo.
Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o
parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.
Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti,
le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a
livello istruttorio;
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Autorizzazione Integrata Ambientale
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Definizione di Autorizzazione Integrata Ambientale
L’Autorizzazione Integrata Ambientale individua:
•le misure da porre in essere (condizioni/prescrizioni) al fine di prevenire il verificarsi di
situazioni di inquinamento,
•inibire o comunque diminuire la produzione di rifiuti,
•utilizzare in modo efficiente l’energia,
•prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze
L’Autorizzazione Integrata Ambientale stabilisce:
•I valori limite di emissione per le sostanze inquinanti di cui all’all. III, nonché valori di
emissione/immissione sonora, in base alle migliori tecniche disponibili (BAT)
•I limiti non possono essere meno restrittivi di quelli fissati da norme statali o regionali
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Autorizzazione Integrata Ambientale
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Definizione di Autorizzazione Integrata Ambientale
L’Autorizzazione Integrata Ambientale indica:
•i requisiti di controllo delle emissioni, specificando la metodologia, la frequenza di
misurazione e la procedura di valutazione
L’Autorizzazione Integrata Ambientale prevede:
•l’obbligo per il gestore di comunicazione di tali dati all’Autorità competente prima di
dare attuazione alle prescrizioni contenute nell’AIA
L’Autorizzazione Integrata Ambientale detta:
•detta prescrizioni relativamente alle eventuali condizioni “diverse da quelle di normale
esercizio” (avvio e arresto impianto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti, arresto
definitivo)
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Autorizzazione Integrata Ambientale
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Condizioni per il rilascio dell’AIA
L'autorità competente, nel determinare le condizioni per il rilascio dell’AIA tiene
conto dei seguenti principi:
• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando le migliori tecniche disponibili (BAT Best Available Techniques);
•non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
•è prevenuta, quando possibile, la produzione dei rifiuti,
•l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
•devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne
le conseguenze;
•deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato.
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Autorizzazione Integrata Ambientale
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BAT: Best Available Techniques
Le BAT sono un insieme di tecnologie e procedure che:
•si evolvono continuamente sulla base dello sviluppo tecnico-economico
• consentono di agganciare il regime autorizzatorio a limiti “dinamici”, che mutano
nel tempo in funzione del progresso tecnologico e dello sviluppo economico
Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo
comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, purché il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell'ambiente nel suo complesso;
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Autorizzazione Integrata Ambientale
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Nel determinare le migliori tecniche, occorre tenere conto degli elementi dell'all. XI:
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel
processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi e sistemi sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua.
10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente.
11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.
12. «BREF» BAT Reference Documents
63. https://ing-danielsordoni.blogspot.it/
Autorizzazione Integrata Ambientale
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informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 16, par. 2 della
direttiva 96/61/CE o da organizzazioni internazionali:
•documenti di riferimento per la determinazione delle BAT, predisposti dall’European
IPPC Bureau
•hanno carattere non vincolante
«BREF» BAT Reference Documents
•informano le autorità competenti in materia di IPPC, gli operatori
industriali, la Commissione CE e il pubblico circa i frutti dello scambio di
informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate al «processo di
Siviglia» e le organizzazioni non governative interessate alle migliori
tecniche disponibili
•possono essere utilizzati come guida per determinare le condizioni
delle autorizzazioni basate sulle migliori tecniche disponibili
64. https://ing-danielsordoni.blogspot.it/DANIEL SORDONI – INGEGNERE CIVILE
Competenze della VIA
AIA IN SEDE STATALE
Sono sottoposti a AIA in sede statale
i progetti relativi alle attività di cui
all’Allegato XII (Raffinerie di petrolio
greggio, impianti di gassificazione e
di liquefazione, centrali termiche,
acciaierie di prima fusione della
ghisa e dell'acciaio,impianti chimici).
La valutazione spetta al Ministero
dell’Ambiente e della tutela del mare
che esprime il provvedimento di AIA
AIA IN SEDE REGIONALE
Sono sottoposti a AIA in sede
regionale i progetti di cui all’Allegato
VIII non ricompresi nell’allegato XII.
La valutazione e l’adozione del
provvedimento spettano alla P.A.
con compiti di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale.
Autorizzazione Integrata Ambientale
65. IL PROCEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
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Le varie fasi del procedimento di VAS sono disciplinate dalla
Parte II, Titolo III bis del Codice Ambiente
66. https://ing-danielsordoni.blogspot.it/
Procedimento di AIA
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1. Presentazione domanda
Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni
esistenti, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentando
apposita domanda.
Entro 30 gg. dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la
completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino
incomplete, l'autorità competente potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un
termine non inferiore a 30 gg. per la presentazione della documentazione integrativa.
In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione
della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non
depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende
ritirata.
67. https://ing-danielsordoni.blogspot.it/
Procedimento di AIA
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2. Comunicazione di avvio procedimento e forme di pubblicità
L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e
gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet
dell'autorità competente.
L'autorità competente, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda ovvero, comunica
al gestore la data di avvio del procedimento.
Entro il termine di 15 gg. dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente
pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il
nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione
degli atti e trasmettere le osservazioni.
Entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'annuncio, i soggetti interessati possono
presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.
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Procedimento di AIA
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3. Fase istruttoria: convocazione della Conferenza dei Servizi
La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente
quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.
La conferenza è sempre indetta quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di
beni o servizi pubblici.
Ai fini del rilascio dell‘AIA sono invitate le amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di
competenza regionale, le altreP.A. competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti
69. https://ing-danielsordoni.blogspot.it/
Procedimento di AIA
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3. Fase istruttoria: convocazione della Conferenza dei Servizi
Nell'ambito della Conferenza dei servizi vengono acquisite le prescrizioni del sindaco,
nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per
le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le
modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.
Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere
integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche
misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a 90 gg.
per la presentazione della documentazione integrativa.
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Procedimento di AIA
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4. Conclusione del procedimento
L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di
autorizzazione integrata ambientale entro 150 gg.dalla presentazione della domanda.
Le AIA sostituiscono le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte II
•Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, eccetto i profili degli aspetti sanitari.
•Autorizzazione allo scarico.
•Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
•Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT
•Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi dai processi di depurazione in agricoltura
•Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia,
limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di
controllo di tali condizioni
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Procedimento di AIA
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4. Validità dell’AIA
L’AIA ha validità per cinque anni;
•se l’impianto è registrato EMAS per otto;
•se l’impianto è certificato ISO 14001 per sei.
Sei mesi prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo
Il rinnovo è rilasciato entro 150 giorni.
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Procedimento di AIA
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6. Conclusione del procedimento
Ogni AIA deve includere le modalità per la protezione dell'ambiente, nonché, la data
entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.
Copia dell‘AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente
a disposizione del pubblico, presso l'ufficio dove sono stati depositati i documenti.
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Procedimento di AIA
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7. Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata
ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili
all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo
riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio
dell'installazione.
L’AIA può essere assoggettata a riesame se:
•l’inquinamento prodotto rende necessaria la definizione di nuovi limiti
•le BAT hanno subito modifiche sostanziali che permettono una riduzione delle
emissioni a costi sostenibili
•la sicurezza del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche
•lo esigono nuove disposizioni legislative
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Procedimento di AIA
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8. Attuazione dell’AIA da parte del gestore
•Prima di dare attuazione alle prescrizioni dell’AIA, il gestore ne informa l’Autorità
competente
•Il gestore trasmette i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo le scadenze
fissate dall’AIA
•il gestore comunica tempestivamente gli inconvenienti/incidenti che possano influire
sulla qualità dell’ambiente
•Il gestore fornisce all’Autorità di controllo l’assistenza necessaria durante le ispezioni
•Il gestore comunica all’Autorità l’eventuale progettazione di modifiche dell’impianto
possano produrre conseguenze sull’ambiente
•Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il
vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta gg. Prima
all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione
76. L’INTEGRAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELL’AIA NEI PROCEDIMENTI DI VIA
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Nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale sono
previste modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure
autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di AIA
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Coordinamento fra AIA e VIA
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VIA in sede statale che sostituisce l’AIA
Il provvedimento di VIA fa luogo dell‘AIA per i progetti per i quali la relativa valutazione
spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte II :
1) Raffinerie di petrolio greggio
2) impianti di gassificazione e di liquefazione
3) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza > 300 MW;
4) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
5) Impianti chimici
Al contrario il provvedimento di AIA sostituisce la VIA qualora si tratti di progetti che
devono essere obbligatoriamente sottoposti a verifica di assoggettabilità e l‘AIA può
essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica, l'autorità competente valuti di
non assoggettare i progetti a VIA.
AIA che sostituisce la VIA
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Coordinamento fra AIA e VIA
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Per i progetti sottoposti a VIA in sede regionale e che ricadano nel campo di
applicazione dell'allegato VIII: [Attività energetiche, Produzione e trasformazione di
metalli, Industria dei prodotti minerali, Industria chimica, Gestione dei rifiuti] la
procedura per il rilascio dell’AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA.
Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio
dell’ AIA, le disposizioni regionali possono prevedere che il provvedimento di VIA faccia
luogo anche dell’AIA.
Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte
le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio
dell'opera o dell'impianto.
VIA in sede regionale che sostituisce l’AIA
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Autorizzazione Unica Ambientale
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Autorizzazione Unica Ambientale
Il decreto semplificazioni del 2012 ha previsto che un apposito regolamento andasse a
disciplinare una specifica autorizzazione ambientale al fine di semplificare le
procedure amministrative e gli oneri per le piccole e medie imprese (meno di 50
impiegati e fatturato inferiore a 50 milioni di €) e per gli impianti non soggetti alle
disposizioni in materia di AIA.
Il D.P.R. n.59 del 13 Marzo 2013 istituisce l'Autorizzazione unica ambientale.
L’AUA è rilasciata su istanza di parte e incorpora in un unico titolo diverse
autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006).
Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite
dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti
normative di Regioni e Province autonome.
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Autorizzazione Unica Ambientale
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Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive che
la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 gg.
senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.
La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da
essa sostituito.
La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di
uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nel regolamento e di quelli eventualmente
individuati dagli enti locali
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Autorizzazione Unica Ambientale
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Oggetto della disciplina di AUA
L’AUA sostituisce sette autorizzazioni a cui sono assoggettati i gestori di impianti:
•scarichi di acque reflue
• utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione
dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’art.112 del D.Lgs 152/2006
• emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/2006
• emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’art, 272 del D.Lgs 152/2006
• impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
• utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9
del D.Lgs 99/1992
• attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei
rifiuti stessi di cui all’art. 215 del D.Lgs 152/2006
• operazioni di recupero di rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs 152/2006
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Autorizzazione Unica Ambientale
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Procedura di rilascio dell’AUA e durata
•Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è
inferiore o pari a 90 gg. l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90
gg. e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la
conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge.
•Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del
procedimento è superiore a 90 gg, il Suap indice entro 30 gg. la conferenza dei servizi.
L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 gg. dal ricevimento della domanda,
salve integrazioni.
•L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di
sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni
4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente.
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Autorizzazione Unica Ambientale
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Schema unico standardizzato per AUA
Nel corso della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 è stato approvato lo schema
unico standardizzato per l’AUA per i vari interventi sugli impianti produttivi e per la
produzione di energia da fonti rinnovabili di piccole dimensioni.
Il modello unificato arriva secondo le tempistiche stabilite dall’Agenda per la
semplificazione.
Il nuovo schema prenderà il posto dei vari moduli regionali. Regioni ed Enti locali,
come per i precedenti moduli unificati per l’edilizia, devono garantirne la massima
diffusione.
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Autorizzazione Unica Ambientale
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30 gg per verifica
completezza da
parte del SUAP
Invio pratica unica allo
Sportello Unico Attività
Produttive
Conferenza
dei Servizi
(eventuale
Richiesta
integrazioni -
30 gg) Pronuncia entro 120
(150) gg (es. impianti
con emissioni ex
art.208)
Pronuncia entro 90 gg
senza Conf. d Servizi
(es. semplificata
rifiuti, emissioni scars.
rilevanti)
Totale 120 gg Totale 150 (180) gg
D.P.R. n.160 del 7.9.2010
Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per
le attivita' produttive
Legge 241/1990
Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo