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I
nnanzitutto è bene chiarire una
cosa che ho sempre constatato
nella mia lunga carriera.
Se una pianificazione patrimo-
niale è ben fatta, come primo ef-
fetto offre protezione al patrimo-
nio. Diciamo che la pianificazione
patrimoniale più efficace è quella
che offre anche una protezione al
patrimonio.
Chiunque può aver bisogno di
tutelare il proprio patrimonio;
chiunque sia portatore di un in-
teresse economico o familiare,
a prescindere dalla professione
che svolge, per il solo fatto di
poter essere chiamato a risarci-
re un danno causato a terzi ma-
gari da un figlio a carico, oppure
dall’azienda che dirige o ancora
da una propria valutazione pro-
fessionale non esatta.
Come sempre, è bene chiarire
ancora una volta che secondo
l’ordinamento italiano il principio
della responsabilità patrimoniale
è sacro e pertanto non è consen-
tito, salvo casi specifici come, per
esempio, il beneficio d’inventario
nell’accettazione di un’eredità,
proteggere il proprio patrimonio
LE POLIZZE VITA
STRUMENTIDIPROTEZIONE
DELPATRIMONIOTANGIBILE
EINTANGIBILE
DIUNINDIVIDUO
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Intervista all’Avv. Roberto Lenzi a cura di Emanuela Notari
contro il diritto al risarcimento di
un terzo. Quello che è consenti-
to dal nostro ordinamento è che
l’effetto di protezione del patri-
monio scaturisca da strumenti
giuridici adottati non per quel
fine ma per altro, intrinseco alla
natura dello strumento stesso. E’
il caso di un trust, per esempio, e
delle polizze vita.
La polizza di assicurazione sulla
vita è un contratto regolato, sotto
il profilo civilistico, dall’art. 1882
(c.c.).
Con tale negozio l’impresa di as-
sicurazione, dietro pagamento di
un premio da parte del contraen-
te, si obbliga a erogare al bene-
ficiario, anche soggetto diverso
dal contraente medesimo, un
capitale o una rendita in dipen-
denza di un evento attinente alla
vita umana (decesso o raggiungi-
mento di una certa età).
Soprattutto nel caso di profes-
sionisti la cui capacità di reddito
dipende dal loro capitale umano,
le polizze assicurative legate alla
capacità lavorativa e le polizze
vita in caso morte sono strumenti
di protezione patrimoniale
UNAPIANIFICAZIONE
PATRIMONIALE
BENFATTA
GENERAANCHE
UNEFFETTODI
PROTEZIONEDEL
PATRIMONIO
47
piuttosto comuni.
I soggetti coinvolti nel contrat-
to assicurativo delle polizze vita
sono 3 o 4, a seconda dei casi:
1. contraente, colui che stipula
il contratto e paga i premi;
2. assicurato, la persona sul-
la cui vita è stipulato il con-
tratto di assicurazione, che
può anche essere diversa
dal contraente purché dia il
proprio consenso alla polizza
che altrimenti è considerata
nulla;
3. assicuratore, la compagnia
che si impegna a corrispon-
dere la prestazione concor-
data al verificarsi dell’evento
oggetto della polizza;
4. beneficiario, la persona cui
è destinata la prestazione
prevista dalla polizza.
Qui interviene una prima con-
siderazione importantissima: la
designazione del beneficiario è
un atto inter vivos e definisce
pertanto un diritto proprio (iure
proprio). Ciò permette alle som-
me equivalenti alle prestazioni
assicurative di non entrare a
far parte dell’asse ereditario. Vi
rientrano invece i premi pagati
dal contraente ed è, pertanto, su
questi che si possono rivalere gli
aventi diritto, in caso di lesione di
quota di legittima.
QUESTO SIGNIFICA
CHE POSSO STIPULARE
UNA POLIzzA VITA
IDENTIFICANDO COME
BENEFICIARIO PERSONA
ESTERNA ALL’ASSE
EREDITARIO E, IN CASO
DI LESIONE DELLA QUOTA
DI LEGITTIMA, GLI EREDI
POTRANNO RIVALERSI
SOLO SULL’ENTITà DEI
PREMI DA ME PAGATI,
NON SULLE SOMME
CHE COSTITUISCONO
LA PRESTAzIONE
ASSICURATIVA A FAVORE
DELLA PERSONA
BENEFICIARIA
DELLA POLIzzA?
Lo stesso vale per eventuali cre-
ditori dell’assicurato.
Naturalmente i contratti devono
essere fatti in bonis, cioè in un
periodo non sospetto e non in
pregiudizio del diritto al risarci-
mento o alla riscossione del cre-
dito previsti dalla legge.
QUANTI E QUALI TIPI
DI POLIzzE ESISTONO?
Cominciamo con le polizze di
ramo I.
•	 polizza vita in caso morte,
sicuramente polizza tra le più
diffuse ma mai abbastanza.
Dovrebbe infatti essere par-
te integrante di una corretta
pianificazione patrimoniale
proteggere la ricchezza tutta
della persona, non solo quel-
la finanzia
48
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
• ria. La polizza caso morte è
lo strumento più consono a
proteggere i famigliari di un
professionista dal rischio che
un suo decesso prematuro
(o anche un’inabilità grave
nel caso di polizze contro in-
fortuni, malattie o invalidità
permanente) sottragga loro
le risorse finanziarie neces-
sarie per gli studi dei figli,
la vita famigliare e la stessa
sopravvivenza, e persino per
il pagamento delle imposte di
successione in caso di patri-
moni molto importanti, con
quote di eredità che superi-
no la franchigia prevista dalla
legge successoria italiana.
Naturalmente, prima di accet-
tare di accollarsi il rischio, la
compagnia assicurativa vuo-
le un resoconto fedele della
storia clinica dell’assicurato,
(attraverso un questionario
compilato correttamente e
fedelmente da quest’ultimo)
e, in caso di coperture che
superino un certo ammonta-
re, una visita medica.
• Poi esiste il caso opposto,
quello delle polizze caso
vita, che prevedono il paga-
mento di una prestazione a
uno o più beneficiari in caso
l’assicurato sia ancora in vita
a una certa data o fino alla
data del suo decesso.
• Infine esistono le assicu-
razioni miste, un mix di
polizza vita e polizza caso
morte. Qui le prestazioni
vengono corrisposte alla sca-
denza, in caso di assicurato
ancora in vita, ma è anche
previsto il versamento di un
determinato importo qualo-
ra l’assicurato deceda du-
rante la vita del contratto.
Secondo la mia esperienza,
è più conveniente, dal punto
di vista economico, sottoscri-
vere due polizze distinte, una
caso morte e una caso vita,
invece di una polizza mista.
Poi bisogna dedicare un minimo
di comprensione alle polizze con
contenuto finanziario, sempre di
ramo I. Per esempio le polizze ri-
valutabili, una categoria di cui si
conosce bene il passato glorioso,
con rendimenti di tutto rispetto,
ma dal futuro più incerto, sia a
causa dell’appiattimento dei mer-
cati e dei tassi zero o negativi, sia
a causa delle recenti prescrizioni
di Solvency II in termini di requi-
siti patrimoniali.
anDIaMo con oRDIne
Queste polizze hanno non solo un
obiettivo previdenziale ma anche
uno finanziario e nello specifico
di capitalizzazione.
I premi pagati infatti vanno a
confluire in un fondo a gestio-
ne separata dalle altre attività
patrimoniali della compagnia di
assicurazione, dal cui rendimen-
to dipende la rivalutazione annua
del capitale versato e consolidato
di anno in anno (o della rendita).
E’ bene però chiarire che solo
una parte dei premi netti versa-
ti va a confluire in questo fondo
separato, perché un’altra parte
viene trattenuta dalla compagnia
di assicurazione per coprire le
spese. Così come va tenuto conto
che, in genere, anche un 10-20%
del rendimento viene trattenuto
dalla compagnia, sempre a co-
pertura dei costi.
Infine, al rendimento che costitu-
isce la rivalutazione del capitale
va applicata l’aliquota fiscale sul-
le rendite finanziarie che oscilla
tra il 12,50%e il 26%.
Nate con la garanzia di un ren-
dimento minimo, argomento di
LAPOLIZZAVITA
GENERAUNDIRITTO
IUREPROPRIO,
PERCIÒNONRIENTRA
NELL’ASSEEREDITARIO
forte impulso della categoria,
queste polizze adesso rendono
poco e in alcuni casi si limitano
a garantire il capitale, nemmeno
sempre al 100%.
Queste polizze sono investite per
lo più in BTP e titoli di Stato. Con
i tassi pari a zero, man mano che
i titoli in portafoglio scadranno,
dovranno essere sostituite da
nuove obbligazioni con rendi-
menti molto bassi. Pertanto si
pone il rischio che le compagnie
debbano sopportare riscatti non
coperti da nuovi contratti, con la
necessità di vendere titoli realiz-
zando minusvalenze.
Tanto che Ivass nel 2018 ha con-
sentito di spalmare i rendimenti
annui realizzati sulle gestioni
separate su 8 anni di tempo an-
ziché retrocederli subito agli as-
sicurati.
Questa incertezza sta portando
molte compagnie a cercare di so-
stituire questa tipologia di polizze
con altri prodotti, come le polizze
di ramo III o, soprattutto, con le
polizze multiramo che prevedono
l’ abbinamento tra una polizza di
ramo I e una di ramo III.
PARLIAMO DELLE
POLIzzE DI RAMO III,
IN PARTICOLARE
LE POLIzzE UNIT LINkED:
FINALITà E LIMITAzIONI
Si tratta di polizze di capitaliz-
zazione a prevalente contenuto
finanziario (ramo III e V). Ciò no-
nostante, in quanto polizze vita,
offrono una serie di vantaggi:
• non rientrano nell’asse ere-
ditario, quindi prevedono
la completa esenzione dalle
tasse di successione sul ca-
pitale riscattato;
• l’imposizione fiscale avviene
al momento del riscatto del
49
50
• capitale o alla morte dell’as-
sicurato;
• possono essere utilizzate
quale garanzia per finanzia-
menti;
• implicano una certa pro-
tezione del patrimonio
conferito nei confronti di
eventuali creditori, pur nei
limiti previsti dalle legge (re-
sponsabilità patrimoniale).
MA COME FUNzIONANO
E PERCHé SE NE SENTE
TANTO PARLARE?
Si conferisce il capitale a un fon-
do separato o fondo interno che
ha come attivi sottostanti fondi
interni del gruppo cui appartie-
ne la compagnia o fondi esterni
o ancora un mix di entrambi. Non
sono ammessi immobili e commo-
dity.
La maggior parte di queste poliz-
ze unit linked sono pure ovvero
la totalità del rischio finanziario
ricade sugli assicurati, senza ga-
ranzia di restituzione del capita-
le, salvo la copertura del rischio
morte dell’assicurato, general-
mente fissato intorno all’1%.
In alcuni casi si ottiene la garanzia
di copertura del premio pagato
(dal 90% al 100%) grazie a una
limitazione del premio versabile o
attraverso il versamento di un so-
vra-premio in base a coefficienti
che variano a seconda dell’età
dell’assicurato e a meccanismi di
riassicurazione.
Ciò che col tempo ha alimentato
la polemica è che queste polizze
sembrano perdere di vista l’o-
biettivo previdenziale, alla ricer-
ca di maggiori margini di realizzo,
ovvero di una finalità finanziaria,
pur mantenendo salvi tutti i van-
taggi successori e di protezione
del patrimonio propri delle poliz-
ze vita.
Le pronunce della giurispruden-
za sul tema sono state piuttosto
contraddittorie.
Di fatto, dove queste polizze han-
no chiaramente finalità più finan-
ziare che previdenziali e dove il
pagamento del capitale non dipen-
de prevalentemente da un evento
relativo alla vita dell’assicurato
ma piuttosto dall’andamento dei
prodotti finanziari sottostanti e
pertanto il rischio finanziario, è
a totale carico dell’assicurato, si
configura la riqualificazione della
polizza vita come contratto di in-
termediazione finanziaria, con la
conseguente perdita dei vantaggi
successori e fiscali tipici delle po-
lizze vita.
Occorre però anche dire che il
recepimento in Italia della Diret-
tiva UE 2016/97 ha consentito
di coniare un nuovo “prodotto di
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
51
investimento assicurativo” supe-
rando di fatto la distinzione tra
prodotti assicurativi e prodotti
finanziari. Oltre al fatto, che in
base alla normativa in vigore, la
distribuzione assicurativa di que-
sti prodotti ricade sotto il Cap
(Codice assicurazioni private) e
non più sotto il TUF.
Inoltre la Corte di Giustizia Euro-
pea (con due pronunce) ha con-
fermato la natura assicurativa
delle polizze unit linked. La Corte
di Cassazione, da parte sua, ha
ribadito la necessità di un rischio
demografico, elemento che sarà
oggetto di valutazione da parte
del giudice insieme con il premio
versato, l’orizzonte temporale e
la tipologia di investimento.
In questo quadro, il ruolo del con-
sulente e la rigorosità della sua
analisi sono di vitale importanza.
LE POLIzzE UNIT LINkED
SONO DI DIRITTO
ITALIANO O ESTERO?
Possono essere emesse sia da
compagnie di diritto italiano che
estero; in quest’ultimo caso, par-
liamo di Irlanda, Lussemburgo e
Liechtenstein.
E’ IMPORTANTE LA SCELTA
DELLA GIURISDIzIONE?
Sì, perché ha effetti sulla scelta
degli strumenti finanziari sot-
tostanti e sul profilo burocrati-
co-amministrativo della gestione.
Dalla giurisdizione dipende an-
che il tipo di polizze: per esempio
tutte offrono il ramo III, mentre
solo il Lussemburgo il ramo I.
A COS’ALTRO OCCORRE
FARE ATTENzIONE
QUANDO SI DECIDE
DI OPTARE PER UNA
POLIzzA UNIT LINkED?
Innanzitutto alla compagnia assi-
curativa che si sceglie.
Sebbene le polizze in questione
prevedano che gli attivi siano
inseriti in una gestione di conto
separata dalle altre attività della
compagnia, lo standing e il fatto
di essere o meno operativa in al-
tri campi, come il ramo danni, per
esempio, hanno il loro peso.
Poi è importante fare un’attenta
valutazione del premio richiesto.
Al di là dell’importo, bisogna
ricordare che nel caso di ver-
samenti diversi da denaro e
strumenti finanziari, i cosiddetti
conferimenti in natura, occorre
prestare attenzione al regime
fiscale poiché si configurerebbe
l’insorgere di un provento impo-
nibile in capo al contraente.
Ultimo, ma non in tutti i sensi, i
costi gestionali della polizza, una
variabile tutt’altro che insigni-
ficante poiché possono variare
molto da un soggetto all’altro. In
questo senso è bene che al mo-
mento della sottoscrizione si va-
luti sia l’ipotesi di lasciare la ge-
stione del premio alla compagnia,
che affidarla a un gestore dedica-
to, oppure ancora gestirlo in pro-
prio (fermo restando il diritto di
veto in capo alla Compagnia sugli
asset indicati).
AVEVA CITATO PRIMA
ANCHE LE POLIzzE
MULTIRAMO, DI COSA
SI TRATTA?
In pratica si creano diverse unità
di conto sui prodotti sottostanti:
una di Ramo I, in genere pesata
da un 5% a un 30%, e una o più
di Ramo III, in genere dal 70% al
95%.
La prima parte offre la garanzia
del capitale; la seconda, con fondi
interni o esterni di Ramo III, in-
vece, non offre alcuna copertura
oltre il rischio demografico.
Queste polizze danno la possi-
bilità di diversificare e per le
compagnie di assicurazione sono
una vera e propria una boccata
d’aria perché le polizze di Ramo
I assorbono più capitale e quindi
sono più onerose per loro.
UN’ULTIMA
OSSERVAzIONE SUL
REGIME FISCALE?
La convenienza fiscale delle po-
lizze vita (Ramo I, III e V) è stata
di molto ridimensionata. Vige an-
cora la facoltà di detraibilità mas-
sima di 100,07 euro per i premi
che si riferiscono ai contratti as-
sicurativi per puro rischio morte
o invalidità permanente superio-
re al 5% e di non autosufficienza.
I premi sono detraibili anche in
caso siano versati nell’interesse
di famigliari a carico.
Per le polizze di Ramo I non si
applica l’imposta patrimoniale di
bollo pari allo 0,20% (in essere
per le altre polizze a contenuto
finanziario)
Permangono intatti invece i van-
taggi successori: le prestazioni
delle polizze vita non rientrano
nell’asse ereditario e pertanto
sono esenti da imposta di succes-
sione.
LACORTEDI
GIUSTIZIAEUROPEA
HACONFERMATOLA
NATURAASSICURATIVA
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UNITLINKED

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LE POLIZZE VITA STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO TANGIBILE E INTANGIBILE DI UN INDIVIDUO

  • 1. 46 I nnanzitutto è bene chiarire una cosa che ho sempre constatato nella mia lunga carriera. Se una pianificazione patrimo- niale è ben fatta, come primo ef- fetto offre protezione al patrimo- nio. Diciamo che la pianificazione patrimoniale più efficace è quella che offre anche una protezione al patrimonio. Chiunque può aver bisogno di tutelare il proprio patrimonio; chiunque sia portatore di un in- teresse economico o familiare, a prescindere dalla professione che svolge, per il solo fatto di poter essere chiamato a risarci- re un danno causato a terzi ma- gari da un figlio a carico, oppure dall’azienda che dirige o ancora da una propria valutazione pro- fessionale non esatta. Come sempre, è bene chiarire ancora una volta che secondo l’ordinamento italiano il principio della responsabilità patrimoniale è sacro e pertanto non è consen- tito, salvo casi specifici come, per esempio, il beneficio d’inventario nell’accettazione di un’eredità, proteggere il proprio patrimonio LE POLIZZE VITA STRUMENTIDIPROTEZIONE DELPATRIMONIOTANGIBILE EINTANGIBILE DIUNINDIVIDUO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO Intervista all’Avv. Roberto Lenzi a cura di Emanuela Notari contro il diritto al risarcimento di un terzo. Quello che è consenti- to dal nostro ordinamento è che l’effetto di protezione del patri- monio scaturisca da strumenti giuridici adottati non per quel fine ma per altro, intrinseco alla natura dello strumento stesso. E’ il caso di un trust, per esempio, e delle polizze vita. La polizza di assicurazione sulla vita è un contratto regolato, sotto il profilo civilistico, dall’art. 1882 (c.c.). Con tale negozio l’impresa di as- sicurazione, dietro pagamento di un premio da parte del contraen- te, si obbliga a erogare al bene- ficiario, anche soggetto diverso dal contraente medesimo, un capitale o una rendita in dipen- denza di un evento attinente alla vita umana (decesso o raggiungi- mento di una certa età). Soprattutto nel caso di profes- sionisti la cui capacità di reddito dipende dal loro capitale umano, le polizze assicurative legate alla capacità lavorativa e le polizze vita in caso morte sono strumenti di protezione patrimoniale UNAPIANIFICAZIONE PATRIMONIALE BENFATTA GENERAANCHE UNEFFETTODI PROTEZIONEDEL PATRIMONIO
  • 2. 47 piuttosto comuni. I soggetti coinvolti nel contrat- to assicurativo delle polizze vita sono 3 o 4, a seconda dei casi: 1. contraente, colui che stipula il contratto e paga i premi; 2. assicurato, la persona sul- la cui vita è stipulato il con- tratto di assicurazione, che può anche essere diversa dal contraente purché dia il proprio consenso alla polizza che altrimenti è considerata nulla; 3. assicuratore, la compagnia che si impegna a corrispon- dere la prestazione concor- data al verificarsi dell’evento oggetto della polizza; 4. beneficiario, la persona cui è destinata la prestazione prevista dalla polizza. Qui interviene una prima con- siderazione importantissima: la designazione del beneficiario è un atto inter vivos e definisce pertanto un diritto proprio (iure proprio). Ciò permette alle som- me equivalenti alle prestazioni assicurative di non entrare a far parte dell’asse ereditario. Vi rientrano invece i premi pagati dal contraente ed è, pertanto, su questi che si possono rivalere gli aventi diritto, in caso di lesione di quota di legittima. QUESTO SIGNIFICA CHE POSSO STIPULARE UNA POLIzzA VITA IDENTIFICANDO COME BENEFICIARIO PERSONA ESTERNA ALL’ASSE EREDITARIO E, IN CASO DI LESIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA, GLI EREDI POTRANNO RIVALERSI SOLO SULL’ENTITà DEI PREMI DA ME PAGATI, NON SULLE SOMME CHE COSTITUISCONO LA PRESTAzIONE ASSICURATIVA A FAVORE DELLA PERSONA BENEFICIARIA DELLA POLIzzA? Lo stesso vale per eventuali cre- ditori dell’assicurato. Naturalmente i contratti devono essere fatti in bonis, cioè in un periodo non sospetto e non in pregiudizio del diritto al risarci- mento o alla riscossione del cre- dito previsti dalla legge. QUANTI E QUALI TIPI DI POLIzzE ESISTONO? Cominciamo con le polizze di ramo I. • polizza vita in caso morte, sicuramente polizza tra le più diffuse ma mai abbastanza. Dovrebbe infatti essere par- te integrante di una corretta pianificazione patrimoniale proteggere la ricchezza tutta della persona, non solo quel- la finanzia
  • 3. 48 PROTEZIONE DEL PATRIMONIO • ria. La polizza caso morte è lo strumento più consono a proteggere i famigliari di un professionista dal rischio che un suo decesso prematuro (o anche un’inabilità grave nel caso di polizze contro in- fortuni, malattie o invalidità permanente) sottragga loro le risorse finanziarie neces- sarie per gli studi dei figli, la vita famigliare e la stessa sopravvivenza, e persino per il pagamento delle imposte di successione in caso di patri- moni molto importanti, con quote di eredità che superi- no la franchigia prevista dalla legge successoria italiana. Naturalmente, prima di accet- tare di accollarsi il rischio, la compagnia assicurativa vuo- le un resoconto fedele della storia clinica dell’assicurato, (attraverso un questionario compilato correttamente e fedelmente da quest’ultimo) e, in caso di coperture che superino un certo ammonta- re, una visita medica. • Poi esiste il caso opposto, quello delle polizze caso vita, che prevedono il paga- mento di una prestazione a uno o più beneficiari in caso l’assicurato sia ancora in vita a una certa data o fino alla data del suo decesso. • Infine esistono le assicu- razioni miste, un mix di polizza vita e polizza caso morte. Qui le prestazioni vengono corrisposte alla sca- denza, in caso di assicurato ancora in vita, ma è anche previsto il versamento di un determinato importo qualo- ra l’assicurato deceda du- rante la vita del contratto. Secondo la mia esperienza, è più conveniente, dal punto di vista economico, sottoscri- vere due polizze distinte, una caso morte e una caso vita, invece di una polizza mista. Poi bisogna dedicare un minimo di comprensione alle polizze con contenuto finanziario, sempre di ramo I. Per esempio le polizze ri- valutabili, una categoria di cui si conosce bene il passato glorioso, con rendimenti di tutto rispetto, ma dal futuro più incerto, sia a causa dell’appiattimento dei mer- cati e dei tassi zero o negativi, sia a causa delle recenti prescrizioni di Solvency II in termini di requi- siti patrimoniali. anDIaMo con oRDIne Queste polizze hanno non solo un obiettivo previdenziale ma anche uno finanziario e nello specifico di capitalizzazione. I premi pagati infatti vanno a confluire in un fondo a gestio- ne separata dalle altre attività patrimoniali della compagnia di assicurazione, dal cui rendimen- to dipende la rivalutazione annua del capitale versato e consolidato di anno in anno (o della rendita). E’ bene però chiarire che solo una parte dei premi netti versa- ti va a confluire in questo fondo separato, perché un’altra parte viene trattenuta dalla compagnia di assicurazione per coprire le spese. Così come va tenuto conto che, in genere, anche un 10-20% del rendimento viene trattenuto dalla compagnia, sempre a co- pertura dei costi. Infine, al rendimento che costitu- isce la rivalutazione del capitale va applicata l’aliquota fiscale sul- le rendite finanziarie che oscilla tra il 12,50%e il 26%. Nate con la garanzia di un ren- dimento minimo, argomento di LAPOLIZZAVITA GENERAUNDIRITTO IUREPROPRIO, PERCIÒNONRIENTRA NELL’ASSEEREDITARIO
  • 4. forte impulso della categoria, queste polizze adesso rendono poco e in alcuni casi si limitano a garantire il capitale, nemmeno sempre al 100%. Queste polizze sono investite per lo più in BTP e titoli di Stato. Con i tassi pari a zero, man mano che i titoli in portafoglio scadranno, dovranno essere sostituite da nuove obbligazioni con rendi- menti molto bassi. Pertanto si pone il rischio che le compagnie debbano sopportare riscatti non coperti da nuovi contratti, con la necessità di vendere titoli realiz- zando minusvalenze. Tanto che Ivass nel 2018 ha con- sentito di spalmare i rendimenti annui realizzati sulle gestioni separate su 8 anni di tempo an- ziché retrocederli subito agli as- sicurati. Questa incertezza sta portando molte compagnie a cercare di so- stituire questa tipologia di polizze con altri prodotti, come le polizze di ramo III o, soprattutto, con le polizze multiramo che prevedono l’ abbinamento tra una polizza di ramo I e una di ramo III. PARLIAMO DELLE POLIzzE DI RAMO III, IN PARTICOLARE LE POLIzzE UNIT LINkED: FINALITà E LIMITAzIONI Si tratta di polizze di capitaliz- zazione a prevalente contenuto finanziario (ramo III e V). Ciò no- nostante, in quanto polizze vita, offrono una serie di vantaggi: • non rientrano nell’asse ere- ditario, quindi prevedono la completa esenzione dalle tasse di successione sul ca- pitale riscattato; • l’imposizione fiscale avviene al momento del riscatto del 49
  • 5. 50 • capitale o alla morte dell’as- sicurato; • possono essere utilizzate quale garanzia per finanzia- menti; • implicano una certa pro- tezione del patrimonio conferito nei confronti di eventuali creditori, pur nei limiti previsti dalle legge (re- sponsabilità patrimoniale). MA COME FUNzIONANO E PERCHé SE NE SENTE TANTO PARLARE? Si conferisce il capitale a un fon- do separato o fondo interno che ha come attivi sottostanti fondi interni del gruppo cui appartie- ne la compagnia o fondi esterni o ancora un mix di entrambi. Non sono ammessi immobili e commo- dity. La maggior parte di queste poliz- ze unit linked sono pure ovvero la totalità del rischio finanziario ricade sugli assicurati, senza ga- ranzia di restituzione del capita- le, salvo la copertura del rischio morte dell’assicurato, general- mente fissato intorno all’1%. In alcuni casi si ottiene la garanzia di copertura del premio pagato (dal 90% al 100%) grazie a una limitazione del premio versabile o attraverso il versamento di un so- vra-premio in base a coefficienti che variano a seconda dell’età dell’assicurato e a meccanismi di riassicurazione. Ciò che col tempo ha alimentato la polemica è che queste polizze sembrano perdere di vista l’o- biettivo previdenziale, alla ricer- ca di maggiori margini di realizzo, ovvero di una finalità finanziaria, pur mantenendo salvi tutti i van- taggi successori e di protezione del patrimonio propri delle poliz- ze vita. Le pronunce della giurispruden- za sul tema sono state piuttosto contraddittorie. Di fatto, dove queste polizze han- no chiaramente finalità più finan- ziare che previdenziali e dove il pagamento del capitale non dipen- de prevalentemente da un evento relativo alla vita dell’assicurato ma piuttosto dall’andamento dei prodotti finanziari sottostanti e pertanto il rischio finanziario, è a totale carico dell’assicurato, si configura la riqualificazione della polizza vita come contratto di in- termediazione finanziaria, con la conseguente perdita dei vantaggi successori e fiscali tipici delle po- lizze vita. Occorre però anche dire che il recepimento in Italia della Diret- tiva UE 2016/97 ha consentito di coniare un nuovo “prodotto di PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
  • 6. 51 investimento assicurativo” supe- rando di fatto la distinzione tra prodotti assicurativi e prodotti finanziari. Oltre al fatto, che in base alla normativa in vigore, la distribuzione assicurativa di que- sti prodotti ricade sotto il Cap (Codice assicurazioni private) e non più sotto il TUF. Inoltre la Corte di Giustizia Euro- pea (con due pronunce) ha con- fermato la natura assicurativa delle polizze unit linked. La Corte di Cassazione, da parte sua, ha ribadito la necessità di un rischio demografico, elemento che sarà oggetto di valutazione da parte del giudice insieme con il premio versato, l’orizzonte temporale e la tipologia di investimento. In questo quadro, il ruolo del con- sulente e la rigorosità della sua analisi sono di vitale importanza. LE POLIzzE UNIT LINkED SONO DI DIRITTO ITALIANO O ESTERO? Possono essere emesse sia da compagnie di diritto italiano che estero; in quest’ultimo caso, par- liamo di Irlanda, Lussemburgo e Liechtenstein. E’ IMPORTANTE LA SCELTA DELLA GIURISDIzIONE? Sì, perché ha effetti sulla scelta degli strumenti finanziari sot- tostanti e sul profilo burocrati- co-amministrativo della gestione. Dalla giurisdizione dipende an- che il tipo di polizze: per esempio tutte offrono il ramo III, mentre solo il Lussemburgo il ramo I. A COS’ALTRO OCCORRE FARE ATTENzIONE QUANDO SI DECIDE DI OPTARE PER UNA POLIzzA UNIT LINkED? Innanzitutto alla compagnia assi- curativa che si sceglie. Sebbene le polizze in questione prevedano che gli attivi siano inseriti in una gestione di conto separata dalle altre attività della compagnia, lo standing e il fatto di essere o meno operativa in al- tri campi, come il ramo danni, per esempio, hanno il loro peso. Poi è importante fare un’attenta valutazione del premio richiesto. Al di là dell’importo, bisogna ricordare che nel caso di ver- samenti diversi da denaro e strumenti finanziari, i cosiddetti conferimenti in natura, occorre prestare attenzione al regime fiscale poiché si configurerebbe l’insorgere di un provento impo- nibile in capo al contraente. Ultimo, ma non in tutti i sensi, i costi gestionali della polizza, una variabile tutt’altro che insigni- ficante poiché possono variare molto da un soggetto all’altro. In questo senso è bene che al mo- mento della sottoscrizione si va- luti sia l’ipotesi di lasciare la ge- stione del premio alla compagnia, che affidarla a un gestore dedica- to, oppure ancora gestirlo in pro- prio (fermo restando il diritto di veto in capo alla Compagnia sugli asset indicati). AVEVA CITATO PRIMA ANCHE LE POLIzzE MULTIRAMO, DI COSA SI TRATTA? In pratica si creano diverse unità di conto sui prodotti sottostanti: una di Ramo I, in genere pesata da un 5% a un 30%, e una o più di Ramo III, in genere dal 70% al 95%. La prima parte offre la garanzia del capitale; la seconda, con fondi interni o esterni di Ramo III, in- vece, non offre alcuna copertura oltre il rischio demografico. Queste polizze danno la possi- bilità di diversificare e per le compagnie di assicurazione sono una vera e propria una boccata d’aria perché le polizze di Ramo I assorbono più capitale e quindi sono più onerose per loro. UN’ULTIMA OSSERVAzIONE SUL REGIME FISCALE? La convenienza fiscale delle po- lizze vita (Ramo I, III e V) è stata di molto ridimensionata. Vige an- cora la facoltà di detraibilità mas- sima di 100,07 euro per i premi che si riferiscono ai contratti as- sicurativi per puro rischio morte o invalidità permanente superio- re al 5% e di non autosufficienza. I premi sono detraibili anche in caso siano versati nell’interesse di famigliari a carico. Per le polizze di Ramo I non si applica l’imposta patrimoniale di bollo pari allo 0,20% (in essere per le altre polizze a contenuto finanziario) Permangono intatti invece i van- taggi successori: le prestazioni delle polizze vita non rientrano nell’asse ereditario e pertanto sono esenti da imposta di succes- sione. LACORTEDI GIUSTIZIAEUROPEA HACONFERMATOLA NATURAASSICURATIVA DELLEPOLIZZE UNITLINKED