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L’internazionalizzazione delle 
imprese e l’IVA 
Dott. Andrea Cirrincione 
28 marzo 2014 
Relatore 
Convento S. Maria delle Grazie – Sanguinetto (VR)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
SULL’ESTERO 
SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA: 
Corte UE: per qualificare una operazione come intraUE (cessione di beni/prestazioni di servizi) 
l’iscrizione al VIES è una presunzione semplice 
ciò che rileva è la dimostrazione di essere soggetti passivi (iscrizione al Registro imprese, ecc.) 
(sent. 27/09/2007 causa C-409/04; sent. 27/09/2012, causa C-587/10; sent. 6/09/2012, causa C- 273/11)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
SULL’ESTERO
EMISSIONE DELLE FATTURE DAL 2013
EMISSIONE DELLE FATTURE DAL 2013
CESSIONI INTRAUE DAL 2013
INTRASTAT
ESPORTAZIONI 
IVA 
L’esportazione ai fini Iva presuppone il trasferimento 
di proprietà dei beni; la prova dell’esportazione, ossia 
la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue è condizione 
per fruire della non imponibilità 
Normativa doganale 
Prescinde dal rapporto civilistico sottostante 
l’operazione, considerando rilevante la sola 
materiale uscita dei beni dalla Comunità 
ART. 8, 8-bis e 9 
DPR 633/72 
Sono operazioni non imponibili le cessioni 
all’esportazione, le operazioni assimilate ed i servizi 
internazionali 
•Vengono fatturate senza addebito di Iva 
• danno diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti 
• generano plafond
20 
DOCUMENTI PER LA ESPORTAZIONE 
FATTURA ACCOMPAGNATORIA 
PACKING LIST: lista degli imballi contenuti in una spedizione 
(documento non fiscale) in cui vengono riportati i dati che identificano 
l'aspetto esteriore dei colli. è obbligatorio allegarlo alle fatture per i 
Paesi Extra-Ue 
Compilazione del DAU
21 
DOGANA DI ESPORTAZIONE E DI USCITA 
DOGANA DI 
ESPORTAZIONE 
E’ quella in cui la dichiarazione doganale, deve 
essere presentata; territorialmente è 
competente quella in cui l’esportatore è 
stabilito, ovvero le merci sono imballate o 
caricate per l’esportazione (art. 161 CdC) 
DOGANA DI 
USCITA 
Dogana frontaliera da cui la merce lascia 
materialmente il territorio della Comunità e che 
appone le attestazioni del visto uscire che 
costituiranno la prova dell’avvenuta cessione 
all’esportazione
IL SISTEMA E.C.S. – IL DAE 
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESPORTAZIONE 
Accompagna la merce dalla 
dogana di esportazione alla 
dogana di uscita 
(al posto dell'esemplare 3 del DAU) 
Riporta il MRN 
Movement Reference Number
IL SISTEMA E.C.S. – ESPORTAZIONI DIRETTE 
DAU (1) 
DAE (2) 
Spedizioniere Dogana di esportazione 
Dati DAU (2) 
Dogana di uscita 
i-VISTO (4) 
Merce + DAE (3) 
Se la merce non risulta 
uscire dal territorio UE 
entro 90 giorni dalla 
data dello svincolo si 
attiva la procedura cd. 
follow-up
Numero della fattura emessa 
Codice a barre e 
MRN 
Dogana di 
uscita 
PROVA 
ESPORTAZIONE: 
consultazione 
telematica sul sito 
dogane digitando il 
MRN da parte dei 
verificatori 
DAE
NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
ESPORTAZIONI ESCLUSE – PROVA ESPORTAZIONE 
A) Esportazioni triangolari (v. oltre) 
B) Esportazioni con «transito comunitario»: merci dirette ad una dogana di 
uscita (UE) diversa da quella di partenza (italiana) vincolate a un T2, a carnet 
TIR o carnet ATA: dicitura in rosso «Export» nella cas. 44 del DAU 
apposto dalla dogana di esportazione (la dogana di uscita deve solo 
certificare che il transito si è chiuso) 
C) Esportazioni immediate: i beni fuoriescono direttamente dalla UE (per 
aereo, per mare, per ferrovia, per posta, ecc., debitamente scortate dai 
rispettivi documenti): la dogana «di uscita» coincide con quella «di 
esportazione» 
D) Esportazioni indirette (a importatore extraUE): (v. oltre) 
E) Esportazioni di beni soggetti ad accisa (mod. DAA)
PROVA DELLA ESPORTAZIONE IN GENERALE 
Cass. n. 23331/2013: «l’onere della prova della presentazione delle merci alla 
dogana di destinazione [ndr: extraUE] deve essere fornita con mezzi, aventi 
carattere di certezza e incontrovertibilità, quali possono essere attestazione di 
pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta 
presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come 
ad esempio la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non costituisce 
prova idonea allo scopo» (in senso analogo: Cass n. 14185/2013, n. 26513/2011, n. 23994/2010 
e n. 2590/2012, n. 6114/2009, n. 21946/2007, n. 12608/2006). 
«… ove sia dimostrata l’obiettiva impossibilità di produrre la prescritta 
documentazione vidimata, può essere consentita la prova dell’uscita del bene 
ceduto fuori dall’ambito territoriale dell’UE nei modi previsti dal D.P.R. n. 43 del 
1973, art. 346 anche a mezzo di: 
a)attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche 
amministrazioni estere; 
b) attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali emessi a scorta 
di merci introdotte nel territorio doganale “a condizione di reciprocità”; 
c) idonei documenti di trasporto internazionale.
29 
NOZIONE DI ESPORTAZIONE 
Articolo 8 
lett. a) 
lett. a) 
lett. b) 
c.d. “eessppoorrttaazziioonnii ddiirreettttee” 
c.d. “operazioni ttrriiaannggoollaarrii” 
c.d. “esportazioni a cura del 
cceessssiioonnaarriioo nnoonn rreessiiddeennttee”
30 
FATTURA ESPORTAZIONE 
REQUISITI 
FATTURA 
•Dicitura “operazione non imponibile ai fini Iva 
ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del DPR 
633/72” 
C.M. 13.2.1997, N. 
35/E E C.M. 
20.8.1998, N. 108/E 
Per le esportazioni dirette non è possibile 
l’emissione di fattura differita (ammissibile solo 
per le triangolazioni) 
L’esibizione in dogana della fattura da parte 
dell’esportatore è condizione indispensabile 
per l’espletamento dell’operazione doganale, 
anche per gli altri soggetti (spedizioniere e 
trasportatore)
31 
ESPORTAZIONI INDIRETTE 
ESPORTATORE 
E’ il cessionario non residente, che deve: 
•esportare la merce entro 90 giorni 
•far vistare la fattura del cedente dalla dogana di 
esportazione e restituirla al cedente stesso 
•Il visto indica il MRN attribuito e pertanto si potrà 
verificare se i beni sono usciti dalla UE entro i 90gg 
L’esportazione non si perfeziona se: 
la merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di consegna 
della merce (la dogana nega l’apposizione del visto sulla fattura) 
il cessionario extraUE non richiede l’apposizione del visto sulla fattura del cedente o non 
ne curi il successivo inoltro a quest’ultimo. 
In tali ipotesi, il cedente deve assoggettare ad Iva l’operaizone (senza sanzioni, ma 
difficilmente riesce a recuperare l’Iva dal cessionario) da parte del cedente nazionale 
entro 30gg (successivi ai 90gg).
32 
OPERAZIONI TRIANGOLARI 
Nell’operazione (che riguardano solo beni) intervengono 3 
operatori economici: 
·IT1 (residente; cd. “primo cedente”) cede beni ad 
·IT2 (residente; cd. “promotore” o “secondo cedente”) ma li invia 
a 
·C (extraUE). 
(fattura o DDT vidimati con gli estremi del DAU) A (It) 
Fatt. non imp. art. 8 
B (It) Fatt. non imp art. 8. C (extraUE) 
(DAU vidimato)
33 
OPERAZIONI TRIANGOLARI 
MANCATA «DISPONIBILITA’ DEI BENI DA PARTE DI IT2 
IT1 è opportuno possa provare di aver provveduto, su incarico di IT2, a 
trasportare (anche tramite terzi) o spedire i beni direttamente fuori dalla Ue. 
Cassazione: il trasporto può essere: 
Þcommissionato da IT2 (Cass. Sez. 1 civ., Sent. 21.5.1998, n. 5065 e RM 
51/1995) 
Þeffettuato anche in proprio da IT2, purché l’operazione sia fin 
dall’origine e dalle prove documentali riconducibile ad un’unica 
operazione triangolare (Cass. N. 23331/2013, Cass.n. 13951/2011; 
Cass.n.21956/2010; Cass. n. 6114/2009, 2590/2010, Cass. 5065/98 e n. 4098/2000).
PROVA DELLA ESPORTAZIONE NELLA TRIANGOLAZIONE 
IT2 COPIA DEL DAE, CONSERVATA UNITAMENTE ALLA 
34 
STAMPA DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE 
IT1 
DAE intestato a IT2: la dogana di partenza appone 2 visti: 
• Visto iniziale sulla fattura di IT2 ed IT1 (o sul DDT di 
quest’ultimo): con l’indicazione del DAU rilasciato 
• Visto uscire successivo sulla fattura di IT1 (o sul suo DDT): previa 
presentazione del DAE (intestato a IT2) munito dell’i-VISTO. 
 la soluzione garantisce la riservatezza (IT1 non viene a conoscenza 
del cliente extraUE di IT2) se gli adempimenti sono curati dallo 
spedizioniere di IT2 (è infatti la dogana “di apertura della pratica” che 
verifica la regolarità del documento doganale e la certifica a favore del 
secondo cedente); il trasporto in dogana è opportuno sia curato 
comunque da IT1 
DAE intestato a IT1 (alternativa): IT2 conserva copia del DAE (intestato a IT1) munito 
dell’iVisto. 
la soluzione non garantisce la riservatezza.
TRIANGOLAZIONI NON NAZIONALI - ESEMPI
ESPORTAZIONI 
ACCONTI: 
anch’essi non imponibili (attribuiscono plafond, anche se la 
fattura emessa in assenza di incasso!) 
non vi è un termine per la fuoriuscita ( è sufficiente che i 
medesimi beni risultino effettivamente esportati) 
NOTE DI CREDITO: anch’esse non imponibili art. 8 Dpr 633/72 
a) senza reso della merce: se emessa dopo lo sdoganamento: 
non necessita ulteriore carico in Dogana 
riporto estremi 1° fattura e del riscontro doganale (RM 410416/1976) 
b) con reso della merce: nuovi adempimenti doganali 
emissione di regolare fattura 
fattura pro-forma se trattasi di resi in garanzia
APPALTI ALL’ESTERO 
LAVORI EDILI: costruzione all’estero con trasporto materiali 
prestazione di servizi esclusa iva art. 7-quater inclusa cessione dei 
beni esportati in esecuzione del contratto (nessun plafond) – 
impostazione preferibile – CM 37/2011) 
o 
esportazione di beni (plafond) + prestazione di servizi esclusa iva art. 
7-quater? (Comm. Trib. Udine sent. n. 984 del 22/06/1990, CM 26/79 e 
RM prot. 416907/1987)
CESSIONI INTRAUE - PROVA DELLA 
USCITA 
I mezzi di prova: 
non sono determinati per legge (la Dir. 2006/112/CE lascia ai paesi 
membri l’individuazione del mezzo di prova) 
RM 345/2007: vanno individuati in via congiunta: 
•fattura di vendita emessa dal cedente 
•Intrastat dove è confluita la cessione 
•bonifico bancario dell'acquirente 
•CMR firmato dal vettore e/o dal destinatario. 
Imponibilità Iva: 
può essere contestata in assenza anche di uno solo tra tali documenti 
certamente avviene se manca il CMR e pertanto attenzione alle 
cessioni EXW!
IMPORTAZIONI 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
fattura estera e packing list 
documento di transito (T1) 
CMR (trasporto terrestre), polizza di carico (trasporto navale) o AWB 
(trasporto aereo) 
Certificato d’origine (per la liquidazione dei dazi) 
Eventuali certificati che attestino un’origine preferenziale (EUR1, ATR, 
Form1, ecc.) 
Richiesta del cliente per l’introduzione in deposito fiscale (o doganale).
IMPORTAZIONI 
ÞIMMISSIONE IN LIBERA PRATICA: 
data destinazione in Dogana ai beni, anche non definitiva (in 
generale si è tenuti al versamento in Dogana dei dazi) 
ÞIMMISSIONE AL CONSUMO: 
si è provveduto a versare in Dogana l’IVA 
CASI DI “SOSPENSIONE DELL’IVA” IN DOGANA: 
·beni destinati ad essere immessi in Deposito fiscale autorizzato 
·beni “in transito comunitario” (cd “daziato sospeso”)
IMPORTAZIONI 
REGIMI AGEVOLATI 
·PERFEZIONAMENTO ATTIVO 
·PERFEZIONAMENTO PASSIVO (alcuni paesi lo escludono) 
·INTRODUZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA 
·REINTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI IN VIA 
DEFINITIVA 
·BENI IN SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE (le “garanzie”) 
Campione e campionatura tecnica 
· non vendibile in via autonoma · appositamente contrassegnato 
· di “modico valore” (max. €. 45) · ceduto gratuitamente 
Campione: escluso iva 
Campionatura tecinca: soggetto iva
IMPORTAZIONI 
DOCUMENTO VALIDITÀ . 
1)bolla doganale: ai soli fini IVA 
2)fattura del fornitore estero: ai soli fini dei redditi 
3)fattura spedizioniere doganale entrambi 
1) BOLLA DOGANALE 
Base imponibile IVA: 
1)Valore convenzionale dei beni importati: 
2)Spese di inoltro (trasporto) 
3)altre spese (solo se pattuite)
IMPORTAZIONI 
2) FATTURA FORNITORE ESTERO 
Registrazione: annotazione esclusivamente in contabilità generale 
Cambio applicato: 
·giorno di effettuazione dell’operazione 
·in mancanza, giorno antecedente più vicino. 
3) FATTURA SPEDIZIONIERE 
spese escluse da IVA art. 7 e 15: operazioni ante sdoganamento 
spese non imponibili art. 9 e art. 69: operazioni di sdoganamento 
spese imponibili. 
VARIAZIONI IN AUMENTO DI IMPONIBILE: 
·Obbligo di riliquidazione in dogana 
·non sono ammesse procedure alternative (es.: reverse charge, ecc.)
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DEPOSITI IVA 
Si intende un LUOGO FISICO: 
autorizzato dalle dogane e sottoposto al loro controllo 
le merci vi possono essere immagazzinate senza che siano state assoggettate i 
dazi all’importazione all’Iva e a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa 
eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica 
VANTAGGI: 
alla introduzione: sospensione del pagamento di dazi e Iva 
alla estrazione: procedura del reverse charge 
Procedura alternativa alla immissione in libera pratica + «cessione intraUE» 
DUBBI 
Ancora necessario un contratto di deposito? E il carico e lo scarico della merce? 
Problema del cd. «deposito virtuale» e novità del DL 179/2012

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  • 8. L’internazionalizzazione delle imprese e l’IVA Dott. Andrea Cirrincione 28 marzo 2014 Relatore Convento S. Maria delle Grazie – Sanguinetto (VR)
  • 9. PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA: Corte UE: per qualificare una operazione come intraUE (cessione di beni/prestazioni di servizi) l’iscrizione al VIES è una presunzione semplice ciò che rileva è la dimostrazione di essere soggetti passivi (iscrizione al Registro imprese, ecc.) (sent. 27/09/2007 causa C-409/04; sent. 27/09/2012, causa C-587/10; sent. 6/09/2012, causa C- 273/11)
  • 10. PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO
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  • 19. ESPORTAZIONI IVA L’esportazione ai fini Iva presuppone il trasferimento di proprietà dei beni; la prova dell’esportazione, ossia la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue è condizione per fruire della non imponibilità Normativa doganale Prescinde dal rapporto civilistico sottostante l’operazione, considerando rilevante la sola materiale uscita dei beni dalla Comunità ART. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72 Sono operazioni non imponibili le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate ed i servizi internazionali •Vengono fatturate senza addebito di Iva • danno diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti • generano plafond
  • 20. 20 DOCUMENTI PER LA ESPORTAZIONE FATTURA ACCOMPAGNATORIA PACKING LIST: lista degli imballi contenuti in una spedizione (documento non fiscale) in cui vengono riportati i dati che identificano l'aspetto esteriore dei colli. è obbligatorio allegarlo alle fatture per i Paesi Extra-Ue Compilazione del DAU
  • 21. 21 DOGANA DI ESPORTAZIONE E DI USCITA DOGANA DI ESPORTAZIONE E’ quella in cui la dichiarazione doganale, deve essere presentata; territorialmente è competente quella in cui l’esportatore è stabilito, ovvero le merci sono imballate o caricate per l’esportazione (art. 161 CdC) DOGANA DI USCITA Dogana frontaliera da cui la merce lascia materialmente il territorio della Comunità e che appone le attestazioni del visto uscire che costituiranno la prova dell’avvenuta cessione all’esportazione
  • 22. IL SISTEMA E.C.S. – IL DAE DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESPORTAZIONE Accompagna la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita (al posto dell'esemplare 3 del DAU) Riporta il MRN Movement Reference Number
  • 23. IL SISTEMA E.C.S. – ESPORTAZIONI DIRETTE DAU (1) DAE (2) Spedizioniere Dogana di esportazione Dati DAU (2) Dogana di uscita i-VISTO (4) Merce + DAE (3) Se la merce non risulta uscire dal territorio UE entro 90 giorni dalla data dello svincolo si attiva la procedura cd. follow-up
  • 24. Numero della fattura emessa Codice a barre e MRN Dogana di uscita PROVA ESPORTAZIONE: consultazione telematica sul sito dogane digitando il MRN da parte dei verificatori DAE
  • 27. ESPORTAZIONI ESCLUSE – PROVA ESPORTAZIONE A) Esportazioni triangolari (v. oltre) B) Esportazioni con «transito comunitario»: merci dirette ad una dogana di uscita (UE) diversa da quella di partenza (italiana) vincolate a un T2, a carnet TIR o carnet ATA: dicitura in rosso «Export» nella cas. 44 del DAU apposto dalla dogana di esportazione (la dogana di uscita deve solo certificare che il transito si è chiuso) C) Esportazioni immediate: i beni fuoriescono direttamente dalla UE (per aereo, per mare, per ferrovia, per posta, ecc., debitamente scortate dai rispettivi documenti): la dogana «di uscita» coincide con quella «di esportazione» D) Esportazioni indirette (a importatore extraUE): (v. oltre) E) Esportazioni di beni soggetti ad accisa (mod. DAA)
  • 28. PROVA DELLA ESPORTAZIONE IN GENERALE Cass. n. 23331/2013: «l’onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione [ndr: extraUE] deve essere fornita con mezzi, aventi carattere di certezza e incontrovertibilità, quali possono essere attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come ad esempio la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non costituisce prova idonea allo scopo» (in senso analogo: Cass n. 14185/2013, n. 26513/2011, n. 23994/2010 e n. 2590/2012, n. 6114/2009, n. 21946/2007, n. 12608/2006). «… ove sia dimostrata l’obiettiva impossibilità di produrre la prescritta documentazione vidimata, può essere consentita la prova dell’uscita del bene ceduto fuori dall’ambito territoriale dell’UE nei modi previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346 anche a mezzo di: a)attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere; b) attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale “a condizione di reciprocità”; c) idonei documenti di trasporto internazionale.
  • 29. 29 NOZIONE DI ESPORTAZIONE Articolo 8 lett. a) lett. a) lett. b) c.d. “eessppoorrttaazziioonnii ddiirreettttee” c.d. “operazioni ttrriiaannggoollaarrii” c.d. “esportazioni a cura del cceessssiioonnaarriioo nnoonn rreessiiddeennttee”
  • 30. 30 FATTURA ESPORTAZIONE REQUISITI FATTURA •Dicitura “operazione non imponibile ai fini Iva ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del DPR 633/72” C.M. 13.2.1997, N. 35/E E C.M. 20.8.1998, N. 108/E Per le esportazioni dirette non è possibile l’emissione di fattura differita (ammissibile solo per le triangolazioni) L’esibizione in dogana della fattura da parte dell’esportatore è condizione indispensabile per l’espletamento dell’operazione doganale, anche per gli altri soggetti (spedizioniere e trasportatore)
  • 31. 31 ESPORTAZIONI INDIRETTE ESPORTATORE E’ il cessionario non residente, che deve: •esportare la merce entro 90 giorni •far vistare la fattura del cedente dalla dogana di esportazione e restituirla al cedente stesso •Il visto indica il MRN attribuito e pertanto si potrà verificare se i beni sono usciti dalla UE entro i 90gg L’esportazione non si perfeziona se: la merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di consegna della merce (la dogana nega l’apposizione del visto sulla fattura) il cessionario extraUE non richiede l’apposizione del visto sulla fattura del cedente o non ne curi il successivo inoltro a quest’ultimo. In tali ipotesi, il cedente deve assoggettare ad Iva l’operaizone (senza sanzioni, ma difficilmente riesce a recuperare l’Iva dal cessionario) da parte del cedente nazionale entro 30gg (successivi ai 90gg).
  • 32. 32 OPERAZIONI TRIANGOLARI Nell’operazione (che riguardano solo beni) intervengono 3 operatori economici: ·IT1 (residente; cd. “primo cedente”) cede beni ad ·IT2 (residente; cd. “promotore” o “secondo cedente”) ma li invia a ·C (extraUE). (fattura o DDT vidimati con gli estremi del DAU) A (It) Fatt. non imp. art. 8 B (It) Fatt. non imp art. 8. C (extraUE) (DAU vidimato)
  • 33. 33 OPERAZIONI TRIANGOLARI MANCATA «DISPONIBILITA’ DEI BENI DA PARTE DI IT2 IT1 è opportuno possa provare di aver provveduto, su incarico di IT2, a trasportare (anche tramite terzi) o spedire i beni direttamente fuori dalla Ue. Cassazione: il trasporto può essere: Þcommissionato da IT2 (Cass. Sez. 1 civ., Sent. 21.5.1998, n. 5065 e RM 51/1995) Þeffettuato anche in proprio da IT2, purché l’operazione sia fin dall’origine e dalle prove documentali riconducibile ad un’unica operazione triangolare (Cass. N. 23331/2013, Cass.n. 13951/2011; Cass.n.21956/2010; Cass. n. 6114/2009, 2590/2010, Cass. 5065/98 e n. 4098/2000).
  • 34. PROVA DELLA ESPORTAZIONE NELLA TRIANGOLAZIONE IT2 COPIA DEL DAE, CONSERVATA UNITAMENTE ALLA 34 STAMPA DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE IT1 DAE intestato a IT2: la dogana di partenza appone 2 visti: • Visto iniziale sulla fattura di IT2 ed IT1 (o sul DDT di quest’ultimo): con l’indicazione del DAU rilasciato • Visto uscire successivo sulla fattura di IT1 (o sul suo DDT): previa presentazione del DAE (intestato a IT2) munito dell’i-VISTO.  la soluzione garantisce la riservatezza (IT1 non viene a conoscenza del cliente extraUE di IT2) se gli adempimenti sono curati dallo spedizioniere di IT2 (è infatti la dogana “di apertura della pratica” che verifica la regolarità del documento doganale e la certifica a favore del secondo cedente); il trasporto in dogana è opportuno sia curato comunque da IT1 DAE intestato a IT1 (alternativa): IT2 conserva copia del DAE (intestato a IT1) munito dell’iVisto. la soluzione non garantisce la riservatezza.
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  • 41. ESPORTAZIONI ACCONTI: anch’essi non imponibili (attribuiscono plafond, anche se la fattura emessa in assenza di incasso!) non vi è un termine per la fuoriuscita ( è sufficiente che i medesimi beni risultino effettivamente esportati) NOTE DI CREDITO: anch’esse non imponibili art. 8 Dpr 633/72 a) senza reso della merce: se emessa dopo lo sdoganamento: non necessita ulteriore carico in Dogana riporto estremi 1° fattura e del riscontro doganale (RM 410416/1976) b) con reso della merce: nuovi adempimenti doganali emissione di regolare fattura fattura pro-forma se trattasi di resi in garanzia
  • 42. APPALTI ALL’ESTERO LAVORI EDILI: costruzione all’estero con trasporto materiali prestazione di servizi esclusa iva art. 7-quater inclusa cessione dei beni esportati in esecuzione del contratto (nessun plafond) – impostazione preferibile – CM 37/2011) o esportazione di beni (plafond) + prestazione di servizi esclusa iva art. 7-quater? (Comm. Trib. Udine sent. n. 984 del 22/06/1990, CM 26/79 e RM prot. 416907/1987)
  • 43. CESSIONI INTRAUE - PROVA DELLA USCITA I mezzi di prova: non sono determinati per legge (la Dir. 2006/112/CE lascia ai paesi membri l’individuazione del mezzo di prova) RM 345/2007: vanno individuati in via congiunta: •fattura di vendita emessa dal cedente •Intrastat dove è confluita la cessione •bonifico bancario dell'acquirente •CMR firmato dal vettore e/o dal destinatario. Imponibilità Iva: può essere contestata in assenza anche di uno solo tra tali documenti certamente avviene se manca il CMR e pertanto attenzione alle cessioni EXW!
  • 44. IMPORTAZIONI DOCUMENTAZIONE NECESSARIA fattura estera e packing list documento di transito (T1) CMR (trasporto terrestre), polizza di carico (trasporto navale) o AWB (trasporto aereo) Certificato d’origine (per la liquidazione dei dazi) Eventuali certificati che attestino un’origine preferenziale (EUR1, ATR, Form1, ecc.) Richiesta del cliente per l’introduzione in deposito fiscale (o doganale).
  • 45. IMPORTAZIONI ÞIMMISSIONE IN LIBERA PRATICA: data destinazione in Dogana ai beni, anche non definitiva (in generale si è tenuti al versamento in Dogana dei dazi) ÞIMMISSIONE AL CONSUMO: si è provveduto a versare in Dogana l’IVA CASI DI “SOSPENSIONE DELL’IVA” IN DOGANA: ·beni destinati ad essere immessi in Deposito fiscale autorizzato ·beni “in transito comunitario” (cd “daziato sospeso”)
  • 46. IMPORTAZIONI REGIMI AGEVOLATI ·PERFEZIONAMENTO ATTIVO ·PERFEZIONAMENTO PASSIVO (alcuni paesi lo escludono) ·INTRODUZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA ·REINTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI IN VIA DEFINITIVA ·BENI IN SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE (le “garanzie”) Campione e campionatura tecnica · non vendibile in via autonoma · appositamente contrassegnato · di “modico valore” (max. €. 45) · ceduto gratuitamente Campione: escluso iva Campionatura tecinca: soggetto iva
  • 47. IMPORTAZIONI DOCUMENTO VALIDITÀ . 1)bolla doganale: ai soli fini IVA 2)fattura del fornitore estero: ai soli fini dei redditi 3)fattura spedizioniere doganale entrambi 1) BOLLA DOGANALE Base imponibile IVA: 1)Valore convenzionale dei beni importati: 2)Spese di inoltro (trasporto) 3)altre spese (solo se pattuite)
  • 48. IMPORTAZIONI 2) FATTURA FORNITORE ESTERO Registrazione: annotazione esclusivamente in contabilità generale Cambio applicato: ·giorno di effettuazione dell’operazione ·in mancanza, giorno antecedente più vicino. 3) FATTURA SPEDIZIONIERE spese escluse da IVA art. 7 e 15: operazioni ante sdoganamento spese non imponibili art. 9 e art. 69: operazioni di sdoganamento spese imponibili. VARIAZIONI IN AUMENTO DI IMPONIBILE: ·Obbligo di riliquidazione in dogana ·non sono ammesse procedure alternative (es.: reverse charge, ecc.)
  • 49. PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
  • 50. PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
  • 51. PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
  • 52. DEPOSITI IVA Si intende un LUOGO FISICO: autorizzato dalle dogane e sottoposto al loro controllo le merci vi possono essere immagazzinate senza che siano state assoggettate i dazi all’importazione all’Iva e a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica VANTAGGI: alla introduzione: sospensione del pagamento di dazi e Iva alla estrazione: procedura del reverse charge Procedura alternativa alla immissione in libera pratica + «cessione intraUE» DUBBI Ancora necessario un contratto di deposito? E il carico e lo scarico della merce? Problema del cd. «deposito virtuale» e novità del DL 179/2012