Con questo convegno BHR Group vuole trattare un’importante tematica per le imprese di piccole dimensioni che intendono avvicinarsi con il loro business ai mercati internazionali.
Il contesto internazionale rappresenta per queste imprese una sfida da affrontare facendo leva sulla mobilitazione e sulla condivisione di risorse e competenze di altri attori, in un ottica di sviluppo internazionale. Nella fattispecie questo convegno intende fornire alle imprese gli strumenti necessari per poter correttamente gestire l’applicazione dell’IVA nelle operazioni extracomunitarie. BHR Group, con l’associazione culturale di Economia BHR Erma e in partnership con la Redazione Fiscale S.r.l. dà continuità, con questo convegno, al progetto di ingegneria culturale iniziato nel 2009 per contribuire a creare una nuova cultura nelle imprese della media pianura Veronese.
9. PRESTAZIONI DI SERVIZIO
SULL’ESTERO
SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA:
Corte UE: per qualificare una operazione come intraUE (cessione di beni/prestazioni di servizi)
l’iscrizione al VIES è una presunzione semplice
ciò che rileva è la dimostrazione di essere soggetti passivi (iscrizione al Registro imprese, ecc.)
(sent. 27/09/2007 causa C-409/04; sent. 27/09/2012, causa C-587/10; sent. 6/09/2012, causa C- 273/11)
19. ESPORTAZIONI
IVA
L’esportazione ai fini Iva presuppone il trasferimento
di proprietà dei beni; la prova dell’esportazione, ossia
la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue è condizione
per fruire della non imponibilità
Normativa doganale
Prescinde dal rapporto civilistico sottostante
l’operazione, considerando rilevante la sola
materiale uscita dei beni dalla Comunità
ART. 8, 8-bis e 9
DPR 633/72
Sono operazioni non imponibili le cessioni
all’esportazione, le operazioni assimilate ed i servizi
internazionali
•Vengono fatturate senza addebito di Iva
• danno diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti
• generano plafond
20. 20
DOCUMENTI PER LA ESPORTAZIONE
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
PACKING LIST: lista degli imballi contenuti in una spedizione
(documento non fiscale) in cui vengono riportati i dati che identificano
l'aspetto esteriore dei colli. è obbligatorio allegarlo alle fatture per i
Paesi Extra-Ue
Compilazione del DAU
21. 21
DOGANA DI ESPORTAZIONE E DI USCITA
DOGANA DI
ESPORTAZIONE
E’ quella in cui la dichiarazione doganale, deve
essere presentata; territorialmente è
competente quella in cui l’esportatore è
stabilito, ovvero le merci sono imballate o
caricate per l’esportazione (art. 161 CdC)
DOGANA DI
USCITA
Dogana frontaliera da cui la merce lascia
materialmente il territorio della Comunità e che
appone le attestazioni del visto uscire che
costituiranno la prova dell’avvenuta cessione
all’esportazione
22. IL SISTEMA E.C.S. – IL DAE
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESPORTAZIONE
Accompagna la merce dalla
dogana di esportazione alla
dogana di uscita
(al posto dell'esemplare 3 del DAU)
Riporta il MRN
Movement Reference Number
23. IL SISTEMA E.C.S. – ESPORTAZIONI DIRETTE
DAU (1)
DAE (2)
Spedizioniere Dogana di esportazione
Dati DAU (2)
Dogana di uscita
i-VISTO (4)
Merce + DAE (3)
Se la merce non risulta
uscire dal territorio UE
entro 90 giorni dalla
data dello svincolo si
attiva la procedura cd.
follow-up
24. Numero della fattura emessa
Codice a barre e
MRN
Dogana di
uscita
PROVA
ESPORTAZIONE:
consultazione
telematica sul sito
dogane digitando il
MRN da parte dei
verificatori
DAE
27. ESPORTAZIONI ESCLUSE – PROVA ESPORTAZIONE
A) Esportazioni triangolari (v. oltre)
B) Esportazioni con «transito comunitario»: merci dirette ad una dogana di
uscita (UE) diversa da quella di partenza (italiana) vincolate a un T2, a carnet
TIR o carnet ATA: dicitura in rosso «Export» nella cas. 44 del DAU
apposto dalla dogana di esportazione (la dogana di uscita deve solo
certificare che il transito si è chiuso)
C) Esportazioni immediate: i beni fuoriescono direttamente dalla UE (per
aereo, per mare, per ferrovia, per posta, ecc., debitamente scortate dai
rispettivi documenti): la dogana «di uscita» coincide con quella «di
esportazione»
D) Esportazioni indirette (a importatore extraUE): (v. oltre)
E) Esportazioni di beni soggetti ad accisa (mod. DAA)
28. PROVA DELLA ESPORTAZIONE IN GENERALE
Cass. n. 23331/2013: «l’onere della prova della presentazione delle merci alla
dogana di destinazione [ndr: extraUE] deve essere fornita con mezzi, aventi
carattere di certezza e incontrovertibilità, quali possono essere attestazione di
pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta
presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come
ad esempio la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non costituisce
prova idonea allo scopo» (in senso analogo: Cass n. 14185/2013, n. 26513/2011, n. 23994/2010
e n. 2590/2012, n. 6114/2009, n. 21946/2007, n. 12608/2006).
«… ove sia dimostrata l’obiettiva impossibilità di produrre la prescritta
documentazione vidimata, può essere consentita la prova dell’uscita del bene
ceduto fuori dall’ambito territoriale dell’UE nei modi previsti dal D.P.R. n. 43 del
1973, art. 346 anche a mezzo di:
a)attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche
amministrazioni estere;
b) attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali emessi a scorta
di merci introdotte nel territorio doganale “a condizione di reciprocità”;
c) idonei documenti di trasporto internazionale.
29. 29
NOZIONE DI ESPORTAZIONE
Articolo 8
lett. a)
lett. a)
lett. b)
c.d. “eessppoorrttaazziioonnii ddiirreettttee”
c.d. “operazioni ttrriiaannggoollaarrii”
c.d. “esportazioni a cura del
cceessssiioonnaarriioo nnoonn rreessiiddeennttee”
30. 30
FATTURA ESPORTAZIONE
REQUISITI
FATTURA
•Dicitura “operazione non imponibile ai fini Iva
ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del DPR
633/72”
C.M. 13.2.1997, N.
35/E E C.M.
20.8.1998, N. 108/E
Per le esportazioni dirette non è possibile
l’emissione di fattura differita (ammissibile solo
per le triangolazioni)
L’esibizione in dogana della fattura da parte
dell’esportatore è condizione indispensabile
per l’espletamento dell’operazione doganale,
anche per gli altri soggetti (spedizioniere e
trasportatore)
31. 31
ESPORTAZIONI INDIRETTE
ESPORTATORE
E’ il cessionario non residente, che deve:
•esportare la merce entro 90 giorni
•far vistare la fattura del cedente dalla dogana di
esportazione e restituirla al cedente stesso
•Il visto indica il MRN attribuito e pertanto si potrà
verificare se i beni sono usciti dalla UE entro i 90gg
L’esportazione non si perfeziona se:
la merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di consegna
della merce (la dogana nega l’apposizione del visto sulla fattura)
il cessionario extraUE non richiede l’apposizione del visto sulla fattura del cedente o non
ne curi il successivo inoltro a quest’ultimo.
In tali ipotesi, il cedente deve assoggettare ad Iva l’operaizone (senza sanzioni, ma
difficilmente riesce a recuperare l’Iva dal cessionario) da parte del cedente nazionale
entro 30gg (successivi ai 90gg).
32. 32
OPERAZIONI TRIANGOLARI
Nell’operazione (che riguardano solo beni) intervengono 3
operatori economici:
·IT1 (residente; cd. “primo cedente”) cede beni ad
·IT2 (residente; cd. “promotore” o “secondo cedente”) ma li invia
a
·C (extraUE).
(fattura o DDT vidimati con gli estremi del DAU) A (It)
Fatt. non imp. art. 8
B (It) Fatt. non imp art. 8. C (extraUE)
(DAU vidimato)
33. 33
OPERAZIONI TRIANGOLARI
MANCATA «DISPONIBILITA’ DEI BENI DA PARTE DI IT2
IT1 è opportuno possa provare di aver provveduto, su incarico di IT2, a
trasportare (anche tramite terzi) o spedire i beni direttamente fuori dalla Ue.
Cassazione: il trasporto può essere:
Þcommissionato da IT2 (Cass. Sez. 1 civ., Sent. 21.5.1998, n. 5065 e RM
51/1995)
Þeffettuato anche in proprio da IT2, purché l’operazione sia fin
dall’origine e dalle prove documentali riconducibile ad un’unica
operazione triangolare (Cass. N. 23331/2013, Cass.n. 13951/2011;
Cass.n.21956/2010; Cass. n. 6114/2009, 2590/2010, Cass. 5065/98 e n. 4098/2000).
34. PROVA DELLA ESPORTAZIONE NELLA TRIANGOLAZIONE
IT2 COPIA DEL DAE, CONSERVATA UNITAMENTE ALLA
34
STAMPA DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
IT1
DAE intestato a IT2: la dogana di partenza appone 2 visti:
• Visto iniziale sulla fattura di IT2 ed IT1 (o sul DDT di
quest’ultimo): con l’indicazione del DAU rilasciato
• Visto uscire successivo sulla fattura di IT1 (o sul suo DDT): previa
presentazione del DAE (intestato a IT2) munito dell’i-VISTO.
la soluzione garantisce la riservatezza (IT1 non viene a conoscenza
del cliente extraUE di IT2) se gli adempimenti sono curati dallo
spedizioniere di IT2 (è infatti la dogana “di apertura della pratica” che
verifica la regolarità del documento doganale e la certifica a favore del
secondo cedente); il trasporto in dogana è opportuno sia curato
comunque da IT1
DAE intestato a IT1 (alternativa): IT2 conserva copia del DAE (intestato a IT1) munito
dell’iVisto.
la soluzione non garantisce la riservatezza.
41. ESPORTAZIONI
ACCONTI:
anch’essi non imponibili (attribuiscono plafond, anche se la
fattura emessa in assenza di incasso!)
non vi è un termine per la fuoriuscita ( è sufficiente che i
medesimi beni risultino effettivamente esportati)
NOTE DI CREDITO: anch’esse non imponibili art. 8 Dpr 633/72
a) senza reso della merce: se emessa dopo lo sdoganamento:
non necessita ulteriore carico in Dogana
riporto estremi 1° fattura e del riscontro doganale (RM 410416/1976)
b) con reso della merce: nuovi adempimenti doganali
emissione di regolare fattura
fattura pro-forma se trattasi di resi in garanzia
42. APPALTI ALL’ESTERO
LAVORI EDILI: costruzione all’estero con trasporto materiali
prestazione di servizi esclusa iva art. 7-quater inclusa cessione dei
beni esportati in esecuzione del contratto (nessun plafond) –
impostazione preferibile – CM 37/2011)
o
esportazione di beni (plafond) + prestazione di servizi esclusa iva art.
7-quater? (Comm. Trib. Udine sent. n. 984 del 22/06/1990, CM 26/79 e
RM prot. 416907/1987)
43. CESSIONI INTRAUE - PROVA DELLA
USCITA
I mezzi di prova:
non sono determinati per legge (la Dir. 2006/112/CE lascia ai paesi
membri l’individuazione del mezzo di prova)
RM 345/2007: vanno individuati in via congiunta:
•fattura di vendita emessa dal cedente
•Intrastat dove è confluita la cessione
•bonifico bancario dell'acquirente
•CMR firmato dal vettore e/o dal destinatario.
Imponibilità Iva:
può essere contestata in assenza anche di uno solo tra tali documenti
certamente avviene se manca il CMR e pertanto attenzione alle
cessioni EXW!
44. IMPORTAZIONI
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
fattura estera e packing list
documento di transito (T1)
CMR (trasporto terrestre), polizza di carico (trasporto navale) o AWB
(trasporto aereo)
Certificato d’origine (per la liquidazione dei dazi)
Eventuali certificati che attestino un’origine preferenziale (EUR1, ATR,
Form1, ecc.)
Richiesta del cliente per l’introduzione in deposito fiscale (o doganale).
45. IMPORTAZIONI
ÞIMMISSIONE IN LIBERA PRATICA:
data destinazione in Dogana ai beni, anche non definitiva (in
generale si è tenuti al versamento in Dogana dei dazi)
ÞIMMISSIONE AL CONSUMO:
si è provveduto a versare in Dogana l’IVA
CASI DI “SOSPENSIONE DELL’IVA” IN DOGANA:
·beni destinati ad essere immessi in Deposito fiscale autorizzato
·beni “in transito comunitario” (cd “daziato sospeso”)
46. IMPORTAZIONI
REGIMI AGEVOLATI
·PERFEZIONAMENTO ATTIVO
·PERFEZIONAMENTO PASSIVO (alcuni paesi lo escludono)
·INTRODUZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA
·REINTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI IN VIA
DEFINITIVA
·BENI IN SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE (le “garanzie”)
Campione e campionatura tecnica
· non vendibile in via autonoma · appositamente contrassegnato
· di “modico valore” (max. €. 45) · ceduto gratuitamente
Campione: escluso iva
Campionatura tecinca: soggetto iva
47. IMPORTAZIONI
DOCUMENTO VALIDITÀ .
1)bolla doganale: ai soli fini IVA
2)fattura del fornitore estero: ai soli fini dei redditi
3)fattura spedizioniere doganale entrambi
1) BOLLA DOGANALE
Base imponibile IVA:
1)Valore convenzionale dei beni importati:
2)Spese di inoltro (trasporto)
3)altre spese (solo se pattuite)
48. IMPORTAZIONI
2) FATTURA FORNITORE ESTERO
Registrazione: annotazione esclusivamente in contabilità generale
Cambio applicato:
·giorno di effettuazione dell’operazione
·in mancanza, giorno antecedente più vicino.
3) FATTURA SPEDIZIONIERE
spese escluse da IVA art. 7 e 15: operazioni ante sdoganamento
spese non imponibili art. 9 e art. 69: operazioni di sdoganamento
spese imponibili.
VARIAZIONI IN AUMENTO DI IMPONIBILE:
·Obbligo di riliquidazione in dogana
·non sono ammesse procedure alternative (es.: reverse charge, ecc.)
52. DEPOSITI IVA
Si intende un LUOGO FISICO:
autorizzato dalle dogane e sottoposto al loro controllo
le merci vi possono essere immagazzinate senza che siano state assoggettate i
dazi all’importazione all’Iva e a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa
eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica
VANTAGGI:
alla introduzione: sospensione del pagamento di dazi e Iva
alla estrazione: procedura del reverse charge
Procedura alternativa alla immissione in libera pratica + «cessione intraUE»
DUBBI
Ancora necessario un contratto di deposito? E il carico e lo scarico della merce?
Problema del cd. «deposito virtuale» e novità del DL 179/2012