I costi di ricerca e sviluppo: nuovi scenari normativi per il bilancio d’impresa 2016
Michele Bertoni
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche
Università degli Studi di Trieste
La nuova normativa sul
bilancio e sue relazioni con la
prassi internazionale
AREA Science Park – 25 febbraio 2016
Il peso crescente degli investimenti in R&D nella UE
Dati in milioni di euro. Fonte: Eurostat, Europe 2020 indicators, Research and Development
2
Il ruolo della proprietà intellettuale nell’economia USA
Fonte: McKinsey&Company
3
Le disposizioni dell’Unione Europea sui bilanci delle imprese
IV direttiva (1978) - bilanci d’esercizio
VII direttiva (1983) – bilanci consolidati
Direttiva 2001/65/CE (modifica di IV e VII direttiva)
Direttiva 2003/51/CE (modifica di IV e VII direttiva)
Regolamento 1606/2002 del 19 luglio 2002 («Regolamento IAS»)
Direttiva 2013/34/UE, che sostituisce la IV e VII direttiva e riforma la disciplina del
bilancio
4
Evoluzione della normativa italiana per le società
che non usano gli IFRS
 La normativa italiana in materia di bilancio è stata sottoposta a
frequenti modifiche:
• Riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003)
– Modifiche agli schemi di bilancio, inserimento in nota integrativa di
informazioni sui contratti di leasing finanziario e sulle attività intangibili
aventi durata indeterminata.
• Recepimento della direttiva fair value (2001/65/CE)
– Inserimento di informazioni in nota integrativa sugli strumenti finanziari e
sulle politiche di gestione del rischio (d.lgs. 394/2003)
• Parziale recepimento della direttiva di ammodernamento
(2003/51/CE)
– Modifica della relazione sulla gestione, della relazione della società di
revisione e dell’area di consolidamento. La scelta del legislatore è stata
per ora di limitare il recepimento al solo contenuto obbligatorio della
direttiva (d.lgs. 32/2007)
• Recepimento della direttiva 2013/34/UE: d.lgs. n. 139 del 18 Agosto
2015
5
a) IFRS obbligatori dal 2005 per il consolidato di società quotate, società con
strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza,
assicurazioni quotate e non quotate
b) IFRS obbligatori dal 2006, per bilancio individuale di società quotate, società
con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza
c) IFRS obbligatori dal 2006 per bilancio individuale di assicurazioni quotate che
non redigono il consolidato
d) IFRS vietati per bilancio individuale di assicurazioni, a meno che non siano
quotate e non redigano il bilancio consolidato.
e) IFRS vietati nel bilancio individuale di tutte le società che redigono il bilancio
in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)
IFRS in Italia: obblighi e divieti (D.lgs. 38/2005)
6
a) IFRS facoltativi dal 2005 nel consolidato e nel bilancio individuale per le
società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a utilizzare gli
IFRS
b) IFRS facoltativi per le altre società che redigono il consolidato e per le loro
controllate
c) IFRS facoltativi nel bilancio individuale di tutte le altre società (escluse quelle
“minori”), a partire dal 2014.
IFRS in Italia: applicazione facoltativa (D.lgs. 38/2005)
7
Trattamento contabile delle spese di ricerca e sviluppo nel mondo
Fonte: Study on the measurement of intangible assets and associated reporting
pratices, Commission of the European Communites, April 2003
8
Un’attività intangibile è un’attività non monetaria identificabile priva di
consistenza fisica (IAS 38, par. 8).
Il criterio dell’identificabilità si riferisce alla caratteristica di autonoma
trasferibilità dell’attività, anche solo teorica, che serve a distinguerla
dall’avviamento.
Secondo lo IAS 38, un’attività intangibile può essere riconosciuta in bilancio solo
se (IAS 38, par. 23):
1) è probabile che i benefici economici futuri derivanti dall’attività fluiscano
all’azienda;
2) Il costo dell’attività intangibile può essere misurato in maniera affidabile.
Il principio specifica che non possono essere riconosciute attività intangibili in
relazione a costi di start-up, costi di pubblicità e promozione, costi di formazione,
costi di ristrutturazione o riorganizzazione (IAS 38, par. 69).
Riconoscimento di un’attività intangibile negli IFRS
9
Con riferimento alle attività intangibili generate internamente, lo IAS 38 distingue
tra:
a) Fase di ricerca
b) Fase di sviluppo
La fase di ricerca non può condurre al riconoscimento di attività intangibili. Si
tratta di quelle attività volte all’ottenimento di nuove conoscenze, alla ricerca di
applicazioni per i ritrovati della ricerca o di altra conoscenza, alla ricerca di
alternative per prodotti, materiali, strumenti, servizi, o alla formulazione,
disegno, valutazione e selezione finale di possibili alternative per materiali,
strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati (IAS 38, par. 54-
56).
Lo IAS 38 precisa che non possono mai essere riconosciuti come attività intangibili
i marchi, le testate giornalistiche, le liste clienti, e le altre attività simili generate
internamente.
Attività intangibili generate internamente: la «ricerca»
10
La fase di sviluppo deve condurre al riconoscimento di attività intangibili se
l’azienda può dimostrare (IAS 38, par. 57):
1) La fattibilità tecnica del completamento dell’attività intangibile, in modo da
poterla rendere disponibile per l’uso o la vendita;
2) La sua intenzione di completare l’attività intangibile e di usarla o venderla;
3) La sua capacità di usare o vendere l’attività intangibile;
4) Come l’attività intangibile genererà i probabili benefici economici futuri;
5) La disponibilità di adeguate risorse tecniche, finanziarie e altre necessarie per
utilizzare o vendere l’attività intangibile;
6) La sua abilità di misurare in maniera affidabile i costi attribuibili all’attività
intangibile durante il suo sviluppo.
Esempi di attività di sviluppo riconoscibili: la progettazione, costruzione e test di
prototipi e modelli pre-produzione; la progettazione di stampi e strumenti che
richiedono nuove tecnologie; la progettazione e costruzione di impianti pilota; la
progettazione, costruzione e test delle alternative prescelte per nuovi materiali,
strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi.
Attività intangibili generate internamente: lo «sviluppo»
11
• Il riconoscimento delle attività immateriali generate internamente risponde a
una logica di determinazione del reddito secondo il principio di competenza.
• Alcuni studi hanno dimostrato che i costi per attività di ricerca e sviluppo
hanno un contenuto informativo capace di spiegare in parte i movimenti dei
prezzi di mercato (value relevance).
• L’orientamento degli IFRS è quello di ridurre la discrezionalità tecnica del
redattore del bilancio, per garantire la comparabilità (es.: valutazioni al fair
value, beni in leasing, attività intangibili…).
• L’intento della UE è di avvicinare le norme contabili nazionali a quelle IFRS.
Non è escluso pertanto che la materia possa subire ulteriori modifiche in
futuro.
• Esiste anche una versione semplificata dei principi contabili internazionali, gli
IFRS per le piccole e medie imprese. Al momento attuale non sono ancora stati
approvati per l’utilizzo nell’Unione Europea.
Conclusioni e prospettive future
12
Grazie per l’attenzione

La nuova normativa sul bilancio e le sue relazioni con la prassi internazionale

  • 1.
    I costi diricerca e sviluppo: nuovi scenari normativi per il bilancio d’impresa 2016 Michele Bertoni Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche Università degli Studi di Trieste La nuova normativa sul bilancio e sue relazioni con la prassi internazionale AREA Science Park – 25 febbraio 2016
  • 2.
    Il peso crescentedegli investimenti in R&D nella UE Dati in milioni di euro. Fonte: Eurostat, Europe 2020 indicators, Research and Development 2
  • 3.
    Il ruolo dellaproprietà intellettuale nell’economia USA Fonte: McKinsey&Company 3
  • 4.
    Le disposizioni dell’UnioneEuropea sui bilanci delle imprese IV direttiva (1978) - bilanci d’esercizio VII direttiva (1983) – bilanci consolidati Direttiva 2001/65/CE (modifica di IV e VII direttiva) Direttiva 2003/51/CE (modifica di IV e VII direttiva) Regolamento 1606/2002 del 19 luglio 2002 («Regolamento IAS») Direttiva 2013/34/UE, che sostituisce la IV e VII direttiva e riforma la disciplina del bilancio 4
  • 5.
    Evoluzione della normativaitaliana per le società che non usano gli IFRS  La normativa italiana in materia di bilancio è stata sottoposta a frequenti modifiche: • Riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003) – Modifiche agli schemi di bilancio, inserimento in nota integrativa di informazioni sui contratti di leasing finanziario e sulle attività intangibili aventi durata indeterminata. • Recepimento della direttiva fair value (2001/65/CE) – Inserimento di informazioni in nota integrativa sugli strumenti finanziari e sulle politiche di gestione del rischio (d.lgs. 394/2003) • Parziale recepimento della direttiva di ammodernamento (2003/51/CE) – Modifica della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e dell’area di consolidamento. La scelta del legislatore è stata per ora di limitare il recepimento al solo contenuto obbligatorio della direttiva (d.lgs. 32/2007) • Recepimento della direttiva 2013/34/UE: d.lgs. n. 139 del 18 Agosto 2015 5
  • 6.
    a) IFRS obbligatoridal 2005 per il consolidato di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza, assicurazioni quotate e non quotate b) IFRS obbligatori dal 2006, per bilancio individuale di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza c) IFRS obbligatori dal 2006 per bilancio individuale di assicurazioni quotate che non redigono il consolidato d) IFRS vietati per bilancio individuale di assicurazioni, a meno che non siano quotate e non redigano il bilancio consolidato. e) IFRS vietati nel bilancio individuale di tutte le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) IFRS in Italia: obblighi e divieti (D.lgs. 38/2005) 6
  • 7.
    a) IFRS facoltatividal 2005 nel consolidato e nel bilancio individuale per le società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a utilizzare gli IFRS b) IFRS facoltativi per le altre società che redigono il consolidato e per le loro controllate c) IFRS facoltativi nel bilancio individuale di tutte le altre società (escluse quelle “minori”), a partire dal 2014. IFRS in Italia: applicazione facoltativa (D.lgs. 38/2005) 7
  • 8.
    Trattamento contabile dellespese di ricerca e sviluppo nel mondo Fonte: Study on the measurement of intangible assets and associated reporting pratices, Commission of the European Communites, April 2003 8
  • 9.
    Un’attività intangibile èun’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica (IAS 38, par. 8). Il criterio dell’identificabilità si riferisce alla caratteristica di autonoma trasferibilità dell’attività, anche solo teorica, che serve a distinguerla dall’avviamento. Secondo lo IAS 38, un’attività intangibile può essere riconosciuta in bilancio solo se (IAS 38, par. 23): 1) è probabile che i benefici economici futuri derivanti dall’attività fluiscano all’azienda; 2) Il costo dell’attività intangibile può essere misurato in maniera affidabile. Il principio specifica che non possono essere riconosciute attività intangibili in relazione a costi di start-up, costi di pubblicità e promozione, costi di formazione, costi di ristrutturazione o riorganizzazione (IAS 38, par. 69). Riconoscimento di un’attività intangibile negli IFRS 9
  • 10.
    Con riferimento alleattività intangibili generate internamente, lo IAS 38 distingue tra: a) Fase di ricerca b) Fase di sviluppo La fase di ricerca non può condurre al riconoscimento di attività intangibili. Si tratta di quelle attività volte all’ottenimento di nuove conoscenze, alla ricerca di applicazioni per i ritrovati della ricerca o di altra conoscenza, alla ricerca di alternative per prodotti, materiali, strumenti, servizi, o alla formulazione, disegno, valutazione e selezione finale di possibili alternative per materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati (IAS 38, par. 54- 56). Lo IAS 38 precisa che non possono mai essere riconosciuti come attività intangibili i marchi, le testate giornalistiche, le liste clienti, e le altre attività simili generate internamente. Attività intangibili generate internamente: la «ricerca» 10
  • 11.
    La fase disviluppo deve condurre al riconoscimento di attività intangibili se l’azienda può dimostrare (IAS 38, par. 57): 1) La fattibilità tecnica del completamento dell’attività intangibile, in modo da poterla rendere disponibile per l’uso o la vendita; 2) La sua intenzione di completare l’attività intangibile e di usarla o venderla; 3) La sua capacità di usare o vendere l’attività intangibile; 4) Come l’attività intangibile genererà i probabili benefici economici futuri; 5) La disponibilità di adeguate risorse tecniche, finanziarie e altre necessarie per utilizzare o vendere l’attività intangibile; 6) La sua abilità di misurare in maniera affidabile i costi attribuibili all’attività intangibile durante il suo sviluppo. Esempi di attività di sviluppo riconoscibili: la progettazione, costruzione e test di prototipi e modelli pre-produzione; la progettazione di stampi e strumenti che richiedono nuove tecnologie; la progettazione e costruzione di impianti pilota; la progettazione, costruzione e test delle alternative prescelte per nuovi materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi. Attività intangibili generate internamente: lo «sviluppo» 11
  • 12.
    • Il riconoscimentodelle attività immateriali generate internamente risponde a una logica di determinazione del reddito secondo il principio di competenza. • Alcuni studi hanno dimostrato che i costi per attività di ricerca e sviluppo hanno un contenuto informativo capace di spiegare in parte i movimenti dei prezzi di mercato (value relevance). • L’orientamento degli IFRS è quello di ridurre la discrezionalità tecnica del redattore del bilancio, per garantire la comparabilità (es.: valutazioni al fair value, beni in leasing, attività intangibili…). • L’intento della UE è di avvicinare le norme contabili nazionali a quelle IFRS. Non è escluso pertanto che la materia possa subire ulteriori modifiche in futuro. • Esiste anche una versione semplificata dei principi contabili internazionali, gli IFRS per le piccole e medie imprese. Al momento attuale non sono ancora stati approvati per l’utilizzo nell’Unione Europea. Conclusioni e prospettive future 12
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