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Diritto e pratica
3Agenti & rappresentanti di commercio - n. 3/2016
Alberto Trapani
La differenza tra monomandatario
ed agente in esclusiva
Sommario
n Premessa n La sentenza della Corte d'Appello di Brescia Sezione Lavoro n.60 dell'11 aprile 2016 n Considerazioni
Premessa
Con la sentenza n. 60 dell’11 aprile 2016
la Corte d’Appello di Brescia ha ribadito che
l’agente monomandatario è obbligato a svolge-
re la propria attività esclusivamente in favore
della preponente e, quindi, non è autorizzato
ad espletare in parallelo ulteriori attività lavo-
rative, anche non concorrenziali, nell’interesse
di altri soggetti.
Il presente articolo trae spunto dalla suddetta
sentenza della Corte d’Appello di Brescia per
poi illustrare la differenza tra i concetti di mo-
nomandato ed esclusiva che, nonostante siano
due concetti del tutto distinti tra di loro, nella
prassi sono spesso considerati erroneamente
come sinonimi.
La sentenza della Corte d’Appello di Brescia Sezione
Lavoro n.60 dell’11 aprile 2016
Il fatto
In data 18 agosto 2000 l’agenteTizio stipulava
con la società Alfa un contratto di agenzia, in
virtù del quale era conferito a Tizio l’incarico
di ricercare inserzionisti per la società Alfa e di
promuovere la vendita di altri prodotti editoriali
della preponente.
Il contratto di agenzia prevedeva a carico
di Tizio sia l’obbligo di esclusiva, sia quello
di monomandato.
A partire da ottobre 2002 aTizio era altresì con-
ferito il ruolo di area manager con il compito di
coordinare un gruppo di agenti della societàAlfa.
L’agente monomandatario Tizio, approfittan-
do del suo ruolo di area manager, aveva indotto
gli agenti da lui coordinati ad effettuare, in
modo parallelo alla vendita dei prodotti oggetto
del contratto di agenzia, la vendita di prodotti
telefonici commercializzati dalla società Beta,
sfruttando il contatto commerciale con i clienti
della preponente Alfa.
In buona sostanza, Tizio utilizzava la noto-
rietà del marchio della società Alfa, oltre che il
database e la rete vendita di tale società, per
ottenere incontri con potenziali clienti, duran-
te i quali proporre, tramite gli agenti del suo
team, non soltanto i prodotti editoriali della
società Alfa, ma anche i prodotti telefonici
della società Beta.
Tra aprile e maggio 2012 a Tizio veniva revo-
cato dalla societàAlfa l’incarico di area manager.
Diritto e pratica
Agenti & rappresentanti di commercio - n. 3/20164
Con raccomandata 28/5/2012 la suddetta
società effettuava un recesso per giusta causa
dal rapporto di agenzia in essere con Tizio,
rilevando che l’attività da lui svolta in favore
della società Beta, con contestuale coinvolgi-
mento degli agenti da lui coordinati, integrava
una grave violazione degli obblighi di non
concorrenza, di esclusiva nonché di correttezza
e buona fede.
Lo svolgimento del processo
Con sentenza n. 356 del 10 giugno 2015 il
Tribunale di Brescia, in funzione di giudice
del lavoro, respingeva le domande proposte
dal ricorrente Tizio nei confronti della società
Alfa per ottenere l’accertamento dell’illegittimi-
tà del recesso in tronco posto in essere dalla
preponente il 28/5/2012 per assenza di giusta
causa e, per l’effetto, la condanna della società
resistente al pagamento in favore del ricorrente
delle seguenti voci: indennità di fine rapporto,
indennità sostitutiva del preavviso, differenze
provvigionali maturate e non corrisposte.
Il giudice adito, sulla base delle risultanze
documentali,riteneva sussistente la giusta causa
di recesso per violazione da parte dell’agente
dell’obbligo di esclusiva e dell’obbligo di cor-
rettezza e buona fede, posto che Tizio aveva
tentato di organizzare con gli agenti da lui co-
ordinati una parallela promozione dei prodotti
della società Beta.
Pertanto il Tribunale di Brescia dichiarava
infondate le pretese economiche dell’agente
e respingeva anche la sua domanda di paga-
mento delle differenze provvigionali, stante la
genericità della stessa domanda.
Avverso la sentenza di primo grado Tizio pro-
poneva appello con atto depositato l’8/9/2015,
chiedendo di modificare sia il capo della deci-
sione che aveva ritenuto sussistente la giusta
causa di recesso, sia il capo che aveva negato
la fondatezza della domanda di pagamento
delle provvigioni.
La decisione
Con la sentenza n. 60 dell’11 aprile 2016 la
Corte d’Appello di Brescia respingeva l’appello
proposto da Tizio.
In particolare la Corte territoriale bresciana,
dopo aver ribadito che il recesso per giusta causa
effettuato dalla società Alfa risultava legittimo
sulla base dei documenti prodotti in giudizio
dalla preponente, così come già affermato dal
primo giudice, evidenziava altresì che nel con-
tratto di agenzia stipulato dalle parti era previsto
a carico dell’agente Tizio non solo l’obbligo di
esclusiva, ma anche quello di monomandato.
Di conseguenza, irrilevante era l’eccezione
dell’appellante secondo cui la società Beta
trattava prodotti non in concorrenza con quel-
li della società appellata, in quanto, essendo
stato pattuito un obbligo di monomandato a
carico di Tizio, quest’ultimo, nella sua qualità
di agente monomandatario, si era obbligato
a svolgere la propria attività esclusivamente
in favore della società Alfa e, quindi, non era
autorizzato ad espletare in parallelo ulteriori
attività lavorative, anche non concorrenziali,
nell’interesse di altri soggetti.
Considerazioni
La sentenza in commento consente di illustra-
re la differenza tra i concetti di monomandato
ed esclusiva, che nella prassi vengono spesso
confusi tra di loro, essendo erroneamente con-
siderati come sinonimi.
Per poter meglio cogliere tale differenza
occorre fornire prima una definizione dei due
concetti.
Il concetto di monomandato è previsto esclu-
sivamente dagli Accordi Economici Collettivi
(i cosiddetti “A.E.C.”), secondo cui è agente
monomandatario l’agente che si obbliga a pre-
stare la propria attività in favore di un’unica
preponente.
L’esclusiva in favore della preponente, in-
vece, è prevista anche dal codice civile e im-
plica per l’agente il divieto di assumere nella
zona contrattualmente assegnata incarichi per
conto di imprese in concorrenza con la stessa
preponente.
È evidente, quindi, la differenza tra esclusiva
e monomandato, considerando che:
-	 conlaclausoladimonomandatolapreponente
impedisce all’agente di assumere incarichi
per qualunque altra preponente, incluse,
quindi, le preponenti che trattano prodotti
non in concorrenza;
-	 con la clausola di esclusiva in favore della
preponente, invece, quest’ultima impedisce
all’agente di assumere, nella zona contrat-
tualmente assegnata, incarichi da parte di
preponenti che trattano prodotti in concor-
renza, con la conseguenza che (in presenza
Diritto e pratica
5Agenti & rappresentanti di commercio - n. 3/2016
di una clausola di plurimandato) l’agente
può assumere in tale zona incarichi da parte
di preponenti che trattano prodotti non in
concorrenza.
In buona sostanza, la finalità della clausola
di monomandato è quella di far sì che l’agente
impieghi le proprie energie unicamente per
la promozione dei prodotti della preponente,
mentre la finalità della clausola di esclusiva
è quella di evitare che l’agente svolga in una
determinata zona attività promozionale per
prodotti in concorrenza.
Pertanto, in presenza di una clausola di mo-
nomandato l’agente deve operare per un’unica
preponente a prescindere dal tipo di prodotti
e dalla zona di riferimento, mentre in presenza
di una clausola di esclusiva in favore della pre-
ponente (e in regime di plurimandato) l’agente
può assumere incarichi nella stessa zona di
riferimento da parte di preponenti che trattano
prodotti non in concorrenza.
PROSSIMAMENTE
Variazioni
medie
nell’industria
Obblighi
dell’agente
ex art. 1746 c.c.
Mediatori
creditizi
ed agenzia
Proscioglimento
disciplinare
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Cambio
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Principio
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La differenza tra agente monomandatario e agente in esclusiva

  • 1. Diritto e pratica 3Agenti & rappresentanti di commercio - n. 3/2016 Alberto Trapani La differenza tra monomandatario ed agente in esclusiva Sommario n Premessa n La sentenza della Corte d'Appello di Brescia Sezione Lavoro n.60 dell'11 aprile 2016 n Considerazioni Premessa Con la sentenza n. 60 dell’11 aprile 2016 la Corte d’Appello di Brescia ha ribadito che l’agente monomandatario è obbligato a svolge- re la propria attività esclusivamente in favore della preponente e, quindi, non è autorizzato ad espletare in parallelo ulteriori attività lavo- rative, anche non concorrenziali, nell’interesse di altri soggetti. Il presente articolo trae spunto dalla suddetta sentenza della Corte d’Appello di Brescia per poi illustrare la differenza tra i concetti di mo- nomandato ed esclusiva che, nonostante siano due concetti del tutto distinti tra di loro, nella prassi sono spesso considerati erroneamente come sinonimi. La sentenza della Corte d’Appello di Brescia Sezione Lavoro n.60 dell’11 aprile 2016 Il fatto In data 18 agosto 2000 l’agenteTizio stipulava con la società Alfa un contratto di agenzia, in virtù del quale era conferito a Tizio l’incarico di ricercare inserzionisti per la società Alfa e di promuovere la vendita di altri prodotti editoriali della preponente. Il contratto di agenzia prevedeva a carico di Tizio sia l’obbligo di esclusiva, sia quello di monomandato. A partire da ottobre 2002 aTizio era altresì con- ferito il ruolo di area manager con il compito di coordinare un gruppo di agenti della societàAlfa. L’agente monomandatario Tizio, approfittan- do del suo ruolo di area manager, aveva indotto gli agenti da lui coordinati ad effettuare, in modo parallelo alla vendita dei prodotti oggetto del contratto di agenzia, la vendita di prodotti telefonici commercializzati dalla società Beta, sfruttando il contatto commerciale con i clienti della preponente Alfa. In buona sostanza, Tizio utilizzava la noto- rietà del marchio della società Alfa, oltre che il database e la rete vendita di tale società, per ottenere incontri con potenziali clienti, duran- te i quali proporre, tramite gli agenti del suo team, non soltanto i prodotti editoriali della società Alfa, ma anche i prodotti telefonici della società Beta. Tra aprile e maggio 2012 a Tizio veniva revo- cato dalla societàAlfa l’incarico di area manager.
  • 2. Diritto e pratica Agenti & rappresentanti di commercio - n. 3/20164 Con raccomandata 28/5/2012 la suddetta società effettuava un recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia in essere con Tizio, rilevando che l’attività da lui svolta in favore della società Beta, con contestuale coinvolgi- mento degli agenti da lui coordinati, integrava una grave violazione degli obblighi di non concorrenza, di esclusiva nonché di correttezza e buona fede. Lo svolgimento del processo Con sentenza n. 356 del 10 giugno 2015 il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, respingeva le domande proposte dal ricorrente Tizio nei confronti della società Alfa per ottenere l’accertamento dell’illegittimi- tà del recesso in tronco posto in essere dalla preponente il 28/5/2012 per assenza di giusta causa e, per l’effetto, la condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti voci: indennità di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso, differenze provvigionali maturate e non corrisposte. Il giudice adito, sulla base delle risultanze documentali,riteneva sussistente la giusta causa di recesso per violazione da parte dell’agente dell’obbligo di esclusiva e dell’obbligo di cor- rettezza e buona fede, posto che Tizio aveva tentato di organizzare con gli agenti da lui co- ordinati una parallela promozione dei prodotti della società Beta. Pertanto il Tribunale di Brescia dichiarava infondate le pretese economiche dell’agente e respingeva anche la sua domanda di paga- mento delle differenze provvigionali, stante la genericità della stessa domanda. Avverso la sentenza di primo grado Tizio pro- poneva appello con atto depositato l’8/9/2015, chiedendo di modificare sia il capo della deci- sione che aveva ritenuto sussistente la giusta causa di recesso, sia il capo che aveva negato la fondatezza della domanda di pagamento delle provvigioni. La decisione Con la sentenza n. 60 dell’11 aprile 2016 la Corte d’Appello di Brescia respingeva l’appello proposto da Tizio. In particolare la Corte territoriale bresciana, dopo aver ribadito che il recesso per giusta causa effettuato dalla società Alfa risultava legittimo sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalla preponente, così come già affermato dal primo giudice, evidenziava altresì che nel con- tratto di agenzia stipulato dalle parti era previsto a carico dell’agente Tizio non solo l’obbligo di esclusiva, ma anche quello di monomandato. Di conseguenza, irrilevante era l’eccezione dell’appellante secondo cui la società Beta trattava prodotti non in concorrenza con quel- li della società appellata, in quanto, essendo stato pattuito un obbligo di monomandato a carico di Tizio, quest’ultimo, nella sua qualità di agente monomandatario, si era obbligato a svolgere la propria attività esclusivamente in favore della società Alfa e, quindi, non era autorizzato ad espletare in parallelo ulteriori attività lavorative, anche non concorrenziali, nell’interesse di altri soggetti. Considerazioni La sentenza in commento consente di illustra- re la differenza tra i concetti di monomandato ed esclusiva, che nella prassi vengono spesso confusi tra di loro, essendo erroneamente con- siderati come sinonimi. Per poter meglio cogliere tale differenza occorre fornire prima una definizione dei due concetti. Il concetto di monomandato è previsto esclu- sivamente dagli Accordi Economici Collettivi (i cosiddetti “A.E.C.”), secondo cui è agente monomandatario l’agente che si obbliga a pre- stare la propria attività in favore di un’unica preponente. L’esclusiva in favore della preponente, in- vece, è prevista anche dal codice civile e im- plica per l’agente il divieto di assumere nella zona contrattualmente assegnata incarichi per conto di imprese in concorrenza con la stessa preponente. È evidente, quindi, la differenza tra esclusiva e monomandato, considerando che: - conlaclausoladimonomandatolapreponente impedisce all’agente di assumere incarichi per qualunque altra preponente, incluse, quindi, le preponenti che trattano prodotti non in concorrenza; - con la clausola di esclusiva in favore della preponente, invece, quest’ultima impedisce all’agente di assumere, nella zona contrat- tualmente assegnata, incarichi da parte di preponenti che trattano prodotti in concor- renza, con la conseguenza che (in presenza
  • 3. Diritto e pratica 5Agenti & rappresentanti di commercio - n. 3/2016 di una clausola di plurimandato) l’agente può assumere in tale zona incarichi da parte di preponenti che trattano prodotti non in concorrenza. In buona sostanza, la finalità della clausola di monomandato è quella di far sì che l’agente impieghi le proprie energie unicamente per la promozione dei prodotti della preponente, mentre la finalità della clausola di esclusiva è quella di evitare che l’agente svolga in una determinata zona attività promozionale per prodotti in concorrenza. Pertanto, in presenza di una clausola di mo- nomandato l’agente deve operare per un’unica preponente a prescindere dal tipo di prodotti e dalla zona di riferimento, mentre in presenza di una clausola di esclusiva in favore della pre- ponente (e in regime di plurimandato) l’agente può assumere incarichi nella stessa zona di riferimento da parte di preponenti che trattano prodotti non in concorrenza. PROSSIMAMENTE Variazioni medie nell’industria Obblighi dell’agente ex art. 1746 c.c. Mediatori creditizi ed agenzia Proscioglimento disciplinare e recesso Cambio di gestione dell’agenzia Principio assorbimento nell’agenzia IL PROSSIMO FASCICOLO SARÀ DISPONIBILE DAL MESE DI GENNAIO 2017