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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

                                          SETTORE 1TERRITORIO


OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto,del'''SER:vIZIO:DI'IGIENEfÙRllAN1ESERVIZI
CO:J1ELEMENT1RI.DELCOMUNE     DI C1SS1NO;DELLE MURGE;,.:;CIG ·4011535766"-


VERBALE DI GARA. N. 2

Il giorno 06/06/2012 alle ore 10,15 presso la sala Giunta del Comune di Cassano delle Murge, con sede in
Piazza Aldo Moro n. lO, si sono riuniti per il prosieguo, in seduta pubblica, delle operazioni di gara avviate il
01/06/2012, come da Verbale n. 1 di pari data, i sotto indicati commissari e segretario della Commissione
nominati giusta Determina R.G. n. 482/2012:

1) Presidente - Ing. Domenico Petruzzellis - Responsabile del Settore 1 Territorio del Comune di Cassano
delle Murge;
2) Commissario interno - Dott.ssa Maria Nicassio - SegretariolDirettore Generale del Comune di Cassano
delle Murge;
3) Commissario esterno - Dott. Michele Camero, Segretario Generale del Comune di Molfetta;
4) Commissario esterno - Ing. Salvatore Mastrorillo, Dirigente del Settore Ambiente del Comune di
Barletta;
5) Commissario esterno - Avvocato Antonio Leonardo Deramo del Foro di Bari;
6) Segretario - geom. Lorenzo Sciacovelli, dipendente del Settore 1 Territorio del Comune di Cassano delle
Murge;


Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la seduta e alle ore 10,20 la Commissione prosegue i
lavori in seduta pubblica.

Il Presidente di gara procede all' acquisizione delle eventuali ulteriori deleghe dei rappresentanti delle ditte
come di seguito riportate:
          Delega del rag. Calia Giuseppe, nato ad Altamura il 15/02/1976 (Passaporto n. YA2826566,
    Amministratore unico della società TRA.DE.CO. Srl, nei confronti dell'Avvocato Giuseppe Mariani,
    nato a Capurso (BA) il 20/07/1962, a presenziare in suo nome vece e conto alle operazioni di gara di cui
     all'oggetto riconoscendo le più ampie facoltà e dando sin d'ora per rato e grato il suo operato;
          Delega della sig.ra Antonia Ascatigno, nata a Gioia del Colle il 19/02/1965 (C. Identità n.
    AM8634071) Amministratore unico della società AVVENIRE Srl, nei confronti del Prof. Avv. Angelo
     Giuseppe Orofmo in qualità di Legale Aziendale a rappresentare, con potere di intervenire e rilasciare
    dichiarazioni, durante la seduta pubblica del 06/06/2012;


La Commissione di gara procede alla verifica della chiusura del plico presentato dalla Ditta Avvenire Srl
constatandole la regolarità della chiusura e sigillatura.
La Commissione di gara procede pertanto all'apertura del plico verificando la presenza delle buste "A)
documentazione amministrativa", "B) offerta tecnica" e "C) offerta economica", e della relativa regolare
chiusura e sigillatura.

Si procede all'apertura busta "A) documentazione amministrativj?-e-relativo esame:
         dell'Allegato 1 - dichiarazione multipla, co~te--l'istanza           di ammissione della ditta Avvenire
     Srl e contratto di avvalimento per il requisitQ---concernente l'iscrizione all' Albo Nazionale Gestori
    Ambientali per ..-- categoria 10A classe
                      la                          a la ditta Avvenire Srl (impresa ausiliata) e la ditta Antinia Srl
    (impresa ausiliaria) col).riserva-di espressione dell'esito a seguito dei seguenti interventi dei delegati ditte
    partecipanti;
         l'Avv. Mariani legale della Tradeco Srl chiede che per effetto della lettura della domanda di
    partecipazione di Avvenire Srl da cui emerge la mancanza in capo ad Avvenire del requisito soggettivo
    concernente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A classe E, peraltro
    prescritta ex legge dall'art. 212 del Codice Ambiente, fa rilevare alla Commissione di gara che il
    contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria Antinia Srl prodotto è inidoneo ad ausiliare l'impresa
    Avvenire Srl per il requisito soggettivo mancante, in quanto l'avvalimento così come consentito dall'art.
    49 del D.Lgs. 163/2006 è riservato unicamente alla integrazione dei requisiti oggettivi mancanti, pertanto
    la Tradeco Srl chiede l'immediata esclusione di Avvenire Srl per la mancanza di un requisito soggettivo
essenziale di partecipazione alla gara. Ove anche la Commissione dovesse ritenere ammissibile
                   l'avvalimento per integrare la mancanza di un requisito soggettivo quale quello di cui sopra, chiede
                   comunque l'esclusione di Avvenire Srl in quanto il contratto di avvalimento prodotto e letto dalla
                   Commissione non individua il responsabile tecnico che pure è richiesto ai fini della partecipazione;
                   inoltre avendo dichiarato l 'impresa Avvenire Srl che eseguirà integralmente il servizio oggetto di gara
                   risulta evidente che l'avvalimento non comporta alcun coinvolgimento integrativo ed organizzativo da
                   parte dell 'impresa ausiliaria con effetto che la raccolta delle frazioni di rifiuti costituite da amianto potrà
                   essere eseguita da impresa priva della necessaria abilitazione. Poiche trattasi di un requisito soggettivo
                   richiesto dall'ordinamento e dalla lex specialis a presidio del primario interesse pubblico alla corretta
                   gestione dei rifiuti, la Tradeco Srl insiste per la esclusione preventiva e preliminare anche per tutte le
                   considerazioni ampliamente esposte nella sentenza del Tar Lazio depositata il 22/12/2011 n. 10080 su
                   ricorso numero 5784 del 2011 ed invita, pertanto, la Commissione a decidere preliminarmente le
                   questione sollevata;
                        l'Avv. Orofrno legale della ditta Avvenire Srl replicando a quanto asserito dall' Avv. Mariani
                   rappresentante legale della Tradeco Srl si richiama al consolidato orientamento giurisprudenziale, da
                   ultimo fatto proprio dal Consiglio di Stato Sez. V sentenza 08/1 0/20 11 n. 5496 e dall'A VCP parere n.
                   22 del 09/02/2011 a mente del quale l'istituto dell ' avvalimento , avente derivazione comunitaria, ha
                   portata generale. Il carattere generale dell'istituto è evidente ove si consideri che le limitazioni
                   originariamente previste dall'art. 49 del codice dei contratti pubblici sono state eliminate in quanto
                   ritenute contrastanti con le direttive comunitarie in materia di appalti. Partendo da tali considerazioni il
                   Consiglio di Stato, con la decisione innanzi richiamata n. 5496/2011, al par. 6.1 della motivazione ha
                   espressamente ricordato che "la facoltà di avvalersi di tale istituto è stata riconosciuta ammissibile
                   anche per integrare requisiti economico-.finanziari o tecnici ed organizzativi per l'iscrizione agli Albi
                  professionali (in tal senso si è espressa in fase pre-contenziosa l'AVCP relativamente al! 'iscrizione
                   al! 'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) " si tratta di orientamento ribadito anche nel parere n. 165 del
                   21 maggio 2008 dall'A VCP e da ulteriore giurisprudenza che, se la Commissione ritiene, potrà essere
                   prodotta agli atti di gara; con riferimento al responsabile tecnico invocato dall 'Avv. Mariani esso è il sig.
                   Cosimo Giotta ed è indicato puntualmente negli atti di gara; infrne, in merito all'ultima contestazione
                   svolta, appare utile ricordare che l'avvalimento è istituto avente la finalità di integrare i requisiti di
                   partecipazione dell'impresa ausiliata, che così potrà svolgere il servizio.
                        La Tradeco Srl tramite l'avv. Mariani fa presente che la giurisprudenza richiamata da parte di
                   Avvenire Srl fa riferimento esclusivamente a requisiti economico-frnanziari ovvero organizzativi e non
                   ai requisiti soggettivi di ordine generale e di idoneità professionale. Richiamo sul punto l'art. 6 par. 6.6
                   del Disciplinare di Gara che espressamente prescrive quanto segue: "non possono essere oggetto di
                   avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente comma 1 lettera
                   a)". Frà i requisiti di cui al precedente comma 1 lettera a), al punto 3 è prevista l'iscrizione all'Albo
                   Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10A classe E. Poiché il bando prevedeva una espressa
                   ipotesi di preclusione soggettiva, deve ritenersi inammissibile la domanda di partecipazione di Avvenire
                   Srl anche per mancata impugnazione del bando nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
                   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Anche per tali ragioni la Tradeco Srl insite per l'esclusione
                   preliminare di Avvenire Srl;
                        Avvenire Srl replica, tramite l'Avv. Orofrno, contestando la lettura dell'art. 6 par. 6.6 offerta dalla
                   Tradeco Srl. Il bando, infatti, limita la preclusione ai soli requisiti di moralità professionale di cui all'art.
                   38 previsti dalla lettera a) comma 1, tra i quali non vi è quello oggetto di avvalimento. L'Avvenire Srl,
                   poi, ricorda che l'avvalimento è istituto di origine comunitaria il cui rispetto si impone agli Stati membri
                   e, quindi, anche alle Amministrazioni giudicatrici anche con ricorso agli istituti della autotuteIa e del
                   riesame così come chiarito dalla Corte di Giustizia in vari pronunciamenti tra i quali richiama la sentenza
                    13 gennaio 2004 n. 453/2000. L'esegesi della lex di gara propugnata dalla ditta Tradeco Srl, in quanto
                   contrastante.con le stringenti prescrizioni comunitarie, non può essere fatta propria dalla Commissione.
-------n-nr""e=-=sc:-1Iènte di gara acquisite le dichiarazioni delle ditte sospende temporaneamente alle ore Il,50 le
              operazioni di gara in seduta pubblica per l'approfondimento della questione, in seduta riservata, da parte
              della Commissione di gara, comunicando alle ditte partecipanti la ripresa dei lavori in seduta pubblica per le
              ore 12,30 circa.
             Il Presidente, a seguito dell' approfondimento eseguito in seduta riservata, dichiara in seduta pubblica alla
             presenza dei rappresentanti delle ditte concorrenti che la Commissione di gara ritiene quanto segue:
                   • Visto che la ditta concorrente Avvenire srl non è in possesso della iscrizione all'Albo N·-az-:i-on-a-:-Ie
                        Gestori Ambientali per la Categoria 10/A- classe E o superiore, requisito questo richiesto
                        espressamente tra quelli di ordine generale e di idoneità professionale all' art. 6.1, lettera a - punto 3
                        del disciplinare di gara;
                   • Considerato che la predetta ditta ha dichiarato di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per
                        sopperire a tale carenza, indicando quale impresa ausiliaria la ditta Antinia srl ;
                   • Preso atto che l'art. 6.6 dello stesso disciplinare di gara dispone espressamente che" non possono
                        essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al
precedente comma 1 lettera a)", tra cui, a termini di lex specialis, pacificamente rientra, l'iscrizione
         all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per la suddetta categoria 10A classe E o superiore;
     • Dato atto che, secondo i pacifici principi generali, la disposizione di cui al citato art. 6.6 pone un
         auto vincolo alla Commissione giudicatrice che è quindi tenuta all'applicazione della regola di gara;
per tutto quanto innanzi premesso decide l'esclusione dalla procedura di gara della ditta Avvenire Srl per
carenza del requisito di iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per la suddetta categoria 10A
classe E o superiore e per impossibilità diammettersi l'avvalimento per sopperire a tale carenza per tutte le
ragioni innanzi indicate.

Tutti i documenti esaminati e sopra indicati sono stati controfirmati da tutti i componenti della Commissione.

Accertata la carenza della documentazione amministrativa presentata da parte di Avvenire Srl, richiesta dal
Disciplinare di gara ai fini dell'ammissione, il Presidente dichiara non ammessa alla successiva fase di
valutazione la ditta Avvenire Srl non dando seguito all'esame della restante documentazione di gara che a
sua volta viene racchiusa in un plico sigillato e controfirmato dalla Commissione.

Pertanto non dovendosi procedere al sorteggio di cui all'art. 48, D. Lgs. 163/06, si invita l' ATI Tradeco Srl-
Murgia Servizi Ecologici Srl a comprovare, entro 10 giorni dalla data odierna senza ulteriore avviso, il
possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica previsti dal bando di gara mediante la
produzione di tutta la documentazione ivi richiesta.

TI Presidente riconvoca, senza ulteriore avviso, la seduta pubblica alla data del 19/06/2012 ore 15,00, ove si
darà atto dell'esito dell'esame condotto sulla documentazione che l' ATI Tradeco Srl-Murgia Servizi
Ecologici Srl presenterà ex art. 48, D. Lgs. 163/06 procedendo di seguito all'apertura del plico contenente
l'offerta tecnica per la rituale verifica del contenuto della stessa.

Al termine della seduta, il Presidente raccoglie la documentazione esaminata della ditta Avvenire Srl in plico
a parte che, unitamente a quello della documentazione non esaminata nuovamente sigillato nell' originaria
busta A, viene richiuso e, insieme alle restanti buste B e C, riposto nell'originario pacco della ditta Avvenire
Sr1., che viene custodito dall' ufficio.

TI presente verbale consta di n. 3 pagine.

Letto, approvato, sottoscritto e chiuso alle ore 14,10.




I Commissari

Dott.ssa Maria Nicassio

Dott. Michele Camero

Ing. Salvatore Mastrorillo

Avvocato Antonio Leonardo Deramo




       TI Presidente                                                               TI Segretario

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Opuscolo "METTIAMOCELA TUTTA"
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6720 verbale di gara n. 2 del 06 giugno 2012

  • 1. COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE SETTORE 1TERRITORIO OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto,del'''SER:vIZIO:DI'IGIENEfÙRllAN1ESERVIZI CO:J1ELEMENT1RI.DELCOMUNE DI C1SS1NO;DELLE MURGE;,.:;CIG ·4011535766"- VERBALE DI GARA. N. 2 Il giorno 06/06/2012 alle ore 10,15 presso la sala Giunta del Comune di Cassano delle Murge, con sede in Piazza Aldo Moro n. lO, si sono riuniti per il prosieguo, in seduta pubblica, delle operazioni di gara avviate il 01/06/2012, come da Verbale n. 1 di pari data, i sotto indicati commissari e segretario della Commissione nominati giusta Determina R.G. n. 482/2012: 1) Presidente - Ing. Domenico Petruzzellis - Responsabile del Settore 1 Territorio del Comune di Cassano delle Murge; 2) Commissario interno - Dott.ssa Maria Nicassio - SegretariolDirettore Generale del Comune di Cassano delle Murge; 3) Commissario esterno - Dott. Michele Camero, Segretario Generale del Comune di Molfetta; 4) Commissario esterno - Ing. Salvatore Mastrorillo, Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Barletta; 5) Commissario esterno - Avvocato Antonio Leonardo Deramo del Foro di Bari; 6) Segretario - geom. Lorenzo Sciacovelli, dipendente del Settore 1 Territorio del Comune di Cassano delle Murge; Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la seduta e alle ore 10,20 la Commissione prosegue i lavori in seduta pubblica. Il Presidente di gara procede all' acquisizione delle eventuali ulteriori deleghe dei rappresentanti delle ditte come di seguito riportate: Delega del rag. Calia Giuseppe, nato ad Altamura il 15/02/1976 (Passaporto n. YA2826566, Amministratore unico della società TRA.DE.CO. Srl, nei confronti dell'Avvocato Giuseppe Mariani, nato a Capurso (BA) il 20/07/1962, a presenziare in suo nome vece e conto alle operazioni di gara di cui all'oggetto riconoscendo le più ampie facoltà e dando sin d'ora per rato e grato il suo operato; Delega della sig.ra Antonia Ascatigno, nata a Gioia del Colle il 19/02/1965 (C. Identità n. AM8634071) Amministratore unico della società AVVENIRE Srl, nei confronti del Prof. Avv. Angelo Giuseppe Orofmo in qualità di Legale Aziendale a rappresentare, con potere di intervenire e rilasciare dichiarazioni, durante la seduta pubblica del 06/06/2012; La Commissione di gara procede alla verifica della chiusura del plico presentato dalla Ditta Avvenire Srl constatandole la regolarità della chiusura e sigillatura. La Commissione di gara procede pertanto all'apertura del plico verificando la presenza delle buste "A) documentazione amministrativa", "B) offerta tecnica" e "C) offerta economica", e della relativa regolare chiusura e sigillatura. Si procede all'apertura busta "A) documentazione amministrativj?-e-relativo esame: dell'Allegato 1 - dichiarazione multipla, co~te--l'istanza di ammissione della ditta Avvenire Srl e contratto di avvalimento per il requisitQ---concernente l'iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per ..-- categoria 10A classe la a la ditta Avvenire Srl (impresa ausiliata) e la ditta Antinia Srl (impresa ausiliaria) col).riserva-di espressione dell'esito a seguito dei seguenti interventi dei delegati ditte partecipanti; l'Avv. Mariani legale della Tradeco Srl chiede che per effetto della lettura della domanda di partecipazione di Avvenire Srl da cui emerge la mancanza in capo ad Avvenire del requisito soggettivo concernente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A classe E, peraltro prescritta ex legge dall'art. 212 del Codice Ambiente, fa rilevare alla Commissione di gara che il contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria Antinia Srl prodotto è inidoneo ad ausiliare l'impresa Avvenire Srl per il requisito soggettivo mancante, in quanto l'avvalimento così come consentito dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 è riservato unicamente alla integrazione dei requisiti oggettivi mancanti, pertanto la Tradeco Srl chiede l'immediata esclusione di Avvenire Srl per la mancanza di un requisito soggettivo
  • 2. essenziale di partecipazione alla gara. Ove anche la Commissione dovesse ritenere ammissibile l'avvalimento per integrare la mancanza di un requisito soggettivo quale quello di cui sopra, chiede comunque l'esclusione di Avvenire Srl in quanto il contratto di avvalimento prodotto e letto dalla Commissione non individua il responsabile tecnico che pure è richiesto ai fini della partecipazione; inoltre avendo dichiarato l 'impresa Avvenire Srl che eseguirà integralmente il servizio oggetto di gara risulta evidente che l'avvalimento non comporta alcun coinvolgimento integrativo ed organizzativo da parte dell 'impresa ausiliaria con effetto che la raccolta delle frazioni di rifiuti costituite da amianto potrà essere eseguita da impresa priva della necessaria abilitazione. Poiche trattasi di un requisito soggettivo richiesto dall'ordinamento e dalla lex specialis a presidio del primario interesse pubblico alla corretta gestione dei rifiuti, la Tradeco Srl insiste per la esclusione preventiva e preliminare anche per tutte le considerazioni ampliamente esposte nella sentenza del Tar Lazio depositata il 22/12/2011 n. 10080 su ricorso numero 5784 del 2011 ed invita, pertanto, la Commissione a decidere preliminarmente le questione sollevata; l'Avv. Orofrno legale della ditta Avvenire Srl replicando a quanto asserito dall' Avv. Mariani rappresentante legale della Tradeco Srl si richiama al consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo fatto proprio dal Consiglio di Stato Sez. V sentenza 08/1 0/20 11 n. 5496 e dall'A VCP parere n. 22 del 09/02/2011 a mente del quale l'istituto dell ' avvalimento , avente derivazione comunitaria, ha portata generale. Il carattere generale dell'istituto è evidente ove si consideri che le limitazioni originariamente previste dall'art. 49 del codice dei contratti pubblici sono state eliminate in quanto ritenute contrastanti con le direttive comunitarie in materia di appalti. Partendo da tali considerazioni il Consiglio di Stato, con la decisione innanzi richiamata n. 5496/2011, al par. 6.1 della motivazione ha espressamente ricordato che "la facoltà di avvalersi di tale istituto è stata riconosciuta ammissibile anche per integrare requisiti economico-.finanziari o tecnici ed organizzativi per l'iscrizione agli Albi professionali (in tal senso si è espressa in fase pre-contenziosa l'AVCP relativamente al! 'iscrizione al! 'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) " si tratta di orientamento ribadito anche nel parere n. 165 del 21 maggio 2008 dall'A VCP e da ulteriore giurisprudenza che, se la Commissione ritiene, potrà essere prodotta agli atti di gara; con riferimento al responsabile tecnico invocato dall 'Avv. Mariani esso è il sig. Cosimo Giotta ed è indicato puntualmente negli atti di gara; infrne, in merito all'ultima contestazione svolta, appare utile ricordare che l'avvalimento è istituto avente la finalità di integrare i requisiti di partecipazione dell'impresa ausiliata, che così potrà svolgere il servizio. La Tradeco Srl tramite l'avv. Mariani fa presente che la giurisprudenza richiamata da parte di Avvenire Srl fa riferimento esclusivamente a requisiti economico-frnanziari ovvero organizzativi e non ai requisiti soggettivi di ordine generale e di idoneità professionale. Richiamo sul punto l'art. 6 par. 6.6 del Disciplinare di Gara che espressamente prescrive quanto segue: "non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente comma 1 lettera a)". Frà i requisiti di cui al precedente comma 1 lettera a), al punto 3 è prevista l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10A classe E. Poiché il bando prevedeva una espressa ipotesi di preclusione soggettiva, deve ritenersi inammissibile la domanda di partecipazione di Avvenire Srl anche per mancata impugnazione del bando nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Anche per tali ragioni la Tradeco Srl insite per l'esclusione preliminare di Avvenire Srl; Avvenire Srl replica, tramite l'Avv. Orofrno, contestando la lettura dell'art. 6 par. 6.6 offerta dalla Tradeco Srl. Il bando, infatti, limita la preclusione ai soli requisiti di moralità professionale di cui all'art. 38 previsti dalla lettera a) comma 1, tra i quali non vi è quello oggetto di avvalimento. L'Avvenire Srl, poi, ricorda che l'avvalimento è istituto di origine comunitaria il cui rispetto si impone agli Stati membri e, quindi, anche alle Amministrazioni giudicatrici anche con ricorso agli istituti della autotuteIa e del riesame così come chiarito dalla Corte di Giustizia in vari pronunciamenti tra i quali richiama la sentenza 13 gennaio 2004 n. 453/2000. L'esegesi della lex di gara propugnata dalla ditta Tradeco Srl, in quanto contrastante.con le stringenti prescrizioni comunitarie, non può essere fatta propria dalla Commissione. -------n-nr""e=-=sc:-1Iènte di gara acquisite le dichiarazioni delle ditte sospende temporaneamente alle ore Il,50 le operazioni di gara in seduta pubblica per l'approfondimento della questione, in seduta riservata, da parte della Commissione di gara, comunicando alle ditte partecipanti la ripresa dei lavori in seduta pubblica per le ore 12,30 circa. Il Presidente, a seguito dell' approfondimento eseguito in seduta riservata, dichiara in seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti delle ditte concorrenti che la Commissione di gara ritiene quanto segue: • Visto che la ditta concorrente Avvenire srl non è in possesso della iscrizione all'Albo N·-az-:i-on-a-:-Ie Gestori Ambientali per la Categoria 10/A- classe E o superiore, requisito questo richiesto espressamente tra quelli di ordine generale e di idoneità professionale all' art. 6.1, lettera a - punto 3 del disciplinare di gara; • Considerato che la predetta ditta ha dichiarato di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per sopperire a tale carenza, indicando quale impresa ausiliaria la ditta Antinia srl ; • Preso atto che l'art. 6.6 dello stesso disciplinare di gara dispone espressamente che" non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al
  • 3. precedente comma 1 lettera a)", tra cui, a termini di lex specialis, pacificamente rientra, l'iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per la suddetta categoria 10A classe E o superiore; • Dato atto che, secondo i pacifici principi generali, la disposizione di cui al citato art. 6.6 pone un auto vincolo alla Commissione giudicatrice che è quindi tenuta all'applicazione della regola di gara; per tutto quanto innanzi premesso decide l'esclusione dalla procedura di gara della ditta Avvenire Srl per carenza del requisito di iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per la suddetta categoria 10A classe E o superiore e per impossibilità diammettersi l'avvalimento per sopperire a tale carenza per tutte le ragioni innanzi indicate. Tutti i documenti esaminati e sopra indicati sono stati controfirmati da tutti i componenti della Commissione. Accertata la carenza della documentazione amministrativa presentata da parte di Avvenire Srl, richiesta dal Disciplinare di gara ai fini dell'ammissione, il Presidente dichiara non ammessa alla successiva fase di valutazione la ditta Avvenire Srl non dando seguito all'esame della restante documentazione di gara che a sua volta viene racchiusa in un plico sigillato e controfirmato dalla Commissione. Pertanto non dovendosi procedere al sorteggio di cui all'art. 48, D. Lgs. 163/06, si invita l' ATI Tradeco Srl- Murgia Servizi Ecologici Srl a comprovare, entro 10 giorni dalla data odierna senza ulteriore avviso, il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica previsti dal bando di gara mediante la produzione di tutta la documentazione ivi richiesta. TI Presidente riconvoca, senza ulteriore avviso, la seduta pubblica alla data del 19/06/2012 ore 15,00, ove si darà atto dell'esito dell'esame condotto sulla documentazione che l' ATI Tradeco Srl-Murgia Servizi Ecologici Srl presenterà ex art. 48, D. Lgs. 163/06 procedendo di seguito all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica per la rituale verifica del contenuto della stessa. Al termine della seduta, il Presidente raccoglie la documentazione esaminata della ditta Avvenire Srl in plico a parte che, unitamente a quello della documentazione non esaminata nuovamente sigillato nell' originaria busta A, viene richiuso e, insieme alle restanti buste B e C, riposto nell'originario pacco della ditta Avvenire Sr1., che viene custodito dall' ufficio. TI presente verbale consta di n. 3 pagine. Letto, approvato, sottoscritto e chiuso alle ore 14,10. I Commissari Dott.ssa Maria Nicassio Dott. Michele Camero Ing. Salvatore Mastrorillo Avvocato Antonio Leonardo Deramo TI Presidente TI Segretario ~ . *,--- ~~oLmJJDJ