1. COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
SETTORE 1TERRITORIO
OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto,del'''SER:vIZIO:DI'IGIENEfÙRllAN1ESERVIZI
CO:J1ELEMENT1RI.DELCOMUNE DI C1SS1NO;DELLE MURGE;,.:;CIG ·4011535766"-
VERBALE DI GARA. N. 2
Il giorno 06/06/2012 alle ore 10,15 presso la sala Giunta del Comune di Cassano delle Murge, con sede in
Piazza Aldo Moro n. lO, si sono riuniti per il prosieguo, in seduta pubblica, delle operazioni di gara avviate il
01/06/2012, come da Verbale n. 1 di pari data, i sotto indicati commissari e segretario della Commissione
nominati giusta Determina R.G. n. 482/2012:
1) Presidente - Ing. Domenico Petruzzellis - Responsabile del Settore 1 Territorio del Comune di Cassano
delle Murge;
2) Commissario interno - Dott.ssa Maria Nicassio - SegretariolDirettore Generale del Comune di Cassano
delle Murge;
3) Commissario esterno - Dott. Michele Camero, Segretario Generale del Comune di Molfetta;
4) Commissario esterno - Ing. Salvatore Mastrorillo, Dirigente del Settore Ambiente del Comune di
Barletta;
5) Commissario esterno - Avvocato Antonio Leonardo Deramo del Foro di Bari;
6) Segretario - geom. Lorenzo Sciacovelli, dipendente del Settore 1 Territorio del Comune di Cassano delle
Murge;
Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la seduta e alle ore 10,20 la Commissione prosegue i
lavori in seduta pubblica.
Il Presidente di gara procede all' acquisizione delle eventuali ulteriori deleghe dei rappresentanti delle ditte
come di seguito riportate:
Delega del rag. Calia Giuseppe, nato ad Altamura il 15/02/1976 (Passaporto n. YA2826566,
Amministratore unico della società TRA.DE.CO. Srl, nei confronti dell'Avvocato Giuseppe Mariani,
nato a Capurso (BA) il 20/07/1962, a presenziare in suo nome vece e conto alle operazioni di gara di cui
all'oggetto riconoscendo le più ampie facoltà e dando sin d'ora per rato e grato il suo operato;
Delega della sig.ra Antonia Ascatigno, nata a Gioia del Colle il 19/02/1965 (C. Identità n.
AM8634071) Amministratore unico della società AVVENIRE Srl, nei confronti del Prof. Avv. Angelo
Giuseppe Orofmo in qualità di Legale Aziendale a rappresentare, con potere di intervenire e rilasciare
dichiarazioni, durante la seduta pubblica del 06/06/2012;
La Commissione di gara procede alla verifica della chiusura del plico presentato dalla Ditta Avvenire Srl
constatandole la regolarità della chiusura e sigillatura.
La Commissione di gara procede pertanto all'apertura del plico verificando la presenza delle buste "A)
documentazione amministrativa", "B) offerta tecnica" e "C) offerta economica", e della relativa regolare
chiusura e sigillatura.
Si procede all'apertura busta "A) documentazione amministrativj?-e-relativo esame:
dell'Allegato 1 - dichiarazione multipla, co~te--l'istanza di ammissione della ditta Avvenire
Srl e contratto di avvalimento per il requisitQ---concernente l'iscrizione all' Albo Nazionale Gestori
Ambientali per ..-- categoria 10A classe
la a la ditta Avvenire Srl (impresa ausiliata) e la ditta Antinia Srl
(impresa ausiliaria) col).riserva-di espressione dell'esito a seguito dei seguenti interventi dei delegati ditte
partecipanti;
l'Avv. Mariani legale della Tradeco Srl chiede che per effetto della lettura della domanda di
partecipazione di Avvenire Srl da cui emerge la mancanza in capo ad Avvenire del requisito soggettivo
concernente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A classe E, peraltro
prescritta ex legge dall'art. 212 del Codice Ambiente, fa rilevare alla Commissione di gara che il
contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria Antinia Srl prodotto è inidoneo ad ausiliare l'impresa
Avvenire Srl per il requisito soggettivo mancante, in quanto l'avvalimento così come consentito dall'art.
49 del D.Lgs. 163/2006 è riservato unicamente alla integrazione dei requisiti oggettivi mancanti, pertanto
la Tradeco Srl chiede l'immediata esclusione di Avvenire Srl per la mancanza di un requisito soggettivo
2. essenziale di partecipazione alla gara. Ove anche la Commissione dovesse ritenere ammissibile
l'avvalimento per integrare la mancanza di un requisito soggettivo quale quello di cui sopra, chiede
comunque l'esclusione di Avvenire Srl in quanto il contratto di avvalimento prodotto e letto dalla
Commissione non individua il responsabile tecnico che pure è richiesto ai fini della partecipazione;
inoltre avendo dichiarato l 'impresa Avvenire Srl che eseguirà integralmente il servizio oggetto di gara
risulta evidente che l'avvalimento non comporta alcun coinvolgimento integrativo ed organizzativo da
parte dell 'impresa ausiliaria con effetto che la raccolta delle frazioni di rifiuti costituite da amianto potrà
essere eseguita da impresa priva della necessaria abilitazione. Poiche trattasi di un requisito soggettivo
richiesto dall'ordinamento e dalla lex specialis a presidio del primario interesse pubblico alla corretta
gestione dei rifiuti, la Tradeco Srl insiste per la esclusione preventiva e preliminare anche per tutte le
considerazioni ampliamente esposte nella sentenza del Tar Lazio depositata il 22/12/2011 n. 10080 su
ricorso numero 5784 del 2011 ed invita, pertanto, la Commissione a decidere preliminarmente le
questione sollevata;
l'Avv. Orofrno legale della ditta Avvenire Srl replicando a quanto asserito dall' Avv. Mariani
rappresentante legale della Tradeco Srl si richiama al consolidato orientamento giurisprudenziale, da
ultimo fatto proprio dal Consiglio di Stato Sez. V sentenza 08/1 0/20 11 n. 5496 e dall'A VCP parere n.
22 del 09/02/2011 a mente del quale l'istituto dell ' avvalimento , avente derivazione comunitaria, ha
portata generale. Il carattere generale dell'istituto è evidente ove si consideri che le limitazioni
originariamente previste dall'art. 49 del codice dei contratti pubblici sono state eliminate in quanto
ritenute contrastanti con le direttive comunitarie in materia di appalti. Partendo da tali considerazioni il
Consiglio di Stato, con la decisione innanzi richiamata n. 5496/2011, al par. 6.1 della motivazione ha
espressamente ricordato che "la facoltà di avvalersi di tale istituto è stata riconosciuta ammissibile
anche per integrare requisiti economico-.finanziari o tecnici ed organizzativi per l'iscrizione agli Albi
professionali (in tal senso si è espressa in fase pre-contenziosa l'AVCP relativamente al! 'iscrizione
al! 'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) " si tratta di orientamento ribadito anche nel parere n. 165 del
21 maggio 2008 dall'A VCP e da ulteriore giurisprudenza che, se la Commissione ritiene, potrà essere
prodotta agli atti di gara; con riferimento al responsabile tecnico invocato dall 'Avv. Mariani esso è il sig.
Cosimo Giotta ed è indicato puntualmente negli atti di gara; infrne, in merito all'ultima contestazione
svolta, appare utile ricordare che l'avvalimento è istituto avente la finalità di integrare i requisiti di
partecipazione dell'impresa ausiliata, che così potrà svolgere il servizio.
La Tradeco Srl tramite l'avv. Mariani fa presente che la giurisprudenza richiamata da parte di
Avvenire Srl fa riferimento esclusivamente a requisiti economico-frnanziari ovvero organizzativi e non
ai requisiti soggettivi di ordine generale e di idoneità professionale. Richiamo sul punto l'art. 6 par. 6.6
del Disciplinare di Gara che espressamente prescrive quanto segue: "non possono essere oggetto di
avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente comma 1 lettera
a)". Frà i requisiti di cui al precedente comma 1 lettera a), al punto 3 è prevista l'iscrizione all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10A classe E. Poiché il bando prevedeva una espressa
ipotesi di preclusione soggettiva, deve ritenersi inammissibile la domanda di partecipazione di Avvenire
Srl anche per mancata impugnazione del bando nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Anche per tali ragioni la Tradeco Srl insite per l'esclusione
preliminare di Avvenire Srl;
Avvenire Srl replica, tramite l'Avv. Orofrno, contestando la lettura dell'art. 6 par. 6.6 offerta dalla
Tradeco Srl. Il bando, infatti, limita la preclusione ai soli requisiti di moralità professionale di cui all'art.
38 previsti dalla lettera a) comma 1, tra i quali non vi è quello oggetto di avvalimento. L'Avvenire Srl,
poi, ricorda che l'avvalimento è istituto di origine comunitaria il cui rispetto si impone agli Stati membri
e, quindi, anche alle Amministrazioni giudicatrici anche con ricorso agli istituti della autotuteIa e del
riesame così come chiarito dalla Corte di Giustizia in vari pronunciamenti tra i quali richiama la sentenza
13 gennaio 2004 n. 453/2000. L'esegesi della lex di gara propugnata dalla ditta Tradeco Srl, in quanto
contrastante.con le stringenti prescrizioni comunitarie, non può essere fatta propria dalla Commissione.
-------n-nr""e=-=sc:-1Iènte di gara acquisite le dichiarazioni delle ditte sospende temporaneamente alle ore Il,50 le
operazioni di gara in seduta pubblica per l'approfondimento della questione, in seduta riservata, da parte
della Commissione di gara, comunicando alle ditte partecipanti la ripresa dei lavori in seduta pubblica per le
ore 12,30 circa.
Il Presidente, a seguito dell' approfondimento eseguito in seduta riservata, dichiara in seduta pubblica alla
presenza dei rappresentanti delle ditte concorrenti che la Commissione di gara ritiene quanto segue:
• Visto che la ditta concorrente Avvenire srl non è in possesso della iscrizione all'Albo N·-az-:i-on-a-:-Ie
Gestori Ambientali per la Categoria 10/A- classe E o superiore, requisito questo richiesto
espressamente tra quelli di ordine generale e di idoneità professionale all' art. 6.1, lettera a - punto 3
del disciplinare di gara;
• Considerato che la predetta ditta ha dichiarato di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per
sopperire a tale carenza, indicando quale impresa ausiliaria la ditta Antinia srl ;
• Preso atto che l'art. 6.6 dello stesso disciplinare di gara dispone espressamente che" non possono
essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al
3. precedente comma 1 lettera a)", tra cui, a termini di lex specialis, pacificamente rientra, l'iscrizione
all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per la suddetta categoria 10A classe E o superiore;
• Dato atto che, secondo i pacifici principi generali, la disposizione di cui al citato art. 6.6 pone un
auto vincolo alla Commissione giudicatrice che è quindi tenuta all'applicazione della regola di gara;
per tutto quanto innanzi premesso decide l'esclusione dalla procedura di gara della ditta Avvenire Srl per
carenza del requisito di iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per la suddetta categoria 10A
classe E o superiore e per impossibilità diammettersi l'avvalimento per sopperire a tale carenza per tutte le
ragioni innanzi indicate.
Tutti i documenti esaminati e sopra indicati sono stati controfirmati da tutti i componenti della Commissione.
Accertata la carenza della documentazione amministrativa presentata da parte di Avvenire Srl, richiesta dal
Disciplinare di gara ai fini dell'ammissione, il Presidente dichiara non ammessa alla successiva fase di
valutazione la ditta Avvenire Srl non dando seguito all'esame della restante documentazione di gara che a
sua volta viene racchiusa in un plico sigillato e controfirmato dalla Commissione.
Pertanto non dovendosi procedere al sorteggio di cui all'art. 48, D. Lgs. 163/06, si invita l' ATI Tradeco Srl-
Murgia Servizi Ecologici Srl a comprovare, entro 10 giorni dalla data odierna senza ulteriore avviso, il
possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica previsti dal bando di gara mediante la
produzione di tutta la documentazione ivi richiesta.
TI Presidente riconvoca, senza ulteriore avviso, la seduta pubblica alla data del 19/06/2012 ore 15,00, ove si
darà atto dell'esito dell'esame condotto sulla documentazione che l' ATI Tradeco Srl-Murgia Servizi
Ecologici Srl presenterà ex art. 48, D. Lgs. 163/06 procedendo di seguito all'apertura del plico contenente
l'offerta tecnica per la rituale verifica del contenuto della stessa.
Al termine della seduta, il Presidente raccoglie la documentazione esaminata della ditta Avvenire Srl in plico
a parte che, unitamente a quello della documentazione non esaminata nuovamente sigillato nell' originaria
busta A, viene richiuso e, insieme alle restanti buste B e C, riposto nell'originario pacco della ditta Avvenire
Sr1., che viene custodito dall' ufficio.
TI presente verbale consta di n. 3 pagine.
Letto, approvato, sottoscritto e chiuso alle ore 14,10.
I Commissari
Dott.ssa Maria Nicassio
Dott. Michele Camero
Ing. Salvatore Mastrorillo
Avvocato Antonio Leonardo Deramo
TI Presidente TI Segretario
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