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Vera Cuzzocrea, PhD
psicologa giuridica – psicoterapeuta
GdL Psicologia forense Ordine degli Psicologi del Lazio
PsicoIus – Scuola romana di psicologia giuridica
«La considerazione della vittima nel processo
penale: da entità vulnerabile da proteggere a
protagonista del processo riparativo»
IV Convegno Nazionale di Psicologia giuridica
PLENARIA: Giustizia riparativa ed ecologia della responsabilità
Giovedi 7 novembre 2019
LA PROSPETTIVA DI OSSERVAZIONE: VISION
PROATTIVA E PROMOZIONALE DELLA RJ
❑ La giustizia riparativa propone
una lettura radicalmente
diversa da quella della
giustizia penale.
❑ L’attenzione è orientata alle
persone (autori/autrici,
vittime), ai comportamenti
che producono un danno
(reati), alle conseguenze
(vittimizzazione, giudizio,
condanna, pena).
GIUSTIZIA PENALE VS GIUSTIZIA RIPARATIVA
GIUSTIZIA PENALE GIUSTIZIA RIPARATIVA
REATO violazione della legge e
dello Stato
violazione di persone e di
obblighi, di danno provocato
e subito, di crisi sociali.
REAZIONE la violazione crea una
colpa e richiede di pagare
con la sofferenza, deve
esserci una punizione.
la violazione crea nuovi
obblighi, attraverso i quali
possa ricostituirsi giustizia ed
equilibrio relazionale.
RESPONSABILE ruolo giudiziario: persona
indagata, imputata,
condannata
una persona che agisce il
reato
VITTIMA ruolo giudiziario: parte
offesa
una persona che subisce il
reato/danno provocato
Zehr H., Retributive Justice, Restorative Justice. New Perspective on Crime
and Justice 4, 1985; Patrizi P., Psicologia della devianza e della criminalità,
Carocci, 2011. Patrizi P. (a cura di), Manuale di Psicologia giuridica minorile,
Carocci, 2012. Patrizi P. (a cura di), La giustizia riparativa, Carocci, 2019.
La dottrina giuridica e il sapere psicologico hanno
rivolto una crescente attenzione alle vittime dei
reati, alla necessità di definirne le caratteristiche
e i diritti, sia per promuovere attività e politiche di
prevenzione dei rischi di vittimizzazione, sia per
individuare e diffondere regole minime e prassi
operative per la protezione e l’assistenza.
LA CRESCENTE ATTENZIONE PER LE VITTIME DEI
REATI NELLA GIUSTIZIA PENALE
De Leo G., Vulnerabilità e risorse nell’incontro tra le vittime del crimine ed il mondo
della giustizia, con particolare riguardo alle vittime minorenni, in A.M. Giannini, J.M.
Levin e B. Nardi (a cura di), L’intervento per le vittime del crimine, Roma, 2006.
❑ Legge 172 del 2012
❑ Legge 119 del 2013
❑ Legge 77 del 2013
❑ dgl 24 del 2014
❑ D.L. 212 del 2015
Direttiva 2012/29/UE
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione
dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali
firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, firmata ad Istanbul l’11 maggio 2011.
Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla
protezione delle vittime.
❑Legge 66 del 1996
❑Legge 269 del 1998
❑Legge 38 del 2006
❑Legge 38 del 2009
Normativa
Europea
Nazionale
Legge 69 del 2019 («codice rosso»)
IL POSIZIONAMENTO DELLA VITTIMA NEL
PROCESSO PENALE (da dimenticata a tutelata)
Le evoluzioni della normativa nazionale e sovranazionale
(Direttiva 29/2012/UE) pongono al centro le vittime dei reati
nelle dinamiche del processo penale, prospettando il possibile
sovvertimento di relazioni consolidate della giustizia che pone
al centro dell’ordinamento i diritti e le garanzie individuali
dell’imputato ma anche le risposte retributive e rieducative.
reato - processo
penale – tutela
della persona
indagata/imputata
reato- sicurezza
pubblica– tutela della
p.o/vittima
Lorusso S., Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della
vittima nel processo penale? In Diritto penale e processo, 8, 2013.
DAGLI ANNI’70 AD OGGI MOLTO È CAMBIATO
IN TEMA DI TUTELA DELLE VITTIME
Primo Simposio Internazionale sulla Vittimologia
Gerusalemme,1973
«È necessaria la ricerca sulla vittimizzazione
nascosta. Un sentimento soggettivo di
vittimizzazione può non essere accompagnato da
una sufficiente base oggettiva affinché la società
compia interventi relativi. […] Certe forme di
disattenzione e negligenza presenti nella società
industrializzata sono cause rilevanti di
vittimizzazione quanto gli atti intenzionali […]
esistono attività vittimizzanti non evidenti e da
studiare» (Marotta, 2017).
1978, Processo per stupro
Avv. Tina Lagostena Bassi: «Non vi chiediamo una condanna
severa, pesante, esemplare, non c’interessa la condanna. Noi
vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia […] Perché la
difesa è sacra, ed inviolabile, è vero. Ma nessuno di noi avvocati
direbbe nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in
una gioielleria e portano via le gioie, i beni patrimoniali da difendere,
ebbene nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che
comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai
rapinatori […] che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, […]
che è un usuraio, che specula, che guadagna, che evade le tasse!
Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere,
infangando la parte lesa soltanto. Io non voglio parlare di Fiorella,
secondo me è umiliare venire qui a dire «non è una puttana […]. Una
donna ha il diritto di essere quello che vuole, senza bisogno di
difensori. Io non sono il difensore della donna Fiorella. Io sono
l’accusatore di un certo modo di fare processi per violenza».
LE PRINCIPALI MATRICI DI CAMBIAMENTO (1)
❑ dalla considerazione della natura relazionale di alcuni reati
(ad es. artt. 612bis e 572 c.p.) e dei possibili esiti disadattivi ;
❑ dal generale riconoscimento dei reati come una
violazione dei diritti individuali (a partire dalla l 66/96);
❑ il riconoscimento del diritto delle vittime di essere
informate e orientate, difese e assistite adeguatamente
durante tutto l’iter giudiziario;
❑ il generale riconoscimento dell’impatto potenzialmente
dannoso dell’incontro con il sistema di risposte della giustizia
(vittimizzazione secondaria);
❑ il riconoscimento dell’esigenza di valutare le specifiche
condizioni di vulnerabilità (prima/durante/dopo).
LE PRINCIPALI MATRICI DI CAMBIAMENTO (2)
Il riconoscimento dell’esigenza di valutare le specifiche
condizioni di vulnerabilità (prima/durante/dopo) porta alla
considerazione di diverse tipologie di vittime oltre che ai loro
familiari:
❑ vittime di minore età;
❑ vittime con disabilità;
❑ vittime di violenza di genere;
❑ vittime di tratta;
❑ vittime di terrorismo;
❑ vittime di criminalità organizzata; etc.
vulnerabilità tutela
IMPLEMENTAZIONE DI SPAZI E STRUMENTI DI
PROTEZIONE
➢ per gli orfani di femminicidio: stanziamento fondo Regione
Lazio, consulta nazionale associazioni e ONG presso
Autorità Garante Infanzia e adolescenza;
➢ per lo sviluppo di progetti locali per le vittime di reato:
300mila euro Regione Lazio;
➢ per le vittime di atti persecutori: numero verde nazionale (l.
38/2009);
➢ per vittime di violenza di genere: centri antiviolenza e case
rifugio (fondi previsti dalla l. 119/2013).
AZIONI DI ADEGUAMENTO PRESSO DIVERSE
REALTÀ GIUDIZIARIE
❑ Creazione di sezioni specializzate di
magistrati
❑ Predisposizione di un elenco di
esperti/e in psicologia e psichiatria
infantile ai sensi dell’art. 351 co.1. ter
c.p.p. reperibili h 24.
❑ Organizzazione di spazi idonei per la
gestione dell’audizione investigativa in
modalità protetta delle vittime.
❑ Maggiore attenzione per le
metodologie da adottare nella raccolta
delle testimonianze.
❑ Implementazione di servizi generalisti
per le vittime di reato etc.
I BISOGNI DELLE VITTIME A CUI QUESTI
CAMBIAMENTI TENTANO DI RISPONDERE
❑ essere ascoltate, comprese e accolte;
❑ essere capite (individual assessment);
❑ ricevere informazioni e comprenderle;
❑ riduzione delle audizioni in fase
investigativa;
❑ esclusione dei contatti con la persona
responsabile del reato.
TORNANDO ALLA PREMESSA INIZIALE SULLA RJ,
ALCUNE RIFLESSIONI:
❑ Le vittime hanno solo questi bisogni?
❑ La protezione delle vittime dovrebbe essere
garantita per tutto l’iter giudiziario. Ma va
considerato anche un tempo psicologico: e se i
bisogni cambiassero?
❑ La natura relazione del reato, considerata
preliminarmente, poi nel processo di «cura»
sembra perdersi.
❑La norma di ratifica della Direttiva 29 nel nostro
Paese recepisce solo parzialmente le sollecitazioni
del Consiglio d’Europa.
L’OTTICA PROATTIVA E PARTECIPATIVA DELLA RJ
«La GR è qualsiasi procedimento che permette alla vittima e
all’autore di reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono
liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con
l’aiuto di un terzo» (Direttiva 29/2012/UE).
Le evidenze scientifiche ci suggeriscono che la RJ presta
particolare attenzione ai bisogni e ai vissuti legati al danno
prodotto dal reato e al bisogno di ristorarlo, per questo la
partecipazione di vittime e autori nel processo riparativo
sembra più efficace rispetto alla tradizionale partecipazione
nel sistema giudiziario (fare le cose con le persone in senso
partecipativo, in-clusione contro re-clusione nel processo
di cambiamento, autoefficacia personale e collettiva).
LE MOTIVAZIONI CHE INDUCONO LE VITTIME A
PARTECIPARE AI PROCESSI RIPARATIVI (1)
❑ cercare risposte a domande
irrisolte e parlare del danno prodotto
dal reato (Burns, Coates, Umbreit,
2003; Hallam, 2015; Wigzell, Hough,
2015);
❑ affrontare o incontrare l’autore
di reato (Hallam, 2015; Meadows et
al., 2012);
❑ ripristinare una dinamica
relazionale in cui l’autore non
rappresenti più il potere (Hallam,
2015);
❑ esprimere i propri vissuti e parlare con l’autore
(Shapland, 2006);
❑ sentirsi meglio (Hallam, 2015) aiutando il processo di
guarigione (Van Camp, 2017);
❑ per cercare un risarcimento (Shapland, Robinson,
Sorsby, 2011);
❑ aiutare l’autore del reato ed influenzarne il
comportamento in senso non deviante (Meadows et al.,
2012; Wigzell, Hough, 2015; Hallam, 2015; Van Camp, 2017)
sentendolo come un dovere civile e morale (Shapland et
al., 2006; Kirby, Jacobson, 2015).
LE MOTIVAZIONI CHE INDUCONO LE VITTIME A
PARTECIPARE AI PROCESSI RIPARATIVI (2)
LA RICERCA EVIDENZIA QUESTI RISULTATI (1):
❑ almeno l’85% di
soddisfazione tra le
vittime dei reati e una
riduzione del timore di
subire nuovi reati;
❑ l’incontro con l’autore di reato riduce i sintomi di PTSD e
allevia il dolore ai familiari delle vittime di omicidio
(Sherman, Strang, 2007);
❑ riduce il rischio di recidiva e potenzia il sistema di risorse in
un’ottica responsabilizzante.
Chapman T., in P. Patrizi (a cura di), Manuale di Giustizia Riparativa, 2019.
LA RICERCA EVIDENZIA QUESTI RISULTATI (2):
❑ le vittime che non si sono rese disponibili a partecipare lo
hanno fatto per paura dell’autore di reato e per la
mancanza di domande legate al crimine subito (Bolivar,
2013);
❑ il «fare le cose con» in senso partecipativo (alto livello di
controllo e supporto) produce tra le persone più
benessere, produttività, cooperazione e in generale
cambiamenti positivi (Wachtel, 2013);
❑ l’esperienza di giustizia percepita da vittime e autori che
partecipano ai processi riparativi è più soddisfacente di
quella sperimentata in tribunale (Chapman, 2019).
CONCLUSIONE E QUESTIONI APERTE
Il paradigma della RJ e le evidenze scientifiche sulla sua
efficacia dovrebbero promuovere:
1. l’implementazione di percorsi formativi specialistici
strutturati e standardizzati;
2. una maggiore sensibilizzazione e presa di coscienza
politica e istituzionale (politiche sociali, sanitarie e
scolastiche, non solo giudiziarie) anche considerando la
riduzione dei costi che queste pratiche producono
(Chapman, 2019);
3. una riflessione critica che permetta di ri-pensare
all’incontro tra vittima e autore fuori del sistema giustizia
(luogo-tempo-vincoli);
4. nuove forme di Welfare comunitario (Patrizi, Lepri, 2011;
2012; Patrizi et al., 2016; Lodi, Lepri e Patrizi, 2019;
Patrizi, Lepri e Lodi, in press).
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Psicologo: competenze necessarie all'esercizio della professione
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Ascolto vittime vulnerabili procedimento penale
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La considerazione della vittima nel processo penale

  • 1. Vera Cuzzocrea, PhD psicologa giuridica – psicoterapeuta GdL Psicologia forense Ordine degli Psicologi del Lazio PsicoIus – Scuola romana di psicologia giuridica «La considerazione della vittima nel processo penale: da entità vulnerabile da proteggere a protagonista del processo riparativo» IV Convegno Nazionale di Psicologia giuridica PLENARIA: Giustizia riparativa ed ecologia della responsabilità Giovedi 7 novembre 2019
  • 2. LA PROSPETTIVA DI OSSERVAZIONE: VISION PROATTIVA E PROMOZIONALE DELLA RJ ❑ La giustizia riparativa propone una lettura radicalmente diversa da quella della giustizia penale. ❑ L’attenzione è orientata alle persone (autori/autrici, vittime), ai comportamenti che producono un danno (reati), alle conseguenze (vittimizzazione, giudizio, condanna, pena).
  • 3. GIUSTIZIA PENALE VS GIUSTIZIA RIPARATIVA GIUSTIZIA PENALE GIUSTIZIA RIPARATIVA REATO violazione della legge e dello Stato violazione di persone e di obblighi, di danno provocato e subito, di crisi sociali. REAZIONE la violazione crea una colpa e richiede di pagare con la sofferenza, deve esserci una punizione. la violazione crea nuovi obblighi, attraverso i quali possa ricostituirsi giustizia ed equilibrio relazionale. RESPONSABILE ruolo giudiziario: persona indagata, imputata, condannata una persona che agisce il reato VITTIMA ruolo giudiziario: parte offesa una persona che subisce il reato/danno provocato Zehr H., Retributive Justice, Restorative Justice. New Perspective on Crime and Justice 4, 1985; Patrizi P., Psicologia della devianza e della criminalità, Carocci, 2011. Patrizi P. (a cura di), Manuale di Psicologia giuridica minorile, Carocci, 2012. Patrizi P. (a cura di), La giustizia riparativa, Carocci, 2019.
  • 4. La dottrina giuridica e il sapere psicologico hanno rivolto una crescente attenzione alle vittime dei reati, alla necessità di definirne le caratteristiche e i diritti, sia per promuovere attività e politiche di prevenzione dei rischi di vittimizzazione, sia per individuare e diffondere regole minime e prassi operative per la protezione e l’assistenza. LA CRESCENTE ATTENZIONE PER LE VITTIME DEI REATI NELLA GIUSTIZIA PENALE De Leo G., Vulnerabilità e risorse nell’incontro tra le vittime del crimine ed il mondo della giustizia, con particolare riguardo alle vittime minorenni, in A.M. Giannini, J.M. Levin e B. Nardi (a cura di), L’intervento per le vittime del crimine, Roma, 2006.
  • 5. ❑ Legge 172 del 2012 ❑ Legge 119 del 2013 ❑ Legge 77 del 2013 ❑ dgl 24 del 2014 ❑ D.L. 212 del 2015 Direttiva 2012/29/UE Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l’11 maggio 2011. Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. ❑Legge 66 del 1996 ❑Legge 269 del 1998 ❑Legge 38 del 2006 ❑Legge 38 del 2009 Normativa Europea Nazionale Legge 69 del 2019 («codice rosso»)
  • 6. IL POSIZIONAMENTO DELLA VITTIMA NEL PROCESSO PENALE (da dimenticata a tutelata) Le evoluzioni della normativa nazionale e sovranazionale (Direttiva 29/2012/UE) pongono al centro le vittime dei reati nelle dinamiche del processo penale, prospettando il possibile sovvertimento di relazioni consolidate della giustizia che pone al centro dell’ordinamento i diritti e le garanzie individuali dell’imputato ma anche le risposte retributive e rieducative. reato - processo penale – tutela della persona indagata/imputata reato- sicurezza pubblica– tutela della p.o/vittima Lorusso S., Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale? In Diritto penale e processo, 8, 2013.
  • 7. DAGLI ANNI’70 AD OGGI MOLTO È CAMBIATO IN TEMA DI TUTELA DELLE VITTIME
  • 8. Primo Simposio Internazionale sulla Vittimologia Gerusalemme,1973 «È necessaria la ricerca sulla vittimizzazione nascosta. Un sentimento soggettivo di vittimizzazione può non essere accompagnato da una sufficiente base oggettiva affinché la società compia interventi relativi. […] Certe forme di disattenzione e negligenza presenti nella società industrializzata sono cause rilevanti di vittimizzazione quanto gli atti intenzionali […] esistono attività vittimizzanti non evidenti e da studiare» (Marotta, 2017).
  • 9. 1978, Processo per stupro Avv. Tina Lagostena Bassi: «Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non c’interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia […] Perché la difesa è sacra, ed inviolabile, è vero. Ma nessuno di noi avvocati direbbe nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, i beni patrimoniali da difendere, ebbene nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori […] che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, […] che è un usuraio, che specula, che guadagna, che evade le tasse! Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto. Io non voglio parlare di Fiorella, secondo me è umiliare venire qui a dire «non è una puttana […]. Una donna ha il diritto di essere quello che vuole, senza bisogno di difensori. Io non sono il difensore della donna Fiorella. Io sono l’accusatore di un certo modo di fare processi per violenza».
  • 10. LE PRINCIPALI MATRICI DI CAMBIAMENTO (1) ❑ dalla considerazione della natura relazionale di alcuni reati (ad es. artt. 612bis e 572 c.p.) e dei possibili esiti disadattivi ; ❑ dal generale riconoscimento dei reati come una violazione dei diritti individuali (a partire dalla l 66/96); ❑ il riconoscimento del diritto delle vittime di essere informate e orientate, difese e assistite adeguatamente durante tutto l’iter giudiziario; ❑ il generale riconoscimento dell’impatto potenzialmente dannoso dell’incontro con il sistema di risposte della giustizia (vittimizzazione secondaria); ❑ il riconoscimento dell’esigenza di valutare le specifiche condizioni di vulnerabilità (prima/durante/dopo).
  • 11. LE PRINCIPALI MATRICI DI CAMBIAMENTO (2) Il riconoscimento dell’esigenza di valutare le specifiche condizioni di vulnerabilità (prima/durante/dopo) porta alla considerazione di diverse tipologie di vittime oltre che ai loro familiari: ❑ vittime di minore età; ❑ vittime con disabilità; ❑ vittime di violenza di genere; ❑ vittime di tratta; ❑ vittime di terrorismo; ❑ vittime di criminalità organizzata; etc. vulnerabilità tutela
  • 12. IMPLEMENTAZIONE DI SPAZI E STRUMENTI DI PROTEZIONE ➢ per gli orfani di femminicidio: stanziamento fondo Regione Lazio, consulta nazionale associazioni e ONG presso Autorità Garante Infanzia e adolescenza; ➢ per lo sviluppo di progetti locali per le vittime di reato: 300mila euro Regione Lazio; ➢ per le vittime di atti persecutori: numero verde nazionale (l. 38/2009); ➢ per vittime di violenza di genere: centri antiviolenza e case rifugio (fondi previsti dalla l. 119/2013).
  • 13. AZIONI DI ADEGUAMENTO PRESSO DIVERSE REALTÀ GIUDIZIARIE ❑ Creazione di sezioni specializzate di magistrati ❑ Predisposizione di un elenco di esperti/e in psicologia e psichiatria infantile ai sensi dell’art. 351 co.1. ter c.p.p. reperibili h 24. ❑ Organizzazione di spazi idonei per la gestione dell’audizione investigativa in modalità protetta delle vittime. ❑ Maggiore attenzione per le metodologie da adottare nella raccolta delle testimonianze. ❑ Implementazione di servizi generalisti per le vittime di reato etc.
  • 14. I BISOGNI DELLE VITTIME A CUI QUESTI CAMBIAMENTI TENTANO DI RISPONDERE ❑ essere ascoltate, comprese e accolte; ❑ essere capite (individual assessment); ❑ ricevere informazioni e comprenderle; ❑ riduzione delle audizioni in fase investigativa; ❑ esclusione dei contatti con la persona responsabile del reato.
  • 15. TORNANDO ALLA PREMESSA INIZIALE SULLA RJ, ALCUNE RIFLESSIONI: ❑ Le vittime hanno solo questi bisogni? ❑ La protezione delle vittime dovrebbe essere garantita per tutto l’iter giudiziario. Ma va considerato anche un tempo psicologico: e se i bisogni cambiassero? ❑ La natura relazione del reato, considerata preliminarmente, poi nel processo di «cura» sembra perdersi. ❑La norma di ratifica della Direttiva 29 nel nostro Paese recepisce solo parzialmente le sollecitazioni del Consiglio d’Europa.
  • 16. L’OTTICA PROATTIVA E PARTECIPATIVA DELLA RJ «La GR è qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore di reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo» (Direttiva 29/2012/UE). Le evidenze scientifiche ci suggeriscono che la RJ presta particolare attenzione ai bisogni e ai vissuti legati al danno prodotto dal reato e al bisogno di ristorarlo, per questo la partecipazione di vittime e autori nel processo riparativo sembra più efficace rispetto alla tradizionale partecipazione nel sistema giudiziario (fare le cose con le persone in senso partecipativo, in-clusione contro re-clusione nel processo di cambiamento, autoefficacia personale e collettiva).
  • 17. LE MOTIVAZIONI CHE INDUCONO LE VITTIME A PARTECIPARE AI PROCESSI RIPARATIVI (1) ❑ cercare risposte a domande irrisolte e parlare del danno prodotto dal reato (Burns, Coates, Umbreit, 2003; Hallam, 2015; Wigzell, Hough, 2015); ❑ affrontare o incontrare l’autore di reato (Hallam, 2015; Meadows et al., 2012); ❑ ripristinare una dinamica relazionale in cui l’autore non rappresenti più il potere (Hallam, 2015);
  • 18. ❑ esprimere i propri vissuti e parlare con l’autore (Shapland, 2006); ❑ sentirsi meglio (Hallam, 2015) aiutando il processo di guarigione (Van Camp, 2017); ❑ per cercare un risarcimento (Shapland, Robinson, Sorsby, 2011); ❑ aiutare l’autore del reato ed influenzarne il comportamento in senso non deviante (Meadows et al., 2012; Wigzell, Hough, 2015; Hallam, 2015; Van Camp, 2017) sentendolo come un dovere civile e morale (Shapland et al., 2006; Kirby, Jacobson, 2015). LE MOTIVAZIONI CHE INDUCONO LE VITTIME A PARTECIPARE AI PROCESSI RIPARATIVI (2)
  • 19. LA RICERCA EVIDENZIA QUESTI RISULTATI (1): ❑ almeno l’85% di soddisfazione tra le vittime dei reati e una riduzione del timore di subire nuovi reati; ❑ l’incontro con l’autore di reato riduce i sintomi di PTSD e allevia il dolore ai familiari delle vittime di omicidio (Sherman, Strang, 2007); ❑ riduce il rischio di recidiva e potenzia il sistema di risorse in un’ottica responsabilizzante. Chapman T., in P. Patrizi (a cura di), Manuale di Giustizia Riparativa, 2019.
  • 20. LA RICERCA EVIDENZIA QUESTI RISULTATI (2): ❑ le vittime che non si sono rese disponibili a partecipare lo hanno fatto per paura dell’autore di reato e per la mancanza di domande legate al crimine subito (Bolivar, 2013); ❑ il «fare le cose con» in senso partecipativo (alto livello di controllo e supporto) produce tra le persone più benessere, produttività, cooperazione e in generale cambiamenti positivi (Wachtel, 2013); ❑ l’esperienza di giustizia percepita da vittime e autori che partecipano ai processi riparativi è più soddisfacente di quella sperimentata in tribunale (Chapman, 2019).
  • 21. CONCLUSIONE E QUESTIONI APERTE Il paradigma della RJ e le evidenze scientifiche sulla sua efficacia dovrebbero promuovere: 1. l’implementazione di percorsi formativi specialistici strutturati e standardizzati; 2. una maggiore sensibilizzazione e presa di coscienza politica e istituzionale (politiche sociali, sanitarie e scolastiche, non solo giudiziarie) anche considerando la riduzione dei costi che queste pratiche producono (Chapman, 2019); 3. una riflessione critica che permetta di ri-pensare all’incontro tra vittima e autore fuori del sistema giustizia (luogo-tempo-vincoli); 4. nuove forme di Welfare comunitario (Patrizi, Lepri, 2011; 2012; Patrizi et al., 2016; Lodi, Lepri e Patrizi, 2019; Patrizi, Lepri e Lodi, in press).