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Attuazione e prospettive della
Direttiva Europea:
l’esperienza della Rete Dafne
Convegno Nazionale. 5 Giugno 2014
L’esperienza francese
in materia di sostegno
alle vittime di reato
Tavola pomeridiana
CONFRONTO TRA ESPERIENZE
Danilo COMBA - Ricercatore in diritto internazionale
Université de Nice Sophia-Antipolis, Francia
Diritti della «vittima»:
prevenzione & sostegno
“Uno dei principali test qualitativi dei nostri sistemi di
giustizia è come trattiamo le nostre vittime – un
trattamento appropriato è la dimostrazione della
solidarietà della Società con la vittima (con OGNI vittima);
al contempo, è riconoscimento che questo trattamento è
elemento essenziale per l’integrità morale della Società.
E’ quindi di cruciale importanza combattere e prevenire i
reati (giustizia sociale preventiva), ma anche supportare e
proteggere gli individui che ne siano vittima (giustizia
sociale applicata)”.
Sito della Commissione Europea, DG “Giustizia” (traduzione personale)
In tal senso,
l’obiettivo da raggiungere in materia di sostegno alle
vittime di reato si riassume nell’inserimento dei loro
diritti e delle loro esigenze nella definizione dei
sistemi penali;
di conseguenza,
in quanto elemento essenziale, il supporto e la
protezione più o meno appropriato delle vittime di
reato partecipa alla valutazione dell’«adeguatezza e
«compiutezza» di quegli stessi sistemi
…ma…
perché analizzare il «modello»
francese?
Ragioni
tecnico-
giuridiche
(paesi di «civil
law», ma #
sostanz. in
materia penale)
Soggetto
oggetto di
discussione
(Direttiva per la fissazione
di standard minimi
territorio europeo)
In ragione grado
di
integrazione
europea
raggiunto
(economica, sociale,
normativa)
Esperienza
maturata
all’interno
dell’ordinamento
francese in tema di
sostegno alle
vittime di reato
Ricchezza
«modello»,
in riferimento al ruolo
delle
associazioni,
(Per certi versi
esempio di ciò che la
rete Dafne è e a cui
tende)
Per Ragioni
geografiche
Sinteticamente, l’analisi de l’ «esperienza» francese può
svilupparsi seguendo 2 principali direttrici
ATTUAZIONE
Se, e Come l’esperienza francese,
risponde alle esigenze poste dalla
Direttiva europea in tema di
sostegno alle vittime di reato?
• Approccio formale (trasposizione)
• Approccio sostanziale
– Disamina caratteristiche principali per
comprendere peculiarità e per valutare
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PROSPETTIVE
Quali sviluppi, presenti e futuri?
• Spunto per l’attuazione della direttiva
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• Influenza per evoluzione del quadro normativo
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Per meglio contestualizzare l’esperienza francese
in tema di sostegno alle vittime di reato
-l’interesse di una sua valutazione, la comprensione delle sue specificità –
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europeo,
tessuto in cui si colloca l’adozione della
Direttiva 2012/29/UE e in relazione al quale
- pur con le sue specificità («preservate» dall’adozione di una Direttiva) -
l’ordinamento francese si deve conformare
La Direttiva 2012/29/UE
istituisce norme minime in materia di diritti,
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Al contempo,
costituisce un nuovo e importante tassello del
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La Direttiva è perciò parte integrante
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cittadini - ovunque essi si trovino - di poter contare
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Frutto di una lunga «gestazione», il Trattato di Lisbona - entrato in vigore nel dicembre
2009 - apre una nuova parentesi all’interno dell’UE.
Il Trattato mira a rafforzare la realizzazione di uno spazio europeo comune in cui le
persone possano circolare liberamente e ricevere una protezione giuridica efficace.
Va del resto notato che con l’entrata in vigore del Trattato si è modificato anche
l’orizzonte in cui s’inserisce la stessa esperienza europea: per un verso è oramai
pienamente in vigore la Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza (2000); per altro, anche
l’UE, intesa come Istituzione , vede l’esercizio delle sue attività sottoposte al vaglio
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La realizzazione di uno spazio europeo comune ha un impatto su diverse aree, a forte
dimensione transfrontaliera che richiedono un’attiva cooperazione.
Il titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea regola, agli
articoli 67-89, lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, suddividendolo in 4 settori:
 politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione;
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 cooperazione giudiziaria in materia penale;
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La giustizia penale, materia
concorrente
Trattato di Maastricht - Le questioni di cooperazione giudiziaria in materia penale e di
cooperazione fra le forze di polizia erano oggetto del 3° pilastro dell'UE, basato sulla
cooperazione intergovernativa.
In questo ambito, le istituzioni europee non erano competenti e non potevano quindi
adottare un regolamento o una direttiva.
Il Trattato di Lisbona supera questa differenziazione e consente all'UE di intervenire in tutte
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Le questioni relative alla giustizia penale (diritti dell’imputato, diritti
delle vittime, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria, valore delle
sentenze) sono oramai soggette alla procedura legislativa
ordinaria, con possibilità di adottare regolamenti e/o direttive, con
potenziale controllo della Corte di Giustizia dell’UE.
In prospettiva, secondo le disposizioni del Trattato stesso, l’elaborazione del
diritto europeo potrebbe condurre alla creazione di una Procura Europea.
COSTRUZIONE DI UNO SPAZIO PENALE EUROPEO
Sulla base del nuovo dettato TFUE, in virtù del Programma di
Stoccolma (dicembre 2009) che fissa il programma di lavoro
per il periodo 2010-2014, il legislatore europeo è intervenuto
a più riprese e in diverse direzioni:
 Centralità riconoscimento reciproco delle decisioni
giudiziarie
Armonizzazioni garanzie processuali (del reo
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Armonizzazione legislazioni e creazione
diritto penale europeo
La Direttiva 2012/29/UE relativa al sostegno delle vittime di
reato concerne tanto il 2° che il 3° punto
La Direttiva 2012/29/UE
istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime
di reato
 A favore di TUTTE le vittime (e familiari, art. 2)
 A favore di OGNI persona/vittima che si trovi all’interno
dell’Unione, OVUNQUE essa si trovi, in maniera non discriminatoria,
anche in relazione al loro STATUS in materia di soggiorno (articolo 1.1)
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16/11/2015)
Considerazioni d’ordine FATTUALE
Ogni anno 75 milioni di persone sono vittime di reato all’interno
dell’UE
In virtù dell’esercizio, sempre più esteso, della libera
circolazione, sempre più persone sono potenzialmente
vittima di un reato in un altro Paese europeo
Per sua intrinseca natura, la vittima si trova in una posizione
sensibile, vulnerabilità che accresce se i fatti hanno luogo
all’interno di un altro Paese e ordinamento
Diritti, assistenza, protezione: norme minime che gli
Stati Membri si impegnano ad assicurare
•le vittime siano trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato…
•polizia, procuratori e magistrati ricevano la necessaria formazione (art. 25)TRATTAMENTO
• le vittime siano informate - fin dal primo contatto e in ogni ulteriore
fase con autorità competenti - dei loro diritti e delle cause che li
riguardano in un modo a loro comprensibile
• diritto a una serie di informazioni (art. 4)
• diritto a presentare denuncia utilizzando lingua che comprende
INFORMAZIONE
• sia garantito in ciascuno Stato membro il sostegno alle vittime,
durante tutta la procedura
• diritto di accesso e incentivo all’accesso a specifici servizi di
assistenza (art. 8), gratuito, non subordinato a denuncia
• assistenza fornita dai servizi di assistenza alle vittime : condizioni
minime e supplementari (art. 9)
SOSTEGNO
• le vittime possano prendere parte al procedimento, se lo
desiderano (essere sentite, fornire elementi di prova, chiedere il
riesame, costituirsi parte civile)
• le vittime siano aiutate ad assistere al processo
• le vittime possano essere risarcite (dall’autore reato, tramite dei
Fondi specifici)
• Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa
(art. 12)
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA E
ASSISTENZA PROCESSUALE
• le vittime siano protette durante la fase delle indagini e
quella del procedimento penale (intimidazioni, assenza
contatti,)
PROTEZIONE
L’esperienza francese: aspetti
essenziali
In ragione di tale contesto socio-normativo, focalizzerò il mio
intervento
- relativo all’esperienza francese in tema di sostegno alle vittime di reato -
su alcuni aspetti essenziali.
…aspetti essenziali
1. Innanzitutto va sottolineato che l’attuazione
della Direttiva Europea in Francia si sta
delineando come un intervento non unitario, ma
in virtù di una serie di interventi specifici
(2010/64/UE, 2012/13/UE), i quali rimandano
alla direttiva 2012/29, recependone alcuni
aspetti.
Tale approccio si spiega, in particolare, in ragione
dell’esperienza acquisita in materia all’interno
dell’ordinamento francese, esperienza articolata,
oramai trentennale.
…Aspetti essenziali: Elementi
caratterizzanti del «modello» francese
 L’adozione di un approccio generalista in tema di aiuto e assistenza alle
vittime
 La creazione dell’INAVEM
 La previsione di un Fondo a favore delle vittime di reato
 L’apertura del sistema verso una composizione extragiudiziale, in
particolare in riferimento alla mediazione in campo penale e alla
creazione delle Maison de Droit et de Justice – MDJ -
 La Legge n. 2000-516, intervento organico in tema di rafforzamento della
presunzione d’innocenza e i diritti delle vittime
 Gli interventi successivi: modifiche del sistema normativo per rafforzare
la tutela e promuovere la pratica
 La creazione dei BAV (2010-2014) all’interno dei TGI
 Il sostegno delle vittime, anche ai soggetti senza regolare permesso di
soggiorno
 Le discussioni relative alla perennità dei Fondi a favore delle associazioni
a sostegno delle vittime di reato (Rapporto Nielson; Progetto di legge)
INAVEM
Institut National d’Aide aux
Victimes et de Médiation
• Federazione «Generalista» di aiuto alle vittime
• Creazione: 1986
• Compito:
– Sostenere, coordinare e promuovere la rete di aiuto
alle vittime (140 associazioni coinvolti; annualmente,
accolte 300 mila vittime), attraverso un approccio
integrato
– facilitare i partenariati e le convenzioni per facilitare
l’accesso delle vittime alle associazioni locali
– Partecipazione sostanziale al processo legislativo (es.
enquêtes victimes )
• Numero telefonico ad hoc
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence & les droits des victimes
Le iniziative prese a partire degli anni ‘80 hanno condotto allo sviluppo di azioni e servizi pubblici,
ma anche a un crescente ruolo dei professionisti, delle associazioni, e delle collettività locali.
La Legge del 2000 (raccoglie e) crea 40 nuovi articoli all’interno
del codice di procedura penale, divisibili in 2 principali categorie:
 L’ordinamento consacra a favore della vittima il ruolo di attore all’interno della procedura
penale
 Rafforzamento della riparazione della vittima
Al suo interno, elementi peculiari sono:
• Obbligo per le autorità di polizia di ricevere e trasmettere la denuncia, anche se non sono
territorialmente competenti
• Obbligo per le autorità di polizia e giudiziarie di informare le vittime dei loro diritti, in ogni
fase della procedura, tra cui quello di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del
pregiudizio subito
• Consacra il ruolo delle associazioni di sostegno, facilita la costituzione come parte civile
• Estende l’indennizzo da parte delle commissioni d’indennizzo delle
vittime di reato (nell’Ord. Fr., contravvenzioni, delitti e crimini: # utile ai fini
obbligatorietà azione penale)
La previsione di un FONDO
La Direttiva 2012/29 (come del resto la Convenzione Istanbul)
prevede che gli Stati membri dispongano di misure
appropriate perché la vittima possa richiedere un
risarcimento all’autore del reato.
Va notato al riguardo, che in caso di danni alla
salute o all’integrità personale, la Convenzione
prevede che, nel caso in cui non sia possibile
richiedere/ottenere il risarcimento da parte
dell’autore del reato, siano assicurate forme diverse
di indennizzo
… Servizio SARVI e Fondo di Garanzia
FGTI
In materia, l’ordinamento francese dispone di un sistema performante.
Al di là della possibilità di ottenere il risarcimento costituendosi parte civile
all’interno della procedura penale, richiedendo al giudice di condannare il
colpevole , esistono 2 fondi speciali
 la Legge del 1 luglio 2008 ha previsto che la vittima possa richiedere parte
di tale somma al SARVI (Service d’aide au recouvrement des victimes).
 Contemporaneamente, l’ordinamento francese ha progressivamente
creato un sistema di risarcimento integrale del pregiudizio subito (articoli
706.3-706.15 codice procedura penale), in riferimento a reati
particolarmente gravi o in riferimento a situazioni materiali/psicologiche
difficili.
Queste somme rilevano della Solidarietà nazionale e le somme sono versate
dal Fondo di Garanzia delle vittime degli atti di terrorismo e altre infrazioni
(FGTI), concesse dalla Commissione CIVI (Commission d’indemnisation des
victimes d’infractions), istituita presso il Tribunale di Grande Instance.
La creazione dei BUREAU D’AIDE AUX
VICTIMES
(BAV)
Uffici preposti all’informazione e all’assistenza
integrale delle vittime di reato,
Forte approccio Istituzionale
Funzione di Sportello Unico, compresi (in prospettiva) gli
aspetti relativi all’esecuzione della pena
Locati presso il Tribunal de Grand Instance (TGI;
Tribunale Ordinario)
Servizio garantito attraverso Rete INAVEM
Processo avviato a partire del 2010:
nel 2014, ogni TGI dispone di un BAV operativo
Questione del finanziamento
permanente delle associazioni
Assicurare la continuità di un ruolo fondamentale
 Il Rapporto Nielson (2013)
Studio di fattibilità per stabilizzare l’attività di 170
associazioni che operano quotidianamente per il
sostegno delle vittime di reato
 Proposta di Legge (2014):
Proposition de loi tendant à améliorer le financement de
l’aide aux victimes (sur-amende 1,5% = Fondo per
associazioni)
Prima lettura, senato, marzo 2014
GRAZIE PER LA VOSTRA
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Esperienza francese in tema di sostegno alle vittime di reato

  • 1. Attuazione e prospettive della Direttiva Europea: l’esperienza della Rete Dafne Convegno Nazionale. 5 Giugno 2014
  • 2. L’esperienza francese in materia di sostegno alle vittime di reato Tavola pomeridiana CONFRONTO TRA ESPERIENZE Danilo COMBA - Ricercatore in diritto internazionale Université de Nice Sophia-Antipolis, Francia
  • 3. Diritti della «vittima»: prevenzione & sostegno “Uno dei principali test qualitativi dei nostri sistemi di giustizia è come trattiamo le nostre vittime – un trattamento appropriato è la dimostrazione della solidarietà della Società con la vittima (con OGNI vittima); al contempo, è riconoscimento che questo trattamento è elemento essenziale per l’integrità morale della Società. E’ quindi di cruciale importanza combattere e prevenire i reati (giustizia sociale preventiva), ma anche supportare e proteggere gli individui che ne siano vittima (giustizia sociale applicata)”. Sito della Commissione Europea, DG “Giustizia” (traduzione personale)
  • 4. In tal senso, l’obiettivo da raggiungere in materia di sostegno alle vittime di reato si riassume nell’inserimento dei loro diritti e delle loro esigenze nella definizione dei sistemi penali; di conseguenza, in quanto elemento essenziale, il supporto e la protezione più o meno appropriato delle vittime di reato partecipa alla valutazione dell’«adeguatezza e «compiutezza» di quegli stessi sistemi
  • 5.
  • 6. …ma… perché analizzare il «modello» francese?
  • 7. Ragioni tecnico- giuridiche (paesi di «civil law», ma # sostanz. in materia penale) Soggetto oggetto di discussione (Direttiva per la fissazione di standard minimi territorio europeo) In ragione grado di integrazione europea raggiunto (economica, sociale, normativa) Esperienza maturata all’interno dell’ordinamento francese in tema di sostegno alle vittime di reato Ricchezza «modello», in riferimento al ruolo delle associazioni, (Per certi versi esempio di ciò che la rete Dafne è e a cui tende) Per Ragioni geografiche
  • 8. Sinteticamente, l’analisi de l’ «esperienza» francese può svilupparsi seguendo 2 principali direttrici ATTUAZIONE Se, e Come l’esperienza francese, risponde alle esigenze poste dalla Direttiva europea in tema di sostegno alle vittime di reato? • Approccio formale (trasposizione) • Approccio sostanziale – Disamina caratteristiche principali per comprendere peculiarità e per valutare rispetto o meno dei canoni essenziali posti dalla direttiva) PROSPETTIVE Quali sviluppi, presenti e futuri? • Spunto per l’attuazione della direttiva nell’ambito dell’ordinamento italiano • Influenza per evoluzione del quadro normativo europeo ?
  • 9.
  • 10. Per meglio contestualizzare l’esperienza francese in tema di sostegno alle vittime di reato -l’interesse di una sua valutazione, la comprensione delle sue specificità – è indispensabile sottolineare l’evoluzione del quadro normativo europeo, tessuto in cui si colloca l’adozione della Direttiva 2012/29/UE e in relazione al quale - pur con le sue specificità («preservate» dall’adozione di una Direttiva) - l’ordinamento francese si deve conformare
  • 11. La Direttiva 2012/29/UE istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Al contempo, costituisce un nuovo e importante tassello del Diritto Europeo, in particolare in tema di giustizia penale. La Direttiva è perciò parte integrante dell’obiettivo di costruire uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia che consenta ai cittadini - ovunque essi si trovino - di poter contare su una serie di diritti fondamentali
  • 12. Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia Frutto di una lunga «gestazione», il Trattato di Lisbona - entrato in vigore nel dicembre 2009 - apre una nuova parentesi all’interno dell’UE. Il Trattato mira a rafforzare la realizzazione di uno spazio europeo comune in cui le persone possano circolare liberamente e ricevere una protezione giuridica efficace. Va del resto notato che con l’entrata in vigore del Trattato si è modificato anche l’orizzonte in cui s’inserisce la stessa esperienza europea: per un verso è oramai pienamente in vigore la Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza (2000); per altro, anche l’UE, intesa come Istituzione , vede l’esercizio delle sue attività sottoposte al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La realizzazione di uno spazio europeo comune ha un impatto su diverse aree, a forte dimensione transfrontaliera che richiedono un’attiva cooperazione. Il titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea regola, agli articoli 67-89, lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, suddividendolo in 4 settori:  politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione;  cooperazione giudiziaria in materia civile;  cooperazione giudiziaria in materia penale;  cooperazione di polizia.
  • 13. La giustizia penale, materia concorrente Trattato di Maastricht - Le questioni di cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione fra le forze di polizia erano oggetto del 3° pilastro dell'UE, basato sulla cooperazione intergovernativa. In questo ambito, le istituzioni europee non erano competenti e non potevano quindi adottare un regolamento o una direttiva. Il Trattato di Lisbona supera questa differenziazione e consente all'UE di intervenire in tutte le questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le questioni relative alla giustizia penale (diritti dell’imputato, diritti delle vittime, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria, valore delle sentenze) sono oramai soggette alla procedura legislativa ordinaria, con possibilità di adottare regolamenti e/o direttive, con potenziale controllo della Corte di Giustizia dell’UE. In prospettiva, secondo le disposizioni del Trattato stesso, l’elaborazione del diritto europeo potrebbe condurre alla creazione di una Procura Europea.
  • 14. COSTRUZIONE DI UNO SPAZIO PENALE EUROPEO Sulla base del nuovo dettato TFUE, in virtù del Programma di Stoccolma (dicembre 2009) che fissa il programma di lavoro per il periodo 2010-2014, il legislatore europeo è intervenuto a più riprese e in diverse direzioni:  Centralità riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie Armonizzazioni garanzie processuali (del reo e della vittima) Armonizzazione legislazioni e creazione diritto penale europeo La Direttiva 2012/29/UE relativa al sostegno delle vittime di reato concerne tanto il 2° che il 3° punto
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  • 16. La Direttiva 2012/29/UE istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato  A favore di TUTTE le vittime (e familiari, art. 2)  A favore di OGNI persona/vittima che si trovi all’interno dell’Unione, OVUNQUE essa si trovi, in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro STATUS in materia di soggiorno (articolo 1.1) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16/11/2015)
  • 17. Considerazioni d’ordine FATTUALE Ogni anno 75 milioni di persone sono vittime di reato all’interno dell’UE In virtù dell’esercizio, sempre più esteso, della libera circolazione, sempre più persone sono potenzialmente vittima di un reato in un altro Paese europeo Per sua intrinseca natura, la vittima si trova in una posizione sensibile, vulnerabilità che accresce se i fatti hanno luogo all’interno di un altro Paese e ordinamento
  • 18. Diritti, assistenza, protezione: norme minime che gli Stati Membri si impegnano ad assicurare •le vittime siano trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato… •polizia, procuratori e magistrati ricevano la necessaria formazione (art. 25)TRATTAMENTO • le vittime siano informate - fin dal primo contatto e in ogni ulteriore fase con autorità competenti - dei loro diritti e delle cause che li riguardano in un modo a loro comprensibile • diritto a una serie di informazioni (art. 4) • diritto a presentare denuncia utilizzando lingua che comprende INFORMAZIONE • sia garantito in ciascuno Stato membro il sostegno alle vittime, durante tutta la procedura • diritto di accesso e incentivo all’accesso a specifici servizi di assistenza (art. 8), gratuito, non subordinato a denuncia • assistenza fornita dai servizi di assistenza alle vittime : condizioni minime e supplementari (art. 9) SOSTEGNO • le vittime possano prendere parte al procedimento, se lo desiderano (essere sentite, fornire elementi di prova, chiedere il riesame, costituirsi parte civile) • le vittime siano aiutate ad assistere al processo • le vittime possano essere risarcite (dall’autore reato, tramite dei Fondi specifici) • Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa (art. 12) ACCESSO ALLA GIUSTIZIA E ASSISTENZA PROCESSUALE • le vittime siano protette durante la fase delle indagini e quella del procedimento penale (intimidazioni, assenza contatti,) PROTEZIONE
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  • 20. L’esperienza francese: aspetti essenziali In ragione di tale contesto socio-normativo, focalizzerò il mio intervento - relativo all’esperienza francese in tema di sostegno alle vittime di reato - su alcuni aspetti essenziali.
  • 21. …aspetti essenziali 1. Innanzitutto va sottolineato che l’attuazione della Direttiva Europea in Francia si sta delineando come un intervento non unitario, ma in virtù di una serie di interventi specifici (2010/64/UE, 2012/13/UE), i quali rimandano alla direttiva 2012/29, recependone alcuni aspetti. Tale approccio si spiega, in particolare, in ragione dell’esperienza acquisita in materia all’interno dell’ordinamento francese, esperienza articolata, oramai trentennale.
  • 22. …Aspetti essenziali: Elementi caratterizzanti del «modello» francese  L’adozione di un approccio generalista in tema di aiuto e assistenza alle vittime  La creazione dell’INAVEM  La previsione di un Fondo a favore delle vittime di reato  L’apertura del sistema verso una composizione extragiudiziale, in particolare in riferimento alla mediazione in campo penale e alla creazione delle Maison de Droit et de Justice – MDJ -  La Legge n. 2000-516, intervento organico in tema di rafforzamento della presunzione d’innocenza e i diritti delle vittime  Gli interventi successivi: modifiche del sistema normativo per rafforzare la tutela e promuovere la pratica  La creazione dei BAV (2010-2014) all’interno dei TGI  Il sostegno delle vittime, anche ai soggetti senza regolare permesso di soggiorno  Le discussioni relative alla perennità dei Fondi a favore delle associazioni a sostegno delle vittime di reato (Rapporto Nielson; Progetto di legge)
  • 23. INAVEM Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation • Federazione «Generalista» di aiuto alle vittime • Creazione: 1986 • Compito: – Sostenere, coordinare e promuovere la rete di aiuto alle vittime (140 associazioni coinvolti; annualmente, accolte 300 mila vittime), attraverso un approccio integrato – facilitare i partenariati e le convenzioni per facilitare l’accesso delle vittime alle associazioni locali – Partecipazione sostanziale al processo legislativo (es. enquêtes victimes ) • Numero telefonico ad hoc
  • 24. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence & les droits des victimes Le iniziative prese a partire degli anni ‘80 hanno condotto allo sviluppo di azioni e servizi pubblici, ma anche a un crescente ruolo dei professionisti, delle associazioni, e delle collettività locali. La Legge del 2000 (raccoglie e) crea 40 nuovi articoli all’interno del codice di procedura penale, divisibili in 2 principali categorie:  L’ordinamento consacra a favore della vittima il ruolo di attore all’interno della procedura penale  Rafforzamento della riparazione della vittima Al suo interno, elementi peculiari sono: • Obbligo per le autorità di polizia di ricevere e trasmettere la denuncia, anche se non sono territorialmente competenti • Obbligo per le autorità di polizia e giudiziarie di informare le vittime dei loro diritti, in ogni fase della procedura, tra cui quello di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito • Consacra il ruolo delle associazioni di sostegno, facilita la costituzione come parte civile • Estende l’indennizzo da parte delle commissioni d’indennizzo delle vittime di reato (nell’Ord. Fr., contravvenzioni, delitti e crimini: # utile ai fini obbligatorietà azione penale)
  • 25. La previsione di un FONDO La Direttiva 2012/29 (come del resto la Convenzione Istanbul) prevede che gli Stati membri dispongano di misure appropriate perché la vittima possa richiedere un risarcimento all’autore del reato. Va notato al riguardo, che in caso di danni alla salute o all’integrità personale, la Convenzione prevede che, nel caso in cui non sia possibile richiedere/ottenere il risarcimento da parte dell’autore del reato, siano assicurate forme diverse di indennizzo
  • 26. … Servizio SARVI e Fondo di Garanzia FGTI In materia, l’ordinamento francese dispone di un sistema performante. Al di là della possibilità di ottenere il risarcimento costituendosi parte civile all’interno della procedura penale, richiedendo al giudice di condannare il colpevole , esistono 2 fondi speciali  la Legge del 1 luglio 2008 ha previsto che la vittima possa richiedere parte di tale somma al SARVI (Service d’aide au recouvrement des victimes).  Contemporaneamente, l’ordinamento francese ha progressivamente creato un sistema di risarcimento integrale del pregiudizio subito (articoli 706.3-706.15 codice procedura penale), in riferimento a reati particolarmente gravi o in riferimento a situazioni materiali/psicologiche difficili. Queste somme rilevano della Solidarietà nazionale e le somme sono versate dal Fondo di Garanzia delle vittime degli atti di terrorismo e altre infrazioni (FGTI), concesse dalla Commissione CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions), istituita presso il Tribunale di Grande Instance.
  • 27. La creazione dei BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES (BAV) Uffici preposti all’informazione e all’assistenza integrale delle vittime di reato, Forte approccio Istituzionale Funzione di Sportello Unico, compresi (in prospettiva) gli aspetti relativi all’esecuzione della pena Locati presso il Tribunal de Grand Instance (TGI; Tribunale Ordinario) Servizio garantito attraverso Rete INAVEM Processo avviato a partire del 2010: nel 2014, ogni TGI dispone di un BAV operativo
  • 28. Questione del finanziamento permanente delle associazioni Assicurare la continuità di un ruolo fondamentale  Il Rapporto Nielson (2013) Studio di fattibilità per stabilizzare l’attività di 170 associazioni che operano quotidianamente per il sostegno delle vittime di reato  Proposta di Legge (2014): Proposition de loi tendant à améliorer le financement de l’aide aux victimes (sur-amende 1,5% = Fondo per associazioni) Prima lettura, senato, marzo 2014
  • 29. GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Editor's Notes

  1. IL SOSTEGNO ALLE VITTIME. Attuazione e prospettive della Direttiva Europea: l’esperienza della Rete Dafne