Rete Dafne. Sostegno vittime di reato. Disamina "modello" francese. Direttiva 2012/29/UE. Direttiva europea in tema di diritti minimi. Spazio europeo comune. Giustizia penale
Esperienza francese in tema di sostegno alle vittime di reato
1. Attuazione e prospettive della
Direttiva Europea:
l’esperienza della Rete Dafne
Convegno Nazionale. 5 Giugno 2014
2. L’esperienza francese
in materia di sostegno
alle vittime di reato
Tavola pomeridiana
CONFRONTO TRA ESPERIENZE
Danilo COMBA - Ricercatore in diritto internazionale
Université de Nice Sophia-Antipolis, Francia
3. Diritti della «vittima»:
prevenzione & sostegno
“Uno dei principali test qualitativi dei nostri sistemi di
giustizia è come trattiamo le nostre vittime – un
trattamento appropriato è la dimostrazione della
solidarietà della Società con la vittima (con OGNI vittima);
al contempo, è riconoscimento che questo trattamento è
elemento essenziale per l’integrità morale della Società.
E’ quindi di cruciale importanza combattere e prevenire i
reati (giustizia sociale preventiva), ma anche supportare e
proteggere gli individui che ne siano vittima (giustizia
sociale applicata)”.
Sito della Commissione Europea, DG “Giustizia” (traduzione personale)
4. In tal senso,
l’obiettivo da raggiungere in materia di sostegno alle
vittime di reato si riassume nell’inserimento dei loro
diritti e delle loro esigenze nella definizione dei
sistemi penali;
di conseguenza,
in quanto elemento essenziale, il supporto e la
protezione più o meno appropriato delle vittime di
reato partecipa alla valutazione dell’«adeguatezza e
«compiutezza» di quegli stessi sistemi
7. Ragioni
tecnico-
giuridiche
(paesi di «civil
law», ma #
sostanz. in
materia penale)
Soggetto
oggetto di
discussione
(Direttiva per la fissazione
di standard minimi
territorio europeo)
In ragione grado
di
integrazione
europea
raggiunto
(economica, sociale,
normativa)
Esperienza
maturata
all’interno
dell’ordinamento
francese in tema di
sostegno alle
vittime di reato
Ricchezza
«modello»,
in riferimento al ruolo
delle
associazioni,
(Per certi versi
esempio di ciò che la
rete Dafne è e a cui
tende)
Per Ragioni
geografiche
8. Sinteticamente, l’analisi de l’ «esperienza» francese può
svilupparsi seguendo 2 principali direttrici
ATTUAZIONE
Se, e Come l’esperienza francese,
risponde alle esigenze poste dalla
Direttiva europea in tema di
sostegno alle vittime di reato?
• Approccio formale (trasposizione)
• Approccio sostanziale
– Disamina caratteristiche principali per
comprendere peculiarità e per valutare
rispetto o meno dei canoni essenziali posti
dalla direttiva)
PROSPETTIVE
Quali sviluppi, presenti e futuri?
• Spunto per l’attuazione della direttiva
nell’ambito dell’ordinamento italiano
• Influenza per evoluzione del quadro normativo
europeo ?
9.
10. Per meglio contestualizzare l’esperienza francese
in tema di sostegno alle vittime di reato
-l’interesse di una sua valutazione, la comprensione delle sue specificità –
è indispensabile sottolineare
l’evoluzione del quadro normativo
europeo,
tessuto in cui si colloca l’adozione della
Direttiva 2012/29/UE e in relazione al quale
- pur con le sue specificità («preservate» dall’adozione di una Direttiva) -
l’ordinamento francese si deve conformare
11. La Direttiva 2012/29/UE
istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato.
Al contempo,
costituisce un nuovo e importante tassello del
Diritto Europeo, in particolare in tema di giustizia
penale.
La Direttiva è perciò parte integrante
dell’obiettivo di costruire uno spazio europeo di
libertà, sicurezza e giustizia che consenta ai
cittadini - ovunque essi si trovino - di poter contare
su una serie di diritti fondamentali
12. Spazio europeo di libertà, sicurezza e
giustizia
Frutto di una lunga «gestazione», il Trattato di Lisbona - entrato in vigore nel dicembre
2009 - apre una nuova parentesi all’interno dell’UE.
Il Trattato mira a rafforzare la realizzazione di uno spazio europeo comune in cui le
persone possano circolare liberamente e ricevere una protezione giuridica efficace.
Va del resto notato che con l’entrata in vigore del Trattato si è modificato anche
l’orizzonte in cui s’inserisce la stessa esperienza europea: per un verso è oramai
pienamente in vigore la Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza (2000); per altro, anche
l’UE, intesa come Istituzione , vede l’esercizio delle sue attività sottoposte al vaglio
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La realizzazione di uno spazio europeo comune ha un impatto su diverse aree, a forte
dimensione transfrontaliera che richiedono un’attiva cooperazione.
Il titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea regola, agli
articoli 67-89, lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, suddividendolo in 4 settori:
politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione;
cooperazione giudiziaria in materia civile;
cooperazione giudiziaria in materia penale;
cooperazione di polizia.
13. La giustizia penale, materia
concorrente
Trattato di Maastricht - Le questioni di cooperazione giudiziaria in materia penale e di
cooperazione fra le forze di polizia erano oggetto del 3° pilastro dell'UE, basato sulla
cooperazione intergovernativa.
In questo ambito, le istituzioni europee non erano competenti e non potevano quindi
adottare un regolamento o una direttiva.
Il Trattato di Lisbona supera questa differenziazione e consente all'UE di intervenire in tutte
le questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Le questioni relative alla giustizia penale (diritti dell’imputato, diritti
delle vittime, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria, valore delle
sentenze) sono oramai soggette alla procedura legislativa
ordinaria, con possibilità di adottare regolamenti e/o direttive, con
potenziale controllo della Corte di Giustizia dell’UE.
In prospettiva, secondo le disposizioni del Trattato stesso, l’elaborazione del
diritto europeo potrebbe condurre alla creazione di una Procura Europea.
14. COSTRUZIONE DI UNO SPAZIO PENALE EUROPEO
Sulla base del nuovo dettato TFUE, in virtù del Programma di
Stoccolma (dicembre 2009) che fissa il programma di lavoro
per il periodo 2010-2014, il legislatore europeo è intervenuto
a più riprese e in diverse direzioni:
Centralità riconoscimento reciproco delle decisioni
giudiziarie
Armonizzazioni garanzie processuali (del reo
e della vittima)
Armonizzazione legislazioni e creazione
diritto penale europeo
La Direttiva 2012/29/UE relativa al sostegno delle vittime di
reato concerne tanto il 2° che il 3° punto
15.
16. La Direttiva 2012/29/UE
istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime
di reato
A favore di TUTTE le vittime (e familiari, art. 2)
A favore di OGNI persona/vittima che si trovi all’interno
dell’Unione, OVUNQUE essa si trovi, in maniera non discriminatoria,
anche in relazione al loro STATUS in materia di soggiorno (articolo 1.1)
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16/11/2015)
17. Considerazioni d’ordine FATTUALE
Ogni anno 75 milioni di persone sono vittime di reato all’interno
dell’UE
In virtù dell’esercizio, sempre più esteso, della libera
circolazione, sempre più persone sono potenzialmente
vittima di un reato in un altro Paese europeo
Per sua intrinseca natura, la vittima si trova in una posizione
sensibile, vulnerabilità che accresce se i fatti hanno luogo
all’interno di un altro Paese e ordinamento
18. Diritti, assistenza, protezione: norme minime che gli
Stati Membri si impegnano ad assicurare
•le vittime siano trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato…
•polizia, procuratori e magistrati ricevano la necessaria formazione (art. 25)TRATTAMENTO
• le vittime siano informate - fin dal primo contatto e in ogni ulteriore
fase con autorità competenti - dei loro diritti e delle cause che li
riguardano in un modo a loro comprensibile
• diritto a una serie di informazioni (art. 4)
• diritto a presentare denuncia utilizzando lingua che comprende
INFORMAZIONE
• sia garantito in ciascuno Stato membro il sostegno alle vittime,
durante tutta la procedura
• diritto di accesso e incentivo all’accesso a specifici servizi di
assistenza (art. 8), gratuito, non subordinato a denuncia
• assistenza fornita dai servizi di assistenza alle vittime : condizioni
minime e supplementari (art. 9)
SOSTEGNO
• le vittime possano prendere parte al procedimento, se lo
desiderano (essere sentite, fornire elementi di prova, chiedere il
riesame, costituirsi parte civile)
• le vittime siano aiutate ad assistere al processo
• le vittime possano essere risarcite (dall’autore reato, tramite dei
Fondi specifici)
• Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa
(art. 12)
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA E
ASSISTENZA PROCESSUALE
• le vittime siano protette durante la fase delle indagini e
quella del procedimento penale (intimidazioni, assenza
contatti,)
PROTEZIONE
19.
20. L’esperienza francese: aspetti
essenziali
In ragione di tale contesto socio-normativo, focalizzerò il mio
intervento
- relativo all’esperienza francese in tema di sostegno alle vittime di reato -
su alcuni aspetti essenziali.
21. …aspetti essenziali
1. Innanzitutto va sottolineato che l’attuazione
della Direttiva Europea in Francia si sta
delineando come un intervento non unitario, ma
in virtù di una serie di interventi specifici
(2010/64/UE, 2012/13/UE), i quali rimandano
alla direttiva 2012/29, recependone alcuni
aspetti.
Tale approccio si spiega, in particolare, in ragione
dell’esperienza acquisita in materia all’interno
dell’ordinamento francese, esperienza articolata,
oramai trentennale.
22. …Aspetti essenziali: Elementi
caratterizzanti del «modello» francese
L’adozione di un approccio generalista in tema di aiuto e assistenza alle
vittime
La creazione dell’INAVEM
La previsione di un Fondo a favore delle vittime di reato
L’apertura del sistema verso una composizione extragiudiziale, in
particolare in riferimento alla mediazione in campo penale e alla
creazione delle Maison de Droit et de Justice – MDJ -
La Legge n. 2000-516, intervento organico in tema di rafforzamento della
presunzione d’innocenza e i diritti delle vittime
Gli interventi successivi: modifiche del sistema normativo per rafforzare
la tutela e promuovere la pratica
La creazione dei BAV (2010-2014) all’interno dei TGI
Il sostegno delle vittime, anche ai soggetti senza regolare permesso di
soggiorno
Le discussioni relative alla perennità dei Fondi a favore delle associazioni
a sostegno delle vittime di reato (Rapporto Nielson; Progetto di legge)
23. INAVEM
Institut National d’Aide aux
Victimes et de Médiation
• Federazione «Generalista» di aiuto alle vittime
• Creazione: 1986
• Compito:
– Sostenere, coordinare e promuovere la rete di aiuto
alle vittime (140 associazioni coinvolti; annualmente,
accolte 300 mila vittime), attraverso un approccio
integrato
– facilitare i partenariati e le convenzioni per facilitare
l’accesso delle vittime alle associazioni locali
– Partecipazione sostanziale al processo legislativo (es.
enquêtes victimes )
• Numero telefonico ad hoc
24. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de
la présomption d'innocence & les droits des victimes
Le iniziative prese a partire degli anni ‘80 hanno condotto allo sviluppo di azioni e servizi pubblici,
ma anche a un crescente ruolo dei professionisti, delle associazioni, e delle collettività locali.
La Legge del 2000 (raccoglie e) crea 40 nuovi articoli all’interno
del codice di procedura penale, divisibili in 2 principali categorie:
L’ordinamento consacra a favore della vittima il ruolo di attore all’interno della procedura
penale
Rafforzamento della riparazione della vittima
Al suo interno, elementi peculiari sono:
• Obbligo per le autorità di polizia di ricevere e trasmettere la denuncia, anche se non sono
territorialmente competenti
• Obbligo per le autorità di polizia e giudiziarie di informare le vittime dei loro diritti, in ogni
fase della procedura, tra cui quello di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del
pregiudizio subito
• Consacra il ruolo delle associazioni di sostegno, facilita la costituzione come parte civile
• Estende l’indennizzo da parte delle commissioni d’indennizzo delle
vittime di reato (nell’Ord. Fr., contravvenzioni, delitti e crimini: # utile ai fini
obbligatorietà azione penale)
25. La previsione di un FONDO
La Direttiva 2012/29 (come del resto la Convenzione Istanbul)
prevede che gli Stati membri dispongano di misure
appropriate perché la vittima possa richiedere un
risarcimento all’autore del reato.
Va notato al riguardo, che in caso di danni alla
salute o all’integrità personale, la Convenzione
prevede che, nel caso in cui non sia possibile
richiedere/ottenere il risarcimento da parte
dell’autore del reato, siano assicurate forme diverse
di indennizzo
26. … Servizio SARVI e Fondo di Garanzia
FGTI
In materia, l’ordinamento francese dispone di un sistema performante.
Al di là della possibilità di ottenere il risarcimento costituendosi parte civile
all’interno della procedura penale, richiedendo al giudice di condannare il
colpevole , esistono 2 fondi speciali
la Legge del 1 luglio 2008 ha previsto che la vittima possa richiedere parte
di tale somma al SARVI (Service d’aide au recouvrement des victimes).
Contemporaneamente, l’ordinamento francese ha progressivamente
creato un sistema di risarcimento integrale del pregiudizio subito (articoli
706.3-706.15 codice procedura penale), in riferimento a reati
particolarmente gravi o in riferimento a situazioni materiali/psicologiche
difficili.
Queste somme rilevano della Solidarietà nazionale e le somme sono versate
dal Fondo di Garanzia delle vittime degli atti di terrorismo e altre infrazioni
(FGTI), concesse dalla Commissione CIVI (Commission d’indemnisation des
victimes d’infractions), istituita presso il Tribunale di Grande Instance.
27. La creazione dei BUREAU D’AIDE AUX
VICTIMES
(BAV)
Uffici preposti all’informazione e all’assistenza
integrale delle vittime di reato,
Forte approccio Istituzionale
Funzione di Sportello Unico, compresi (in prospettiva) gli
aspetti relativi all’esecuzione della pena
Locati presso il Tribunal de Grand Instance (TGI;
Tribunale Ordinario)
Servizio garantito attraverso Rete INAVEM
Processo avviato a partire del 2010:
nel 2014, ogni TGI dispone di un BAV operativo
28. Questione del finanziamento
permanente delle associazioni
Assicurare la continuità di un ruolo fondamentale
Il Rapporto Nielson (2013)
Studio di fattibilità per stabilizzare l’attività di 170
associazioni che operano quotidianamente per il
sostegno delle vittime di reato
Proposta di Legge (2014):
Proposition de loi tendant à améliorer le financement de
l’aide aux victimes (sur-amende 1,5% = Fondo per
associazioni)
Prima lettura, senato, marzo 2014