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Fondazione della Scuola Forense
Taranto
Ispezioni, perquisizioni, sequestri
Avv. Giovanni Fiorino
avv.fiorino@virgilio.it
Ispezioni, perquisizioni, sequestri
Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova
Ispezioni
● Ispezione disposta dal Pubblico Ministero
● Ispezione ad iniziativa della polizia giudiziaria
Ispezioni
Ispezione
● Artt. 244 ss c.p.p.
● Art. 354 c.p.p.
Ispezioni
Attività del Pubblico Ministero
Art. 244 comma 1 c.p.p.
L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è
disposta con decreto motivato quando occorre
accertare le tracce e gli altri effetti materiali del
reato
Ispezioni
Attività del Pubblico Ministero
● L'atto: il decreto motivato
Ispezioni
Attività del Pubblico Ministero
Tipologia delle ispezioni
● Ispezione delle persone (art. 245 c.p.p.)
● Ispezione dei luoghi (art. 246 c.p.p.)
● Ispezione delle cose (art. 246 c.p.p.)
Ispezioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 354 comma 1 c.p.p.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano
che le tracce e le cose pertinenti al reato siano
conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non
venga mutato prima dell'intervento del pubblico
ministero
Ispezioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
● I protagonisti: ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
● Oggetto dell'attività: le tracce e le cose pertinenti al
reato, la loro conservazione
● Oggetto dell'attività: lo stato dei luoghi e delle cose,
la garanzia della immutabilità
● I tempi dell'azione: prima dell'intervento del
Pubblico Ministero
Ispezioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 354 comma 2 c.p.p.
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel
comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si
modifichino e il pubblico ministero non può intervenire
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la
direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose
Ispezioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
● I protagonisti: ufficiali di polizia giudiziaria
● Oggetto dell'attività: le tracce, i luoghi, le cose indicati nel
comma 1, la garanzia che non si alterino, non si disperdano,
non si modifichino
● I tempi dell'azione: prima dell'intervento del Pubblico
Ministero (non può intervenire tempestivamente o non ha
ancora assunto la direzione delle indagini)
● Attività: necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose
Ispezioni
Attività del Pubblico Ministero
Art. 244 comma 2 c.p.p.
Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se
questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi,
alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato
attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente,
curando anche di individuare modo, tempo e cause delle
eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra
operazione tecnica
Ispezioni
Ispezione delle persone
Art. 245 commi 1 e 2 c.p.p.
Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è
avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia,
purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell'articolo 120.
L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti
del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
Ispezioni
Ispezione dei luoghi
Art. 246 c.p.p.
All'imputato [60, 61] e in ogni caso a chi abbia l'attuale
disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è
consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che
essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale
accertamento [103 3].
Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria
può ordinare, enunciando nel verbale [134 s., 373] i motivi
del provvedimento, che taluno non si allontani prima che
le operazioni siano concluse e può far ricondurre
coattivamente sul posto il trasgressore
Ispezioni
Ispezione delle persone
L'ispezione personale disposta dal Pubblico Ministero
● Le modalità: l'avvertimento che ha facoltà di farsi assistere
da persona di fiducia, purché prontamente reperibile
● Le modalità: Il rispetto per la dignità e, nei limiti del
possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
Ispezioni
Ispezione delle persone
Le modalità: L'articolo 364 c.p.p.
Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a
ispezione, a individuazione di persone o confronto cui deve
partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi
a norma dell'articolo 375.
La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì
avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può
nominarne uno di fiducia .
Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è
dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti
indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la
persona sottoposta alle indagini.
Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei
commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.
Ispezioni
Ispezione delle persone
Le modalità: L'articolo 364 c.p.p.
Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere
che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti
di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a
ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del
termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque
tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico
ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le
tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati [354
2]. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire
Ispezioni
Ispezione delle persone
Le modalità: L'articolo 364 c.p.p.
Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero
deve specificamente indicare, a pena di nullità [181], i motivi della
deroga e le modalità dell'avviso.
È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di
approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli
atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste,
osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale
Ispezioni
Ispezione delle persone
Il divieto di ispezione personale ad iniziativa della polizia
giudiziaria
Art. 354 comma 3 c.p.p.
Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali
di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e
rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale
Ispezioni
Conseguenze della violazione della disciplina codicistica
● Assenza di un decreto motivato
● Assenza dell'avvertimento di cui all'articolo 245 comma 1
c.p.p.
● Modalità contrarie a quanto prescritto dall'articolo 245
comma 2 c.p.p.
● La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 364 c.p.p.
Ispezioni
Conseguenze della violazione della disciplina codicistica
Assenza di un decreto motivato:
Art. 125 comma 3 c.p.p.
Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità
I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la
motivazione è espressamente prescritta dalla legge
Ispezioni
L'ispezione come atto irripetibile: l'articolo 431 c.p.p.
Ispezioni
L'articolo 431 comma 1 c.p.p.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti
ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il
termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel
fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
[…]
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria [354]
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore
Ispezioni
Casi concreti di ispezione
Ispezioni
Cassazione penale, sez. IV, 02/12/2005, n. 6284
In materia di ispezione personale, l'accertamento
radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a
cui può farsi ricorso coattivamente, purché sia eseguito per
mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle
corrette metodologie tecniche, non rilevando che il
controllo sia esteso così all'interno del corpo umano
Ispezioni
Cassazione penale, sez. I, 14/01/1993
L'accertamento dei residui di polvere da sparo sul corpo di
una persona è un atto di ispezione personale, appartenente
alla categoria del mezzo di ricerca delle prove (art. 244,
comma 1 c.p.p.). Esso si risolve nella constatazione
descrittiva e statica di elementi obiettivi, acquisita con
l'ausilio di un esperto al quale, a differenza di quanto
accade per la perizia, non viene richiesto il parere per
indagini che impegnano particolari cognizioni di
determinate scienze o arti.
Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
L'articolo 244 comma 2 seconda parte c.p.p.
L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica,
anche in relazione a sistemi informatici o telematici,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la
conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione
Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
L'articolo 354 comma 2 c.p.p.
In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi
informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali
della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche
o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la
conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e
provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione
su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri
la conformità della copia all'originale e la sua
immodificabilità
Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Le modalità: l’ispezione informatica si risolve in un’osservazione del sistema
attraverso la descrizione del suo status e l’annotazione della eventuale
presenza di software attivi, nonché periferiche e connessioni, con la
conseguenza che all’attività di osservazione, descritta nel verbale
contestualmente redatto, non può seguire quindi alcuna forma di apprensione
della posta elettronica eventualmente individuata all’interno del sistema:
l’ispezione del sistema, infatti, rappresenta un’attività preliminare rispetto al
contesto dell’indagine informatica
Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Le misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione e
ad evitare l'alterazione
● Il write blocker
● L'hashing
Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
La violazione delle modalità di conservazione e non
alterazione dei dati nella giurisprudenza
Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Cassazione penale, sez. II, 01/07/2015, n. 29061
L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce
accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore
della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente
l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la
conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne
deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta
l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità
di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni
dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti
Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Cassazione penale, sez. V, 16/11/2015, n. 11905
L'estrazione di dati archiviati in un supposto informatico (nella
specie: floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile
anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che
ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di
rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere
alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione,
potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull'attendibilità
della prova rappresentata dall'accertamento eseguito. (In
motivazione, la S.C. ha precisato che è fatta salva la necessità di
verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati
originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti).
Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Cassazione penale, sez. II, 12/12/2008, n. 11135
L'esperibilità delle procedure di "hashing", ossia delle tecniche
volte a verificare l'integrità e la conformità all'originale del dato
informatico sequestrato e conservato in copia su un apposito
supporto (nella specie Cd-Rom), è una questione di merito,
potendosi in sede di legittimità esclusivamente delibare se gli
accorgimenti adottati dalla polizia giudizaria delegata siano o
meno idonei "in astratto" a tutelare le finalità indicate dal
legislatore negli art. 247, comma 1 bis, e 354, comma 2, c.p.p.
per come modificati dalla l. 48/2008, di ratifica della
Convenzione del Consiglio d'Europa sul cybercrime
Perquisizioni
Perquisizione disposta dal Pubblico Ministero
Perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria
Perquisizioni
Perquisizioni
● Artt. 247 ss c.p.p.
● Art. 352 c.p.p.
Perquisizioni
Art. 247 comma 1 c.p.p.
Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti
sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è
disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato
motivo di ritenere che tali cose si trovino in un
determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi
l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione
locale
La perquisizione è disposta con decreto motivato.
L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero
disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia
giudiziaria delegati con lo stesso decreto
Perquisizioni
Attività del Pubblico Ministero
● L'atto: il decreto motivato
Perquisizioni
Attività del Pubblico Ministero
Tipologia delle perquisizioni
● Perquisizione personale (art. 247 comma 1 c.p.p.)
● Perquisizione locale (art. 247 comma 1 c.p.p.)
Perquisizioni
Perquisizione personale
Attività del Pubblico Ministero
Art. 249 c.p.p.
Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata
una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di
farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti
del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
Perquisizioni
Perquisizione locale
Attività del Pubblico Ministero
Art. 250 c.p.p.
Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a
chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della
facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia,
purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell'articolo 120.
Perquisizioni
Attività del Pubblico Ministero
Le modalità:
● L'avviso della facoltà di farsi assistere o
rappresentare da persona di fiducia
● Il rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di
chi vi è sottoposto
Perquisizioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 352 c.p.p.
Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di
polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale
quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si
trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono
essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si
trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona
sottoposta alle indagini o l'evaso
Perquisizioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
● I protagonisti: ufficiali polizia giudiziaria
● I presupposti: la flagranza di reato (art. 382 c.p.p.),
l'evasione (art. 385 c.p.)
● I presupposti: l'ordinanza di custodia cautelare,
l'ordine di carcerazione, fermo di indiziato di
delitto
● I presupposti: il “fondato motivo di ritenere”
● Oggetto dell'attività: perquisizione locale e
perquisizione personale
Perquisizioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Le modalità: art. 352 comma 4 c.p.p.
La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e
comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove la perquisizione è stata
eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il
pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti,
nelle quarantotto ore successive, convalida la
perquisizione
Perquisizioni
Conseguenze della violazione della disciplina codicistica
Perquisizioni
La perquisizione disposta dal Pubblico Ministero ed il decreto
motivato
Cassazione penale, sez. IV, 17/04/2012, n. 19618
I provvedimenti di perquisizione e sequestro rientrano tra i
mezzi di ricerca della prova, onde presuppongono l'esistenza di
una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento
nel relativo registro. Ne deriva che per l'emissione di tali
provvedimenti è richiesta la forma del decreto motivato che
deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie
concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione
nonché della norma penale che si intende violata, non essendo
sufficiente la mera indicazione del titolo di reato
Perquisizioni
Le conseguenze della mancata convalida ex articolo 352 comma
4 c.p.p.
Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del
magistrato e non nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto
dall'art. 13 cost., si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non
è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile
attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne consegue
che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca
della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro
eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo
che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253 comma 1 c.p.p., nella quale il
sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un
atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia
pervenuti (Cassazione penale, SSUU, n. 5021/1996)
Perquisizioni
La perquisizione come atto irripetibile: l'articolo 431 c.p.p.
Perquisizioni
L'articolo 431 comma 1 c.p.p.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti
ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il
termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel
fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
[…]
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria [352]
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore
Perquisizioni
La perquisizione informatica
Perquisizioni
Art. 247 comma 1-bis
Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni,
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si
trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché
protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione
dei dati originali e ad impedirne l'alterazione
Perquisizioni
Art. 352 comma 1 bis
Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2
quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti,
gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche
dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad
impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di
sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di
sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in
questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi
informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono
essere cancellati o dispersi
La perquisizione informatica
Le modalità
La perquisizione informatica
Cassazione penale, sez. VI, 24/02/2015, n. 24617
Anche in ossequio al principio di proporzionalità e adeguatezza, previsto
dall'articolo 275 del Cpp, ma applicabile anche alle misure cautelari reali,
deve escludersi, di norma, che possa procedersi al sequestro di interi sistemi
informatici (in cui rientra anche il personal computer a uso personale). Il
computer, infatti, deve essere sottoposto a una perquisizione mirata al cui
esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, non potendosi
quindi ritenere legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una
indiscriminata acquisizione dell'intero (contenuto del) sistema informativo
(quindi, in ipotesi del personal computer), come del resto si desume dalla
disciplina di settore (articoli 247, comma 1- bis, e 352, comma 1-bis, del
Cpp).
La perquisizione informatica
La regola che discende dalla suindicate disposizioni è quindi che,
normalmente, non può procedersi al sequestro del computer in quanto tale,
perché la legge distingue il singolo documento informatico dalla massa di
informazioni che un sistema informatico/ telematico è destinato a
contenere. Ciò non esclude però che, in determinate condizioni, possa
essere legittimamente disposto un sequestro esteso all'intero sistema, se ciò
è proporzionato alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in
questione l'intero sistema (ad esempio, nel caso di computer utilizzato per la
gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivo o destinato
all'archiviazione di materiale illecito). Così come quanto detto non esclude
che, ai fini dell'individuazione del documento, possa procedersi, se
necessario, al trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a
perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la
necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del
sistema dagli accessi di terzi.
La perquisizione informatica
Le misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione e
ad evitare l'alterazione
● Il write blocker
● L'hashing
La perquisizione informatica
La violazione delle modalità di conservazione e non
alterazione dei dati nella giurisprudenza
La perquisizione informatica
Cassazione penale, sez. III, 28/05/2015, n. 37644
In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247,
comma 1-bis, che l'art. 260, comma 2, c.p.p., si limitano a richiedere
l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la
conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed
immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni,
senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha
rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata
indicazione, da parte del consulente tecnico del p.m., del c.d. valore hash
dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di
contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte ed i dati
originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità
dell'imputato)
Sequestri
● Sequestro disposto dal Pubblico Ministero
● Sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria
Sequestro
Sequestro
● Artt. 253 ss c.p.p.
● Art. 354 c.p.p.
Sequestro
Attività del Pubblico Ministero
Art. 253 c.p.p.
L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del
corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per
l'accertamento dei fatti
Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è
stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo.
Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria [103 4]
ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso
decreto.
Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se
presente
Sequestro
Attività del Pubblico Ministero
● L'atto: il decreto motivato
● L'oggetto: Il corpo del reato, ovvero le cose sulle
quali o mediante le quali il reato è stato commesso
nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo
● L'oggetto: Le cose pertinenti al reato necessarie per
l'accertamento dei fatti
● I protagonisti: L'autorità giudiziaria che procede
ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria
Sequestro
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 354 comma 2 c.p.p.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria […] Se del caso,
sequestrano il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti
Sequestro
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 355 commi 1 e 2 c.p.p.
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia
nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza
ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del
luogo dove il sequestro è stato eseguito.
Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto
motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone
la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate
Sequestro
Attività della polizia giudiziaria
● L'oggetto: Il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti
● I protagonisti: Gli ufficiali di polizia giudiziaria
● Le modalità: Trasmissione al Pubblico Ministero, e
nelle 48 ore successive, per la convalida
Sequestro
Il sequestro come atto irripetibile: l'articolo 431 c.p.p.
Sequestro
L'articolo 431 comma 1 c.p.p.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti
ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il
termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel
fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
[…]
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria [354]
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore
Sequestro
Casi concreti di sequestro
Sequestro
Il sequestro del corpo del reato
Sequestro
Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che
costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di
nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza
della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il
reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla
necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti,
poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re
ipsa"
Sequestro
Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149
...in un'indagine finalizzata al recupero di grossi
quantitativi di vino oggetto di truffe ai danni di un
imprenditore locale […] al C. viene contestato il reato di
ricettazione in quanto presso l'azienda dello stesso sono
state rinvenute due pedane del predetto materiale (bottiglie
di grappa) imballato del quale l'indagato non è stato in
grado di fornire notizie circa il possesso della merce, nè di
fornire documentazione giustificativa
Sequestro
Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149
Risulta innanzitutto pacificamente dagli atti - ovviamente nell'ottica
del fumus commissi delicti necessario per l'avviamento del
trattamento cautelare di natura reale - che i beni sequestrati dai
Carabinieri risultano provento di un'azione truffaldina commessa da
tale S.W. ai danni dell'azienda amministrata da D. C.F..
Risulta altresì che detti beni di provenienza illecita furono
successivamente acquistati dall'odierno ricorrente (il quale non ha
giustificato in maniera idonea la legittima provenienza di essi) e da
questi depositati presso il magazzino di tale D.P.F. presso il quale
sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro
Sequestro
Il sequestro delle cose pertinenti al reato
Sequestro
Cassazione penale, sez. V, 22/06/2016, n. 32824
L'espressione cose pertinenti al reato, cui fa riferimento l'art. 321
c.p.p., è più ampia di quella di corpo di reato, definita dall'art. 253
c.p.p., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali
il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il
profitto ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie
criminosa, come il risultato della trasformazione del prodotto o del
profitto del reato (Fattispecie in tema di sequestro di un immobile
ristrutturato con i proventi di una condotta di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, che la Cassazione ha qualificato come cosa pertinente al
reato)
Sequestro
Il sequestro informatico
Sequestro
Il sequestro di dati informatici
Art. 254 bis c.p.p.
L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di
servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi
detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per
esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro
acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una
procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la
loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei
servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali
Sequestro
La copie di dati, di informazioni o di programmi
informatici
Art. 260 comma 2 c.p.p.
L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie
o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono
di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o
segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in
conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di
programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti,
mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la
sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere
disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria
Sequestro
Casi concreti di sequestro informatico
Sequestro
Cassazione penale, sez. VI, 24/02/2015, n. 24617
...normalmente, non può procedersi al sequestro del computer in quanto
tale, perché la legge distingue il singolo documento informatico dalla massa
di informazioni che un sistema informatico/ telematico è destinato a
contenere. Ciò non esclude però che, in determinate condizioni, possa
essere legittimamente disposto un sequestro esteso all'intero sistema, se ciò
è proporzionato alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in
questione l'intero sistema (ad esempio, nel caso di computer utilizzato per la
gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivo o destinato
all'archiviazione di materiale illecito). Così come quanto detto non esclude
che, ai fini dell'individuazione del documento, possa procedersi, se
necessario, al trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a
perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la
necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del
sistema dagli accessi di terzi.

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Ispezioni, perquisizioni, sequestri

  • 1. Fondazione della Scuola Forense Taranto Ispezioni, perquisizioni, sequestri Avv. Giovanni Fiorino avv.fiorino@virgilio.it
  • 2. Ispezioni, perquisizioni, sequestri Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova
  • 3. Ispezioni ● Ispezione disposta dal Pubblico Ministero ● Ispezione ad iniziativa della polizia giudiziaria
  • 4. Ispezioni Ispezione ● Artt. 244 ss c.p.p. ● Art. 354 c.p.p.
  • 5. Ispezioni Attività del Pubblico Ministero Art. 244 comma 1 c.p.p. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato
  • 6. Ispezioni Attività del Pubblico Ministero ● L'atto: il decreto motivato
  • 7. Ispezioni Attività del Pubblico Ministero Tipologia delle ispezioni ● Ispezione delle persone (art. 245 c.p.p.) ● Ispezione dei luoghi (art. 246 c.p.p.) ● Ispezione delle cose (art. 246 c.p.p.)
  • 8. Ispezioni Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria Art. 354 comma 1 c.p.p. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero
  • 9. Ispezioni Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ● I protagonisti: ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ● Oggetto dell'attività: le tracce e le cose pertinenti al reato, la loro conservazione ● Oggetto dell'attività: lo stato dei luoghi e delle cose, la garanzia della immutabilità ● I tempi dell'azione: prima dell'intervento del Pubblico Ministero
  • 10. Ispezioni Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria Art. 354 comma 2 c.p.p. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose
  • 11. Ispezioni Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ● I protagonisti: ufficiali di polizia giudiziaria ● Oggetto dell'attività: le tracce, i luoghi, le cose indicati nel comma 1, la garanzia che non si alterino, non si disperdano, non si modifichino ● I tempi dell'azione: prima dell'intervento del Pubblico Ministero (non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini) ● Attività: necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose
  • 12. Ispezioni Attività del Pubblico Ministero Art. 244 comma 2 c.p.p. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica
  • 13. Ispezioni Ispezione delle persone Art. 245 commi 1 e 2 c.p.p. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
  • 14. Ispezioni Ispezione dei luoghi Art. 246 c.p.p. All'imputato [60, 61] e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento [103 3]. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale [134 s., 373] i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore
  • 15. Ispezioni Ispezione delle persone L'ispezione personale disposta dal Pubblico Ministero ● Le modalità: l'avvertimento che ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile ● Le modalità: Il rispetto per la dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
  • 16. Ispezioni Ispezione delle persone Le modalità: L'articolo 364 c.p.p. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione, a individuazione di persone o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia . Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.
  • 17. Ispezioni Ispezione delle persone Le modalità: L'articolo 364 c.p.p. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati [354 2]. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire
  • 18. Ispezioni Ispezione delle persone Le modalità: L'articolo 364 c.p.p. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità [181], i motivi della deroga e le modalità dell'avviso. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale
  • 19. Ispezioni Ispezione delle persone Il divieto di ispezione personale ad iniziativa della polizia giudiziaria Art. 354 comma 3 c.p.p. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale
  • 20. Ispezioni Conseguenze della violazione della disciplina codicistica ● Assenza di un decreto motivato ● Assenza dell'avvertimento di cui all'articolo 245 comma 1 c.p.p. ● Modalità contrarie a quanto prescritto dall'articolo 245 comma 2 c.p.p. ● La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 364 c.p.p.
  • 21. Ispezioni Conseguenze della violazione della disciplina codicistica Assenza di un decreto motivato: Art. 125 comma 3 c.p.p. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge
  • 22. Ispezioni L'ispezione come atto irripetibile: l'articolo 431 c.p.p.
  • 23. Ispezioni L'articolo 431 comma 1 c.p.p. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: […] b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [354] c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore
  • 25. Ispezioni Cassazione penale, sez. IV, 02/12/2005, n. 6284 In materia di ispezione personale, l'accertamento radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a cui può farsi ricorso coattivamente, purché sia eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando che il controllo sia esteso così all'interno del corpo umano
  • 26. Ispezioni Cassazione penale, sez. I, 14/01/1993 L'accertamento dei residui di polvere da sparo sul corpo di una persona è un atto di ispezione personale, appartenente alla categoria del mezzo di ricerca delle prove (art. 244, comma 1 c.p.p.). Esso si risolve nella constatazione descrittiva e statica di elementi obiettivi, acquisita con l'ausilio di un esperto al quale, a differenza di quanto accade per la perizia, non viene richiesto il parere per indagini che impegnano particolari cognizioni di determinate scienze o arti.
  • 27. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico L'articolo 244 comma 2 seconda parte c.p.p. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione
  • 28. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico L'articolo 354 comma 2 c.p.p. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità
  • 29. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico Le modalità: l’ispezione informatica si risolve in un’osservazione del sistema attraverso la descrizione del suo status e l’annotazione della eventuale presenza di software attivi, nonché periferiche e connessioni, con la conseguenza che all’attività di osservazione, descritta nel verbale contestualmente redatto, non può seguire quindi alcuna forma di apprensione della posta elettronica eventualmente individuata all’interno del sistema: l’ispezione del sistema, infatti, rappresenta un’attività preliminare rispetto al contesto dell’indagine informatica
  • 30. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico Le misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione e ad evitare l'alterazione ● Il write blocker ● L'hashing
  • 31. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico La violazione delle modalità di conservazione e non alterazione dei dati nella giurisprudenza
  • 32. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico Cassazione penale, sez. II, 01/07/2015, n. 29061 L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti
  • 33. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico Cassazione penale, sez. V, 16/11/2015, n. 11905 L'estrazione di dati archiviati in un supposto informatico (nella specie: floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che è fatta salva la necessità di verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti).
  • 34. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici in ambito informatico Cassazione penale, sez. II, 12/12/2008, n. 11135 L'esperibilità delle procedure di "hashing", ossia delle tecniche volte a verificare l'integrità e la conformità all'originale del dato informatico sequestrato e conservato in copia su un apposito supporto (nella specie Cd-Rom), è una questione di merito, potendosi in sede di legittimità esclusivamente delibare se gli accorgimenti adottati dalla polizia giudizaria delegata siano o meno idonei "in astratto" a tutelare le finalità indicate dal legislatore negli art. 247, comma 1 bis, e 354, comma 2, c.p.p. per come modificati dalla l. 48/2008, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul cybercrime
  • 35. Perquisizioni Perquisizione disposta dal Pubblico Ministero Perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria
  • 36. Perquisizioni Perquisizioni ● Artt. 247 ss c.p.p. ● Art. 352 c.p.p.
  • 37. Perquisizioni Art. 247 comma 1 c.p.p. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale La perquisizione è disposta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto
  • 38. Perquisizioni Attività del Pubblico Ministero ● L'atto: il decreto motivato
  • 39. Perquisizioni Attività del Pubblico Ministero Tipologia delle perquisizioni ● Perquisizione personale (art. 247 comma 1 c.p.p.) ● Perquisizione locale (art. 247 comma 1 c.p.p.)
  • 40. Perquisizioni Perquisizione personale Attività del Pubblico Ministero Art. 249 c.p.p. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
  • 41. Perquisizioni Perquisizione locale Attività del Pubblico Ministero Art. 250 c.p.p. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
  • 42. Perquisizioni Attività del Pubblico Ministero Le modalità: ● L'avviso della facoltà di farsi assistere o rappresentare da persona di fiducia ● Il rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
  • 43. Perquisizioni Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria Art. 352 c.p.p. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso
  • 44. Perquisizioni Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ● I protagonisti: ufficiali polizia giudiziaria ● I presupposti: la flagranza di reato (art. 382 c.p.p.), l'evasione (art. 385 c.p.) ● I presupposti: l'ordinanza di custodia cautelare, l'ordine di carcerazione, fermo di indiziato di delitto ● I presupposti: il “fondato motivo di ritenere” ● Oggetto dell'attività: perquisizione locale e perquisizione personale
  • 45. Perquisizioni Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria Le modalità: art. 352 comma 4 c.p.p. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione
  • 46. Perquisizioni Conseguenze della violazione della disciplina codicistica
  • 47. Perquisizioni La perquisizione disposta dal Pubblico Ministero ed il decreto motivato Cassazione penale, sez. IV, 17/04/2012, n. 19618 I provvedimenti di perquisizione e sequestro rientrano tra i mezzi di ricerca della prova, onde presuppongono l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro. Ne deriva che per l'emissione di tali provvedimenti è richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonché della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato
  • 48. Perquisizioni Le conseguenze della mancata convalida ex articolo 352 comma 4 c.p.p. Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto dall'art. 13 cost., si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253 comma 1 c.p.p., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (Cassazione penale, SSUU, n. 5021/1996)
  • 49. Perquisizioni La perquisizione come atto irripetibile: l'articolo 431 c.p.p.
  • 50. Perquisizioni L'articolo 431 comma 1 c.p.p. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: […] b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [352] c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore
  • 52. Perquisizioni Art. 247 comma 1-bis Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione
  • 53. Perquisizioni Art. 352 comma 1 bis Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi
  • 55. La perquisizione informatica Cassazione penale, sez. VI, 24/02/2015, n. 24617 Anche in ossequio al principio di proporzionalità e adeguatezza, previsto dall'articolo 275 del Cpp, ma applicabile anche alle misure cautelari reali, deve escludersi, di norma, che possa procedersi al sequestro di interi sistemi informatici (in cui rientra anche il personal computer a uso personale). Il computer, infatti, deve essere sottoposto a una perquisizione mirata al cui esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, non potendosi quindi ritenere legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una indiscriminata acquisizione dell'intero (contenuto del) sistema informativo (quindi, in ipotesi del personal computer), come del resto si desume dalla disciplina di settore (articoli 247, comma 1- bis, e 352, comma 1-bis, del Cpp).
  • 56. La perquisizione informatica La regola che discende dalla suindicate disposizioni è quindi che, normalmente, non può procedersi al sequestro del computer in quanto tale, perché la legge distingue il singolo documento informatico dalla massa di informazioni che un sistema informatico/ telematico è destinato a contenere. Ciò non esclude però che, in determinate condizioni, possa essere legittimamente disposto un sequestro esteso all'intero sistema, se ciò è proporzionato alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in questione l'intero sistema (ad esempio, nel caso di computer utilizzato per la gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivo o destinato all'archiviazione di materiale illecito). Così come quanto detto non esclude che, ai fini dell'individuazione del documento, possa procedersi, se necessario, al trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi.
  • 57. La perquisizione informatica Le misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione e ad evitare l'alterazione ● Il write blocker ● L'hashing
  • 58. La perquisizione informatica La violazione delle modalità di conservazione e non alterazione dei dati nella giurisprudenza
  • 59. La perquisizione informatica Cassazione penale, sez. III, 28/05/2015, n. 37644 In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260, comma 2, c.p.p., si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata indicazione, da parte del consulente tecnico del p.m., del c.d. valore hash dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte ed i dati originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità dell'imputato)
  • 60. Sequestri ● Sequestro disposto dal Pubblico Ministero ● Sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria
  • 61. Sequestro Sequestro ● Artt. 253 ss c.p.p. ● Art. 354 c.p.p.
  • 62. Sequestro Attività del Pubblico Ministero Art. 253 c.p.p. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria [103 4] ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente
  • 63. Sequestro Attività del Pubblico Ministero ● L'atto: il decreto motivato ● L'oggetto: Il corpo del reato, ovvero le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo ● L'oggetto: Le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti ● I protagonisti: L'autorità giudiziaria che procede ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria
  • 64. Sequestro Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria Art. 354 comma 2 c.p.p. Gli ufficiali di polizia giudiziaria […] Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti
  • 65. Sequestro Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria Art. 355 commi 1 e 2 c.p.p. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate
  • 66. Sequestro Attività della polizia giudiziaria ● L'oggetto: Il corpo del reato e le cose a questo pertinenti ● I protagonisti: Gli ufficiali di polizia giudiziaria ● Le modalità: Trasmissione al Pubblico Ministero, e nelle 48 ore successive, per la convalida
  • 67. Sequestro Il sequestro come atto irripetibile: l'articolo 431 c.p.p.
  • 68. Sequestro L'articolo 431 comma 1 c.p.p. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: […] b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [354] c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore
  • 70. Sequestro Il sequestro del corpo del reato
  • 71. Sequestro Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149 Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa"
  • 72. Sequestro Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149 ...in un'indagine finalizzata al recupero di grossi quantitativi di vino oggetto di truffe ai danni di un imprenditore locale […] al C. viene contestato il reato di ricettazione in quanto presso l'azienda dello stesso sono state rinvenute due pedane del predetto materiale (bottiglie di grappa) imballato del quale l'indagato non è stato in grado di fornire notizie circa il possesso della merce, nè di fornire documentazione giustificativa
  • 73. Sequestro Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149 Risulta innanzitutto pacificamente dagli atti - ovviamente nell'ottica del fumus commissi delicti necessario per l'avviamento del trattamento cautelare di natura reale - che i beni sequestrati dai Carabinieri risultano provento di un'azione truffaldina commessa da tale S.W. ai danni dell'azienda amministrata da D. C.F.. Risulta altresì che detti beni di provenienza illecita furono successivamente acquistati dall'odierno ricorrente (il quale non ha giustificato in maniera idonea la legittima provenienza di essi) e da questi depositati presso il magazzino di tale D.P.F. presso il quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro
  • 74. Sequestro Il sequestro delle cose pertinenti al reato
  • 75. Sequestro Cassazione penale, sez. V, 22/06/2016, n. 32824 L'espressione cose pertinenti al reato, cui fa riferimento l'art. 321 c.p.p., è più ampia di quella di corpo di reato, definita dall'art. 253 c.p.p., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, come il risultato della trasformazione del prodotto o del profitto del reato (Fattispecie in tema di sequestro di un immobile ristrutturato con i proventi di una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che la Cassazione ha qualificato come cosa pertinente al reato)
  • 77. Sequestro Il sequestro di dati informatici Art. 254 bis c.p.p. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali
  • 78. Sequestro La copie di dati, di informazioni o di programmi informatici Art. 260 comma 2 c.p.p. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria
  • 79. Sequestro Casi concreti di sequestro informatico
  • 80. Sequestro Cassazione penale, sez. VI, 24/02/2015, n. 24617 ...normalmente, non può procedersi al sequestro del computer in quanto tale, perché la legge distingue il singolo documento informatico dalla massa di informazioni che un sistema informatico/ telematico è destinato a contenere. Ciò non esclude però che, in determinate condizioni, possa essere legittimamente disposto un sequestro esteso all'intero sistema, se ciò è proporzionato alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in questione l'intero sistema (ad esempio, nel caso di computer utilizzato per la gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivo o destinato all'archiviazione di materiale illecito). Così come quanto detto non esclude che, ai fini dell'individuazione del documento, possa procedersi, se necessario, al trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi.