5. Ispezioni
Attività del Pubblico Ministero
Art. 244 comma 1 c.p.p.
L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è
disposta con decreto motivato quando occorre
accertare le tracce e gli altri effetti materiali del
reato
7. Ispezioni
Attività del Pubblico Ministero
Tipologia delle ispezioni
● Ispezione delle persone (art. 245 c.p.p.)
● Ispezione dei luoghi (art. 246 c.p.p.)
● Ispezione delle cose (art. 246 c.p.p.)
8. Ispezioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 354 comma 1 c.p.p.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano
che le tracce e le cose pertinenti al reato siano
conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non
venga mutato prima dell'intervento del pubblico
ministero
9. Ispezioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
● I protagonisti: ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
● Oggetto dell'attività: le tracce e le cose pertinenti al
reato, la loro conservazione
● Oggetto dell'attività: lo stato dei luoghi e delle cose,
la garanzia della immutabilità
● I tempi dell'azione: prima dell'intervento del
Pubblico Ministero
10. Ispezioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 354 comma 2 c.p.p.
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel
comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si
modifichino e il pubblico ministero non può intervenire
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la
direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose
11. Ispezioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
● I protagonisti: ufficiali di polizia giudiziaria
● Oggetto dell'attività: le tracce, i luoghi, le cose indicati nel
comma 1, la garanzia che non si alterino, non si disperdano,
non si modifichino
● I tempi dell'azione: prima dell'intervento del Pubblico
Ministero (non può intervenire tempestivamente o non ha
ancora assunto la direzione delle indagini)
● Attività: necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose
12. Ispezioni
Attività del Pubblico Ministero
Art. 244 comma 2 c.p.p.
Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se
questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi,
alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato
attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente,
curando anche di individuare modo, tempo e cause delle
eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra
operazione tecnica
13. Ispezioni
Ispezione delle persone
Art. 245 commi 1 e 2 c.p.p.
Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è
avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia,
purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell'articolo 120.
L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti
del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
14. Ispezioni
Ispezione dei luoghi
Art. 246 c.p.p.
All'imputato [60, 61] e in ogni caso a chi abbia l'attuale
disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è
consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che
essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale
accertamento [103 3].
Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria
può ordinare, enunciando nel verbale [134 s., 373] i motivi
del provvedimento, che taluno non si allontani prima che
le operazioni siano concluse e può far ricondurre
coattivamente sul posto il trasgressore
15. Ispezioni
Ispezione delle persone
L'ispezione personale disposta dal Pubblico Ministero
● Le modalità: l'avvertimento che ha facoltà di farsi assistere
da persona di fiducia, purché prontamente reperibile
● Le modalità: Il rispetto per la dignità e, nei limiti del
possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
16. Ispezioni
Ispezione delle persone
Le modalità: L'articolo 364 c.p.p.
Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a
ispezione, a individuazione di persone o confronto cui deve
partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi
a norma dell'articolo 375.
La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì
avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può
nominarne uno di fiducia .
Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è
dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti
indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la
persona sottoposta alle indagini.
Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei
commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.
17. Ispezioni
Ispezione delle persone
Le modalità: L'articolo 364 c.p.p.
Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere
che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti
di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a
ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del
termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque
tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico
ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le
tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati [354
2]. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire
18. Ispezioni
Ispezione delle persone
Le modalità: L'articolo 364 c.p.p.
Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero
deve specificamente indicare, a pena di nullità [181], i motivi della
deroga e le modalità dell'avviso.
È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di
approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli
atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste,
osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale
19. Ispezioni
Ispezione delle persone
Il divieto di ispezione personale ad iniziativa della polizia
giudiziaria
Art. 354 comma 3 c.p.p.
Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali
di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e
rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale
20. Ispezioni
Conseguenze della violazione della disciplina codicistica
● Assenza di un decreto motivato
● Assenza dell'avvertimento di cui all'articolo 245 comma 1
c.p.p.
● Modalità contrarie a quanto prescritto dall'articolo 245
comma 2 c.p.p.
● La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 364 c.p.p.
21. Ispezioni
Conseguenze della violazione della disciplina codicistica
Assenza di un decreto motivato:
Art. 125 comma 3 c.p.p.
Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità
I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la
motivazione è espressamente prescritta dalla legge
23. Ispezioni
L'articolo 431 comma 1 c.p.p.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti
ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il
termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel
fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
[…]
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria [354]
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore
25. Ispezioni
Cassazione penale, sez. IV, 02/12/2005, n. 6284
In materia di ispezione personale, l'accertamento
radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a
cui può farsi ricorso coattivamente, purché sia eseguito per
mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle
corrette metodologie tecniche, non rilevando che il
controllo sia esteso così all'interno del corpo umano
26. Ispezioni
Cassazione penale, sez. I, 14/01/1993
L'accertamento dei residui di polvere da sparo sul corpo di
una persona è un atto di ispezione personale, appartenente
alla categoria del mezzo di ricerca delle prove (art. 244,
comma 1 c.p.p.). Esso si risolve nella constatazione
descrittiva e statica di elementi obiettivi, acquisita con
l'ausilio di un esperto al quale, a differenza di quanto
accade per la perizia, non viene richiesto il parere per
indagini che impegnano particolari cognizioni di
determinate scienze o arti.
27. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
L'articolo 244 comma 2 seconda parte c.p.p.
L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica,
anche in relazione a sistemi informatici o telematici,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la
conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione
28. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
L'articolo 354 comma 2 c.p.p.
In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi
informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali
della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche
o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la
conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e
provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione
su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri
la conformità della copia all'originale e la sua
immodificabilità
29. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Le modalità: l’ispezione informatica si risolve in un’osservazione del sistema
attraverso la descrizione del suo status e l’annotazione della eventuale
presenza di software attivi, nonché periferiche e connessioni, con la
conseguenza che all’attività di osservazione, descritta nel verbale
contestualmente redatto, non può seguire quindi alcuna forma di apprensione
della posta elettronica eventualmente individuata all’interno del sistema:
l’ispezione del sistema, infatti, rappresenta un’attività preliminare rispetto al
contesto dell’indagine informatica
30. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Le misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione e
ad evitare l'alterazione
● Il write blocker
● L'hashing
31. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
La violazione delle modalità di conservazione e non
alterazione dei dati nella giurisprudenza
32. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Cassazione penale, sez. II, 01/07/2015, n. 29061
L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce
accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore
della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente
l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la
conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne
deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta
l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità
di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni
dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti
33. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Cassazione penale, sez. V, 16/11/2015, n. 11905
L'estrazione di dati archiviati in un supposto informatico (nella
specie: floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile
anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che
ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di
rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere
alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione,
potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull'attendibilità
della prova rappresentata dall'accertamento eseguito. (In
motivazione, la S.C. ha precisato che è fatta salva la necessità di
verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati
originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti).
34. Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
in ambito informatico
Cassazione penale, sez. II, 12/12/2008, n. 11135
L'esperibilità delle procedure di "hashing", ossia delle tecniche
volte a verificare l'integrità e la conformità all'originale del dato
informatico sequestrato e conservato in copia su un apposito
supporto (nella specie Cd-Rom), è una questione di merito,
potendosi in sede di legittimità esclusivamente delibare se gli
accorgimenti adottati dalla polizia giudizaria delegata siano o
meno idonei "in astratto" a tutelare le finalità indicate dal
legislatore negli art. 247, comma 1 bis, e 354, comma 2, c.p.p.
per come modificati dalla l. 48/2008, di ratifica della
Convenzione del Consiglio d'Europa sul cybercrime
37. Perquisizioni
Art. 247 comma 1 c.p.p.
Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti
sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è
disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato
motivo di ritenere che tali cose si trovino in un
determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi
l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione
locale
La perquisizione è disposta con decreto motivato.
L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero
disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia
giudiziaria delegati con lo stesso decreto
39. Perquisizioni
Attività del Pubblico Ministero
Tipologia delle perquisizioni
● Perquisizione personale (art. 247 comma 1 c.p.p.)
● Perquisizione locale (art. 247 comma 1 c.p.p.)
40. Perquisizioni
Perquisizione personale
Attività del Pubblico Ministero
Art. 249 c.p.p.
Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata
una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di
farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti
del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
41. Perquisizioni
Perquisizione locale
Attività del Pubblico Ministero
Art. 250 c.p.p.
Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a
chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della
facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia,
purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell'articolo 120.
42. Perquisizioni
Attività del Pubblico Ministero
Le modalità:
● L'avviso della facoltà di farsi assistere o
rappresentare da persona di fiducia
● Il rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di
chi vi è sottoposto
43. Perquisizioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 352 c.p.p.
Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di
polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale
quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si
trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono
essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si
trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona
sottoposta alle indagini o l'evaso
44. Perquisizioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
● I protagonisti: ufficiali polizia giudiziaria
● I presupposti: la flagranza di reato (art. 382 c.p.p.),
l'evasione (art. 385 c.p.)
● I presupposti: l'ordinanza di custodia cautelare,
l'ordine di carcerazione, fermo di indiziato di
delitto
● I presupposti: il “fondato motivo di ritenere”
● Oggetto dell'attività: perquisizione locale e
perquisizione personale
45. Perquisizioni
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Le modalità: art. 352 comma 4 c.p.p.
La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e
comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove la perquisizione è stata
eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il
pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti,
nelle quarantotto ore successive, convalida la
perquisizione
47. Perquisizioni
La perquisizione disposta dal Pubblico Ministero ed il decreto
motivato
Cassazione penale, sez. IV, 17/04/2012, n. 19618
I provvedimenti di perquisizione e sequestro rientrano tra i
mezzi di ricerca della prova, onde presuppongono l'esistenza di
una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento
nel relativo registro. Ne deriva che per l'emissione di tali
provvedimenti è richiesta la forma del decreto motivato che
deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie
concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione
nonché della norma penale che si intende violata, non essendo
sufficiente la mera indicazione del titolo di reato
48. Perquisizioni
Le conseguenze della mancata convalida ex articolo 352 comma
4 c.p.p.
Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del
magistrato e non nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto
dall'art. 13 cost., si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non
è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile
attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne consegue
che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca
della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro
eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo
che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253 comma 1 c.p.p., nella quale il
sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un
atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia
pervenuti (Cassazione penale, SSUU, n. 5021/1996)
50. Perquisizioni
L'articolo 431 comma 1 c.p.p.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti
ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il
termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel
fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
[…]
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria [352]
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore
52. Perquisizioni
Art. 247 comma 1-bis
Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni,
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si
trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché
protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione
dei dati originali e ad impedirne l'alterazione
53. Perquisizioni
Art. 352 comma 1 bis
Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2
quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti,
gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche
dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad
impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di
sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di
sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in
questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi
informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono
essere cancellati o dispersi
55. La perquisizione informatica
Cassazione penale, sez. VI, 24/02/2015, n. 24617
Anche in ossequio al principio di proporzionalità e adeguatezza, previsto
dall'articolo 275 del Cpp, ma applicabile anche alle misure cautelari reali,
deve escludersi, di norma, che possa procedersi al sequestro di interi sistemi
informatici (in cui rientra anche il personal computer a uso personale). Il
computer, infatti, deve essere sottoposto a una perquisizione mirata al cui
esito potrà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, non potendosi
quindi ritenere legittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una
indiscriminata acquisizione dell'intero (contenuto del) sistema informativo
(quindi, in ipotesi del personal computer), come del resto si desume dalla
disciplina di settore (articoli 247, comma 1- bis, e 352, comma 1-bis, del
Cpp).
56. La perquisizione informatica
La regola che discende dalla suindicate disposizioni è quindi che,
normalmente, non può procedersi al sequestro del computer in quanto tale,
perché la legge distingue il singolo documento informatico dalla massa di
informazioni che un sistema informatico/ telematico è destinato a
contenere. Ciò non esclude però che, in determinate condizioni, possa
essere legittimamente disposto un sequestro esteso all'intero sistema, se ciò
è proporzionato alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in
questione l'intero sistema (ad esempio, nel caso di computer utilizzato per la
gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivo o destinato
all'archiviazione di materiale illecito). Così come quanto detto non esclude
che, ai fini dell'individuazione del documento, possa procedersi, se
necessario, al trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a
perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la
necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del
sistema dagli accessi di terzi.
57. La perquisizione informatica
Le misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione e
ad evitare l'alterazione
● Il write blocker
● L'hashing
59. La perquisizione informatica
Cassazione penale, sez. III, 28/05/2015, n. 37644
In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247,
comma 1-bis, che l'art. 260, comma 2, c.p.p., si limitano a richiedere
l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la
conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed
immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni,
senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha
rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata
indicazione, da parte del consulente tecnico del p.m., del c.d. valore hash
dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di
contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte ed i dati
originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità
dell'imputato)
62. Sequestro
Attività del Pubblico Ministero
Art. 253 c.p.p.
L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del
corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per
l'accertamento dei fatti
Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è
stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo.
Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria [103 4]
ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso
decreto.
Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se
presente
63. Sequestro
Attività del Pubblico Ministero
● L'atto: il decreto motivato
● L'oggetto: Il corpo del reato, ovvero le cose sulle
quali o mediante le quali il reato è stato commesso
nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo
● L'oggetto: Le cose pertinenti al reato necessarie per
l'accertamento dei fatti
● I protagonisti: L'autorità giudiziaria che procede
ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria
64. Sequestro
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 354 comma 2 c.p.p.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria […] Se del caso,
sequestrano il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti
65. Sequestro
Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 355 commi 1 e 2 c.p.p.
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia
nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza
ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del
luogo dove il sequestro è stato eseguito.
Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto
motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone
la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate
66. Sequestro
Attività della polizia giudiziaria
● L'oggetto: Il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti
● I protagonisti: Gli ufficiali di polizia giudiziaria
● Le modalità: Trasmissione al Pubblico Ministero, e
nelle 48 ore successive, per la convalida
68. Sequestro
L'articolo 431 comma 1 c.p.p.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti
ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il
termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel
fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
[…]
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria [354]
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 360] e dal difensore
71. Sequestro
Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che
costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di
nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza
della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il
reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla
necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti,
poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re
ipsa"
72. Sequestro
Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149
...in un'indagine finalizzata al recupero di grossi
quantitativi di vino oggetto di truffe ai danni di un
imprenditore locale […] al C. viene contestato il reato di
ricettazione in quanto presso l'azienda dello stesso sono
state rinvenute due pedane del predetto materiale (bottiglie
di grappa) imballato del quale l'indagato non è stato in
grado di fornire notizie circa il possesso della merce, nè di
fornire documentazione giustificativa
73. Sequestro
Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 6149
Risulta innanzitutto pacificamente dagli atti - ovviamente nell'ottica
del fumus commissi delicti necessario per l'avviamento del
trattamento cautelare di natura reale - che i beni sequestrati dai
Carabinieri risultano provento di un'azione truffaldina commessa da
tale S.W. ai danni dell'azienda amministrata da D. C.F..
Risulta altresì che detti beni di provenienza illecita furono
successivamente acquistati dall'odierno ricorrente (il quale non ha
giustificato in maniera idonea la legittima provenienza di essi) e da
questi depositati presso il magazzino di tale D.P.F. presso il quale
sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro
75. Sequestro
Cassazione penale, sez. V, 22/06/2016, n. 32824
L'espressione cose pertinenti al reato, cui fa riferimento l'art. 321
c.p.p., è più ampia di quella di corpo di reato, definita dall'art. 253
c.p.p., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali
il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il
profitto ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie
criminosa, come il risultato della trasformazione del prodotto o del
profitto del reato (Fattispecie in tema di sequestro di un immobile
ristrutturato con i proventi di una condotta di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, che la Cassazione ha qualificato come cosa pertinente al
reato)
77. Sequestro
Il sequestro di dati informatici
Art. 254 bis c.p.p.
L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di
servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi
detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per
esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro
acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una
procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la
loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei
servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali
78. Sequestro
La copie di dati, di informazioni o di programmi
informatici
Art. 260 comma 2 c.p.p.
L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie
o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono
di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o
segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in
conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di
programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti,
mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la
sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere
disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria
80. Sequestro
Cassazione penale, sez. VI, 24/02/2015, n. 24617
...normalmente, non può procedersi al sequestro del computer in quanto
tale, perché la legge distingue il singolo documento informatico dalla massa
di informazioni che un sistema informatico/ telematico è destinato a
contenere. Ciò non esclude però che, in determinate condizioni, possa
essere legittimamente disposto un sequestro esteso all'intero sistema, se ciò
è proporzionato alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in
questione l'intero sistema (ad esempio, nel caso di computer utilizzato per la
gestione di duplicazione abusiva di supporti audiovisivo o destinato
all'archiviazione di materiale illecito). Così come quanto detto non esclude
che, ai fini dell'individuazione del documento, possa procedersi, se
necessario, al trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a
perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la
necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del
sistema dagli accessi di terzi.