2. •D.Lgs. 546/1992 – modalità svolgimento processo tributario
•D.Lgs. 218/1997 – disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale
•D.P.R. 600/1973: artt. 32 (poteri degli uffici), 33 (accessi, ispezioni e verifiche), 39 (redditi
determinati in base alle scritture contabili), 42 (avviso di accertamento), 43 (termine per
l’accertamento), 60 (notificazioni), 61 (ricorsi)
•D.P.R. 633/1972: artt. 52 (accessi, ispezioni e verifiche), 56 (notificazione e motivazione degli
accertamento), 57 (termine per l’accertamento)
•D.P.R. 602/1973 – riscossione imposte
•D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 – sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie
•Codice di procedura civile (applicabile per quanto non disposto dal D.Lgs. 546/92 e solo per norme
compatibili con quelle del processo tributario)
•Legge 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
•Costituzione: artt. 3 (uguaglianza dinanzi alla legge), 24 (diritto di difesa), 41 (libertà iniziativa
economica), 53 (capacità contributiva), 97 (buon andamento e imparzialità pubblica amministrazione),
111 (giusto processo)
•Codice civile: artt. 2697 (onere della prova), 2727 (presunzioni), 2728 (presunzioni legali), 2729
(presunzioni semplici), 2730/2735 (confessione)
NORMATIVA
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3. Attività ispettiva
Accertamento
Strumenti deflattivi
Reclamo/Contenzioso
Riscossione
LE FASI
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4. Attività ispettive
Attività specifiche => destinate a macrotipologie di contribuenti
Attività trasversali => riguardanti tutti i contribuenti
Macrotipologie di contribuenti
Grandi contribuenti => ricavi > 100 mln €
Imprese di medie dimensioni => ricavi > 5.164.569 €
Imprese minori => ricavi ≤ 5.164.569 €
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
ATTIVITÀ ISPETTIVA
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5. Le fasi:
1.Accesso
2.Richiesta documentazione = esibizione libri, registri, scritture e documenti di cui sia prescritto
l’obbligo di tenuta e conservazione
3.Ricerche = reperimento (coattivo) scritture, libri contabili e ogni altro documento utile ai fini del
controllo fiscale
4.Ispezioni documentali = esame formale e sostanziale del materiale documentale raccolto nel corso
dell’accesso (compreso il materiale documentale la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie
e quello accessibile tramite apparecchiature informatiche installate nei locali “di accesso”)
5.Verificazioni = riscontro beni strumentali, quantificazione giacenze cassa e magazzini,
identificazione lavoratori dipendenti, ecc.
6.Ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento delle imposte e per la repressione
dell’evasione e delle altre violazioni
VERIFICHE ESTERNE
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6. ACCESSO
Accesso = ingresso di origine coattiva del personale ispettivo nei luoghi di pertinenza del contribuente per svolgere
attività ispettiva
Domicilio = luogo di esercizio dell’attività economica => concetto diverso da domicilio fiscale (residenza anagrafica, per le
persone fisiche, e sede legale, per le persone giuridiche)
Residenza o dimora = luogo destinato ad abitazione abituale (residenza) od occasionale (dimora) per lo svolgimento di
attività tipicamente rientranti nella sfera privata e intima della persona e della propria famiglia (riposo, alimentazione,
ecc.)
Locali ad uso promiscuo = utilizzati promiscuamente per esigenze connesse all’attività e a fini abitativi
Esecuzione dell’accesso
Esibizione autorizzazioni
Esibizione tessere di riconoscimento
Enunciazione ambito della verifica (luogo di esecuzione, periodi di imposta, imposte)
Enunciazione diritti contribuente di essere informato sulle ragioni della verifica e sull’oggetto, di farsi assistere da
professionista, di richiedere che la verifica venga effettuata nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista
In orario di apertura dell’azienda o dello studio
Non prima delle 7 e non dopo le 20 nelle abitazioni o nei luoghi chiusi ad esse adiacenti
Con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al regolare svolgimento delle attività
Con permanenza non superiore a 30 giorni lavorativi, prorogabile per ulteriori 30 giorni in casi di particolare
complessità dell’indagine (15 giorni prorogabile per altri 15 giorni per lavoratori autonomi e imprese in contabilità
semplificata)
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7. ACCESSO
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Accesso presso residenza o dimora:
Autorizzazione Procuratore delle Repubblica
Accesso presso locali ad uso promiscuo:
Autorizzazione Procuratore delle Repubblica
Anche quando l’organo ispettivo ignora la destinazione promiscua (orientamento giurisprudenziale)
Se è possibile distinguere nettamente gli spazi destinati all’attività da quelli destinati ad abitazione,
l’autorizzazione del Procuratore è richiesta per i soli spazi abitativi
Accesso presso domicilio:
Autorizzazione Capo dell’Ufficio
Estensione ad autoveicoli e natanti dell’impresa, anche in uso ai dipendenti, e a quelli adibiti al
trasporto di merci per conto terzi
Estensione a altri luoghi non dichiarati ex art. 35 DPR 633/1972
Accesso presso locali di terzi non depositari delle scritture contabili
Autorizzazione Procuratore delle Repubblica
Fondati sospetti di presenza di prove di violazioni commesse dal contribuente
Estensione alla situazione del terzo detentore dei locali con sola autorizzazione del Capo
dell’Ufficio (orientamento giurisprudenziale)
8. ACCESSO
Impedimento dell’accesso
Solo per totale assenza di addetti legittimati ad aprire i locali
Non è necessaria la presenza del contribuente o di un suo rappresentante al momento dell’accesso
La presenza del contribuente o di un suo rappresentante è necessaria per la partecipazione alle operazioni di ispezione e verifica immediatamente
conseguenti all’accesso e per la relativa verbalizzazione => obbligo di ricercare il contribuente o un suo rappresentante
Consenso all’accesso
Deve risultare dal verbale di verifica
Deve essere spontaneo e consapevole
Sana alcuni motivi di illegittimità (tra cui l’assenza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per accessi in luoghi diversi dal domicilio)
La mancata opposizione non “vale” quale consenso all’accesso
Accessi negli studi professionali
Presenza del titolare o di un suo delegato
Delega per accessi conferita per iscritto con firma autenticata (eccetto per coniuge, parenti e affini entro il quarto grado e per dipendenti di persone
giuridiche)
Delega per accessi conferita a persone iscritte in albi professionali => sottoscrizione autenticabile anche dal rappresentante
Accesso non legittimato da assenso prestato da collaboratore non autorizzato
Accesso in studi associati non automaticamente estendibile nei locali di esclusiva pertinenza dei soci, ma non inibito nei locali a uso comune
La presenza del contribuente o di un suo rappresentante è necessaria per la partecipazione alle operazioni di ispezione e verifica immediatamente
conseguenti all’accesso e per la relativa verbalizzazione => obbligo di ricercare il contribuente o un suo rappresentante
Accesso presso il depositario delle scritture contabili
Depositario risultante da attestazione rilasciata dallo stesso al contribuente, recante la specificazione delle scritture depositate
Possibilità per il depositario di opporsi all’accesso
Accesso finalizzato alla sola esibizione delle scritture contabili del contribuente sottoposto a verifica
Inibiti poteri di ricerca, ispezione, verifica, ecc.
Non necessaria la presenza del depositario o di un suo delegato al momento dell’accesso
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9. ATTIVITÀ ISPETTIVA
Attività che richiedono l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (o dell’autorità giudiziaria più vicina)
Perquisizioni personali
Apertura coattiva di:
pieghi sigillati e corrispondenza in genere
e-mail “non lette”
posta elettronica “protetta” da credenziali non comunicate spontaneamente dal contribuente
oggetti rientranti nella sfera di immediata custodia della persona (borse, valigie, vestiti, portafogli, ecc.)
casseforti (che risultino chiuse al momento dell’accesso – orientamento giurisprudenziale)
mobili (che risultino chiusi al momento dell’accesso – orientamento giurisprudenziale)
ripostigli (che risultino chiusi al momento dell’accesso – orientamento giurisprudenziale)
Esame documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale
Consenso in assenza dell’autorizzazione
Deve risultare dal verbale di verifica
Deve essere spontaneo e consapevole
Sana alcuni motivi di illegittimità (tra i quali l’apertura coattiva di casseforti, mobili, ripostigli e simili)
Cautele dell’organo ispettivo in attesa dell’autorizzazione
Apposizione sigilli su oggetti e luoghi
Divieto di allontanamento delle persone da perquisire
Ispezione documenti informatici (senza autorizzazione Procuratore delle Repubblica)
Stampa dati di carattere contabile (per i quali è previsto l’obbligo di stampa al momento dell’accesso)
Acquisizione materiali o supporti informatici in presenza di personale specializzato dell’azienda
Consenso espresso per eseguire operazioni direttamente sugli apparati informatici
Riversamento dati presenti nell’hard-disk su supporti mobili
Ricerca e acquisizione copie di backup, di memorie portatili, di chiavette Usb, ecc.
E-mail “aperte” e “non protette” (consultazione libera)
9a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
10. ATTIVITÀ ISPETTIVA
Ispezione documentale
controllo formale
corretta istituzione, tenuta e conservazione di libri, registri, scritture e
documenti “obbligatori” per normativa fiscale, civilistica e altre leggi di
carattere speciale (legislazione lavoro, ecc.)
controllo sostanziale
coerenza interna documentazione contabile e extracontabile rinvenuta in
azienda
coerenza esterna fra documentazione rinvenuta in azienda e qualsiasi altra
informazione reperita all’esterno da soggetti terzi o dall’interrogazione di
banche dati
corretta applicazione normativa tributaria
procedure contabili e decisionali attuate in azienda
10a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
11. PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI
VERIFICA
Contestazioni del contribuente
Mancata contestazione = accettazione (Cass. 1286/2004)
Mancata verbalizzazione = protestare per iscritto
Divieto prova testimoniale
Le dichiarazioni del legale rappresentante non costituiscono testimonianza ma confessione stragiudiziale
Le dichiarazioni di terzi raccolte in sede di verifica hanno valenza di elementi indiziari che, qualora rivestano i caratteri di
gravità, precisione e concordanza, possono assumere natura di presunzione
Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non hanno valore di prova nel sistema fiscale
Omissione/non veridicità risposte
Sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00 (art. 11 D.Lgs. 471/1997)
Inutilizzabilità notizie, dati, documenti libri e registri non forniti o esibiti a richiesta dei verificatori (art. 32 DPR 600/1973)
Accertamento induttivo (art. 39 DPR 600/1973)
Fattispecie penale per risposte mendaci (art. 11 DL 201/2011)
Sottoscrizione verbali
Da parte del contribuente o di chi lo rappresenta
In caso di rifiuto vanno indicate le motivazioni della mancata sottoscrizione
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13. Accertamento analitico
Presupposti:
veridicità e correttezza delle scritture contabili
Modalità:
rilevazione difformità tra dati indicati in dichiarazione e dati emergenti dal bilancio e dalle relative scritture
contabili
rilevazione erronea applicazione disposizioni fiscali (su deduzioni, detrazioni, ecc.)
Accertamento analitico-induttivo
Presupposti:
contabilità attendibile nel suo complesso
discrasie singole poste contabili
Modalità:
rettifica analitica di singole poste della contabilità servendosi anche di presunzioni “gravi, precise e
concordanti”
13
ACCERTAMENTO IMPRESE E
PROFESSIONISTI
a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
14. ACCERTAMENTO IMPRESE E
PROFESSIONISTI
Accertamento induttivo
Presupposti:
omessa dichiarazione reddito impresa
mancata tenuta, esibizione o disponibilità delle scritture contabili
contabilità inattendibile
mancata risposta a questionari di richiesta di documentazione o di dati e notizie
omessa presentazione modelli studi di settore, non veritiera indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità, infedele compilazione che
comporti differenza ricavi superiore al 15% o comunque a euro 50.000
Contabilità inattendibile (casistica da giurisprudenza e prassi):
comportamenti omissivi e mancata collaborazione in sede di verifica
cancata indicazione rimanenze nei registri
cmessa registrazione dei corrispettivi
antieconomicità (anomalie nei rapporti tra ricavi e immobilizzazioni tecniche o tra ricavi e oneri del personale o nella situazione
patrimoniale-finanziaria, anomalo divario tra costi e ricavi comportante bilanci in perdita per diverse annualità a fronte di un ottimo
andamento aziendale con consistenti acquisti di beni destinati alla vendita, ecc.)
scritture in contrasto con accertata realtà del magazzino
mancanza di alcune pagine del registro degli inventari
omessa redazione dell’inventario delle rimanenze
omessa sottoscrizione delle scritture contabili (le scritture contabili possono svolgere la loro funzione di attestazione dei dati soltanto se il
contribuente si assume, attraverso la sottoscrizione, la responsabilità del contenuto => la mancata sottoscrizione equivale a inesistenza
giuridica)
incompleta redazione del libro degli inventari (il bilancio non è un inventario in quanto contiene indicazioni sintetiche => devono essere
tenute a disposizione le scritture contenenti i dati analitici di riferimento)
contabilità tenuta a matita
omessa annotazione delle rimanenze finali o indicazione del solo valore complessivo senza distinzione dei beni per categorie omogenee
contabilità parallela
14a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
15. ACCERTAMENTO IMPRESE E
PROFESSIONISTI
Accertamento induttivo
Modalità
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o comunque venuti a conoscenza
avvalendosi anche di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
Casistiche
percentuali medie di ricarico
carte di credito e bancomat
resa media materia prima
tovagliometri
consumo energia elettrica
lavoro in nero
listino prezzi
saldo negativo di cassa
media corrispettivi registrati in giornate corrispondenti a quelle di rilevamento
15a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
16. INDAGINI FINANZIARIE
Art. 32 DPR 600/1973 – Art. 51 DPR 633/1972 – Art. 53-bis DPR 131/1986
Autorizzazioni:
Direttore centrale accertamento e/o Direttore Regionale => richieste da Agenzia Entrate
Comandante Regionale GdF => richieste da GdF
Rapporti finanziari intestati a:
contribuente
figli
coniuge/convivente
soci di società di persone
soci di società di capitali a ristretta base societaria
amministratori
Presunzione legale relativa => versamenti e prelevamenti = ricavi
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17. ACCERTAMENTO SINTETICO
Determinazione sintetica del reddito complessivo:
sulla base delle spese effettivamente sostenute = sintetico puro
e sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva da individuare con
apposito DM = redditometro
Elementi indicativi di capacità contributiva (DM 24.12.2012):
spese di ammontare certo (da banche dati Amministrazione Finanziaria => es. premi
assicurativi)
spese per elementi certi (valori medi applicati su elementi presenti nelle banche dati => es.
immobili e autovetture)
spese per beni e servizi di uso corrente (determinate statisticamente su base ISTAT)
investimenti al netto dei disinvestimenti dell’anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni
precedenti
quota di risparmio formatasi nell’anno
17a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
18. ACCERTAMENTO SINTETICO
L’accertamento sintetico:
è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto
quello dichiarato
deve essere preceduto da un invito al contribuente a comparire (per giustificare lo
scostamento tra spese e reddito) e da un procedimento di accertamento con adesione
In sede di contraddittorio il contribuente può, tra l’altro, dimostrare che il finanziamento
delle spese è avvenuto:
con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta
con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte
con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile
da parte di soggetti diversi dal contribuente
Il contribuente può altresì dimostrare il diverso ammontare delle spese attribuitegli
18a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
19. ACCERTAMENTO SINTETICO
esempio
Tipologia di spesa Importo annuo
Spese per vacanze 5.000
Spese per ristrutturazione casa 15.000
Spese per acquisto mobili 10.000
Rate mutuo 14.400
Spese energia elettrica e gas 1.200
Premi assicurativi 5.610
Bollo auto 1.200
Spesa media per l’appartamento 1.789
Spesa media per le autovetture 3.683
Quota di risparmio annuo 4.000
Altre spese su base ISTAT (dati
statistici)
15.000
Totale = reddito determinato
sinteticamente
76.882
Reddito minimo non accertabile
(scostamento max 20%)
64.068
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20. PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE
Elementi principali:
motivi del controllo e oggetto
diritti del contribuente
fatti riscontrati
violazioni constatate
considerazioni del contribuente
20a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
21. DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
SOTTOPOSTO A VERIFICHE
Art. 12, co. 7, L. 212/2000
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente,
dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta
giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso
di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto
termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
21a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
22. TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
Gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quarto anno
successivo per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016)
settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in
caso di nullità o omessa presentazione della dichiarazione (quinto anno successivo per i periodi
di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016)
Raddoppio dei termini (31 dicembre dell’ottavo/decimo anno successivo):
applicabile solo per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016
in presenza di violazioni fiscali che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari
in presenza di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute
in «paradisi fiscali»
Decorrenza termini in caso di dichiarazioni integrative:
dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto
dell’integrazione
22a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
23. AVVISO DI ACCERTAMENTO
Contenuto:
Imponibile accertato
Aliquota applicata
Imposta liquidata
Motivazione
Irrogazione sanzioni
Sottoscrizione:
Capo dell’ufficio
o altro impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio
23a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
24. AVVISO DI ACCERTAMENTO
SCOMPUTO DELLE PERDITE
Perdite del periodo => scomputate automaticamente dall’Ufficio
Perdite pregresse => scomputate a richiesta del contribuente (tramite «Modello
ipea» da presentare entro il termine per la proposizione del ricorso)
La presentazione del «Modello ipea» sospende per 60 giorni il termine per la
proposizione del ricorso
24a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
25. AVVISO DI ACCERTAMENTO
Principali cause di illegittimità:
Mancata sottoscrizione
Difetto di notifica
Mancata indicazione delle aliquote
Difetto di motivazione
Violazione di norme procedimentali
Erronea interpretazione della legge fiscale
25a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
26. Avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi dal 2007 in poi
Riguardanti IRES/IRPEF, IVA e IRAP
Pagamento entro il termine per il ricorso
Decorsi 30 giorni dal termine per il pagamento le somme vengono date in carico a
Equitalia per la riscossione coattiva (con possibilità di richiedere la rateazione)
Espropriazione sospesa per 180 giorni dal momento di affidamento del credito
ACCERTAMENTI «ESECUTIVI»
26a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
27. STRUMENTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Accertamento con adesione
A seguito pvc o avvisi di accertamento non preceduti da inviti a comparire
Sospensione di 90 giorni dei termini per il ricorso
Scomputo perdite pregresse a richiesta del contribuente (tramite «Modello ipea»)
Riduzione sanzioni a 1/3 dei minimi
Versamento somme entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con
adesione
Possibilità di rateazione in 8 rate trimestrali (per importi complessivi fino a 51.645,69
euro) e in 12 rate trimestrali (per importi complessivi superiori a 51.645,69 euro)
Acquiescenza
Rinuncia a impugnare l’atto e a formulare istanza di accertamento con adesione
Riduzione sanzioni a 1/3 dei minimi
27a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
28. RAVVEDIMENTO OPEROSO
VIOLAZIONE TERMINE SANZIONE
RIDOTTA
Mancato pagamento del tributo o di
un acconto
Entro 30 giorni dalla data della sua commissione 1/10 del minimo
Errori e omissioni, anche incidenti
sulla determinazione o sul
pagamento del tributo
Entro il 90° giorno successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è
prevista una dichiarazione periodica, entro 90 giorni
dall’omissione o dall’errore
1/9 del minimo
Idem c.s.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, ovvero, quando non è prevista una
dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o
dall’errore
1/8 del minimo
Idem c.s.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione, ovvero, quando non è
prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni
dall’omissione o dall’errore
1/7 del minimo
Idem c.s.
Dopo i termini di cui sopra
1/6 del minimo
Idem c.s.
Successivamente al PVC
1/5 del minimo
Omessa presentazione della dichiarazione Entro 90 giorni
1/10 del minimo
28a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
29. 1/3 delle imposte entro il termine per il ricorso (nulla per sanzioni)
2/3 delle imposte e 2/3 delle sanzioni dopo la sentenza della CTP che
respinge il ricorso o per l’ammontare risultante dalla sentenza in caso di
accoglimento parziale (sia per imposte che per sanzioni) e comunque non
oltre i 2/3
Residuo ammontare delle imposte e delle sanzioni dopo la sentenza della
CTR
Rimborso imposte versate in eccedenza entro 90 giorni dalla notificazione
della sentenza
RISCOSSIONE IN PENDENZA DI
GIUDIZIO
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30. INTERPELLO
Art. 11 L. 212/2000
Interpello ordinario
Interpello probatorio
Interpello anti abuso
Interpello disapplicativo
30a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
31. LE SANZIONI TRIBUTARIE
OMESSI VERSAMENTI
30% dell’imposta dovuta
riduzione alla metà se il versamento è effettuato entro 90 giorni
ulteriore riduzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è effettuato
entro 15 giorni
31a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
32. LE SANZIONI TRIBUTARIE
OMESSA DICHIARAZIONE (REDDITI E IVA)
da 120% a 240% dell’imposta dovuta (minimo euro 250) => se non sono dovute
imposte da euro 250 a euro 1.000 (per le dirette) e da euro 250 a euro 2.000 (per
l’IVA)
presentazione entro il termine previsto per la dichiarazione successiva, in assenza
di attività di verifica, da 60% a 120% dell’imposta dovuta (minimo euro 200) => se
non sono dovute imposte da euro 150 a euro 500 (per le dirette) e da euro 150 a
euro 1.000 (per l’IVA)
32a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
33. LE SANZIONI TRIBUTARIE
INFEDELE DICHIARAZIONE (REDDITI)
da 90% a 180% della maggiore imposta dovuta o del maggior credito utilizzato
aumentata della metà in presenza di documentazione falsa o per operazioni
inesistenti, artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente
riduzione di 1/3 se la maggiore imposta o il minor credito sono inferiori al 3%
dell’imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a euro 30.000
riduzione di 1/3 per infedeltà conseguente a errore sull’imputazione temporale di
costi e ricavi, purché i ricavi abbiano già concorso alla determinazione del reddito
sanzione fissa di euro 250 in assenza di danni per l’Erario
33a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
34. LE SANZIONI TRIBUTARIE
INFEDELE DICHIARAZIONE (IVA)
da 90% a 180% della maggiore imposta dovuta o del maggior credito utilizzato
aumentata della metà in presenza di fatture o altra documentazione falsa o per
operazioni inesistenti, artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente
riduzione di 1/3 se la maggiore imposta o il minor credito sono inferiori al 3%
dell’imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a euro 30.000
34a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
35. LE SANZIONI TRIBUTARIE
OMESSA DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE (IVA)
operazioni imponibili => dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non
documentato o registrato (minimo euro 500) => da euro 250 a euro 2.000 se la
violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA
operazioni non imponibili, esenti, non soggette, in reverse charge => dal 5% al
10% dei corrispettivi non documentati o registrati (minimo euro 500) => da euro 250
a euro 2.000 se la violazione non rileva ai fini dei redditi
35a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
36. LE SANZIONI TRIBUTARIE
VIOLAZIONI DEL CESSIONARIO
illegittima detrazione => 90% dell’IVA non detraibile
mancato ricevimento fattura o ricevimento fattura irregolare => 100% dell’imposta
(con un minimo di euro 250), salvo che:
in caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dall’effettuazione
dell’operazione => nei 30 giorni successivi presentazione all’Ufficio di un documento
sostitutivo della fattura e pagamento dell’IVA
in caso di fattura irregolare => nei 30 giorni successivi alla sua registrazione
presentazione all’Ufficio di un documento integrativo della fattura e pagamento
dell’IVA eventualmente dovuta
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37. LE SANZIONI TRIBUTARIE
REVERSE CHARGE
Mancati adempimenti (cessionario/committente):
da euro 500 a euro 20.000 => se l’operazione risulta dalla contabilità
dal 5% al 10% dell’imponibile (minimo euro 1.000) => se l’operazione non risulta dalla contabilità
in caso di IVA che non si sarebbe potuta detrarre => anche sanzioni per infedele dichiarazione e
illegittima detrazione
Mancata applicazione reverse charge da parte del cedente/prestatore:
da euro 250 a euro 10.000 => sanzione in capo al cessionario/committente con cedente/prestatore
tenuto al pagamento in solido
il cessionario/committente non deve versare l’IVA fatturata dal cedente/prestatore e la può portare in
detrazione
in caso di intenti evasivi o fraudolenti dei quali sia provata la consapevolezza da parte del
cessionario/committente => sanzione a carico del cessionario/committente dal 90% al 180% dell’IVA
Indebita applicazione reverse charge da parte del cedente/prestatore:
da euro 250 a euro 10.000 => sanzione in capo al cedente/prestatore con cessionario/committente
tenuto al pagamento in solido
il cedente prestatore non deve versare l’IVA e il cessionario/committente può portare in detrazione
l’IVA assolta in reverse charge
in caso di intenti evasivi o fraudolenti dei quali sia provata la consapevolezza da parte del
cedente/prestatore => sanzione a carico del cedente/prestatore dal 90% al 180% dell’IVA
37a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
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Concorso formale => con una sola azione si violano diverse disposizioni anche relative a tributi
diversi => applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio
Concorso materiale => con una o più azioni si commettono diverse violazioni formali della
medesima disposizione => applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al
doppio
Progressione e continuazione => concorso formale o materiale riguardante più tributi e/o più
periodi => applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio
Sanzione base per violazioni rilevanti ai fini di più tributi => sanzione più grave aumentata di un
quinto
Violazioni della stessa indole commesse in periodi diversi => sanzione base aumentata
dalla metà al triplo
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LE SANZIONI TRIBUTARIE
39. 39
CUMULO GIURIDICO
(A)Sanzione più grave
(B)Incremento per più tributi = A x 20%
(C)Incremento per più periodi d’imposta = (A + B) x 50%
(D) Sanzione base = A + B + C
(E)Incremento per progressione = D x 25%
(F)Sanzione unica = D + E
Il cumulo giuridico si applica separatamente per singolo tributo e singolo periodo
d’imposta in:
Accertamento con adesione
Mediazione
Conciliazione
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LE SANZIONI TRIBUTARIE
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ESEMPIO
Omessa fatturazione ricavi:
Anno 2014 = euro 10.000 (IVA euro 2.200, Ires euro 2.750, Irap euro 390)
Anno 2015 = euro 20.000 (IVA euro 4.400, Ires euro 5.500, Irap euro 780)
Violazioni
1)Infedele dichiarazione redditi => sanzione euro 2.475 (per 2014) e euro 4.950 (per 2015)
2)Infedele dichiarazione Irap => sanzione euro 351 (per 2014) e euro 702 (per 2015)
3)Infedele dichiarazione Iva => sanzione euro 1.980 (per 2014) e euro 3.960 (per 2015)
4)Omessa fatturazione => sanzione euro 1.980 (per 2014) e euro 3.960 (per 2015)
Cumulo materiale = 2.475 + 4.950 + 351 + 702 + 1.980 + 3.960 + 1.980 + 3.960 = euro
20.358
Cumulo giuridico
•Sanzione più grave = Infedele redditi 2015 = 4.950
•Incremento per più tributi = A x 20% = 4.950 x 20% = 990
•Incremento per più periodi d’imposta = (A + B) x 50% = 5.940 x 50% = 2.970
• Sanzione base = A + B + C = 8.910
•Incremento per progressione = D x 25% = 8.910 x 25% = 2.227
•Sanzione unica = D + E = euro 11.137
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LE SANZIONI TRIBUTARIE