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ACCERTAMENTO DEI
TRIBUTI
principi generali
Seminari di formazione della professione
di dottore commercialista ed esperto contabile
2015 - 2016
1a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
•D.Lgs. 546/1992 – modalità svolgimento processo tributario
•D.Lgs. 218/1997 – disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale
•D.P.R. 600/1973: artt. 32 (poteri degli uffici), 33 (accessi, ispezioni e verifiche), 39 (redditi
determinati in base alle scritture contabili), 42 (avviso di accertamento), 43 (termine per
l’accertamento), 60 (notificazioni), 61 (ricorsi)
•D.P.R. 633/1972: artt. 52 (accessi, ispezioni e verifiche), 56 (notificazione e motivazione degli
accertamento), 57 (termine per l’accertamento)
•D.P.R. 602/1973 – riscossione imposte
•D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 – sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie
•Codice di procedura civile (applicabile per quanto non disposto dal D.Lgs. 546/92 e solo per norme
compatibili con quelle del processo tributario)
•Legge 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
•Costituzione: artt. 3 (uguaglianza dinanzi alla legge), 24 (diritto di difesa), 41 (libertà iniziativa
economica), 53 (capacità contributiva), 97 (buon andamento e imparzialità pubblica amministrazione),
111 (giusto processo)
•Codice civile: artt. 2697 (onere della prova), 2727 (presunzioni), 2728 (presunzioni legali), 2729
(presunzioni semplici), 2730/2735 (confessione)
 
NORMATIVA
2a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
 Attività ispettiva
 Accertamento
 Strumenti deflattivi
 Reclamo/Contenzioso
 Riscossione
LE FASI
3a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
Attività ispettive
Attività specifiche => destinate a macrotipologie di contribuenti
Attività trasversali => riguardanti tutti i contribuenti
 
Macrotipologie di contribuenti
Grandi contribuenti => ricavi > 100 mln €
Imprese di medie dimensioni => ricavi > 5.164.569 €
Imprese minori => ricavi ≤ 5.164.569 €
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
ATTIVITÀ ISPETTIVA
4a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
Le fasi:
1.Accesso
2.Richiesta documentazione = esibizione libri, registri, scritture e documenti di cui sia prescritto
l’obbligo di tenuta e conservazione
3.Ricerche = reperimento (coattivo) scritture, libri contabili e ogni altro documento utile ai fini del
controllo fiscale
4.Ispezioni documentali = esame formale e sostanziale del materiale documentale raccolto nel corso
dell’accesso (compreso il materiale documentale la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie
e quello accessibile tramite apparecchiature informatiche installate nei locali “di accesso”)
5.Verificazioni = riscontro beni strumentali, quantificazione giacenze cassa e magazzini,
identificazione lavoratori dipendenti, ecc.
6.Ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento delle imposte e per la repressione
dell’evasione e delle altre violazioni
 
 
VERIFICHE ESTERNE
5a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
ACCESSO
Accesso = ingresso di origine coattiva del personale ispettivo nei luoghi di pertinenza del contribuente per svolgere
attività ispettiva
 
Domicilio = luogo di esercizio dell’attività economica => concetto diverso da domicilio fiscale (residenza anagrafica, per le
persone fisiche, e sede legale, per le persone giuridiche)
 
Residenza o dimora = luogo destinato ad abitazione abituale (residenza) od occasionale (dimora) per lo svolgimento di
attività tipicamente rientranti nella sfera privata e intima della persona e della propria famiglia (riposo, alimentazione,
ecc.)
 
Locali ad uso promiscuo = utilizzati promiscuamente per esigenze connesse all’attività e a fini abitativi
 
Esecuzione dell’accesso
 Esibizione autorizzazioni
 Esibizione tessere di riconoscimento
 Enunciazione ambito della verifica (luogo di esecuzione, periodi di imposta, imposte)
 Enunciazione diritti contribuente di essere informato sulle ragioni della verifica e sull’oggetto, di farsi assistere da
professionista, di richiedere che la verifica venga effettuata nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista
 In orario di apertura dell’azienda o dello studio
 Non prima delle 7 e non dopo le 20 nelle abitazioni o nei luoghi chiusi ad esse adiacenti
 Con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al regolare svolgimento delle attività
 Con permanenza non superiore a 30 giorni lavorativi, prorogabile per ulteriori 30 giorni in casi di particolare
complessità dell’indagine (15 giorni prorogabile per altri 15 giorni per lavoratori autonomi e imprese in contabilità
semplificata)
6a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
ACCESSO
7a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
Accesso presso residenza o dimora:
Autorizzazione Procuratore delle Repubblica
 
Accesso presso locali ad uso promiscuo:
Autorizzazione Procuratore delle Repubblica
Anche quando l’organo ispettivo ignora la destinazione promiscua (orientamento giurisprudenziale)
Se è possibile distinguere nettamente gli spazi destinati all’attività da quelli destinati ad abitazione,
l’autorizzazione del Procuratore è richiesta per i soli spazi abitativi
 
Accesso presso domicilio:
Autorizzazione Capo dell’Ufficio
Estensione ad autoveicoli e natanti dell’impresa, anche in uso ai dipendenti, e a quelli adibiti al
trasporto di merci per conto terzi
Estensione a altri luoghi non dichiarati ex art. 35 DPR 633/1972
 
Accesso presso locali di terzi non depositari delle scritture contabili
Autorizzazione Procuratore delle Repubblica
Fondati sospetti di presenza di prove di violazioni commesse dal contribuente
Estensione alla situazione del terzo detentore dei locali con sola autorizzazione del Capo
dell’Ufficio (orientamento giurisprudenziale)
 
 
ACCESSO
Impedimento dell’accesso
Solo per totale assenza di addetti legittimati ad aprire i locali
Non è necessaria la presenza del contribuente o di un suo rappresentante al momento dell’accesso
La presenza del contribuente o di un suo rappresentante è necessaria per la partecipazione alle operazioni di ispezione e verifica immediatamente
conseguenti all’accesso e per la relativa verbalizzazione => obbligo di ricercare il contribuente o un suo rappresentante
 
Consenso all’accesso
Deve risultare dal verbale di verifica
Deve essere spontaneo e consapevole
Sana alcuni motivi di illegittimità (tra cui l’assenza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per accessi in luoghi diversi dal domicilio)
La mancata opposizione non “vale” quale consenso all’accesso
 
Accessi negli studi professionali
Presenza del titolare o di un suo delegato
Delega per accessi conferita per iscritto con firma autenticata (eccetto per coniuge, parenti e affini entro il quarto grado e per dipendenti di persone
giuridiche)
Delega per accessi conferita a persone iscritte in albi professionali => sottoscrizione autenticabile anche dal rappresentante
Accesso non legittimato da assenso prestato da collaboratore non autorizzato
Accesso in studi associati non automaticamente estendibile nei locali di esclusiva pertinenza dei soci, ma non inibito nei locali a uso comune
La presenza del contribuente o di un suo rappresentante è necessaria per la partecipazione alle operazioni di ispezione e verifica immediatamente
conseguenti all’accesso e per la relativa verbalizzazione => obbligo di ricercare il contribuente o un suo rappresentante
 
Accesso presso il depositario delle scritture contabili
Depositario risultante da attestazione rilasciata dallo stesso al contribuente, recante la specificazione delle scritture depositate
Possibilità per il depositario di opporsi all’accesso
Accesso finalizzato alla sola esibizione delle scritture contabili del contribuente sottoposto a verifica
Inibiti poteri di ricerca, ispezione, verifica, ecc.
Non necessaria la presenza del depositario o di un suo delegato al momento dell’accesso
8a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
ATTIVITÀ ISPETTIVA
Attività che richiedono l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (o dell’autorità giudiziaria più vicina)
 Perquisizioni personali
 Apertura coattiva di:
 pieghi sigillati e corrispondenza in genere
 e-mail “non lette”
 posta elettronica “protetta” da credenziali non comunicate spontaneamente dal contribuente
 oggetti rientranti nella sfera di immediata custodia della persona (borse, valigie, vestiti, portafogli, ecc.)
 casseforti (che risultino chiuse al momento dell’accesso – orientamento giurisprudenziale)
 mobili (che risultino chiusi al momento dell’accesso – orientamento giurisprudenziale)
 ripostigli (che risultino chiusi al momento dell’accesso – orientamento giurisprudenziale)
 Esame documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale
 
Consenso in assenza dell’autorizzazione
 Deve risultare dal verbale di verifica
 Deve essere spontaneo e consapevole
 Sana alcuni motivi di illegittimità (tra i quali l’apertura coattiva di casseforti, mobili, ripostigli e simili)
 Cautele dell’organo ispettivo in attesa dell’autorizzazione
 Apposizione sigilli su oggetti e luoghi
 Divieto di allontanamento delle persone da perquisire
 
Ispezione documenti informatici (senza autorizzazione Procuratore delle Repubblica)
 Stampa dati di carattere contabile (per i quali è previsto l’obbligo di stampa al momento dell’accesso)
 Acquisizione materiali o supporti informatici in presenza di personale specializzato dell’azienda
 Consenso espresso per eseguire operazioni direttamente sugli apparati informatici
 Riversamento dati presenti nell’hard-disk su supporti mobili
 Ricerca e acquisizione copie di backup, di memorie portatili, di chiavette Usb, ecc.
 E-mail “aperte” e “non protette” (consultazione libera)
 
9a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
ATTIVITÀ ISPETTIVA
Ispezione documentale
controllo formale
 corretta istituzione, tenuta e conservazione di libri, registri, scritture e
documenti “obbligatori” per normativa fiscale, civilistica e altre leggi di
carattere speciale (legislazione lavoro, ecc.)
controllo sostanziale
 coerenza interna documentazione contabile e extracontabile rinvenuta in
azienda
 coerenza esterna fra documentazione rinvenuta in azienda e qualsiasi altra
informazione reperita all’esterno da soggetti terzi o dall’interrogazione di
banche dati
 corretta applicazione normativa tributaria
 procedure contabili e decisionali attuate in azienda
 
10a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI
VERIFICA
Contestazioni del contribuente
Mancata contestazione = accettazione (Cass. 1286/2004)
Mancata verbalizzazione = protestare per iscritto
 
Divieto prova testimoniale
Le dichiarazioni del legale rappresentante non costituiscono testimonianza ma confessione stragiudiziale
Le dichiarazioni di terzi raccolte in sede di verifica hanno valenza di elementi indiziari che, qualora rivestano i caratteri di
gravità, precisione e concordanza, possono assumere natura di presunzione
Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non hanno valore di prova nel sistema fiscale
 
Omissione/non veridicità risposte
Sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00 (art. 11 D.Lgs. 471/1997)
Inutilizzabilità notizie, dati, documenti libri e registri non forniti o esibiti a richiesta dei verificatori (art. 32 DPR 600/1973)
Accertamento induttivo (art. 39 DPR 600/1973)
Fattispecie penale per risposte mendaci (art. 11 DL 201/2011)
 
Sottoscrizione verbali
Da parte del contribuente o di chi lo rappresenta
In caso di rifiuto vanno indicate le motivazioni della mancata sottoscrizione
11a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
ACCERTAMENTO IMPRESE E
PROFESSIONISTI
Principali modalità di accertamento
Analitico
Analitico-induttivo
Induttivo
Sintetico
 
12a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
Accertamento analitico
Presupposti:
 veridicità e correttezza delle scritture contabili
Modalità:
 rilevazione difformità tra dati indicati in dichiarazione e dati emergenti dal bilancio e dalle relative scritture
contabili
 rilevazione erronea applicazione disposizioni fiscali (su deduzioni, detrazioni, ecc.)
 
Accertamento analitico-induttivo
Presupposti:
 contabilità attendibile nel suo complesso
 discrasie singole poste contabili
Modalità:
 rettifica analitica di singole poste della contabilità servendosi anche di presunzioni “gravi, precise e
concordanti”
13
ACCERTAMENTO IMPRESE E
PROFESSIONISTI
a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
ACCERTAMENTO IMPRESE E
PROFESSIONISTI
Accertamento induttivo
Presupposti:
 omessa dichiarazione reddito impresa
 mancata tenuta, esibizione o disponibilità delle scritture contabili
 contabilità inattendibile
 mancata risposta a questionari di richiesta di documentazione o di dati e notizie
 omessa presentazione modelli studi di settore, non veritiera indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità, infedele compilazione che
comporti differenza ricavi superiore al 15% o comunque a euro 50.000
Contabilità inattendibile (casistica da giurisprudenza e prassi):
 comportamenti omissivi e mancata collaborazione in sede di verifica
 cancata indicazione rimanenze nei registri
 cmessa registrazione dei corrispettivi
 antieconomicità (anomalie nei rapporti tra ricavi e immobilizzazioni tecniche o tra ricavi e oneri del personale o nella situazione
patrimoniale-finanziaria, anomalo divario tra costi e ricavi comportante bilanci in perdita per diverse annualità a fronte di un ottimo
andamento aziendale con consistenti acquisti di beni destinati alla vendita, ecc.)
 scritture in contrasto con accertata realtà del magazzino
 mancanza di alcune pagine del registro degli inventari
 omessa redazione dell’inventario delle rimanenze
 omessa sottoscrizione delle scritture contabili (le scritture contabili possono svolgere la loro funzione di attestazione dei dati soltanto se il
contribuente si assume, attraverso la sottoscrizione, la responsabilità del contenuto => la mancata sottoscrizione equivale a inesistenza
giuridica)
 incompleta redazione del libro degli inventari (il bilancio non è un inventario in quanto contiene indicazioni sintetiche => devono essere
tenute a disposizione le scritture contenenti i dati analitici di riferimento)
 contabilità tenuta a matita
 omessa annotazione delle rimanenze finali o indicazione del solo valore complessivo senza distinzione dei beni per categorie omogenee
 contabilità parallela
14a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
ACCERTAMENTO IMPRESE E
PROFESSIONISTI
Accertamento induttivo
Modalità
 sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o comunque venuti a conoscenza
 avvalendosi anche di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
Casistiche
 percentuali medie di ricarico
 carte di credito e bancomat
 resa media materia prima
 tovagliometri
 consumo energia elettrica
 lavoro in nero
 listino prezzi
 saldo negativo di cassa
 media corrispettivi registrati in giornate corrispondenti a quelle di rilevamento
 
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INDAGINI FINANZIARIE
Art. 32 DPR 600/1973 – Art. 51 DPR 633/1972 – Art. 53-bis DPR 131/1986
Autorizzazioni:
Direttore centrale accertamento e/o Direttore Regionale => richieste da Agenzia Entrate
Comandante Regionale GdF => richieste da GdF
Rapporti finanziari intestati a:
contribuente
figli
coniuge/convivente
soci di società di persone
soci di società di capitali a ristretta base societaria
amministratori
Presunzione legale relativa => versamenti e prelevamenti = ricavi
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ACCERTAMENTO SINTETICO
Determinazione sintetica del reddito complessivo:
sulla base delle spese effettivamente sostenute = sintetico puro
e sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva da individuare con
apposito DM = redditometro
Elementi indicativi di capacità contributiva (DM 24.12.2012):
spese di ammontare certo (da banche dati Amministrazione Finanziaria => es. premi
assicurativi)
spese per elementi certi (valori medi applicati su elementi presenti nelle banche dati => es.
immobili e autovetture)
spese per beni e servizi di uso corrente (determinate statisticamente su base ISTAT)
investimenti al netto dei disinvestimenti dell’anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni
precedenti
quota di risparmio formatasi nell’anno
17a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
ACCERTAMENTO SINTETICO
L’accertamento sintetico:
è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto
quello dichiarato
deve essere preceduto da un invito al contribuente a comparire (per giustificare lo
scostamento tra spese e reddito) e da un procedimento di accertamento con adesione
In sede di contraddittorio il contribuente può, tra l’altro, dimostrare che il finanziamento
delle spese è avvenuto:
con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta
con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte
con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile
da parte di soggetti diversi dal contribuente
 
Il contribuente può altresì dimostrare il diverso ammontare delle spese attribuitegli
18a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
ACCERTAMENTO SINTETICO
esempio
Tipologia di spesa Importo annuo
Spese per vacanze 5.000
Spese per ristrutturazione casa 15.000
Spese per acquisto mobili 10.000
Rate mutuo 14.400
Spese energia elettrica e gas 1.200
Premi assicurativi 5.610
Bollo auto 1.200
Spesa media per l’appartamento 1.789
Spesa media per le autovetture 3.683
Quota di risparmio annuo 4.000
Altre spese su base ISTAT (dati
statistici)
15.000
Totale = reddito determinato
sinteticamente
76.882
Reddito minimo non accertabile
(scostamento max 20%)
64.068
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PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE
Elementi principali:
motivi del controllo e oggetto
diritti del contribuente
fatti riscontrati
violazioni constatate
considerazioni del contribuente
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DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
SOTTOPOSTO A VERIFICHE
Art. 12, co. 7, L. 212/2000
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente,
dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta
giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso
di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto
termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
21a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
Gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quarto anno
successivo per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016)
settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in
caso di nullità o omessa presentazione della dichiarazione (quinto anno successivo per i periodi
di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016)
Raddoppio dei termini (31 dicembre dell’ottavo/decimo anno successivo):
applicabile solo per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016
in presenza di violazioni fiscali che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari
in presenza di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute
in «paradisi fiscali»
Decorrenza termini in caso di dichiarazioni integrative:
dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto
dell’integrazione
22a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Contenuto:
Imponibile accertato
Aliquota applicata
Imposta liquidata
Motivazione
Irrogazione sanzioni
Sottoscrizione:
Capo dell’ufficio
o altro impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio
23a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
AVVISO DI ACCERTAMENTO
SCOMPUTO DELLE PERDITE
Perdite del periodo => scomputate automaticamente dall’Ufficio
Perdite pregresse => scomputate a richiesta del contribuente (tramite «Modello
ipea» da presentare entro il termine per la proposizione del ricorso)
La presentazione del «Modello ipea» sospende per 60 giorni il termine per la
proposizione del ricorso
24a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Principali cause di illegittimità:
Mancata sottoscrizione
Difetto di notifica
Mancata indicazione delle aliquote
Difetto di motivazione
Violazione di norme procedimentali
Erronea interpretazione della legge fiscale
25a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
 Avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi dal 2007 in poi
 Riguardanti IRES/IRPEF, IVA e IRAP
 Pagamento entro il termine per il ricorso
 Decorsi 30 giorni dal termine per il pagamento le somme vengono date in carico a
Equitalia per la riscossione coattiva (con possibilità di richiedere la rateazione)
 Espropriazione sospesa per 180 giorni dal momento di affidamento del credito
ACCERTAMENTI «ESECUTIVI»
26a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
STRUMENTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Accertamento con adesione
 A seguito pvc o avvisi di accertamento non preceduti da inviti a comparire
 Sospensione di 90 giorni dei termini per il ricorso
 Scomputo perdite pregresse a richiesta del contribuente (tramite «Modello ipea»)
 Riduzione sanzioni a 1/3 dei minimi
 Versamento somme entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con
adesione
 Possibilità di rateazione in 8 rate trimestrali (per importi complessivi fino a 51.645,69
euro) e in 12 rate trimestrali (per importi complessivi superiori a 51.645,69 euro)
 
Acquiescenza
 Rinuncia a impugnare l’atto e a formulare istanza di accertamento con adesione
 Riduzione sanzioni a 1/3 dei minimi
27a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
RAVVEDIMENTO OPEROSO
VIOLAZIONE TERMINE SANZIONE
RIDOTTA
Mancato pagamento del tributo o di
un acconto
Entro 30 giorni dalla data della sua commissione 1/10 del minimo
Errori e omissioni, anche incidenti
sulla determinazione o sul
pagamento del tributo
Entro il 90° giorno successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è
prevista una dichiarazione periodica, entro 90 giorni
dall’omissione o dall’errore
1/9 del minimo
Idem c.s.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, ovvero, quando non è prevista una
dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o
dall’errore
1/8 del minimo
Idem c.s.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione, ovvero, quando non è
prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni
dall’omissione o dall’errore
1/7 del minimo
Idem c.s.
Dopo i termini di cui sopra
1/6 del minimo
Idem c.s.
Successivamente al PVC
1/5 del minimo
Omessa presentazione della dichiarazione Entro 90 giorni
1/10 del minimo
28a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
 1/3 delle imposte entro il termine per il ricorso (nulla per sanzioni)
 2/3 delle imposte e 2/3 delle sanzioni dopo la sentenza della CTP che
respinge il ricorso o per l’ammontare risultante dalla sentenza in caso di
accoglimento parziale (sia per imposte che per sanzioni) e comunque non
oltre i 2/3
 Residuo ammontare delle imposte e delle sanzioni dopo la sentenza della
CTR
 Rimborso imposte versate in eccedenza entro 90 giorni dalla notificazione
della sentenza
RISCOSSIONE IN PENDENZA DI
GIUDIZIO
29a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
INTERPELLO
Art. 11 L. 212/2000
Interpello ordinario
Interpello probatorio
Interpello anti abuso
Interpello disapplicativo
30a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
LE SANZIONI TRIBUTARIE
OMESSI VERSAMENTI
30% dell’imposta dovuta
riduzione alla metà se il versamento è effettuato entro 90 giorni
ulteriore riduzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è effettuato
entro 15 giorni
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LE SANZIONI TRIBUTARIE
OMESSA DICHIARAZIONE (REDDITI E IVA)
da 120% a 240% dell’imposta dovuta (minimo euro 250) => se non sono dovute
imposte da euro 250 a euro 1.000 (per le dirette) e da euro 250 a euro 2.000 (per
l’IVA)
presentazione entro il termine previsto per la dichiarazione successiva, in assenza
di attività di verifica, da 60% a 120% dell’imposta dovuta (minimo euro 200) => se
non sono dovute imposte da euro 150 a euro 500 (per le dirette) e da euro 150 a
euro 1.000 (per l’IVA)
32a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
LE SANZIONI TRIBUTARIE
INFEDELE DICHIARAZIONE (REDDITI)
da 90% a 180% della maggiore imposta dovuta o del maggior credito utilizzato
aumentata della metà in presenza di documentazione falsa o per operazioni
inesistenti, artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente
riduzione di 1/3 se la maggiore imposta o il minor credito sono inferiori al 3%
dell’imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a euro 30.000
riduzione di 1/3 per infedeltà conseguente a errore sull’imputazione temporale di
costi e ricavi, purché i ricavi abbiano già concorso alla determinazione del reddito
sanzione fissa di euro 250 in assenza di danni per l’Erario
33a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
LE SANZIONI TRIBUTARIE
INFEDELE DICHIARAZIONE (IVA)
da 90% a 180% della maggiore imposta dovuta o del maggior credito utilizzato
aumentata della metà in presenza di fatture o altra documentazione falsa o per
operazioni inesistenti, artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente
riduzione di 1/3 se la maggiore imposta o il minor credito sono inferiori al 3%
dell’imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a euro 30.000
34a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
LE SANZIONI TRIBUTARIE
OMESSA DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE (IVA)
operazioni imponibili => dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non
documentato o registrato (minimo euro 500) => da euro 250 a euro 2.000 se la
violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA
operazioni non imponibili, esenti, non soggette, in reverse charge => dal 5% al
10% dei corrispettivi non documentati o registrati (minimo euro 500) => da euro 250
a euro 2.000 se la violazione non rileva ai fini dei redditi
35a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
LE SANZIONI TRIBUTARIE
VIOLAZIONI DEL CESSIONARIO
illegittima detrazione => 90% dell’IVA non detraibile
mancato ricevimento fattura o ricevimento fattura irregolare => 100% dell’imposta
(con un minimo di euro 250), salvo che:
 in caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dall’effettuazione
dell’operazione => nei 30 giorni successivi presentazione all’Ufficio di un documento
sostitutivo della fattura e pagamento dell’IVA
 in caso di fattura irregolare => nei 30 giorni successivi alla sua registrazione
presentazione all’Ufficio di un documento integrativo della fattura e pagamento
dell’IVA eventualmente dovuta
36a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
LE SANZIONI TRIBUTARIE
REVERSE CHARGE
Mancati adempimenti (cessionario/committente):
 da euro 500 a euro 20.000 => se l’operazione risulta dalla contabilità
 dal 5% al 10% dell’imponibile (minimo euro 1.000) => se l’operazione non risulta dalla contabilità
 in caso di IVA che non si sarebbe potuta detrarre => anche sanzioni per infedele dichiarazione e
illegittima detrazione
Mancata applicazione reverse charge da parte del cedente/prestatore:
 da euro 250 a euro 10.000 => sanzione in capo al cessionario/committente con cedente/prestatore
tenuto al pagamento in solido
 il cessionario/committente non deve versare l’IVA fatturata dal cedente/prestatore e la può portare in
detrazione
 in caso di intenti evasivi o fraudolenti dei quali sia provata la consapevolezza da parte del
cessionario/committente => sanzione a carico del cessionario/committente dal 90% al 180% dell’IVA
Indebita applicazione reverse charge da parte del cedente/prestatore:
 da euro 250 a euro 10.000 => sanzione in capo al cedente/prestatore con cessionario/committente
tenuto al pagamento in solido
 il cedente prestatore non deve versare l’IVA e il cessionario/committente può portare in detrazione
l’IVA assolta in reverse charge
 in caso di intenti evasivi o fraudolenti dei quali sia provata la consapevolezza da parte del
cedente/prestatore => sanzione a carico del cedente/prestatore dal 90% al 180% dell’IVA
37a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
38
Concorso formale => con una sola azione si violano diverse disposizioni anche relative a tributi
diversi => applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio
Concorso materiale => con una o più azioni si commettono diverse violazioni formali della
medesima disposizione => applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al
doppio
Progressione e continuazione => concorso formale o materiale riguardante più tributi e/o più
periodi => applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio
Sanzione base per violazioni rilevanti ai fini di più tributi => sanzione più grave aumentata di un
quinto
Violazioni della stessa indole commesse in periodi diversi => sanzione base aumentata
dalla metà al triplo
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LE SANZIONI TRIBUTARIE
39
CUMULO GIURIDICO
(A)Sanzione più grave
(B)Incremento per più tributi = A x 20%
(C)Incremento per più periodi d’imposta = (A + B) x 50%
(D) Sanzione base = A + B + C
(E)Incremento per progressione = D x 25%
(F)Sanzione unica = D + E
Il cumulo giuridico si applica separatamente per singolo tributo e singolo periodo
d’imposta in:
Accertamento con adesione
Mediazione
Conciliazione
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LE SANZIONI TRIBUTARIE
40
ESEMPIO
Omessa fatturazione ricavi:
Anno 2014 = euro 10.000 (IVA euro 2.200, Ires euro 2.750, Irap euro 390)
Anno 2015 = euro 20.000 (IVA euro 4.400, Ires euro 5.500, Irap euro 780)
Violazioni
1)Infedele dichiarazione redditi => sanzione euro 2.475 (per 2014) e euro 4.950 (per 2015)
2)Infedele dichiarazione Irap => sanzione euro 351 (per 2014) e euro 702 (per 2015)
3)Infedele dichiarazione Iva => sanzione euro 1.980 (per 2014) e euro 3.960 (per 2015)
4)Omessa fatturazione => sanzione euro 1.980 (per 2014) e euro 3.960 (per 2015)
Cumulo materiale = 2.475 + 4.950 + 351 + 702 + 1.980 + 3.960 + 1.980 + 3.960 = euro
20.358
Cumulo giuridico
•Sanzione più grave = Infedele redditi 2015 = 4.950
•Incremento per più tributi = A x 20% = 4.950 x 20% = 990
•Incremento per più periodi d’imposta = (A + B) x 50% = 5.940 x 50% = 2.970
• Sanzione base = A + B + C = 8.910
•Incremento per progressione = D x 25% = 8.910 x 25% = 2.227
•Sanzione unica = D + E = euro 11.137
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  • 1. ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI principi generali Seminari di formazione della professione di dottore commercialista ed esperto contabile 2015 - 2016 1a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 2. •D.Lgs. 546/1992 – modalità svolgimento processo tributario •D.Lgs. 218/1997 – disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale •D.P.R. 600/1973: artt. 32 (poteri degli uffici), 33 (accessi, ispezioni e verifiche), 39 (redditi determinati in base alle scritture contabili), 42 (avviso di accertamento), 43 (termine per l’accertamento), 60 (notificazioni), 61 (ricorsi) •D.P.R. 633/1972: artt. 52 (accessi, ispezioni e verifiche), 56 (notificazione e motivazione degli accertamento), 57 (termine per l’accertamento) •D.P.R. 602/1973 – riscossione imposte •D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 – sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie •Codice di procedura civile (applicabile per quanto non disposto dal D.Lgs. 546/92 e solo per norme compatibili con quelle del processo tributario) •Legge 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente •Costituzione: artt. 3 (uguaglianza dinanzi alla legge), 24 (diritto di difesa), 41 (libertà iniziativa economica), 53 (capacità contributiva), 97 (buon andamento e imparzialità pubblica amministrazione), 111 (giusto processo) •Codice civile: artt. 2697 (onere della prova), 2727 (presunzioni), 2728 (presunzioni legali), 2729 (presunzioni semplici), 2730/2735 (confessione)   NORMATIVA 2a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 3.  Attività ispettiva  Accertamento  Strumenti deflattivi  Reclamo/Contenzioso  Riscossione LE FASI 3a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 4. Attività ispettive Attività specifiche => destinate a macrotipologie di contribuenti Attività trasversali => riguardanti tutti i contribuenti   Macrotipologie di contribuenti Grandi contribuenti => ricavi > 100 mln € Imprese di medie dimensioni => ricavi > 5.164.569 € Imprese minori => ricavi ≤ 5.164.569 € Lavoratori autonomi Persone fisiche ATTIVITÀ ISPETTIVA 4a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 5. Le fasi: 1.Accesso 2.Richiesta documentazione = esibizione libri, registri, scritture e documenti di cui sia prescritto l’obbligo di tenuta e conservazione 3.Ricerche = reperimento (coattivo) scritture, libri contabili e ogni altro documento utile ai fini del controllo fiscale 4.Ispezioni documentali = esame formale e sostanziale del materiale documentale raccolto nel corso dell’accesso (compreso il materiale documentale la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie e quello accessibile tramite apparecchiature informatiche installate nei locali “di accesso”) 5.Verificazioni = riscontro beni strumentali, quantificazione giacenze cassa e magazzini, identificazione lavoratori dipendenti, ecc. 6.Ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento delle imposte e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni     VERIFICHE ESTERNE 5a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 6. ACCESSO Accesso = ingresso di origine coattiva del personale ispettivo nei luoghi di pertinenza del contribuente per svolgere attività ispettiva   Domicilio = luogo di esercizio dell’attività economica => concetto diverso da domicilio fiscale (residenza anagrafica, per le persone fisiche, e sede legale, per le persone giuridiche)   Residenza o dimora = luogo destinato ad abitazione abituale (residenza) od occasionale (dimora) per lo svolgimento di attività tipicamente rientranti nella sfera privata e intima della persona e della propria famiglia (riposo, alimentazione, ecc.)   Locali ad uso promiscuo = utilizzati promiscuamente per esigenze connesse all’attività e a fini abitativi   Esecuzione dell’accesso  Esibizione autorizzazioni  Esibizione tessere di riconoscimento  Enunciazione ambito della verifica (luogo di esecuzione, periodi di imposta, imposte)  Enunciazione diritti contribuente di essere informato sulle ragioni della verifica e sull’oggetto, di farsi assistere da professionista, di richiedere che la verifica venga effettuata nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista  In orario di apertura dell’azienda o dello studio  Non prima delle 7 e non dopo le 20 nelle abitazioni o nei luoghi chiusi ad esse adiacenti  Con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al regolare svolgimento delle attività  Con permanenza non superiore a 30 giorni lavorativi, prorogabile per ulteriori 30 giorni in casi di particolare complessità dell’indagine (15 giorni prorogabile per altri 15 giorni per lavoratori autonomi e imprese in contabilità semplificata) 6a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 7. ACCESSO 7a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it Accesso presso residenza o dimora: Autorizzazione Procuratore delle Repubblica   Accesso presso locali ad uso promiscuo: Autorizzazione Procuratore delle Repubblica Anche quando l’organo ispettivo ignora la destinazione promiscua (orientamento giurisprudenziale) Se è possibile distinguere nettamente gli spazi destinati all’attività da quelli destinati ad abitazione, l’autorizzazione del Procuratore è richiesta per i soli spazi abitativi   Accesso presso domicilio: Autorizzazione Capo dell’Ufficio Estensione ad autoveicoli e natanti dell’impresa, anche in uso ai dipendenti, e a quelli adibiti al trasporto di merci per conto terzi Estensione a altri luoghi non dichiarati ex art. 35 DPR 633/1972   Accesso presso locali di terzi non depositari delle scritture contabili Autorizzazione Procuratore delle Repubblica Fondati sospetti di presenza di prove di violazioni commesse dal contribuente Estensione alla situazione del terzo detentore dei locali con sola autorizzazione del Capo dell’Ufficio (orientamento giurisprudenziale)    
  • 8. ACCESSO Impedimento dell’accesso Solo per totale assenza di addetti legittimati ad aprire i locali Non è necessaria la presenza del contribuente o di un suo rappresentante al momento dell’accesso La presenza del contribuente o di un suo rappresentante è necessaria per la partecipazione alle operazioni di ispezione e verifica immediatamente conseguenti all’accesso e per la relativa verbalizzazione => obbligo di ricercare il contribuente o un suo rappresentante   Consenso all’accesso Deve risultare dal verbale di verifica Deve essere spontaneo e consapevole Sana alcuni motivi di illegittimità (tra cui l’assenza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per accessi in luoghi diversi dal domicilio) La mancata opposizione non “vale” quale consenso all’accesso   Accessi negli studi professionali Presenza del titolare o di un suo delegato Delega per accessi conferita per iscritto con firma autenticata (eccetto per coniuge, parenti e affini entro il quarto grado e per dipendenti di persone giuridiche) Delega per accessi conferita a persone iscritte in albi professionali => sottoscrizione autenticabile anche dal rappresentante Accesso non legittimato da assenso prestato da collaboratore non autorizzato Accesso in studi associati non automaticamente estendibile nei locali di esclusiva pertinenza dei soci, ma non inibito nei locali a uso comune La presenza del contribuente o di un suo rappresentante è necessaria per la partecipazione alle operazioni di ispezione e verifica immediatamente conseguenti all’accesso e per la relativa verbalizzazione => obbligo di ricercare il contribuente o un suo rappresentante   Accesso presso il depositario delle scritture contabili Depositario risultante da attestazione rilasciata dallo stesso al contribuente, recante la specificazione delle scritture depositate Possibilità per il depositario di opporsi all’accesso Accesso finalizzato alla sola esibizione delle scritture contabili del contribuente sottoposto a verifica Inibiti poteri di ricerca, ispezione, verifica, ecc. Non necessaria la presenza del depositario o di un suo delegato al momento dell’accesso 8a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 9. ATTIVITÀ ISPETTIVA Attività che richiedono l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (o dell’autorità giudiziaria più vicina)  Perquisizioni personali  Apertura coattiva di:  pieghi sigillati e corrispondenza in genere  e-mail “non lette”  posta elettronica “protetta” da credenziali non comunicate spontaneamente dal contribuente  oggetti rientranti nella sfera di immediata custodia della persona (borse, valigie, vestiti, portafogli, ecc.)  casseforti (che risultino chiuse al momento dell’accesso – orientamento giurisprudenziale)  mobili (che risultino chiusi al momento dell’accesso – orientamento giurisprudenziale)  ripostigli (che risultino chiusi al momento dell’accesso – orientamento giurisprudenziale)  Esame documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale   Consenso in assenza dell’autorizzazione  Deve risultare dal verbale di verifica  Deve essere spontaneo e consapevole  Sana alcuni motivi di illegittimità (tra i quali l’apertura coattiva di casseforti, mobili, ripostigli e simili)  Cautele dell’organo ispettivo in attesa dell’autorizzazione  Apposizione sigilli su oggetti e luoghi  Divieto di allontanamento delle persone da perquisire   Ispezione documenti informatici (senza autorizzazione Procuratore delle Repubblica)  Stampa dati di carattere contabile (per i quali è previsto l’obbligo di stampa al momento dell’accesso)  Acquisizione materiali o supporti informatici in presenza di personale specializzato dell’azienda  Consenso espresso per eseguire operazioni direttamente sugli apparati informatici  Riversamento dati presenti nell’hard-disk su supporti mobili  Ricerca e acquisizione copie di backup, di memorie portatili, di chiavette Usb, ecc.  E-mail “aperte” e “non protette” (consultazione libera)   9a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 10. ATTIVITÀ ISPETTIVA Ispezione documentale controllo formale  corretta istituzione, tenuta e conservazione di libri, registri, scritture e documenti “obbligatori” per normativa fiscale, civilistica e altre leggi di carattere speciale (legislazione lavoro, ecc.) controllo sostanziale  coerenza interna documentazione contabile e extracontabile rinvenuta in azienda  coerenza esterna fra documentazione rinvenuta in azienda e qualsiasi altra informazione reperita all’esterno da soggetti terzi o dall’interrogazione di banche dati  corretta applicazione normativa tributaria  procedure contabili e decisionali attuate in azienda   10a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 11. PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI VERIFICA Contestazioni del contribuente Mancata contestazione = accettazione (Cass. 1286/2004) Mancata verbalizzazione = protestare per iscritto   Divieto prova testimoniale Le dichiarazioni del legale rappresentante non costituiscono testimonianza ma confessione stragiudiziale Le dichiarazioni di terzi raccolte in sede di verifica hanno valenza di elementi indiziari che, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, possono assumere natura di presunzione Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non hanno valore di prova nel sistema fiscale   Omissione/non veridicità risposte Sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00 (art. 11 D.Lgs. 471/1997) Inutilizzabilità notizie, dati, documenti libri e registri non forniti o esibiti a richiesta dei verificatori (art. 32 DPR 600/1973) Accertamento induttivo (art. 39 DPR 600/1973) Fattispecie penale per risposte mendaci (art. 11 DL 201/2011)   Sottoscrizione verbali Da parte del contribuente o di chi lo rappresenta In caso di rifiuto vanno indicate le motivazioni della mancata sottoscrizione 11a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 12. ACCERTAMENTO IMPRESE E PROFESSIONISTI Principali modalità di accertamento Analitico Analitico-induttivo Induttivo Sintetico   12a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 13. Accertamento analitico Presupposti:  veridicità e correttezza delle scritture contabili Modalità:  rilevazione difformità tra dati indicati in dichiarazione e dati emergenti dal bilancio e dalle relative scritture contabili  rilevazione erronea applicazione disposizioni fiscali (su deduzioni, detrazioni, ecc.)   Accertamento analitico-induttivo Presupposti:  contabilità attendibile nel suo complesso  discrasie singole poste contabili Modalità:  rettifica analitica di singole poste della contabilità servendosi anche di presunzioni “gravi, precise e concordanti” 13 ACCERTAMENTO IMPRESE E PROFESSIONISTI a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 14. ACCERTAMENTO IMPRESE E PROFESSIONISTI Accertamento induttivo Presupposti:  omessa dichiarazione reddito impresa  mancata tenuta, esibizione o disponibilità delle scritture contabili  contabilità inattendibile  mancata risposta a questionari di richiesta di documentazione o di dati e notizie  omessa presentazione modelli studi di settore, non veritiera indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità, infedele compilazione che comporti differenza ricavi superiore al 15% o comunque a euro 50.000 Contabilità inattendibile (casistica da giurisprudenza e prassi):  comportamenti omissivi e mancata collaborazione in sede di verifica  cancata indicazione rimanenze nei registri  cmessa registrazione dei corrispettivi  antieconomicità (anomalie nei rapporti tra ricavi e immobilizzazioni tecniche o tra ricavi e oneri del personale o nella situazione patrimoniale-finanziaria, anomalo divario tra costi e ricavi comportante bilanci in perdita per diverse annualità a fronte di un ottimo andamento aziendale con consistenti acquisti di beni destinati alla vendita, ecc.)  scritture in contrasto con accertata realtà del magazzino  mancanza di alcune pagine del registro degli inventari  omessa redazione dell’inventario delle rimanenze  omessa sottoscrizione delle scritture contabili (le scritture contabili possono svolgere la loro funzione di attestazione dei dati soltanto se il contribuente si assume, attraverso la sottoscrizione, la responsabilità del contenuto => la mancata sottoscrizione equivale a inesistenza giuridica)  incompleta redazione del libro degli inventari (il bilancio non è un inventario in quanto contiene indicazioni sintetiche => devono essere tenute a disposizione le scritture contenenti i dati analitici di riferimento)  contabilità tenuta a matita  omessa annotazione delle rimanenze finali o indicazione del solo valore complessivo senza distinzione dei beni per categorie omogenee  contabilità parallela 14a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 15. ACCERTAMENTO IMPRESE E PROFESSIONISTI Accertamento induttivo Modalità  sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o comunque venuti a conoscenza  avvalendosi anche di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza Casistiche  percentuali medie di ricarico  carte di credito e bancomat  resa media materia prima  tovagliometri  consumo energia elettrica  lavoro in nero  listino prezzi  saldo negativo di cassa  media corrispettivi registrati in giornate corrispondenti a quelle di rilevamento   15a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 16. INDAGINI FINANZIARIE Art. 32 DPR 600/1973 – Art. 51 DPR 633/1972 – Art. 53-bis DPR 131/1986 Autorizzazioni: Direttore centrale accertamento e/o Direttore Regionale => richieste da Agenzia Entrate Comandante Regionale GdF => richieste da GdF Rapporti finanziari intestati a: contribuente figli coniuge/convivente soci di società di persone soci di società di capitali a ristretta base societaria amministratori Presunzione legale relativa => versamenti e prelevamenti = ricavi 16a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 17. ACCERTAMENTO SINTETICO Determinazione sintetica del reddito complessivo: sulla base delle spese effettivamente sostenute = sintetico puro e sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva da individuare con apposito DM = redditometro Elementi indicativi di capacità contributiva (DM 24.12.2012): spese di ammontare certo (da banche dati Amministrazione Finanziaria => es. premi assicurativi) spese per elementi certi (valori medi applicati su elementi presenti nelle banche dati => es. immobili e autovetture) spese per beni e servizi di uso corrente (determinate statisticamente su base ISTAT) investimenti al netto dei disinvestimenti dell’anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti quota di risparmio formatasi nell’anno 17a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 18. ACCERTAMENTO SINTETICO L’accertamento sintetico: è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato deve essere preceduto da un invito al contribuente a comparire (per giustificare lo scostamento tra spese e reddito) e da un procedimento di accertamento con adesione In sede di contraddittorio il contribuente può, tra l’altro, dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto: con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile da parte di soggetti diversi dal contribuente   Il contribuente può altresì dimostrare il diverso ammontare delle spese attribuitegli 18a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 19. ACCERTAMENTO SINTETICO esempio Tipologia di spesa Importo annuo Spese per vacanze 5.000 Spese per ristrutturazione casa 15.000 Spese per acquisto mobili 10.000 Rate mutuo 14.400 Spese energia elettrica e gas 1.200 Premi assicurativi 5.610 Bollo auto 1.200 Spesa media per l’appartamento 1.789 Spesa media per le autovetture 3.683 Quota di risparmio annuo 4.000 Altre spese su base ISTAT (dati statistici) 15.000 Totale = reddito determinato sinteticamente 76.882 Reddito minimo non accertabile (scostamento max 20%) 64.068 19a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 20. PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE Elementi principali: motivi del controllo e oggetto diritti del contribuente fatti riscontrati violazioni constatate considerazioni del contribuente 20a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 21. DIRITTI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE Art. 12, co. 7, L. 212/2000 Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. 21a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 22. TERMINI PER L’ACCERTAMENTO Gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quarto anno successivo per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016) settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di nullità o omessa presentazione della dichiarazione (quinto anno successivo per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016) Raddoppio dei termini (31 dicembre dell’ottavo/decimo anno successivo): applicabile solo per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2016 in presenza di violazioni fiscali che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari in presenza di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute in «paradisi fiscali» Decorrenza termini in caso di dichiarazioni integrative: dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione 22a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 23. AVVISO DI ACCERTAMENTO Contenuto: Imponibile accertato Aliquota applicata Imposta liquidata Motivazione Irrogazione sanzioni Sottoscrizione: Capo dell’ufficio o altro impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio 23a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 24. AVVISO DI ACCERTAMENTO SCOMPUTO DELLE PERDITE Perdite del periodo => scomputate automaticamente dall’Ufficio Perdite pregresse => scomputate a richiesta del contribuente (tramite «Modello ipea» da presentare entro il termine per la proposizione del ricorso) La presentazione del «Modello ipea» sospende per 60 giorni il termine per la proposizione del ricorso 24a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 25. AVVISO DI ACCERTAMENTO Principali cause di illegittimità: Mancata sottoscrizione Difetto di notifica Mancata indicazione delle aliquote Difetto di motivazione Violazione di norme procedimentali Erronea interpretazione della legge fiscale 25a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 26.  Avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi dal 2007 in poi  Riguardanti IRES/IRPEF, IVA e IRAP  Pagamento entro il termine per il ricorso  Decorsi 30 giorni dal termine per il pagamento le somme vengono date in carico a Equitalia per la riscossione coattiva (con possibilità di richiedere la rateazione)  Espropriazione sospesa per 180 giorni dal momento di affidamento del credito ACCERTAMENTI «ESECUTIVI» 26a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 27. STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Accertamento con adesione  A seguito pvc o avvisi di accertamento non preceduti da inviti a comparire  Sospensione di 90 giorni dei termini per il ricorso  Scomputo perdite pregresse a richiesta del contribuente (tramite «Modello ipea»)  Riduzione sanzioni a 1/3 dei minimi  Versamento somme entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione  Possibilità di rateazione in 8 rate trimestrali (per importi complessivi fino a 51.645,69 euro) e in 12 rate trimestrali (per importi complessivi superiori a 51.645,69 euro)   Acquiescenza  Rinuncia a impugnare l’atto e a formulare istanza di accertamento con adesione  Riduzione sanzioni a 1/3 dei minimi 27a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 28. RAVVEDIMENTO OPEROSO VIOLAZIONE TERMINE SANZIONE RIDOTTA Mancato pagamento del tributo o di un acconto Entro 30 giorni dalla data della sua commissione 1/10 del minimo Errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore 1/9 del minimo Idem c.s. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore 1/8 del minimo Idem c.s. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore 1/7 del minimo Idem c.s. Dopo i termini di cui sopra 1/6 del minimo Idem c.s. Successivamente al PVC 1/5 del minimo Omessa presentazione della dichiarazione Entro 90 giorni 1/10 del minimo 28a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 29.  1/3 delle imposte entro il termine per il ricorso (nulla per sanzioni)  2/3 delle imposte e 2/3 delle sanzioni dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso o per l’ammontare risultante dalla sentenza in caso di accoglimento parziale (sia per imposte che per sanzioni) e comunque non oltre i 2/3  Residuo ammontare delle imposte e delle sanzioni dopo la sentenza della CTR  Rimborso imposte versate in eccedenza entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO 29a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 30. INTERPELLO Art. 11 L. 212/2000 Interpello ordinario Interpello probatorio Interpello anti abuso Interpello disapplicativo 30a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 31. LE SANZIONI TRIBUTARIE OMESSI VERSAMENTI 30% dell’imposta dovuta riduzione alla metà se il versamento è effettuato entro 90 giorni ulteriore riduzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è effettuato entro 15 giorni 31a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 32. LE SANZIONI TRIBUTARIE OMESSA DICHIARAZIONE (REDDITI E IVA) da 120% a 240% dell’imposta dovuta (minimo euro 250) => se non sono dovute imposte da euro 250 a euro 1.000 (per le dirette) e da euro 250 a euro 2.000 (per l’IVA) presentazione entro il termine previsto per la dichiarazione successiva, in assenza di attività di verifica, da 60% a 120% dell’imposta dovuta (minimo euro 200) => se non sono dovute imposte da euro 150 a euro 500 (per le dirette) e da euro 150 a euro 1.000 (per l’IVA) 32a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 33. LE SANZIONI TRIBUTARIE INFEDELE DICHIARAZIONE (REDDITI) da 90% a 180% della maggiore imposta dovuta o del maggior credito utilizzato aumentata della metà in presenza di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente riduzione di 1/3 se la maggiore imposta o il minor credito sono inferiori al 3% dell’imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a euro 30.000 riduzione di 1/3 per infedeltà conseguente a errore sull’imputazione temporale di costi e ricavi, purché i ricavi abbiano già concorso alla determinazione del reddito sanzione fissa di euro 250 in assenza di danni per l’Erario 33a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 34. LE SANZIONI TRIBUTARIE INFEDELE DICHIARAZIONE (IVA) da 90% a 180% della maggiore imposta dovuta o del maggior credito utilizzato aumentata della metà in presenza di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente riduzione di 1/3 se la maggiore imposta o il minor credito sono inferiori al 3% dell’imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a euro 30.000 34a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 35. LE SANZIONI TRIBUTARIE OMESSA DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE (IVA) operazioni imponibili => dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o registrato (minimo euro 500) => da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA operazioni non imponibili, esenti, non soggette, in reverse charge => dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati (minimo euro 500) => da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non rileva ai fini dei redditi 35a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 36. LE SANZIONI TRIBUTARIE VIOLAZIONI DEL CESSIONARIO illegittima detrazione => 90% dell’IVA non detraibile mancato ricevimento fattura o ricevimento fattura irregolare => 100% dell’imposta (con un minimo di euro 250), salvo che:  in caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione => nei 30 giorni successivi presentazione all’Ufficio di un documento sostitutivo della fattura e pagamento dell’IVA  in caso di fattura irregolare => nei 30 giorni successivi alla sua registrazione presentazione all’Ufficio di un documento integrativo della fattura e pagamento dell’IVA eventualmente dovuta 36a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 37. LE SANZIONI TRIBUTARIE REVERSE CHARGE Mancati adempimenti (cessionario/committente):  da euro 500 a euro 20.000 => se l’operazione risulta dalla contabilità  dal 5% al 10% dell’imponibile (minimo euro 1.000) => se l’operazione non risulta dalla contabilità  in caso di IVA che non si sarebbe potuta detrarre => anche sanzioni per infedele dichiarazione e illegittima detrazione Mancata applicazione reverse charge da parte del cedente/prestatore:  da euro 250 a euro 10.000 => sanzione in capo al cessionario/committente con cedente/prestatore tenuto al pagamento in solido  il cessionario/committente non deve versare l’IVA fatturata dal cedente/prestatore e la può portare in detrazione  in caso di intenti evasivi o fraudolenti dei quali sia provata la consapevolezza da parte del cessionario/committente => sanzione a carico del cessionario/committente dal 90% al 180% dell’IVA Indebita applicazione reverse charge da parte del cedente/prestatore:  da euro 250 a euro 10.000 => sanzione in capo al cedente/prestatore con cessionario/committente tenuto al pagamento in solido  il cedente prestatore non deve versare l’IVA e il cessionario/committente può portare in detrazione l’IVA assolta in reverse charge  in caso di intenti evasivi o fraudolenti dei quali sia provata la consapevolezza da parte del cedente/prestatore => sanzione a carico del cedente/prestatore dal 90% al 180% dell’IVA 37a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it
  • 38. 38 Concorso formale => con una sola azione si violano diverse disposizioni anche relative a tributi diversi => applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio Concorso materiale => con una o più azioni si commettono diverse violazioni formali della medesima disposizione => applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio Progressione e continuazione => concorso formale o materiale riguardante più tributi e/o più periodi => applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio Sanzione base per violazioni rilevanti ai fini di più tributi => sanzione più grave aumentata di un quinto Violazioni della stessa indole commesse in periodi diversi => sanzione base aumentata dalla metà al triplo a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it LE SANZIONI TRIBUTARIE
  • 39. 39 CUMULO GIURIDICO (A)Sanzione più grave (B)Incremento per più tributi = A x 20% (C)Incremento per più periodi d’imposta = (A + B) x 50% (D) Sanzione base = A + B + C (E)Incremento per progressione = D x 25% (F)Sanzione unica = D + E Il cumulo giuridico si applica separatamente per singolo tributo e singolo periodo d’imposta in: Accertamento con adesione Mediazione Conciliazione a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it LE SANZIONI TRIBUTARIE
  • 40. 40 ESEMPIO Omessa fatturazione ricavi: Anno 2014 = euro 10.000 (IVA euro 2.200, Ires euro 2.750, Irap euro 390) Anno 2015 = euro 20.000 (IVA euro 4.400, Ires euro 5.500, Irap euro 780) Violazioni 1)Infedele dichiarazione redditi => sanzione euro 2.475 (per 2014) e euro 4.950 (per 2015) 2)Infedele dichiarazione Irap => sanzione euro 351 (per 2014) e euro 702 (per 2015) 3)Infedele dichiarazione Iva => sanzione euro 1.980 (per 2014) e euro 3.960 (per 2015) 4)Omessa fatturazione => sanzione euro 1.980 (per 2014) e euro 3.960 (per 2015) Cumulo materiale = 2.475 + 4.950 + 351 + 702 + 1.980 + 3.960 + 1.980 + 3.960 = euro 20.358 Cumulo giuridico •Sanzione più grave = Infedele redditi 2015 = 4.950 •Incremento per più tributi = A x 20% = 4.950 x 20% = 990 •Incremento per più periodi d’imposta = (A + B) x 50% = 5.940 x 50% = 2.970 • Sanzione base = A + B + C = 8.910 •Incremento per progressione = D x 25% = 8.910 x 25% = 2.227 •Sanzione unica = D + E = euro 11.137 a cura del dott. Davide David – www.tmgcommercialisti.it LE SANZIONI TRIBUTARIE