Linee guida per la redazione di un contratto di licenza d'usoMassimo Farina
il trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore, ricadenti in capo all'autore del software è un problema ancora aperto, in quanto il contratto maggiormente usato (la licenza d'uso) rappresenta una fattispecie eterogenea completamente rimessa alla libera volontà delle parti. La readazione di una licenza d'uso rispondente alle regole generali dettate dal codice civile in tema di contratti, elimina alla fonte i più diffusi contenziosi tra autore ed utilizzatore. Per redigere una valida ed afficace licenza d'uso è necessario, pertanto, superare le difficoltà di inquadramento del contratto di licenza d'uso affinchè si possano correttamente comprendere i diritti e i doveri delle parti coinvolte. Il seminario è rivolto agli autori (singoli o software house) per una breve illustrazione delle linee guida da seguire per la redazione di una licenza d'uso conforme alle regole codicistiche.
Tech Webinar: Muoversi nella jungla dei contratti del software - Massimo FarinaCodemotion
Massimo Farina ci spiega le linee guida da seguire per scrivere un contratto di sviluppo che tuteli contemporaneamente l'autore e l'utilizzatore e sia in grado di prevenire inutili liti giudiziarie.
Iscriviti qui per partecipare ad altri Tech Webinar gratuiti: http://goo.gl/iW81VD
Scrivici a: training@codemotion.it
Tw: @CodemotionTR
Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.
Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.
La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:
le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) è stato abrogato da un nuovo regolamento che lo ha però inglobato.
Il nuovo Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio è del 12 Giugno 2013 e come recita l’art. 40 al comma 2 si applica a partire dal 01 Gennaio 2014 tranne che per le eccezioni
Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell’ultima relazione del Censis dal titolo “L’impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti” il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia di 6 miliardi e 900 milioni di euro.
I settori più colpiti sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).
Giorgio Spedicato_Un approccio pragmatico al diritto d'autore sulle opere dig...Giorgio Spedicato
Le slide offrono una panoramica dei temi relativi al diritto d'autore nel contesto dell'editoria digitale, con particolare attenzione ai rapporti contrattuali tra autori, editori e fruitori delle opere
Giorgio Spedicato @ Ebook Lab Italia 2011 - Un approccio pragmatico al diritt...Ebook Lab Italia
La digitalizzazione delle opere sollecita il diritto, e il diritto d’autore in particolare, a rispondere a molti nuovi interrogativi. Osservando il tema dalla triplice prospettiva degli autori, degli editori e dei fruitori, verranno approfondite le regole giuridiche applicabili e presentate alcune best practice del settore
Linee guida per la redazione di un contratto di licenza d'usoMassimo Farina
il trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore, ricadenti in capo all'autore del software è un problema ancora aperto, in quanto il contratto maggiormente usato (la licenza d'uso) rappresenta una fattispecie eterogenea completamente rimessa alla libera volontà delle parti. La readazione di una licenza d'uso rispondente alle regole generali dettate dal codice civile in tema di contratti, elimina alla fonte i più diffusi contenziosi tra autore ed utilizzatore. Per redigere una valida ed afficace licenza d'uso è necessario, pertanto, superare le difficoltà di inquadramento del contratto di licenza d'uso affinchè si possano correttamente comprendere i diritti e i doveri delle parti coinvolte. Il seminario è rivolto agli autori (singoli o software house) per una breve illustrazione delle linee guida da seguire per la redazione di una licenza d'uso conforme alle regole codicistiche.
Tech Webinar: Muoversi nella jungla dei contratti del software - Massimo FarinaCodemotion
Massimo Farina ci spiega le linee guida da seguire per scrivere un contratto di sviluppo che tuteli contemporaneamente l'autore e l'utilizzatore e sia in grado di prevenire inutili liti giudiziarie.
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Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.
Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.
La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:
le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) è stato abrogato da un nuovo regolamento che lo ha però inglobato.
Il nuovo Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio è del 12 Giugno 2013 e come recita l’art. 40 al comma 2 si applica a partire dal 01 Gennaio 2014 tranne che per le eccezioni
Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell’ultima relazione del Censis dal titolo “L’impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti” il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia di 6 miliardi e 900 milioni di euro.
I settori più colpiti sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).
Giorgio Spedicato_Un approccio pragmatico al diritto d'autore sulle opere dig...Giorgio Spedicato
Le slide offrono una panoramica dei temi relativi al diritto d'autore nel contesto dell'editoria digitale, con particolare attenzione ai rapporti contrattuali tra autori, editori e fruitori delle opere
Giorgio Spedicato @ Ebook Lab Italia 2011 - Un approccio pragmatico al diritt...Ebook Lab Italia
La digitalizzazione delle opere sollecita il diritto, e il diritto d’autore in particolare, a rispondere a molti nuovi interrogativi. Osservando il tema dalla triplice prospettiva degli autori, degli editori e dei fruitori, verranno approfondite le regole giuridiche applicabili e presentate alcune best practice del settore
Il legislatore italiano accorda al software la tutela riconosciuta alle opere dell’ingegno. Per lungo tempo si è portata avanti la diatriba relativa ad una duplice possibilità di tutela: diritto d’autore o brevetto. Il seminario ripercorre le tappe principali della vicenda per cogliere l’esatta portata della scelta italiana e, di seguito, esaminare specificamente quale tutela è accordata al programmatore italiano che realizza un software originale e creativo.
La tutela del diritto d'autore online - lezione del 20 dicembre 2014 SSPL Uni...marco scialdone
Lezione sul diritto d'autore online, sui sistemi di DRM e sulle c.d. utilizzazioni libere, tenuta il 20 dicembre 2014 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Europea di Roma
Il diritto d'autore e le licenze open nell'attività didatticaSimone Aliprandi
Il capitolo 5 del libro "Didatticaduepuntozero. Scenari di didattica digitale condivisa" a cura di Alberto Panzarasa ed edito da Ledizioni (informazioni complete sull'opera: https://aliprandi.org/books/didatticaduepuntozero/).
Indice dei paragrafi:
1. Introduzione
1.1. La tecnologia più avanti del diritto
1.2. Il diritto d’autore sul web: due piani separati
2. Meccanismi di base del diritto d’autore italiano
2.1. La legge italiana sul diritto d’autore
2.2. Una tutela “automatica”. Il copyright come “closed by default”
2.3. Diritti d’autore e diritti connessi
2.4. Il pubblico dominio
3. Come e quando è possibile utilizzare opere coperte da diritti
3.1. “Fair use” e libere utilizzazioni
4. Le licenze open (Creative Commons e simili)
4.1. Radici storiche del fenomeno
4.2. Il concetto di licenza e i meccanismi del licensing
4.3. Le sei (+ una) licenze Creative Commons
4.4. Come applicare una licenza Creative Commons alla propria opera
4.5. Come trovare opere sotto licenza Creative Commons
5. Work ow per l’utilizzatore di opere creative
Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)Simone Aliprandi
Per una comprensione delle licenze free software e open source. -- Estratto dal libro “Software licensing & data governance. Tutelare e gestire le creazioni tecnologiche” (Apogeo Editore, settembre 2020); opera liberamente riproducibile nei termini della licenza Creative Commons Attribution – Non Commercial – Share Alike 4.0 International.
Sommario: 1. Introduzione alle licenze software – 1.1. Le licenze software: tra compravendita e locazione – 1.2. Le varie categorie di licenze per software – 2. Strumenti giuridici per rilasciare software in modalità open – 2.1. La soluzione del rilascio in pubblico dominio – 2.2. Le licenze permissive – 2.3. Le licenze di copyleft forte e la GPL come licenza capostipite – 2.4. La licenza GPL – 2.5. Le varie versioni della GPL e le altre licenze di copyleft forte – 2.6. La Affero GPL e il copyleft di rete – 2.7. Le licenze di copyleft debole – 3. Compatibilità tra licenze open source – 4. Il meccanismo del dual licensing (o multilicensing).
la presentazione descrive a livello introduttivo gli aspetti di esclusiva brevettuale e le principali forme di sfruttamento a livello commerciale della medesima, con accenni alle figure di cessione e licenza del brevetto; per concludere poi sulle ricadute che le vicende di trasformazione societaria possono avere sui titoli di PI.
Canepele corso Brevetti Patents -26 Jan 2018Vieri Canepele
La presentazione descrive a livello introduttivo gli aspetti di esclusiva brevettuale e di suo principale sfruttamento dal punto di vista commerciale, con accenni alle figure della cessione e della licenza del brevetto, per concludere sulle ricadute che le vicende di trasformazione societaria possono avere sui titoli di PI.
Disclaimer privacy policy e licenze dei contenutiOdgToscana
Slides ddell'avv. Deborah Bianchi per il corso del 14 novembre 2016 su privacy policy e licenze dei contenuti che si è tenuto a Firenze, valido per la formazione giornalisti
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo -dott.ssa Daniel...Edoardo E. Artese
Slide del convengo avente ad oggetto le ipotesi di business in Thailandia, organizzato il giorno 28 giugno 2019 presso la Sala Consiliare del Municipio V di Milano, relative all'intervento della dott.ssa Daniela Ghidelli "il contratto di distribuzione"
28459 - Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di att...Massimo Farina
Con un recente Provvedimento (4 luglio 2013) l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ha dettato le “linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”. Con tale intervento è stato finalmente definito un quadro unitario di misure e accorgimenti, che, da una parte, sono utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e, dall’altra, innalzano una barriera protettiva per i destinatari delle comunicazioni commerciali. I punti essenziali regolamentati dalle nuove linee guida riguardano: le offerte commerciali e lo spam, le semplificazioni per le aziende in regola e, infine, le tutele e le sanzioni contro lo spam. Il seminario mira alla sintetica illustrazione delle principali regole della “buona” comunicazione commerciale contenute nel Provvedimento.
Il legislatore italiano accorda al software la tutela riconosciuta alle opere dell’ingegno. Per lungo tempo si è portata avanti la diatriba relativa ad una duplice possibilità di tutela: diritto d’autore o brevetto. Il seminario ripercorre le tappe principali della vicenda per cogliere l’esatta portata della scelta italiana e, di seguito, esaminare specificamente quale tutela è accordata al programmatore italiano che realizza un software originale e creativo.
La tutela del diritto d'autore online - lezione del 20 dicembre 2014 SSPL Uni...marco scialdone
Lezione sul diritto d'autore online, sui sistemi di DRM e sulle c.d. utilizzazioni libere, tenuta il 20 dicembre 2014 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Europea di Roma
Il diritto d'autore e le licenze open nell'attività didatticaSimone Aliprandi
Il capitolo 5 del libro "Didatticaduepuntozero. Scenari di didattica digitale condivisa" a cura di Alberto Panzarasa ed edito da Ledizioni (informazioni complete sull'opera: https://aliprandi.org/books/didatticaduepuntozero/).
Indice dei paragrafi:
1. Introduzione
1.1. La tecnologia più avanti del diritto
1.2. Il diritto d’autore sul web: due piani separati
2. Meccanismi di base del diritto d’autore italiano
2.1. La legge italiana sul diritto d’autore
2.2. Una tutela “automatica”. Il copyright come “closed by default”
2.3. Diritti d’autore e diritti connessi
2.4. Il pubblico dominio
3. Come e quando è possibile utilizzare opere coperte da diritti
3.1. “Fair use” e libere utilizzazioni
4. Le licenze open (Creative Commons e simili)
4.1. Radici storiche del fenomeno
4.2. Il concetto di licenza e i meccanismi del licensing
4.3. Le sei (+ una) licenze Creative Commons
4.4. Come applicare una licenza Creative Commons alla propria opera
4.5. Come trovare opere sotto licenza Creative Commons
5. Work ow per l’utilizzatore di opere creative
Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)Simone Aliprandi
Per una comprensione delle licenze free software e open source. -- Estratto dal libro “Software licensing & data governance. Tutelare e gestire le creazioni tecnologiche” (Apogeo Editore, settembre 2020); opera liberamente riproducibile nei termini della licenza Creative Commons Attribution – Non Commercial – Share Alike 4.0 International.
Sommario: 1. Introduzione alle licenze software – 1.1. Le licenze software: tra compravendita e locazione – 1.2. Le varie categorie di licenze per software – 2. Strumenti giuridici per rilasciare software in modalità open – 2.1. La soluzione del rilascio in pubblico dominio – 2.2. Le licenze permissive – 2.3. Le licenze di copyleft forte e la GPL come licenza capostipite – 2.4. La licenza GPL – 2.5. Le varie versioni della GPL e le altre licenze di copyleft forte – 2.6. La Affero GPL e il copyleft di rete – 2.7. Le licenze di copyleft debole – 3. Compatibilità tra licenze open source – 4. Il meccanismo del dual licensing (o multilicensing).
la presentazione descrive a livello introduttivo gli aspetti di esclusiva brevettuale e le principali forme di sfruttamento a livello commerciale della medesima, con accenni alle figure di cessione e licenza del brevetto; per concludere poi sulle ricadute che le vicende di trasformazione societaria possono avere sui titoli di PI.
Canepele corso Brevetti Patents -26 Jan 2018Vieri Canepele
La presentazione descrive a livello introduttivo gli aspetti di esclusiva brevettuale e di suo principale sfruttamento dal punto di vista commerciale, con accenni alle figure della cessione e della licenza del brevetto, per concludere sulle ricadute che le vicende di trasformazione societaria possono avere sui titoli di PI.
Disclaimer privacy policy e licenze dei contenutiOdgToscana
Slides ddell'avv. Deborah Bianchi per il corso del 14 novembre 2016 su privacy policy e licenze dei contenuti che si è tenuto a Firenze, valido per la formazione giornalisti
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo -dott.ssa Daniel...Edoardo E. Artese
Slide del convengo avente ad oggetto le ipotesi di business in Thailandia, organizzato il giorno 28 giugno 2019 presso la Sala Consiliare del Municipio V di Milano, relative all'intervento della dott.ssa Daniela Ghidelli "il contratto di distribuzione"
28459 - Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di att...Massimo Farina
Con un recente Provvedimento (4 luglio 2013) l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ha dettato le “linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”. Con tale intervento è stato finalmente definito un quadro unitario di misure e accorgimenti, che, da una parte, sono utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e, dall’altra, innalzano una barriera protettiva per i destinatari delle comunicazioni commerciali. I punti essenziali regolamentati dalle nuove linee guida riguardano: le offerte commerciali e lo spam, le semplificazioni per le aziende in regola e, infine, le tutele e le sanzioni contro lo spam. Il seminario mira alla sintetica illustrazione delle principali regole della “buona” comunicazione commerciale contenute nel Provvedimento.
Linee guida in materia di trattamento di dati personaliMassimo Farina
Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.
1. I contratti del software
Massimo Farina
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it
http://www.diricto.it
2. PRINCIPALI TIPOLOGIE NEGOZIALI
“I CONTRATTI DEL SOFTWARE”
Circolazione dei diritti
patrimoniali sul software
“Il contratto di Licenza d’Uso” “Il contratto di Sviluppo Software”
SOFTWARE STANDARD
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
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(PACCHETTIZZATO)
SOFTWARE
PERSONALIZZATO
3. I SOGGETTI DEL DIRITTO
D’AUTORE
AUTORE UTILIZZATORE
Diritti esclusivi Diritti di utilizzazione
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
3
Contemperare 2 opposti interessi
Interesse pubblico:
favorire il progresso tecnico
Interesse privato:
tutelare la proprietà intellettuale
4. Persone fisiche
I DIRITTI SUL SOFTWARE
Diritto Morale
(a titolo originario)
Diritto Patrimoniale
(a titolo originario e
derivativo)
Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
4
Persone giuridiche Diritto Patrimoniale
(a titolo derivativo)
Acquisto dal realizzatore o
successivi aventi causa
nel caso di contratti di lavoro dipendente o di
prestazione d’opera spetta al datore di lavoro, a
meno che non sia pattuito diversamente (art. 12
bis . 633/1941)
5. Diritti Morali
CATEGORIA: diritti della personalità di natura non patrimoniale riconosciuti e garantiti dalla Costituzione
(es. diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di libertà
personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, etc... )
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
INALIENABILI INESPROPRIABILI
IRRINUNCIABILI
diritto alla paternità
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
5
dell'opera
opposizione a qualsiasi “deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni
atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione”
(art. 20 L.D.A.)
FORME ESPRESSIVE
6. Diritti Patrimoniali
CATEGORIA: diritti soggettivi assoluti, i quali hanno ad oggetto i beni; es. i diritti reali (diritti sulle cose ), dei
quali il principale è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere
delle della cosa entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.
CARATTERISTICA PRINCIPALE
ALIENABILITÀ
possono essere trasferiti a
terzi e il loro trasferimento
deve essere provato per
iscritto
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
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6
pubblicare l’opera, diffonderla,
metterla in commercio,
elaborarla e tradurla
“durano tutta la vita dell'autore
e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la
sua morte”
(art. 25 L.D.A.)
FORME ESPRESSIVE
(art. 110 L.D.A.)
7. Diritti Esclusivi
Spettanti
Diritti dell’autore
all’autore spetta il diritto di effettuare o
autorizzare:
“a) la riproduzione, permanente o temporanea,
totale o parziale, del programma per elaboratore
con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma […]
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e
ogni altra modificazione del programma per
elaboratore […]
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
7
all’autore
(art. 64 bis L.D.A.)
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso. La
prima vendita di una copia del programma nella
comunità economica europea da parte del titolare
dei diritti […] esaurisce il diritto di distribuzione
[…] all'interno della comunità […].”
8. LA LICENZA D’USO
L’esatto inquadramento negoziale
della licenza d’uso agevola le parti
nella predisposizione di un accordo
che tutela i rispettivi diritti
IMPORTANTE
Che tipo di diritti è in grado di
trasferire?
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La licenza d’uso
è un contratto
Che tipo di contratto è?
9. DIRITTI TRASFERIBILI
La licenza d’uso è
un contratto
attraverso il quale
si trasferiscono
ESCLUSIVAMENTE DIRITTI
PATRIMONIALI
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http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
diritti di
utilizzazione
economica
Per Esempio: installare,
utilizzare, accedere,
visualizzare ed eseguire
10. TIPOLOGIA NEGOZIALE
E’ una vendita? E’ una locazione?
Principio dell’esaurimento art. 64 bis,
Il comune denominatore è senz’altro la
gli altri effetti tipici della locazione, sono
estranei alle principali distribuzioni di software
pacchettizzato
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lett. c., legge 633/1941
“ […]La prima vendita di una copia del programma
[…] da parte del titolare dei diritti, […] esaurisce il
diritto di distribuzione di detta copia […] ”
cessione del diritto di godimento sul
programma dietro corrispettivo pecuniario
11. Nelle licenze d’uso più
diffuse non sono tutte
presenti
Il modello più vicino è
quello della locazione
Diritto di godimento
Su un bene mobile o
immobile
Per un tempo
determinato
Dietro la
corresponsione
periodica di un
corrispettivo (canone)
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NON SUSSISTE PERFETTA IDENTITA’!!!!
Le licenze d’uso sono generalmente a
tempo indeterminato
La locazione è un
contratto di durata
(non può eccedere i 30
anni ex art. 1573 c.c.)
12. RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE
(= regole inderogabili, neppure con il consenso dell'interessato)
Esempio: art. 22, L. 633/1941: I diritti [morali] sono
inalienabili.
LIBERTA’ CONTRATTUALE
Art. 1322, II comma, c.c.:
“Le parti possono anche concludere contratti che
LIMITI
E’ un contratto atipico
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
non appartengano ai tipi aventi una disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico”
MERITEVOLEZZA DI TUTELA DEGLI INTERESSI
(Secondo l’interpretazione prevalente sono meritevoli di tutela
i contratti che perseguono interessi socialmente utili)
13. QUALE DISCIPLINA ?
E’ un contratto misto
Contiene elementi di
CRITERIO DELL’ASSORBIMENTO
Individuazione del contratto prevalente, ed
applicazione della relativa disciplina
CRITERIO DELLA COMBINAZIONE
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http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
più contratti tipici che
si fondono in un’unica
causa
Applicazione delle singole discipline di
riferimento per ciascun elemento contrattuale
NOTA: Il contenuto determinato liberamente dalle parti è integrato ex lege dal d.lgs. 518/1992
14. integrazione ex lege d.lgs. 518/1992
Riproduzione del SW temporanea o
permanente / totale o parziale
Traduzione, adattamento, trasformazione
Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
L’AUTORE
Riprodurre, tradurre, adattare o trasformare
il SW, solo se tali attività siano necessarie per
l’uso di esso conformemente alla sua
destinazione
Effettuare una copia di riserva del programma,
qualora sia necessario per l’uso
Osservare, studiare o sottoporre a prova di
funzionamento il programma
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
L’UTILIZZATORE
http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
15. Le regole da seguire per la redazione
del contratto di Licenza d’Uso
CONSENSO DELL’AUTORE
La licenza è temporanea (con scadenza) oppure è
illimitata nel tempo
Non inserire clausole che
violano norme imperative
perseguire interessi
meritevoli di tutela
La licenza è trasferibile oppure non può alienata a
terzi
La licenza è utilizzabile su una sola postazione oppure
su più postazioni
La licenza è utilizzabile in un ambito territoriale ben
delimitato oppure ovunque
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
Essere il più precisi
possibile sui contenuti dei
diritti concessi
all’utilizzatore
16. Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso
Riserva della proprietà
Il programma rimane di esclusiva proprietà del Licenziante o dei suoi fornitori.
E’ fatto espresso divieto al Licenziatario di distribuirli al pubblico ovvero di
cederli in sublicenza a terzi o, comunque, di consentirne l’uso da parte di terzi
sia a titolo gratuito che a titolo oneroso
Se si cedesse la proprietà
sarebbe una vendita, con
tutte le conseguenze già
viste
Massimo Farina - massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it
17. Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso
LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO
Il licenziatario ha il diritto di utilizzare il software esclusivamente
su (una sola macchina)
Rientra nel potere di libertà
delle parti
BACK-UP
Ai sensi dell’art. 64-ter LDA, è NULLA la clausola che vieta di effettuare una
copia di riserva del SW, qualora sia necessaria per l’uso
Nessuna libertà dei contraenti
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18. Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso
Le licenze d’uso più diffuse
presentano alcune clausole
dirette a limitare le garanzie e le
limitazioni contenutistiche e
temporali riguardanti la garanzia
per vizi
esclusione di buona parte dei
rimedi contrattuali generali
1
2
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responsabilità per i vizi a carico
del licenziante (rectius a limitare
il diritto di tutela del
licenziatario)
riconosciuti al licenziatario
esclusione della responsabilità
del licenziante per i danni
indiretti connessi all’utilizzazione
del prodotto
3
19. VIZI 1
LIMITAZIONI CONTENUTISTICHE E TEMPORALI RIGUARDANTI LA GARANZIA PER
ESEMPIO
“La garanzia per vizi del licenziante è ridotta ai soli casi di funzionamento non conforme alle
istruzioni contenute nel manuale d’uso per un periodo di novanta giorni dalla data di acquisto”
Clausola nulla in quanto contrastante con le regole
generali delle obbligazioni
L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano “preventivamente la
responsabilità del debitore, per dolo o per colpa grave”
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20. Esclusione di buona parte dei rimedi contrattuali generali riconosciuti 2 al licenziatario
ESEMPIO
“La responsabilità della (software house) ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno, a discrezione della ( software
house):
a) la restituzione del prezzo pagato;
b) la riparazione o la sostituzione del software o dell' hardware”.
Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali
delle obbligazioni (art. 1453 c.c.)
L’art. 1453, comma 1, c.c., consente al licenziatario di “chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto,
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
La clausola inibisce il ricorso alle azioni ex art. 1453 e prevede la restituzione del prezzo o, in alternativa, la riparazione o sostituzione del
prodotto; non è previsto il risarcimento del danno
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21. esclusione della responsabilità del licenziante per i danni indiretti connessi
3
all’utilizzazione del prodotto
ESEMPIO
“In nessun caso la software house sarà responsabile per i danni derivanti dall'uso del prodotto software, anche
nel caso che la software house sia stata avvertita della possibilità di tali danni”
Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali
delle obbligazioni (art. 1453 c.c.)
L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano “preventivamente la responsabilità del debitore,
per dolo o per colpa grave”
I danni indiretti sono mutuati dall’ordinamento anglosassone. Il nostro ordinamento non li ammette (art. 1223 c.c.) “in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta ”. Il riferimento è, pertanto, da intendersi genericamente al lucro cessante ed a tutte le perdite economiche
eziologicamente collegate al difetto del software
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22. PRECISAZIONE
È necessario verificare la qualificazione soggettiva delle parti
Contratti con il consumatore
Disciplina maggiormente
protettiva per il licenziatario
Artt. 33 e 36 del codice del consumo: prevedono la nullità delle clausole che
“malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
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23. FORMA DEL CONTRATTO DI LICENZA D’USO
FORMA LIBERA
(ad probationem)
il trasferimento dei diritti
patrimoniali deve essere
provato per iscritto
FORMA LIBERA
(ad substantiam)
Si applicano le regole
generali sui contratti
(art. 110 Legge 633/1941)
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Problema per la validità delle clausole
vessatorie per i contratti di licenza
d’uso stipulati con modalità “a strappo”
o “point and clik” (art. 1341 – 1342 c.c.)
[…] non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto […]
24. PRINCIPALI LICENZE D’USO
acquisto del diritto all’uso (godimento) del
Trasferimento a prestazioni
corrispettive;
Alienazione a titolo oneroso
immediato (l’acquirente è
immediatamente obbligato a
pagare il prezzo)
TRASFERIMENTO COPYRIGHT
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prodotto accompagnato dal trasferimento in
proprietà del supporto materiale che lo contiene
(floppy-disk, CD-ROM o DVD)
L’utilizzatore acquista una serie
di poteri limitati dalla riserva dei
diritti esclusivi di sfruttamento
economico in capo all’autore, il
quale conserva il controllo
patrimoniale sulla circolazione
del bene.
25. PRINCIPALI LICENZE D’USO
acquisto del diritto all’uso (godimento)
del prodotto accompagnato dal
Libertà ideologica risultante da
un’estrema compressione dei
diritti dell’autore.
TRASFERIMENTO COPYLEFT
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trasferimento della disponibilità del
codice sorgente
Non è esclusa l’onerosità
dell’operazione
Garantito all’autore il diritto
morale di paternità sull’opera
26. CONTRATTO DI SVILUPPO
DI SOFTWARE
È il negozio concluso tra una software house (oppure
un singolo professionista) ed un committente che abbia esigenze specifiche tali da non
poter essere soddisfatte con un programma standardizzato.
•Disciplina applicabile
•Adempimento dei termini contrattuali
•Definizione dell’oggetto
•Attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale
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ASPETTI PROBLEMATICI
28. APPALTO
TIPOLOGIA NEGOZIALE
D’OPERA L’appaltatore svolge
un’attività di
elaborazione e di
trasformazione della
materia
Il programmatore
assume
Lo sviluppatore
(appaltatore), per effetto
del contratto di
sviluppo, si obbliga a
soddisfare un interesse
del committente che trae
utilità dall’utilizzo del
programma realizzato.
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(sviluppatore = imprenditore)
DI SERVIZI
l’obbligazione di un
facere, consistente
nella produzione di
un’utilità per il
committente senza
elaborazione e
trasformazione di
materia
Il lavoro del
programmatore si
conclude con la
realizzazione di un bene,
seppure immateriale
29. LA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Tribunale di Milano, 6 aprile 1987
il contratto di sviluppo software, caratterizzato dalla preminenza
dell’opera prestata rispetto al valore del prodotto finale, va ricondotto
alla figura dell’appalto in tutti i casi nei quali il fornitore sia un
imprenditore e sia pattuito un corrispettivo per il lavoro svolto”
Tribunale di Novara, 20 novembre 2004
“Il contratto per la realizzazione di un “software”, commissionato ad
una “software house”, sostanzia ad ogni effetto un appalto di servizi, e
necessita di essere
sottoposto, ai fini di una disciplina positiva, alla relativa
regolamentazione”
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30. CONTRATTO D’OPERA
(sviluppatore =
lavoratore
“MANUALE”
assenza di un albo
professionale di
riferimento
(Art. 2222 c.c.) OBBLIGAZIONE
DI MEZZI
TIPOLOGIA NEGOZIALE
Diverso regime di
responsabilità
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autonomo)
il programmatore impiega
prevalentemente il lavoro
proprio; non è dotato di
un’organizzazione di
mezzi; non vi è
prevalenza del capitale
sul lavoro.
INTELLETTUALE
iscrizione in appositi
albi o elenchi
(Art. 2230 c.c.)
OBBLIGAZIONE
DI RISULTATO
31. L’OGGETTO DEL CONTRATTO
L’oggetto del contratto di sviluppo
software può essere suddiviso in
tre fasi principali:
•l’analisi delle esigenze del committente
•la progettazione del programma
•lo sviluppo di un prodotto, ad hoc, idoneo a
soddisfare la controparte.
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SVILUPPO EX NOVO
(diritti esclusivi dell’autore)
SVILUPPO SU PORZIONI DI CODICE
ALTRUI
(no diritti esclusivi dell’autore)
32. individuare le necessità e le aspettative del
committente (studio di fattibilità) e, sulla base
di ciò, stabilire degli obiettivi (progettazione)
E’ un contratto a formazione
progressiva
Non è semplice individuare, a priori, le
Spesso l’oggetto si determina
in corso d’opera
proprietà dell’opera realizzanda; esse
implicano lo sviluppo del prodotto finale Dettagliare quanto più possibile l’accordo
(oggetto determinato o determinabile), in forma
scritta per finalità probatorie (art. 110 LDA) e per
la validità delle clausole vessatorie che, se non
negoziate separatamente, sono colpite da nullità
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33. Contiene elementi di più
contratti tipici che si
fondono in un’unica
causa
QUALE DISCIPLINA ?
E’ un contratto misto
CIOÈ
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CRITERIO
DELL’ASSORBIMENTO
Individuazione del contratto prevalente, ed
applicazione della relativa disciplina
CRITERIO DELLA
COMBINAZIONE
Applicazione delle singole discipline di
riferimento per ciascun elemento contrattuale
34. LA PROPRIETÀ DEL
PROGRAMMA SVILUPPATO
Partiamo dal caso più diffuso nella
prassi negoziale:
contratto d’appalto ex art. 1655 c.c.
NON È COSÌ SEMPLICE
Attribuzione della
proprietà dell’opera al
committente ex art. 1665
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LA DISCIPLINA CONTRATTUALE VA
INTEGRATA CON LA DISCIPLINA
INDEROGABILE DELLA L.D.A.
Diritto Morale
Diritto Patrimoniale
35. ART. 7 LDA
Il titolare dei diritti morali
è “colui che organizza e
dirige la creazione
dell'opera”
REALIZZATORE=
PROGRAMMATORE
(sono i soggetti che progettano e
realizzano l’opera
commissionata)
CONTITOLARITÀ?
Nell'opera collettiva, salvo patto
contrario, il diritto di utilizzazione
EDITORE=
COMMITTENTE ART. 38 LDA
(sono i soggetti che danno
impulso alla realizzazione
dell’opera)
economica spetta all'editore dell'opera
stessa, senza pregiudizio del diritto
derivante dall'applicazione dell'art. 7
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36. Se il contratto non
specifica il criterio di
attribuzione della
proprietà
CONTITOLARITÀ?
Il committente è
proprietario dei diritti
patrimoniali ex art.
1665
contitolari
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Se nel contratto non vi
sono elementi dai quali
in via interpretativa si
possono ricavare
informazioni utili
sull’attribuzione dei
diritti
Il programmatore è
titolare dei diritti morali
(inalienabili ex art. 22
L.D.A.)
37. Grazie GGGrrraaazzziiieee ppppeeeerrrr llll’’’’aaaatttttttteeeennnnzzzziiiioooonnnneeee
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Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
anno accademico 2005/2006